Centro Sportivo Italiano di Verona

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1 Centro Sportivo Italiano di Verona Commissione Basket LEGA OPEN DI BASKET REGOLAMENTO 1

2 SOMMARIO LEGA OPEN DI BASKET...1 REGOLAMENTO...1 REGOLAMENTO LEGA OPEN DI BASKET...5 TITOLO I: PARTECIPAZIONE ALLA LEGA OPEN...5 Articolo 1: partecipazione delle squadre alla lega open...5 Articolo 2: regole generali sul tesseramento...5 Articolo 3: partecipazione dei giocatori alla lega open...5 Articolo 4: tesseramenti...6 TITOLO II: PARTECIPAZIONE ALLE GARE...6 Articolo 5: accertamenti obbligatori...6 Articolo 6: componenti della squadra a referto...7 Articolo 7: capitano...7 Articolo 8: violazione delle norme sulla partecipazione alle gare...7 TITOLO III: SVOLGIMENTO DELLE GARE...8 Articolo 9: divise di gioco...8 Articolo 10: obbligo di cambio di maglie con colore confondibile...8 Articolo 11: attrezzatura di gara...8 Articolo 12: palloni per la gara...9 Articolo 13: ufficiali di campo...9 articolo 14: compilazione del referto TITOLO IV: CALENDARIO ED ORARIO DELLE GARE...10 Articolo 15: calendario della lega open Articolo 16: spostamento concordato della data di una gara Articolo 17: spostamento della data di una gara per indisponibilità del campo di gioco Articolo 18: spostamento di una gara per motivi di forza maggiore articolo 19: recupero delle gare spostate Articolo 20: orario delle gare TITOLO V: GARE NON DISPUTATE O NON CONCLUSE...13 articolo 21: interruzione della gara, indisponibilità improvvisa del campo di gioco articolo 22: rinuncia alla disputa di una gara articolo 23: abbandono di una gara articolo 24: numero insufficiente di giocatori articolo 25: attesa delle squadre articolo 26: motivi di forza maggiore articolo 27: esclusione di una squadra dalla lega open per somma di rinunce

3 articolo 28: recupero di gare non disputate articolo 29: norma generale sull omologazione d ufficio delle gare TITOLO VI: ARBITRI...16 Articolo 30: arbitri C.S.I Articolo 31: Arbitri di società Articolo 32: arbitraggio delle gare Articolo 33: auto-arbitraggio Articolo 34: arbitro neutrale Articolo 35: auto-arbitraggio ed arbitri designati o neutrali Articolo 36: arbitri e direzione della gara Articolo 37: attesa dell'arbitro designato TITOLO VII: SANZIONI DISCIPLINARI...18 articolo 38: sanzioni a carico dei tesserati articolo 39: efficacia delle squalifiche articolo 40: sanzioni a carico delle società articolo 41: delibera delle sanzioni articolo 42: falli tecnici articolo 43: sanzioni per fallo antisportivo articolo 44: espulsioni articolo 45: fatti gravi articolo 46: ammonizioni e diffide articolo 47: squalifiche per somma di ammonizioni articolo 48: equivalenze articolo 49: tesserati atleti non partecipanti alla gara e tesserati non atleti articolo 50: modalità di applicazione delle squalifiche articolo 51: falli tecnici alla panchina articolo 52: responsabilità oggettiva articolo 53: interruzione della gara per la condotta dei tesserati o dei sostenitori articolo 54: giocatori e tesserati squalificati articolo 55: applicazione delle sanzioni articolo 56: organi di giustizia sportiva per l attività della lega open articolo 57: impugnazioni agli organi di giustizia sportiva articolo 58: istanze di revisione contro le decisioni del giudice sportivo articolo 59: procedimento e termini per l inoltro dell istanza di revisione articolo 60: reclami sulle gare articolo 61: decisione sui reclami TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI...26 articolo 62: formula del campionato

4 articolo 63: pagamenti obbligatori articolo 64: ritiro di una squadra dalla lega open, provvedimenti amministrativi articolo 65: ritiro di una squadra dalla lega open, provvedimenti tecnici articolo 66: comunicazione dei risultati ed inoltro dei referti articolo 67: inoltro dei referti di gara articolo 68: comunicato ufficiale commissione basket articolo 69: modifiche del regolamento articolo 70: integrazioni articolo 71: entrata in vigore

5 Centro Sportivo Italiano di Verona Commissione Basket REGOLAMENTO LEGA OPEN DI BASKET TITOLO I: PARTECIPAZIONE ALLA LEGA OPEN ARTICOLO 1: PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE ALLA LEGA OPEN 1. Qualunque Società Sportiva, regolarmente aderente al C.S.I., può iscriversi al Campionato di Basket della Provincia di Verona, denominato Lega Open. 2. Le iscrizioni devono essere effettuate presso la segreteria del C.S.I. entro e non oltre il termine fissato all'inizio di ciascuna stagione sportiva dalla Commissione Basket. 3. Con l iscrizione alla Lega Open, le Società Sportive accettano e si obbligano ad osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nello Statuto, nelle Norme per l Attività Sportiva e, nel Regolamento Nazionale di Giustizia Sportiva, ed in tutti i Regolamenti del C.S.I., oltre alle condizioni deliberate dal C.S.I., e dalla Commissione Basket, prima dell'inizio della stagione sportiva. ARTICOLO 2: REGOLE GENERALI SUL TESSERAMENTO 1. Tutti i partecipanti alla Lega Open devono essere tesserati al C.S.I. per l'anno sportivo in corso. 2. Il tesseramento deve essere effettuato entro i termini deliberati, all inizio di ciascuna stagione sportiva, da parte del C.S.I.. 3. Possono partecipare alla Lega Open tutti coloro che abbiano l età minima, deliberata, all inizio di ciascuna stagione sportiva, da Consiglio Nazionale del C.S.I.. ARTICOLO 3: PARTECIPAZIONE DEI GIOCATORI ALLA LEGA OPEN 1. La partecipazione, in qualità di giocatore, alla Lega Open è incompatibile con la contemporanea partecipazione, in qualità di giocatore, a campionati e tornei organizzati dalla F.I.P.. 2. Sono ammessi anche giocatori già tesserati presso la F.I.P. nell'anno sportivo in corso, purché non siano mai stati iscritti a referto nelle gare ufficiali disputate presso la F.I.P., durante il medesimo anno sportivo. 3. In deroga alle norme precedenti, coloro che, nel corso della stagione sportiva, siano stati iscritti a referto in gare ufficiali disputate presso la F.I.P., sono ammessi a partecipare alla Lega Open alle seguenti condizioni: a) che la società sportiva, o l interessato, presenti alla Commissione Basket la richiesta di tesseramento in deroga entro e non oltre il 31 dicembre dell anno sportivo in corso (31/12/2006); 5

