DISCIPLINARE D'ATTUAZIONE DELL USO DEL MARCHIO TERRE DI SIENA

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1 Allegato A, parte integrante e sostanziale della Delibera G.P. n 220 del Amministrazione provinciale di Siena DISCIPLINARE D'ATTUAZIONE DELL USO DEL MARCHIO TERRE DI SIENA Siena, ottobre 2005

2 CAPO I FINALITA E DEFINIZIONI Art. 1 Finalità 1 Il presente disciplinare definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio collettivo Terre di Siena. Il marchio collettivo è di proprietà esclusiva dell Amministrazione Provinciale di Siena, che sorveglia sul corretto uso dello stesso direttamente (ed eventualmente avvalendosi delle verifiche di un organismo di controllo esterno). 2. Il marchio si propone di valorizzare le attività, i processi, le lavorazioni e i prodotti caratteristici della provincia di Siena coerentemente con le vocazioni economicoproduttive del territorio, con la sua identità storica e socio-culturale e con gli indirizzi strategici fondamentali dell Amministrazione provinciale. In particolare con l istituzione del marchio Terre di Siena la Provincia di Siena si propone di promuovere lo sviluppo e il controllo delle filiere, dei prodotti e dei servizi del territorio senese nell ambito delle seguenti finalità generali:?? Sostenibilità ambientale e socio-culturale, intesa come salvaguardia del patrimonio ambientale e socio-culturale del territorio e valorizzazione di sistemi di produzione innovativi ed eco-compatibili, in una prospettiva di sviluppo economico di lungo periodo;?? Qualità e autenticità dei prodotti, intesa come utilizzo di fattori produttivi idonei a sviluppare produzioni di qualità realmente corrispondenti ai valori del territorio senese e alla sua conformazione ambientale, antropologica e culturale;?? Eticità e responsabilità, intesa come insieme di comportamenti e azioni individuali e collettive che si richiamino ai principi di certificazione etica e responsabilità sociale delle imprese e dei territori che la Provincia di Siena ha posto a fondamento delle proprie politiche di sviluppo. 3. In generale, il marchio Terre di Siena si inserisce nell ambito delle strategie di promozione e sviluppo del territorio e delle linee di pianificazione e progettazione associate al Piano Strategico di Sviluppo, al Piano di marketing territoriale e al Piano di Comunicazione della provincia di Siena. Pagina 2 di 22

3 CAPO II LA GESTIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO Art. 2 Obiettivi e principi fondamentali 1. Il marchio collettivo deve essere utilizzato nel rispetto delle regole grafiche stabilite nel Capo II e nell ambito dei seguenti contesti:?? identificazione dei valori economico-produttivi, geografici, storico-paesaggistici, culturali e scientifici che identificano in modo eminente l identità presente, passata e futura della provincia;?? attività o aggregazioni di attività di interesse economico che contraddistinguono i valori territoriali economici e sociali di Siena, del suo territorio dei suoi prodotti e che rappresentano una componente del valore aggiunto del prodotto o servizio;?? linee o proposte di comunicazione istituzionale o commerciale dell identità senese, del suo territorio e dei suoi prodotti, con lo scopo specifico di aumentarne la notorietà, con particolare riferimento agli interessi degli osservatori esterni alla provincia;?? linee di accompagnamento di eventi o iniziative di promozione del territorio all estero attraverso canali diretti e virtuali (fiere, portali Internet, altro..). 2. Il marchio collettivo non può in nessun caso, per le finalità ricordate nell art.1, costituire un marchio di provenienza e di origine dei prodotti, ma rappresenta un marchio aggiuntivo avente esclusivamente fini di promozione e valorizzazione dei prodotti rispondenti ai criteri del presente disciplinare. 3. L uso del marchio collettivo è concesso al beneficiario per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di concessione dello stesso. Al termine del periodo di concessione il beneficiario può ripresentare la propria domanda di concessione, secondo le prescrizioni del presente disciplinare. Pagina 3 di 22

