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1 Apps4Law: Le novitàdel D.L.216/2012 Roma 18 aprile 2013 Sala Seminari UNIRIZ

2 2 A fine 2012, é stato emanato il Decreto Crescita 2.0, anche detto "Decreto Sviluppo bis", approvato con Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (poi convertito in Legge n. 221 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012). L'obiettivo delle disposizioni del secondo Decreto Crescita è quello di puntare sull innovazione quale fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

3 3 Con l applicazione dell Agenda Digitale e l istituzione dell Agenzia per l Italia Digitale (istituita il 1 marzo 2012), aumentano fortemente i servizi digitali per i cittadini, che potranno avere un unico documento elettronico, valido anche come tessera sanitaria, attraverso il quale rapportarsi con la pubblica amministrazione. Via libera anche alle ricette mediche digitali, al fascicolo universitario elettronico e a numerose norme riguardanti la giustizia digitale. Per la prima volta, nell ordinamento del nostro Paese viene introdotta la definizione di impresa innovativa (cosiddette start-up). Ulteriori importanti misure vengono assunte sul fronte della defiscalizzazione delle opere infrastrutturali strategiche (tramite l introduzione di un credito di imposta a valere su Irap e Ires fino al 50%) e sull attrazione degli investimenti diretti esteri.

4 4 Vengono così recepiti nel nostro ordinamento i princìpi dell Agenda Digitale Europea. L'Agenda Digitale è stata presentata dalla Commissione Europea nel maggio 2010 con lo scopo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC o ICT) per favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività. L'obiettivo principale dell'agenda è ottenere vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili. L'Agenda Digitale rappresenta una delle sette iniziative faro individuate nella più ampia Strategia EU2020, finalizzata a una crescita inclusiva, intelligente e sostenibile dell'unione Europea e basata sul concetto che tramite una maggiore diffusione e un uso più efficace delle tecnologie digitali l'europa potrà stimolare l'occupazione ed offrire ai suoi cittadini una migliore qualità della vita.

5 5 Questi i 15 punti fondamentali: documento digitale unificato - Carta di identità elettronica e tessera sanitaria (art. 1); anagrafe unificata (art. 2); censimento annuale della popolazione e Archivio delle strade (art.3); domicilio digitale del cittadino (art. 4); obbligo di PEC per le imprese (art. 5);

6 6 trasmissione obbligatoria di documenti per via telematica (artt. 6 e 7); biglietti di viaggio elettronici (pagamenti con il telefonino) e sistemi di trasporto intelligente (art. 8); pubblicazione dati e informazioni in formato aperto (art. 9); fascicolo elettronico per gli studenti universitari e semplificazione di procedure in materia di università (art. 10); libri e centri scolastici digitali (art. 11) dal 2014;

7 7 fascicolo sanitario elettronico, cartella e prescrizione medica digitali (artt. 12, 13 e 13bis); azzeramento del divario digitale, interventi per la diffusione delle tecnologie digitali (art.14); pagamenti elettronici (art. 15); biglietto di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (art. 16); comunità intelligenti (art. 20).

8 8 Innovazioni in materia fallimentare

9 9 La nuova disciplina del D.L. 179/2012 ha imposto nuove modalità procedimentali. Per limitare il disorientamento degli operatori e per cercare di risolvere preventivamente almeno alcune delle principali questioni interpretative, è stata editata dal Tribunale di Roma una circolare operativa per indicare alcune prime direttive necessarie ad un corretto utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici.

10 10 Pur non disponendo di forza di legge, la circolare operativa del Tribunale di Roma fissa determinati obblighi per tutti gli interessati Questi, in sintesi, i principali obblighi :

11 11 obbligo per il curatore di comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo P.E.C.; obbligo per il curatore di comunicare l'avviso previsto dall'art.92 L.F. all'indirizzo P.E.C. dei creditori risultante dal registro delle imprese o, in difetto, mediante fax o lettera raccomandata;

12 12 obbligo per il curatore di comunicare ai creditori il proprio indirizzo P.E.C. avvisandoli: che le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione dei beni possono essere presentate. unitamente ai relativi documenti, unicamente mediante trasmissione a tale indirizzo; che nella domanda il ricorrente deve indicare l'indirizzo P.E.C. al quale intende ricevere le successive comunicazioni; che nell'ipotesi di omessa indicazione, esse saranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

