Atti tributari. La notifica. N Notifica agli irreperibili Consegna a familiari e parenti o al portiere Notifica agli eredi

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1 N Notifica agli irreperibili Consegna a familiari e parenti o al portiere Notifica agli eredi

2 Sommario 1. Introduzione L avvenuta notifica si prova con l avviso di ricevimento... 6 Cassazione Sezione Tributaria - sentenza 31 ottobre 2014 n Cassazione - Sezione Quinta - sentenza 17 febbraio 2016 n Inesistenza o nullità della notifica... 9 Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, sentenza n. 1/01/ Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n. 182/02/ Commissiona Tributaria Regionale dell Emilia Romagna, sentenza n. 1425/10/ Assenza del destinatario Cassazione Sezione Quinta - sentenza 26 novembre 2014 n Cassazione - Seconda Sezione Civile - 22 ottobre Cassazione - Sesta Sezione T - ordinanza 25 novembre 2015 n Cassazione Sezione Sesta T- ordinanza 28 maggio 2013 n Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sentenza n. 1600/01/ Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sentenza n. 153/05/ Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sentenza n. 3945/35/ Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza n. 3188/11/ Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza n. 66/01/ Presa in consegna da parte di soggetti diversi dal destinatario (parenti o affini, conviventi, portiere dello stabile etc.) Cassazione Sezione Quinta - sentenza 24 settembre 2015 n Cassazione - Sezione Quinta - sentenza 13 marzo 2014 n Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, sentenza n. 20/03/ Cassazione Quinta Sezione - sentenza 17 dicembre 2014 n Cassazione Quinta Sezione - sentenza 27 marzo 2013 n

3 Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sentenza n. 5/29/ Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sentenza n. 3088/02/ Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sentenza n. 1028/06/ Notifica agli eredi Cassazione Quinta Sezione - sentenza 4 novembre 2015 n Cassazione Quinta Sezione - sentenza 17 luglio 2013 n Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza n /57/ Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza n /57/

4 1. Introduzione Esiste un numero impressionante di sentenze di merito e di legittimità, in materia di notificazione degli atti tributari. In questa raccolta, per ovvie ragioni, daremo spazio a quelle più recenti. Notifica degli atti tributari. Cenni La materia delle notificazioni degli atti sostanziali, quale l avviso di accertamento, è disciplinata dall articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui gli avvisi di accertamento devono essere notificati per mezzo dei messi comunali oppure di quelli speciali autorizzati dall ufficio dell Agenzia delle Entrate che devono fare sottoscrivere l atto al consegnatario o indicare i motivi per cui questi non lo abbia sottoscritto. Ove il destinatario dell atto non si trovato presso il domicilio fiscale, il messo notificatore deve consegnare l atto, con il seguente ordine tassativo: a) a persona di famiglia (parente o affine) o addetta alla casa, all ufficio o all azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace; b) se mancanti, al portiere dello stabile; c) se manca il portiere, a un vicino di casa che accetti la consegna. Irreperibilità relativa Se è impossibile consegnare l atto a uno dei soggetti sopra elencati, il messo notificatore, ai sensi dell articolo 140 c.p.c. (applicabile alle notifiche degli atti tributari per effetto del rinvio dell art. 60, D.P.R. 600/1973 agli artt. 137 e ss. c.p.c.): deposita la copia dell atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; affigge l avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell abitazione o dell ufficio o dell azienda del destinatario; dà notizia del deposito presso la casa comunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione dell avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall art. 140 c.p.c. quando siano CONOSCIUTI la residenza e l indirizzo del destinatario, ma non sia stato comunque possibile eseguire la consegna, perché il contribuente - o altro possibile consegnatario - non è stato trovato presso quell indirizzo, da dove tuttavia NON RISULTA TRASFERITO. Irreperibilità assoluta La notifica dell atto tributario deve invece essere effettuata secondo la procedura descritta dall articolo 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, - sostitutivo, per il procedimento tributario, dell art. 143 c.p.c. -, quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all atto della notifica, risulti TRASFERITO IN LUOGO SCONOSCIUTO (V. Cass. n /2003, n. 7268/2002, n /1999, n. 4587/1997). L art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/73 testualmente dispone che: Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l avviso del deposito 3

5 prescritto dall art. 140 del Codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell ottavo giorno successivo a quello di affissione (a seguito delle modifiche inserite dall art. 174, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004). Notifica per posta La possibilità di avvalersi del mezzo postale per la notificazione degli atti del procedimento amministrativo tributario è prevista: dall articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973; dalla legge 890/1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari). Legge n. 890 consente la notificazione a mezzo posta da parte degli ufficiali giudiziari degli atti in materia civile, amministrativa e penale. La stessa facoltà è stata prevista per la notifica "degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente" (art. 14). Cartelle di pagamento L articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 disciplina le modalità di notifica della cartella di pagamento e rinvia alle disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. 600/73 per quanto non regola espressamente, nonché per la notificazione agli irreperibili e per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti. Quanto alla notificazione della cartella di pagamento agli irreperibili, valendo la medesima disciplina contemplata per gli avvisi di accertamento, si avranno due ipotesi: se l irreperibilità è relativa, il messo che non rinviene il contribuente affigge avviso di deposito presso la porta dell abitazione, dà notizia al contribuente mediante raccomandata A/R e deposita l atto nella casa comunale. In tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata o, comunque, decorsi dieci giorni da tale momento (C.cost. con sentenza n. 3/2010). Se invece si tratta di irreperibilità assoluta, il messo che non rinviene il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, semplicemente deposita l atto presso l albo comunale (si veda C.Cost. sentenza n. 258). Si ricorda che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento. La notifica della cartella può essere eseguita anche a mezzo posta elettronica certificata (a tal riguardo si deve tenere conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 159/2015 con decorrenza dal 1 giugno 2016). 4

