INSTALLAZIONE DI IMPIANTI. Guida per la presentazione della denuncia al registro delle Imprese. Sommario

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1 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI Guida per la presentazione della denuncia al registro delle Imprese Sommario INSTALLAZIONE DI IMPIANTI... 1 Guida per la presentazione della denuncia al registro delle Imprese Oggetto Normativa di riferimento Definizioni e ambito di applicazione Tabella Comparativa fra la legge 46/1990 e il D.m. 37/ Imprese Abilitate Il Responsabile Tecnico I Requisiti Tecnico Professionali Fattispecie particolari Procedimento d iscrizione Il contenuto della Modulistica Le sanzioni amministrative L entità delle sanzioni Titoli di Studio, abilitazioni e diplomi di qualifica Allegati

2 1. Oggetto Il presente documento si propone di offrire all utente una guida sui requisiti che l ordinamento italiano impone a chi intende svolgere un attività d impresa finalizzata all installazione di impianti definiti dall art. 1 del D.m. del 22 gennaio 2008 n Normativa di riferimento La disciplina che andiamo ad esaminare si pone all esito di un lungo e travagliato percorso normativo che ha preso le mosse dalla L. 46 del 1990 ed è culminato con l emanazione del D.m. del 22 gennaio 2008 n. 37. In un certo senso, persino la stessa gestazione del decreto fu particolarmente dolorosa: si consideri infatti che già a partire dal mese di luglio del 2006, il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, aveva istituito una Commissione di studio cui aveva delegato il compito di elaborare uno schema di decreto ministeriale. Tale schema fu presentato nell ottobre del 2006 all Ufficio legislativo del Ministero ma solamente nel maggio del 2007, dopo una lunga situazione di stallo, il testo normativo ottenne il parere favorevole del Consiglio di Stato; per la sua pubblicazione, però, si sarebbe dovuto attendere altri dieci mesi: un lasso temporale tale da rendere necessaria un ulteriore proroga sino al 31 marzo Fu solamente qualche settimana prima della scadenza del termine che il Decreto venne formalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo Ciò posto, giova osservare che le finalità del D.m. 37/2008 possono, grosso modo, essere ricondotte a due elementi principali: da un lato, viene abbandonata l ipotesi, in un primo momento paventata con l art. 109, comma secondo del D.p.r. 380 del 2001, e poi portata avanti con il D.m. 24 novembre 2004 e con la Circolare ministeriale n. 3580/C (che stabiliva le modalità per l accertamento del possesso dei titoli professionali richiesti), 2

3 relativa all istituzione di un apposito albo degli impiantisti, in tal modo accogliendo le forti critiche avanzate sul punto dalle rispettive associazioni di categoria; dall altro, si anela a razionalizzare una materia, quella degli impiantisti, che in considerazione di una molteplicità di atti normativi e interpretativi, via via stratificatisi sul punto, aveva contribuito a rendere di difficile lettura e di altrettanto difficile applicazione (si pensi, esemplificativamente, al regime transitorio dettato dall art. 6 della L. 25 del 1996). 3. Definizioni e ambito di applicazione (Art. 1) Nel definire l ambito di applicazione del Decreto, il legislatore premette che la normativa in esame (Art. 1) si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d uso dei medesimi. In tal modo si è superata la vecchia dizione della L. 46 del 1990 il cui ambito di applicazione, eccezion fatta per l installazione d impianti elettrici, era circoscritto solamente agli edifici adibiti ad uso civile (abitazioni, studi professionali, persone giuridiche private, associazioni, circoli, conventi e simili) e tale da escludere le categorie di edifici non ad uso civile. L espressione indipendentemente dalla destinazione d uso è stata ribadita all art. 34 del D.L. del 9 febbraio 2012 n. 5: il Ministero delle attività produttive, con propria circolare n.p del 19/03/2012, si è espresso ritenendo che la disposizione de qua equipari le imprese che in precedenza avevano svolto la propria attività d impiantisti (art. 1 L. 46\1990) presso edifici privati a chi, abilitato ex D.m. 37 del 2008, poteva invece svolgere la propria attività d impiantista a prescindere dalla destinazione d uso dell edificio (e dunque edifici privati e/o industriali). 3

4 Ciò posto, il legislatore tipizza 7 tipologie di prestazioni che sono attratte dalla disciplina dettata dal Decreto del 2008: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. Per un confronto fra la disciplina originariamente contenuta nella L. 46 del 1990 e le modifiche introdotte con il D.m. 37 del 2008 si rinvia alla Tabella riportata al che segue. Il Ministero, con circolare n.p del , interpellato sul se l attività d installazione di caminetti, stufe e canne fumarie rientri o meno nell attività di cui al D.m. 37 del 2008, si è espresso in senso positivo ritenendo che tale attività, ante D.m , era comunque disciplinata dalla legge 46 del

