REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE RELATIVE AGLI INGRESSI AI LUOGHI ED ISTITUTI DI CULTURA E SULLE RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI

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1 REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE RELATIVE AGLI INGRESSI AI LUOGHI ED ISTITUTI DI CULTURA E SULLE RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 70 DEL29 LUG SOMMARIO Settore Musei e biblioteche 1

2 TITOLO I PRINCIPI E FINALITA Art.1. Ambito di applicazione TITOLO II ACCESSO E BIGLIETTAZIONE Art.2. Art.3. Art.4. Art.5. Art.6. Art.7. Art.8. Modalità di accesso Ingresso gratuito Ingresso agevolato Ingresso libero Tipologie di biglietto Ingresso a pagamento Servizio di biglietteria TITOLO III RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI Art.9. Art.10. Art.11. Art.12. Art.13. Art.14. Art.15. Art.16. Art.17. Art.18. Art.19. Art.20. Art.21. Divieti Riproduzioni fotografiche e riprese video Autorizzazioni alla riproduzione Uso delle riproduzioni Tariffe per la riproduzione Corrispettivi per la realizzazione ex novo di immagini e video Diritti di riproduzione Esenzioni e agevolazioni Prestito di riproduzioni Obbligo di denominazione Incasso dei proventi Destinazione dei proventi Abrogazioni REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER L ACCESSO AGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA E PER LE RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI TITOLO I Settore Musei e biblioteche 2

3 PRINCIPI E FINALITÀ ART.1. Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina l accesso agli istituti e luoghi della cultura della Provincia di Salerno (i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), la riproduzione degli stessi e delle opere in essi custodite nonché il prestito delle riproduzioni, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. TITOLO II ACCESSO E BIGLIETTAZIONE ART.2. Modalità di accesso 1. L accesso agli istituti e ai luoghi di cui all art.1 è gratuito o a pagamento. ART.3. Ingresso gratuito 1.L ingresso gratuito è consentito direttamente presso la biglietteria dell istituto o luogo della cultura, tramite esibizione di idoneo documento attestante l appartenenza a una delle seguenti categorie: a) cittadini dell'unione Europea di età inferiore a 18 anni o superiore a 65 (i visitatori che abbiano meno di dodici anni devono essere accompagnati); b) interpreti turistici dell'unione Europea, quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità; c) membri dell'i.c.o.m. (International Council of Museums); d) guide turistiche dell'unione Europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità; e) gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'unione Europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto; f) docenti e studenti iscritti alle facoltà di architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, alle accademie di belle arti, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'unione Europea, mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; g) cittadini dell'unione Europea portatori di handicap e loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria; h) operatori delle associazioni che svolgano, in base a convenzioni stipulate con la Provincia di Salerno o con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali; i) docenti di storia dell'arte, mediante esibizione di idoneo documento; l) giornalisti in regola con il pagamento delle quote associative, mediante esibizione di idoneo documento comprovante l'attività professionale svolta. 2. Per ragioni di studio o ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, nonché da organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ovvero per particolari e motivate esigenze, il Dirigente del Settore Musei e Biblioteche potrà consentire, ai soggetti che ne facciano richiesta, l'ingresso gratuito per periodi determinati. 3. L accesso alle biblioteche e agli archivi per finalità di lettura, studio e ricerca è sempre gratuito. 4. L ingresso è gratuito per i dipendenti provinciali ed i familiari (coniuge e figli) conviventi. 5. L ingresso è gratuito per i giovani di età inferiore a 25 anni, esclusivamente se residenti in provincia di Salerno. ART.4. Ingresso agevolato Settore Musei e biblioteche 3

