La formazio ne dei lavoratori D Lgs. Lgs 81/ Lav La o v r o a r t a o t r o i sing ing li lav la o v ra r t a o t ri art

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1 La formazione dei lavoratori Il D.Lgs. 81/08 riserva una particolare attenzione alla formazione dei soggetti responsabili della sicurezza, prefigurando diverse tipologie di percorsi formativi in relazione alla peculiarità ed alla natura del ruolo ricoperto in azienda. Lavoratori Quanto ai singoli lavoratori, l art. 36 del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro debba provvedere affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il contenuto della informazione: - deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori - deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

2 Obiettivi Generali della Formazione a) Acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti; b) Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto; c) Contribuire alla individuazione di adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio; d) Contribuire ad individuare per le diverse lavorazioni del comparto, gli idonei dispositivi di protezione individuali DPI; e) Contribuire ad individuare i fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

3 Valutazione TEST DI ENTRATA TEST DI USCITA

4 Università degli Studi di Bari Facoltà di Farmacia Dip.ti Farmaco-Biologico e Farmaco-Chimico Aspetti normativi della sicurezza nell Università I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Giuseppe G. Carbonara

5 Università degli Studi di Bari Facoltà di Farmacia Dip.ti Farmaco-Biologico e Farmaco-Chimico Aspetti normativi della sicurezza nell Università

6 Fonti dell obbligo di sicurezza Prima del D.LGS. 626/1994 COSTITUZIONE ITALIANA (Artt. 32, 35, 41) CODICE CIVILE Art CODICE PENALE (Artt. 436, 437, 589, 590) D.P.R. n. 547/1955 D.P.R. n. 303/1956

7 Fonti dell obbligo di sicurezza Prima del D.LGS. 626/1994 COSTITUZIONE ITALIANA Art La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto Art La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni Art L iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza

8 Fonti dell obbligo di sicurezza CODICE CIVILE Prima del D.LGS. 626/1994 Art L imprenditore è tenuto ad adottare le misure che, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

9 Fonti dell obbligo di sicurezza CODICE PENALE Prima del D.LGS. 626/94 Art Chiunque in occasione di o di pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all opera di difesa... È punito con la reclusione da due a sette anni. Art Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro,, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Art Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Art Chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a.

10 Fonti dell obbligo di sicurezza Prima del D.LGS. 626/1994 D.P.R. n. 547/1955 Norme di prevenzione degli infortuni D.P.R. n. 303/1956 Igiene del lavoro

11 Fonti dell obbligo di sicurezza Dal 1994 fino al 2008 D. LGS. 19/9/1994 n. 626 (s.m.i.) Recepisce otto direttive comunitarie in materia di sicurezza del lavoro. D.M. 05/8/1998 n. 363 (D.LGS. 626/94 bis) Sicurezza del lavoro in ambito universitario. L. 03/8/2007 n. 123 Ulteriore innovazione normativa (appalti e costi della sicurezza, diritti dei RLS, trasparenza delle informazioni, sanzioni amministrative).

12 Fonti dell obbligo di sicurezza Direttive Generiche Direttive Specifiche 391/89 Direttiva quadro 269/90 Movimentazione manuale carichi 654/89 Luoghi di lavoro 655/89 Attrezzature di lavoro 656/89 Dpi D. LGS. 19/9/1994 n. 626 Recepisce otto direttive comunitarie in materia di sicurezza del lavoro 270/90 - Videoterminali 394/90 Cancerogeni 679/90 Agenti biologici

13 Fonti dell obbligo di sicurezza D.M n. 363 (D.LGS. 626/94 bis) Sicurezza del lavoro in ambito universitario Regolamento recante norme per l individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di Istruzione Universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 2 - Soggetti e categorie di riferimento 1. datore di lavoro,, individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione 2. unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo. 3. laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio,

14 Fonti dell obbligo di sicurezza D.M n. 363 (D.LGS. 626/94 bis) Sicurezza del lavoro in ambito universitario Art. 2 - Soggetti e categorie di riferimento.. 4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione. 5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

15 Fonti dell obbligo di sicurezza D.M. 05/08/1998 n. 363 (D.LGS. 626/94 bis) Sicurezza del lavoro in ambito universitario Regolamento recante norme per l individuazione delle particolari esigenze delle Viene Università individuato e degli con Istituti di Istruzione Universitaria ai fini delle norme contenute apposito nel provvedimento D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni. dell'università. Art. 2 - Soggetti e categorie di riferimento 1. Datore di Lavoro Rettore Soggetto di vertice Singola struttura Raggruppamento di strutture omogenee Dotate di poteri di spesa e di gestione 2. Unità Produttive Strutture amministrative Presidenze di facoltà Dipartimenti Istituti Centri di servizio o di assistenza Aziende universitarie (art. 4, comma 5, d.lgs. 30/12/1992, n. 502) Dotate di poteri di spesa e di gestione

