REGOLAMENTO UFFICIALE PROGETTO CLUB DOC. Stagione
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- Bernarda Costantini
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1 REGOLAMENTO UFFICIALE PROGETTO CLUB DOC Stagione La società sportiva Robur Siena S.r.l. ( Robur Siena o la Società ), con riferimento alla stagione sportiva intende promuovere, organizzare e sviluppare attività in favore delle associazioni di tifosi costituite con il fine di coinvolgere il maggior numero possibile di sostenitori nel rispetto delle norme di educazione civica e dell etica sportiva, nell osservanza delle leggi dello Stato e delle direttive morali di comportamento del tifo, del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza. Essere un club riconosciuto ufficialmente dalla Società permette ai propri associati di poter organizzare ed ospitare una serie di eventi in collaborazione con la Società stessa, relazionandosi direttamente con ogni figura preposta al rapporto con i tifosi all interno di Robur Siena (SLO, rappresentanti all interno dell advisory board, ecc.), nonché di poter usufruire di una serie di vantaggi e servizi dedicati che la Società intende riconoscere in futuro. La Società, inoltre, intende recepire e far propri i precetti sanciti dalla riforma del Codice di Giustizia sportiva, ed in modo particolare dal novellato art. 12 del Codice di Giustizia sportiva, nella parte in cui (comma 9) si stabilisce che [a]i tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle richiamate prescrizioni, si applicano le medesime sanzioni di cui al comma 8. Alla luce di tale ultima disposizione normativa vincolante, il presente Regolamento intende illustrare (i) i requisiti obbligatori che ciascuna associazione di tifosi della Robur dovrà dimostrare al fine di ottenere il riconoscimento di Club DOC, nonché (ii) la procedura di riconoscimento ai fini di cui sopra. ART. 1 - REQUISITI OBBLIGATORI E TERMINI PER ADESIONE AL PROGETTO CLUB DOC Al fine di ottenere il riconoscimento di Club DOC, con tutti gli effetti del caso, è necessario che ciascuna associazione di tifosi soddisfi cumulativamente i seguenti requisiti:
2 sia costituita nella forma giuridica di associazione senza fini di lucro e dotata di una propria autonomia gestionale ed amministrativa. L Atto Costitutivo della suddetta associazione dovrà essere aggiornato con l eventuale cambio del presidente/rappresentante legale (dovrà sussistere perfetta corrispondenza tra il rappresentante legale dell associazione indicato sull atto costitutivo ed il presidente del Club DOC indicato sul modulo d iscrizione Club DOC); essere composta da almeno 20 soci per l Italia, ovvero 15 soci per gli altri Stati europei (geograficamente ubicati nel continente Europa, ad es. Svizzera, Gran Bretagna, Norvegia, ecc.), ovvero 10 soci per gli Stati extra-europei (Stati non geograficamente ubicati nel continente Europa), che non siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (DASPO), o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modificazioni di tali norme o nuove norme in materia, ovvero che non siano stati, comunque, condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; organizzare e disciplinare iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati e finalizzate a promuovere nei confronti di tutti i propri soci e sul territorio, i principi fondamentali della cultura sportiva come sanciti dalla Carta Olimpica e dei valori fondamentali della Robur Siena, ispirati ai principi del rispetto reciproco, della pacifica convivenza e del ripudio di ogni forma di violenza e di razzismo, tutto ciò con la finalità di contribuire a prevenire atti di violenza negli stadi calcistici e favorire un appassionata, ma serena partecipazione del pubblico, specie di quello giovanile, agli eventi sportivi; rispettare incondizionatamente le leggi, le normative, le disposizioni, i regolamenti e le decisioni adottate dalle istituzioni nazionali, dagli organismi che regolano il mondo del calcio, nonché dalla Società stessa. Ove in possesso dei requisiti richiesti per l adesione al progetto Club DOC, il rappresentante legale dell associazione deve inviare, tramite , all indirizzo info@robursiena.com la documentazione richiesta, compreso il presente Regolamento firmato in calce per accettazione" dal Presidente e dalla maggioranza dei consiglieri componenti il direttivo del Club che intenderebbe aderire al progetto Club DOC. La mancata o tardiva consegna di anche uno solo dei documenti richiesti, entro i termini stabiliti, comporta l automatico rigetto della richiesta di adesione al progetto Club DOC da parte dell associazione medesima per la stagione calcistica di riferimento. Le richieste di riconoscimento devono essere comunicate alla Società all indirizzo info@robursiena.com a partire dal 01 ottobre 2015 ed entro e non oltre il 31 ottobre