6 Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. L esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. 5

7 2. L avvenuta notifica si prova con l avviso di ricevimento Cassazione Sezione Tributaria - sentenza 31 ottobre 2014 n Gli atti tributari devono essere comunicati al contribuente nelle forme della notifica degli atti giudiziari. Di conseguenza, nel caso di notifica a mezzo posta, la prova dell effettiva ricezione dell atto è data dall avviso di ricevimento come espressamente stabilisce l art. 4, comma 3, della L. n. 890/82. Tanto consente di escludere la possibilità di attestare l avvenuta notifica con documenti che possano ritenersi equipollenti all avviso di ricevimento. In particolare deve escludersi che la prova legale della ricezione dell atto notificato possa essere fornita tramite i dati attinti dai registri o archivi informatici dell Amministrazione finanziaria, quali l Anagrafe tributaria. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per l attestazione rilasciata dall ufficio postale in caso di smarrimento dell avviso di ricevimento: l attestazione non può evidentemente surrogare la forma tipica richiesta dalla legge (avviso di ricevimento). Con particolare riguardo all Anagrafe tributaria, gli Ermellini hanno osservato che essa raccoglie e ordina, su scala nazionale, i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli Uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari; tali dati vengono trasmessi e utilizzati dagli uffici operativi per l esecuzione delle verifiche e degli accertamenti fiscali. Pertanto, in considerazione della specifica funzione istruttoria cui è preordinato detto archivio, i dati non hanno efficacia probatoria privilegiata. Infatti, tali dati non si riferiscono ad atti compiuti o fatti accaduti alla presenza di un pubblico ufficiale competente ad attribuire loro efficacia fidefaciente, quanto piuttosto a dati e informazioni provenienti o comunque raccolti da terzi (per esempio invio dei questionari ai contribuenti) e inseriti nell'archivio esclusivamente ai fini dell'ulteriore svolgimento dell attività e non anche quindi ad altri fini di pubblicità dichiarativa o notizia, o di pubblicità legale. Ragion per cui l archiviazione nell'anagrafe tributaria delle informazioni non produce alcuna certezza in ordine alla provenienza, alle dichiarazioni o ai fatti in essi rappresentati, non potendo pertanto assurgere il mero estratto dell'archivio informatico dell'anagrafe tributaria a prova - documentale - del dato in esso annotato (per esempio la data di notifica della cartella di pagamento e le date di spedizione e ricezione della comunicazione di irregolarità al contribuente). Nel caso di specie la controversia è scaturita da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72, avente a oggetto l irrogazione della sanzione pecuniaria e la liquidazione di interessi moratori in relazione al tardivo versamento delle imposte per l anno 2002 da parte di una società di capitali. La società contribuente con il ricorso introduttivo ha chiesto l annullamento della cartella di pagamento, contestando la diversa data di notifica indicata invece nel tabulato dell anagrafe tributaria prodotto in giudizio dall Amministrazione finanziaria. 6

8 Cassazione - Sezione Quinta - sentenza 17 febbraio 2016 n Qualora il contribuente contesti il ricevimento del plico postale contenente la cartella di pagamento, il concessionario della riscossione non è tenuto a depositare in giudizio la copia dell atto per dimostrare la notifica, poiché è sufficiente la produzione dell avviso di ricevimento. Inoltre, se la sottoscrizione nell avviso di ricevimento sia addotta come inintelligibile, la notificazione è pur tuttavia valida, poiché la relazione tra il destinatario e la persona cui è stato consegnato l atto costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile (querela di falso), stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. La controversia ha riguardato un intimazione di pagamento basata su una cartella esattoriale di cui la contribuente società ha sostenuto di non aver avuto notizia. L intimazione è stata annullata dalla CTP con sentenza confermata dalla CTR, in quanto il concessionario ha prodotto la "copia di un avviso di ricevimento illeggibile dal quale si evince la notifica a mani di un ipotetico addetto alla ricezione degli atti" e peraltro si deve ritenere che, "se il contribuente contesta la mancata notifica della cartella esattoriale, il concessionario deve produrre in giudizio non solo le copie degli avvisi di notifica ma anche copia delle cartelle medesime". Ebbene, la Cassazione ha ribaltato le sorti del giudizio. Gli ermellini hanno accolto il ricorso di Equitalia alla luce dei seguenti principi. In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, poiché l articolo 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. 602/73 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità della relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. Sez. 5, n. 6395/2014; n /2009). Del tutto erroneamente, perciò, la CTR ha ritenuto che incombesse al concessionario depositare in giudizio non solo l'avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella medesima, desumendo detto onere dalla lettura incongrua dell articolo 26 più volte menzionato, in cui è previsto un onere alternativo, correlato alle diverse modalità con le quali la notifica può essere effettuata ("L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione ). Inoltre, se, come nella specie, la sottoscrizione nell avviso di ricevimento sia addotta come inintelligibile, 7