16 3. Laboratori D.M n. 363 (D.LGS. 626/94 bis) Art. 2 - Soggetti e categorie di riferimento Luoghi o Ambienti in cui si svolgono: - attività didattica, di ricerca, di servizio che comportano l'uso di: macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, impianti, prototipi, altri mezzi tecnici, agenti chimici, fisici o biologici. 4. Personale Docente Ricercatore Tecnico e amministrativo Non organicamente strutturato di Enti convenzionati Studenti Dottorandi Tirocinanti Borsisti e soggetti equiparati Dipendente dell università Che svolge l'attività presso le strutture dell'università Quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione 5. Responsabile Attività didattica o di ricerca Soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio

17 Al Rettore D.M n. 363 (D.LGS. 626/94 bis) Art.3 - obblighi ed attribuzioni del rettore COMPETE Il Datore di Lavoro a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. Art.4 - obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro PROVVEDE a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio; b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;

18 D.M n. 363 (D.LGS. 626/94 bis) Art.4 - obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro (seguito seguito) Il Datore di Lavoro Il Responsabile PROVVEDE Documento di Valutazione del Rischio (DVR). c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5; d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato. Art.5 - obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio 1. collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa. 2. all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio. 3. nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve: a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro; (segue)

19 D.M n. 363 (D.LGS. 626/94 bis) Art.5 - obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio (seguito seguito) Il Responsabile b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, sulla base della valutazione dei rischi; c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi; e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte. Il Datore di lavoro Art.6 - formazione ed informazione 1. formazione ed informazione dei lavoratori. Il Responsabile 1. provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro. 2. è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

20 D.M n. 363 (D.LGS. 626/94 bis) Art.9 - progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti Il Datore di lavoro Il Responsabile 1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono: a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili; b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici. 3. per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

21 TESTO UNICO D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 * Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. * Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, s.o. Il provvedimento è in vigore dal 15 maggio 2008 ma definitivamente dal 29 luglio 2008.

22 TITOLO XIII - Norme transitorie e finali Sono stati abrogati DPR 547/55 (infortuni sul lavoro) DPR 164/56 (infortuni sul lavoro costruzioni) DPR 303/56 (igiene del lavoro, tranne art ispettori) D.Lgs.. 277/91(esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro) D.Lgs.626/94 D.Lgs.493/96 (segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) D.Lgs.494/96 (sicurezza nei cantieri mobili) D.Lgs.187/05 (protezione da vibrazioni meccaniche) D.L.223/06,, art. 36 bis, c. 1 e 2 (convertito e modificato L.248/06 - contr. evasione) L.123/07 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, tranne artt.4, 8, 9, 10, 11, 12) Ogni altra disposizione legislativa incompatibile

23 Precisazione! Il D.Lgs. 81/2008 NON È l atteso vero TESTO UNICO: - perché NON HA ABROGATO e, quindi, assorbito TUTTE LE LEGGI e LE NORME PREESISTENTI.

24 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e prevenzione da tutti i rischi sul lavoro (come il 626/94). Prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole, pubbliche e private (come il 626/94). Ricomprende tutte le normative precedenti sulla salute, l igiene e la sicurezza sul lavoro, assorbendo e abrogando anche i DPR degli anni 1955/5656 e il D.Lgs. 626/94. Contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni (come il 626/94). Non contiene alcune normative particolari, per le quali vigono altri decreti, ad esempio gli obblighi di valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio (D.Lgs. 151/2001), le norme per la prevenzione degli incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/99, Seveso ) e le norme sulla sicurezza antincendio e sulla gestione delle emergenze (D.M. 10/3/98)

25 E un unico testo normativo 306 articoli XIII Titoli 51 Allegati (compresi all. 3A e 3B) È complesso,ma non è complicato Presenta delle innovazioni,, ma non stravolge

26 Schema D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI N 4 articoli (da art. 1 a art. 4) CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE N 10 articoli (da art. 5 a art. 14) CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO N 8 SEZIONI e N 40 articoli (da art. 15 a art. 54) CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI N 7 articoli (da art. 55 a art. 61) TITOLO II Luoghi di lavoro N 2 CAPI - N 7 articoli (da art. 62 a art. 68) TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili N 3 CAPI - N 73 articoli (da art. 88 a art. 160) TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro N 2 CAPI - N 6 articoli (da art. 161 a art. 166) TITOLO VIII Agenti Fisici N 6 CAPI - N 41 articoli (da art. 180 a art. 220) TITOLO IX Sostanze pericolose N 4 CAPI - N 45 articoli (da art. 221 a art. 265) TITOLO X Esposizione ad Agenti biologici N 4 CAPI - N 21 articoli (da art. 266 a art. 286) TITOLO XI Protezione atmosfere esplosive N 2 CAPI - N 11 articoli (da art. 287 a art. 297) TITOLO VI Movimentazione Manuale dei Carichi N 2 CAPI - N 5 articoli (da art. 167 a art. 171) TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale N 3 CAPI - N 8 articoli (da art. 172 a art. 179) TITOLO XII Disposizioni diverse in materia penale N 6 articoli (da art. 298 a art. 303) TITOLO XIII Norme transitorie e finali N 3 articoli (da art. 304 a art. 306) Allegati dal I al LI

