Allegato B) ai nn / PER.FORM Società Consortile a Responsabilità limitata STATUTO Art. 1) DENOMINAZIONE E' costituita, su iniziativa

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1 Allegato B) ai nn / PER.FORM Società Consortile a Responsabilità limitata STATUTO Art. 1) DENOMINAZIONE E' costituita, su iniziativa dell'unione Industriale della Provincia di Asti, ai sensi dell'art ter C.C. la società consortile a responsabilità limitata denominata "PER.FORM" - Società Consortile a Responsabilità Limitata, in sigla "PER.FORM S.C.A.R.L." Art. 2) SEDE La società ha sede legale in Comune di Asti all indirizzo che sarà comunicato dall organo amministrativo al Registro delle Imprese competente. Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in Italia ed all'estero, nel rispetto delle disposizioni di legge. Il domicilio dei soci è quello che risulta dal Registro delle Imprese. E' onere del socio comunicare alla società, con lettera raccomandata, ogni eventuale variazione. Art. 3) DURATA La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci. Art. 4) OGGETTO e FINALITA' La società consortile è ente di formazione emanazione dell'unione Industriale della Provincia di Asti, non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto alcuna forma ai soci. La società consortile ha lo scopo di favorire lo sviluppo dei soci consorziati ed esplica la sua attività nel settore della formazione professionale e manageriale intesa come servizio per la diffusione di conoscenze teoriche e pratiche volte allo sviluppo di specifiche competenze professionali. A tale scopo la società consortile potrà: - promuovere e gestire iniziative di formazione professionale e qualificazione manageriale rivolte alla riqualificazione, specializzazione e perfezionamento di lavoratori, dirigenti ed imprenditori ed al primo inserimento di giovani; - per un migliore perseguimento dei propri scopi, e con esclusione delle attività riservate, prestare consulenza ed assistenza amministrativa nel campo della gestione aziendale; - proporre i propri servizi e corsi tramite catalogo e vendita per corrispondenza; - stipulare convenzioni per l'organizzazione e la gestione dei corsi con la Regione Piemonte, con imprese, enti, istituti e organizzazioni ed enti pubblici e privati nazionali e internazionali aventi per fine la formazione professionale e manageriale e il lavoro; - elaborare studi e ricerche nelle varie materie culturali, economiche e sindacali; - promuovere e gestire iniziative editoriali, periodiche e non, l'edizione di pubblicazioni in genere, l'appalto e la produzione di pubblicità per giornali e periodici, la gestione pubblicitaria; - effettuare ricerche scientifiche, indagini statistiche, ricerche di mercato, ricerche

2 e selezione del personale; - curare i rapporti con i singoli soci consorziati interessati, con le locali associazioni imprenditoriali e con gli enti interessati alla formazione professionale e manageriale. - erogare servizi per facilitare ed incrementare l'inserimento nel mondo del lavoro e così in via meramente esemplificativa: - attività di accoglienza e orientamento al lavoro; - attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro; - attività di consulenza e servizi per la prevenzione della disoccupazione di lunga durata e di promozione dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; - informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione di lavoro autonomo; - erogazione di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori comunitari e stranieri; - rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati; - attività di outplacement e accompagnamento al lavoro; In via meramente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre assumere mutui e finanziamenti, concedere ipoteche ed in genere garanzie reali e personali anche a favore di terzi, nonché porre in essere ogni altra operazione, commerciale, mobiliare, immobiliare ed industriale, compresi l'acquisto la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati e di immobili e diritti reali immobiliari. La società potrà infine, sempre in via strumentale per il perseguimento dell'oggetto sociale e mai nei confronti del pubblico, svolgere attività di natura finanziaria, ivi compresa l'assunzione a titolo di stabile investimento di partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese od enti aventi oggetto analogo o affine al proprio. Viene espressamente escluso lo svolgimento di attività riservate o professionali. Art. 5) CAPITALE SOCIALE Il capitale sociale e fissato in euro ,00 (centottantottomila). Ogni socio è titolare di un unica quota che rappresenta in maniera unitaria la sua partecipazione. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt segg. c.c. Salvo il caso di cui all'art ter c.c. gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi e in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art c.c. In tal caso si applica l'articolo 2609 cc e la quota di partecipazione si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci. La delibera di aumento a pagamento del capitale dovrà indicare se esso debba essere liberato in denaro o conferendo beni o crediti o opere o servizi, previa in questi ultimi casi prestazione di idonea garanzia ai sensi di legge. I soci potranno apportare denaro alla società, sia a titolo di versamento in conto capitale, sia a titolo di finanziamento, senza necessità di rispettare, in entrambi i casi, la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione. La