9 l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra il destinatario e la persona cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. Sez. 5, n /2011; conf. n. 9111/2012). Peraltro, osserva sempre la Suprema Corte, il ricorrente non ha contestato che il contenuto del plico corrispondesse a quanto rappresentato sulla busta (essendosi limitato a eccepire di non avere mai ricevuto il plico); per cui non si vede per quale ragione il giudicante abbia d'ufficio ritenuto di dover affrontare il distinto tema non sottoposto alla sua cognizione. E allora la causa è stata decisa dalla Suprema Corte nel merito, con conseguente rigetto del ricorso del contribuente. 8

10 3. Inesistenza o nullità della notifica Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, sentenza n. 1/01/16 La notificazione dell atto tributario è inesistente quando essa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge Il giudizio è originato da un avviso di accertamento, con metodo induttivo, che rideterminava il reddito d impresa del contribuente, recuperando le imposte. Il ricorso è stato accolto dall adita CTP di Isernia in relazione al motivo riguardante la ritualità del procedimento notificatorio. Con l eccezione pregiudiziale accolta il ricorrente, infatti, ha lamentato l inesistenza della notifica degli avvisi impugnati. La Commissione ha affermato, da un lato, che in materia tributaria l'utilizzo della raccomandata postale con avviso di ricevimento è previsto per la notificazione di una molteplicità di atti e, dall altro, che la notificazione deve qualificarsi inesistente quando è eseguita in modo, assolutamente, non previsto dalla legge ovvero con consegna dell'atto a persona e in luogo non riferibili ai destinatari passivamente legittimati e, quindi, inidoneo a realizzare lo schema tipico dell'istituto notificatorio. In siffatta ipotesi non può farsi riferimento, ai fini della sanatoria, agli artt. 156 e 157 del codice di procedura civile, posto che le circostanze ivi previste possono essere invocate solo nel caso di notificazioni irregolari quindi, ad esempio, nel caso di mancanza della relata di notifica. Nel caso in esame, scrivono i giudici, l'ufficio resistente non ha dato prova dell'avvenuta notifica degli atti opposti. Infatti per l'accertamento n. (omissis) non risulta depositato l'avviso di ricevimento e per l'accertamento n. (omissis), pur essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto del contribuente, l'iter procedurale non è stato correttamente eseguito per mancanza delle formalità prescritte, per cui deve ritenersi da nullità insanabile. L accoglimento del ricorso del contribuente ha comportato la condanna dell Ufficio finanziario al pagamento delle spese processuali. Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n. 182/02/15 La cartella di pagamento è nulla se la notifica dell atto presupposto non si è perfezionata a causa del mancato rispetto, da parte del messo notificatore, di tutti gli adempimenti prescritti dalle disposizioni legislative in materia di notificazione degli atti tributari. La controversia è scaturita da una cartella di pagamento non preceduta, a detta della società ricorrente, dalla regolare notifica dell atto presupposto, ossia un avviso di accertamento relativo a IVA e IRES 2005 oltre sanzioni. Secondo la società, la notifica dell avviso doveva ritenersi inesistente per via delle modalità con cui era stata effettuata; doglianza questa che ha fatto breccia presso l adita CTP di Lecce. 9