27 Schema D.Lgs.. 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI N 4 articoli (da art. 1 a art. 4) CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE N 10 articoli (da art. 5 a art. 14) CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO N 8 SEZIONI e N 40 articoli (da art. 15 a art. 54) CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI N 7 articoli (da art. 55 a art. 61) TITOLO II Luoghi di lavoro N 2 CAPI - N 7 articoli (da art. 62 a art. 68) TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili N 3 CAPI - N 73 articoli (da art. 88 a art. 160) TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro N 2 CAPI - N 6 articoli (da art. 161 a art. 166) TITOLO VIII Agenti Fisici N 6 CAPI - N 41 articoli (da art. 180 a art. 220) TITOLO IX Sostanze pericolose N 4 CAPI - N 45 articoli (da art. 221 a art. 265) TITOLO X Esposizione ad Agenti biologici N 4 CAPI - N 21 articoli (da art. 266 a art. 286) TITOLO XI Protezione atmosfere esplosive N 2 CAPI - N 11 articoli (da art. 287 a art. 297) TITOLO VI Movimentazione Manuale dei Carichi N 2 CAPI - N 5 articoli (da art. 167 a art. 171) TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale N 3 CAPI - N 8 articoli (da art. 172 a art. 179) TITOLO XII Disposizioni diverse in materia penale N 6 articoli (da art. 298 a art. 303) TITOLO XIII Norme transitorie e finali N 3 articoli (da art. 304 a art. 306) Allegati dal I al LI

28 TESTO UNICO D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 * Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E stato rivisto, integrato e modificato in alcune parti nel Nuovo Testo Unico coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

29 TITOLO I - CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1. Le finalità 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Afferma, quindi, l uniformità delle tutele per tutte le specificità: di genere, di età e di condizione (immigrati).

30 Definizioni e campo di applicazione

31 comma 1, lett. n CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.2. Definizioni prevenzione : il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno;

32 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.2. Definizioni - Lavoratore Viene rimodulata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di lavoratore Il lavoratore è una persona che svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Vengono equiparati alla figura del lavoratore: i lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto; l associato in partecipazione di cui all art e seguenti del c.c soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 della l. 24 giugno 1997, n. 196), promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

33 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.2. Definizioni Datore di Lavoro Resta inalterata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di datore di lavoro Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

34 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.2. Definizioni Azienda e unità produttiva Viene introdotta, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di azienda mentre resta sostanzialmente inalterata quella di unità produttiva L azienda è il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato. L azienda si differenzia dall unità produttiva. L unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

35 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.2. Definizioni Azienda e unità produttiva È stata introdotta la definizione di dirigente Il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa.

36 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.2. Definizioni Preposto È stata introdotta la definizione di preposto Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

37 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.2. Definizioni Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Viene meglio precisata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dall art. 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

38 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.2. Definizioni Medico competente Viene rimodulata, rispetto al Dlgs. 626/94, la definizione competente di medico Il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali indicati nell art. 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto dall art. 29, c. 1, del D.Lgs. 81/08 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.

39 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.2. Definizioni Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Resta inalterata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

40 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.2. Definizioni Servizio dei Prevenzione e Protezione dai rischi Resta inalterata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la definizione prevenzione e protezione dai rischi di servizio di Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

41 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.2. Definizioni Sorveglianza sanitaria È stata introdotta la definizione di sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria è l insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa.

42 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.2. Definizioni Valutazione dei rischi È stata introdotta la definizione di valutazione dei rischi La valutazione dei rischi è una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

43 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.3. Campo di applicazione Rispetto al D.Lgs. 626/94 è stato allargato il campo di applicazione Il Testo Unico si applica, infatti, a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati e autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati Per i prestatori di lavoro nell ambito di un contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell utilizzatore. Nei casi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici, generalmente, connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

44 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.3. Campo di applicazione I lavoratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi, di cui all art. 409, n. 3, c.c., beneficiano delle stesse tutele di ogni altro lavoratore ove inseriti nei luoghi di lavoro del committente. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, si applicano le norme del D.Lgs. 81/08 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, con esclusione: - piccoli lavori domestici a carattere straordinario; - l insegnamento privato supplementare; - l assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

45 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.3. Campo di applicazione Nei confronti dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, si applicano gli obblighi di informazione (art. 36, D.Lgs. 81/08) e formazione (art. 37, D.Lgs. 81/08). A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni relative alle attrezzature munite di videoterminali (Titolo VII, D.Lgs. 81/08), indipendentemente dall ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza.

46 Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

47 IL DECRETO PREVEDE L ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA A tale scopo sono previste specifiche funzioni per le diverse figure. A ognuna di queste figure, sono responsabilità e diritti; L interazione di questi ruoli e funzioni sistema aziendale di sicurezza. assegnati obblighi, costituisce un

48 FUNZIONI DEI SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE DI SICUREZZA Valutazione dei rischi. Consulenza su sicurezza sul lavoro Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) - Responsabile - Addetti - Addetti all antincendio - Addetti al pronto soccorso Gestione delle emergenze Istituisce DATORE DI LAVORO Nomina Dirigente Nomina In/Forma Preposto In/Forma Potere decisionale e di spesa Medico competente Funzione di organizzazione e gestione Sorveglianza sanitaria Funzione di coordinamento, di vigilanza e di controllo dell operato del lavoratore Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Elegge Riferisce LAVORATORE Funzione operativa e produttiva Funzione di verifica

49 SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA Scopo del sistema di prevenzione e protezione (SPP) è l assunzione di comportamenti consapevoli e condivisi, per la sicurezza di tutti, e non più l esecuzione passiva di disposizioni cadute dall alto e a volte non adeguatamente comprese.