4 1. L'importo del biglietto di ingresso è ridotto della metà per i cittadini dell'unione europea di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e per i docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato. 2. La stessa agevolazione si applica ai gruppi di visitatori formati da almeno 15 componenti. A tal fine, non si computano quanti abbiano diritto all ingresso gratuito o agevolato ai sensi delle altre disposizioni del presente Regolamento. ART.5. Ingresso libero 1. La Provincia può stabilire che agli istituti e ai luoghi di cui all art.1 si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti, quali, ad esempio, la Settimana della Cultura, la Giornata Europea del Patrimonio, etc.. ART.6. Tipologie di biglietto 1. Le tipologie di biglietto d ingresso sono le seguenti: a) biglietto semplice, che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di cui all art.1; b) biglietto cumulativo, che consente l'accesso a più luoghi tra quelli indicati all art.1; c) biglietto integrato, che consente l'accesso a uno o più luoghi indicati all art.1, insieme a uno o più luoghi delle cultura di altri enti pubblici o privati, e/o mostre, manifestazioni culturali, servizi aggiuntivi e convenzionati. 2. Le tipologie di biglietto di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non esclude l'accesso ai luoghi di cui all art.1 mediante biglietto semplice. 3. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti altri tipi di biglietti. 4. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste all'ingresso degli istituti. ART.7. Ingresso a pagamento 1. Il costo del biglietto semplice di ingresso ai luoghi di cui all art.1 sarà differenziato così come segue: ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA INGRESSO A PREZZO PIENO INGRESSO AGEVOLATO 1. Castello di Arechi - Salerno 3,00 1,50 2. Museo Archeologico Provinciale della Lucania 1,00 0,50 Occidentale - Certosa di San Lorenzo, Padula 3. Pinacoteca Provinciale - Palazzo Pinto, Salerno 2,00 1,00 4. Museo Archeologico Provinciale dell Agro Nocerino- 1,00 0,50 Convento di S. Antonio, Nocera Inferiore 5. Museo Archeologico Provinciale Complesso di San 2,00 1,00 Benedetto, Salerno 6. Area archeologica etrusco-sannitica di Fratte - Salerno 1,00 0,50 7. Museo Provinciale della ceramica - Villa Guariglia, Raito di Vietri sul Mare 8. R. A. A P.- Raccolta di arti applicate presso Villa De Ruggero, Nocera Superiore 2,00 1,00 2,00 1,00 2. Il costo del biglietto per l ingresso al Museo Archeologico Provinciale dell alta Valle del Sele di Oliveto Citra sarà definito in sede di accordo con il Comune di Oliveto Citra. 3. Il costo del biglietto cumulativo e del biglietto integrato verrà definito di volta in volta, in relazione ai servizi di cui rende possibile la fruizione. ART.8. Servizio di biglietteria 1. Le attività di emissione, distribuzione, vendita e verifica dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 1, nonché quelle di incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del presente Regolamento, il "servizio di biglietteria". Settore Musei e biblioteche 4

5 2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti telematiche. 3. La Provincia può affidare in concessione a soggetti pubblici o privati la gestione dei servizi di biglietteria, presso uno o più degli istituti e luoghi di cui all'art Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi. 5. Le modalità di gestione dei servizi di biglietteria in concessione sono definite mediante apposite convenzioni nelle quali può essere previsto anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche. 6. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non può essere superiore al trenta per cento degli incassi ed è definito mediante parametri che tengano conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici. I bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i parametri individuati nel presente comma. 7. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore a trenta giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5 alla sezione di tesoreria provinciale, e prevedono una penale per il ritardo, fino al dieci per cento dell'importo da versare. 8. L Amministrazione Provinciale può stipulare accordi con soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all'art. 1 con la fruizione di ulteriori attività espositive. 9. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 8 possono anche regolare la pubblicità e le altre forme di promozione commerciale sui biglietti d'ingresso, nel rispetto del Regolamento provinciale sulle sponsorizzazioni. 10. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui al presente Regolamento, si tiene conto del rilievo culturale dei beni offerti alla fruizione, della qualità degli allestimenti e dei percorsi espositivi, dei livelli qualitativi dell'accoglienza e dell'offerta complessiva di servizi aggiuntivi, della media annua degli ingressi all'istituto o al luogo, delle caratteristiche socio-economiche del territorio di riferimento, con riguardo anche alla vocazione turistica e alla presenza di altri istituti e luoghi della cultura pubblici e privati nel territorio medesimo. 11. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti, oltre che dei parametri indicati al comma 9, si tiene conto del numero e della rilevanza culturale degli istituti e luoghi interessati, delle caratteristiche e dei livelli qualitativi dei servizi pubblici presenti sul territorio, con particolare riferimento alla rete di trasporti pubblici. 12. L'importo stabilito ai sensi dei commi 10 e 11 include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste al comma 5. TITOLO III RIPRODUZIONI DI BENI CULTURALI ART.9. Divieti 1 È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del Dirigente del Settore Musei e Biblioteche, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. ART.10. Riproduzioni fotografiche e riprese video 1. Fuori dai casi previsti dal precedente art. 9, ai sensi del presente Regolamento, per riproduzioni di beni culturali si intendono quelle realizzate per fini diversi dall utilizzo strettamente personale e comunque senza l ausilio di strumentazione professionale. Settore Musei e biblioteche 5

