SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 8 novembre 2012

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 8 novembre 2012"

Transcript

1 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 8 novembre 2012 «Codice doganale comunitario Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) Recupero dei dazi all importazione Legittimo affidamento Impossibilità di verificare l esattezza di un certificato d origine Nozione di certificato basato su una situazione fattuale inesatta riferita dall esportatore Onere della prova Sistema di preferenze tariffarie generalizzate» Nella causa C-438/11, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione del 22 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 26 agosto 2011, nel procedimento Lagura Vermögensverwaltung GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen, LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore), M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici, avvocato generale: sig. J. Mazák cancelliere: sig. M. Aleksejev, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all udienza del 5 luglio 2012, considerate le osservazioni presentate: per la Lagura Vermögensverwaltung GmbH, da T. Lieber, Rechtsanwalt; per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Albenzio, avvocato dello Stato; per la Commissione europea, da L. Bouyon e B.-R. Killmann, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza

2 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (GU L 311, pag. 17, in prosieguo: il «codice doganale»). 2 Tale domanda è stata proposta nell ambito di una controversia tra la società tedesca Lagura Vermögensverwaltung GmbH (in prosieguo: la «Lagura») e lo Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Ufficio doganale principale del porto di Amburgo, in prosieguo: lo «Hauptzollamt»), a proposito del recupero dei dazi all importazione imposti a tale società per l importazione di calzature nell Unione europea. Contesto normativo Il codice doganale 3 Il codice doganale è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (GU L 145, pag. 1), alcune disposizioni del quale sono divenute applicabili a partire dal 24 giugno Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti della controversia principale, quest ultima permane disciplinata dalle disposizioni enunciate nel codice doganale. 4 L articolo 220 del codice doganale disponeva quanto segue: «1. Quando l importo dei dazi risultante da un obbligazione doganale non sia stato contabilizzato [ ] o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori) ( ). 2. (...) non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando: (...) b) l importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. Quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce, ai sensi del primo comma, un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto. Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall esportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che le merci non avevano diritto al regime preferenziale.

3 La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale. (...)». Il regolamento (CEE) n. 2454/93 5 L articolo 94 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000 (GU L 188, pag. 1), stabilisce quanto segue: «1. Il controllo a posteriori dei certificati d origine, modulo A ( ) viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità abbiano ragionevole motivo di dubitare dell autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell osservanza degli altri requisiti della presente sezione. 2. Ai fini dell applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione il certificato d origine, modulo A, e la fattura, se è stata presentata, ( ) indicando, se del caso, i motivi che giustificano un inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell origine. Qualora le autorità in questione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie [ ] in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali della Comunità ( ). Questi risultati devono consentire di determinare se la prova dell origine contestat[a] riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di un paese beneficiario o della Comunità. (...)». Il regolamento (CE) n. 980/ L articolo 1 del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 169, pag. 1), stabilisce quanto segue: «1. Il sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate ( ) si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2008 ai sensi del presente regolamento. 2. Il presente regolamento prevede: a) un regime generale, (...)».

4 7 L articolo 2 di tale regolamento precisa che «[i] paesi beneficiari dei regimi di cui all articolo 1, paragrafo 2 sono elencati nell allegato I». La regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese (in prosieguo: «Macao») figura tra i paesi e territori beneficiari elencati in tale allegato. 8 Secondo l articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento, «[i] dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali». Le calzature, qualificate come prodotto sensibile, sono menzionate tra i prodotti che figurano nell allegato II dello stesso regolamento, e beneficiano pertanto del regime preferenziale previsto dallo stesso. 9 Secondo l allegato I del regolamento n. 980/2005, le preferenze tariffarie sono state revocate per le calzature provenienti dalla Cina. Procedimento principale e questione pregiudiziale 10 La Lagura ha importato calzature nell Unione nel corso dell anno Tra il mese di febbraio e il mese di settembre di tale anno, la Lagura ha depositato diverse dichiarazioni doganali per l immissione di tali merci in libera pratica all interno dell Unione. Al fine di attestare l origine delle stesse, alle dichiarazioni doganali sono stati allegati alcuni certificati d origine «modulo A», che indicavano che tali merci provenivano da Macao ed erano state prodotte dalle società S. e V., con sede nella medesima regione. Sulla base di tali documenti, l importazione delle calzature è stata ogni volta assoggettata, da parte dello Hauptzollamt, soltanto ad un dazio preferenziale con aliquota al 3,5%. 11 Lo Hauptzollamt, avendo ricevuto informazioni secondo cui talune merci provenienti dalla Cina erano state illegittimamente dichiarate come provenienti da Macao al fine di eludere il pagamento di un dazio all importazione non preferenziale, ha presentato alle autorità competenti di Macao richieste di controllo a posteriori, ai sensi dell articolo 94 del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1602/2000. Nell ambito di tali controlli, le suddette autorità competenti hanno confermato di aver rilasciato i certificati d origine per le merci in questione, ma non sono state in grado di verificare l esattezza del contenuto dei suddetti certificati, dal momento che le società che vi erano indicate come esportatori avevano cessato la loro produzione ed erano state pertanto chiuse. Ciononostante, le autorità di Macao non hanno dichiarato invalidi i certificati d origine. 12 Dal momento che l origine delle merci non era stata confermata in occasione dei controlli a posteriori, lo Hauptzollamt ha ritenuto che esse fossero di origine ignota. Con tre avvisi di accertamento datati rispettivamente 21, 22 e 25 agosto 2008, esso ha pertanto richiesto, ai sensi dell articolo 220, paragrafo 1, del codice doganale, il pagamento della differenza tra i dazi doganali calcolati secondo l aliquota preferenziale (3,5%) e quelli calcolati secondo l aliquota non preferenziale (7%). 13 La Lagura, dopo aver contestato senza successo tale recupero a posteriori di dazi all importazione, ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, nell ambito del quale essa invoca in particolare il principio di tutela del legittimo affidamento, quale deriva dall articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale. 14 Il giudice del rinvio si pone la questione di stabilire su chi gravi l onere di provare che il certificato d origine si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta o inesatta