6 b) che il richiedente, dal momento della presentazione della domanda di tesseramento in deroga, interrompa l attività presso la F.I.P.; c) che la società di provenienza conceda il nulla osta al tesseramento presso la società del C.S.I.; d) che dopo l inizio della partecipazione alla Lega Open, in qualità di giocatore, il richiedente non risulti più iscritto a referto in gare di F.I.P.. 4. Per quanto attiene allo svolgimento di altre manifestazioni organizzate dal C.S.I., incluse le fasi Interprovinciali, Regionali e Nazionali del Trofeo Joy Cup, si rimanda alle disposizioni contenute nelle Norme per l Attività Sportiva del C.S.I.. ARTICOLO 4: TESSERAMENTI 1. Sono ammessi alla partecipazione alle gare della Lega Open esclusivamente i giocatori, gli allenatori, i dirigenti tesserati presso il C.S.I. quali soci atleti e non atleti. 2. All'atto del tesseramento viene rilasciata un modello provvisorio, valido per sessanta giorni dalla data del rilascio (fa fede la data del timbro apposto dalla segreteria del C.S.I.). 3. Il modello provvisorio deve essere sostituito dalla tessera, completa di fotografia, che la segreteria del C.S.I. provvede ad elaborare. TITOLO II: PARTECIPAZIONE ALLE GARE ARTICOLO 5: ACCERTAMENTI OBBLIGATORI 1. Per partecipare alle gare della Lega Open, i giocatori, gli allenatori e i dirigenti tesserati devono esibire all'arbitro la tessera C.S.I.. 2. Nel caso di smarrimento dei modelli provvisori, o delle tessere, in via eccezionale, è possibile partecipare alla gara, certificando il tesseramento con la presentazione, all arbitro, dell elenco dei tesserati, rilasciato dal C.S.I.. 3. In caso di smarrimento dei modelli provvisori, o delle tessere, verificato al momento dell ingresso sul campo di gioco, la squadra, sentito l arbitro, può autocertificare, con dichiarazione sottoscritta dal dirigente, dall allenatore o dal capitano, il tesseramento dei propri componenti, indicando, in un allegato al referto, i nominativi e gli estremi anagrafici dei partecipanti. 4. L arbitro, oltre a verificare il tesseramento, deve procedere al riconoscimento dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, con una delle seguenti modalità: a) mediante uno dei seguenti documenti: carta di identità, passaporto, patente di guida, porto d armi, tessera di riconoscimento militare o di servizio civile, tessera di riconoscimento di una pubblica amministrazione, libretto o tessera universitaria, documento aziendale recante i dati anagrafici; b) mediante la tessera C.S.I., completa di fotografia, unitamente alla fotocopia di uno dei documenti di riconoscimento sopra elencati; c) mediante la conoscenza personale del tesserato da parte dell arbitro. 6

7 5. La squadra che iscriva a referto tesserati, i quali presentino il modello provvisorio scaduto, ovvero la tessera priva di fotografia, è punita con una multa di Euro 4,00 per ciascun tesserato. In caso di recidiva la sanzione viene raddoppiata. Nel caso in cui la violazione riguardi più di cinque tesserati, la squadra è punita con una multa di Euro 20,00. ARTICOLO 6: COMPONENTI DELLA SQUADRA A REFERTO 1. Ciascuna squadra può iscrivere a referto un numero massimo di dodici giocatori, oltre ad un allenatore, un vice allenatore ed un dirigente accompagnatore. 2. All'inizio della gara devono essere presenti sul campo di gioco almeno cinque giocatori. 3. Nessuno dei tesserati con squalifiche a suo carico in corso può essere iscritto a referto. 4. Le funzioni di allenatore, vice allenatore o dirigente accompagnatore possono essere svolte sia da tesserati soci atleti, sia da tesserati soci non atleti. ARTICOLO 7: CAPITANO 1. Ciascuna squadra deve indicare il nome di un proprio giocatore con funzioni di capitano. 2. In assenza dell allenatore ne farà le veci il capitano. ARTICOLO 8: VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE 1. La gara in cui una delle due squadre abbia schierato uno o più giocatori non tesserati, ovvero tesserati in violazione delle norme previste dal C.S.I., ivi comprese quelle contenute nel presente Regolamento, è omologata con il punteggio di 0 20 a sfavore delle squadra in difetto, salvo il mantenimento del più sfavorevole punteggio conseguito sul campo di gioco. La squadra in difetto è punita con una multa da Euro 15,00 ad Euro 50,00. In caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata. 2. Esaminate le circostanze del caso, e valutata l esistenza, o meno, di buona fede, da parte della squadra che abbia schierato uno o più giocatori non tesserati, o irregolarmente tesserati, il Giudice competente potrà comminare alla squadra stessa l ulteriore sanzione di un punto di penalizzazione in classifica. 3. Le gare alle quali abbiano preso pare giocatori di età inferiore a quella prevista dal presente Regolamento, saranno omologate con il risultato conseguito sul campo, ed alla squadra in difetto è comminata una multa da Euro 10,00 ad Euro 30,00. In caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata. 4. La squadra che abbia iscritto a referto uno o più giocatori non tesserati C.S.I., ovvero tesserati in violazione delle relative norme, i quali, tuttavia, non abbiano disputato la gara, è punita con una multa da Euro 10,00 ad Euro 30,00. In caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata. 5. La squadra che abbia iscritto a referto l'allenatore, il vice allenatore, o il dirigente non tesserati C.S.I., ovvero tesserati in violazione delle relative norme, è punita con una multa da Euro 10,00 ad Euro 30,00. In caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata. 6. Esaminate le circostanze del caso, e valutata l esistenza, o meno, di buona fede, il Giudice Sportivo può punire coloro che, non tesserati C.S.I., ovvero tesserati in violazione delle relative norme, erano iscritti a referto, ed erano presenti sul campo di gioco, con 7