11 L agente postale aveva dichiarato di avere immesso nella cassetta delle lettere l avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell atto, mentre il collegio giudicante ha potuto appurare, grazie a una perizia giurata fotografica, che presso la sede legale della contribuente non c era mai stata una cassetta postale. In ogni caso, per la CTP, l agente ha agito in spregio a quanto previsto dall articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973 e alle norme del codice di procedura civile cui lo stesso rinvia perché infatti la notifica degli atti tributari deve essere compiuta: 1. nelle mani del destinatario (art. 138 c.p.c.); 2. laddove non sia possibile, nel Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l ufficio o esercita l industria o il commercio (art. 139 c.p.c.); 3. nel caso di assenza nei luoghi predetti, ai soggetti alternativamente indicati nell articolo 139 cod. proc. civ. (a persona di famiglia o addetta alla casa, all ufficio o all azienda, al portiere dello stabile ecc.). Nel caso di specie, pertanto, la società ha eccepito a buon diritto l inesistenza della notifica dell avviso di accertamento, atteso che il messo notificatore non ha posto in essere tutto quanto prescritto dalle norme del codice di procedura civile né ha indicato le ragioni dell impossibilità di consegna dell atto nei luoghi, alle persone e alla condizioni stabilite dalla legge. Inoltre, non è stato possibile ipotizzare che si sia trattato di notifica ex art. 140, a persona irreperibile o per rifiuto delle persone indicate dall articolo 139. Dalla rilevata inesistenza della notifica dell avviso di accertamento è derivata la declaratoria di nullità della cartella impugnata. La CTP ha pure dichiarato la decadenza dell Ufficio dal potere di accertamento per l anno d imposta L Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio. Commissiona Tributaria Regionale dell Emilia Romagna, sentenza n. 1425/10/14 È inesistente la notifica dell atto impositivo a mezzo posta qualora l'ufficiale giudiziario non abbia apposto la propria firma sulla busta di colore verde. Una Srl ha impugnato due avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006 con i quali l Ufficio ha contestato maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. L impugnazione è stata respinta dal giudice di primo grado che ha confermato nel merito l accertamento. Da qui il ricorso in appello con cui la società ha lamentato l omesso esame delle questioni pregiudiziali riguardanti la carenza del requisito essenziale della sottoscrizione in relazione all atto per il 2005 e l inesistenza giuridica della notifica con riguardo all atto per il Ebbene, con la sentenza in argomento la CTR di Bologna ha integralmente riformato la decisione di prime cure. Quanto all'eccezione riguardante l'omessa sottoscrizione dell'accertamento per il 2005, dopo averne esaminato l'originale prodotto in forma cartacea, la CTR ha potuto appurare la nullità dell atto impositivo per violazione dell articolo 42 del D.P.R. n. 600/73, perché all'ultima pagina era riportato il nome del 10

12 funzionario delegato, scritto a macchina, dopo la frase Per il direttore provinciale, senza tuttavia alcuna firma o sottoscrizione autografa, scritta a penna. Quanto all'inesistenza giuridica della notifica dell'accertamento relativo all anno d imposta 2006, i giudici regionali di Bologna hanno constato che l atto è stato notificato a mezzo posta utilizzando gli appositi moduli di raccomandata verdi, per come previsto dalla legge n. 890/1982. In questo caso l'ufficiale giudiziario deve presentare all'ufficio postale la copia dell'atto impositivo da notificare in busta chiusa al contribuente, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o domicilio del contribuente, nonché il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e il timbro dell'ufficio accertatore. Nella specie, però, dall esame della copia della busta utilizzata per la notificazione è emerso che a sinistra, sotto l'indicazione del numero del registro cronologico, era stato lasciato in bianco lo spazio riservato alla firma dell'ufficiale giudiziario. Il che ha inficiato irrimediabilmente, ad avvio della CTR, il procedimento notificatorio dell avviso di accertamento per il 2006, con conseguente accoglimento dell'eccezione formulata da parte contribuente. 11

13 4. Assenza del destinatario Cassazione Sezione Quinta - sentenza 26 novembre 2014 n La notificata della cartella di pagamento è nulla se la raccomandata contenente l avviso di deposito ex art. 140 c.p.c. non è pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente per un errore dell ufficiale giudiziario. Gli Ermellini hanno reso definitiva la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale dell Emilia Romagna ha annullato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione Mod. Unico 2001 e concernente la maggiore IRPEF dovuta dal contribuente, stante il disconoscimento della deducibilità di un importo versato a titolo di assegno divorzile. Secondo il giudice dell appello, la notifica della cartella di pagamento ex art. 140 c.p.c. non si poteva ritenere ritualmente avvenuta perché, in seguito alla restituzione al mittente della raccomandata, con la dizione trasferito, l'agente della riscossione avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della notifica, non essendo il contribuente venuto a conoscenza dell'atto impositivo al fine di poter proporre una tempestiva impugnazione. Approdata nelle aule del Palazzaccio, la questione si è risolta definitivamente a favore del contribuente. La Suprema Corte ha rilevato che non sono stati effettuati tutti gli adempimenti prescritti per il perfezionamento della notifica nei casi di irreperibilità cosiddetta relativa del destinatario dell'atto, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi, la notificazione è da considerarsi nulla. La notificazione è, invece, inesistente quando essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge. Nella fattispecie, la raccomandata contenente la notizia del deposito presso la casa comunale dell'atto impositivo, a causa di un errore dell'ufficiale postale - che ha apposto sulla relata la dicitura "trasferito" riferita al destinatario, pur essendone rimasta invariata la residenza - non è pervenuta nella sfera di conoscenza di quest'ultimo ed è stata perciò restituita al mittente. In definitiva, - scrive la Corte - la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata senza rispettare tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto. Ne è derivato il rigetto del ricorso proposto dall Agenzia delle Entrate. Cassazione - Seconda Sezione Civile - 22 ottobre 2015 Se il destinatario della cartella esattoriale è momentaneamente assente, l ufficiale giudiziario deve depositare la copia nella casa del Comune, dove la notificazione deve eseguirsi, e affiggere l avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, che deve essere pure informato con raccomandata A/r. Il giudice deve accertare il rispetto di questa procedura dalla quale dipende la validità della notifica. 12

