ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE"

Transcript

1 ESTREMI: Corte di Cassazione Terza penale Data: Numero: Per l'integrazione della fattispecie ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico ossia la coscienza e volontà di non versare all'erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, con la precisazione che tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia dei cinquantamila Euro, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore. E' invece irrilevante il fine perseguito dall'agente e, più in particolare, la circostanza se il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - Dott. ANDRONIO A. M. - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: T.S.; avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona del 11 giugno 2013; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessandro M. Andronio; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. Stramigioli Enrico Maria. DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Corte di Cassazione Terza penale Data: Numero: 15416

2 Svolgimento del processo 1. - Con ordinanza dell'11 giugno 2013, il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente del Gip del Tribunale di Ancona del 15 marzo 2013, avente ad oggetto immobili dell'indagato fino alla concorrenza di Euro ,10 in relazione ai reati di omesso versamento di ritenute alla fonte e di omesso versamento di Iva (D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10-bis e 10-ter), che sarebbero stati da lui commessi in quanto legale rappresentante di una società Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento Con un primo motivo di doglianza, si lamentano l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 321 cod. proc. pen., artt. 240 e 322 ter cod. pen.. La difesa evidenzia che gli importi delle ritenute e dell'iva non versati sono stati espressamente dichiarati e certificati e che il mancato versamento è dovuto alla crisi economica del settore della produzione di macchinari per attività estrattive che costituisce l'attività della società dell'imputato. Si evidenzia, in particolare, che il fatturato si è ridotto di circa il 70% fra il 2008 e il 2009 e che la società era stata costretta a pagare gli istituti di credito e i fornitori, che minacciavano di presentare istanza di fallimento. La difesa ricorda, inoltre, che la società ha effettuato alcuni pagamenti all'agenzia delle entrate, con la conseguenza che il debito erariale ammontava, al momento dell'esecuzione del sequestro, a complessivi Euro circa e che, per il mancato versamento delle ritenute per l'anno imposta 2010, è in corso un concordato con la stessa Agenzia delle entrate, avente ad oggetto dilazioni di pagamento. Ne risulterebbe - sempre ad avviso del ricorrente - l'applicabilità nel caso di specie della esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., che troverebbe applicazione in relazione all'inviolabilità del diritto al lavoro, la cui perdita comporterebbe, a livello morale, sociale e materiale, un danno grave alla persona Si evidenzia, in secondo luogo, un ulteriore profilo di violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., artt. 240 e 322 ter cod. pen., in relazione alla mancanza del profitto, presupposto necessario per l'emissione del decreto di sequestro. Secondo la prospettazione difensiva, gli immobili sequestrati non potrebbero costituire il profitto nè il prezzo del reato, in quanto la proprietà degli stessi era stata acquisita dal ricorrente in epoca molto antecedente al periodo a cui si riferiscono gli addebiti oggetto del capo di imputazione; uno degli immobili, inoltre, costituirebbe l'abitazione principale e la sua espropriazione sarebbe, dunque, vietata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1. A ciò la difesa aggiunge che non risulta che comunque la società o il legale rappresentante abbiano conseguito un profitto, trattandosi, oltre tutto, di società a responsabilità limitata Si prospetta, in terzo luogo, un ulteriore profilo di violazione delle disposizioni già richiamate, consistente nel fatto che il sequestro sarebbe stato disposto senza preventivamente accertare l'impossibilità di procedere in via diretta sui beni della società o del legale rappresentante costituenti il profitto del reato. Nè il Tribunale si sarebbe pronunciato sul punto Un ulteriore profilo di violazione delle disposizioni sopra richiamate è prospettato con il quarto motivo di doglianza, con il quale si sostiene che per l'applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è necessaria l'esatta equivalenza di valore tra i beni confiscati e il prezzo o il profitto derivante dal reato. Una tale equivalenza non sussisterebbe, nel caso di specie, perchè il debito erariale, al momento dell'esecuzione del sequestro, ammontava a circa Euro ,00 e non invece alla maggiore somma sequestrata di Euro ,10. Motivazione 3. - Il ricorso è infondato Il primo motivo di doglianza - con cui si lamenta, in sostanza, che il mancato pagamento delle imposte