8 una giornata di squalifica per ciascuna gara in difetto. In caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata. TITOLO III: SVOLGIMENTO DELLE GARE ARTICOLO 9: DIVISE DI GIOCO 1. In occasione delle gare, i giocatori devono indossare la divisa con i colori dichiarati all atto dell iscrizione, e munite di numeri di riconoscimento. 2. La numerazione delle maglie di gioco può essere compresa tra il numero 0 (anche 00) ed il numero E' consentito l'uso dei sottomaglia. I sottomaglia devono essere del colore identico o simile a quello della divisa di gioco. 4. Non è comunque consentito l'uso di sottomaglia di colore identico o simile a quello della divisa della squadra avversaria. 5. Tali disposizioni non si applicano al colore dei calzoncini scaldamuscoli. 6. Le divise di gara possono recare, oltre al nome della squadra, scritte, o loghi, di fantasia, promozionali o pubblicitari. Sono vietate scritte, loghi o messaggi di natura politica, o non coerenti con lo Statuto e con i Regolamenti del C.S.I.. ARTICOLO 10: OBBLIGO DI CAMBIO DI MAGLIE CON COLORE CONFONDIBILE 1. Nel caso in cui ambedue le squadre si presentino sul campo di gioco con divise di gara di colore confondibile, l obbligo di cambiare la divisa, o, quantomeno, la maglia, salvo diversi accordi tra le squadre, spetta alla squadra ospitante, ovvero alla squadra prima nominata nel calendario, in caso di gara da disputarsi in campo neutro. 2. Nel caso in cui una delle due squadre si presenti sul campo di gioco con un divisa di colore diverso da quella indicata all atto dell iscrizione, o successivamente segnalata alla Commissione Basket, e portata a conoscenza delle altre squadre, l obbligo di cambiare la divisa, o, quantomeno la maglia, spetta alla squadra in difetto. 3. Il mancato cambio delle maglie, se impedisce lo svolgimento della gara, comporterà l omologazione della gara con il punteggio di 0 20 a sfavore della squadra in difetto a norma del presente articolo; salva la valutazione, da parte della Commissione Basket, delle ragioni che hanno impedito il cambio della maglia, o della richiesta concorde di entrambe le squadre di recuperare la gara. 4. In ogni caso, la squadra in difetto è punita con una multa da Euro 10,00 ad Euro 30,00. ARTICOLO 11: ATTREZZATURA DI GARA 1. La squadra ospitante è obbligata a munire il tavolo degli ufficiali di campo con la seguente attrezzatura: a) referto ufficiale di gara del C.S.I. di Verona; b) cronometro da tavolo regolamentare; c) segnapunti manuale (di qualsiasi tipo, purché leggibile dal campo); d) palette numerate per la segnalazione dei falli personali; 8

9 e) palette o strumenti di segnalazione del bonus per i falli di squadra; f) freccia per l indicazione del possesso di palla. 2. Gli strumenti di cui alle lettere b), d), e) non sono obbligatori per le squadre che dispongono di tabellone elettronico luminoso funzionante munito delle relative indicazioni. 3. Salvo i casi di forza maggiore, la squadra ospitante, che non fornisca uno degli strumenti indicati al comma 1, è punita con una multa di 5,00 per ciascuna gara. In caso di mancanza di referto, ovvero di cronometro regolamentare, la sanzione è elevata ad Euro 10,00 per ciascuna gara. 4. Salvo i casi di forza maggiore, la squadra ospitante che non fornisca alcuni o tutti gli strumenti di cui al comma 1, è punita con una multa da Euro 10,00 ad Euro 20,00 per ciascuna gara. 5. In caso di recidiva, le sanzioni sono raddoppiate. ARTICOLO 12: PALLONI PER LA GARA 1. La società ospitante deve mettere a disposizione i palloni necessari per il riscaldamento di entrambe le squadre e per la disputa della gara, e comunque in numero non inferiore a tre. 2. In caso di violazione dell obbligo di cui al comma precedente, la squadra ospitante è punita con una multa da Euro 10,00 ad Euro 20,00. In caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata. 3. Nel caso in cui la gara non possa essere disputata, a causa di mancanza di palloni, la stessa viene omologata d ufficio con il punteggio di 0 20 a sfavore della squadra ospitante, la quale è, altresì, punita con una multa da Euro 10,00 ad Euro 50,00. ARTICOLO 13: UFFICIALI DI CAMPO 1. La squadra ospitante è tenuta a fornire, per la gara, due ufficiali di campo, uno facente le funzioni di cronometrista, l'altro addetto alla compilazione del referto. 2. Le funzioni di ufficiale di campo possono essere svolte da chiunque. 3. Le funzioni di ufficiale di campo, quale ausiliario dell arbitro, devono essere svolte con decoro e correttezza. 4. Le funzioni di ufficiale di campo possono essere svolte anche da tesserati iscritti a referto per la gara, siano essi giocatori, allenatore, vice allenatore o dirigente. In questo caso, più tesserati possono alternarsi nella funzione di cronometrista, mentre la funzione di refertista potrà essere svolta dal medesimo tesserato per ciascun quarto di gioco. 5. La squadra ospitante, che non presenti ufficiali di campo pronti a svolgere le loro funzioni all'inizio della gara è punita con una multa di Euro 5,00. In caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiate. 6. Nel caso in cui non sia possibile disputare la gara per mancanza degli ufficiali di campo, la medesima viene omologata d ufficio, con il punteggio di 0 20 a sfavore della squadra ospitante, la quale è, altresì, punita con una multa da Euro 10,00 ad Euro 50,00. 9

10 ARTICOLO 14: COMPILAZIONE DEL REFERTO 1. La squadra ospitante è garante della regolare, corretta e completa compilazione del referto. 2. Un tesserato per ciascuna squadra può rivolgersi agli ufficiali di campo per avere le informazioni necessarie, ovvero sostare presso il tavolo, senza tuttavia disturbare, ovvero ostacolare, il loro operato. 3. Nel caso in cui il referto presenti evidenti scorrettezze o lacune, alla squadra ospitante è comminata una multa da Euro 5,00 ad Euro 30, Nel caso in cui il referto sia viziato da gravi irregolarità atte ad alterare il risultato della gara, la stessa, viene omologata con il punteggio di 0 20 a sfavore della squadra ospitante, salvo il mantenimento del più sfavorevole punteggio conseguito sul campo. La stessa squadra è punita con una multa da Euro 20,00 ad Euro 100,00, e nel caso i cui ricorrano circostanze di particolare gravità, è altresì comminata una penalizzazione in classifica di 1 punto. 5. Nel caso in cui il referto sia viziato da gravi irregolarità atte ad alterare il risultato della gara, ovvero risulti essere completamente incomprensibile, il Giudice Sportivo, compiuti tutti gli accertamenti del caso, ove non ritenga esservi una diretta responsabilità della squadra ospitante, potrà disporre la non omologazione del risultato, e la ripetizione della gara. In tal caso, il Giudice Sportivo potrà addebitare alla squadra ospitante, anche parzialmente, le spese di organizzazione della gara non omologata, nonché il rimborso delle spese, eventualmente sostenute, dalla squadra ospite, determinate forfetariamente. TITOLO IV: CALENDARIO ED ORARIO DELLE GARE ARTICOLO 15: CALENDARIO DELLA LEGA OPEN 1. La Commissione Basket, sulla base delle indicazioni fornite dalle squadre all'atto dell'iscrizione, provvede a redigere il calendario della Lega Open e lo comunica alle squadre. 2. Ciascuna squadra, entro il termine fissato dalla Commissione Basket, deve comunicare, alla medesima, le proprie osservazioni circa le correzioni da apportare alle date del calendario. 3. La Commissione Basket, ove possibile, provvederà ad apportare tutte le correzioni relative alle osservazioni pervenute entro il predetto termine, e, successivamente, diramerà il calendario definitivo della stagione. 4. Tutte le correzioni al calendario, da apportare successivamente alla comunicazione del calendario definitivo, si considerano spostamenti delle date delle gare, e sono disciplinate dalle norme che seguono. 5. Al termine del Girone di andata, la Commissione Basket verifica la possibilità di apportare le modifiche, richieste dalle squadre, al Girone di ritorno della prima fase del calendario della Lega Open, senza considerarli spostamenti. Le squadre che intendessero chiedere la modifica delle date di una o più gare in programma per il girone di ritorno, sono 10