50 Art.15. Misure generali di tutela Sono state introdotte, rispetto al D.Lgs. 626/94, modifiche di dettaglio in tema di misure generali di tutela. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; la programmazione della prevenzione, in merito alle condizioni tecniche produttive dell azienda nonché l influenza dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro; l eliminazione dei rischi e la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; la riduzione dei rischi alla fonte; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

51 Art.15. Misure generali di tutela l utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; il controllo sanitario dei lavoratori; l allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l assegnazione di un altra mansione; informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti, preposti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; istruzioni adeguate ai lavoratori;

52 Art.15. Misure generali di tutela la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza, anche attraverso l adozione di codici di condotta e di buone prassi; misure di emergenza per il primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti. Tutte le misure relative alla sicurezza, all igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

53 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA Deve: IL DATORE DI LAVORO (Art. 18) valutare tutti i rischi individuare le misure di prevenzione programmare le azioni per il miglioramento dei livelli di sicurezza istituire il servizio aziendale di prevenzione e protezione, nominandone il responsabile nominare il medico competente (ove previsto) Informare e formare i lavoratori sui rischi e le corrispondenti misure di prevenzione (ma anche i preposti e gli stessi dirigenti)

54 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO (Art. 18 e 19) Ai dirigenti e ai preposti possono essere assegnati alcuni degli obblighi del datore di lavoro: affidare ai collaboratori compiti di lavoro tenendo conto delle condizioni e delle capacità dei lavoratori in relazione alla sicurezza; fornire i dispositivi di protezione individuale; informare e formare i lavoratori sui rischi e le misure di prevenzione; richiedere ai lavoratori di osservare le dispozioni in materia di salute e sicurezza. I dirigenti e i preposti devono essere formati. In particolare i preposti devono frequentare appositi corsi di formazione.

55 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA IL PREPOSTO (Art. 19) Secondo le sue attribuzioni e competenze, deve: verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato, inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

56 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA IL MEDICO COMPETENTE (Art. 25) Il medico competente deve: effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e periodici; esprimere i giudizi di idoneità alla mansione; visitare i luoghi di lavoro di norma una volta all anno; informare i lavoratori del significato degli accertamenti sanitari. In ogni caso, il medico competente deve informare il lavoratore esposto ad agenti con effetti a lungo termine, anche della necessità che egli prosegua a sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell attività che comporta l esposizione; essere nominato dal datore di lavoro quando sussiste, anche per un solo dipendente, l obbligo di sorveglianza sanitaria. L obbligo di sorveglianza sanitaria si ha in varie circostanze stabilite dalle leggi di tutela della salute dei lavoratori, come nel caso di esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici pericolosi per salute, nella movimentazione manuale dei carichi o nell uso di videoterminali, ecc.

57 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA IL LAVORATORE Il lavoratore, che assunto da un datore di lavoro (agenzia di somministrazione), svolge le proprie prestazioni lavorative per uno o più datori di lavoro (imprese utilizzatrici) chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (esclusi i lavoratori domestici); chiunque rientri in questa definizione, compresi i lavoratori con contratto atipico quali: lavoratori in somministrazione ; con orario ridotto, modulato o flessibile ; a progetto, co.co.co. ecc. Sono equiparati ai lavoratori i soci-lavoratori di cooperative, gli studenti universitari e delle scuole che usano laboratori e attrezzi di lavoro in genere. Il lavoratore è soggetto a diritti e doveri.

58 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA I DIRITTI DEI LAVORATORI Ogni lavoratore ha il diritto di: ricevere informazioni e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione; ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che Io riguardano; essere addestrato sull uso dei DPI; essere addestrato e istruito sull uso di attrezzature, macchine, ecc. ottenere copia della cartella sanitaria e di rischio (alla risoluzione del rapporto di lavoro o a richiesta); essere rappresentato da un RLS; essere consultato sulla valutazione dei rischi e sulla programmazione delle misure di prevenzione; partecipare al miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza; potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato.

59 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA I DOVERI DEI LAVORATORI (Art. 20) Ciascun lavoratore deve: prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; osservare le disposizioni impartite; utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i Dispositivi di Protezione Individuale; segnalare immediatamente eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo; non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza; non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o di colleghi; sottoporsi ai controlli sanitari; non rifiutare, se non per giustificato motivo, la designazione ai servizi di emergenza, antincendio, ecc. Anche i lavoratori possono essere puniti con arresto o con ammenda in caso di violazione delle disposizioni dalle cui conseguenze possono ricadere effetti sulla salute e sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

60 La valutazione dei rischi

61 Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) È stato riformulato, rispetto al D.Lgs. 626/94, l oggetto della valutazione dei rischi La VALUTAZIONE, nella scelta delle attrezzature di lavoro, nella scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri paesi.

62 Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) Il DOCUMENTO (art. 17, c.1, lett. a, D.Lgs. 81/08 ) redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, dove sono specificati i criteri adottati per la valutazione; l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

63 Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il contenuto del documento deve rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del D.Lgs. 81/08.