3 sarebbe dovuto alla crisi economica del settore produttivo cui afferisce la società dell'imputato e che l'esigenza di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti integrerebbe la circostanza scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. - è infondato Come recentemente ribadito dalle sezioni unite di questa Corte, il reato di omesso versamento di ritenute certificate (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis) si consuma con il mancato versamento per un ammontare superiore ad Euro cinquantamila delle ritenute complessivamente risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro la scadenza del termine finale per la presentazione della dichiarazione annuale (28 marzo 2013, n , rv ). Ne deriva che il delitto in questione è strutturato come reato omissivo proprio istantaneo, posto che si consuma in conseguenza del mancato compimento dell'azione dovuta, costituita dall'omesso versamento, entro il termine fissato, delle ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti dallo stesso contribuente. Tale termine non coincide con quello richiesto dalla normativa fiscale per l'adempimento dell'obbligazione tributaria, ma è ad esso successivo, avendo il legislatore ritenuto di lasciare al contribuente un lasso di tempo per poter sanare il proprio debito tributario prima che la condotta omissiva integri la fattispecie penalmente rilevante. Infatti, mentre la normativa tributaria fissa quale termine per il versamento all'erario delle ritenute effettuate il giorno sedici del mese successivo a quello in cui le stesse sono state operate da parte del sostituto (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 3 e 8), sanzionando l'omissione in via amministrativa in base al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, la normativa penale (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis), si riferisce complessivamente a tutte le ritenute operate nell'anno di imposta e stabilisce, quale termine di adempimento penalmente rilevante, quello del 31 ottobre dell'anno successivo. Le sezioni unite hanno, più in particolare, chiarito che il reato di omesso versamento di ritenute certificate non si pone in rapporto di specialità ma di progressione illecita con l'illecito amministrativo tributario di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni. Come successivamente precisato da questa Corte in una fattispecie analoga a quella per la quale qui si procede (sez. 3, 5 dicembre 2013, n. 5467/2014), rispetto a tale quadro giuridico e normativo, la situazione di colui che non versa l'imposta si risolve, di regola, in una condotta, cosciente e volontaria, la quale, in modo progressivo, si articola, in un primo momento, con il mancato accantonamento delle somme trattenute; successivamente con l'omesso versamento mensile secondo le cadenze previste dalla normativa tributaria; ed infine con la prosecuzione della condotta omissiva fino al termine ultimo fissato dalla norma penale. Poichè il sostituto di imposta, quale debitore di una somma costituente reddito per il sostituito, deve, allorchè procede al versamento in favore di quest'ultimo, trattenere una percentuale di questo emolumento (c.d. ritenuta alla fonte) per, poi, versarlo all'erario entro il sedici del mese successivo a quello nel quale ha operato la trattenuta, gli spazi per ritenere l'assenza dell'elemento soggettivo o la sussistenza della scriminante della forza maggiore quale conseguenza di una improvvisa ed imprevista situazione di illiquidità appaiono, all'evidenza, oggettivamente ristretti. Con la richiamata sentenza n del 28 marzo 2013, le sezioni unite hanno, infatti, ribadito che, per l'integrazione della fattispecie ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico ossia la coscienza e volontà di non versare all'erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, con la precisazione che tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia dei cinquantamila Euro, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore. E' invece irrilevante il fine perseguito dall'agente e, più in particolare, la circostanza se il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte (ex plurimis, sez. 3, 19 gennaio 2011, n , rv ; sez. 3, 26 maggio 2010, n , rv ). La prova del dolo è normalmente insita nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (mod. 770), che riporta le trattenute effettuate, la loro data ed ammontare, nonchè i versamenti relativi. Il debito verso il fisco relativo al versamento delle ritenute è infatti collegato alle erogazioni degli emolumenti ai dipendenti; con la conseguenza che, ogni qualvolta il sostituto d'imposta effettua tali erogazioni, insorge a suo carico l'obbligo di accantonare le somme dovute all'erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale. Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine

4 lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte all'esigenza predetta. Non può ovviamente escludersi, in astratto, che siano possibili casi - il cui apprezzamento è devoluto al giudice del merito ed è, come tale, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato - nei quali possa invocarsi l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere all'obbligazione tributaria. E' tuttavia necessario che siano assolti gli oneri di allegazione che, per quanto attiene alla crisi di liquidità, dovranno investire non solo l'aspetto della non imputabilità al sostituto di imposta della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non possa essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014). Nè il fatto che le obbligazioni tributarie siano rimaste inadempiute per l'esigenza di adempiere prioritariamente alle obbligazioni di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è di per sè idoneo a configurare la circostanza scriminante dello stato di necessità, specificamente invocata dalla difesa nel caso di specie. L'art. 54 cod. pen. esclude, infatti, la punibilità per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona; laddove, con l'espressione "danno grave alla persona", il legislatore ha inteso riferirsi ai soli beni morali e materiali che costituiscono l'essenza stessa dell'essere umano, come la vita, l'integrità fisica (comprensiva del diritto alla salute), la libertà morale e sessuale, il nome, l'onore, ma non anche quei beni che, pur essendo costituzionalmente rilevanti, contribuiscono al completamento ed allo sviluppo della persona umana. Ne consegue che, pur dovendosi affermare che il diritto al lavoro è costituzionalmente garantito e che il lavoro contribuisce alla formazione ed allo sviluppo della persona umana, deve escludersi, tuttavia, che la sua perdita costituisca in quanto tale un danno grave alla persona sotto il profilo dell'art. 54 cod. pen. (sez. 1, 23 gennaio 1997, n. 4323, rv ) Analoghe considerazioni valgono per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, anch'esso contestato nel caso di specie. La disposizione incriminatrice prevede, in particolare, che la sanzione prevista dall'art. 10-bis, per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate si applica anche a chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. Il comportamento del soggetto che non versa l'iva dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale è stato quindi dal legislatore assimilato in tutto e per tutto a quello del sostituto che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti. Il momento consumativo del reato è individuato alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo; termine fissato dalla L. n. 405 del 1990, art. 6, comma 2, al 27 dicembre. Conseguentemente, per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alla scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, incombendo sul contribuente l'onere di organizzare le risorse disponibili su scala annuale in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. La giurisprudenza di questa Corte ha, in particolare, precisato che, in tema di omesso versamento IVA, il reato omissivo a carattere istantaneo previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, consiste nel mancato versamento all'erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale che, tranne i casi di applicabilità del regime di "IVA per cassa", è ordinariamente svincolato dall'effettiva riscossione dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate. Ha altresì precisato che il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico essendo sufficiente a integrarlo la coscienza e volontà di non versare all'erario le ritenute effettuate nel periodo considerato. Tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia di Euro cinquantamila, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore (sez. un, 28 marzo 2013, n , rv ; sez. 3, 6 marzo 2013, n , rv ). La prova del dolo - analogamente a quanto affermato in relazione alla

