Allegato A. Regione Toscana. Documento di Attuazione Regionale del Piano Nazionale per la gestione dell anguilla

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1 Allegato A Regione Toscana Documento di Attuazione Regionale del Piano Nazionale per la gestione dell anguilla 1

2 1. Obiettivi del piano e modalità di attuazione Soggetti coinvolti e loro ruolo Pesca e gestione delle ceche Introduzione Modalità di pesca e di gestione delle ceche Requisiti necessari per presentare la domanda ai fini dell autorizzazione Modalità di presentazione delle domande Modalità di rilascio delle autorizzazioni Obblighi dei soggetti autorizzati Quantità di ceche da prelevare Destinazione delle ceche pescate Programma di ripopolamento Ripopolamento con le ceche Protezione degli adulti Introduzione Misure previste Misure di lungo periodo Passaggi artificiali per pesci Riduzione dei predatori Miglioramento della qualità dell habitat Programma di monitoraggio...17 ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO

3 Secondo quanto previsto nel Piano Nazionale di Gestione per l anguilla in Italia (PNG) Reg. (CE) 1100/07, la Regione Toscana deve attivare una serie di misure necessarie a garantire il recupero dello stock di anguille presenti sul proprio territorio. A tal fine viene elaborato il Documento di Attuazione Regionale del Piano Nazionale per la gestione dell anguilla. 1. Obiettivi del piano e modalità di attuazione Il fondamento del Piano Nazionale di Gestione è quello di riuscire a individuare una strategia di gestione e monitoraggio del prelievo con il duplice fine di assicurare la conservazione della specie, contribuendo al ripristino dello stock, in un quadro di sostenibilità delle attività socioeconomiche ad essa correlate. Tale Piano tiene conto della articolata realtà italiana. L anguilla è presente nelle acque lagunari e nelle acque interne di tutte le regioni, ma con diversi livelli di abbondanza e produttività, diverse strutture demografiche, con tassi di mortalità e accrescimento molto variabili che dipendono dalla tipologia di ambiente in cui vivono. La competenza amministrativa sulla pesca dell anguilla è articolata tra Stato e Regioni, infatti la pesca in mare delle ceche e degli adulti è competenza del MiPAAF mentre la pesca nelle acque interne, dalle foci dei fiumi verso l entroterra, è materia dell amministrazione Regionale o Provinciale di competenza. Per questi motivi, il Piano Nazionale di Gestione Anguilla per l Italia è un Piano misto che prevede interventi a livello nazionale per le acque costiere e a livello regionale per quelle Regioni come la Toscana che non hanno delegato tale gestione all Amministrazione Nazionale. Davanti ad un quadro generale negativo sullo stato dello stock di anguilla che si manifesta con una diminuzione notevole della produzione del pescato e del reclutamento su tutto il territorio nazionale, risulta doveroso intraprendere azioni volte ad invertire il trend negativo rilevato ed a conseguire l obbiettivo generale del Reg. CEE 1100/07, vale a dire il ritorno in mare del 40% delle anguille argentine calcolate sulla base di dati di produzione da pesca relativi a periodi antecedenti gli anni 80. Le misure descritte nel presente documento, relativo all attuazione del già citato Piano Nazionale di gestione dell anguilla, che sarà operativo oltre il periodo di riferimento del PRAF, saranno realizzate utilizzando le 3

4 risorse stanziate annualmente dal Programma Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Per l anno 2012 detto programma stanzia risorse pari ad euro ,78 nell ambito della misura B.2.3 Attuazione di interventi previsti nell ambito dei piani di gestione di interesse regionale del PRAF; la misura è suddivisa nelle seguenti azioni: a) Gestione delle risorse ittiche per un importo pari ad euro ,78 b) Interventi di parte corrente, per l attuazione del piano di gestione dell anguilla per un importo pari ad euro ,00. Per gli anni successivi, l entità delle risorse da destinare alla misura B.2.3 sarà determinata annualmente. 2. Soggetti coinvolti e loro ruolo Le strutture regionali hanno il ruolo di definire e implementare una serie di norme per adeguare le attuali leggi regionali alle esigenze del Piano Nazionale. Le normative e le azioni previste a livello della Regione Toscana devono considerare le caratteristiche locali riguardo alle modalità di pesca, sia del novellame che degli adulti, e dell allevamento dell anguilla, così come devono prendere in considerazione le esigenze del mercato. Per quanto attiene alle attività nel medio-lungo periodo, dovranno essere prese iniziative indirizzate a migliorare le condizioni ambientali di sviluppo della specie nelle acque toscane ed a realizzare le necessarie azioni di ingegneria ambientale che consentano i movimenti migratori caratteristici della specie. La Direzione Generale della competitività del Sistema Regionale e Sviluppo della Regione Toscana, sentite le Province, ha il compito di dare attuazione al Piano Nazionale. Alla Regione spetta inoltre la messa a punto del sistema per il rilascio delle licenze di pesca delle ceche ed il controllo delle stesse. L Agenzia per la Protezione Ambientale (ARPAT) rappresenta il supporto tecnico della Regione per gli aspetti biologici/ambientali quali: le modalità di cattura, il disegno statistico dei campionamenti e del monitoraggio, la modalità riguardo allo stoccaggio del pescato, il trasporto e l immissione delle ceche, la ripartizione spaziale del materiale da seminare, così come, la valutazione dei risultati. 4