64 Oggetto della valutazione dei rischi (art. 29) Resta inalterata, rispetto al D.Lgs. 626/94, la modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi (art. 17, c.1, lett. a) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e il medico competente, nei casi previsti. Le attività di valutazione sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

65 Il servizio di prevenzione e protezione

66 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Art. 31) Il servizio va istituito in tutte le aziende da persone in numero sufficiente, con competenze adeguate alla natura dei rischi e con disponibilità di mezzi e risorse; se i dipendenti non hanno le competenze sufficienti, il datore di lavoro deve integrarle con persone o servizi esterni; la designazione interna è comunque obbligatoria per particolari tipologie di imprese (es. le industrie con più di 200 addetti, le aziende a rischio industriale rilevante, ecc.); le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili (RSPP) e degli addetti (ASPP) interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; il RSPP collabora con il datore di lavoro e con il medico competente all elaborazione del documento di valutazione dei rischi; il nominativo del RSPP deve essere comunicato al RLS e registrato sul documento di valutazione dei rischi. La nomina del RSPP è un obbligo indeiegabile a carico del datore di lavoro. Il RSPP risponde direttamente al datore di lavoro che Io ha designato.

67 La prevenzione incendi

68 Prevenzione incendi (art. 46) Restano inalterate, rispetto al D.Lgs. 626/94, le disposizioni sulla prevenzioni incendi La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, nel rispetto delle competenze previste dall art. 117 della Costituzione e dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di salute e sicurezza del lavoro, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale: Gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell ambiente. Nei luoghi di lavoro soggetti al D.Lgs. 81/08 devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l incolumità dei lavoratori.

69 I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA I SERVIZI DI EMERGENZA LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE Nel documento di valutazione dei rischi deve essere classificato il rischio dì incendio specifico per ogni luogo di lavoro. Le classi di rischio di incendio sono definite dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998: rischio di incendio elevato; rischio di incendio medio; rischio di incendio basso. Il datore di lavoro designa i lavoratori addetti ai servizi di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione, se necessari in base alla classe di rischio: la formazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio è dimensionata per durata e contenuti in base alla classe di rischio; i lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.

70 Informazione e formazione

71 LE RELAZIONI PER LA PREVENZIONE INFORMAZIONE (Art. 36)

72 LE RELAZIONI PER LA PREVENZIONE FORMAZIONE (Art. 37)

73 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) Rispetto al D.Lgs. 626/94, sono state ampliate le modalità lavoratori e dei loro rappresentanti. della formazione dei Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza stato-regioni, entro il termine di 12 mesi dall entrata in vigore del Testo unico.

74 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o di somministrazione di lavoro Del trasferimento o cambiamento di mansioni Dell introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie o sostanze pericolose

75 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) L addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta nei casi di evoluzione dei rischi o insorgenza di nuovi rischi. I preposti ricevono, a cura del datore di lavoro e in azienda, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti. I contenuti della formazione comprendono: principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

76 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37) Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sui rischi specifici presso gli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, in modo da possedere competenze adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

77 Sanzioni

78 Le sanzioni per i lavoratori I lavoratori sono puniti, a norma dell art. 59 del D.Lgs 81/08: a) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 600 euro se: - non osservino le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (cfr. art. 20, comma 2, let. b)); - non utilizzino correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza (cfr. art. 20, comma 2, let. c)); - non utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (cfr. art. 20, comma 2, let. d)); - non segnalino immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (cfr. art. 20, comma 2, let. e)); - nel caso rimuovano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (cfr. art. 20, comma 2, let. f));

79 segue da let. a) Le sanzioni per i lavoratori -nel caso compiano di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (cfr. art. 20, comma 2, let. g)); - nel caso non partecipino ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (cfr. art. 20, comma 2, let. h)); - nel caso non si sottopongano ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente (cfr. art. 20, comma 2, let. i)); - nel caso rifiutino, senza giustificato motivo la designazione come incaricati di primo soccorso, prevenzione incendi o gestione delle emergenze (cfr. art. 43, comma 3). b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro nel caso in cui i lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, non espongano apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (cfr. art. 20, comma 3).

80 Schema D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI N 4 articoli (da art. 1 a art. 4) CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE N 10 articoli (da art. 5 a art. 14) CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO N 8 SEZIONI e N 40 articoli (da art. 15 a art. 54) CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI N 7 articoli (da art. 55 a art. 61) TITOLO II Luoghi di lavoro N 2 CAPI - N 7 articoli (da art. 62 a art. 68) TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili N 3 CAPI - N 73 articoli (da art. 88 a art. 160) TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro N 2 CAPI - N 6 articoli (da art. 161 a art. 166) TITOLO VIII Agenti Fisici N 6 CAPI - N 41 articoli (da art. 180 a art. 220) TITOLO IX Sostanze pericolose N 4 CAPI - N 45 articoli (da art. 221 a art. 265) TITOLO X Esposizione ad Agenti biologici N 4 CAPI - N 21 articoli (da art. 266 a art. 286) TITOLO XI Protezione atmosfere esplosive N 2 CAPI - N 11 articoli (da art. 287 a art. 297) TITOLO VI Movimentazione Manuale dei Carichi N 2 CAPI - N 5 articoli (da art. 167 a art. 171) TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale N 3 CAPI - N 8 articoli (da art. 172 a art. 179) TITOLO XII Disposizioni diverse in materia penale N 6 articoli (da art. 298 a art. 303) TITOLO XIII Norme transitorie e finali N 3 articoli (da art. 304 a art. 306) Allegati dal I al LI