5 fattispecie di cui al precedente art. 10-bis - è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di Euro cinquantamila, entro il termine previsto. Appare, dunque, evidente la similitudine con quanto accade per il sostituto d'imposta rispetto alle trattenute operate per oneri previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei propri dipendenti. Ed è evidentemente questa la ragione della scelta del legislatore di equiparare le relative sanzioni; con la conseguenza che devono essere integralmente confermate e richiamate, anche in relazione al reato di cui all'art. 10-ter, le considerazioni sopra svolte circa la valutazione dell'elemento soggettivo e l'applicabilità delle circostanze scriminanti della forza maggiore e dello stato di necessità Tali principi trovano applicazione in riferimento al caso in esame, in cui la difesa ha dedotto - con il primo motivo di ricorso - che: a) gli importi delle ritenute e dell'iva non versati sono stati espressamente dichiarati e certificati; b) il mancato versamento è dovuto alla crisi economica del settore produttivo, essendosi il fatturato ridotto di circa il 70% fra il 2008 e il 2009 ed essendo stato necessario per la società pagare prioritariamente gli istituti di credito e i fornitori, che minacciavano di presentare istanza di fallimento; c) sono state effettuate proposte di concordato in via di definizione con l'agenzia delle entrate ed è stato effettuato un pagamento parziale, tanto che, a fronte di un iniziale debito di circa ,00 Euro, residuerebbero circa ,00 Euro; d) sarebbe applicabile nel caso di specie l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., in relazione al pericolo della perdita del posto di lavoro da parte dei dipendenti. Quanto al rilievo sub a), va osservato che il fatto che gli importi non versati siano stati espressamente dichiarati e certificati non esclude la sussistenza dei reati contestati, perchè essi attengono non alla mancata dichiarazione o certificazione di operazioni imponibili, ma - come visto - più semplicemente al mancato pagamento del dovuto nei termini fissati. Quanto alla censura sub b), deve rilevarsi che, dalla stessa prospettazione del ricorrente, non emerge se la crisi aziendale sia stata inevitabile conseguenza della crisi del settore economico o fosse invece evitabile attraverso l'utilizzazione delle cautele e degli accorgimenti del caso. Emerge, anzi, che il mancato pagamento di quanto dovuto all'erario non è il frutto di una assoluta mancanza di liquidità - circostanza che, alle condizioni sopra precisate al paragrafo , avrebbe potuto costituire una base per l'applicazione della scriminante della forza maggiore - ma è invece il frutto di una consapevole scelta imprenditoriale diretta a privilegiare il pagamento di altri creditori rispetto all'erario. Può affermarsi, dunque, che il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie è sostanzialmente riconosciuto come doloso dallo stesso ricorrente, il quale ha consapevolmente omesso di versare somme superiori alla soglia di punibilità alle scadenze previste, con ciò integrando il dolo del reato, nei termini specificati al paragrafo Nè alcuna valenza può essere attribuita, in ogni caso, alla circostanza che il mancato pagamento dei creditori diversi dall'erario sarebbe stato necessario per scongiurare il fallimento della società. E ciò sia perchè il fallimento avrebbe ben potuto essere richiesto dallo stesso erario proprio in relazione ai crediti tributari, sia perchè la semplice necessità di scongiurare il fallimento non è sufficiente ad integrare l'ipotesi di forza maggiore sopra delineata. Quanto al rilievo sub c), relativo ad un preteso pagamento parziale dell'obbligazione tributaria, questo non rileva ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti, ma potrebbe al più rilevare ai fini della determinazione dell'ammontare del sequestro (su cui vedi però infra 3.4.). Quanto, infine, al rilievo riportato sub d), relativo allo stato di necessità, valgono le considerazioni già svolte al paragrafo , secondo cui la perdita del lavoro non integra, in quanto tale, un danno grave alla persona rilevante ai fini dell'art. 54 cod. pen Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato Infatti con esso la difesa formula, in primo luogo, mere asserzioni circa la mancanza di un profitto conseguente all'evasione fiscale, senza considerare che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente prevista dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, va riferito all'ammontare dell'imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di profitto del reato, costituito dal risparmio economico conseguente alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale,

6 di cui certamente beneficia il reo; a tal fine, per la quantificazione di questo risparmio, deve tenersi conto anche del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all'accertamento del debito tributario (sez. 3, 23 ottobre 2012, n ) Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è poi necessario che vi sia un collegamento tra i beni sequestrati per equivalente e il profitto conseguito. Deve infatti ribadirsi il principio, desumibile dalla semplice lettura dell'art. 322 ter cod. pen. e costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il sequestro e la confisca per equivalente non presuppongono alcuna dimostrazione di uno specifico nesso di strumentante tra la res e il reato, potendo essere imposti su qualsivoglia bene afferente al patrimonio dell'autore del reato e bastando quale presupposto il solo fumus della consumazione del reato stesso. Tale conclusione risulta ulteriormente avvalorata dalla natura sanzionatoria dell'istituto, la cui ratio è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico dell'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, con la conseguenza, appunto, della confiscabilità di beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno collegamento diretto con il singolo reato (ex plurimis, sez. 3, 23 ottobre 2013, n ; sez. 1, 28 febbraio 2012, n ; sez. 3, 14 gennaio 2010, n. 6293) Manifestamente infondato è anche l'ulteriore rilievo difensivo, secondo cui uno degli immobili sequestrati costituirebbe l'abitazione principale e la sua espropriazione sarebbe, dunque, vietata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1. Va infatti ricordato che il richiamato art. 76 (Espropriazione immobiliare), come sostituito, da ultimo, dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce, al comma 1, che: "Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione: a) non da corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente". La disposizione richiamata prevede, dunque, che sia esclusa dall'espropriazione l'abitazione di residenza alle condizioni che questa sia l'unico immobile di proprietà del debitore e che non appartenga ad alcune particolari categorie di fabbricati. Di tali due condizioni: la prima risulta espressamente esclusa dagli atti, dai quali emerge che il debitore non è proprietario di un unico immobile, tanto che è stato destinatario del sequestro di più immobili; la seconda non risulta dedotta, nè tantomeno provata. E ciò, a prescindere dall'assorbente considerazione che le limitazioni previste dall'art. 76 si applicano alla fattispecie dell'espropriazione da parte dell'erario in conseguenza di inadempimento delle obbligazioni tributarie, che ha natura strettamente ripristinatoria, e non alla diversa fattispecie - qui in esame - della confisca per equivalente, che ha invece natura sanzionatoria Inammissibile è il rilievo - proposto con il terzo motivo di ricorso -secondo cui il Tribunale non si è pronunciato sul punto se il sequestro sia stato disposto senza preventivamente accertare l'impossibilità di procedere in via diretta sui beni della società o del legale rappresentante costituenti il profitto del reato. Il ricorrente non specifica, infatti, se tale doglianza fosse stata prospettata con i motivi di riesame nè se fosse stata dedotta all'udienza in camera di consiglio di fronte al Tribunale; con la conseguenza che questa Corte non è messa in grado di valutare se lo stesso Tribunale abbia effettivamente omesso di motivare su una questione posta alla sua attenzione. Dall'esame degli atti risulta, anzi, che detta questione è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità. Nè a tali conclusioni potrebbe obiettarsi che la richiesta di riesame ha effetto interamente devolutivo e, dunque, investe il Tribunale di ogni aspetto relativo al titolo cautelare. L'effetto devolutivo del riesame deve, infatti, essere inteso nel senso che il Tribunale è tenuto, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, a valutare esclusivamente la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, sotto il profilo del fumus commissi delicti e, nel caso del sequestro preventivo, del periculum in mora o della confiscabilità dei beni sequestrati; non essendo tenuto, invece, a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quale quello relativo alla sequestrabilità dei beni, qualora non espressamente dedotti Il quarto motivo di doglianza - con il quale si sostiene che, per l'applicabilità del sequestro preventivo