6 2. Le riproduzioni relative agli istituti e luoghi della cultura di cui all art. 1 possono avvenire secondo le seguenti modalità: a) duplicazione di immagini fotografiche (stampe, negativi, fotocolor, diapositive, immagini digitali, a scansione ottica, etc.) già nella disponibilità dell Archivio dei Musei Provinciali del Salernitano; b) realizzazione ex novo di immagini fotografiche, effettuate dal Settore Musei e Biblioteche o da professionista individuato dallo stesso o a cura del richiedente, con spese comunque a carico di quest ultimo; c) realizzazione di riprese video effettuate dal Settore Musei e Biblioteche o da professionista individuato dallo stesso o a cura del richiedente, con spese comunque a carico di quest ultimo. 3. Nei casi in cui le riproduzioni vengano realizzate a cura del richiedente, deve essere depositata presso il Settore Musei e Biblioteche copia di ciascuna immagine o video realizzato. ART.11. Autorizzazioni alla riproduzione 1. Le riproduzioni di cui al precedente art.10, comma 2, sono consentite previa esplicita autorizzazione dirigenziale ad istanza scritta, che ne specifichi le finalità. 2.L autorizzazione, del Dirigente del Settore Musei e Biblioteche, viene concessa dopo aver valutato la compatibilità delle finalità della riproduzione con le esigenze conservative del bene da riprodurre, nonché con il decoro del medesimo, in relazione all utilizzo della riproduzione. Nell autorizzazione viene specificato il corrispettivo da versare per la riproduzione, secondo le disposizioni del presente Regolamento. ART.12. Uso delle riproduzioni 1. Le riproduzioni non possono essere stampate né duplicate senza esplicita autorizzazione. 2. L uso pubblico di qualsiasi tipo di riproduzione (pubblicazioni, mostre, realizzazioni videocinematografiche o multimediali, siti web, esposizione in luoghi aperti al pubblico etc.) è soggetto al pagamento dei relativi diritti, secondo quanto specificato dal presente Regolamento. ART.13. Tariffe per la duplicazione Nei casi previsti dall art. 10, comma 2, lett. a), per ciascuna immagine, si applicano le seguenti tariffe: A.1. Stampe bianco e nero o a colori: Formato Costo 10x15 2,00 13x18 3,00 15x20 3,50 20x30 7,50 24x36 8,50 25x38 10,00 30x45 16,00 35x50 18,00 50x75 38,00 A.2. Diapositive bianco e nero o a colori Formato Duplicato da diapositiva esistente Riproduzione da immagine digitale a Dia 13x18 5,00 18x24 8,00 24x36 30,00 A.3. Formato digitale File jpeg e tiff alta risoluzione: 5,00 (per accertate ragioni di studio tariffa ridotto a 2,50). ART.14. Corrispettivi per la realizzazione ex novo di immagini e video Settore Musei e biblioteche 6