81 TITOLO II Luoghi di lavoro Il datore di lavoro deve adeguare i luoghi di lavoro alle prescrizioni di sicurezza che riguardano, a esempio: vie d uscita e di emergenza; porte e portoni; vie di circolazione, zone di pericolo; pavimenti e passaggi; scale e rampe di carico; microclima, aerazione dei locali, temperatura; illuminazione; bagni e spogliatoi. Il decreto stabilisce requisiti minimi per le caratteristiche di sicurezza dei luoghi di lavoro. Divieti o disposizioni particolari riguardano i locali chiusi, sotterranei o semisotterranei e gli ambienti sospetti di inquinamento (esempio: pozzi neri, gallerie, fogne, camini, fosse, ambienti e recipienti ove sia possibile il rilascio di gas deleteri).

82 TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI N 4 articoli (da art. 1 a art. 4) CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE N 10 articoli (da art. 5 a art. 14) CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO N 8 SEZIONI e N 40 articoli (da art. 15 a art. 54) CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI N 7 articoli (da art. 55 a art. 61) Lo schema TITOLO II Luoghi di lavoro N 2 CAPI - N 7 articoli (da art. 62 a art. 68) TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili N 3 CAPI - N 73 articoli (da art. 88 a art. 160) TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro N 2 CAPI - N 6 articoli (da art. 161 a art. 166) TITOLO VI Movimentazione Manuale dei Carichi N 2 CAPI - N 5 articoli (da art. 167 a art. 171) TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale N 3 CAPI - N 8 articoli (da art. 172 a art. 179) TITOLO VIII Agenti Fisici N 6 CAPI - N 41 articoli (da art. 180 a art. 220) TITOLO IX Sostanze pericolose N 4 CAPI - N 45 articoli (da art. 221 a art. 265) TITOLO X Esposizione ad Agenti biologici N 4 CAPI - N 21 articoli (da art. 266 a art. 286) TITOLO XI Protezione atmosfere esplosive N 2 CAPI - N 11 articoli (da art. 287 a art. 297) TITOLO XII Disposizioni diverse in materia penale N 6 articoli (da art. 298 a art. 303) TITOLO XIII Norme transitorie e finali N 3 articoli (da art. 304 a art. 306) Allegati dal I al LI

83 TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Capo I Le attrezzature di lavoro devono essere adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza. Il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature: nella fase di scelta; con l installazione conforme alle istruzioni del fabbricante; con la manutenzione; con una adeguata disposizione nello spazio di lavoro; con l organizzazione del lavoro; con opportuni controlli, iniziali, periodici e straordinari, volti ad assicurarne buono stato di conservazione ed efficienza. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati all uso delle attrezzature dispongano di ogni necessaria informazione, istruzione e formazione adeguata.

84 Università degli Studi di Bari Facoltà di Farmacia Dip.ti Farmaco-Biologico e Farmaco-Chimico I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

85 TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Art. 74. Definizioni Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale 1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Art. 75. Obbligo di uso 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

86 TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Art. 76. Requisiti dei DPI 1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. 2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

87 TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale Art. 79. Criteri per l'individuazione e l'uso 1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. L Allegato VIII propone una serie di strumenti per la valutazione della scelta dei DPI quali: schema indicativo per l inventario dei rischi ai fini dell impiego di protezione individuale; elenco indicativo delle attrezzature di protezione individuale.

88 TITOLO III D. lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e marcatura CE La presenza del marchio CE garantisce che un DPI soddisfi i requisiti essenziali di salute e sicurezza. 1 categoria 2 a categoria Rischi di danni fisici di lieve entità di cui la persona che usa i DPI abbia la possibilità di percepire il progressivo verificarsi degli effetti lesivi. - Azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti metallici - Azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti - Contatto o urti con oggetti caldi che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 C - Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali - Urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere gli organi vitali ed a provocare lesioni di carattere permanente - Azione lesiva dei raggi solari Tutti i rischi non coperti dalle altre categorie simbolo CE (Dichiarazione di conformità del fabbricante o mandatario) simbolo CE (Attestato di certificazione rilasciato da organismo notificato previa verifica del prototipo) 3 categoria Rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente di cui la persona che usa i DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea degli effetti lesivi - Inquinamento dell atmosfera respirabile o deficienza di ossigeno nella stessa - Aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti - Temperatura d aria non inferiore a 100 C o non superiore a 50 C - Cadute dall alto - Tensioni elettriche pericolose simbolo CE + n di riconoscimento dell organismo notificato che ha rilasciato la certificazione o ha effettuato le verifica annuale del sistema di qualità del fabbricante (Attestato di certificazione).

89 Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Norme costruttive Cos'è una norma? Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998: "norma" è la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma internazionale (ISO) norma europea (EN) norma nazionale (UNI) Le norme sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo.