11 tenute ad inoltrare alla Commissione basket una richiesta motivata entro il 15 dicembre della stagione in corso. ARTICOLO 16: SPOSTAMENTO CONCORDATO DELLA DATA DI UNA GARA 1. Ciascuna squadra, previo accordo con l'altra squadra, potrà chiedere il rinvio della data di una gara in calendario, purché ne venga dato preavviso con modulo scritto, che deve pervenire alla Commissione Basket entro cinque giorni precedenti alla data della gara. 2. E consentito il rinvio concordato al massimo di una gara della prima fase della Lega Open. Non sono consentiti spostamenti concordati di gare nelle ultime quattro giornate della prima fase, e nelle fasi finali della Lega Open. 3. La Commissione Basket, esaminata la regolarità della richiesta, autorizza il rinvio della gara, purché compatibile con i tempi di svolgimento della manifestazione. 4. Unitamente a tale preavviso scritto, la squadra che ha richiesto lo spostamento deve informare telefonicamente un componente della Commissione Basket. 5. La squadra che ha richiesto lo spostamento della gara, dovrà corrispondere al C.S.I. una tassa di Euro 15, Nel caso in cui il preavviso pervenga al CSI entro un termine inferiore a cinque giorni, la tassa di cui al comma 2 è maggiorata dalle seguenti penalità: Euro 5,00 in caso di preavviso di 4 o 3 giorni dalla data della gara Euro 10,00 in caso di preavviso di 2 o 1 giorno dalla data della gara Euro 15,00 in caso di preavviso che pervenga il giorno stesso della gara 7. Salvi i casi di indisponibilità del campo di gioco, e di forza maggiore, non può essere rinviata una gara con preavviso inoltrato il giorno stesso della gara. 8. La squadra che abbia richiesto il rinvio della gara, senza il consenso della squadra avversaria, è punita con l omologazione d ufficio della gara con il punteggio di 0-20, e con una multa da Euro 10,00 ad Euro 30,00. In caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata, e viene applicato un punto di penalizzazione in classifica. 9. In caso di violazione del solo obbligo di dare preavviso scritto al C.S.I., la squadra che ha richiesto il rinvio è punita una multa di Euro 10,00, aumentabile fino al doppio in caso di recidiva. 10. Alla squadra che abbia chiesto ed ottenuto il rinvio della gara, la quale ometta di avvisare un componente della Commissione Basket, ove gli arbitri si presentino sul campo di gioco, sono addebitate, a titolo di sanzione, le spese di organizzazione della gara non disputata, determinate forfetariamente dalla Commissione Basket. ARTICOLO 17: SPOSTAMENTO DELLA DATA DI UNA GARA PER INDISPONIBILITÀ DEL CAMPO DI GIOCO 1. In deroga a quanto previsto dall articolo precedente, ciascuna squadra ha diritto di ottenere il rinvio della gara in caso di documentata indisponibilità del proprio campo di gioco. 2. Lo spostamento della gara deve essere autorizzato dalla Commissione Basket, alla quale deve essere inoltrata la richiesta scritta, precisando le ragioni di indisponibilità del proprio campo di gioco. 11

12 3. Ottenuta l autorizzazione della Commissione Basket, la squadra richiedente dovrà informare direttamente la squadra avversaria. Nel caso in cui la Commissione Basket non accolga la richiesta, la gara deve essere disputata nella data indicata in calendario. 4. Nel caso in cui la gara da rinviare si disputi in data anteriore alla prima riunione utile della Commissione Basket, la squadra richiedente deve inviare al C.S.I. la richiesta su modulo scritto, e deve informare un componente della Commissione Basket, il quale, ove ne ravvisi i presupposti, autorizza, in via provvisoria, lo spostamento della gara, dandone comunicazione tempestiva alla squadra richiedente. Ricevuta l autorizzazione, la squadra richiedente deve informare il responsabile della squadra avversaria. 5. Nella prima riunione successiva, la Commissione Basket provvede, in via definitiva, sulla richiesta di spostamento della gara. Nel caso in cui venga accertato che non sussistevano le ragioni per autorizzare lo spostamento della gara, così come comunicati dalla squadra richiedente, la gara medesima è omologata d ufficio il punteggio di 0-20 a sfavore della squadra richiedente; la quale è punita con una multa da Euro 10,00 ad Euro 30,00. In caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata, e viene applicato un punto di penalizzazione in classifica. 6. In caso di violazione del solo obbligo di dare preavviso scritto al C.S.I., la squadra che ha richiesto il rinvio è punita una multa di Euro 10,00, aumentabile fino al doppio in caso di recidiva. 7. Ottenuto il rinvio della gara, alla squadra che ometta di avvisare un componente della Commissione Basket, ove gli arbitri si presentino sul campo di gioco, sono addebitate, a titolo di sanzione, le spese di organizzazione della gara non disputata, determinate forfetariamente dalla Commissione Basket. 8. Ottenuto il rinvio della gara, alla squadra che ometta di avvisare la squadra avversaria, la quale si presenti sul campo di gioco, sono addebitate le spese di trasferta, eventualmente, sostenute da quest ultima, determinate forfetariamente dalla Commissione Basket. ARTICOLO 18: SPOSTAMENTO DI UNA GARA PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE 1. La Commissione Basket può consentire il rinvio della gara, anche in presenza di ragioni di forza maggiore, ovvero di altri gravi e documentati motivi che saranno esaminati di volta in volta dalla Commissione stessa. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell articolo precedente. ARTICOLO 19: RECUPERO DELLE GARE SPOSTATE 1. Le due squadre devono concordare nel più breve tempo possibile la data del recupero della gara rinviata, comunicandola tempestivamente alla Commissione Basket. 2. Ove le squadre omettano di concordare la data di recupero della gara, tale data viene fissata d ufficio dalla Commissione Basket, la quale può disporre, in caso di indisponibilità del campo di gioco della squadra ospitante, che la gara stessa si disputi su un campo di gioco messo a disposizione dal C.S.I., ed ove ciò non sia possibile, sul campo di gioco della squadra avversaria. 12