7 Nei casi previsti dall art. 10, comma 2, lett. b) e c), il corrispettivo a carico del richiedente viene determinato dal Dirigente del Settore Musei e Biblioteche tenendo conto dei seguenti criteri: a) carattere delle attività cui si riferiscono le riproduzioni; b) mezzi e modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) tipo e tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) uso e destinazione delle riproduzioni, nonché eventuali benefici economici che ne derivano al richiedente. ART.15. Diritti di riproduzione 1. Le riproduzioni destinate ad usi pubblici di qualsiasi genere sono soggette al pagamento dei diritti di seguito specificati: a) Diritti di riproduzione edizione di pubblicazioni Per ogni immagine B/N o colori 15,00 B) Diritti di riproduzione manifesti - per ogni immagine Tiratura sino a: Dimensioni 50x70 Dimensioni 100x140 Dimensioni 140x200 o superiori 500 esemplari 75,00 90,00 100, esemplari 100,00 120,00 140, esemplari 150,00 180,00 210, esemplari 200,00 240,00 280,00 C) Diritti di riproduzione altre edizioni pubblicitarie o commerciali (calendari, opuscoli, biglietti da visita, cartoline, cartoncini, brochure, gadget, ecc.) - per ogni immagine Tiratura sino a: Diritti 500 esemplari 75, esemplari 100, esemplari 150, esemplari 200, esemplari e oltre 250,00 D) Diritti riprese video: 100,00 ART.16. Esenzioni e agevolazioni 1. Sono esentati dal pagamento dei diritti di riproduzione i privati che ne facciano richiesta per uso personale o per motivi di studio e ricerca, nonché i soggetti pubblici e gli enti di ricerca per finalità di studio e/o di valorizzazione e/o di promozione del territorio. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione Provinciale. 2. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 15, si applicano le seguenti agevolazioni per: a) pubblicazioni con tiratura inferiore a copie e con prezzo di copertina inferiore a 75,00 e periodici di natura scientifica; b) ristampe presso lo stesso editore: esenzione del 50% sulle tariffe per i diritti di riproduzione al momento della pubblicazione. 3. La riproduzione è gratuita, altresì, per pubblicazioni con tiratura limitata in numero da definire con successivo atto dirigenziale. 4.L esenzione verrà riconosciuta previa istanza scritta al Dirigente competente, che valuterà la fondatezza della richiesta, sulla base dei criteri fissati dal presente Regolamento. 5. Nel caso in cui gli istituti e i luoghi di cui all art. 1 siano oggetto di riprese fotografiche e/o video in occasione di celebrazioni nuziali è dovuto il corrispettivo fisso di. 50,00. ART.17. Prestito di riproduzioni 1. È possibile richiedere gratuitamente in prestito riproduzioni fotografiche già realizzate e disponibili presso l Archivio dei Musei Provinciali del Salernitano. Settore Musei e biblioteche 7

8 2. Il prestito dà diritto all utilizzazione dell immagine in via non esclusiva. 3. Il prestito è consentito previa esplicita autorizzazione a istanza scritta, che ne specifichi le finalità e la durata. L autorizzazione viene concessa dal Dirigente del Settore Musei e Biblioteche dopo aver valutato la compatibilità tra le finalità del prestito e il decoro del bene riprodotto. 4. Il prestito è consentito previo versamento di una cauzione di 70,00 per ogni riproduzione. Nel caso in cui l immagine non venga restituita entro il termine stabilito nell autorizzazione, verrà trattenuta la somma di 30,00 sulla cauzione versata. Per ogni riproduzione perduta o deteriorata verrà trattenuto l intero importo, salvo il caso di maggior danno che di volta in volta sarà quantificato in sede di rilascio di autorizzazione. ART.18. Obbligo di denominazione 1 Ogni riproduzione dovrà essere contrassegnata dalla dicitura riportante la denominazione dell istituto o luogo della cultura oggetto della riproduzione stessa o presso cui è custodito il bene riprodotto e riportare il logo della Provincia di Salerno. 2 Di ogni opera a stampa o su supporto multimediale in cui compaia la riproduzione di un istituto o luogo della cultura della Provincia di Salerno o di un bene in esso custodito dovranno essere depositate almeno n. 2 copie presso il Settore Musei e Biblioteche. ART.19. Incasso dei proventi 1 La corresponsione delle somme relative alla riproduzione e al prestito avviene mediante versamento alla Tesoreria provinciale, con indicazione della relativa causale. 2 La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa al Dirigente del Settore Musei e Biblioteche. Non saranno accettate altre forme di pagamento. Si darà luogo all erogazione del servizio richiesto, solo dopo aver acquisito la ricevuta di pagamento. 3 Le richieste che si riferiscono a ipotesi non espressamente contemplate dal presente Regolamento formeranno oggetto di specifiche valutazione e disciplina. 4. Le tariffe e i corrispettivi previsti nel presente Regolamento non comprendono eventuali spese di spedizione e imballaggio, che sono a carico del richiedente. ART.20. Destinazione dei proventi 1. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d ingresso sono destinati all incremento e alla valorizzazione del patrimonio culturale della Provincia, in conformità alle disposizioni dell art. 110 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 2. Alla stessa finalità sono destinati gli introiti derivanti dalla riproduzione di beni culturali. ART.21. Abrogazioni 1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento recante le tariffe per l accesso ed altre attività connesse da svolgere presso il castello Arechi di Salerno, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.78 del Settore Musei e biblioteche 8

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