5 Le Province forniscono il supporto logistico contribuendo con personale e mezzi ai sopralluoghi, implementando il sistema di vigilanza. Le province, inoltre, rilasciano le autorizzazioni per la pesca delle ceche, organizzano la raccolta dei dati statistici ed i dati relativi all acquisto delle ceche (di cui al punto d) del paragrafo 3.6) e li inviano alla Regione, insieme all elenco dei pescatori autorizzati al prelievo. E competenza delle province la messa a punto di piani di ripopolamento elaborati su indicazioni fornite da ARPAT. Sul territorio provinciale, ove possibile, vengono individuati appositi luoghi di raccolta per il conferimento e la stabulazione delle ceche pescate. Un ruolo importante è riconosciuto alle Associazioni e ai Rappresentanti dei pescatori, come supporto logistico delle operazioni sul campo e per la raccolta delle informazioni statistiche. 3. Pesca e gestione delle ceche 3.1 Introduzione La Regione Toscana ai sensi ed in attuazione del Piano Nazionale di gestione dell anguilla e dei documenti collegati, attua le indicazioni relative alla salvaguardia della specie che comprendono gli obblighi di ripopolamento annuale (fino al 2016), stabilito per la Toscana in kg 540 di novellame (ceche). In funzione di ciò e delle necessità connesse con il reperimento del materiale da semina di idonee caratteristiche e qualità e con la scelta delle modalità e luoghi di immissione, ai sensi della normativa vigente ed in particolare di quanto in merito disposto dalla L.R. 7/2005, la Regione fornisce le seguenti linee di azione. 3.2 Modalità di pesca e di gestione delle ceche Il novellame di anguilla (ceche) è costituito da individui di lunghezza media inferiore ai 12 cm. Il novellame prelevato è destinato al ripopolamento delle acque interne della Toscana e, in sub-ordine, di quelle di altre regioni o utilizzato per attività di allevamento, previa assenso dei competenti Uffici Regionali. 5

6 La pesca del novellame può essere esercitata esclusivamente da soggetti appositamente autorizzati e si puo effettuare tra il 1 ottobre ed il 28 febbraio di ogni anno salvo specifiche proroghe. Alla foce del Fiume Albegna è fatto divieto totale della pesca delle ceche. La cattura delle ceche potrà essere praticata attraverso l utilizzo di nasse, bertovelli, ripaiole, trattine, con maglia delle reti idonea alla cattura del novellame. Potranno essere inoltre utilizzate fascine di materiale vegetale necessarie per la verifica della risalita della fauna ittica. Dette attrezzature devono essere indicate nell autorizzazione specifica. Il trasporto del novellame ai fini di ripopolamento deve essere effettuato con mezzi muniti di impianto di erogatore di ossigeno o aria e, comunque, in condizioni tali da assicurare la piena vitalità del prodotto. L autorizzazione all esercizio della pesca del novellame è rilasciata dalla Provincia in cui viene effettuato il prelievo di novellame ed è valida esclusivamente per la Provincia di rilascio dell autorizzazione. Nelle autorizzazioni vengono specificate: - le tecniche di pesca, - le zone di pesca, - le modalità di gestione del pescato e del trasporto, - il luogo di conferimento. 3.3 Requisiti necessari per presentare la domanda ai fini dell autorizzazione Possono presentare la domanda i soggetti singoli o associati, in possesso della licenza di pesca professionale nelle acque interne rilasciata ai sensi della L.R. n.7/2005, che sono stati incaricati nei 3 anni precedenti a svolgere attività di monitoraggio sull anguilla anche nell ambito di progetti/studi finanziati dalla Regione Toscana o dalle Amministrazioni provinciali o che hanno ottenuto l autorizzazione rilasciata dal Mi.P.A.A.F. Direzione Generale della pesca marittima e dell acquacoltura ai sensi di quanto previsto dal D.M. del 12 gennaio 2011 (G.U. Serie Generale n.20 del 26/01/2011) relativo al rilascio delle autorizzazioni per il prelievo delle ceche nelle acque costiere di pertinenza regionale. 6