13 3. Ove non sia possibile recuperare la gara, la squadra che ha dato luogo al rinvio è punita con l omologazione d ufficio della gara stessa con il punteggio di 0-20, e con una multa fino ad Euro 30,00. In caso di recidiva, la sanzione viene elevata fino al doppio, e viene applicato un punto di penalizzazione in classifica. ARTICOLO 20: ORARIO DELLE GARE 1. Le gare della Lega Open potranno essere disputate esclusivamente entro le seguenti fasce orarie: da lunedì a venerdì: dalle ore alle ore 21.30; sabato: dalle ore alle ore 21.30; domenica: dalle ore alle ore Eventuali deroghe, relative a singole gare, potranno essere ammesse solo per gravi e documentati motivi, e previo consenso della Commissione Basket. 3. L orario di una gara può essere modificato solamente a seguito dell autorizzazione da parte della Commissione Basket, alla quale la squadra interessata deve inoltrare richiesta scritta. 4. Nel caso lo spostamento dell orario riguardi una gara che si disputi in data anteriore alla prima riunione utile della Commissione Basket, la squadra richiedente deve inviare al C.S.I. la richiesta su modulo scritto, e deve informare un componente della Commissione Basket. La Commissione Basket esamina la richiesta e, ove ravvisi i presupposti, autorizza, in via provvisoria, lo spostamento di orario della gara, dandone comunicazione tempestiva alla squadra richiedente. Ricevuta l autorizzazione, la squadra richiedente deve informare un componente della Commissione Basket ed il responsabile della squadra avversaria. 5. Nella prima riunione successiva, la Commissione Basket provvede, in via definitiva, sulla richiesta di spostamento di orario della gara. 6. Nel caso di violazione delle norme di cui al presente articolo, ove la gara sia disputata con un ritardo, o con un anticipo sull orario ufficiale pari o superiore a 10 minuti, la squadra ospitante viene sanzionata con una multa da Euro 10,00 ad Euro 20,00. In caso di recidiva la sanzione potrà essere raddoppiata. 7. Le sanzioni non si applicano quando il ritardo sia dovuto a cause non imputabili alla squadra ospitante, e non sia stato possibile effettuare alcun preavviso. TITOLO V: GARE NON DISPUTATE O NON CONCLUSE ARTICOLO 21: INTERRUZIONE DELLA GARA, INDISPONIBILITÀ IMPROVVISA DEL CAMPO DI GIOCO 1. Nel caso in cui la gara debba essere interrotta per guasti alle attrezzature o al campo di gioco, ovvero per altri gravi motivi, ai quali non sia possibile rimediare prontamente, la gara stessa viene sospesa. L'arbitro deve indicare nel rapporto arbitrale le ragioni della sospensione della gara. 2. Nel caso in cui le squadre già pervenute nell impianto, non possano disputare la gara per indisponibilità improvvisa del campo di gioco, l arbitro ne dà conto nel rapporto. 13

14 3. Nei casi di cui sopra, la Commissione Basket, sulla base del referto di gara, e delle informazioni acquisite, assume gli opportuni provvedimenti in merito alla omologazione, ovvero alla ripetizione della gara. Nel caso in cui sia disposto il recupero della gara, la Commissione Basket, valutate le circostanze del caso, potrà addebitare, in tutto o in parte, alla squadra ospitante le spese di organizzazione della gara non disputata, e/o le spese di trasferta, eventualmente sostenute dalla squadra ospite. L importo di tali spese viene determinato, forfetariamente, dalla Commissione Basket. ARTICOLO 22: RINUNCIA ALLA DISPUTA DI UNA GARA 1. La squadra che, senza giustificato motivo, rinunci alla disputa di una gara, viene considerata rinunciataria, e, nei suoi confronti, sono adottati i seguenti provvedimenti: a) omologazione della gara con il punteggio di 0 20 a suo sfavore; b) penalizzazione di 1 punto in classifica; c) multa da Euro 30,00 ad Euro 60,00; in caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata. 2. Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non sia in grado di disputare la gara, e la medesima non possa essere rinviata, la sua mancata presentazione sul campo di gioco, comunicata alla Commissione Basket, al designatore degli arbitri ed alla squadra avversaria, viene considerata rinuncia giustificata. 3. In caso di rinuncia giustificata, la gara viene omologata con il punteggio di a sfavore della squadra rinunciataria, alla quale non viene applicata alcuna ulteriore sanzione. 4. Tutte le rinunce successive alla prima sono sempre punite con le sanzioni di cui al comma Alla squadra rinunciataria che ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie alla Commissione Basket ed alla squadra avversaria, sono sempre applicate le sanzioni previste dal comma 1 di questo articolo, salva la riduzione della multa fino alla metà. 6. Alla squadra rinunciataria che ometta di comunicare la propria rinuncia alla squadra avversaria, la quale si presenti sul campo di gioco, sono addebitate le spese di trasferta, eventualmente, sostenute da quest ultima, determinate forfetariamente dalla Commissione Basket ARTICOLO 23: ABBANDONO DI UNA GARA 1. La squadra che abbandoni la gara già iniziata è considerata rinunciataria, e sono applicate, nei suoi confronti, le seguenti sanzioni: a) omologazione della gara con il punteggio di 0 20 a suo sfavore; b) penalizzazione di 1 punto in classifica; c) multa da Euro 30,00 ad Euro 60,00; in caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata. 2. Nel caso di abbandono della gara con il consenso della squadra avversaria, o di sospensione della gara concordata tra le squadre, l arbitro ne dà conto nel referto. Il Giudice Sportivo, esaminato il rapporto arbitrale e sentite le parti, valuta la meritevolezza 14