5 dall esportatore. Esso ricorda, in proposito, che la Corte ha affermato, nella sentenza del 9 marzo 2006, Beemsterboer Coldstore Services (C-293/04, Racc. pag. I-2263), che spetta al debitore dei dazi provare che il certificato rilasciato dalle autorità dello Stato terzo si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta, nonostante le regole tradizionali di ripartizione dell onere della prova, secondo le quali tale onere grava sulle autorità doganali che intendano avvalersi dell articolo 220, paragrafo 2, lettera b), terzo comma, parte iniziale, del codice doganale. Richiamando il punto 43 della citata sentenza Beemsterboer Coldstore Services, dal quale emergerebbe che l Unione non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli dei comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori, esso si chiede se l onere della prova debba ricadere sul debitore soltanto nell ipotesi di comportamento censurabile dell esportatore. 15 In tale situazione, il Finanzgericht Hamburg decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, in circostanze come quelle della causa principale, in cui l autorità del paese terzo non è più in grado di verificare se il certificato da essa rilasciato sia basato su una situazione fattuale esatta, si debba negare al debitore dei dazi la possibilità di far valere la tutela del legittimo affidamento di cui all articolo 220, paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo comma, del codice doganale, qualora le circostanze relative all impossibilità di chiarire l esattezza del contenuto del certificato di origine siano inerenti all esportatore o se la devoluzione dell onere della prova dall autorità doganale al debitore dei dazi nel contesto di cui all articolo 220, paragrafo 2, lettera b), terzo comma, parte iniziale, del codice doganale presupponga semplicemente, o piuttosto, che la causa dell impossibilità di chiarire l origine sia esterna all autorità [dello Stato] di esportazione, o sia dovuta a negligenza imputabile esclusivamente all esportatore». Sulla questione pregiudiziale 16 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che, quando le autorità competenti dello Stato terzo si trovano nell impossibilità di verificare, in occasione di un controllo a posteriori, se il certificato d origine «modulo A» da esse rilasciato si fondi su una situazione fattuale riferita in maniera esatta dall esportatore, l onere di provare che tale certificato si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta dall esportatore grava sul debitore soltanto nel caso in cui tale impossibilità sia dovuta a negligenza imputabile esclusivamente all esportatore o anche nel caso in cui la causa di tale impossibilità sia attribuibile all esportatore, senza che sussista negligenza da parte sua, o non sia attribuibile alle autorità doganali dello Stato di esportazione. 17 In via preliminare, occorre rilevare in proposito che la finalità del controllo a posteriori è quella di verificare l esattezza dell origine indicata nel certificato d origine «modulo A» (v., per analogia, a proposito dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, sentenze del 7 dicembre 1993, Huygen e a., C-12/92, Racc. pag. I-6381, punto 16; del 17 luglio 1997, Pascoal & Filhos, C-97/95, Racc. pag. I-4209, punto 30; Beemsterboer Coldstore Services, cit., punto 32, nonché del 15 dicembre 2011, Afasia Knits Deutschland, C-409/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43). 18 Orbene, allorché un controllo a posteriori non consente di confermare l origine delle merci indicate in un certificato d origine «modulo A», si deve concludere che tali merci sono di origine ignota e che, pertanto, il certificato d origine e l aliquota preferenziale sono stati concessi indebitamente (v., per analogia, sentenze Huygen e a., cit., punti 17 e 18; del 14

6 maggio 1996, Faroe Seafood e a., C-153/94 e C-204/94, Racc. pag. I-2465, punto 16; Beemsterboer Coldstore Services, cit., punto 34, nonché Afasia Knits Deutschland, cit., punto 44). 19 Così, nel caso in cui le autorità dello Stato di esportazione abbiano rilasciato certificati d origine «modulo A» inesatti, tale rilascio deve essere considerato, in forza del suddetto articolo 220, paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo comma, un errore commesso da tali autorità, a meno che non risulti che siffatti certificati siano stati redatti sulla base di una situazione fattuale riferita in maniera inesatta dall esportatore. Qualora tali certificati siano stati redatti sulla base di false dichiarazioni dell esportatore, deve quindi aver luogo il recupero dei dazi all importazione, a meno che, in particolare, non sia evidente che le autorità che hanno rilasciato i certificati in parola sapevano o avrebbero dovuto sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale (v., per analogia, sentenza Afasia Knits Deutschland, cit., punto 48). 20 Il giudice del rinvio desidera sapere se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l onere di provare che i certificati si basano su false dichiarazioni da parte degli esportatori ricade sull Hauptzollamt o se spetta invece al debitore, la Lagura, provare che gli esportatori hanno riferito in maniera esatta la situazione fattuale alle autorità competenti di Macao. 21 È opportuno sottolineare in proposito che la Corte ha già statuito, in merito a tale ripartizione dell onere della prova, che spetta al debitore dei dazi provare che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità dello Stato terzo si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta dall esportatore, nel caso in cui, a seguito di una negligenza imputabile esclusivamente all esportatore, in particolare qualora questi sia venuto meno al suo obbligo, derivante dalla disciplina applicabile, di conservare i documenti facenti fede per almeno tre anni, le autorità doganali si trovino nell impossibilità di fornire esse stesse la prova necessaria del fatto che il certificato EUR.1 è stato rilasciato sulla base della presentazione esatta o inesatta dei fatti da parte dell esportatore stesso (v., in tal senso, sentenza Beemsterboer Coldstore Services, cit., punti 40 e 46). 22 Tale previsione, che fa gravare sul debitore l onere di provare che gli esportatori hanno esattamente riferito i fatti alle autorità competenti, costituisce una deroga alle regole tradizionali di ripartizione dell onere della prova, secondo le quali incombe, in linea di principio, alle autorità doganali che intendano avvalersi dell articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, per procedere al recupero, fornire, a sostegno della loro pretesa, la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all inesatta presentazione dei fatti da parte dell esportatore (v. sentenza Beemsterboer Coldstore Services, cit., punti 39 e 46). 23 Occorre esaminare in che modo si debba applicare, a circostanze come quelle del procedimento principale, l interpretazione dell articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, fornita dalla Corte nella citata sentenza Beemsterboer Coldstore Services. 24 La Lagura sostiene che tale interpretazione non è trasponibile alla presente causa, sicché grava sulle autorità doganali dello Stato di importazione l onere di fornire la prova dell inesattezza delle dichiarazioni degli esportatori su cui si basano i certificati d origine inesatti. Tale tesi sarebbe giustificata, considerato in particolare che, a differenza della situazione esistente nel procedimento principale oggetto della citata sentenza Beemsterboer Coldstore Services, nella fattispecie non sarebbe possibile individuare una qualsiasi negligenza imputabile esclusivamente agli esportatori che abbia comportato l impossibilità, per le autorità doganali,