90 Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) COMFORT Adattamento alla morfologia Comfort termico Leggerezza Dimensioni limitate Trasportabilità PRESTAZIONI Compatibilità con altri DPI Disagio ridotto Funzionalità pratica Limitazione effetti impedimento DPI REQUISITI ECONOMICI Costo unitario Prevedibile durata ed efficienza INFORMAZIONI Istruzioni per l uso, manutenzione e pulizia Limiti di uso Notizie sulle protezioni fornite Tempo utile prima della scadenza REQUISITI di SICUREZZA Assenza di rischi causati dallo stesso DPI Durata potenziale della protezione Data di scadenza non superata Efficienza protettiva Innocuità Solidità

91 TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) IN SINTESI I DPI DEVONO essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti con misure di prevenzione collettiva o con riorganizzazione del lavoro. Il decreto stabilisce i requisiti dei DPI che devono essere adeguati a: rischi da prevenire; condizioni del luogo di lavoro; esigenze ergonomiche del lavoratore. IL DATORE Dl LAVORO DEVE: fornire ai lavoratori istruzioni per l uso dei DPI; informare i lavoratori sui rischi da cui i DPI li proteggono; assicurare formazione e, se necessario, addestramento. IL LAVORATORE DEVE: partecipare ai programmi di formazione e addestramento; utilizzare i DPI conformemente alle informazioni e alla formazione; non modificare i DPI.

92 TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Valutazione dei rischi e scelta dei DPI Tipologia dei rischi comuni: IMPATTO Caduta di oggetti dall alto, scivolamenti, oggetti contundenti. PENETRAZIONE Tagli da vetri, oggetti appuntiti, ecc.. COMPRESSIONE Schiacciamento di ingranaggi, pulegge, ecc.. ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE Vapori, liquidi, gas, aerosol, ecc.. CALORE/GELO Esposizione pelle/corpo a sorgenti calde/fredde. LUCE Esposizione a sorgenti laser, UV, ecc.. ELETTRICITA Contatto con il corpo a sorgenti elettriche. CAMPI MAGNETICI Esposizione a sorgenti elettromagnetiche. SORGENTI RADIOATTIVE Esposizione a raggi X, ecc.. AGENTI BIOLOGICI Esposizione a batteri, trattamento delle acque, ecc.. POLVERI NOCIVE, RUMORI NOCIVI, VIBRAZIONI, ecc..

93 Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Valutazione dei rischi e scelta dei DPI Schema semplice di un processo di base per la valutazione del rischio e la scelta dei DPI necessari USO DPI ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO SCELTA DPI (?) AZIONE DI RIDUZIONE RISCHIO RESIDUO ANALISI E VALUTAZIONE INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI NO DPI ELIMINAZIONE DEL RISCHIO

94 Dispositivi di protezione individuale (DPI) di base adottati nel Dip. Farmaco-Chimico OCCHIALI NASSAU PLUS Occhiali protettivi monolente in policarbonato antiappannanti, antigraffio, anti attacco chimico, antistatici. Lente incolore, stanghette regolabili in lunghezza. Norma EN 166 1F RESPIRATORE SERIE 4000 Respiratore per gas e vapori realizzato in un unico pezzo. È munito di valvola di espirazione per migliorare la respirazione e di due elementi filtranti a carboni attivi. Quando i filtri sono esauriti, il respiratore deve essere eliminato: non sono quindi necessarie parti di ricambio o manutenzione. Il respiratore AP4279 è adatto per vapori organici/inorganici, gas acidi, ammoniaca, polveri e nebbie. Protezione polivalente per sostanze in concentrazioni fino a 1000 ppm o 10 x TLV e da polveri e nebbie fino a 50 x TLV. Applicazioni: produzione frigoriferi, chimica e farmaceutica con presenza di ammoniaca.

95 Dispositivi di protezione individuale (DPI) di base adottati nel Dip. Farmaco-Chimico FACCIALE FILTRANTE Facciale filtrante con valvola per polveri tossiche e fumi nella classica forma a conchiglia. Efficienza filtrante del 98% fino a 50 volte il TLV. Utilizzabili in presenza di fibre di amianto e polveri tossiche ove non siano richieste semimaschere o maschere a pieno facciale. Settori di impiego: metalmeccanica, edilizia, saldatura, cantieri navali, processi chimici, farmaceutica, fonderie, acciaierie. Classe FFP3 Norma EN 149:2001 FACCIALE FILTRANTE Facciale filtrante per polveri e odori fastidiosi con valvola di esalazione. Dotato di uno strato di carbone attivo, è idoneo in situazioni d'impiego dove, alla protezione dalle polveri, si aggiunge la necessità di trattenere gli odori sgradevoli e le esalazioni di sostanze organiche presenti in concentrazione fino al TLV. Impieghi: verniciature a pennello, sgrassature con solventi, manutenzione impianti acque di scarico, industria chimica. Classe FFP1 Norma EN 149:2001

96 Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Requisiti dei facciali filtranti secondo la norma europea UNI EN 149 Il materiale filtrante deve essere testato per la penetrazione di particelle di diametro 0.6 µ ad un flusso di circa 100 L/minuto Perdita totale verso l interno (%)* Penetrazione attraverso il filtro (%) cloruro di sodio olio di paraffina FFP FFP FFP * Penetrabilità attraverso bordi, valvola, ecc., alla prova con cloruro di sodio per particelle 0,02-2 micron