15 delle ragioni che hanno giustificato l abbandono, o la sospensione della gara, ed assume gli opportuni provvedimenti per l omologazione, o per la ripetizione della gara. ARTICOLO 24: NUMERO INSUFFICIENTE DI GIOCATORI 1. Qualora una squadra non possa iniziare una gara, in quanto presenta in campo un numero di giocatori inferiore a cinque, la gara stessa verrà omologata con il punteggio di 0 20 a suo sfavore, e la squadra in difetto è punita con una multa fino ad Euro 30, In caso di recidiva,la multa viene aumentata fino al doppio, ed alla squadra viene applicato un punto di penalizzazione in classifica. 3. Nel caso in cui, nel corso di una gara, una squadra non sia più in grado di schierare in campo almeno cinque giocatori, la gara viene sospesa, e verrà omologata con il punteggio di 0 20 a sfavore della squadra in difetto, ovvero con il più sfavorevole risultato acquisito sul campo, ove la sospensione venga disposta dopo almeno 30 minuti di gioco. ARTICOLO 25: ATTESA DELLE SQUADRE 1. La gara potrà essere iniziata con un ritardo massimo di 15 minuti sull'orario ufficiale. 2. La squadra che non si presenti sul campo di gioco entro tale termine, oppure che si presenti con un ritardo superiore a 15 minuti, è punita con l omologazione della gara con il punteggio di 0-20 a suo sfavore, e con una multa fino ad Euro 30, In caso di recidiva, la multa viene aumentata fino al doppio, e la squadra viene punita con 1 punto di penalizzazione in classifica. 4. Nel caso in cui la gara non venga disputata, il referto deve essere ugualmente compilato e fatto pervenire alla Commissione Basket. ARTICOLO 26: MOTIVI DI FORZA MAGGIORE 1. Qualora, per la mancata presentazione sul campo di gioco, per l abbandono della gara, per la presentazione sul campo di gioco con un ritardo superiore a quello consentito a norma del presente regolamento, o per la presentazione con un numero di giocatori inferiore a cinque, siano addotte ragioni di forza maggiore, o altri giustificati motivi, la squadra interessata deve presentare istanza alla Commissione Basket, la quale, tramite il Giudice Sportivo assume una delle seguenti decisioni: a) accogliere le motivazioni addotte dalla squadra, e disporre la ripetizione della gara, ponendo a carico della medesima le spese, eventualmente sostenute, per la gara non omologata e per la trasferta della squadra avversaria, presentatasi inutilmente sul campo; b) accogliere parzialmente le motivazioni addotte, e disporre solamente l omologazione della gara con il punteggio di 0 20 a tavolino, a sfavore della squadra in difetto, senza l applicazione di alcuna ulteriore sanzione; c) non ritenere sussistenti, o valide, le motivazioni addotte, ed applicare le disposizioni precedenti. 15

16 ARTICOLO 27: ESCLUSIONE DI UNA SQUADRA DALLA LEGA OPEN PER SOMMA DI RINUNCE 1. Una squadra che, per tre volte nel corso del Campionato, rinunci alla disputa di una gara, e/o non si presenti sul campo, senza alcuna giustificazione, e/o si ritiri da una gara già iniziata, viene esclusa dalla prosecuzione della Lega Open, e viene depennata dalla classifica finale. 2. Le rinunce e gli abbandoni della gara giustificati, ai sensi delle norme precedenti, sono valutati al 50%, ai fini del provvedimento di esclusione dalla Lega Open. 3. Ai fini dell esclusione dalla Lega Open, non si tiene conto dei seguenti casi: a) presentazione sul campo di gioco con un numero di giocatori inferiore a cinque; b) abbandono della gara con il consenso dell altra squadra, o sospensione concordata della gara; c) arrivo in ritardo sul campo di gioco; d) casi di forza maggiore, accertati dalla Commissione Basket. ARTICOLO 28: RECUPERO DI GARE NON DISPUTATE 1. In tutti i casi in cui sia necessario recuperare una gara non disputata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relativo al recupero di gare rinviate. 2. Ove non sia possibile recuperare la gara, la squadra che ha dato luogo alla mancata disputa della gara, è punita con l omologazione d ufficio della gara stessa con il punteggio di 0-20, e con una multa fino ad Euro 30, Fermo quanto disposto da ciascuna norma, in tutti i casi in cui venga stabilito il recupero di una gara non disputata, nella quale si siano presentati sul campo di gioco una o entrambe le squadre, o gli arbitri, la Commissione Basket, tramite il Giudice Sportivo, valutate tutte le circostanze del caso, potrà addebitare alla squadra, di cui sia stata riconosciuta la responsabilità per la mancata disputa della gara, le spese, eventualmente sostenute per l organizzazione della gara non disputata, e di trasferta della squadra avversaria, determinate forfetariamente. 4. La disposizione di cui al presente articolo, si intendono applicabili anche al caso di recupero di gare sospese, interrotte, o comunque, non concluse. ARTICOLO 29: NORMA GENERALE SULL OMOLOGAZIONE D UFFICIO DELLE GARE 1. Salve le disposizioni particolari contenute nel Regolamento, l omologazione d ufficio di una gara a sfavore di una squadra comporta l applicazione del risultato di Nel caso in cui si tratti di omologare d ufficio, a sfavore di una squadra, una gara del girone di ritorno della Lega Open, ove la squadra stessa abbia vinto la gara di andata con uno scarto uguale o superiore a 20 punti, viene applicato il punteggio sfavorevole pari allo scarto conseguito nel girone di andata, aumentato di un punto. TITOLO VI: ARBITRI ARTICOLO 30: ARBITRI C.S.I. 1. Per arbitrare le gare della Lega Open, la Commissione Basket si avvale degli arbitri C.S.I.. 16

17 2. All'inizio della stagione sportiva agli arbitri viene rilasciato il tesserino di arbitro C.S.I.. 3. Per svolgere la funzione di arbitro C.S.I., è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) qualifica di arbitro C.S.I., ovvero di altro ente sportivo non federale, conseguita negli ultimi 5 anni; b) qualifica di arbitro F.I.P. conseguita negli ultimi 10 anni; c) in caso di qualifica conseguita anteriormente, avere arbitrato almeno 20 gare C.S.I., o presso altro ente sportivo negli ultimi 3 anni; d) qualifica di arbitro conseguita con il corso arbitri C.S.I. frequentato nell anno sportivo corrente. ARTICOLO 31: ARBITRI DI SOCIETÀ 1. All'atto dell'iscrizione alla Lega Open, a ciascuna squadra iscritta, è richiesto di indicare il nominativo di almeno un proprio tesserato avente i requisiti per svolgere la funzione di arbitro nel campionato C.S.I. ARTICOLO 32: ARBITRAGGIO DELLE GARE 1. Le gare della Lega Open sono dirette dagli arbitri designati dal Responsabile arbitri della Commissione Basket. 2. Le gare della Lega Open vengono dirette da due arbitri, ma possono essere validamente dirette anche da un solo arbitro. ARTICOLO 33: AUTO-ARBITRAGGIO 1. Nel caso in cui non risulti possibile designare almeno un arbitro, ovvero nel caso in cui l'arbitro o gli arbitri designati dalla Commissione Basket non giungano sul campo di gioco, la gara non viene disputata, salva la possibilità, su comune accordo delle due squadre, di disputare la gara con il sistema dell'auto-arbitraggio. 2. In caso di auto-arbitraggio ciascuna squadra potrà mettere a disposizione un arbitro. Gli arbitri messi a disposizione dalle squadre devono essere muniti nel tesserino di arbitro C.S.I.. Sul referto di gara deve segnalarsi che la gara è stata disputata con l'autoarbitraggio. 3. In nessun caso è possibile l'arbitraggio da parte di un soggetto che non sia in possesso del tesserino di arbitro C.S.I.. 4. Per il recupero delle gare non disputate si applicano le disposizioni del Titolo II, in quanto compatibili. ARTICOLO 34: ARBITRO NEUTRALE 1. In caso d assenza dell'arbitro designato dalla Commissione Basket, la gara potrà essere diretta da un arbitro C.S.I., non tesserato per le due squadre e presente sul campo di gioco. 2. L'arbitraggio da parte di tale arbitro neutrale può svolgersi solo in seguito al consenso da parte delle due squadre. 17