3 società potrà ricevere finanziamenti dai soci con obbligo di restituzione a condizione che i soci che effettuino il versamento siano titolari di una quota del capitale sociale non inferiore al 2% e siano iscritti al Registro delle Imprese da almeno tre mesi. Il rimborso dei finanziamenti è postergato al pagamento degli altri creditori sociali nei limiti e con le modalità di cui all art del Codice Civile. Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati dal socio si presumono infruttiferi. Ai soci potranno essere richiesti altresì contributi per le necessità delle attività consortili. La società consortile potrà ricevere da terzi, privati ed enti anche pubblici, contributi a fondo perduto per il perseguimento dei propri scopi Art. 6) REQUISITI DEI SOCI Possono far parte della società consortile le imprese, società ed associazioni ed enti aventi sede e/o operanti nella Regione Piemonte. Con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione potranno, in casi di particolare rilievo ed interesse per l attività sociale, essere accettati anche soggetti privi dei requisiti di cui al punto precedente Il numero dei soci è illimitato; il loro numero minimo non può essere inferiore a cinque. Nel caso di nuove sottoscrizioni o trasferimenti di quota la richiesta deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed il soggetto richiedente deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle finalità e delle disposizioni dello statuto sociale. Sulla richiesta di nuova sottoscrizione o trasferimenti di quota, delibera con giudizio insindacabile il Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta e la deliberazione del Consiglio dovrà essere notificata dal Presidente all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i 15 (quindici) giorni successivi a quello dell'intervenuta deliberazione. Art. 7 TRASFERIMENTO In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, è attribuito ai soci un diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni detenute. L'offerta in prelazione deve essere fatta per iscritto agli altri soci al domicilio fiscale quale risulta dal libro dei soci, indicando il nome del potenziale acquirente, il prezzo pattuito e le altre condizioni concordate, mediante raccomandata A/R. Il diritto di prelazione si intende implicitamente rinunziato in caso di mancata comunicazione (da inviarsi a mezzo raccomandata A/R) dell'intenzione di avvalersene entro dieci giorni di calendario dal ricevimento dell'offerta. In caso di valido esercizio della prelazione da parte di più soci, le partecipazioni offerte in opzione andranno a ripartirsi a favore di ciascuno degli optanti, proporzionalmente all'entità delle rispettive partecipazioni. In caso di trasferimento dell'azienda del socio per atto tra vivi il cessionario dell'azienda potrà subentrare nel contratto di consorzio e nella titolarità delle quote del cedente, a condizione che sussistano in capo al cessionario stesso tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla società, quali valutati dal Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento delle partecipazioni deve intendersi inefficace nei confronti della società, se attuato in violazione di quando stabilito nel presente articolo.

4 Art. 8) RECESSO ed ESCLUSIONE Il recesso, nelle ipotesi di legge e del presente statuto, è esercitato a mezzo lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall iscrizione nel Registro Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione iscrivibile al registro imprese, la raccomandata dovrà essere spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella lettera dovranno essere indicati le generalità del socio recedente, il suo domicilio, la quota posseduta per cui si esercita il recesso. Una volta inviata la comunicazione di recesso, la partecipazione non potrà più essere ceduta. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che si sia reso insolvente verso la società per grave inosservanza delle disposizioni del contratto e dello statuto sociale, delle deliberazioni degli organi della società o infine che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili. E' comunque escluso in modo automatico il socio dichiarato fallito o soggetto a una delle procedure concorsuali previste dal R.D. n. 267/1942. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative alla esclusione del socio dovranno essere notificate dal Presidente all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro i quindici giorni successivi a quello dell'intervenuta deliberazione. Nei casi di recesso e di esclusione la quota di partecipazione del socio consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Art. 9) ASSEMBLEE Nel caso le decisioni dei soci abbiano ad oggetto l'approvazione del bilancio, la nomina e revoca delle cariche sociali, le modifiche dello statuto, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto o una rilevante modifica dei diritti dei soci, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione nonchè in tutti i casi previsti dal presente statuto o dalla legge, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. Le assemblee dei soci possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio della Repubblica Italiana o di altro Stato membro dell'unione Europea. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea ne dirige i lavori, accerta la validità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea, attesta la avvenuta regolare convocazione ai soci ed informazione ad amministratori e sindaci e accerta i risultati della votazione. Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata spedita ai soci (o consegnata a mano) almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nella lettera può essere prevista una data ulteriore e successiva di seconda convocazione per il caso che l'adunanza prevista in prima convocazione non risulti legalmente costituita. La convocazione può essere effettuata alternativamente anche a mezzo posta elettronica o fax (purchè con prova certa dell'avvenuta ricezione) per i soci che abbiano a tale espresso fine indicato un'utenza fax ovvero un indirizzo ,