7 3.4 Modalità di presentazione delle domande I soggetti che richiedono l autorizzazione devono presentare domanda entro il 31 agosto di ogni anno. La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente documento (allegato 1). Le domande pervenute oltre i termini previsti non saranno prese in considerazione. La domanda deve essere trasmessa alla Provincia in cui si intende esercitare l attività di pesca delle ceche. Sulla busta contenente la domanda completa della documentazione richiesta, dovrà essere riportata la seguente dicitura Reg. CE n.1100/2007 Decisione CE n. C (2011) 4816/2011 richiesta autorizzazione al prelievo di novellame di Anguilla nelle acque interne della Regione Toscana per la Provincia di... Come risulta dall allegato 1 al presente documento, le domande di autorizzazione devono contenere: dati identificativi dell impresa che chiede l autorizzazione quali: nome, indirizzo della sede legale, numero di Partita IVA/Codice Fiscale, numero di iscrizione alla Camera di Commercio, dati identificativi (nome, cognome, data di nascita, indirizzo) del/dei pescatori professionali che esercitano la pesca del novellame, informazioni dettagliate dei siti dove si intende svolgere l attività di prelievo, indicazioni sulla periodicità dei prelievi, informazioni relative agli strumenti di cattura (tipo, numero e caratteristiche), descrizione dei mezzi utilizzati per il trasporto del novellame, indicazioni del luogo di conferimento. Dichiarazione di possesso della licenza di pesca professionale nelle acque interne/copia dell autorizzazione al prelievo delle ceche rilasciata dal Mi.P.A.A.F. ai sensi del D.M. del 12 gennaio 2011 dichiarazione attestante l esercizio delle attività di monitoraggio sull anguilla anche nell ambito di progetti/studi finanziati dalla Regione Toscana o dalle Amministrazioni provinciali 7

8 dichiarazione attestante le quantità di ceche prelevate negli anni precedenti e comunicate ai soggetti interessati (Province, Mi.P.A.A.F.). 3.5 Modalità di rilascio delle autorizzazioni Le Province interessate al rilascio delle autorizzazioni, provvedono all istruttoria delle domande nonchè all individuazione dei siti di conferimento e svezzamento delle ceche. La Provincia nella quale viene effettuato il prelievo di novellame dal soggetto autorizzato, può stipulare convenzioni o anche attività di partenariato con i soggetti individuati per la pesca e la stabulazione delle anguille. L autorizzazione è valida per tre anni successivi alla data di rilascio e viene revocata in caso di mancata adempienza agli obblighi descritti nel paragrafo successivo. L autorizzazione, che ha validità esclusivamente entro i limiti amministrativi della Provincia che la rilascia, dovrà riportare l indicazione dei siti di prelievo, i dati identificativi del soggetto autorizzato, la data di rilascio e di scadenza della stessa autorizzazione, i luoghi di conferimento, le modalità di controllo delle attività di pesca, trasporto e conferimento del pescato. Nell eventualità che l autorizzazione riguardi una società, dovranno essere riportati i nominativi dei soggetti che potranno esercitare il prelievo delle ceche. La Provincia invia alla Regione Toscana il provvedimento relativo al rilascio dell autorizzazione per il successivo inoltro al Mi.P.A.A.F. Eventuali variazioni dei dati riportati nell autorizzazione devono essere comunicati alla Provincia per il rilascio di una autorizzazione sostitutiva. La Provinicia ne dà comunicazione alla Regione. 3.6 Obblighi dei soggetti autorizzati I soggetti autorizzati hanno l obbligo di: a) comunicare alla Provincia in cui si trova il sito dove effettuare la pesca delle ceche, prima della uscita di pesca, la data e l ora in cui sarà svolta 8