7 di fornire la prova che il certificato da esse rilasciato si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta o inesatta dal suddetto esportatore. Così, e più in particolare, non si potrebbe rimproverare agli esportatori alcuna violazione dell obbligo di conservare i documenti facenti fede. Inoltre, la Lagura sottolinea che, a differenza della citata sentenza Beemsterboer Coldstore Services, i certificati d origine nella fattispecie non sono stati dichiarati invalidi o revocati dalle autorità competenti di Macao. 25 I governi ceco e italiano e la Commissione europea ritengono invece che incomba al debitore dimostrare che i certificati erano fondati su una situazione fattuale riferita in maniera esatta dall esportatore. 26 Occorre sottolineare in proposito che le circostanze della presente causa differiscono da quelle della causa che ha dato origine alla citata sentenza Beemsterboer Coldstore Services, per il fatto che il regime preferenziale è stato instaurato non a seguito di un accordo di libero scambio tra uno Stato terzo e l Unione, ma unilateralmente da quest ultima, con il regolamento n. 980/ Tale regolamento, a differenza dell accordo di libero scambio oggetto della citata sentenza Beemsterboer Coldstore Services, non prevede alcun obbligo di conservare i documenti facenti fede a carico dell esportatore, per l impossibilità, per l Unione, di imporre unilateralmente obblighi agli operatori economici di Stati terzi. 28 Pertanto, per quanto riguarda l argomento secondo cui l onere della prova non graverebbe nel caso di specie sul debitore, in quanto all esportatore non potrebbe essere rimproverata alcuna violazione dell obbligo di conservare i documenti facenti fede, occorre constatare che, mancando un simile obbligo nella legislazione pertinente nella fattispecie, esso non poteva, evidentemente, essere violato. 29 Orbene, l assenza di un simile obbligo a carico dell esportatore non può, di per sé, condurre a dispensare il debitore da qualsiasi onere di diligenza, o liberarlo da qualsiasi rischio relativo alla verifica e alla determinazione dell origine delle merci in occasione di un controllo a posteriori. 30 Come la Corte ha ripetutamente affermato, è compito degli operatori economici adottare, nell ambito dei loro rapporti contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro i rischi di un azione di recupero (sentenza Pascoal & Filhos, cit., punto 60; ordinanza del 9 dicembre 1999, CPL Imperial 2 e Unifrigo/Commissione, C-299/98 P, Racc. pag. I-8683, punto 38, nonché sentenza Beemsterboer Coldstore Services, cit., punto 41). 31 In particolare, per il debitore, farsi consegnare dall altro contraente, al momento della conclusione del contratto o successivamente, tutti gli elementi di prova attestanti che le merci provengono dallo Stato beneficiario del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, inclusi documenti attestanti tale origine, può costituire una prevenzione contro i rischi di un azione di recupero. 32 Occorre sottolineare per di più che, per le autorità doganali dello Stato di importazione, dover provare l inesattezza della presentazione della situazione fattuale da parte dell esportatore, ma trovarsi nell impossibilità di farlo in quanto quest ultimo ha cessato le sue attività, potrebbe creare il rischio di comportamenti incompatibili con gli obiettivi del sistema di preferenze tariffarie generalizzate. Infatti, anche se la cessazione della produzione rappresenta, in linea di principio, una scelta economica normale, non si può escludere che essa possa tuttavia