4 Art. 3 Funzioni e compiti dell Amministrazione Provinciale di Siena 1. Ai sensi del presente regolamento, le funzioni e i compiti relativi all uso del marchio sono ripartiti fra la Giunta provinciale e il Dirigente responsabile del servizio attività economiche, programmazione, coordinamento politiche comunitarie, turismo e osservatorio economico. 2. La Giunta provinciale: a) tutela e protegge, a norma di legge, il marchio di cui al Cap.1; b) nomina il Comitato di Gestione del Marchio (di cui al successivo art.4); c) nomina il Comitato di Garanzia (di cui all art.11); d) approva il presente DISCIPLINARE e ne definisce le procedure tecniche attuative; e) approva i REGOLAMENTI di prodotto. 3. Il Dirigente responsabile della struttura competente: a) supervisiona e coordina i lavori del Comitato di gestione del marchio Art. 4 Comitato di Gestione del marchio 1. Allo scopo di esercitare una funzione di monitoraggio e di coordinamento per l utilizzazione del marchio è istituito un Comitato di Gestione del marchio costituito da: a) l assessore alle attività produttive, lavoro/relazioni e crisi aziendali, commercio, politiche comunitarie, azioni per la pace; b) il dirigente del Servizio Attività Economiche e Turismo (o un suo delegato), competente della materia ed avente funzioni di coordinatore dei lavori del Comitato; c) un funzionario dell Assessorato all agricoltura della Provincia di Siena; d) un rappresentante della Camera di Commercio di Siena; e) uno o più esperti tecnico-scientifici riferibili alle materie di cui al presente disciplinare 2. Il Comitato di Gestione svolge i seguenti compiti: a) predispone e aggiorna, su richiesta della Giunta provinciale, il presente disciplinare; b) concede ai soggetti la facoltà di utilizzare il marchio; c) istituisce, gestisce e aggiorna l elenco dei concessionari del marchio secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale; Pagina 4 di 22

5 d) istituisce, gestisce e aggiorna l elenco dei prodotti a marchio secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale; e) decide in ordine alle ratifiche delle sospensioni e alle revoche di cui al successivo art. 20; f) svolge, per conto della Giunta provinciale, il compito di vigilanza sulla corretta applicazione del marchio; g) autorizza gli enti pubblici richiedenti all'utilizzo del marchio a scopo promozionale; h) propone alla Giunta provinciale eventuali modifiche e aggiornamenti delle procedure operative di attuazione del presente regolamento; i) elabora e trasmette alla Giunta provinciale una relazione relativa all'anno precedente che contiene informazioni su: 1) l elenco dei concessionari; 2) la tipologia e la quantità di prodotti marchiati; 3) l attività di controllo; 4) la gestione complessiva del marchio. Pagina 5 di 22

6 CAPO III UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO Art. 5 Requisiti dei concessionari 1. Il marchio collettivo viene utilizzato per disciplinare i rapporti tra l Amministrazione provinciale, gli enti pubblici e i soggetti privati interessati all uso del marchio. 2. Possono accedere, a titolo gratuito, all utilizzo del marchio collettivo le seguenti tipologie di soggetti pubblici e istituzioni di rappresentanza degli interessi: a) le Amministrazioni Comunali della provincia di Siena, in forma singola o associata, b) le Comunità montane con sede nella provincia di Siena, c) le associazioni di rappresentanza territoriali con sede nella provincia di Siena (sindacati, associazioni di categoria), d) le autonomie funzionali con sede nella provincia di Siena (CCIAA, Università). I soggetti di cui sopra possono apporre il marchio senza limitazioni sul proprio materiale sociale, commerciale e promozionale, (prodotti, brochure, lettere intestate, campagne promozionali e di comunicazione, segnaletica territoriale, azioni di marketing territoriale). 3. Possono accedere all utilizzo del marchio collettivo le seguenti tipologie di soggetti privati: a) le imprese operanti nel settore manifatturiero, in forma singola o associata, con sede nella provincia di Siena; b) le imprese agricole, di produzione e trasformazione, in forma singola o associata, con sede nella provincia di Siena; c) le imprese operanti nel settore terziario - con particolare riferimento ai servizi alle imprese, al terziario avanzato, ai servizi per il turismo e l accoglienza - in forma singola o associata, con sede nella provincia di Siena; d) i consorzi territoriali di produzione, con sede nella provincia di Siena; e) le imprese cooperative e associative, con sede nella provincia di Siena; f) le banche, le Fondazioni bancarie e le Fondazioni culturali, con sede nella provincia di Siena. 4. Le suddette tipologie di soggetti concessionari (pubblici e privati) sono elencate a scopo indicativo e quindi suscettibili di ulteriori integrazioni e/o precisazioni. 5. Possono accedere al marchio collettivo le istituzioni e i soggetti locali extraprovinciali (ad esempio la Regione) nell ambito di progetti di valorizzazione complessiva dei valori e dell identità del territorio senese. Pagina 6 di 22