18 3. Tale arbitro, non designato dalla Commissione Basket, deve segnalare la sua situazione sul referto di gara. Le due squadre dichiarano di accettare tale arbitro neutrale con la firma del referto di gara da parte dei rispettivi allenatori, o accompagnatori o capitani. 4. L'arbitro neutrale può anche affiancare l'arbitro designato dalla Commissione Basket nella direzione di una gara per la quale sia assente il secondo arbitro designato. ARTICOLO 35: AUTO-ARBITRAGGIO ED ARBITRI DESIGNATI O NEUTRALI 1. In nessun caso l'arbitro designato o l'arbitro neutrale, nella direzione di una gara della Lega Open, può essere affiancato da un arbitro di società messo a disposizione da una delle due squadre. 2. In caso d infortunio ovvero di abbandono della gara da parte dell'arbitro designato o dell'arbitro neutrale, la gara stessa non può proseguire con l'auto-arbitraggio. 3. Nel caso in cui l'arbitro designato giunga sul campo di gioco quando la gara sia già iniziata con l'auto-arbitraggio, l'arbitro o gli arbitri di società devono lasciare la direzione della gara all'arbitro designato. 4. Se la gara si è svolta con l'auto-arbitraggio per tutto il primo tempo (da intedersi come intertempo, ovvero come 1 e 2 quarto di gara), deve essere conclusa con lo stesso auto-arbitraggio. ARTICOLO 36: ARBITRI E DIREZIONE DELLA GARA 1. Salvo quanto disposto all'articolo precedente, l'arbitro o gli arbitri designati, neutrali ovvero gli arbitri di società, in caso di auto-arbitraggio, devono dirigere la gara dall'inizio alla fine. Non sono ammesse sostituzioni nel corso della gara. 2. Solo in caso di infortunio o di abbandono della gara da parte di uno dei due arbitri designati, questi può essere sostituito da un arbitro neutrale presente sul campo di gioco, secondo le regole di cui all'articolo 24 e con il consenso, segnalato sul referto, dell'arbitro o degli arbitri designati. ARTICOLO 37: ATTESA DELL'ARBITRO DESIGNATO 1. Il tempo d attesa dell'arbitro designato dalla Commissione Basket è di 15 minuti dall'orario ufficiale d inizio gara. 2. Decorso tale periodo d attesa le squadre si accordano per il rinvio della gara, o per disputare la gara con l'auto-arbitraggio. 3. In caso di rinvio, per il recupero della gara, si applicano le disposizioni del Titolo IV, in quanto compatibili. TITOLO VII: SANZIONI DISCIPLINARI ARTICOLO 38: SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI 1. A carico dei tesserati, che partecipino alla Lega Open, possono essere comminate, in relazione all infrazione commessa, le seguenti sanzioni: ammonizione; 18

19 ammonizione con diffida; squalifica sino a quattro giornate effettive di gara; squalifica a tempo, sino ad un massimo di due anni per i tesserati che, al momento dell infrazione, non abbiano compiuto i diciotto anni, sino ad un massimo di quattro anni per i tesserati che, al momento dell infrazione, abbiano già compiuto diciotto anni. ARTICOLO 39: EFFICACIA DELLE SQUALIFICHE 1. Le squalifiche fino a quattro giornate hanno efficacia solamente con riferimento alle gare della Lega Open. 2. Le squalifiche a tempo hanno efficacia per tutte le manifestazioni di basket organizzate dal C.S.I., comprese le fasi interprovinciali, regionali e nazionali. 3. Le squalifiche, o i residui di squalifica, irrogati nell anno sportivo in corso, mantengono la loro efficacia anche per l anno sportivo successivo. 4. Per le squalifiche a tempo, comminate alla fine dell anno sportivo, il Giudice competente può disporre la loro decorrenza a partire dall anno sportivo successivo, con esclusione del periodo di sospensione dell attività. 5. Analogamente, per le squalifiche a tempo comminate nel corso dell anno sportivo, ma non interamente scontate al termine della stagione sportiva, il Giudice competente può disporre che vengano scontate, nella loro parte residua, nel corso dell anno sportivo successivo, con esclusione del periodo di sospensione dell attività. 6. La Commissione Basket, nel primo Comunicato Ufficiale di ogni anno, pubblica l elenco dei tesserati che devono ancora scontare le squalifiche, e precisa l entità delle stesse. 7. Le sanzioni diverse dalle squalifiche perdono la loro efficacia, al termine della stagione sportiva. ARTICOLO 40: SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ 1. In relazione all infrazione, possono essere comminate a carico delle società, partecipanti alla Lega Open, le seguenti sanzioni: ammonizione; ammonizione con diffida; gara persa d ufficio; multa; penalizzazione di uno o più punti in classifica; squalifica del campo di gioco per una o più giornate; obbligo di giocare una, o più gare, a porte chiuse; retrocessione all ultimo posto in classifica; revoca del risultato conseguito all esito della Lega Open; esclusione dalla classifica finale. 19

20 ARTICOLO 41: DELIBERA DELLE SANZIONI 1. Per essere valide ed efficaci, le sanzioni devono essere deliberate dal competente organo di giustizia sportiva, e devono essere pubblicate sul Comunicato Ufficiale della Commissione Basket. 2. Tutte le infrazioni che comportano la sanzione minima inderogabile dell ammonizione o della squalifica per almeno una gara, si applicano automaticamente nella prima gara successiva all infrazione medesima, senza attendere la deliberazione del competente organo di giustizia sportiva, il quale, nella prima riunione utile, provvede a deliberare la sanzione nella misura completa. 3. Le seguenti sanzioni sono minime inderogabili ed applicabili automaticamente: a) ammonizione per ciascun fallo tecnico subito; b) squalifica di una giornata per somma di ammonizioni; c) squalifica di una giornata in seguito ad espulsione; d) ammonizione con diffida (doppia ammonizione), in seguito ad espulsione per secondo fallo antisportivo commesso. ARTICOLO 42: FALLI TECNICI 1. Il tesserato al quale, nel corso della gara, viene comminato un fallo tecnico, è punito con una ammonizione. 2. Il tesserato, al quale sia stato comminato un fallo tecnico, motivato nel rapporto arbitrale, per la condotta nei confronti degli arbitri, degli avversari ovvero del pubblico, è punito con una sanzione sino a due ammonizioni. ARTICOLO 43: SANZIONI PER FALLO ANTISPORTIVO 1. Il tesserato al quale, nel corso della gara, sia stato comminato un fallo antisportivo, segnalato nel rapporto arbitrale per la sua pericolosità, è punito con una ammonizione. 2. Il tesserato, espulso, a norma del Regolamento Tecnico di gioco, in seguito al secondo fallo antisportivo comminatogli, è punito con una doppia ammonizione. Tale sanzione deve essere considerata minima, inderogabile ed applicabile automaticamente. ARTICOLO 44: ESPULSIONI 1. Il giocatore che, nel corso della gara, viene espulso dal campo di gioco, è punito con la squalifica da un minimo di una gara fino ad un massimo di quattro anni. La sanzione di una giornata di squalifica deve essere considerata minima, inderogabile ed applicabile automaticamente. 2. L entità della squalifica è commisurata alla gravità del comportamento tenuto dal tesserato nei confronti di arbitri, avversari, altri tesserati e pubblico, ed a tutte le circostanze del caso concreto 3. Il giocatore espulso nel corso di una gara, è obbligato a non disputare la gara cronologicamente successiva, senza attendere il provvedimento di squalifica comminato da parte del Giudice Sportivo. Eventuali ulteriori gare di squalifica dovranno essere 20