97 Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) Norma EN 149: 2001 sostituisce EN 149: 1991 EN 149: 1991 EN 149:2001 FFP1 FFP1 FFP2 S FFP2 SL FFP2 FFP3 S FFP3 SL FFP3 S: cloruro di sodio L: paraffina

98 Modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) FACCIALE FILTRANTE

99 MASCHERE ANTIGAS Evitano l inalazione di polveri, vapori e gas nocivi. L elemento attivo di tali sistemi è il FILTRO ha la funzione di bloccare le sostanze nocive attraverso vari meccanismi: a) Adsorbimento il filtro è a base di carbone attivo che grazie alla elevata porosità e superficie specifica è capace di adsorbire e condensare le sostanze nocive; b) Reazione chimica il filtro contiene sostanze capaci di reagire chimicamente con il composto tossico da filtrare (alcali o ossidi metallici); c) Catalisi E il meccanismo più comune dei filtri per l ossido di carbonio: contengono ossidi metallici attivati capaci di provocare, a temperatura ambiente, l ossidazione dell ossido di carbonio a spese dell ossigeno dell aria.

100 Facciale con filtri

101 Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI ANTIGAS I filtri vengono classificati, in base alle sostanze che sono in grado di assorbire, in tre serie: SERIE FONDAMENTALE Questi filtri sono contraddistinti da varie lettere e da una determinata colorazione dell involucro. SERIE COMPLEMENTARE Questi filtri contengono una membrana porosa e sono indicati per polveri o fumi dispersi nell ambiente. Sono contraddistinti da una lettera f che segue la lettera della serie fondamentale, e da una fascia bianca sull involucro. SERIE SPECIALE Questi filtri sono indicati per miscele particolari e vengono fabbricati dalle ditte specializzate nella protezione, in base ad esigenze particolari.

102 Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) SERIE FONDAMENTALE CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI ANTIGAS SERIE COLORE INVOLUCRO PROTEZIONE DA A B E G K L O CO U marrone grigio giallo azzurro verde giallo e rosso grigio e rosso alluminio con fascia nera rosso con fascia bianca vapori organici vapori e gas acidi anidride solforosa acido cianidrico ammoniaca idrogeno solforato arsina e fosfina ossido di carbonio per uso universale

103 SERIE COMPLEMENTARE CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI ANTIGAS SERIE COLORE INVOLUCRO PROTEZIONE DA Af Bf COf Ef Gf Hf Kf Lf Of Vf marrone con fascia bianca grigio con fascia bianca Alluminio con fascia nera e bianca giallo con fascia bianca azzurro con fascia bianca nero con fascia bianca verde con fascia bianca giallo e rosso con fascia bianca grigio e rosso con fascia bianca bianco e rosso vapori organici + polveri e fumi vapori e gas acidi + polveri e fumi ossido di carbonio + polveri e fumi anidride solforosa + polveri e fumi vapori di merurio acido cianidrico + polveri e fumi ammoniaca + polveri e fumi idrogeno solforato + polveri e fumi arsina e fosfina + polveri e fumi fumi e gas d incendio escluso l ossido di carbonio

104 CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI ANTIGAS SERIE SPECIALE (TIPI PIÙ COMUNI) SERIE COLORE INVOLUCRO PROTEZIONE DA S marrone aldeide formica S giallo e marrone anidride solforosa + CS 2 S giallo con fascia bianca anidride solforosa + anidride solforica S grigio e verde cloro + ammoniaca S S S S S S giallo e nero con fascia bianca giallo e marrone marrone grigio azzurro e marrone marrone con fascia bianca cloro + vapori di mercurio idrogeno solforato + vapori organici solfuro di carbonio vapori nitrosi acido cianidrico + acrilonitrile piombo tetraetile

105 Pieno facciale

106 PAPR Powered Air-Purifying Respirators

107 Respiratori con maggiore capacità di protezione - filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air): efficienza del 99.99% o superiore per particelle di 0.3 micron - filtro ULPA (Ultra Low Penetration Air): efficienza minima del % per particelle di 0.12 micron

108 Dispositivi di protezione individuale (DPI) di base adottati nel Dip. Farmaco-Chimico GUANTI IN NITRILE Rivestimento in Poliacrilonitrile butadiene, assenza di proteine del lattice naturale e silicone. Ottima protezione meccanica e chimica specialmente negli impieghi con idrocarburi, sostanze acide e basiche, olii, grassi e solventi. Adatti per: industria farmaceutica, laboratori, operazioni in ambienti umidi, operazioni di pulizia e manutenzione. Guanti resistenti alle sostanze chimiche e per la protezione del prodotto - IIIª categoria 0493 GUANTI IN NEOPRENE Ottima compatibilità con i prodotti chimici, buona resistenza alla perforazione, al taglio, agli strappi e all'abrasione. Adatti per: industria petrolchimica, sgrassatura, lavorazione di materiali metallici, laminazione, applicazioni generiche e gravose e in presenza di prodotti chimici. Guanti resistenti alle sostanze chimiche IIIª categoria 0493

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