9 l attività, il nominativo del pescatore e l attrezzatura che si prevede di utilizzare, b) comunicare settimanalmente alle Province (via fax e/o posta elettronica) i risultati delle attività di pesca su base giornaliera e la quantità conferita alla stabulazione, riempiendo i moduli di cui all allegato 2; c) ciascun lotto di ceche dovrà essere accompagnato dai documenti relativi all autorizzazione al prelievo e dal modulo relativo alla cattura (allegato 2); d) in caso di acquisto del prodotto, il soggetto autorizzato deve all atto dell acquisto, segnare su apposito modulo (allegato 3) le quantità, l origine, i dati relativi all autorizzazione di pesca del fornitore, e trasmettere tali moduli alla Provinicia. 3.7 Quantità di ceche da prelevare Come previsto dal Piano Nazionale il quantitativo di novellame da destinare annualmente al ripopolamento delle acque interne regionali è pari a 540 Kg; eventuali quantitativi eccedenti potranno essere destinati, se richiesti, alle altre regioni o utilizzati per attività di allevamento, previa assenso dei competenti Uffici regionali. 3.8 Destinazione delle ceche pescate Le Province organizzano le attività di controllo della pesca, trasporto e immissione delle ceche, tenendo conto delle disponibilità ed esigenze locali. Gli incubatoi messi a disposizione dalle province devono essere segnalati alla Regione e devono mantenere un registro della quantità di ceche conferite da ciascun pescatore e la loro provenienza. La Provincia informa mensilmente la Regione sulla quantità di ceche conferite nel proprio impianto di stabulazione. Risultano essenziali in ogni caso i controlli sulle attività di pesca, trasporto ed immissione, finalizzati a prevenire le possibilità di uso diverso, rispetto al ripopolamento nelle acque autorizzate, del novellame pescato. Le ceche conferite potranno rimanere in stabulazione prima dell immissione nei bacini fluviali. 9

10 3.9 Programma di ripopolamento Nella predisposizione dei piani di ripopolamento dovranno essere considerati i principali fattori che riescono ad influenzare negativamente la risalita naturale delle ceche ed i conseguenti processi naturali che sono legati al loro successivo accrescimento ed alla conseguente discesa dei riproduttori. La scelta dei luoghi per il ripopolamento verrà effettuata, previa accurata analisi dei corsi d acqua idonei, da svolgersi con il supporto tecnico-scientifico di ARPAT. I fattori determinanti per tale scelta saranno la naturale vocazione dell ambiente ad accogliere le ceche e a permetterne lo sviluppo, le condizioni chimico fisiche delle acque, la presenza di ostacoli fisici (barriere) e biologici (predazione, in particolare relativa a specie aliene: siluro, pesci gatto, ecc.). L immissione delle ceche nei corsi d acqua potrà avvenire anche mediante il coinvolgimento dei soggetti gestori di aree protette, dei Comuni, delle comunità locali e dei pescatori Ripopolamento con le ceche Il Piano Nazionale prevede che, per il momento, vengano usate ceche per il ripopolamento, sia a scopo di sostegno alle produzioni lagunari e lacustri che come misura per il ripristino dello stock negli ambienti lagunari aperti e fluviali. L attività di ripopolamento deve però essere accompagnato da uno specifico controllo sanitario onde evitare la diffusione di patologie, virus EVEX e parassitosi. Il Piano prevede altresì quote di prodotto pescato da destinare al ripopolamento e, in accordo con tutte le regioni, suggerisce di dare priorità al prodotto proveniente dal mercato regionale o comunque nazionale, al fine di creare opportunità di mercato ed evitare così fenomeni di commercializzazione illegale per il consumo diretto o per l esportazione. Il Piano Nazionale non dà linee guida in riferimento alla destinazione dei ripopolamenti con le ceche. Per la Toscana, in linea con gli obiettivi del Piano, sono prese in considerazione le seguenti caratteristiche dei corpi idrici per la scelta degli ambienti dove effettuare i ripopolamenti e per i quantitativi da immettere: 10

