Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

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1 Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N Cartella per posta. La firma sull avviso di ricevimento può non essere del contribuente Nella notifica ex art. 140 rileva l invio della raccomandata informativa Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Equitalia Quando il contribuente eccepisce che nel plico raccomandato non c era la cartella di pagamento non spetta a Equitalia dimostrare l esatto contenuto della busta, in quanto l atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art cod. civ., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione. In altri termini, la prova dell arrivo della raccomandata fa presumere l invio e la conoscenza dell atto, mentre l onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l atto spetta al destinatario. Inoltre, qualora il contribuente contesti il ricevimento del plico spedito con lettera raccomandata, il concessionario della riscossione non è tenuto a depositare in giudizio la copia dell atto per dimostrare la notifica, poiché è sufficiente la produzione dell avviso di ricevimento. Infine, nel caso di momentanea assenza del contribuente, la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale è valida qualora sia stata inviata la raccomandata informativa prevista dall articolo 140 cod. proc. civ., mentre rimane irrilevante la riferibilità al destinatario della firma apposta sull avviso di ricevimento. È quanto emerge da tre recenti sentenze della Corte di Cassazione. 1

2 Premessa Quando il contribuente eccepisce che nel plico raccomandato non c era la cartella di pagamento, non spetta a Equitalia dimostrare l esatto contenuto della busta, in quanto l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art cod. civ., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione. In altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta al destinatario. Inoltre, qualora il contribuente contesti il ricevimento del plico spedito con lettera raccomandata, il concessionario della riscossione non è tenuto a depositare in giudizio la copia dell atto per dimostrare la notifica, poiché è sufficiente la produzione dell avviso di ricevimento. Infine, nel caso di momentanea assenza del contribuente, la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale è valida qualora sia stata inviata la raccomandata informativa prevista dall articolo 140 cod. proc. civ., mentre rimane irrilevante la riferibilità al destinatario della firma apposta sull avviso di ricevimento. È quanto emerge da tre recenti sentenze della Corte di Cassazione: Quinta Sezione Civile, sentenza n. 3036/2016; Quinta Sezione Civile, sentenza n. 5397/2016; Sesta Sezione Civile (T), sentenza n. 7184/2016. CASS civ. sez. 5^, Sent. n. 3036/2016 L'avviso di ricevimento prova l avvenuta notifica anche quando è illeggibile la firma di chi ha preso in consegna il plico. Qualora il contribuente contesti il ricevimento del plico postale contenente la cartella di pagamento, il concessionario della riscossione non è tenuto a depositare in giudizio la copia dell atto per dimostrare la notifica, poiché è sufficiente la produzione dell avviso di ricevimento. Inoltre, se la sottoscrizione nell avviso di ricevimento sia addotta come inintelligibile, la notificazione è pur tuttavia valida, poiché la relazione tra il destinatario e la persona cui è stato consegnato l atto costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile (querela di falso), stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. 2

3 Art Codice civile (Efficacia dell atto pubblico) L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (221 c.p.c.), della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La vicenda La controversia ha riguardato un intimazione di pagamento basata su una cartella esattoriale di cui la società contribuente ha sostenuto di non aver avuto notizia. L intimazione è stata annullata dalla CTP con sentenza poi confermata dalla CTR in quanto il concessionario ha prodotto la "copia di un avviso di ricevimento illeggibile dal quale si evince la notifica a mani di un ipotetico addetto alla ricezione degli atti" e peraltro si deve ritenere che, "se il contribuente contesta la mancata notifica della cartella esattoriale, il concessionario deve produrre in giudizio non solo le copie degli avvisi di notifica ma anche copia delle cartelle medesime". Ebbene, la Cassazione ha ribaltato le sorti del giudizio. Gli ermellini hanno accolto il ricorso di Equitalia alla luce dei seguenti principi. In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, poiché l articolo 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. 602/73 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità della relata, visto che è l ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass. Sez. 5, n. 6395/2014; n /2009). 3

4 Del tutto erroneamente, perciò, la CTR ha ritenuto che incombesse al concessionario depositare in giudizio non solo l'avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella medesima, desumendo detto onere dalla lettura incongrua dell articolo 26 più volte menzionato, in cui è previsto un onere alternativo, correlato alle diverse modalità con le quali la notifica può essere effettuata ("L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione ). Inoltre, se, come nella specie, la sottoscrizione nell avviso di ricevimento sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra il destinatario e la persona cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. Sez. 5, n /2011; conf. n. 9111/2012). Peraltro, osserva sempre la Suprema Corte, il ricorrente non ha contestato che il contenuto del plico corrispondesse a quanto rappresentato sulla busta (essendosi limitato a eccepire di non avere mai ricevuto il plico); per cui non si vede per quale ragione il giudicante abbia d'ufficio ritenuto di dover affrontare il distinto tema non sottoposto alla sua cognizione. E allora la causa è stata decisa dalla Suprema Corte nel merito, con conseguente rigetto del ricorso del contribuente. CASS civ. Sez. 5^, Sent. n. 5397/2016 Spetta al contribuente - che sostenga il contrario - dimostrare che nella raccomandata non c era la cartella di pagamento. Equitalia non deve dimostrare l esatto contenuto del plico raccomandato quando il contribuente nega di avere ricevuto la cartella di pagamento dal momento che la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta al destinatario. 4