14 Gli ermellini hanno accolto il ricorso di un cittadino che ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 C.p.c. contro la cartella esattoriale inviatagli da Equitalia per verbali non pagati relativi a infrazioni al Codice della strada. Nel giudizio di cassazione ha trovato ingresso la contestazione riguardante il vizio di notifica delle cartelle, essendo mancata l affissione dell avviso di deposito sulla porta dell abitazione - in violazione dell art. 140 C.p.c. - ed essendo stata prodotta in giudizio una copia del frontespizio della busta che non consentiva la riferibilità della raccomandata inviata. La censura relativa alla mancata affissione, scrive la Suprema Corte, è fondata perché è carente l accertamento del Giudice di pace sulle modalità della notifica ed in particolare sull affissione alla porta dell abitazione. La Suprema Corte ha poi chiarito che avverso la cartella esattoriale sono ammissibili l opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981 in funzione recuperatoria della pregressa tutela o quella all esecuzione ex art. 615 Cpc od agli atti esecutivi ex art. 617 Cpc. La prima ha come unici interlocutori gli enti impositori, le altre presuppongono che si instauri correttamente un giudizio di opposizione all esecuzione od agli atti esecutivi nelle forme e con le modalità del codice di rito. Nel caso di specie, il ricorso fa riferimento nell esposizione del fatto a un avviso di accertamento reperito nel corso del 2010 in cassetta postale e ad una omessa notifica e la sentenza ad una opposizione in cui si deduceva anche l inesistenza del titolo. La causa è stata rimessa al giudice di merito per nuovo giudizio. Cassazione - Sesta Sezione T - ordinanza 25 novembre 2015 n Se il tentativo di consegnare la cartella di pagamento non è andato a buon fine, la notifica può dirsi perfezionata ai sensi dell art. 60 lett. e] del D.P.R. 600/73 (irreperibilità assoluta) solamente se dalla relata emerge chiaramente che il messo ha ricercato il contribuente, non soltanto presso l indirizzo indicato nell atto, ma nell intero Comune. Non è sufficiente la mera attestazione nella relata sconosciuto sui citofoni e sconosciuto in loco. La controversia ha avuto a oggetto un intimazione di pagamento non preceduta, a detta della contribuente, dalla regolare notifica dell atto prodromico (cartella di pagamento). La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in riforma della decisione di prime cure, ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura notificatoria per gli irreperibili di cui all articolo 60, lettera e], del D.P.R. 600/73, posto che il tentativo di consegna della cartella presso la residenza anagrafica della contribuente non era andato a buon fine per essere questa risultata sconosciuta in loco, come annotato dall agente notificatore nella relata. Ebbene, secondo la Suprema Corte ha ragione la contribuente quando lamenta la violazione degli articoli 148 c.p.c. e 60, lettera e], D.P.R. 600/73, in quanto l annotazione sconosciuto in loco non è idonea a dare atto del compimento delle doverose ricerche del destinatario del plico da parte dell agente notificatore. La detta annotazione, in altri termini, è assolutamente generica, quindi non atta a soddisfare i requisiti richiesti dall art. 148 del codice di rito civile. 13

15 La CTR meneghina, dunque, è incorsa nella violazione del principio più volte affermato dai giudici di legittimità (Cass. n /2007, n. 3464/2008 e n /2008) secondo il quale, con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute, né con quali espressioni verbali e in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Dalla mera attestazione sconosciuto sui citofoni e sconosciuto in loco non emerge di certo se il messo notificatore abbia effettuato le dovute ricerche e se queste siano state sufficienti per pervenire alla conclusione della irreperibilità del destinatario. Il supremo collegio ha affermato di condividere il principio per cui compete al giudice di merito interpretare la relata di notifica e di valutare la sufficienza delle ricerche da parte del messo; tuttavia non si può tacere che tale attività d interpretazione e di valutazione presuppone che delle ricerche ci sia traccia agli atti del giudizio, giacché, diversamente, non risulterebbe soddisfatto il requisito di legittimità della notifica ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 600/73, ossia che emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Va anche aggiunto che dalla lettera della norma emerge che le ricerche devono avere a oggetto la presenza del destinatario non solo presso l indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell intero territorio comunale (Cass. n. 1440/2013). La parola, in definitiva, è tornata alla CTR della Lombardia per nuovo giudizio. Cassazione Sezione Sesta T- ordinanza 28 maggio 2013 n È nulla la notifica degli atti fiscali nel caso in cui l avviso lasciato dall agente postale non riporta il numero civico presso il quale avrebbe cercato il contribuente. La controversia è scaturita da una cartella di pagamento emessa in virtù di un provvedimento d irrogazione di sanzioni di cui il contribuente ha chiesto l annullamento eccependo un vizio di notifica, consistito nel mancato rispetto di tutti gli adempimenti richiesti dalla legge e, segnatamente, dall articolo 3 L. n. 892/1982 concernete la notificazione di atti a mezzo posta. Infatti il messo notificatore aveva omesso di annotare quale fosse il numero civico dello stabile presso il aveva cercato il destinatario dell atto, anche per colpa dell Ufficio finanziario che non aveva compiutamente indicato l indirizzo del contribuente. Sia in primo sia in secondo grado è stata dichiarata la validità della notifica e quindi della cartella. In particolare, la CTR della Sicilia ha ritenuto perfezionato il procedimento sanzionatorio, avendo verificato che l agente postale, alla cui attività va riconosciuta efficacia probatoria fino a querela di falso, aveva curato gli adempimenti prescritti dalla legge, dando atto di avere immesso l avviso di deposito nella cassetta dello stabile risultante in indirizzo. Ebbene, diversamente dai giudici del merito, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, rinviando la causa per nuovo esame ad altra sezione della CTR della Sicilia. Gli Ermellini hanno attribuito estrema importanza alla completezza dell avviso lasciato dall agente delle poste al momento della notifica dell atto tributario. Sul punto i supremi giudici hanno ribadito che, nel caso 14