7 finalizzato alla confisca per equivalente, è necessaria l'esatta equivalenza di valore tra i beni confiscati e il prezzo o il profitto derivante dal reato e che una tale equivalenza non sussisterebbe, nel caso di specie, perchè il debito erariale, al momento dell'esecuzione del sequestro, ammontava a circa Euro ,00 e non invece alla maggiore somma sequestrata di Euro ,10 - è infondato Non vi è dubbio, in linea di principio che la funzione sanzionatoria della confisca per equivalente venga meno con il versamento dell'imposta evasa. Il versamento realizza, infatti, l'eliminazione dell'ingiustificato arricchimento derivante dalla commissione del reato ed impedisce, perciò, che, attraverso l'impiego di beni di provenienza delittuosa o del loro equivalente, il colpevole possa assicurarsi il vantaggio economico oggetto specifico del disegno criminoso come precisato da questa Corte, con le sentenze sez. 3, 1 dicembre 2010, n /2011, rv , e sez. 3, 12 luglio 2012, n In particolare, nella prima di tali due pronunce, si è adottata un'interpretazione costituzionalmente conforme delle richiamate disposizioni, affermando che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322 ter cod. pen. e L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, per la parte in cui, nel prevedere la confisca per equivalente anche per i reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contrasterebbero, nel caso di sanatoria della posizione debitoria con l'amministrazione finanziaria, con gli artt. 23 e 25 Cost., in quanto la restituzione all'erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo principale perseguito con la confisca, escludendo la temuta duplicazione sanzionatoria. In altri termini, se il reo provvede al pagamento dell'imposta evasa, considerato che l'ammontare suscettibile di confisca corrisponde al quantum dell'imposta stessa, viene meno l'indebito vantaggio da aggredire con il provvedimento ablatorio, perchè viene meno la necessità di evitare che il conseguimento dell'indebito profitto del reato si consolidi. Ne consegue che la natura prevalentemente sanzionatoria della confisca per equivalente non può portare ad un indiscriminato automatismo nella sua applicazione, perchè, diversamente opinando, vi sarebbe un'indebita duplicazione in malam partem: l'indagato, oltre ad aver adempiuto il suo debito verso l'amministrazione finanziaria, si vedrebbe privato, all'esito dell'accertamento della responsabilità penale, anche di beni equivalenti per valore al profitto iniziale del reato, ormai venuto meno proprio a seguito del versamento dell'imposta evasa. L'adempimento del debito verso l'amministratore finanziaria fa, dunque, venire meno lo scopo principale che si intende perseguire con la confisca. Tali principi non trovano, però, applicazione nel caso di specie, concernente il giudizio di riesame conseguente all'applicazione del sequestro preventivo per equivalente. Oggetto del presente giudizio è, infatti, la situazione che si presentava al momento dell'emanazione del provvedimento cautelare impugnato, da valutarsi anche alla luce degli eventuali elementi di prova successivamente forniti dall'indagato, ma non le eventuali mutazioni della stessa realizzate attraverso pagamenti parziali del debito tributario. Tali pagamenti possono, al più, essere posti a fondamento di una richiesta di revoca parziale ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 3, potendo configurarsi come quei fatti sopravvenuti idonei a far mancare le condizioni di applicabilità del sequestro, sotto il profilo della non corrispondenza fra la somma sequestrata e il profitto effettivamente conseguito. In sede di riesame, invece, può essere data rilevanza alle sole condizioni di applicabilità originarie della misura, con la conseguenza che la corrispondenza fra il quantum sequestrato e il profitto deve essere valutata con riferimento al profitto inizialmente conseguito dall'indagato e, di regola, corrispondente all'entità dell'imposta evasa (sez. 3, 27 novembre 2013, n.10826/2014) A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, non vi è necessità che vi sia esatta corrispondenza fra profitto e quantum sequestrato, essendo sufficiente che il giudice motivi, in linea di massima, sulla non esorbitanza di quanto sequestrato, salvi, ovviamente, gli eventuali più approfonditi accertamenti da svolgersi nel giudizio di merito. Ne consegue che, laddove la valutazione del giudice risponda a tali criteri, essa è insindacabile in sede