8 costituire un comportamento scorretto da parte dell esportatore, mirante ad eludere le disposizioni del sistema di preferenze tariffarie generalizzate, essendo utilizzata da tale esportatore come mezzo per dissimulare l origine reale delle merci, provenienti da uno Stato che non beneficia del regime preferenziale. 33 Orbene, è pacifico che l Unione non può tollerare le conseguenze pregiudizievoli dei comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori (sentenze citate Pascoal & Filhos, punto 59, e Beemsterboer Coldstore Services, punto 43). 34 Inoltre, per quanto riguarda l argomento basato sul fatto che i certificati d origine oggetto del procedimento principale non sono stati dichiarati invalidi dalle autorità competenti di Macao, occorre rilevare che è certamente vero che, nell ambito di accordi tra l Unione e Stati terzi, come un accordo di associazione o di libero scambio, la Corte ha affermato che il sistema di cooperazione amministrativa può funzionare solo qualora l amministrazione doganale dello Stato di importazione riconosca le valutazioni effettuate secondo la legge dalle autorità dello Stato di esportazione (v. sentenze del 12 luglio 1984, Les Rapides Savoyards e a., 218/83, Racc. pag. 3105, punto 27; del 9 febbraio 2006, Sfakianakis, da C-23/04 a C-25/04, Racc. pag. I-1265, punto 23; del 1 luglio 2010, Commissione/Germania, C-442/08, Racc. pag. I-6457, punto 72, nonché Afasia Knits Deutschland, cit., punto 29). 35 Tuttavia, resta pur sempre il fatto che la necessità per le amministrazioni doganali degli Stati membri di accettare le valutazioni effettuate dalle autorità doganali dello Stato esportatore non si manifesta allo stesso modo allorché il regime preferenziale è introdotto non da un accordo internazionale fra l Unione e uno Stato terzo basato su obblighi reciproci, ma da un provvedimento autonomo dell Unione (sentenza Faroe Seafood e a., cit., punto 24). 36 Pertanto, occorre constatare che, nell ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate instaurato unilateralmente dall Unione, le autorità dello Stato di esportazione non possono vincolare quest ultima e i suoi Stati membri alla loro valutazione in merito alla validità dei certificati d origine «modulo A» allorché, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, le autorità doganali dello Stato di importazione continuano a nutrire dubbi sull origine reale delle merci, nonostante tali certificati d origine non siano stati dichiarati invalidi. 37 La soluzione contraria, che priverebbe le autorità doganali dello Stato di importazione, nell ambito di un procedimento come quello principale, instaurato dinanzi ad un giudice di questo stesso Stato, della possibilità di domandare la prova che il certificato d origine si basa su una situazione fattuale riferita in maniera inesatta o esatta dall esportatore, vanificherebbe l obiettivo del controllo a posteriori che è, come emerge dal punto 17 della presente sentenza, quello di verificare successivamente l esattezza dell origine delle merci indicata nel certificato d origine «modulo A». 38 Da quanto precede emerge che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l onere della prova che il certificato d origine si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta dall esportatore grava sul debitore. 39 Certo, il fatto di accollare tale onere della prova al debitore può essere per lui fonte di inconvenienti, in particolare quando egli, in buona fede, abbia importato merci dallo Stato beneficiario di preferenze tariffarie, la cui origine è stata successivamente messa in discussione, in occasione di un controllo a posteriori, per le asserite dichiarazioni false dell esportatore.

9 40 Tuttavia, è bene ricordare che, nel calcolare i vantaggi realizzabili mediante il commercio di prodotti che possono fruire di preferenze tariffarie, l operatore economico accorto e al corrente della normativa vigente deve valutare i rischi inerenti al mercato che gli interessa ed accettarli come facenti parte della categoria dei normali inconvenienti dell attività commerciale (v. sentenze dell 11 dicembre 1980, Acampora, 827/79, Racc. pag. 3731, punto 8; Pascoal & Filhos, cit., punto 59, nonché ordinanza CPL Imperial 2 e Unifrigo/Commissione, cit., punto 37). 41 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale nel senso che l articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale deve essere interpretato nel senso che, quando le autorità competenti dello Stato terzo si trovano, a causa del fatto che l esportatore ha cessato la sua produzione, nell impossibilità di verificare, in occasione di un controllo a posteriori, se il certificato d origine «modulo A» da esse rilasciato si basi su una situazione fattuale riferita in maniera esatta da questo, l onere della prova che tale certificato si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta dall esportatore grava sul debitore. Sulle spese 42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: L articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, deve essere interpretato nel senso che, quando le autorità competenti dello Stato terzo si trovano, a causa del fatto che l esportatore ha cessato la sua produzione, nell impossibilità di verificare, in occasione di un controllo a posteriori, se il certificato d origine «modulo A» da esse rilasciato si basi su una situazione fattuale riferita in maniera esatta da questo, l onere della prova che tale certificato si basa su una situazione fattuale riferita in maniera esatta dall esportatore grava sul debitore.

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*) «Codice doganale comunitario Rimborso o sgravio dei dazi all importazione o all esportazione Nozione di legalmente dovuto» Nel procedimento C-247/04,

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012 «Obbligazione doganale Recupero dei dazi all importazione o all esportazione Contabilizzazione dei dazi Modalità pratiche» Nella causa C-351/11, avente

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 6 settembre 2012

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 6 settembre 2012 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 6 settembre 2012 «Codice doganale comunitario Regolamento (CEE) n. 2913/92 Articolo 204, paragrafo 1, lettera a) Regime di deposito doganale Nascita dell obbligazione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 15 luglio 2010 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 15 luglio 2010 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 15 luglio 2010 (*) «Codice doganale comunitario Art. 33 Valore in dogana delle merci Inclusione dei dazi doganali Condizione di consegna Delivered Duty Paid» Nel procedimento

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 11 settembre 2008 (*) «Transazioni commerciali Direttiva 2000/35/CE Lotta contro i ritardi di pagamento Procedure di recupero di crediti non contestati» Nel procedimento

Dettagli

Prof. Avv. Benedetto Santacroce Studio Legale Tributario Santacroce & Associati

Prof. Avv. Benedetto Santacroce Studio Legale Tributario Santacroce & Associati 1 ORIGINE E AFFIDAMENTO NEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEGLI ESPORTATORI REX La tutela dell affidamento in materia di origine e il sistema REX l estensione dell accreditamento in ambito CETA. Prof. Avv.