5 3.1 Tabella Comparativa fra la legge 46/1990 e il D.m. 37/2008 Legge 46\1990 D.m. 37/2008 A) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; B) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; C) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 5

6 D) impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; E) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all interno degli edifici, a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; G. impianti di protezione antincendio. G) impianti di protezione antincendio 4. Imprese Abilitate. L esercizio di attività economiche inerenti all installazione d impianti nell ambito del D.m. 37 del 2008 è subordinato al possesso di taluni requisiti, che per comodità d esposizione vengono distinti in soggettivi (C.d. Responsabile Tecnico) ed oggettivi (c.d. requisiti tecnico-professionali). 6

7 4.1 Il Responsabile Tecnico (Art. 3, comma primo e secondo) Il requisito in esame consente d identificare il soggetto - responsabile tecnico - cui può essere legittimamente imputata l attività d impiantista; questi, una volta individuato, deve a sua volta essere in possesso dei requisiti oggettivi elencati dall art. 4 del D.m. 37/2008. A tal proposito, la legge individua vari soggetti che risultano astrattamente idonei ad integrare il requisito in esame. a) l imprenditore individuale dell impresa (ovvero); b) il legale rappresentante (ovvero); c) il responsabile tecnico preposto con atto formale. nonché: - il lavoratore dipendente; - il socio prestatore d opera; - il familiare collaboratore; - il procuratore; - l associato in partecipazione. Se il responsabile tecnico non è imprenditore o legale rappresentante dell impresa le sue prestazioni lavorative potranno essere svolte solamente per una sola impresa, risultando tale rapporto incompatibile con ogni altra attività continuativa. Ciò in quanto per il responsabile tecnico preposto deve sussistere un rapporto di immedesimazione con l'impresa che, come ha precisato a suo tempo il Ministero dell industria, con la Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, va interpretato in senso stretto e cioè riferito alla necessità dell'esistenza, 7

8 oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell impresa. Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione - continua lo stesso Ministero - deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest ultimo che consenta al preposto-responsabile tecnico di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa. Con circolare ministeriale n.p del 23/09/2009, il ministero valorizzando la dizione normativa per cui la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa ha ritenuto di estendere tali divieto altresì a coloro che svolgano presso l impresa di impiantistica anche altre mansioni che non siano direttamente collegate a quelle di responsabile tecnico. Nella stessa circolare si è altresì osservato che tale incompatibilità sussiste altresì nell ipotesi in cui il responsabile tecnico sia anche direttore tecnico ai sensi del D.p.r. 34 del 2000 salvo che le due figure coincidano come avviene nelle ipotesi di lavorazioni ricomprese presso la categoria Og-11. Si tenga ancora presente che secondo la circolare ministeriale n.p del 03/10/2011 nella società artigiana il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con uno dei soci che svolge in prevalenza il lavoro personale, anche manuale. Con Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 8 agosto 2008, Prot , il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Pertanto, al responsabile tecnico di un impresa come ha recentemente ribadito il Ministro dello Sviluppo Economico è escluso 8

9 l esercizio di attività autonoma ovvero di attività subordinata presso terzi, dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che tale soggetto intrattiene con l impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla vigente normativa. Con Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 ottobre 2010, Prot si è affermato che nell ipotesi in cui il socio sia legale rappresentante di due società, egli è in grado di abilitare entrambe le imprese. Con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del primo marzo 2007, Prot , si è sostenuto che nella società artigiana il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con uno dei soci che svolge in prevalenza il lavoro personale, anche manuale; Con circolare ministeriale n del 27/04/2009 il Ministero ha precisato che per il legale rappresentante dell impresa non grava l incompatibilità di cui al comma 2 dell art. 3 che concerne la sola figura del responsabile tecnico) Qualora infine il soggetto abbia maturato i requisiti presso un paese comunitario o extracomunitario, sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico (la domanda va presentata secondo le modalità previste dalla Circolare n. 3610/C dell ) secondo le istruzioni e la modulistica che l utente può trovare al seguente indirizzo telematico: I Requisiti Tecnico Professionali (Art. 4, comma primo e secondo) I requisiti oggettivi (o tecnico-professionali) sono contemplati dall art. 4 del Decreto Ministeriale; essi hanno natura alternativa e pertanto è sufficiente che il responsabile tecnico ne possieda uno solo. Questi, più in particolare, sono i seguenti: 9