5 La vicenda Secondo la Sezione Tributaria di Piazza Cavour, ove l agente della riscossione si avvalga della facoltà, prevista dal D.P.R. n. 602/73, art. 26, di provvedere alla notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente - anche alla luce della disciplina dettata dal D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 - che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ciò è implicitamente confermato dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o del giudice. Ai predetti fini non si ritiene invece necessario prosegue la Suprema Corte - che il concessionario dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, giacché l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art cod. civ., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione. In altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta al destinatario. A conforto di tale tesi milita il principio generale di c.d. vicinanza della prova, poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato), in ipotesi anche avvalendosi di testimoni, che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto. Perciò la sentenza 5397/2016 ritiene meritevole di conferma il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (così come, più in generale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del 5

6 destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito). Nel caso specie, la contribuente Congregazione religiosa non fornito la prova dell'asserita assenza, all'interno della busta notificatagli da Equitalia, della cartella di pagamento. Pertanto male ha fatto il giudice di merito a ritenere tempestiva e fondata l impugnazione, anche perché all'atto dell'accettazione della raccomandata il plico risultava avere un peso compreso tra i 101 e i 250 grammi (compatibile con la voluminosità della cartella), che la busta recava la stampigliatura del numero della cartella in questione ed, infine, che in data (omissis) la contribuente aveva già ricevuto atto di pignoramento presso terzi fondato, tra l'altro, sulla cartella di pagamento notificata in data (omissis), della cui esistenza la (omissis) era quindi venuta, in qualche modo, a conoscenza. Decidendo la causa nel merito, gli ermellini hanno disposto l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti, in considerazione del rilevato contrasto giurisprudenziale. E in effetti, secondo un orientamento minoritario, in caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l onere della prova di detto contenuto spetta al mittente, anche quando questo il sia concessionario della riscossione. Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti CASS. civ. solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il Sez. 5^ contenuto della busta medesima. (Cass. Trib. n Sente n. del 2013; Cass. Lav. n del 2006). Tale principio 2625/2015 non soffre di eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente (concessionario della riscossione), tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente. 6

7 CASS civ. Sez. 6^ T, Sent. n. 7184/2016 Firma sull avviso di ricevimento della raccomanda informativa non riferibile al destinatario - Irrilevanza Affinché sia valida la notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, non è necessario che sia riferibile al destinatario la firma presente sull avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dall articolo 140 c.p.c. Art. 140 Codice di procedura civile (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia) Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte costituzionale (sentenza n. 3/2010) ha affermato che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione. L agente notificatore, quando prende atto della momentanea assenza del contribuente e rileva che non è possibile consegnare il plico, alternativamente, a persona di famiglia (parente o affine) o addetta alla casa, all ufficio o all azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace, al portiere dello stabile o a un vicino di casa che accetti la consegna deve, ex art. 140 c.p.c., depositare la copia nella casa comunale, affiggere alla porta dell abitazione o dell ufficio l avviso del deposito - in busta chiusa e sigillata - e darne notizia mediante l invio di una raccomandata A/r. L omissione di uno degli adempimenti previsti dall art. 140 comporta la nullità della notificazione (v. Cass. sent. n /2014). La vicenda La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha annullato la cartella di pagamento oggetto di controversia ritenendo irrituale la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c., posto che la ricevuta della raccomandata informativa non conteneva una firma riferibile al destinatario. 7

8 Nel successivo giudizio di legittimità Equitalia ha lamentato con successo l erronea applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione di un atto tributario da parte del concessionario con le forme dell art. 140 c.p.c. Decidendo sul ricorso dell ente riscossore, la Suprema Corte ha ricordato che, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcune relata di notifica o annotazione specifica sull avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l atto pervenuto all indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all art cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 9111/2012. Si vedano pure Cass. n /2014e Cass. 2959/2013 in tema di formalità della notifica ex art. 140 c.p.c.). Ebbene, nel caso di specie il giudice di merito non fatto corretta applicazione del superiore principio poiché, per un verso, ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina di cui alla legge 890 del 1982 e, per l altro, ha preteso di condizionare la validità della notificazione alla riferibilità della firma apposta sulla raccomandata di ricevimento al destinatario della stessa, senza invece considerare l inutilità di siffatta verifica, una volta acclarato il compimento della formalità dell inoltro al destinatario della raccomandata informativa. E allora la sentenza gravata è stata cassata con remissione della causa davanti al giudice di secondo grado per nuovo esame. - Riproduzione riservata - 8

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