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 7 luglio 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 7 luglio 2005 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 7 luglio 2005 (*) «Tariffa doganale comune Classificazione doganale di schede sonore per computer Validità dei regolamenti (CE) nn. 2086/97 e 2261/98» Nei procedimenti

Dettagli

Dott. Paolo Di Costanzo. Forlì, 25 novembre 2010

Dott. Paolo Di Costanzo. Forlì, 25 novembre 2010 ORIGINE PREFERENZIALE REGOLE E PROCEDURE Dott. Paolo Di Costanzo Forlì, 25 novembre 2010 1 Struttura della presentazione Sguardo d insieme Le regole di origine preferenziale Le prove di origine preferenziale

Dettagli

Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07

Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07 Corte di giustizia europea, Sez. VII, ordinanza 10/4/2008 n. C- 323/07 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 10 aprile 2008 «Appalti pubblici Appalto pubblico di forniture e di servizi Affidamento senza

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*) ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 dicembre 2007(*) «Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura Imposizione interna su un prodotto importato da un altro Stato membro superiore a quella

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 7 giugno 2016 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 7 giugno 2016 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 7 giugno 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Regolamento (UE) no 604/2013 Determinazione dello Stato membro competente per l esame di una domanda di asilo presentata in

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 6 settembre 2012

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 6 settembre 2012 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 6 settembre 2012 «Codice doganale comunitario Regolamento (CEE) n. 2913/92 Articolo 204, paragrafo 1, lettera a) Regime del perfezionamento attivo Sistema della sospensione

Dettagli

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza CORTE DI GIUSTIZIA CE - PRIMA SEZIONE SENTENZA 17 GENNAIO 2008 - No alla provvigione all'agente per operazioni concluse nella propria zona geografica senza intervento del preponente - Ravvicinamento delle

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 10 giugno 2004 *

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 10 giugno 2004 * SENTENZA 10. 6. 2004 - CAUSA C-333/03 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 10 giugno 2004 * Nella causa C-333/03, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M.-J. Jonczy, in qualità

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2013 (*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2013 (*) ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 8 maggio 2013 (*) «Articolo 99 del regolamento di procedura Direttiva 2002/53/CE Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole Organismi geneticamente

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 gennaio 2016 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 gennaio 2016 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 gennaio 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Unione doganale Codice doganale comunitario Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) Determinazione del valore in dogana Regolamento

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 20 maggio 2008 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 20 maggio 2008 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 20 maggio 2008 (*) «Previdenza sociale Assegni familiari Sospensione del diritto alle prestazioni Art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 Art. 10

Dettagli

Corte di Giustizia CE, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011, C-212/10

Corte di Giustizia CE, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011, C-212/10 Corte di Giustizia CE, sez. IV, sentenza 16 giugno 2011, C-212/10 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 17 luglio

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 6 febbraio 2014 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 6 febbraio 2014 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 6 febbraio 2014 (*) «Rinvio pregiudiziale Diritto delle imprese Direttiva 78/660/CEE Pubblicità dei conti annuali consolidati di taluni tipi di società Applicazione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 5 ottobre 2006 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 5 ottobre 2006 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 5 ottobre 2006 (*) «Codice doganale Determinazione dell obbligazione doganale Dazi all importazione dei prodotti compensatori determinati dall interessato e confermati

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 17 settembre 2014, C-3/13

Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 17 settembre 2014, C-3/13 Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 17 settembre 2014, C-3/13 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,

Dettagli

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Ordinanza sull approntamento delle prove d origine 632.411.3 del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulle dogane 1

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*)

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*) ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 21 giugno 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte Articolo 101 TFUE Autotrasporto Prezzo dei servizi di autotrasporto

Dettagli

L ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE

L ORIGINE PREFERENZIALE DELLA MERCE Seminario su: L origine preferenziale: istruzioni per l uso Relatrice: dott.ssa Daniela Dispenza Direttore Area Procedure e Controlli Settore Dogane e Antifrode Torino, 15 aprile 2013 1 L ORIGINE PREFERENZIALE

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 29 luglio 2010 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 29 luglio 2010 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 29 luglio 2010 (*) «Atto di adesione all Unione europea Unione doganale Misure transitorie Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali Merce che, alla

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 31 marzo 2011 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 31 marzo 2011 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 31 marzo 2011 (*) «Codice doganale Dazi doganali Obbligazione doganale all importazione Interessi di mora Periodo di riscossione degli interessi di mora Interessi

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2001R1207 IT 18.02.2008 002.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B M1 Regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell 11

Dettagli

I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale

I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale PARMA, 14/21 APRILE 2015 I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale Dott. Ufficio delle Dogane di Parma Diritto Doganale:norme di base. Reg. CEE n. 2913/92 (Codice Doganale

Dettagli

Indennità per ferie non godute: spetta anche in caso di decesso del lavoratore

Indennità per ferie non godute: spetta anche in caso di decesso del lavoratore Indennità per ferie non godute: spetta anche in caso di decesso del lavoratore Il diritto alle ferie annuali retribuite non si estingue senza dare diritto ad un indennità finanziaria a titolo delle ferie

Dettagli

(Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza 11 maggio 2017, causa C-302/16)

(Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza 11 maggio 2017, causa C-302/16) (Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza 11 maggio 2017, causa C-302/16) Corte di Giustizia, Ottava Sezione, sentenza 11 maggio 2017, causa C-302/16* «Rinvio pregiudiziale Trasporti aerei Regolamento

Dettagli

La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che:

La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che: La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che: "Il diritto dell Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 21 luglio 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 21 luglio 2005 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 21 luglio 2005 (*) «Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Restituzioni all esportazione Requisiti per la concessione Importazione del prodotto nel paese terzo

Dettagli

*** SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 7 settembre 2017 (*)

*** SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 7 settembre 2017 (*) Danno da cancellazione del volo: il risarcimento si calcola in base alla distanza tra aeroporti di partenza e arrivo (CGUE, sez. VIII, sent. 7 settembre 2017, causa C-559-16) L articolo 7, paragrafo 1,

Dettagli

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 12 settembre 2013(*)