10 a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; Il Ministero, interrogato sulla tematica relativa ai titoli abilitanti da parte di lauree brevi, si è espresso con circolare ministeriale del 26/04/2011 n.p osservando che tale titolo non legittima ex se al possesso del requisito tecnico professionale dovendo lo stesso essere accertato dal responsabile del procedimento di volta in volta in relazione al programma di studi seguito dal candidato. b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) (ossia: impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) è di un anno; Si rinvia al 7 in cui viene chiarito quale diploma risulta compatibile con la relativa attività. c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) è di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato 10

11 nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. Si considerano operai specializzati coloro che sono inquadrati al 4, 5 livello e superiori del settore industria, oppure al 4, 3 livello e inferiori del settore artigianato. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 dell art. 4, possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Nel successivo comma 2, dell art. 4, viene precisato che si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4, il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2 (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie), tale periodo non può essere inferiore a quattro anni. Il Ministero ha proposto un interpretazione restrittiva dei requisiti elencati al comma secondo, secondo inciso, dell art. 4 di talchè gli stessi, in quanto inseriti nel contesto di una norma avente natura eccezionale, non possono essere interpretati estensivamente: ne consegue che non può valersi di tale disposto l associato in partecipazione (cfr.: circolare ministeriale del 26/04/2011 n.p e n.p del 19/03/2011). Il Ministero, interrogato sulla questione relativa al se il termine di quattro anni debba intendersi come continuativo ovvero può essere frazionato in più prestazioni lavorative svolte a favore di diverse imprese, si è espresso con circolare del 06/05/2009 n.p ritenendo ammissibile la 11

12 possibilità di cumulare tutte le prestazioni lavorative espletate dal lavoratore nel corso degli anni a favore di diverse imprese al fine di maturare il termine necessario (4 anni) per integrare la sussistenza del requisito in esame Il Ministero, con propria circolare n.p del , interpellato sul se il possesso di un attestazione S.o.a. costituisca un elemento idoneo per la maturazione del requisito tecnico professionale si è espresso in senso negativo osservando lo stesso non è ricompreso fra requisiti contemplati dal D.m. 37/ Fattispecie particolari Come si è visto, il criterio discriminatore per attribuire ad un soggetto in possesso dei requisiti tecnico-professionali la qualifica di responsabile tecnico è dato, oltre che dalla qualifica rivestita, dalla tipologia di collaborazione o di prestazione lavorativa effettivamente prestata. Ne consegue che: - nella società in accomandita semplice, stante la naturale dicotomia della compagine societaria, può dirsi che non sussistono dubbi relativamente alla immedesimazione del socio accomandatario; viceversa, relativamente alla posizione del socio accomandante, stante l espresso divieto di compiere atti di amministrazione (art. 2320, primo comma, C.C.), l immedesimazione è ravvisabile solamente nel caso in cui questi sia anche socio prestatore d'opera. Ciò in quanto i soci accomandanti, ai sensi dell art. 2320, secondo comma, c.c., possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori ; - nella società in nome collettivo, essendo tutti i soci solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art C.C.) si può ritenere che il requisito soggettivo, fermo 12

13 restando i requisiti tecnico professionali, può essere rivestito da tutti i soci, eventualmente anche quelli non amministratori; - nell associazione in partecipazione, pur essendo l impresa di esclusiva pertinenza dell associante, non esiste alcun ostacolo a che egli deleghi i suoi poteri all associato o lo proponga, se in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali, all esercizio dell'impresa, con la qualifica di responsabile tecnico. Secondo il Ministero un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non integra un requisito idoneo per essere nominati responsabili tecnici. La particolare tipologia di prestazioni lavorative diversamente qualificate dalle precedenti, che evidenziano comunque un contatto del terzo con l attività d impresa, impongono di stabilire se anche per queste possa applicarsi il requisito di cui all art. 4 comma primo e secondo. Le figure prese in esame dalla Circolare Ministeriale n. 3600/C del 6 aprile 2006 sono le seguenti: a) la somministrazione di lavoro o staff leasing; b) il lavoro intermittente o a chiamata; c) il lavoro ripartito o job sharing; d) il lavoro a progetto, Relativamente a tali tipologie contrattuali il Ministero ritiene che solamente quelle di cui alle lettere a) e c) possono integrare i requisiti per la nomina del Responsabile Tecnico. Con circolare n.p del il Ministero ha ritenuto che l esperienza lavorativa maturata con un contratto di formazione lavoro può essere considerata valida ai fini della maturazione del requisito professionale. 13