7 6. L uso del marchio potrà essere concesso per tutti i prodotti e servizi che fanno parte del tessuto economico-produttivo locale e che sono riconducibili alle principali filiere produttive e di servizio del territorio. Sono considerati prodotti senesi quelli di cui almeno una fase del processo produttivo sia stata ideata e/o progettata e/o prodotta nel territorio della provincia di Siena. 7. Per le singole filiere produttive relative ai settori agricolo, manifatturiero e dei servizi sono previsti specifici REGOLAMENTI d uso del marchio collettivo I regolamenti contengono le prescrizioni che le imprese devono rispettare per ottenere la concessione all uso del marchio Terre di Siena (Cfr. ALLEGATO 3 per l elenco delle categorie merceologiche per le quali il marchio è stato registrato). 8. I Regolamenti sono di proprietà della Provincia di Siena ed è compito della Giunta Provinciale approvarli su proposta del Comitato di gestione del Marchio. Art. 6 Obblighi dei concessionari 1. I concessionari devono rispettare le modalità d uso del marchio collettivo previste dal presente regolamento; 2. Nel caso in cui il concessionario del marchio collettivo sia costituito in forma associata deve assicurare la conformità al presente regolamento; 3. Il concessionario s impegna a rispettare tutte le prescrizioni del presente Disciplinare. In particolare, egli s impegna a: - evitare che possano generarsi equivoci sull oggetto dell autorizzazione o che il marchio possa essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura; - evitare che sia snaturata la caratteristica originaria del logo o il suo significato; - evitare l uso scorretto del Marchio. 4. E considerato scorretto l uso del Marchio quando: - può trarre in inganno il mercato sulla natura del Marchio; - non sia usato conformemente al presente Disciplinare; - sia applicato per attività per il quale l uso del Marchio non è stato autorizzato - non sia stato richiesto l aggiornamento dell autorizzazione nei casi previsti - non sia riscontrabile il collegamento con la provincia di Siena, il territorio e i suoi prodotti. Pagina 7 di 22

8 Art. 7 Procedure di autorizzazione all uso del marchio collettivo 1. La domanda per l utilizzazione del marchio può essere presentata dal soggetto richiedente, in forma singola o associata, al Comitato di gestione utilizzando apposito modulo fornito da quest ultimo (Cfr. ALLEGATO 2 per il facsimile del modulo di domanda). Tale domanda contiene le seguenti informazioni: - dati identificativi del richiedente; - ambiti di utilizzazione del marchio; - soggetto referente. Per ottenere l uso del marchio le imprese devono inoltre dichiarare: - di essere iscritte al Registro delle imprese o di svolgere attività di impresa ai sensi della normativa vigente; - di svolgere attività di produzione, manipolazione, trasformazione o lavorazione dei prodotti o di gestione di servizi secondo quanto previsto dal relativo REGOLAMENTO di cui all art.6.6. ; - di volersi assoggettare ai controlli del comitato di gestione del marchio; - di non essere in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo Al ricevimento della domanda il Comitato di gestione provvede all esame della documentazione per verificarne la completezza e la coerenza con i requisiti di cui al Capo III e il Capo IV. In caso di esito positivo il gestore lo comunica al richiedente entro il termine di 15 giorni. A seguito del rilascio, il Concessionario è autorizzato a utilizzare il marchio a titolo gratuito e a: a) contraddistinguere il Territorio e i prodotti oggetto della richiesta di Marchio; b) esibire o citare il Marchio per tutti gli scopi legali, promozionali e commerciali purché non inducano in errore il destinatario sul suo effettivo significato. L autorizzazione sancisce la concessione di una licenza a titolo gratuito per l uso del marchio. L autorizzazione emessa conserva la propria validità sino a quando si mantengano le condizioni che ne hanno consentito l emissione e qualora sia annuale si intende, fatti salvi gli adempimenti di natura commerciale, tacitamente rinnovata. 3. L uso del Marchio è strettamente riservato al concessionario e non è trasferibile. Pagina 8 di 22