3 2015 (ciò significa che oltre tale data non si potrà più ottenere il riconoscimento di Club DOC e aderire al progetto, limitatamente alla stagione sportiva ). ART. 2 - PROCEDURA DI ADESIONE AL PROGETTO CLUB DOC I presidenti/rappresentanti legali delle associazioni di tifosi che intendono aderire al progetto Club DOC dovranno preventivamente ed obbligatoriamente inviare alla Società, a partire dal 01 ottobre 2015 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2015, via a info@robursiena.com, i seguenti documenti richiesta scritta di riconoscimento del Club (a tal fine sarà sufficiente che la richiesta di riconoscimento sia contenuta nel testo dell di cui sopra); autocertificazione firmata, come da modello allegato al presente Regolamento, in relazione all assenza di soci destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (DASPO), o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modificazioni di tali norme o nuove norme in materia, ovvero condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; copia del presente Regolamento firmata per accettazione dal presidente e dalla maggioranza del direttivo del Club richiedente. La Società si riserva il potere di rigettare la richiesta di adesione al progetto Club DOC, negando quindi il riconoscimento di Club DOC a: quei Club i cui dirigenti e/o soci abbiano tenuto, nell arco della stagione calcistica precedente, un comportamento moralmente e/o materialmente deplorevole nei confronti dei soci del proprio o di altri Club DOC e/o associazioni di tifosi, di singoli tifosi, della Società e/o delle autorità pubbliche; qualsiasi associazione di tifosi non in linea con i principi espressi all art. 1 del presente Regolamento, o che non sia ritenuta conforme ed idonea al rispetto dei principi fondamentali ed ispiratori del progetto Club DOC o che non abbia tra le proprie finalità statutarie la promozione dei valori sportivi e dei principi di lealtà e correttezza dettati da Robur Siena. ART. 3 - PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI CLUB DOC
4 Dall esito (positivo o negativo) della valutazione della documentazione richiesta, preventiva e obbligatoria, dipenderà il rilascio o meno da parte della Società del nullaosta alla fase finale della procedura d iscrizione (riconoscimento ufficiale), consistente nella comunicazione scritta, da parte della Società stessa, al presidente/rappresentante legale del Club della positiva valutazione della documentazione prodotta. Una volta ricevuto il nullaosta alla fase finale d iscrizione, l associazione senza fini di lucro, richiedente l adesione al progetto Club DOC, dovrà trasmettere alla Società (tramite all indirizzo info@robursiena.com) copia del rispettivo atto costitutivo. In caso di esito negativo della valutazione della documentazione preventiva prodotta, la richiesta di adesione al progetto Club DOC verrà rigettata dalla Società con apposita comunicazione scritta inviata (tramite ) al presidente/rappresentante legale richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione completa della suddetta documentazione richiesta. ART. 4 - NEWS ED AVVISI PUBBLICATI SU SITO INTERNET DELLA SOCIETA - CONTATTI TELEFONICI E VIA , E MODULO PRIVACY SOCIO DOC Il presidente ed il referente comunicazioni di ciascun Club DOC sono tenuti a comunicare ai soci l informativa ai sensi dell art. 13 del D.lgs. 196/2003 circa le finalità e modalità di trattamento dei dati personali predisposta da Robur Siena, nonché ogni altro documento relativo al trattamento dei dati personali che sarà di volta in volta comunicato da Robur Siena. Il presidente ed il referente comunicazioni di ciascun Club DOC si impegnano a far approvare le condizioni generali di adesione al progetto Club DOC, nonché le norme e regole contenute nel presente Regolamento a ogni singolo socio DOC. In generale, presidente e referente comunicazioni sono tenuti a comunicare ai soci che tutte le news e gli avvisi della Società (ad es. date di prenotazione dei servizi con relative scadenze, modulistica, ecc.) vengono pubblicati sul sito internet e che, una volta pubblicati, tali informazioni sono vincolanti quanto le disposizioni contenute nel presente Regolamento. Per eventuali comunicazioni la Società, nella persona dello SLO, può essere contattata telefonicamente o tramite esclusivamente dal presidente e/o dal referente comunicazioni di ciascun Club DOC. Per ragioni di praticità ed esigenze strutturali ed organizzative interne, Robur Siena non interagisce in veste ufficiale direttamente (tramite e/o telefono) con i singoli soci. ART. 5 - INCOMPATIBILITA DEI DIRIGENTI DI CLUB DOC