14 5. Procedimento d iscrizione In ossequio al disposto dell art. 19 della L. 241/90 e s.m.i., ai fini della relativa iscrizione presso la Camera di Commercio di Pisa, le imprese sono tenute a presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) all ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando la modulistica allegata alla presente guida e dunque indicando specificatamente per quali lettere, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l attività e dichiarare altresì il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali richiesti per i lavori da realizzare. Modulistica. In considerazione della tipologia dell adempimento richiesto alla Camera di Commercio, l istanza dovrà altresì essere coordinata con gli appropriati moduli (modello I1 per l apertura di un impresa individuale, modello S5 per società cui dovrà essere allegato altresì il Modello intercalare P per la nomina del preposto). Nell ipotesi di apertura di un unità locale di un impresa già iscritta sarà sufficiente compilare il modello UL. La richiesta d iscrizione dovrà essere inoltrata alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell impresa anche se l attività di impiantistica è esercitata in luogo diverso dalla sede (circolare n.p del 30/09/2011). Qualora invece, l impresa sia artigiana occorre tener presente che non è possibile presentare la domanda di iscrizione all Albo delle Imprese Artigiane prima dell inizio dell attività stessa; infatti, secondo il D.m. n. 37 del 2008, le imprese artigiane sono tenute a presentare la dichiarazione unitamente alla domanda d iscrizione all Albo delle imprese artigiane, nella cui circoscrizione viene svolta l attività 14

15 impiantistica, per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnicoprofessionali ed il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le imprese non installatrici che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4 (art. 3, comma 5, D.M. n. 37/2008). Solo per queste imprese non è prevista la presentazione della dichiarazione di inizio attività con la nomina del responsabile tecnico. Il Ministero, interpellato sulla possibilità di riconoscere il requisito tecnico professionale ad un dipendente di un impresa non installatrice che ha svolto per gli edifici della medesima attività d installazione e manutenzione d impianti sotto la direzione tecnica di un ingegnere senza che dal certificato camerale risulti l esistenza di un ufficio tecnico interno, si è espresso con propria circolare n del in senso negativo ritenendo che l esperienza professionale da questi acquisita non può essere presa in considerazione ai fini del riconoscimento del requisito di cui all art. 4 del D.m. 37 del Il contenuto della Modulistica L imprenditore nella comunicazione che inoltra alla Camera di Commercio di Pisa, la quale dovrà essere firmata digitalmente ferma la sua facoltà di avvalersi del modello di procura è tenuto a: a) specificare per quale lettera e per quale voce, fra quelle elencate nell art. 1, comma 2 del D.m. 37/2008, intende esercitare l attività; b) dichiarare il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per i lavori da realizzare (art. 3,comma 3, D.M. n. 37/2008). Alla pratica dovrà essere allegata copia dell'attestazione del versamento di 168,00 effettuato sul conto corrente 8003 intestato all Agenzia delle 15

16 Entrate e concessioni governative (Risoluzione 353/E del 5 dicembre 2007). Si tenga presente che in caso di mancata regolarizzazione o di non possesso dei requisiti richiesti sarà adottato un provvedimento di inibizione all'inizio dell'attività o di divieto di prosecuzione dell'attività. Per le imprese che presentano denunce di iscrizione o di modificazione relative all esercizio di una (o più) di queste attività il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a euro, nel caso di tratti di società, a 9.00 euro, nel caso si tratti di imprese individuali. L accertamento dei requisiti e, in caso di esito positivo, la conseguente iscrizione viene effettuata dalla Camera di Commercio, di regola, entro 5 gg dalla data di presentazione della domanda telematica. 6. Le sanzioni amministrative 6.1. L entità delle sanzioni La misura delle sanzioni, come previsto dall art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, viene raddoppiata rispetto alle sanzioni previste dall art. 16 della legge n. 46/1990, che peraltro non viene abrogato. L art. 15 del D.M. n. 37/2008 prevede le seguenti sanzioni amministrative a carico delle imprese: a) per l omesso rilascio della dichiarazione di conformità: da 100,00 a 1.000,00 euro; b) per tutte le violazioni degli altri obblighi derivanti dal decreto in commento: da 1.000,00 a 10,000,00 euro. Entrambe le sanzioni verranno applicate con riferimento all entità e complessità dell impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione; Le altre violazioni possono essere: 16