5 riportati a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese. I soci che non intendano indicare un'utenza telefax o , o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata. Le assemblee, comunque, anche se non formalmente convocate, sono valide ovunque siano riunite, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'organo amministrativo ed il collegio sindacale, se nominato e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. L informativa ad amministratori e sindaci non presenti alla riunione dovrà risultare da documenti scritti da conservarsi agli atti della società, nei quali gli stessi dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati (audio o videoconferenza), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: 1 - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 2 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 3 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; 4 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Il socio che abbia diritto di intervenire nell'assemblea può farsi rappresentare da terzi anche non soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art c.c., e la delega deve essere conferita per iscritto e conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o i membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto o da norme inderogabili di legge, l assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza si tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di deliberazioni che riguardino modificazioni dell atto costitutivo ovvero decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell oggetto sociale determinato nell atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è richiesto, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, legalmente assunte, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Nei casi previsti dalla legge il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio designato dal Presidente dell'assemblea. Art. 10)

6 DIRITTO DI VOTO Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Art. 11) AMMINISTRAZIONE L'amministrazione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione, composto da soggetti anche non soci, nominati dall'assemblea dei soci ai sensi del superiore articolo 9. Essi durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili per un numero indeterminato di volte. Il presidente e il Vice Presidente non possono essere eletti per più di due volte consecutivamente. L'assemblea dei soci determina annualmente il loro compenso e su detto compenso potrà maturare una indennità di fine rapporto che sarà accantonata e liquidata alla cessazione dalla carica. Gli amministratori hanno la facoltà di rinunciare al compenso. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Mancando da parte dell'assemblea la nomina di Presidente e Vicepresidente, vi potrà provvedere il Consiglio stesso. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente a mezzo lettera raccomandata, fax, o telegramma (con prova certa della ricezione) che devono pervenire al domicilio degli interessati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza motivata il termine per la convocazione può essere ridotto purchè gli interessati abbiano notizia della riunione almeno ventiquattro ore prima. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo della Repubblica Italiana o di altro Stato membro dell'unione Europea. Può riunirsi anche in audio o videoconferenza nel rispetto delle formalità e modalità indicate al precedente Art. 9. L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e sarà inviato anche a tutti i componenti del Collegio Sindacale, se nominato. Alle riunioni parteciperanno i membri del Collegio Sindacale, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione, riunito a seguito di rituale convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; in difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito ovunque si sia riunito, con la presenza di tutti gli amministratori in carica e, ove vi sia il Collegio Sindacale, quando tutti i suoi membri effettivi siano presenti o informati della riunione.- Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità si intende approvata la proposta sostenuta dal voto del Presidente. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del medesimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambe, dal Consigliere più anziano di età. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno messe a verbale. Le decisione degli amministratori potranno essere prese anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, con le modalità ed i termini di cui al precedente articolo 11. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

7 Sia le delibere che le decisioni degli amministratori saranno trascritte nel libro di cui all'art n. 3 c.c. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art commi 3,5 e 6 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art comma c.c. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri il Consiglio, con delibera approvata dal Collegio Sindacale se nominato, può cooptare nuovi membri che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea che provvederà a confermarli ovvero a sostituirli. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero consiglio e deve essere convocata l'assemblea per la sua rinnovazione. Art. 12) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'organo amministrativo è munito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto o dalla legge. Art. 13) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' La rappresentanza legale della società spetta a ciascun Consigliere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, nell esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio. Art. 14) ORGANO DI CONTROLLO Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art c.c. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria, ad esso si applicano le disposizioni in tema di società per azioni e tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro presso il Ministero di Giustizia. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. I Sindaci, e il Presidente del Collegio sindacale, sono nominati dai soci, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata della loro carica. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile. Si applicano gli artt. 2404, 2405, 2406 e 2407 e 2408 c.c. In caso di decisione dei soci o del Consiglio di Amministrazione da adottarsi mediante consultazione per iscritto o sulla base del consenso espresso per iscritto, al Collegio Sindacale dovrà essere fornita adeguata informazione; il Collegio Sindacale, con le stesse modalità, potrà fare le sue osservazioni. Art. 15) ESERCIZIO SOCIALE Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno. Art. 16) UTILI e FINANZIAMENTI Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale verranno utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali, nonchè per il sostentamento delle spese di gestione della società consortile stessa. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere sotto

8 qualsiasi forma ai soci. Tale divieto deve ritenersi di carattere tassativo ed inderogabile. L'Organo amministrativo, alla fine di ogni esercizio sociale, procederà alla formazione del bilancio ai sensi della normativa in materia, che deve essere presentato all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura del'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previste dall'art II comma c.c. e quindi nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni. Art. 17) SCIOGLIMENTO Le cause, gli effetti e la pubblicità dello scioglimento della società sono regolati dalla legge. Art. 18) CONTROVERSIE Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l intervento obbligatorio del pubblico ministero, devono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Asti, anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri. L'organo arbitrale sarà composto da un collegio costituito da tre o cinque arbitri nominati dalla Camera Arbitrale di Asti. Il collegio arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5. La soppressione della presente clausola compromissoria o la sua modifica deve essere approvata dall'assemblea dei soci con delibera favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale. Art. 19) RINVIO Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata, integrate dalle disposizioni normative sul consorzio. In originale firmato: DARIO SOLIMEO STEFANO BERTONE Notaio.

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