5 I dirigenti di Club DOC (tutti i componenti del Direttivo del Club), nell esercizio delle proprie funzioni, rappresentano moralmente la Robur Siena nell ambito del rispettivo territorio e comunità locale. Per tale motivo, i massimi dirigenti di un Club DOC (presidente e referente comunicazioni) potranno essere iscritti ma non potranno ricoprire incarichi di responsabilità all interno di altra associazione e/o organizzazioni costituite da tifosi in ambito calcistico a livello professionistico. ART. 6 - VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI La Società ha il potere di sospendere e/o interrompere definitivamente in qualsiasi momento il riconoscimento per quei Club i cui soci e/o dirigenti si siano resi responsabili di comportamenti particolarmente gravi posti in essere nei confronti della Società e/o di altri Club DOC, o che comunque abbiano posto in essere atti o fatti in violazione alle norme contenute dal presente Regolamento. Costituisce, ad esempio, grave violazione del presente Regolamento, l atto o il fatto posto in essere da un socio e/o dirigente di un Club DOC consistente nel contattare o tentare di contattare direttamente (per iscritto e/o verbalmente) un dipendente e/o dirigente di Robur Siena, per problematiche attinenti (anche indirettamente) l attività del proprio Club DOC. Infatti, è di esclusiva competenza dello SLO il compito di portare a conoscenza della Società le varie problematiche manifestate dai dirigenti dei Club DOC, con l obiettivo di risolverle o comunque tentare di risolverle. L eventuale sospensione temporanea o interruzione definitiva dello status di riconoscimento ufficiale nei confronti di un Club DOC sarà formalmente comunicata con la massima urgenza (entro 5 giorni lavorativi dal momento della ricezione della notizia) al Club DOC interessato. Non potranno ricoprire cariche dirigenziali ufficiali (presidente, referente comunicazioni e responsabile) né presentare richiesta di tesseramento in qualità di socio, all interno di un Club DOC, coloro i quali siano sottoposti a Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (DASPO) ed in ogni caso le persone che abbiano in passato subito sanzioni disciplinari in ambito sportivo. ART. 7 - MANIFESTAZIONI E INCONTRI UFFICIALI CON I CLUB DOC Nell ambito dei suoi rapporti con i Club DOC, Robur Siena organizza e riceve inviti a manifestazioni/eventi d incontro di vario genere (quali cene, presentazioni, incontri, ecc.) che si prefiggono di costituire un importante momento d incontro collettivo tra la Società ed i propri
6 sostenitori. Tali manifestazioni/eventi possono prevedere la partecipazione della Società attraverso alcuni dei suoi tesserati, quali atleti, tecnici e dirigenti. In ottemperanza a quanto disposto dall Art. 12, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva, per la stagione la Società farà divieto ai propri tesserati di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con la Società ai sensi del presente Regolamento. In ogni caso, i suddetti rapporti, anche nella forma di manifestazioni/eventi, dovranno essere preventivamente autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria (SLO). A tal fine, in vista dell organizzazione di una manifestazione/evento che preveda la partecipazione della Società attraverso i suoi tesserati, il presidente e/o il referente comunicazioni di ciascun Club DOC sarà tenuto ad inviare una comunicazione alla Società all indirizzo info@robursiena.com che contenga necessariamente le seguenti indicazioni: sommaria descrizione della manifestazione/evento; luogo, data, orario e prevista durata della manifestazione/evento; e tesserati della Società invitati alla manifestazione/evento. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 7 giorni dalla data prevista per l evento, e la Società fornirà riscontro circa il proprio nullaosta entro e non oltre 2 giorni dalla data di ricezione della comunicazione suddetta. ART. 8 - UTILIZZO DEL MARCHIO ROBUR CLUB DOC Le associazioni di tifosi che hanno ottenuto il riconoscimento di Club DOC e che rispettano il presente Regolamento e i principi ivi richiamati possono avere l autorizzazione all uso del solo logo ufficiale Robur Club DOC. Per utilizzare il logo ufficiale Robur Club DOC è necessaria un esplicita autorizzazione scritta da parte di Robur Siena. La suddetta autorizzazione può essere rilasciata alle sole associazioni di tifosi che hanno aderito al progetto Club DOC e che hanno ottenuto il riconoscimento di Club DOC, e potrà essere revocata da Robur Siena in qualsiasi momento senza preavviso e a sua assoluta discrezione con mero invio di lettera raccomandata A/R al presidente del Club DOC di riferimento. Tale autorizzazione, laddove concessa, non implica in ogni caso alcuna cessione o licenza di diritti sui marchi di Robur Siena ed è limitata ai soli usi consentiti nella comunicazione autorizzativa di Robur Siena.