16 di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa del destinatario, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell avviso di ricevimento, deducendone che lì dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell agente postale riportata nell avviso non possa ricavarsi l avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità - e segnatamente il luogo di immissione dell avviso - la notifica non può ritenersi correttamente effettuata (cfr. Cass. sentenze n. 1224/1999 e n /2009). Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sentenza n. 1600/01/14 La mancata affissione dell avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'azienda rende nulla la notifica eseguita ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, prevista nei casi di irreperibilità (momentanea) del destinatario o di incapacità o rifiuto di ricevere la copia. La controversia ha riguardato un intimazione di pagamento, ai fini delle imposte dirette e dell IVA per il 1998, non preceduta dalla rituale notifica della prodromica cartella esattoriale. Il contribuente ha sostenuto di non aver mai ricevuto la predetta cartella, il che rendeva nulli tutti gli atti di riscossione successivi, compresa l'intimazione in questione. Di diverso avviso il concessionario della riscossione, che si è costituito in giudizio insistendo per la bontà del proprio operato, posto che la notifica della cartella era stata eseguita nel rispetto della procedura descritta dall articolo 140 del c.p.c. La tesi del concessionario ha fatto breccia presso la CTP di Roma, la quale ha rilevato che il plico contenente la cartella era stato deposito presso la casa comunale e che di tale deposito era stata data notizia al contribuente con raccomandata, così come previsto dall art. 140 citato. Ebbene, contrariamente a quanto fatto dai colleghi provinciali, i giudici della CTR Lazio hanno ravvisato il mancato rispetto di uno dei passaggi procedurali descritti dall articolo 140, il che ha condotto all accoglimento dell appello del contribuente. La norma in questione stabilisce che, se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario (o per incapacità o rifiuto delle persone indicate dall articolo 139), l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La CTR spiega che la notifica ai sensi dell articolo 140 si perfeziona solamente con il puntuale compimento di tutti gli adempimenti in essa descritti, sicché l affissione dell avviso alla porta del destinatario, costituisce una necessità sostanziale e non semplicemente formale, nel senso che non si tratta di un mero formalismo, ma è un adempimento finalizzato a permettere al contribuente l'immediata nozione dell'avvenuta notificazione e di prendere visione dell atto depositato presso la casa comunale. La CTR aggiunge che l invio della raccomandata non è sostitutivo dell affissione espressamente richiesto dalla norma. Nel caso di specie è stata accertata l omessa affissione dell avviso alla porta del contribuente. Ciò ha comportato la nullità della notificazione della cartella di pagamento, nullità che si è estesa all intimazione di pagamento oggetto di controversia. La CTR Lazio ha quindi accolto l appello del contribuente, dichiarando compensate le spese di lite. 15

17 Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sentenza n. 153/05/2014 Se è dimostrata la temporaneamente assenza del contribuente, deve ritenersi nulla la notifica dell'atto impositivo presso la casa municipale senza altri adempimenti da parte dell agente postale. Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo di non avere mai ricevuto la notifica dell avviso di accertamento. Per l Agenzia delle Entrate, invece, la notifica dell'atto presupposto si era perfezionata, trattandosi di un caso di irreperibilità assoluta in cui, ai sensi dell articolo 60 comma 1 lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, è sufficiente l affissione all'albo comunale in busta sigillata dell'avviso di accertamento senza necessità della raccomandata informativa. Investita dell esame della controversia, la CTP di Treviso ha dato ragione al ricorrente. Quest ultimo, infatti, è riuscito a dimostrare, mediante produzione del certificato rilasciato dal Comune, che il suo caso non rientrava affatto tra quelli di irreperibilità assoluta, bensì temporanea, che si concretizza nel momento in cui sono conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non è stato possibile eseguire la consegna dell'atto o perché l interessato (o altro possibile consegnatario) non è stato trovato in tale indirizzo (da dove tuttavia non risulta trasferito) o per incapacità oppure per rifiuto di altri soggetti a ricevere l'atto. I giudici trevigiani, oltre a prendere atto del certificato anagrafico prodotto in atti, hanno pure riscontrato come il messo notificatore non avesse compiuto alcuna ricerca nel Comune dove era situato il domicilio fiscale del contribuente allo scopo di verificare se il suo trasferimento si fosse risolto in un mero mutamento d indirizzo. Di più. La notifica della cartella esattoriale era stata regolarmente eseguita proprio presso l'indirizzo dove era stata rilevata l'irreperibilità del contribuente, da parte dell agente postale che aveva notificato l atto presupposto; circostanza questa che ha ulteriormente confermato l errore in cui è incorsa l Amministrazione Finanziaria, e cioè l avere ritenuto perfezionata la notificazione dell atto di accertamento sulla scorta dell irreperibilità assoluta del suo destinatario. In conclusione, l impugnata cartella di pagamento è stata annullata con condanna dell Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite (duemila euro oltre accessori di legge). Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sentenza n. 3945/35/14 In caso di temporanea irreperibilità del contribuente, la notifica degli atti tributari deve essere eseguita secondo la sequenza procedimentale descritta dall articolo 140 c.p.c.: affissione dell'avviso alla porta dell abitazione (o dell azienda), deposito del plico nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. In caso di omissione di uno di questi adempimenti la notificazione è inesistente (e non nulla), quindi insanabile. La controversia trae origine dalla notifica di un intimazione di pagamento non preceduta, a detta del contribuente, dalla regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento. Infatti, l agente notificatore, preso atto della momentanea assenza del destinatario, avrebbe dovuto, ex art. 140 c.p.c., depositare la copia nella casa comunale, affiggere alla porta dell abitazione l avviso del deposito - in busta chiusa e sigillata - e darne notizia al destinatario mediante l invio di una raccomandata A/R. Nella specie, invece, il 16

