Legge 23 dicembre 2014, n art. 1, commi Accordo quadro MEF-MLPS-ABI 20 marzo 2015
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1 Qu.I.R. (TFR in busta paga): partenza ad aprile 2015 Massimiliano De Bonis - Consulente del Lavoro ADEMPIMENTO " NOVITÀ " Il Trattamento di fine rapporto, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di stabilità per il 2015, può assumere carattere di: retribuzione differita (erogata al termine del rapporto lavorativo) natura previdenziale (qualora conferito a forme di previdenza complementari) retribuzionediretta(qualorapercepitomensilmenteinbustapagaqualequota integrativa della retribuzione - Qu.I.R.) Apartiredal3aprile2015,laQu.I.R.divieneoperativaaseguitodelleistruzioni impartite con provvedimento attuativo. L avvenuta definizione dell accordo quadro tra MEF, MLPS e ABI consente altresì l attivazione delle procedure di finanziamento per i datori di lavoro che non intendessero fronteggiare con risorse proprie l erogazione del nuovo elemento retributivo. RIFERIMENTI " D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29 Legge 23 dicembre 2014, n art. 1, commi Accordo quadro MEF-MLPS-ABI 20 marzo 2015 SOGGETTI INTERESSATI " SOGGETTI ESCLUSI " DURATA " CALCOLI " PROCEDURE " LAVORO Lavoratori dipendenti del settore privato con contratto subordinato in essere presso lo stesso datore di lavoro da almeno sei mesi Lavoratori: che hanno sottoscritto contratti di finanziamento garantiti con proprio TFR del settore pubblico domestici agricoli cui è applicato un CCNL che prevede la corresponsione periodica del TFR dipendentidasoggetticoinvoltiinprocedure concorsuali o che hanno avviato procedure atte ad evitare crisi aziendali in forza presso unità produttive interessate da interventi di CIGS. La Qu.I.R. sarà erogata in relazione al periodo 1º marzo giugno 2018 con decorrenza fissata: al mese immediatamente successivo, se il datore provvede con risorse proprie al terzo mese successivo, se il datore di lavoro intende accedere al finanziamento assistito da garanzia. La Qu.I.R. mensilmente erogabile è determinata nella misura integrale del TFR maturato nel medesimo periodo, al netto del contributo 0,50%. L opzione è attivabile a discrezione del lavoratore mediante manifestazione di volontà espressa. Il datore di lavoro può ricorrere al sistema creditizio avvalendosi di finanziamento assistito dal fondo di garanzia INPS. Per il datore di lavoro che sopperisce con risorse proprie è previsto: esonero contribuzione fondo garanzia TFR deduzione fiscale forfetaria esonero contribuzione oneri prestazioni temporanee Per il datore di lavoro che ricorre al finanziamento bancario è previsto esclusivamente l esonero da contribuzione al fondo garanzia TFR. Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile
2 ADEMPIMENTO " NOVITÀ " SOGGETTI INTERESSATI " SOGGETTI ESCLUSI " Il trattamento di fine rapporto, istituzionalmentecontemplato come istituto con carattere di retribuzione differita (ovvero percepita posticipatamente la sua maturazione che avviene gradualmente nel corso del periodo di vita lavorativa) per assolvere alla duplice funzione di risorsa di finanziamento alle imprese ediammortizzazione sociale, attaa garantire una riserva economica al lavoratore nella delicata situazione di transizione tra un rapporto lavorativo e l altro od al termine della vita lavorativa, aveva già mutato tali fondamentali caratteristiche con l incentivazione (operata mediante il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) alla destinazione a forme pensionistiche complementari (per adesione espressa o tacito consenso), assumendo una ulteriore nuova funzione di carattere previdenziale. La Legge di stabilità per l anno 2015 (Legge 23 dicembre 2014, 190, art. 1, commi 26-34) ha, da ultimo, disciplinato una finalità aggiuntiva dell istituto del TFR, introducendo la facoltà, da esercitare a discrezione del lavoratore, di trasformare la quota maturata nel mese, in elemento di retribuzione diretta, denominato Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione) da erogare unitamente alle altre competenze periodiche in busta paga. L effettiva operatività del nuovo istituto era subordinata all emanazione delle istruzioni atte a delineare l ambito applicativo. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento attuativo (D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 19 marzo 2015) e con la tempestiva sigla dell accordo quadro tra Ministero dell economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Associazione bancaria Italiana (accordo quadro MEF-MLPS-ABI, 20 marzo 2015), vengono forniti gli strumenti per dare piena esecutività al neo-introdotto elemento retributivo. Sono interessati alla possibilità di conferimento del TFR maturando nel nuovo istituto retributivo Qu.I.R., i lavoratori che risultino al contempo: dipendenti del settore privato titolari di rapporto di lavoro subordinato da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro L opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno conferito (con modalità tacita od espressa) il proprio TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In tale ipotesi i medesimi soggetti restano regolarmente iscritti al fondo di previdenza complementare, che sarà tuttavia alimentato, nel periodo di vigenza dell opzione, esclusivamente dalle quote di contribuzione a proprio carico e da quelle poste a carico del datore di lavoro. L opzione per la Qu.I.R. non è in ogni caso esercitabile qualora sia verificata: esistenza di diritti di garanzia sul TFR appartenenza alle categorie escluse per espressa previsione normativa situazioni di crisi aziendale Diritti di garanzia sul TFR La condizione base richiesta per l esercizio del diritto di opzione alla destinazione del TFR in busta paga, è la disponibilità del TFR medesimo. Resta quindi preliminarmente preclusa tale possibilità per coloro che avessero sottoscritto contratti di finanziamento assistiti da garanzia sul TFR, fino a formale notifica del creditore circa l avvenuta estinzione del credito e la relativa decadenza della garanzia prestata. 46 Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015
3 DURATA " Categorie contrattuali escluse Specifiche esclusioni operano per i lavoratori: del settore pubblico domestici (per i quali è comunque prevista contrattualmente la possibilità di ottenere anticipazioni annuali fino al 70% dell importo del TFR maturato nell anno) del settore agricolo per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (personale marittimo) ovvero l accantonamento presso soggetti terzi. Il rinvio alle pattuizioni di contrattazione collettiva di secondo livello potrebbe favorire l introduzione, anche a livello aziendale (purché con i requisiti di rappresentatività normativamente previsti), di previsioni di erogazione mensilizzata del TFR maturando, consentendo il ricorso alla tassazione separata in luogo della più onerosa tassazione ordinaria. Contingenze aziendali Ulteriori inibizioni all esercizio di tale opzione, sono invece previste in relazione all insorgenza di crisi aziendali o all attivazione di procedure atte ad evitarle. Trattasi pertanto dei lavoratori: dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d insolvenza e amministrazione straordinaria speciale) dipendenti da imprese che abbiano presentato un piano di ristrutturazione dei debiti (Legge fallimentare, art. 182-bis) dipendenti da imprese che abbiano iscritto un piano di risanamento attestato in forza presso unità produttive interessate da interventi di Cig straordinaria (anche in deroga se in prosecuzione della Cigs) dipendenti da datori di lavoro che abbiamo sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. L Istituto della Qu.I.R. è introdotto in via sperimentale nel periodo intercorrente tra il 1º marzo 2015 ed il 30 giugno 2018 e l opzione, esercitabile in qualsiasi momento di tale lasso temporale, non è revocabile. Il provvedimento attuativo tuttavia entra in vigore solamente in data 3 aprile 2015, determinando lo slittamento della fase di prima attuazione dell istituto, al mese di aprile Resta tuttavia da chiarire se la quota maturata nel periodo retributivo di marzo 2015 possa (debba) essere riconosciuta unitamente a quella di aprile o se la mancata adozione del provvedimento nei tempi adeguati possa aver di fatto rideterminato la vigenza dell istituto nel periodo aprile giugno La decorrenza per l erogazione della Qu.I.R., subordinata all acquisizione della manifestazione di volontà da parte dell avente diritto, viene fissata: al mese immediatamente successivo, qualora il datore di lavoro intenda provvedere all erogazione della Qu.I.R. con risorse proprie al terzo mese successivo qualora il datore di lavoro, ricorrendone i requisiti occupazionali (limite di 49 dipendenti e non assoggettamento all obbligo di versamento al fondo di tesoreria gestito dall Inps) intenda provvedere all erogazione della Qu.I.R. avvalendosi dell accesso al credito assistito da garanzia INPS. Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile
4 Calcolo dei limiti dimensionali Si rammenta che il requisito occupazionale va verificato quale media dei lavoratori in forza nell anno (o nel minor periodo in caso di soggetti neo-costituiti) computando tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, senza tener conto dei lavoratori utilizzati in somministrazione od in regime di distacco. SCHEMA DI SINTESI Calcola CALCOLI " La liquidazione della Qu.I.R. andrà interrotta, al verificarsi di una delle condizioni di crisi aziendale secondo decorrenze distinte in base alla tipologia di evento verificatosi. Il nuovo elemento retributivo Qu.I.R. è determinato nella misura integrale del TFR maturato nel periodo di riferimento, al netto del contributo aggiuntivo 0,50% (art. 3, Legge 29 maggio 1982, n. 297) e con esclusione di ogni altro assoggettamento contributivo. L importo netto così determinato andrà ad alimentare la base imponibile per la tassazione ordinaria con le conseguenti implicazioni: assoggettamento alle addizionali IRPEF regionali e comunali incremento del reddito di riferimento per il riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi familiari neutralità (per espressa previsione normativa) ai fini della determinazione del reddito di riferimento utile al riconoscimento del Bonus 80 Euro esclusione dal computo dell aliquota di imposta per la tassazione separata Si ipotizzi una retribuzione relativa al mese di Aprile 2015 composta dai seguenti elementi: retribuzione lorda mensile ordinaria: E 1.700,80 straordinario occasionale (6 h.): E 79,63 Calcolo della Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione) T.F.R. maturato nel periodo (non rilevano gli elementi occasionali) E 1.700,80 / 13,5 = E 125,98 Ctr. 0,50% L. 297/82 (imponibile previdenziale E 1.780,00) E 1.780,00 * 0,5% = E 8,90 Qu.I.R. lorda mese di Aprile = E 117,08 48 Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015
5 ESEMPIO SCHEMA DI SINTESI Convenienza all opzione L opzione per la richiesta di erogazione della Qu.I.R. merita, tuttavia, una approfondita analisi di convenienza da parte del potenziale beneficiario. Qualora si sia già optato per la destinazione del TFR alla previdenza complementare, si renderà opportuno considerare che il minor apporto al montante contributivo della pensione integrativa non sarà compensato da un aumento della rata di pensione ordinaria (non essendo la Qu.I.R. assoggettata al contributo IVS), così come sono da valutare con attenzione gli effetti che potrebbero vanificare, anche nel breve termine, il beneficio di una maggiore disponibilità corrente. Difatti l incremento della retribuzione ordinaria determinato dalla Qu.I.R., potrebbe costituire elemento reddituale in grado di modificare il diritto alla fruizione di ulteriori benefici economici connessi alla misurazione dell ISEE, e/o modificare (già con decorrenza Luglio 2016) il diritto e la misura degli ANF. Di contro, la scelta si renderà appropriata per sopperire ad esigenze di maggiore impellenza, o costituire una metodologia per anticipare un recupero di competenze che si presumono di difficile realizzo. Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile
6 PROCEDURE " Compila La procedura per il riconoscimento dell emento di retribuzione integrativo, risulta differenziata in base alla scelta operata dal datore di lavoro circa le risorse da utilizzare per l erogazione ovvero qualora: proceda all assegnazione della Qu.I.R. mediante risorse proprie intenda accedere al finanziamento assistito da garanzia (ricorrendone i requisiti dimensionali) Erogazione diretta La fruizione della quota integrativa della retribuzione è subordinata alla manifestazione di volontà espressa del lavoratore, da effettuarsi mediante presentazione di specifica istanza da redarre sul modello predisposto (allegato al D.P.C.M. n. 29/2015) che va pertanto debitamente compilato e sottoscritto. Pur non essendo previsto alcuno specifico obbligo di pubblicità a carico del datore, si ritiene che il medesimo sia tenuto, in virtù del più generale dovere di informazione, a fornire una preventiva comunicazione ai potenziali aventi diritto. A seguito di presentazione dell istanza, il datore di lavoro sarà tenuto a provvedere all erogazione della Qu.I.R. a partire dal mese successivo e fino al periodo di paga scadente il 30 giugno 2018 (o precedente in caso di risoluzione anticipata del rapporto). Accesso al finanziamento assistito da garanzia Più complessa invece è la procedura da adottare qualora il datore di lavoro intenda fronteggiare la sopravvenuta ulteriore esigenza di liquidità, avvalendosi dei finanziamenti erogati dal sistema creditizio bancario in osservanza dell accordo quadro MEF-MPLS-ABI. Il finanziamento, destinato ai soggetti con meno di 50 dipendenti non tenuti al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS, è caratterizzato da: rimborso della quota capitale e degli interessi con scadenza fissata al 30 ottobre 2018 (salvo ipotesi di restituzione anticipata legate a risoluzioni dei rapporti di lavoro, all avvio di procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito e/o all accertamento di indebito utilizzo delle risorse erogate) 50 Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015
7 SCHEMA DI SINTESI tasso di interesse variabile parificato agli indici di rivalutazione del TFR mensilmente determinati (od in alternativa tasso predeterminato nella misura fissa pari all 1,5%), comprensivo di ogni eventuale onere, con capitalizzazione annuale forma tecnica di erogazione liberamente scelta dall intermediario aderente (apertura di credito, disposizioni di accredito rateali ecc...) assistenza di garanzia INPS (mediante il costituendo apposito fondo) e, in ultima istanza, garanzia dello Stato. Il requisito dimensionale per l accesso al finanziamento va verificato all atto della prima richiesta di accesso al credito, a nulla influendo eventuali successive variazioni della forza aziendale. Per ottenere il finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro, una volta ricevuta l istanza dai propri lavoratori, dovrà richiedere telematicamente all INPS una certificazione concernente i requisiti dimensionali, che sarà rilasciata entro i successivi trenta giorni. Acquisita tale documentazione, il datore di lavoro potrà presentare la domanda di finanziamento all istituto prescelto, corredandola di: attestazione rilasciata dall INPS visura camerale attestante l insussistenza di situazioni di difficoltà aziendali ulteriore documentazione richiesta dall istituto di credito, utile all individuazione della data di pagamento delle retribuzioni. L iter per l erogazione della Qu.I.R. si completa attraverso le seguenti fasi: L istituto di credito comunica all INPS, mediante sistema informatico, l intenzione di concedere il finanziamento La banca, senza effettuare alcuna valutazione di merito (salvo una minimale verifica di congruità dell importo richiesto rispetto al numero dei dipendenti), stipula il contratto di finanziamento entro il mese precedente l avvio delle procedure di liquidazione della Qu.I.R. Il datore di lavoro provvede a trasmettere, unitamente alle altre informazioni, i dati relativi alle quote di retribuzione integrativa da corrispondere, mediante denuncia contributiva Uniemens, entro l ultimo giorno del mese (inassenzadelledenuncecontributiveil finanziamento è automaticamente sospeso) L INPS provvede entro il giorno 5 del terzo mese successivo a rendere disponibile, per l acquisizione telematica da parte dell istituto di credito, la certificazione degli elementi di retribuzione Qu.I.R. da erogare ai dipendenti, sulla base delle denunce contributive acquisite L istituto di credito eroga (o rende disponibile) le necessarie provviste per il pagamento delle Qu.I.R. certificate dall Inps, tra il quinto ed il terzo giorno antecedente la prevista data di pagamento delle retribuzioni Iter per l erogazione Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile
8 Il finanziamento può essere richiesto ad un unico intermediario finanziario aderente all accordo quadro. Pertanto in caso di aumentate esigenze, il datore di lavoro sarà tenuto a rivolgersi al medesimo intermediario che ha concessoilfinanziamento,perrichiedere l integrazione della disponibilità creditizia. La misura del finanziamento non potrà in ogni caso eccedere la quota della Qu.I.R. certificata dall INPS mensilmente. L erogazione del finanziamento è interrotta: nei casi di accertato utilizzo per finalità differenti, con obbligo di restituzione immediata di quanto già acquisito al verificarsi di una delle condizioni di crisi aziendale (o attivazione di procedure atte a prevenirle) Il rimborso del finanziamento è fissato: al 30 ottobre 2018 (termini ordinari); all ultimo giorno del mese successivo l eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro Fondo di garanzia La copertura del rischio di credito in favore degli istituti bancari intermediari, è garantita mediante costituzione di apposito fondo istituito presso l Inps alimentato da una dotazione iniziale a carico del bilancio dello stato e da un contributo aggiuntivo pari allo 0,20% a carico dei soggetti che si avvalgono dei finanziamenti bancari. L attivazione della garanzia è invocabile a prima richiesta decorsi trenta giorni dalla notifica al debitore della somma scoperta (distintamente indicata per quota capitale e quota finanziaria) allegando, alla modulistica che l Inps dovrà approntare, la seguente documentazione: copia del contratto di finanziamento (con indicazione dei beni oggetti del privilegio) documentazione inerente la richiesta di rimborso inoltrata al datore di lavoro attestazione dei flussi finanziari con separata evidenza della quota di capitale e della quota dei relativi interessi ed oneri finanziari Al verificarsi di una delle procedure concorsuali sopra descritte, l azione di recupero andrà attivata procedendo preliminarmente al deposito dell istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. La richiesta di intervento del fondo di garanzia andrà presentata, a pena di decadenza: entro il 31 marzo 2019 per i finanziamenti la cui scadenza è fissata al 30 ottobre 2018 entro 6 mesi in caso di: a) eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro b) accertamento di indebito utilizzo del credito c) attivazione delle procedure concorsuali decorsi 90 giorni dal mancato riscontro alla richiesta di documentazione integrativa avanzata dall INPS. L INPS provvederà al soddisfacimento dei crediti insoluti entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa ed attiverà azione di surroga nei confronti del datore di lavoro avvalendosi degli ordinari strumenti di riscossione. L inadempimento del datore di lavoro riguardo i tempi e le modalità di restituzione del debito non costituirà in ogni caso impedimento al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 52 Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile 2015
9 Misure compensative Ai datori di lavoro che erogano le Qu.I.R. facendo ricorso a mezzi finanziari propri, risultano applicabili le medesime misure compensative già previste in relazione alla destinazione delle quote di TFR alla previdenza complementare: esonero dal versamento all Inps del contributo al fondo di garanzia TFR (misura ordinaria 0,20%, elevata allo 0,40% per i dirigenti di industria) deduzione fiscale pari al 4% dell ammontare del TFR destinato alle quote integrative della retribuzione (elevata al 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti) esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee (ANF, maternità, disoccupazione, attualmente pari allo 0,28%) Per i soggetti che si avvarranno del finanziamento del sistema bancario, è invece previsto esclusivamente l esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia TFR, misura tuttavia che, nella generalità dei casi, sarà sostanzialmente neutralizzata dal nuovo onere derivante dal contributo destinato ad alimentare il nuovo fondo di garanzia sul finanziamento (sancito nella misura dello 0,20%). Pratica Fiscale e Professionale n. 16 del 20 aprile
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