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 12 settembre 2013(*) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 12 settembre 2013(*) «Regime linguistico Bandi di concorsi generali per l assunzione di assistenti Lingua delle prove Scelta della seconda lingua fra tre lingue

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 novembre 2014 causa C-310/13 [OMISSIS]

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 novembre 2014 causa C-310/13 [OMISSIS] SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 novembre 2014 causa C-310/13 [OMISSIS] Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 13 della direttiva 85/374/CEE del

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 16 giugno 2016 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 16 giugno 2016 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 16 giugno 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale Fiscalità Imposta sul valore aggiunto Direttiva 2006/112/CE Detrazione dell imposta versata a monte Articolo 173, paragrafo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2014 OGGETTO: Cessioni all esportazione di cui all articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR 26 ottobre 1973, n. 633 Sentenza Corte

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) «Libertà di stabilimento Normativa fiscale Imposte sugli utili delle società»

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) «Libertà di stabilimento Normativa fiscale Imposte sugli utili delle società» SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 febbraio 2006 (*) «Libertà di stabilimento Normativa fiscale Imposte sugli utili delle società» Nel procedimento C-253/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia

Dettagli

Parole chiave. Massima. Parti

Parole chiave. Massima. Parti Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 aprile 1998. - Barbara Bellone contro Yokohama SpA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Bologna - Italia. - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 6 settembre 2012

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 6 settembre 2012 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 6 settembre 2012 «Regolamento (CEE) n. 918/83 Articoli 1, paragrafo 2, lettera c), 2 e 7, paragrafo 1 Franchigia dai dazi all importazione di beni personali Nozione

Dettagli

Massime della sentenza

Massime della sentenza Causa C-1/04 Susanne Staubitz-Schreiber (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof) «Cooperazione giudiziaria in materia civile Procedure d insolvenza Regolamento (CE) n. 1346/2000

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 24 maggio 2007 *

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 24 maggio 2007 * GIURISPRUDENZA SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 24 maggio 2007 * «Inadempimento di uno Stato Direttiva 2000/53/CE Veicoli fuori uso Artt. 3, n. 5, 5, n. 1, 7, n. 2, nonché 8, nn. 3 e 4 Trasposizione

Dettagli

Corte di Giustizia Europea 21 febbraio 2013, C 194/12

Corte di Giustizia Europea 21 febbraio 2013, C 194/12 Corte di Giustizia Europea 21 febbraio 2013, C 194/12 ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) Nella causa C-194/12, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-365/15

Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-365/15 Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 18 gennaio 2017, C-365/15 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 241 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 21 giugno 2017 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 21 giugno 2017 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 21 giugno 2017 (*) «Rinvio pregiudiziale Previdenza sociale Regolamento (CE) n. 883/2004 Articolo 3 Prestazioni familiari Direttiva 2011/98/UE Articolo 12 Diritto

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n.

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n. SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 2 luglio 2009 «Marchi Registrazione internazionale Protocollo relativo all Intesa di Madrid Regolamento (CE) n. 40/94 Art. 146 Identità degli effetti di una registrazione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 6 dicembre 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 6 dicembre 2005 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 6 dicembre 2005 (*) «Art. 234 CE Obbligo di rinvio pregiudiziale Validità di una disposizione comunitaria Zucchero Dazio addizionale all importazione Regolamento (CE)

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 *

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 * BELLONE SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 30 aprile 1998 * Nel procedimento C-215/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato

Dettagli

CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 10 novembre 2016 «Rinvio pregiudiziale Procedimento pregiudiziale d urgenza Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 2 marzo 2017 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 2 marzo 2017 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 2 marzo 2017 (*) «Rinvio pregiudiziale Tutela dei consumatori Direttiva 2011/83/UE Articolo 21 Comunicazione telefonica Predisposizione da parte del professionista

Dettagli

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.5.2014 COM(2014) 275 final ANNEX 1 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'unione europea deve adottare in seno al Comitato misto

Dettagli

Volo con coincidenza cancellato: indennizzo solo in base alla distanza diretta

Volo con coincidenza cancellato: indennizzo solo in base alla distanza diretta Volo con coincidenza cancellato: indennizzo solo in base alla distanza diretta Corte di Giustizia UE, sez. VIII, sentenza 07/09/2017 n C-559/16 di Simone Marani Pubblicato il 08/09/2017 Capita sempre più

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 novembre 2008 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 novembre 2008 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 6 novembre 2008 (*) «IVA Luogo delle operazioni imponibili Criterio di collegamento fiscale Prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 17 ottobre 2013 *

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 17 ottobre 2013 * SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 17 ottobre 2013 * «Regolamento (CE) n. 44/2001 Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori Eventuale limitazione

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 14 settembre 2016

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 14 settembre 2016 ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione) 14 settembre 2016 «Rinvio pregiudiziale Tutela dei consumatori Direttiva 93/13/CEE Clausole abusive Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 2, lettera b) Status di consumatore

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*) «Tariffa doganale comune Dazi doganali all importazione Valore in dogana dichiarato che include una commissione di acquisto Applicazione dei dazi

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 29 ottobre 2009 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 29 ottobre 2009 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 29 ottobre 2009 (*) «Tariffa doganale comune Regolamento (CEE) n. 2658/87 Nomenclatura combinata Classificazione doganale Validità Nota complementare Concentrato di

Dettagli

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 19 novembre 2015

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 19 novembre 2015 ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 19 novembre 2015 «Rinvio pregiudiziale Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte Tutela dei consumatori Direttiva 93/13/CEE Articoli 1, paragrafo 1, e 2,

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 8 novembre 2012

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 8 novembre 2012 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 8 novembre 2012 «Sesta direttiva IVA Applicazione Codice doganale comunitario Merci provenienti da un paese terzo e vincolate al regime del deposito doganale nel territorio

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 7 ottobre 2010 (*) «Domanda di pronuncia pregiudiziale Direttiva 92/57/CEE Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

Dettagli

CIRCOLARE N. 18/D. Roma, 28 marzo Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane. Alle Direzioni Circoscrizionali.

