Fine anno e termini di decadenza degli atti di accertamento

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1 Ai Gentili Clienti Fine anno e termini di decadenza degli atti di accertamento LA NORMA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, come modificato dal D.Lgs n. 241, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (disposizione così modificata dall'art. 15 del D.Lgs , n. 241; in precedenza la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo). Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del Titolo I del D.P.R. n. 600/1973, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (anche questa disposizione è stata modificata dall'art. 15 del D.Lgs. n. 241/1997; in precedenza, entro il 31 dicembre del sesto anno successivo). LA NORMA AI FINI IRAP Relativamente all'irap, nella fase transitoria (caratterizzata dall'assenza di legislazione regionale disciplinante l'imposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 446/1997), si applicano le stesse regole valevoli per le imposte sui redditi. Di conseguenza, anche i termini dell'accertamento corrispondono a quelli previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/

2 LA NORMA AI FINI IVA Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti IVA devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. LA PROROGA DEI TERMINI PER I SOGGETTI CHE NON HANNO CONDONATO In materia di imposte dirette ed IVA, l art. 10 della L. 289/2002 ha stabilito che i termini per l accertamento relativi a periodi di imposta per i quali i contribuenti non si sono avvalsi delle disposizioni recate dagli artt. 7 (concordato fiscale) 8 (integrativa semplice) o 9 (condono tombale) devono intendersi prorogati di due anni rispetto all originaria scadenza. In modo parallelo, l'art.2, comma 44, lettera f), della legge Finanziaria 2004, ha previsto la medesima proroga nei confronti dei contribuenti che non si avvalgano delle stesse definizioni per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre Resta inteso che i termini dell'accertamento relativo al periodo di imposta 2002, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, non sono suscettibili di proroga, posto che in tal caso viene meno la possibilità di avvalersi della definizione e, quindi, la stessa ratio della norma in esame ( cfr. circolare Agenzia delle Entrate 18 febbraio 2004, n. 7/E, paragrafo 3.6.). 2

3 Termini di accertamento per le imposte dirette e Iva Termini di accertamento per dichiarazioni Iva IL RADDOPPIO DEI TERMINI Per effetto delle modifiche apportate dall art. 37, comma 24, del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, all'art. 43 del D.P.R.n.600/1973, dopo il secondo comma è stato previsto che : In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. 3

4 Parallelamente, ai fini Iva, il comma 25 del citato D.L., ha inserito, all'art. 57 del D.P.R. n.633/1972, dopo il secondo comma, il seguente passo: In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. Ai sensi del successivo comma 26, dell art. 37, del D.L. n. 223/2006, le disposizioni precedenti si applicano a decorrere dal periodo d'imposta per il quale alla data di entrata in vigore del decreto sono ancora pendenti i termini di cui al primo e secondo comma dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972. Con la tabella che segue indichiamo le nuove scadenze, a partire dall annualità 1998, annualità in cui per la prima volta i termini di decadenza coincidono sia ai fini delle imposte sui redditi che dell Iva. 4

5 Ai soli fini delle imposte sui redditi, l annualità 1997 omessa (termine ordinario di decadenza 2004, termine prorogato da condono 2006), è accertabile fino al IL D.L. SALVA ITALIA Il D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 214 del 22 dicembre art. 10, comma 9 -, intervenendo sul procedimento di accertamento a mezzo studi di settore, ha previsto, fra l altro, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore, i quali abbiano assolto fedelmente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e sulla base dei dati sopra indicati risultino coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili ( cd. doveri di comunicazione e trasparenza), la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, primo comma, del D.P.R. n.600/73, e dall'art. 57, primo comma, del D.P.R. n. 600/19733; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del C.P.P. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ( cfr. sul punto C.M. n.25/2012). Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. PROFESSIONISTI ASSOCIATI S.R.L. Tutte le circolari sono pubblicate nel sito web della Professionisti Associati Srl cliccando Circolari 5

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