11 La naturale vocazione dell ambiente ad accogliere le ceche e a permetterne lo sviluppo. A questo proposito occorre valutare dove già la specie è diffusa, ma anche dove esistano le condizioni perché questo possa accadere in futuro, eliminando o limitando le cause che ne precludono la diffusione. La continuità fluviale, almeno in riferimento alle caratteristiche di spostamento dell anguilla ed alla direzione da monte verso valle, al fine di garantire la discesa verso il mare delle anguille argentine. In assenza della precedente condizione, che esista già un progetto approvato per la costruzione di una struttura che consenta il passaggio delle anguille, in modo che si possa ipotizzare una corrispondenza dei tempi di costruzione dell impianto e dell accrescimento delle ceche immesse fino a raggiungere la condizione di anguille argentine. La presenza di aree protette, con regolamentazioni restrittive in generale per la pesca. Una regolamentazione che preveda maggiori limitazioni alla pesca, in particolare per l anguilla. L assenza o la presenza limitata di specie alloctone che predano l anguilla, in particolare nei suoi stadi giovanili (ad esempio pesci gatto e siluri). In assenza della precedente condizione, che siano già in attuazione pratiche per il contenimento di tali specie. Per la distribuzione quantitativa delle ceche sarà infine utilizzata la superficie dei corpi idrici vocati allo sviluppo della specie. 4. Protezione degli adulti 4.1 Introduzione Contemporaneamente ad interventi di ripopolamento devono essere messe in atto una serie di misure utili a salvaguardare la specie in età adulta. Questo tipo di misure deve coinvolgere sia i pescatori sportivi che quelli professionali ed allo stesso tempo avviare programmi di salvaguardia in zone particolari. 11

12 La Regione Toscana, attraverso le Province, deve proseguire nella sensibilizzazione dei pescasportivi a limitare la pesca specifica per tale specie o anche proibirla nelle aree che sono ritenute particolarmente importanti per la sua sopravvivenza. E opportuno inoltre regolamentare la cattura degli adulti attraverso norme più restrittive, che obblighino i pescatori a catturare soggetti di determinate dimensioni. Una particolare attenzione alla specie deve essere data ogni volta che si interviene nella bonifica di bacini o corsi d acqua, nel recupero di alvei o nella pulitura di dighe. In questo caso deve essere previsto il recupero totale dei soggetti presenti e la loro immissione lungo il corso d acqua a valle della diga. Deve inoltre essere fatta una analisi dei corsi d acqua maggiormente vocati alla vita dell anguilla, dove si registra una maggiore presenza di individui adulti e dove viene registrata un abbondante ingresso di ceche alla foce. In questi bacini fluviali (considerando anche gli affluenti) è opportuno prendere provvedimenti di salvaguardia, impedendo la pesca dell anguilla in tutti i suoi stadi di crescita sia dai pescatori sportivi che da quelli professionali. Allo stesso tempo, una volta individuati i confini idrici, deve essere avviato parallelamente un monitoraggio che raccolga dati sulla presenza dei soggetti adulti e stimi la quantità di ceche che risalgono il bacino. 4.2 Misure previste Oltre al sostegno agli stock locali mediante il ripopolamento, il Piano Nazionale prevede una serie di interventi per la riduzione dello sforzo di pesca o dei prelievi di anguille. Per l unica laguna toscana provvista di trappole all uscita (lavorieri), la Laguna di Orbetello, detto Piano prevede una diminuzione dello sforzo di pesca del 25 % per le anguille argentine e del 10 % per le anguille gialle ed una quota di restituzione, ovvero la possibilità di favorire la fuoriuscita verso il mare, del 50 % delle anguille argentine pescate. La riduzione dello sforzo, sia per le anguille gialle che per le argentine, potrà essere realizzata diminuendo, proporzionalmente al loro relativo potere di pesca, il numero di bertavelli dislocati in laguna oppure diminuendo il tempo di permanenza delle trappole in acqua. La scelta operativa che ottemperi alle richieste del piano dovrà essere effettuata in accordo con la Società Orbetello Pesca Lagunare che gestisce la pesca in laguna. 12