CIRCOLARE N. 18/D. Roma, 28 marzo Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane. Alle Direzioni Circoscrizionali. CIRCOLARE N. 18/D Roma, 28 marzo 2003 Protocollo: 317 Allegati: : uno Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Alle Direzioni Circoscrizionali Alle Dogane Agli Uffici delle Dogane di: Arezzo

Dettagli

DECISIONI (2014/737/UE)

DECISIONI (2014/737/UE) 24.10.2014 IT L 305/109 DECISIONI DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2014 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione

Dettagli

Massima Parti Oggetto della causa Motivazione della sentenza Decisione relativa alle spese Dispositivo Parole chiave

Massima Parti Oggetto della causa Motivazione della sentenza Decisione relativa alle spese Dispositivo Parole chiave 61977J0106 SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 MARZO 1978. - AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO CONTRO SPA SIMMENTHAL. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL PRETORE DI SUSA). - DISAPPLICAZIONE

Dettagli

L ESPORTATORE AUTORIZZATO

L ESPORTATORE AUTORIZZATO L ESPORTATORE AUTORIZZATO Dott. Paolo Di Costanzo Forlì, 25 novembre 2010 Chi è l esportatore autorizzato L esportatore autorizzato è un soggetto che può rilasciare dichiarazioni su fattura e prescindere

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 25 giugno 2015 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 25 giugno 2015 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 25 giugno 2015 (*) «Rinvio pregiudiziale Codice doganale comunitario Regolamento (CEE) n. 2913/92 Articoli 203 e 204 Regolamento (CEE) n. 2454/93 Articolo 859 Regime

Dettagli

GUIDA DI RIFERIMENTO PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1 / EUR.MED

GUIDA DI RIFERIMENTO PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1 / EUR.MED GUIDA DI RIFERIMENTO PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1 / EUR.MED Origine preferenziale comunitaria I certificati di circolazione Eur.1 / Eur.Med - che tecnicamente sono

Dettagli

La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como

La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como La trasparenza nel processo davanti alla Corte di Giustizia dell UE Maria Cristina Reale Università dell Insubria Como XXIX Conferenza dell Osservatorio Giordano Dell Amore sui rapporti tra diritto ed

Dettagli

[Giurisprudenza] Il Caso.it

[Giurisprudenza] Il Caso.it Il giudice dello Stato dove è stata aperta la procedura di insolvenza è competente a conoscere della revocatoria contro il convenuto che non ha domicilio nel territorio dell Unione Europea Corte di giustizia

Dettagli

Il rinvio pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale Diritto delle organizzazioni internazionali a.a. 2013/2014 Il rinvio pregiudiziale Prof. Marcello Di Filippo (Università di Pisa) marcello.difilippo@sp.unipi.it I motivi che giustificano la previsione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 13 settembre 2017 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 13 settembre 2017 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 13 settembre 2017 (*) «Rinvio pregiudiziale Agricoltura Alimenti e mangimi geneticamente modificati Misure di emergenza Misura nazionale diretta a vietare la coltivazione

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Disposizioni per l attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 16 giugno 2016, C-291/15

Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 16 giugno 2016, C-291/15 Corte di Giustizia UE, sez. VI, sentenza 16 giugno 2016, C-291/15 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 181 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 19 luglio 2012

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 19 luglio 2012 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 19 luglio 2012 «Trasporto Trasporto aereo Norme comuni per la gestione dei servizi aerei nell Unione Regolamento (CE) n. 1008/2008 Obbligo del venditore del viaggio

Dettagli

Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 15 maggio 2014, C-480/12

Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 15 maggio 2014, C-480/12 Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 15 maggio 2014, C-480/12 Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione degli articoli 203 e 204 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del

Dettagli

2.3. I presupposti di fatto dell imposizione doganale e il momento generativo I rappresentanti del soggetto passivo; gli spedizionieri doganali

2.3. I presupposti di fatto dell imposizione doganale e il momento generativo I rappresentanti del soggetto passivo; gli spedizionieri doganali Introduzione Capitolo primo: Le dogane, normativa precedente 1. Funzioni della dogana 2. Gli elementi del rapporto doganale 2.1. Le imposte di confine 2.2. Il territorio doganale 2.3. I presupposti di

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 1 febbraio 2016. Disciplina per l accesso e l esercizio delle attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Paesi Terzi.

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (*) «Codice doganale comunitario Artt. 202 e 233, primo comma, lett. d) Nascita dell obbligazione doganale Introduzione irregolare di merci Sequestro

Dettagli

61973J0181. Parole chiave. Massima

61973J0181. Parole chiave. Massima Avis juridique important 61973J0181 SENTENZA DELLA CORTE DEL 30 APRILE 1974. - R. ET V. HAEGEMAN CONTRO STATO BELGA. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE BRUXELLES).