18 messo si era limitato all affissione dell avviso di deposito alla casa comunale. Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal collegio provinciale, la CTR capitolina ha ravvisato il vizio di notifica lamentato dell appellante con riguardo alle cartelle di pagamento pregresse all intimazione oggetto di controversia. È stato così accolto il ricorso originario del contribuente, in riforma della sentenza di prime cure. Nella specie, infatti, non trattandosi di irreperibilità assoluta del destinatario, bensì di sua assenza temporanea, la notifica delle cartelle sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.; e poiché le formalità previste per la notifica di cui al citato articolo (deposito della copia, affissione dell'avviso di deposito e invio della raccomandata), in quanto organicamente coordinate tra loro, hanno tutte carattere essenziale e, come tali, condizionano l'efficacia giuridica della notifica stessa, la mancanza di uno solo dei detti adempimenti non può considerarsi un semplice vizio ab estrinseco, con mera efficacia invalidante del processo notificatorio e quindi suscettibile di sanatoria, ma si risolve nella mancanza di un elemento essenziale ed esclude in radice che la notificazione possa ritenersi eseguita, neppure in forma viziata, giacché l ipotesi del vizio presuppone pur sempre un procedimento completato nei suoi momenti strutturali fondamentale. In conclusione l appello del contribuente è stato accolto con compensazione delle spese. È bene evidenziare che per la CTR Lazio il mancato rispetto della sequenza procedimentale descritta dell articolo 140 è causa d inesistenza della notifica, mentre a giudizio della Suprema Corte l omissione di uno degli adempimenti previsti dalla norma comporta la nullità della notificazione, non già la sua inesistenza, poiché la notificazione è inesistente quando essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge (sentenza n /2014). Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza n. 3188/11/14 Nei casi di assenza e/o irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell articolo 140 c.p.c., non può dirsi validamente eseguita se, nella relata, l'agente notificatore non ha dato conto delle ricerche infruttuose del destinatario nei luoghi in cui doveva avvenire la notifica. Il Collegio giudicante ha annullato una cartella di pagamento recante un iscrizione a ruolo per oltre 2 milioni di euro, accogliendo il motivo di ricorso riguardante il vizio di notifica, per violazione della procedura prevista all art. 140 del codice di procedura civile, di cui si è avvalso il notificatore. In caso di temporanea irreperibilità del contribuente, la notifica degli atti tributari deve essere eseguita secondo la sequenza procedimentale descritta dall articolo 140 c.p.c.: affissione dell'avviso alla porta dell abitazione (o dell azienda), deposito del plico nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Secondo costante giurisprudenza, l omissione di uno di questi adempimenti pregiudica la notificazione, rendendola nulla; come nulla deve ritenersi, stando alla sentenza in rassegna della CTP Bari, anche la notifica effettuata secondo la procedura ex 140 quando nella relata non compaia l indicazione delle ragioni 17