9 CAPO IV - IL SISTEMA SANZIONATORIO Art. 8 Difformità ed inadempienze nell uso del marchio 1. Costituiscono difformità nell uso del marchio le violazioni degli obblighi previsti dall art. 2 che: a) non comportano effetti negativi sul territorio o sul prodotto; b) non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato alla concessione; Sono considerate inadempienze nell uso del marchio le irregolarità e le infrazioni. Costituiscono irregolarità nell uso del marchio: a) la violazione delle modalità d uso del marchio indicate al Capo II del presente regolamento; b) la mancata attuazione delle azioni correttive formalizzate ai concessionari; c) ogni altra violazione degli obblighi previsti, sempre che le conseguenze di tale non rispetto non comportino effetti prolungati sul prodotto tali da modificare le caratteristiche del prodotto finito. Costituiscono infrazioni nell uso del marchio: a) la violazione reiterata degli obblighi di cui all art. 2; b) le violazioni agli obblighi che comportano effetti negativi e prolungati sul territorio senese e i suoi prodotti; c) la perdita dei requisiti che hanno portato alla concessione; d) la mancata attuazione delle richieste di azione correttiva aggravata dalla sospensione della concessione; e) la seconda sospensione della concessione entro un periodo di tre anni dalla prima; f) le false dichiarazioni nella domanda di concessione d uso del marchio; g) la falsa registrazione nelle documentazioni predisposte nell ambito delle attività di autocontrollo dei concessionari; h) l assunzione di comportamenti tesi ad un uso fraudolento del marchio medesimo. 2. Nel caso di difformità gravi e di inadempienze nell uso del marchio il comitato di gestione provvederà alla revoca dell utilizzo del Marchio. Art. 9 Conformemente a quanto stabilito dall art. 23 comma 3 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, ogni utilizzazione del Marchio che violi le disposizioni del presente disciplinare in relazione alla durata, al modo di utilizzazione del marchio e alla natura dei prodotti/servizi contraddistinti dal marchio, oppure che avvenga successivamente alla Pagina 9 di 22

10 revoca di cui all art. 9 del presente Disciplinare, sarà passibile della legislazione civile e penale in materia di contraffazione di marchio. 1.Visite di sorveglianza. Art. 10 Controlli da parte del Comitato di gestione Il Gestore può effettuare forme di controllo e di sorveglianza, di norma con cadenza annuale, e comunque su basi concordate con il concessionario, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni che hanno consentito di rilasciare l autorizzazione; 2. Rinuncia. Il concessionario può rinunciare all uso del Marchio: - in qualunque momento, con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data prevista per il rinnovo alla scadenza annuale; - per sopravvenute sostanziali varianti al Disciplinare e/o dei documenti ad esso collegati, qualora non accetti le nuove condizioni da questi fissate. La rinuncia la Marchio comporta: - la cessazione d utilizzo del Marchio dalla data di comunicazione della rinuncia; - la comunicazione da parte del Cliente circa le giacenze degli oggetti marchiati; - l eliminazione di ogni riferimento al Marchio dai cataloghi, dall immagine e dalla pubblicità in generale. Art. 11 Comitato di Garanzia Il Comitato di garanzia, istituito dalla Giunta provinciale, vigila sull emanazione delle sanzioni e sulla correttezza dei controlli relativi all uso del marchio ed e costituito dai membri del Comitato di gestione del marchio e da uno o più rappresentanti dei concessionari. File:disciplinare giunta Pagina 10 di 22

11 ALLEGATO 1: DESCRIZIONE DEL SEGNO GRAFICO E DEL LOGOTIPO 1. Versione positiva colore Il Marchio/Logo Terre di Siena è l'elemento base del sistema di identità visiva. I colori istituzionali del Marchio/Logo sono il Nero Terre di Siena e l Ocra Terre di Siena. Questa versione si usa su fondo bianco o molto chiaro. Il Marchio/Logo non può essere mai modificato né utilizzato insieme ad altri elementi ad eccezione dei casi descritti in queste schede. La riproduzione del Marchio/Logo deve avvenire utilizzando il solo esecutivo elettronico. Copie riprodotte da altre fonti sono assolutamente da evitare. 2. Versione positiva colore Composizioni alternative Il Marchio/Logo Terre di Siena prevede nel sistema di identità visiva le seguenti composizioni alternative da utilizzare a secondo dell applicazione e degli spazi disponibili. La riproduzione delle composizioni alternative del Marchio/Logo deve avvenire utilizzando il solo esecutivo elettronico. Copie riprodotte da altre fonti sono assolutamente da evitare. Pagina 11 di 22