13 Nel resto delle acque interne della Toscana, la pesca professionale sembra esercitare una pressione di pesca trascurabile sulle anguille. Questo risulta dalle statistiche del pescato attualmente disponibili. Informazioni migliori potranno essere ottenute quando saranno disponibili i risultati del censimento di tutte le attività della pesca professionale dell anguilla, condotto dal Consorzio Unimar in tutte le acque dolci e lagunari in Italia. Attualmente, considerando la possibilità che le statistiche disponibili diano luogo ad una sottostima del prelievo, per la durata del piano e fino alla presenza di maggiori informazioni, si prevede che la pesca professionale possa catturare le anguille gialle nelle zone indicate dai piani provinciali. Se dalle analisi statistiche del pescato, raccolte mediante le schede di prelievo che devono essere obbligatoriamente compilate dai pescatori, risulterà che il pescato di anguille non è trascurabile, ciò sarà considerato nel prossimo piano di gestione, altrimenti la pesca delle anguille non sarà più consentita ai pescatori professionisti al di fuori della Laguna di Orbetello. Le anguille argentine dovranno invece essere rilasciate nel corpo idrico già nel corso dell applicazione del presente piano. Sono inoltre previsti interventi che riguardano la pesca sportiva e dilettantistica. Alcune limitazioni sono già previste dal regolamento di attuazione (Allegato A) della Legge Regionale n 7/05 e da alcuni piani provinciali. In particolare la legislazione regionale prevede una taglia minima di cattura di 30 cm, ma alcuni piani provinciali prevedono limitazioni maggiori. Nel dettaglio, il Piano della Provincia di Siena limita il numero di catture giornaliere (massimo 5 capi) e dà una taglia minima di cattura di 50 cm, la stessa taglia minima è stata adottata nel Piano di Arezzo; in quello della Provincia di Grosseto si indica una taglia minima e una massima di cattura, rispettivamente 35 e 60 cm. L adozione di una taglia massima di cattura è condivisibile in quanto è volta a salvaguardare le anguille argentine, così come è utile limitare il numero di catture. Entrambe queste misure sono quindi da introdurre con successivi atti normativi tali da consentire un numero massimo di catture di 5 capi al giorno, con taglie comprese tra 35 e 60 cm; deve anche essere introdotto l obbligo di reimmissione per tutte le anguille argentine, indipendentemente dalla taglia. 13

14 Si introduce inoltre il divieto totale della pesca dell anguilla in tutto il bacino dell Albegna e l istituzione di un sistema di monitoraggio della sua presenza, distribuzione, struttura di taglia e percentuale di argentine in fase di spostamento verso il mare. Tale intervento sull Albegna è preferibile ad altri bacini toscani per le sue caratteristiche strutturali, ma, se l intervento si rivelerà efficace, può essere esteso ad altre realtà del territorio regionale. Accanto a queste limitazioni, è auspicabile l adozione di interventi di sensibilizzazione verso i pescatori, soprattutto sportivi, affinché si sviluppi la percezione che l anguilla è una specie a rischio. E anche opportuno che i piani provinciali prevedano l estensione delle aree sottoposte a vincoli di pesca dove si identifichino situazioni ambientali particolarmente idonee alla vita dell anguilla. 5. Misure di lungo periodo 5.1 Passaggi artificiali per pesci. La normativa comunitaria, nazionale e regionale pone l accento sulla conservazione e protezione degli ecosistemi fluviali; il mantenimento della loro funzionalità è infatti la base per la tutela della biodiversità con particolare riferimento alla componente costituita dalla fauna ittica. I corsi d acqua costituiscono infatti una complessa rete ecologica e sono da considerarsi allo stesso momento habitat di stabulazione e corridoio migratorio per l ittiofauna. Purtroppo, negli anni, lungo i nostri corsi d acqua sono state realizzate opere artificiali che impediscono la naturale rimonta delle specie ittiche impedendo cosi a molte di loro di completare il loro naturale ciclo biologico. Si rende quindi necessario pianificare una serie di azioni che permettano la realizzazione di percorsi alternativi lungo i quali le specie ittiche, compresa l anguilla, possano effettuare la risalita ed andare a colonizzare le aree a monte del corso fluviale, così come procedere nel percorso inverso. A livello regionale, si è osservato che, nonostante la legislazione piuttosto importante in materia, mancano gli strumenti tecnici di indirizzo e di supporto. In particolare l art.14 della L.R.T. 2005/7 prevede che vengano realizzati passaggi artificiali per pesci presso le opere di sbarramento, ma non sono forniti i criteri operativi per la loro pianificazione e progettazione. 14