17 a) dichiarazione di conformità non firmata sia dal legale rappresentante dell'impresa che dal responsabile tecnico; b) mancata indicazione del responsabile tecnico; c) dichiarazione firmata da responsabile tecnico non immedesimato nell'impresa; d) mancata indicazione del committente; e) mancata indicazione dei lavori eseguiti. Sono, inoltre, possibili altre sanzioni per l'impresa, sempre nei limiti indicati sopra, a seguito di accertamenti d'infrazioni effettuati dal Comune o dalla USL o dai Vigili del Fuoco. Sono, inoltre, possibili altre sanzioni per l'impresa, sempre nei limiti indicati sopra, a seguito di accertamenti d'infrazioni effettuati dal Comune o dalla USL o dai Vigili del Fuoco o da altra autorità di polizia amministrativa. Per ogni sanzione irrogata, sarà inserita apposita annotazione nel certificato abilitativo del Registro Imprese. Al raggiungimento di tre sanzioni irrogate, è prevista la sospensione dell'abilitazione per un periodo che verrà di volta in volta fissato. Competente all'irrogazione delle sanzioni è la Camera di Commercio (art. 15, comma 6, D.M. n. 37/2008). 7. Titoli di Studio, abilitazioni e diplomi di qualifica In via preliminare, si consideri che relativamente al requisito dell art. 4 Lett. B) del D.m. 37 del 2008, il riferimento corre a due tipologie di diplomi: il diploma di perito industriale rilasciati dagli Istituti Tecnici Industriali (I.T.I.); il diploma di maturità professionale e di qualifica rilasciati dall'istituto Professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (I.P.S.I.A.). Risultano pertanto esclusi i diplomi di geometra e di perito agrario. 17

18 Ciò posto, si consideri che il Ministero della Pubblica Istruzione, interrogato su quali titoli di studio di scuola secondaria superiore possono costituire i requisiti ai fini dell'art. 107 del T.U. in esame, si è espresso nel senso di ritenere che tutti i diplomati degli Istituti Tecnici Industriali che abbiano seguito almeno uno dei corsi di: 1) meccanica; 2) elettromeccanica; 3) chimica; risultano in possesso dei requisiti richiesti, riferiti a tutte le tipologie di impianti indicati in precedenza in quanto in grado di acquisire in breve tempo le competenze degli argomenti non direttamente studiati. Viceversa, per gli altri percorsi di studio dei diplomati presso gli istitui tecnici industriali, il Ministero ha proposto i seguenti accorpamenti: Art. 1 D.m A) elettrici; B) elettronici; F) imp. sollevamento; G) antincendio; C) riscaldamento; D) (idrosanitari); E) gas; G) antincendio; E) gas; G) antincendio; Titoli di studio - elettronica industriale; - elettrotecnica; -energia nucleare; - fisica industriale; - informatica; - telecomunicazioni. - costruzioni aeronautiche; - edilizia; - fisica industriale; - industrie metalmeccaniche; - industria mineraria; - industria navalmeccanica; - meccanica; - termotecnica; - meccanica di precisione; - chimica industriale; industria tintoriamaterie plastiche metallurgia 18

19 Invece, quanto ai diplomi rilasciati dagli istituti professionali di Stato per l Industria e l Artigianato, valgono i seguenti raggruppamenti: Art. 1 D.m A) elettrici; B) elettronici; F) impianti di sollevamento; G) antincendio; C) riscaldamento; D) idrosanitari; E) gas; G) antincendio; Titoli di studio - tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche; - operatore elettrico; - operatore elettronico industriale; - operatore per telecomunicazioni; - tecnico delle industrie meccaniche; - tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo; - operatore meccanico; - operatore termico. Infine, relativamente ai Diplomi di qualifica, si applicano i seguenti raggruppamenti: A) elettrici; B) elettronici; F) impianti di sollevamento; G) antincendio; C) riscaldamento; D) (idrosanitari); E) gas; G) antincendio; - addetto alla manutenzione di elaboratori elettronici; - installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche; - montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi; - installatore di impianti telefonici; - apparecchiature elettronico; - elettricista installatore elettromeccanico. - operatore delle macchine utensili; - installatore di impianti idro-termosanitari; - installatore di impianti idraulici e termici; - frigorista. 8 Allegati In allegato alla presente Guida la Camera di Commercio ha predisposto dei modelli che dovranno essere allegati alla pratica ComunicA, sottoscritto 19

20 dal titolare dell impresa e dal responsabile tecnico, e recanti la medesima data dell invio della pratica telematica: - l Allegato I va compilato dal legale rappresentante dell impresa che intende avviare un attività d impiantistica; - l Allegato II va sempre compilato in quanto identifica il Responsabile Tecnico dell impresa che può essere il titolare o il preposto. Ad esso si accompagna alla pratica Comunica l'intercalare P salvo il caso in cui il titolare dell'impresa individuale sia il responsabile tecnico. 20

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