19 specifiche per le quali il messo notificatore ha eseguito questa procedura con riferimento, in particolare, alle infruttuose ricerche del destinatario nei luoghi in cui sarebbe dovuta avvenire la notifica. Secondo la Cassazione, infatti: il ricorso al procedimento di notificazione di cui all art. 140 c.p.c. richiede che l organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme di cui all art. 139 c.p.c. descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, di dimora o di domicilio. (cfr. Cass del 2009). Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza n. 66/01/14 Nei casi di assenza e/o irreperibilità temporanea del destinatario, la notifica della cartella esattoriale può dirsi validamente eseguita soltanto se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile. In particolare, il concessionario, in caso di contestazione, deve produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale. Diversamente la notifica deve ritenersi nulla. La CTP capitolina ha annullato un avviso di intimazione, poiché non preceduto dalla rituale notifica della pregressa cartella di pagamento. I giudici tributari di secondo grado hanno accolto l appello proposto nell interesse di un noto imprenditore della Capitale, operando una puntuale disamina delle norme che regolano la notifica della cartella di pagamento a persona che non sia presente nella propria dimora al momento della visita del notificatore. Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento la CTR non poteva che attingere alla giurisprudenza dei giudici superiori (in particolare, C. Cost., sentenze n. 258/2012 e n. 3/2010). La pronuncia in argomento distingue tra irreperibilità assoluta e temporanea osservando che, in entrambi i casi, il plico è depositato presso la casa comunale ma, mentre nella prima eventualità (irreperibilità assoluta) la notifica si perfeziona con l'affissione dell'avviso del deposito all'albo comunale e si presume la conoscibilità legale dell atto all ottavo giorno successivo a quello dell affissione, nella seconda eventualità (temporanea assenza) la norma stabilisce una prima formalità integrativa, costituita dall'affissione, alla porta dell abitazione o dell ufficio o dell azienda del destinatario, ad opera del notificatore, di un avviso di avvenuto deposito e una formalità ulteriore, ossia la notizia dell'avvenuto deposito che il notificatore deve dare al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La spedizione della raccomandata informativa perfeziona la procedura nei confronti del soggetto che esegue la notifica, trattandosi, tuttavia, di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l'allegazione e produzione dell'avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Ciò vuol dire che, a fronte di una precisa contestazione in giudizio da parte del contribuente che sostenga di non aver ricevuto la cartella, è onere del concessionario produrre in giudizio la raccomandata che informa dell'avvenuto deposito del plico per assenza al momento della consegna. Alla luce di ciò la CTR di Roma afferma che il concessionario per la riscossione avrebbe quindi dovuto produrre una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando o 18

20 da altro soggetto legittimato ai sensi del codice civile, ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l ufficio postale a seguito di regolare avviso. Nella fattispecie non è stata invece prodotta alcuna ricevuta della raccomandata, né è stato altrimenti provato che il contribuente non abbia curato il ritiro della stessa presso l ufficio postale nel normale termine di giacenza. La notifica della cartella, pertanto, è stata ritenuta irrituale con conseguente mancato consolidamento del debito tributario. Le spese di lite sono state compensate. 19

21 5. Presa in consegna da parte di soggetti diversi dal destinatario (parenti o affini, conviventi, portiere dello stabile etc.) Cassazione Sezione Quinta - sentenza 24 settembre 2015 n La cartella è validamente notificata se è stata presa in consegna dalla moglie del destinatario presso la loro abitazione a San Marino. Gli ermellini si sono dovuti esprimere sulla notifica di una cartella a fini IVA che non è stata notificata presso il domicilio fiscale italiano del destinatario, ma a San Marino (luogo di residenza all estero del medesimo) con consegna a mani della moglie convivente. La CTR ha ritenuto il suddetto procedimento notificatorio illegittimo; pertanto l Ufficio finanziario si è rivolto agli ermellini ai quali ha chiesto di dire: se violi gli artt. 156 e 160 c.p.c. e 60 del D.P.R. n 600/73 per i quali deve ritenersi valida la notifica di una cartella esattoriale, indirizzata a una persona fisica non residente, eseguita anziché presso il domicilio fiscale italiano (art. 58, comma 2, del D.P.R. 600/73) direttamente presso il luogo di residenza estera mediante consegna a mani del coniuge, attesa l idoneità di detta notificazione ad assicurare la conoscibilità dell atto da parte del suo destinatario la sentenza della CTR che, in una tale situazione, dichiari nulla la notifica poiché non eseguita a mani del destinatario ed effettuata in luogo diverso dal suo domicilio fiscale. Ebbene, la risposta della Suprema Corte è stata affermativa. Il che ha comportato l accoglimento del ricorso del fisco, con decisione della causa nel merito. L articolo 60, comma 1, del D.P.R. n. 600/73 prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che, per legge, devono essere notificati al contribuente, sia eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del C.p.c. con le seguenti modifiche: c) salvo il caso di consegna dell atto o dell avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; [ ] e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non c è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l avviso del deposito prescritto dall articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell ottavo giorno successivo a quello di affissione. È evidente che la notifica degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale al quale, tuttavia, è connesso l onere preventivo del contribuente di indicare all Ufficio il proprio domicilio fiscale e di tenerlo costantemente informato delle eventuali variazioni. Ne deriva che laddove il contribuente non adempia all obbligo, l Ufficio può eseguire le notifiche comunque nell ultimo domicilio fiscale noto. La disciplina, posta a garanzia dell Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l onere di cercare il contribuente fuori dal suo domicilio fiscale, prevede che quando il destinatario dell atto non abbia comunicato le variazioni del domicilio utili a consentire la notificazione, non si configura l illegittimità del procedimento notificatorio quando per la notificazione venga seguita una procedura più garantista per il contribuente, come, quella prevista dall articolo 139 Cpc, con notificazione presso la residenza del 20

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