8 di legittimità. Il provvedimento del tribunale del riesame che conferma il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere, infatti, ritenuto illegittimo nel solo caso in cui non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati; valutazione necessaria al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca (ex multis, sez. 3, 23 aprile 2013, n ; sez. 3, 7 ottobre 2010, n ) Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 8 gennaio Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2014

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 35 22.05.2014 Omessi versamenti. La prova è nel 770 La SC conferma la condanna a carico dell imprenditore Categoria: Contenzioso Sottocategoria:

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 MAGGIO 2015, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 MAGGIO 2015, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DELL 8 MAGGIO 2015, N. 19199: il sequestro preventivo strumentale alla confisca e le differenze con il sequestro preventivo tipico. «Deve ribadirsi, sul

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza 06 marzo 2014, n

CORTE DI CASSAZIONE. Sentenza 06 marzo 2014, n CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 06 marzo 2014, n. 10813 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell' odierno ricorrente S. M., con sentenza del 20.3.2013 depositata

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N. 11523: lavori edilizi in zona sismica. «Deve, infatti, ribadirsi che il reato di omessa denuncia di lavori edilizi da eseguirsi in

Dettagli

Contributi previdenziali, omesso versamento, crisi finanziaria, forza maggiore Cassazione penale, sez. III, sentenza

Contributi previdenziali, omesso versamento, crisi finanziaria, forza maggiore Cassazione penale, sez. III, sentenza Contributi previdenziali, omesso versamento, crisi finanziaria, forza maggiore Cassazione penale, sez. III, sentenza 04.02.2014 n 5467 In tema di reati finanziari non costituisce forza maggiore, tale da

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 24 OTTOBRE 2012, N. 41484: titolare del potere di ordinare lo sgombero dell immobile sequestrato è il pubblico ministero. «questa Corte Suprema (Cass.

Dettagli

Nel procedimento penale la sentenza tributaria è una prova solo se definitiva

Nel procedimento penale la sentenza tributaria è una prova solo se definitiva Nel procedimento penale la sentenza tributaria è una prova solo se definitiva Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto penale, Diritto tributario Decisione: Sentenza n. 6113/2016 Cassazione penale - Sezione

Dettagli

Penale Sent. Sez. 3 Num Anno 2011 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GENTILE MARIO Data Udienza: 05/05/2011 SENTENZA

Penale Sent. Sez. 3 Num Anno 2011 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GENTILE MARIO Data Udienza: 05/05/2011 SENTENZA Penale Sent. Sez. 3 Num. 24166 Anno 2011 Presidente: FERRUA GIULIANA Relatore: GENTILE MARIO Data Udienza: 05/05/2011 Sul ricorso proposto da Cascino Salvatore, nato il 25/03/1972 SENTENZA \if Avverso

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N. 47917: sulla prescrizione dell ordine di demolizione del manufatto abusivo e la sua esecuzione. «In materia di reati concernenti

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Penale Sent. Sez. 3 Num. 17991 Anno 2014 Presidente: SQUASSONI CLAUDIA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 21/01/2014 SENTENZA sul ricorso proposto da Ciccone Michele, nato 1'8 maggio 1963

Dettagli

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto. Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex lege, risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 APRILE 2013, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 APRILE 2013, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 APRILE 2013, N. 18266: confisca del mezzo appartenente al terzo estraneo al reato ed onere della prova. «come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza

Dettagli

7 5 5 O I 1 6. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE

7 5 5 O I 1 6. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 7 5 5 O I 1 6. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Silvio Amoresano Oronzo De Masi Enrico Manzon Alessio Scarcella Alessandro

Dettagli

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza - Datore di Lavoro - Macchina ed Attrezzatura di Lavoro - Lavoratore Responsabilità della amministratrice

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 3987 Anno 2017 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO Data pubblicazione: 15/02/2017 SENTENZA sul ricorso 3491-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE

Dettagli

Possibile il sequestro finalizzato alla confisca anche per la società schermo

Possibile il sequestro finalizzato alla confisca anche per la società schermo Possibile il sequestro finalizzato alla confisca anche per la società schermo Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto penale, Diritto tributario Decisione: Sentenza n. 3099/2016 Cassazione Penale - Sezione

Dettagli

IVA: ACCONTO E RAVVEDIMENTO PENALE

IVA: ACCONTO E RAVVEDIMENTO PENALE IVA: ACCONTO E RAVVEDIMENTO PENALE - A cura Dott. Antonio Gigliotti - Entro il giorno 27 Dicembre 2007 scade il termine sia per il versamento dell acconto dell IVA 2007 relativa al mese di dicembre o all

Dettagli

Cassazione Penale, Sez. 3, 20 gennaio 2011, n Valutazione rischio amianto

Cassazione Penale, Sez. 3, 20 gennaio 2011, n Valutazione rischio amianto Cassazione Penale, Sez. 3, 20 gennaio 2011, n. 1791 - Valutazione rischio amianto - Amianto - Valutazione dei Rischi Responsabilità dei legali rappresentanti della ditta I. per non aver valutato adeguatamente

Dettagli

Retroattive le nuove soglie per i reati tributari anche per i giudizi in corso

Retroattive le nuove soglie per i reati tributari anche per i giudizi in corso Retroattive le nuove soglie per i reati tributari anche per i giudizi in corso Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario Il D. Lgs. n. 158/2015 ha modificato le soglie di punibilità per i reati tributari

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Penale Sent. Sez. 2 Num. 17455 Anno 2015 Presidente: ESPOSITO ANTONIO Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Data Udienza: 01/04/2015 sul ricorso proposto da: SENTENZA ALBANESE LUIGI ANDREA N. IL 16/02/1940

Dettagli

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale Se paga le ritenute previdenziali dei lavoratori, il datore è libero dalla condanna. Il versamento deve avvenire entro 3 mesi

Dettagli

In caso di delega a operare sul c/c senza limitazioni, le somme sul conto corrente sono assoggettabili a sequestro preventivo?