13 13 obbligo per i creditori ed i titolari dei diritti sui beni del fallito di spedire le domande di insinuazione allo stato passivo all'indirizzo P.E.C. del curatore; obbligo per i creditori di depositare in cancelleria unicamente gli originali dei titoli di credito; obbligo per il curatore di trasmettere alla cancelleria, almeno 15 giorni prima dell'udienza di verifica il progetto di stato passivo e le domande a lui pervenute;

14 14 obbligo per il curatore di trasmettere a tutti i creditori insinuati il progetto dello stato passivo; obbligo per i creditori ed i titolari dei diritti sui beni di far pervenire le loro osservazioni e le eventuali integrazioni documentali esclusivamente via P.E.C. direttamente al curatore; obbligo per il curatore di eseguire le comunicazioni nel corso del procedimento all'indirizzo P.E.C. indicato dalle parti o, in difetto, mediante comunicazione in cancelleria (salvo che l'omessa comunicazione all'indirizzo P.E.C. sia stata generata da cause non imputabili al destinatario);

15 15 obbligo di comunicazione in forma integrale agli indirizzi P.E.C. indicati dai creditori e dai titolari di diritti sui beni: a) dello stato passivo; b) delle relazioni semestrali ex art.33, 50 comma, L.F.; c) dei progetti di riparto parziali; d) dei rendiconti; e) del progetto di riparto finale; I) della proposta di concordato fallimentare e dei relativi pareri g) del ricorso per esdebitazione obbligo di conservazione, per la durata di due anni dalla conclusione della procedura, di tutti i messaggi PEC ricevuti dal curatore.

16 16 Sulla base della normativa evidenziata, quindi, sono immediatamente soggette alla nuova disciplina: tutte le procedure incardinate successivamente al 18 dicembre 2012; tutte le procedure incardinate successivamente al 16 luglio 2006 ma prima del 18 dicembre 2012 in cui non sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art.92 L.F. (o gli altri avvisi previsti); tutte le procedure anteriori al 16 luglio 2006 ove non sia stata ancora effettuata la comunicazione prevista dall'art.92 L.F. fatta eccezione che per il procedimento di presentazione delle domande tardive di insinuazione allo stato passivo;

17 17 Le domande di insinuazione allo stato passivo da trattare nelle forme dell art.101 L.F. nella formulazione anteriore alla riforma del 2006 devono continuare ad essere proposte con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del tribunale. Rimangono soggette alla vecchia disciplina anche le procedure incardinate prima del 18 dicembre 2012 e nelle quali gli avvisi previsti dagli artt. 92 e 207 del regio decreto 16 marzo n. 267 non sono mai stati eseguiti per indisponibilità dell'elenco dei creditori o delle scritture contabili.

18 18 Precisazioni operative

19 19 per tutti i fallimenti dichiarati successivamente al 10 gennaio 2013 i curatori dovranno provvedere a depositare atti ed istanze esclusivamente per via telematica; al fine di consentire la graduale organizzazione dei professionisti e l'assestamento organizzativo degli uffici, sino al 30 aprile 2013, la cancelleria è autorizzata ad accettare il deposito di atti ed istanze in forma non telematica. Oltre tale data gli atti e le istanze relative ai predetti procedimenti saranno respinti;

20 20 fino al 30 aprile 2013 e salvo che il giudice delegato non disponga diversamente, i curatori provvederanno a depositare (senza specifica formalità) con le modalità semplificate indicate dalla cancelleria un copia di cortesia della sola istanza già inviata telematicamente (la visione dei documenti allegati sarà resa possibile attraverso la consultazione diretta del registro di cancelleria o della consolle del magistrato);

21 21 a partire dal 30 aprile e sino al 31 ottobre 2013 il regime di obbligatorietà del deposito delle istanze in via telematica sarà gradualmente esteso a tutte le procedure concorsuali pendenti iscritte successivamente al 16 luglio 2006 e definitivamente esteso a tutte le procedure entro il 30 giugno 2014

22 22 In conclusione

23 Apps4Law: Profili tributari del documento informatico Roma 18 aprile 2013 Sala Seminari UNIRIZ

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