15 A tale proposito la Regione Toscana nel 2009 ha commissionato all Università di Firenze uno studio specifico per individuare le linee guida utili alla progettazione ed alla realizzazione di tali passaggi o scale di risalita. Lo studio Linee guida per la progettazione, valutazione tecnica e pianificazione di passaggi artificiali per pesci è stato realizzato dal Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale. Tale studio è estremamente utile per la realizzazione delle scale di risalita in prossimità di sbarramenti artificiali (dighe, pescaie od altro) una volta che l Amministrazione avrà individuato i luoghi lungo i corsi d acqua dove andare a realizzare tali opere. 5.2 Riduzione dei predatori Tra le misure da attivare nel lungo periodo per il mantenimento e l incremento della popolazione di anguilla nei nostri fiumi dobbiamo considerare la lotta ai predatori alloctoni. Negli ultimi decenni la popolazione ittica dei nostri fiumi è radicalmente cambiata a causa dell introduzione sconsiderata di nuove specie interessanti per l attività di pesca sportiva. L immissione di nuove specie ha completamente cambiato la struttura della popolazione eliminando in certi casi molte delle specie autoctone che man mano sono state sostituite da altre che hanno occupato la loro nicchia ecologica. Tra le specie immesse abusivamente vi sono specie predatrici quali il siluro o il pesce gatto che sono caratterizzate da una elevata voracità sia verso i soggetti adulti sia verso i giovanili o le uova. Ne consegue che per molte delle nostre specie si è osservato un eccezionale calo di presenza ed il rischio di estinzione. Anche nel caso dell anguilla il fattore predazione è probabilmente uno dei fattori che hanno inciso sulla sua rarefazione. Se vogliamo contrastare la diminuzione del popolamento di anguille e cercare di ripopolare efficacemente i nostri corsi d acqua, tra le varie iniziative da prendere, vi è quella di contrastare la presenza di questi predatori riducendone drasticamente l abbondanza, in particolare nei corsi d acqua dove sappiamo che l anguilla è storicamente presente. Questo potrebbe essere fatto avviando campagne di pesca mirate ai predatori, permettendo una pesca massiccia, ma selettiva, anche con tecniche professionali. Una volta individuati i fiumi vocati al ripopolamento potremmo avviare un piano di eradicazione e di 15

16 contenimento delle specie predatrici per poi iniziare il ripopolamento attraverso l immissione delle ceche. A tale proposito si rende necessario avviare un programma di lavoro che valuti l idoneità dei corsi d acqua alla presenza dell anguilla, ne stimi la consistenza, valuti la presenza e la concentrazione dei predatori ed avvii campagne di pesca mirate con anche la possibilità di vendita del prodotto pescato ad altri mercati dove tale pesce è richiesto. 5.3 Miglioramento della qualità dell habitat Tra le misure necessarie per il ripristino del popolamento di anguilla non possiamo tralasciare l habitat in cui questa specie vive. Questo pesce ha una enorme capacità di adattamento a condizione ambientali diverse riuscendo a sopravvivere anche in condizioni estreme. La sua presenza è rilevata in acque con salinità diverse colonizzando lagune o corsi d acqua dalle foci alle sorgenti. Sono particolarmente importanti per la sua sopravvivenza i bacini di acqua salata o salmastra all interno dei quali si concentra in importanti quantità. E chiaro che un qualunque programma di recupero della specie non può prescindere dalla salvaguardia delle condizioni ambientali dei bacini in cui tale specie vive. Da qui occorre raccogliere la maggior quantità di informazioni circa le condizioni ambientali dei bacini e dei corsi d acqua più vocati alla specie, considerare la pressione ambientale (presenza di depuratori, scarichi agricoli ecc..) incrociandoli con gli altri dati che riguardano le popolazioni ittiche predatorie, la presenza della specie nel bacino e le caratteristiche idrologiche e strutturali del corso d acqua. Il fine sarà quello di avere un quadro maggiormente esaustivo circa le problematiche che impediscono a questa specie di ripopolarsi e rioccupare la propria nicchia ecologica. 6. Programma di monitoraggio Il programma di gestione oltre a prevedere azioni utili al ripristino degli stock e a migliorare le condizioni di vita di questa specie indica anche la necessità di monitorare gli effetti di tali azioni. Parallelamente all avvio da una parte delle azioni di ripopolamento con i giovani e di protezione degli adulti e dall altra delle azioni di lungo periodo, tutte rivolte a favorire il recupero del popolamento di anguilla nei corpi idrici della Toscana, si prevede di definire ed attuare un attività 16