In caso di delega a operare sul c/c senza limitazioni, le somme sul conto corrente sono assoggettabili a sequestro preventivo? In caso di delega a operare sul c/c senza limitazioni, le somme sul conto corrente sono assoggettabili a sequestro preventivo? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto penale, Diritto tributario Il caso. Il

Dettagli

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 110 11.04.2014 Omessa IVA. allineata all infedele dichiarazione Il mancato versamento commesso fino al 17 settembre 2011 è punibile solo se l

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 18 ottobre 2016, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI

Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 18 ottobre 2016, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI Suprema Corte di Cassazione sezione III penale sentenza 18 ottobre 2016, n. 43952 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE

Dettagli

Nuovo Decreto Fiscale: anche la dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro i termini per l'accertamento

Nuovo Decreto Fiscale: anche la dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro i termini per l'accertamento Nuovo Decreto Fiscale: anche la dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro i termini per l'accertamento Autore: Leonardo Leo In: Diritto tributario DECRETO FISCALE N. 193 DEL 22/10/2016: ANCHE

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Penale Ord. Sez. 3 Num. 20255 Anno 2017 Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 14/03/2017 ORDINANZA sui ricorsi proposti da Ferraro Giuseppe, nato a Reggio Calabria

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2015, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2015, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 OTTOBRE 2015, N. 40783: nel decreto di sequestro probatorio vanno sempre indicate le ragioni probatorie che giustificano l apposizione del vincolo,

Dettagli

dirittifondamentali.it

dirittifondamentali.it dirittifondamentali.it «I limiti al sequestro preventivo nei confronti del soggetto emittente fatture per operazioni inesistenti» (Cassazione Penale, sez. III, 5 maggio 2016, 18 ottobre 2016, n. 43952)

Dettagli

Omissione del versamento IVA sanzionata anche se sotto la soglia di punibilità penale

Omissione del versamento IVA sanzionata anche se sotto la soglia di punibilità penale Omissione del versamento IVA sanzionata anche se sotto la soglia di punibilità penale Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto penale, Diritto tributario La Cassazione ha precisato che il venir meno del reato

Dettagli

Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi.

Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi. Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n. 112- Pres. Grossi. Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Procedimento per il delitto di omesso versamento dell'iva - Questione di legittimità

Dettagli

Programma lavoro e questioni

Programma lavoro e questioni Programma lavoro e questioni Punto 1. (rif. Scheda 1) a) La definizione del reato tributario b) Il bene giuridico tutelato c) Il soggetto passivo dei reati tributari d) Il soggetto attivo dei reati tributari

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo - Presidente - Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - Dott. ACETO Aldo - Consigliere - Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - Dott.

Dettagli

Risoluzione n. 379/E

Risoluzione n. 379/E Risoluzione n. 379/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 3 Dicembre 2002 Oggetto: Disciplina applicabile ai compensi correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati. DPR n. 917/1986,

Dettagli

Omesso versamento ritenute: ecco le conseguenze dopo la (parziale) depenalizzazione

Omesso versamento ritenute: ecco le conseguenze dopo la (parziale) depenalizzazione CIRCOLARE A.F. N. 116 del 4 Agosto 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Omesso versamento ritenute: ecco le conseguenze dopo la (parziale) depenalizzazione Premessa Con la circolare INPS n. 121 del 05.07.2016

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 23 del 16 settembre 2010 La manovra correttiva

Dettagli

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE MASTER IN DIFESA TRIBUTARIA E ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE (Corte Cost. n. 110/2010 e n. 109/2012; Cass. n. 2845/2012) ANTONIO SIMONE (già Presidente della

Dettagli

simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di

simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 20 12.03.2015 Reati fiscali: non rileva la notifica della cartella Per la sottrazione fraudolenta è sufficiente che l imposta sia stata iscritta

Dettagli

- Alessandro CRISCUOLO Presidente. - Paolo GROSSI Giudice. - Giorgio LATTANZI. - Marta CARTABIA

- Alessandro CRISCUOLO Presidente. - Paolo GROSSI Giudice. - Giorgio LATTANZI. - Marta CARTABIA ORDINANZA N. 70 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Alessandro CRISCUOLO Presidente - Paolo GROSSI Giudice - Giorgio LATTANZI - Aldo

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta da: Bruno BIANCHINI Lorenzo ORILIA Antonio ORICCHIO Alberto GIUSTI Dario CAVALLARI Presidente Rel. R.G. 29912/2014 Cron. 2 v Rep. C.C. 23/6/2017

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto 2~5' 4.4 ve, R *nmedwr--e ocu=nletri i"z",mmr.e R.G.N.

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio

Dettagli

dirittifondamentali.it stato di bisogno obblighi di assistenza art. 570 c.p. riduzione assegno di mantenimento

dirittifondamentali.it stato di bisogno obblighi di assistenza art. 570 c.p. riduzione assegno di mantenimento dirittifondamentali.it «La riduzione dell importo dell assegno di mantenimento mensile non è circostanza sufficiente a provare lo stato di bisogno dell ex coniuge e dei figli minori ai fini della configurabilità

Dettagli

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n. 46636 Fatto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa il 07/12/010, confermava la sentenza

Dettagli

Il contraddittorio preventivo è necessario anche per l'iscrizione di ipoteca?