12 3. Versioni negative colore su fondo colore istituzionale Le versioni negative colore del Marchio/Logo devono essere adottate su fondo di colore istituzionale Ocra Terre di Siena oppure Nero Terre di Siena. 4. Versione negativa su fondo colore o fotografico La versione negativa del Marchio/Logo deve essere adottata su fondo colore ed in tutti i casi in cui non sia possibile utilizzare la versione positiva. Pagina 12 di 22

13 5. Versione positiva in bianco nero La versione positiva in bianco nero è utilizzata in tutti i casi in cui l unico colore di stampa sia il nero (ad esempio: stampa quotidiana, stampa laser o ink-jet in bianco nero) e non sia possibile adottare la versione colore. 6. Versione negativa in bianco nero La versione negativa in bianco nero è utilizzata in tutti i casi in cui l unico colore di stampa sia il nero (ad esempio: stampa quotidiana, stampa laser o ink-jet in bianco nero) e non sia possibile adottare la versione positiva in bianco nero o le versioni positiva e negativa colore. Pagina 13 di 22

14 7. Costruzione del Marchio/Logo Gli elementi che costituiscono Il Marchio/Logo Terre di Siena sono inseriti all interno di un rettangolo che, ripartito modularmente, genera una griglia (modulo quadrato X). La scansione modulare definisce la collocazione del Marchio/Logo. 8. Area di rispetto La leggibilità del Marchio/Logo Terre di Siena è maggiore se lo spazio che lo circonda è sufficientemente ampio. La tavola riporta lo spazio minimo da rispettare tra il Marchio/Logo ed eventuali altri elementi (testi, foto, illustrazioni). Questo spazio è da considerarsi minimo: pertanto, quando è possibile, deve essere aumentato. Pagina 14 di 22

15 9. Combinazione con altri marchi Quando il Marchio/Logo è accostato ad un altro Marchio, è necessario seguire alcuni criteri base di impaginazione. Il Marchio/Logo diventa contenitore per i marchi di altre istituzioni e sponsor. Va sempre considerata l area di rispetto minima. 10. Colori Istituzionali: Ocra Terre di Siena e Nero Terre di Siena Alla base dell identità visiva Terre di Siena, c è l utilizzo costante dei colori istituzionali: l Ocra Terre di Siena e il Nero Terre di Siena. Il Marchio/Logo Terre di Siena può essere riprodotto con i colori di quadricromia usati secondo le percentuali indicate. Quando il Marchio/Logo è riprodotto con processi diversi dalla stampa, è necessario convertire i colori nel codice cromatico equivalente. Nella tabella sono indicati i codici 3M (utilizzabili per la riproduzione a mezzo pellicole autoadesive) i codici RAL (utilizzabili per la stampa a mezzo vernici), i codici per il Web ed i corrispondenti valori RGB. Pagina 15 di 22

16 11. Caratteri Tipografici: Dax Questa famiglia di caratteri viene utilizzato su tutto il materiale di stampa e sulle diverse forme di comunicazione. È previsto l impiego nelle versioni: Dax Light, Dax Regular, Dax Medium e Dax Bold. Nel caso in cui non si disponga del carattere tipografico Dax, è previsto l'utilizzo del carattere alternativo Trebuchet (facilmente reperibile sia su sistemi Macintosh che Windows). Dax Light abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Dax Regular abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Dax Medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Dax Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Pagina 16 di 22

17 12. Leggibilità Il Marchio/Logo è leggibile anche a dimensioni minime. Si consiglia comunque di non utilizzare mai una base inferiore alle dimensioni indicate. Pagina 17 di 22

18 ALLEGATO 2: FACSIMILE DOMANDA PER LA CONCESSIONE Il sottoscritto (cognome e nome).... in qualità di rappresentante legale dell impresa (denominazione):.natura giuridica:.. Sede legale:.. Codice fiscale/partita IVA:.. Telefono: fax: . Nome referente:.... richiede l assegnazione del marchio Terre di Siena per il prodotto/servizio.... rientrante nel gruppo merceologico..... Il sottoscritto a tal fine dichiara che:?? è a conoscenza delle norme nazionali e internazionali che regolano la concessione e l uso del marchio;?? di rispettare le norme previste dal DISCIPLINARE d'attuazione dell uso del marchio e dal REGOLAMENTO specifico per il prodotto/servizio per il quale si richiede la concessione;?? di assoggettarsi ai controlli del Comitato di gestione del Marchio;?? (nel caso di un prodotto) il prodotto in questione è ideato e/o progettato e/o fabbricato dall impresa richiedente presso lo/gli stabilimento/i (nome stabilimento/i) ubicato/i in (località).?? (nel caso di un servizio) il servizio in questione viene fornito presso il seguente luogo:.?? di utilizzare il marchio nei seguenti ambiti Allegati alla presente si trasmettono:?? tutta la documentazione indicata nel relativo disciplinare produttivo;?? certificato di iscrizione nel registro delle imprese attestante l assetto societario alla data della domanda;?? dichiarazione attestante che l impresa non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo. Luogo e data In fede (firma del rappresentante legale) Pagina 18 di 22