7 Costituisce condizione risolutiva espressa per fatto e colpa del Club DOC di riferimento, l utilizzo da parte di un Club DOC del marchio istituzionale di Robur Siena e di tutta la proprietà intellettuale di quest ultima. In particolare sono vietati: la realizzazione, commercializzazione, cessione e pubblicizzazione di materiale e abbigliamento contraddistinto dai marchi e loghi di Robur Siena; la registrazione di marchi e/o nomi a dominio contenenti i termini Robur, Robur Siena e ogni altro segno simile ai marchi Robur Siena; e la registrazione, gestione o promozione su qualsiasi social network di account intitolati o nominati con nomi, segni e marchi di Robur Siena. Costituisce condizione risolutiva espressa della suddetta autorizzazione all uso del logo ufficiale Robur Club DOC, per fatto e colpa del Club DOC di riferimento, la violazione dei suddetti divieti nonché qualunque altro uso non autorizzato, modifica, alterazione, personalizzazione della proprietà intellettuale e industriale di Robur Siena, ivi incluso il marchio istituzionale della Robur Siena così come del logo Robur Club DOC. Le violazioni di cui al precedente paragrafo, oltre ad essere motivo di revoca dell autorizzazione all uso del logo ufficiale Robur Club DOC, costituiranno violazione del presente Regolamento e saranno perseguite, quali illeciti contraffattivi, ai sensi di legge. ART. 9 - NORME FINALI L'adesione al presente progetto comporta l'impegno a mantenere il tifo nei limiti della correttezza e il ripudio di ogni forma di violenza, di razzismo e di ogni manifestazione di volgarità. Robur Siena si riserva la possibilità, su richiesta delle autorità di Polizia ed in qualsiasi momento della stagione calcistica, di chiedere, a norma dell articolo 6 della legge n 401 del 13 dicembre 1989 riguardante la diffida o altro provvedimento di inibizione alla frequentazione allo stadio, una dichiarazione che certifichi che nessun socio del rispettivo Club DOC sia stato colpito da questi provvedimenti. Nel caso in cui un socio sia colpito a stagione in corso da provvedimento restrittivo (DASPO) dovrà essere immediatamente sospeso dal proprio Club DOC. In ogni caso tutti i Club DOC dovranno sempre operare in modo apolitico, aconfessionale e senza scopi di lucro. Ad insindacabile giudizio della Società, i Club DOC che non si atterranno a tale comportamento decadranno immediatamente dallo status di riconoscimento ai fini del presente Regolamento.
8 Per Robur Siena Per il Club richiedente per accettazione
9 ALLEGATO AUTOCERTIFICAZIONE PER RICONOSCIMENTO Il sottoscritto, in qualità di Presidente / legale rappresentante / referente comunicazioni del club / società, con sede in, dichiara, ai fini del riconoscimento di Club DOC ai sensi del Regolamento Ufficiale di Robur Siena S.r.l. e per tutte le finalità ivi previste, che all interno della suddetta organizzazione, composta da n. soci, non partecipano, in qualità di membri operativi, soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (DASPO), o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n (sorveglianza speciale, obbligo o divieto di soggiorno) e successive modificazioni di tali norme o nuove norme in materia, ovvero soggetti condannati, anche con sentenze non definitive, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Data In fede, NOME E COGNOME (in stampatello) Firma
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