17 di monitoraggio che abbia un duplice scopo: quello di valutare gli effetti delle azioni intraprese e quello di aumentare le conoscenze sulla reale presenza dell anguilla nei nostri fiumi, valutarne la consistenza del popolamento ed individuare quali siano i bacini più vocati per la conservazione di questa specie. A tal fine deve essere predisposto un Piano di Monitoraggio che preveda una serie di controlli nel tempo sulla presenza ed abbondanza di questa specie nei corsi d acqua, affluenti compresi, dove vengono immessi i giovanili. Alcuni di questi giovanili potrebbero essere marcati con le moderne tecniche oggi utilizzate, al fine di verificare, attraverso la pesca ed il loro recupero, i loro eventuali spostamenti lungo i corsi d acqua. Questo permetterebbe di valutare gli esiti degli interventi e stimare l eventuale incremento della popolazione. E importante anche aumentare le conoscenze sulle abitudini migratorie a microscala di questa specie che proprio per le sue caratteristiche di adattabilità ha grandi capacità di spostamento da un bacino all altro. Tali attività dovranno essere avviate, come previsto dal Piano Nazionale, al momento in cui sarà attivato un sistema di coordinamento tra il MiPAAF e la Regione per: - coordinare la raccolta dati pesca, - monitorare l andamento del reclutamento di ceche alle coste, in quanto indicatore dello stato dello stock, - mettere a punto una metodologia unitaria di monitoraggio, - verificare l efficacia delle misure previste, - valutare lo stato di applicazione del Piano Nazionale e dei Piani regionali. Tale monitoraggio dovrà proseguire per un periodo piuttosto lungo, almeno 5 anni, per permettere una acquisizione dei dati il più fedele possibile alla realtà. 17

18 ALLEGATO 1 Alla Provincia di.. Il sottoscritto... 18

19 nato a il. codice fiscale... in qualità di titolare della ditta.. legale rappresentante della società... Altro... (sede legale: cap; comune; indirizzo) Partita IVA... Telefono...Fax Iscritto alla Camera di Commercio di per la categoria. Numero Iscrizione alla Camera di Commercio... 19

20 CHIEDE Di essere autorizzato: a) alla pesca del novellame di anguilla nelle acque interne della Provincia di secondo la procedura prevista dal Piano Regionale b) alla partecipazione alle attività di ripopolamento previste dalla Provincia DICHIARA Di esercitare detta attività secondo quanto previsto dal Piano nazionale di gestione dell anguilla presentato alla Commissione Europea ai sensi del Reg. CE n.1100/2007 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C. (2011) 4816/2011. Di possedere specifica licenza di pesca o di aver eseguito negli anni precedenti attività di monitoraggio per tale specie. A) relazione contenente: ALLEGA informazioni dettagliate dei siti dove si intende svolgere l attività di prelievo, indicazioni sulla periodicità dei prelievi, informazioni relative agli strumenti di cattura (tipo, numero e caratteristiche), descrizione dei mezzi utilizzati per il trasporto del novellame, informazioni dettagliate sulla destinazione delle ceche pescate, indicanti in particolare le procedure ed i luoghi di conferimento, 20

21 B) copia della licenza di pesca professionale nelle acque interne/copia dell autorizzazione al prelievo delle ceche rilasciata dal Mi.P.A.A.F. ai sensi del D.M. del 12 gennaio 2011 C) documentazione attestante l eventuale esercizio delle attività di monitoraggio sull anguilla anche nell ambito di progetti/studi finanziati dalla Regione Toscana o dalle Amministrazioni provinciali; D) documentazione attestante la durata dei monitoraggi effettuati. E) documentazione dalla quale risulti di essere stati autorizzati negli anni precedenti alla pesca delle ceche nelle acque interne regionali; F) documentazione attestante le quantità di ceche prelevate negli anni precedenti e comunicate ai soggetti interessati (Province, Mi.P.A.A.F.); G) Per le cooperative o società richiedenti l elenco dei nominativi autorizzati alla pesca. Data.Firma (allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) 21

22 ALLEGATO 2 SCHEDA DI NOTIFICA DELLE CATTURE DI CECHE STAGIONE DI PESCA... Ditta/pescatore: nome/ragione sociale... Indirizzo... Autorizzazione n... rilasciata da... in data... Data di compilazione... Sito di cattura: indicare località, tipologia (fiume, canale ecc..)... Tipo e numero degli strumenti impiegati.. Mezzi di trasporto utilizzati... Destinazione DATA CATTURE (Kg) Numero di pezzi/kg DESTINAZIONE 22

23 ALLEGATO 3 SCHEDA DI NOTIFICA DEGLI ACQUISTI DI CECHE STAGIONE DI PESCA... Ditta/pescatore: nome/ragione sociale... Indirizzo... Autorizzazione n... rilasciata da... in data... Data di compilazione... Sito di cattura: indicare località, tipologia (fiume, canale ecc..)... DATA QUANTITATIVO ACQUISTATO (N. O KG) DITTA FORNITRICE ESTREMI DELL AUTORIZZAZIONE DI PESCA DELLA DITTA FORNITRICE 23

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