19 ALLEGATO 3 ELENCO DEI PRODOTTI, MERCI E SERVIZI PER I QUALI E STATO REGISTRATO IL MARCHIO INDIVIDUALE TERRE DI SIENA (sia quello italiano che è già stato registrato che quello comunitario in corso di registrazione) PRODOTTI: 1. - Prodotti chimici destinati all industria, alle scienze e fotografia, come pure all agricoltura, all orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali non trattate, materie plastiche non trattate; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; sostanze chimiche destinate a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi destinati all industria Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli ed in polvere per pittori, decoratori, tipografi ed artisti Preparati per la sbianca ed altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici Olii e grassi industriali; lubrificanti; composizioni per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele e stoppini per l illuminazione Preparati farmaceutici e veterinari; preparati igienici per usi medicali; sostanze dietetiche adatte per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti, cere dentarie; disinfettanti; preparati per distruggere gli animali nocivi; fungicidi, erbicidi Metalli comuni e loro leghe; materiali da costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per binari ferroviari; cavi e fili metallici non elettrici di metallo comune; serrami, chincaglieria metallica; tubi e tubazioni metalliche; casseforti; beni di comune metallo non compresi in altre classi; minerali Macchine e macchine-utensili; motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); giunti e componenti per organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); strumenti agricoli diversi da quelli azionati manualmente; incubatrici per uova Utensili e strumenti manuali; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d insegnamento; apparecchi per la conduzione, la distribuzione, la Pagina 19 di 22

20 trasformazione, l accumulazione, la regolazione o il comando della elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione o la riproduzione di suono o di immagini; supporti magnetici per dati, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi azionati a gettone; registratori di cassa, macchine calcolatrici, attrezzature e computer per il trattamento di dati ; estintori Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d acqua e impianti sanitari Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d artificio Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in metalli preziosi o con essi rivestiti, non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici Strumenti musicali Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti, pennelli; macchine da scrivere ed articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l istruzione e l insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; clichès Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; materie plastiche in forma estrusa per uso nella produzione; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie e non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e finimenti, articoli di selleria Materiali da costruzione (non metallici); tubazioni rigide non metalliche da costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti, non metallici Mobili, specchi, cornici; prodotti, (non compresi in altre classi), in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare e succedanei di tutte queste materie, o in materie plastiche Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (non in metalli preziosi, né con essi rivestiti ); pettini e spugne; spazzole e pennelli (ad eccezione dei pennelli da pittura); materiali per la fabbricazione di spazzole; articoli per pulire; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi. Pagina 20 di 22

21 22. - Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d imbottitura e riempimento (tranne il caucciù o materie plastiche); materiali tessili in fibre grezze Fili e filati per uso tessile Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperture da letto e da tavola Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille ed aghi; fiori artificiali Tappeti, zerbini, stuoie e materiali per tappeti, linoleum ed altri materiali per coprire pavimenti; tappezzerie da pareti (non tessili) Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale; Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto Birre; acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande Bevande alcoliche (tranne le birre) Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi. SERVIZI: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari. 37. Costruzioni edili; riparazione; servizi d installazione Telecomunicazioni Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi Trattamento di materiali Educazione; formazione; svago; attività sportive e culturali. Pagina 21 di 22

22 42. - Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software per computer; servizi legali. 43. Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei Servizi medici; servizi veterinari; cure d igiene e di bellezza per persone ed animali; servizi per l agricoltura, l orticultura e la silvicoltura Servizi personali e sociali, resi da terzi, per il soddisfacimento di bisogni personali; servizi di sicurezza per la protezione di beni e di persone. ************** Pagina 22 di 22

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