Dettagli

Origine delle merci e accordi di libero scambio

Origine delle merci e accordi di libero scambio Prof. Avv. Benedetto Santacroce Origine delle merci e accordi di libero scambio 1 ORIGINE NON PREFERENZIALE Costituisce la regola Inesistenza di accordi (o anche atti unilaterali) con cui l UE riconosce

Dettagli

Raccolta della giurisprudenza

Raccolta della giurisprudenza Raccolta della giurisprudenza SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 13 marzo 2014 * «Rinvio pregiudiziale Codice doganale comunitario Articoli 243 e 245 Regolamento (CEE) n. 2454/93 Articolo 181 bis Decisione

Dettagli

La compagnia aerea è responsabile della cancellazione del volo o di ritardo prolungato (CGUE, Sez. VIII, sent. 11 maggio 2017, causa C )

La compagnia aerea è responsabile della cancellazione del volo o di ritardo prolungato (CGUE, Sez. VIII, sent. 11 maggio 2017, causa C ) La compagnia aerea è responsabile della cancellazione del volo o di ritardo prolungato (CGUE, Sez. VIII, sent. 11 maggio 2017, causa C-306-15) L articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e l articolo 7 del regolamento

Dettagli

Pagina iniziale > Formulario di ricerca > Elenco dei risultati > Documenti Shamim Tahir Ministero dell Interno, Questura di Verona, Sentenza

Pagina iniziale > Formulario di ricerca > Elenco dei risultati > Documenti Shamim Tahir Ministero dell Interno, Questura di Verona, Sentenza InfoCuria - Giurisprudenza della Corte di giustizia italiano (it) Pagina iniziale > Formulario di ricerca > Elenco dei risultati > Documenti Lingua del documento : italiano SENTENZA DELLA CORTE (Terza

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 marzo 2011 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 marzo 2011 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 10 marzo 2011 (*) «Previdenza sociale dei lavoratori Regolamento (CEE) n. 1408/71 Ambito di applicazione ratione personae Interpretazione della nozione di lavoratore

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 30 aprile 2002 *

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 30 aprile 2002 * CLUB-TOUR SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 30 aprile 2002 * Nel procedimento C-400/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal

Dettagli

CIRCOLARE N. 10/D. Roma, 24 giugno Alle Direzioni interregionali, regionali e provinciali loro sedi. Agli Uffici delle dogane loro sedi. e, p.c.

CIRCOLARE N. 10/D. Roma, 24 giugno Alle Direzioni interregionali, regionali e provinciali loro sedi. Agli Uffici delle dogane loro sedi. e, p.c. CIRCOLARE N. 10/D Protocollo: 71985 R.U. Roma, 24 giugno 2013 Rif.: Allegati: Alle Direzioni interregionali, regionali e provinciali loro sedi Agli Uffici delle dogane loro sedi e, p.c. Alla Direzione

Dettagli

Nozione di consumatore: il contratto stipulato dall Avvocato. Corte Giust. UE, sez. IV, sentenza 3 settembre 2015, causa C 110/14

Nozione di consumatore: il contratto stipulato dall Avvocato. Corte Giust. UE, sez. IV, sentenza 3 settembre 2015, causa C 110/14 Nozione di consumatore: il contratto stipulato dall Avvocato Corte Giust. UE, sez. IV, sentenza 3 settembre 2015, causa C 110/14 Direttiva 93/13/CEE Articolo 2, lettera b) Nozione di consumatore Contratto

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 17 luglio 2014 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 17 luglio 2014 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 17 luglio 2014 (*) «Rinvio pregiudiziale Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia Direttiva 2003/109/CE Articoli 2, 4, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 13 Permesso

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2012 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2012 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 22 novembre 2012 (*) «Trasporti aerei Compensazione ed assistenza ai passeggeri Negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato Termine di ricorso» Nella

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 febbraio 2017 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 febbraio 2017 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 16 febbraio 2017 (*) «Rinvio pregiudiziale Proprietà intellettuale Direttiva 2006/115/CE Articolo 8, paragrafo 3 Diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. (Quinta Sezione) 21 giugno 2012(*)

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. (Quinta Sezione) 21 giugno 2012(*) SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Quinta Sezione) 21 giugno 2012(*) «Ottava direttiva IVA Modalità per il rimborso dell IVA ai soggetti passivi non residenti all interno del paese Termine per

Dettagli

ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA. Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE)

ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA. Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE) ESTRATTI DIRETTIVE EUROPEE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA Direttiva del Consiglio 19 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE) Articolo 7 5. Si può essere titolari di un'unica patente di

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Disposizioni per l attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007

Dettagli

Raccolta della giurisprudenza

Raccolta della giurisprudenza Raccolta della giurisprudenza SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 24 maggio 2012 * «Ambiente Deposito in discarica di rifiuti Direttiva 1999/31/CE Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Disposizioni per l attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007

Dettagli

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il rinvio pregiudiziale

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il rinvio pregiudiziale Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il rinvio pregiudiziale IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE INDIRETTO Giudice nazionale = giudice del diritto comunitario In virtù dei principi della

Dettagli

I CONTROLLI A POSTERIORI SULL ORIGINE DELLA MERCE

I CONTROLLI A POSTERIORI SULL ORIGINE DELLA MERCE 1 I CONTROLLI A POSTERIORI SULL ORIGINE DELLA MERCE Le autorità doganali europee, qualora sorgano dubbi sull autenticità del certificato di origine preferenziale (analisi dei rischi oppure INF-AM) possono

Dettagli

Messa a coltura la varietà di mais geneticamente modificato MON 810 e normativa nazionale che vieta tale coltivazione

Messa a coltura la varietà di mais geneticamente modificato MON 810 e normativa nazionale che vieta tale coltivazione Messa a coltura la varietà di mais geneticamente modificato MON 810 e normativa nazionale che vieta tale coltivazione Corte di giustizia UE, Sez. III 13 settembre 2017, in causa C-111/16 - Bay Larsen,

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 16 novembre 2006 (*) «Valore in dogana Computer portatili con software di sistema»

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 16 novembre 2006 (*) «Valore in dogana Computer portatili con software di sistema» SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 16 novembre 2006 (*) «Valore in dogana Computer portatili con software di sistema» Nel procedimento C-306/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale

Dettagli

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 7 marzo 2013 (*)

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 7 marzo 2013 (*) SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 7 marzo 2013 (*) «Fiscalità Imposta sul valore aggiunto Direttiva 77/388/CEE Esenzione della gestione di fondi comuni d investimento Portata» Nella causa C-275/11,

Dettagli