21 scontate solo in seguito al provvedimento del Giudice Sportivo, contenuto nel Comunicato Ufficiale. 4. L'arbitro deve avere cura di descrivere nel rapporto arbitrale le ragioni dell'espulsione. ARTICOLO 45: FATTI GRAVI 1. I giocatori che abbiano tenuto comportamenti scorretti, offensivi, violenti, o comunque contrari allo spirito sportivo, quand'anche non sanzionati dall'arbitro durante la gara, ma specificamente descritti nel rapporto arbitrale, potranno essere puniti dal Giudice Sportivo con le sanzioni previste dagli articoli precedenti. ARTICOLO 46: AMMONIZIONI E DIFFIDE 1. Il giocatore, che nel corso della Lega Open accumuli tre ammonizioni, è punito con una gara di squalifica. 2. Successivamente alle prime tre ammonizioni, il giocatore che accumuli altre due ammonizioni nel corso della Lega Open, è punito con una gara di squalifica. 3. Successivamente alle prime cinque ammonizioni il giocatore è punito con una gara di squalifica per ogni ulteriore ammonizione inflittagli nel corso della Lega Open. 4. Le squalifiche previste dal presente articolo devono essere considerate minime, inderogabili ed applicabili automaticamente. 5. Il giocatore al quale manchi una ammonizione per essere punito con la squalifica, viene diffidato dal Giudice Sportivo. La Commissione Basket ha cura di pubblicare e di aggiornare, nel Comunicato Ufficiale, l elenco dei giocatori diffidati. ARTICOLO 47: SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI 1. Il giocatore diffidato, al quale venga comminato un fallo tecnico nel corso di una gara, è obbligato a non disputare la gara cronologicamente successiva, senza attendere il provvedimento di squalifica comminato da parte del Giudice Sportivo. 2. Eventuali ulteriori gare di squalifica dovranno essere scontate solo in seguito al provvedimento del Giudice Sportivo, contenuto nel Comunicato Ufficiale. ARTICOLO 48: EQUIVALENZE 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizione sulle squalifiche, si osservano le seguenti equivalenze: la squalifica comminata direttamente, da una a tre gare, corrisponde a tre ammonizioni; la squalifica comminata direttamente, per quattro giornate, ovvero la squalifica a tempo, corrisponde a cinque ammonizioni. ARTICOLO 49: TESSERATI ATLETI NON PARTECIPANTI ALLA GARA E TESSERATI NON ATLETI 1. Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai tesserati atleti che non prendano parte alla gara come giocatori, nonché ai tesserati presenti in panchina durante la gara, ovvero comunque presenti sul campo di gioco. 21

22 ARTICOLO 50: MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SQUALIFICHE 1. Salva l applicazione automatica della giornata di squalifica inderogabile, prevista dalle norme precedenti, le squalifiche devono essere scontate nelle gare indicate dal Giudice Sportivo, che deve applicare la sanzione per le gare cronologicamente successive alla data del giudizio. Nel caso in cui la gara nella quale la squalifica deve essere scontata venga rinviata, la squalifica dovrà scontarsi in quella medesima gara, nella data in cui verrà disputato il recupero. 2. La norma di cui al precedente comma si applica anche nel caso di squalifiche a tempo, qualora venga rinviata una o più gare comprese nell arco temporale di efficacia della squalifica. 3. Nel caso in cui il Giudice Sportivo commini ulteriori giornate di squalifica a carico di un tesserato già squalificato, la sanzione deve essere scontata con decorrenza dall esaurimento della squalifica precedente. ARTICOLO 51: FALLI TECNICI ALLA PANCHINA 1. La squadra, alla quale siano comminati uno o più falli tecnici alla panchina nel corso della gara, è punita con una multa di Euro 6,00 per ciascun fallo tecnico. 2. Dopo tre falli tecnici alla panchina, comminati nella medesima, o in gare diverse, la squadra è punita con una multa di Euro 10,00 per ogni ulteriore fallo tecnico. ARTICOLO 52: RESPONSABILITÀ OGGETTIVA 1. Sulla base delle circostanze segnalate nel rapporto arbitrale, ovvero accertate dal Giudice competente, la squadra è punita con una multa da Euro 10,00 ad Euro 150,00, a titolo di responsabilità oggettiva e di insufficiente vigilanza, per la condotta tenuta, nel corso della gara, dai propri tesserati, nelle seguenti ipotesi: a) due, o più, falli tecnici comminati ai propri tesserati, nel corso delle gara; b) due, o più, espulsioni comminate ai propri tesserati, nel corso della gara; c) due, o più, provvedimenti disciplinari comminati dall arbitro ai propri tesserati, nel corso della gara; d) comportamenti reiterati, quand anche non tutti sanzionati dall arbitro, idonei a disturbare o ad impedire l'andamento della gara; e) reiterati comportamenti di protesta nei confronti dell arbitro, quand anche non tutti sanzionati con provvedimenti assunti nel corso della gara; f) comportamenti, anche isolati, violenti o minacciosi nei confronti dell arbitro, quand anche non tutti sanzionati con provvedimenti assunti nel corso della gara; g) comportamenti reiterati, offensivi o minacciosi, nei confronti degli avversari o del pubblico, quand anche non tutti sanzionati con provvedimenti assunti nel corso della gara; h) comportamenti, anche isolati, violenti nei confronti degli avversari o del pubblico, quand anche non tutti sanzionati con provvedimenti assunti nel corso della gara. 2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche in relazione ai comportamenti tenuti dai sostenitori di ciascuna squadra, nonché di coloro che svolgano le funzioni di ufficiali di campo. 22

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