Il contraddittorio preventivo è necessario anche per l'iscrizione di ipoteca? Il contraddittorio preventivo è necessario anche per l'iscrizione di ipoteca? Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario In tema di riscossione coattiva di imposte, la mancanza del contraddittorio

Dettagli

Cassazione penale sez. V, 28/09/2012 nr

Cassazione penale sez. V, 28/09/2012 nr Cassazione penale sez. V, 28/09/2012 nr. 42484 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - Dott. SAVANI Piero - Consigliere

Dettagli

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge. DIRITTO

Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge. DIRITTO Sussistevano le esigenze probatorie essendo necessario accertare l'eventuale destinazione a terzi dei dati raccolti e verificare se detta diffusione fosse finalizzata a procurare profitto al (Omissis)

Dettagli

Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 2008, n

Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 2008, n Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 2008, n. 39172 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - Dott. ONORATO

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 MAGGIO 2014, N : le condizioni che rilevano per qualificare un veicolo fuori uso.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 MAGGIO 2014, N : le condizioni che rilevano per qualificare un veicolo fuori uso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 MAGGIO 2014, N. 20492: le condizioni che rilevano per qualificare un veicolo fuori uso. «per qualificare un veicolo fuori uso e quindi rifiuto speciale,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 11965 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 10/06/2016 SENTENZA sul ricorso 8067-2014 proposto da: COMUNE DI CEFALU' in persona del

Dettagli

Agenzia delle Entrate. RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017

Agenzia delle Entrate. RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017 Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE n. 13/E del 26 gennaio 2017 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e costruzione entro un anno su terreno già di proprietà

Dettagli

Stupefacenti. Ha 20 gr. di marijuana: è spaccio? Cassazione, sez. V, 9 febbraio 2012, n. 5000

Stupefacenti. Ha 20 gr. di marijuana: è spaccio? Cassazione, sez. V, 9 febbraio 2012, n. 5000 STUPEFACENTI. HA 20 GR. DI MARIJUANA: È SPACCIO? Cassazione, sez. V, 9 febbraio 2012, n. 5000 In materia di stupefacenti il superamento dei limiti massimi indicati nel decreto ministeriale, cui fa riferimento

Dettagli

IL SEQUESTRO PROBATORIO

IL SEQUESTRO PROBATORIO SOMMARIO Introduzione... XV PARTE PRIMA IL SEQUESTRO PROBATORIO CAPITOLO 1 IL SEQUESTRO PROBATORIO 1. Presupposti e finalità... 3 2. Il sequestro probatorio disposto dal G.I.P.... 6 2.1. L impugnazione

Dettagli

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 116 del 4 Agosto 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Omesso versamento ritenute: ecco le conseguenze dopo la (parziale) depenalizzazione 1 Gentile cliente, con la presente

Dettagli

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - 15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - Dott. ANTONIO

Dettagli

L ACCONTO IVA modalità alternative di calcolo e peculiarità in caso di modifica dei regimi contabili adottati. Relatore Guido BERARDO, Commercialista

L ACCONTO IVA modalità alternative di calcolo e peculiarità in caso di modifica dei regimi contabili adottati. Relatore Guido BERARDO, Commercialista L ACCONTO IVA modalità alternative di calcolo e peculiarità in caso di modifica dei regimi contabili adottati Relatore Guido BERARDO, Commercialista Coordina i lavori Salvatore REGALBUTO, Commercialista

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,

Dettagli

N. 21 FISCAL NEWS. Dichiarazioni: controlli e nuova rateazione Controllo delle dichiarazioni

N. 21 FISCAL NEWS. Dichiarazioni: controlli e nuova rateazione Controllo delle dichiarazioni a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info N. 21 FISCAL NEWS La circolare di aggiornamento professionale 12.01.2012 Categoria Accertamento e riscossione Sottocategoria Versamenti

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Penale Sent. Sez. 1 Num. 13937 Anno 2017 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 09/03/2017 SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso

Dettagli

SOMMARIO. INTRODUZIONE pag. 11 PARTE II. PRINCIPI GENERALI pag. 21

SOMMARIO. INTRODUZIONE pag. 11 PARTE II. PRINCIPI GENERALI pag. 21 SOMMARIO INTRODUZIONE pag. 11 PARTE I PRINCIPI GENERALI pag. 21 CAPITOLO 1 LA RIFORMA DEL D.LGS. N. 74/2000 pag. 23 1. La tecnica legislativa: le norme definitorie. Premessa pag. 23 2. La fattura e gli

Dettagli

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Delibera n. 19337 Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Sig. Albino Dal Poz ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Penale Sent. Sez. 4 Num. 22190 Anno 2011 Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: MARINELLI FELICETTA Data Udienza: 05/05/2011 sul ricorso proposto da: SENTENZA 1) LOMBARDO ALESSANDRO N. IL 06/04/1990 2)

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 7883 Anno 2016 Presidente: DI AMATO SERGIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/04/2016 SENTENZA sul ricorso 12779-2010 proposto da: LA GONA ALESSANDRO domiciliato

Dettagli

Cassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio

Cassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio Cassazione penale, n. 32947/10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell art. 22 del TU n. 380/2001 in cui la DIA si pone come titolo abilitativo

Dettagli

SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T 13483 / 16 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente - Oggetto IRPEF ILOR ACCERTAMENTO Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... Pag.

INDICE SOMMARIO. Presentazione... Pag. INDICE SOMMARIO Presentazione.............................................. Pag. IX CAPITOLO I SISTEMA PENAL-TRIBUTARIO E PRINCIPI COSTITUZIONALI 1. Premessa: il diritto penal-tributario, tra «particolarismo»

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 12 20.02.2014 Reati tributari del manager. Società a rischio Per gli illeciti fiscali commessi dal legale rappresentante, sono sequestrabili,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 80/E. OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212

RISOLUZIONE N. 80/E. OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 RISOLUZIONE N. 80/E Roma, 4 agosto 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione

Dettagli

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2011, n Disturbo ansioso-depressivo misto: Mobbing

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2011, n Disturbo ansioso-depressivo misto: Mobbing Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2011, n. 12462 - Disturbo ansioso-depressivo misto: Mobbing - Mobbing REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE

Dettagli

Violenza privata sulla fidanzata? Se occasionale va esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto

Violenza privata sulla fidanzata? Se occasionale va esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto Violenza privata sulla fidanzata? Se occasionale va esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto Tirata d'orecchie della cassazione ai giudici dell'appello che hanno omesso di considerare l'applicabilità

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 GENNAIO 2014, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 GENNAIO 2014, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 GENNAIO 2014, N. 1786: la sanzione per la mancata comunicazione all Autorità competente dei dati relativi alle emissioni in atmosfera di impianti

Dettagli

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso. Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 NOVEMBRE 2017, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 NOVEMBRE 2017, N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 NOVEMBRE 2017, N. 52608: l istituto della particolare tenuità del fatto non estingue il reato. «Questa Corte ha già affermato che la particolare

Dettagli

Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale N. 69 07.03.2016 Compensazione crediti inesistenti: novità sanzioni Categoria: Versamenti Sottocategoria: Compensazioni A cura di Pasquale Pirone

Dettagli

È ancora reato ascoltare musica ad alto volume La Cassazione evidenzia che la fattispecie ex art. 659 c.p. non è stata depenalizzata

È ancora reato ascoltare musica ad alto volume La Cassazione evidenzia che la fattispecie ex art. 659 c.p. non è stata depenalizzata È ancora reato ascoltare musica ad alto volume La Cassazione evidenzia che la fattispecie ex art. 659 c.p. non è stata depenalizzata di Lucia Izzo - È ancora perseguibile penalmente chi ascolta musica

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969 CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969 Stranieri - Matrimonio - Cittadinanza italiana - Separazione di fatto Irrilevante Fatti di causa La Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza

Dettagli

CIRCOLARE CLIENTI STUDIO

CIRCOLARE CLIENTI STUDIO CIRCOLARE CLIENTI STUDIO Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Cartelle esattoriali: definizione agevolata Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Alli Penale Sent. Sez. 3 Num. 12188 Anno 2016 Presidente: AMORESANO SILVIO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 12/01/2016 SENTENZA sul ricorso proposto da Monticelli Antonio, nato a Oria il 10/9/1951

Dettagli

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016 Giurisprudenza Corte di Cassazione II Sezione Civile - n. 16258 del 3 agosto 2016 Sosta su suolo pubblico sosta protratta oltre l orario consentito ticket scaduto art. 7 comma 15 cds - inadempimento contrattuale

Dettagli

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE STRUTTURA TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI ANCONA LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE LE MODIFICHE introdotte dalla L. 103/2017 con particolare

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato

Dettagli

Risoluzione del 16/03/2004 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

Risoluzione del 16/03/2004 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Risoluzione del 16/03/2004 n. 43 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Autoferrotranvieri. Ipotesi di accordo firmato in data

Dettagli

IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento. Dott. Sebastiano Barusco

IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento. Dott. Sebastiano Barusco IL SISTEMA DELL ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI IMPOSITIVI Analisi della scansione temporale del procedimento Dott. Sebastiano Barusco NORME DI RIFERIMENTO D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. in L. 30 luglio 2010,

Dettagli

Violazioni tributarie Osservazioni a prima lettura

Violazioni tributarie Osservazioni a prima lettura Violazioni tributarie Osservazioni a prima lettura Ciro Santoriello Le decisioni I Tributi Omesso versamento di ritenute certificate Momento consumativo Esercizio d imposta 2005 - Reato Configurabilità

Dettagli

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 7 6 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Alfredo Teresi - Presidente - Sent. n. 3 2 3 I Mariapia G. Savino cc 7 ottobre

Dettagli

ORDINANZA N. 209 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -

ORDINANZA N. 209 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - ORDINANZA N. 209 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Alessandro CRISCUOLO Giudice - Giorgio LATTANZI - Aldo

Dettagli

Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri

Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale, Diritto processuale penale L'istituto giuridico del reato continuato è previsto e disciplinato dall'articolo

Dettagli

La legge sul processo lungo

La legge sul processo lungo La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 5 21.01.2016 Dichiarazione infedele: nuove soglie retroattive Il favor rei cancella il reato Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Reati tributari

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo II SISTEMA PENAL-TRIBUTARIO E PRINCIPI COSTITUZIONALI

INDICE SOMMARIO. Capitolo II SISTEMA PENAL-TRIBUTARIO E PRINCIPI COSTITUZIONALI INDICE SOMMARIO Presentazione... Pag. XI Presentazione alla II edizione....» XIII Capitolo I SISTEMA PENAL-TRIBUTARIO E PRINCIPI COSTITUZIONALI 1. Il diritto penal-tributario, tra «particolarismo» e «principi

Dettagli

Roma, 10 agosto 2007

Roma, 10 agosto 2007 RISOLUZIONE N. 225/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 agosto 2007 Oggetto: Istanza d interpello - Limitazioni all utilizzo in compensazione del credito Iva da parte di società non operativa

Dettagli

Fiscal News N Cessazione attività. Il diritto al rimborso IVA si prescrive in dieci anni. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N Cessazione attività. Il diritto al rimborso IVA si prescrive in dieci anni. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 134 08.05.2014 Cessazione attività. Il diritto al rimborso IVA si prescrive in dieci anni Categoria: IVA Sottocategoria: Rimborso In caso di cessazione

Dettagli

Omissione del versamento dei contributi previdenziali: rassegna giurisprudenziale

Omissione del versamento dei contributi previdenziali: rassegna giurisprudenziale Omissione del versamento dei contributi previdenziali: rassegna giurisprudenziale Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro, Diritto penale Sommario: 1. Nozioni generali e casistica giurisprudenziale.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 dicembre 2012 OGGETTO: Chiarimenti in merito all applicabilità dell istituto della remissione in bonis Sono pervenute alla scrivente, da parte

Dettagli