COMUNE DI RODENGO SAIANO PROVINCIA DI BRESCIA

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1 COMUNE DI RODENGO SAIANO PROVINCIA DI BRESCIA Area Amministrativa Ufficio Tributi Telefono 00/68776 Fax 00/ e.mail: REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE E L IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI E DISCIPLINA DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 88 del

2 Criteri di determinazione della sanzione Ritenuto di stabilire i seguenti criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i tributi comunali: a) applicazione della sanzione nel minimo previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; b) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele; c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione del tributo (errori c.d. formali presenti nella denuncia); d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atto e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata,incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune; Entità delle sanzioni Di determinare in conseguenza dei criteri fissati, l entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI n. VIOLAZIONI SANZIONI norma Omessa presentazione della dichiarazione Dichiarazione infedele 00% dell imposta con un minimo di % della maggiore imposta o diritto dovuto art. c. p.a art. c..p.a Errori od omissioni nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell imposta o diritto (c.d. errori formali). 4 Versamento omesso o ritardato superiore a 0 gg art. c. p.a 0% importo non versato art. d.legs.vo n. 47/97 Le sanzioni indicate nei n., e sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell imposta o del diritto se dovuti, e della sanzione. La denuncia tardiva oltre 0 gg. è omessa. Sulle somme dovute per l imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura stabilita dalla legge per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti inesigibili.

3 RAVVEDIMENTO Denuncia tardiva entro 0 gg..500 (/8 di ) art. c. p.d Omissioni od errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, purchè regolarizzati entro mesi dall errore od omissione mancato pagamento del tributo od acconto eseguito entro 0 gg. dalla commissione..500 (/8 di ) art. c. p.b.500 (/8 di ) art. c. p.a 4 regolarizzazione degli errori e delle omissioni,anche se incidenti sull ammontare e sul pagamento del tributo,effettuate entro un anno dall omissione o dall errore. /6 di art. c. p.c Le sanzioni ridotte di cui n.,, e 4 sono applicabili sempre chè le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

4 TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE n. VIOLAZIONI SANZIONI norma Omessa presentazione della dichiarazione dichiarazione infedele 00% dell imnposta con un minimo di % della maggiore imposta o diritto dovuto art. c. p.c art. c..p.c errori od omissioni nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell imposta o diritto (c.d. errori formali). 4 versamento omesso o ritardato superiore a 0 gg art. c. p.c 0% importo non versato art. d.legs.vo n. 47/97 Le sanzioni indicate nei n.,, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa,se dovuta, e della sanzione. La denuncia tardiva oltre 0 gg. è omessa. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi moratori nella misura stabilita dalla legge per ogni semestre compiuto. RAVVEDIMENTO Denuncia tardiva entro 0 gg..500 (/8 di ) art. c. p.d 4 Omissioni od errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, purchè regolarizzati entro mesi dall errore od omissione mancato pagamento del tributo od acconto eseguito entro 0 gg. dalla commissione. regolarizzazione degli errori e delle omissioni,anche se incidenti sull ammontare e sul pagamento del tributo,effettuate entro un anno dall omissione o dall errore..500 (/8 di ) art. c. p.b.500 (/8 di ) art. c. p.a /6 di art. c. p.c Le sanzioni ridotte di cui n.,, e 4 sono applicabili semprechè le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

5 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI VIOLAZIONI n. VIOLAZIONI SANZIONI norma Omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione dichiarazione infedele 00% dell imposta art. c. p.d 50% della maggiore art. c..p.d imposta o diritto dovuto 4 errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull ammontare della tassa mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele art. c. p.d art. c. p.d Le sanzioni di cui ai n.,. e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all avviso di accertamento. La denuncia tardiva oltre 0 gg. è omessa. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura stabilita dalla legge in forma semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate. RAVVEDIMENTO Denuncia tardiva entro 0 gg..500 (/8 di ) art. c. p.d Omissioni od errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, purchè regolarizzati entro mesi dall errore od omissione.500 (/8 di ) art. c. p.b Le sanzioni ridotte di cui n., sono applicabili semprechè le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

6 IMPOSTA COMUNALE PER L ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI n. VIOLAZIONI SANZIONI norma Omessa presentazione della denuncia denuncia infedele 00% dell imnposta con un minimo di % della maggiore imposta o diritto dovuto art. c. p.b art. c. 4 errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull ammontare dell imposta mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele art. c. art. c. Le sanzioni sopra indicate sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all avviso di accertamento. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall art.7,c., della L. marzo 988 n.67. RAVVEDIMENTO Denuncia tardiva entro 0 gg (/8 di ) art. c. p.d Omissioni od errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, purchè regolarizzati entro mesi dall errore od omissione mancato pagamento del tributo od acconto eseguito entro 0 gg. dalla commissione (/8 di ) art. c. p.b (/8 di ) art. c. p.a

7 4 regolarizzazione degli errori e delle omissioni,anche se incidenti sull ammontare e sul pagamento del tributo,effettuate entro il termine di presentazione della denuncia relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e, per il periodo non cui non è richiesta la denuncia periodica, entro un anno dall omissione o errore. /6 di art. c. p.c Le sanzioni ridotte di cui n.,, e 4 sono applicabili sempre chè le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

8 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI n. VIOLAZIONI SANZIONI norma Omessa presentazione della dichiarazione dichiarazione infedele 00% dell imnposta con un minimo di % della maggiore imposta o diritto dovuto art. 4 c. art.4 c errori od omissioni nella dichiarazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell imposta o diritto (c.d. errori formali). mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele. versamento omesso o ritardato superiore a 0 gg art.4 c. art.4 c. 0% importo non versato art. d.legs.vo n. 47/97 Le sanzioni indicate nei n.,, e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo,se dovuto, e della sanzione. La denuncia tardiva oltre 0 gg. è omessa. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano interessi moratori nella misura stabilita dalla legge per ogni semestre compiuto. RAVVEDIMENTO Denuncia tardiva entro 0 gg..500 (/8 di ) art. c. p.d 4 Omissioni od errori non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, purchè regolarizzati entro mesi dall errore od omissione mancato pagamento del tributo od acconto eseguito entro 0 gg. dalla commissione. regolarizzazione degli errori e delle omissioni,anche se incidenti sull ammontare e sul pagamento del tributo,effettuate entro un anno dall omissione o dall errore..500 (/8 di ) art. c. p.b.500 (/8 di ) art. c. p.a /6 di art. c. p.c

9 Le sanzioni ridotte di cui n.,, e 4 sono applicabili semprechè le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

10 ART.9 (SANZIONI AMMINISTRATIVE) DEL T.U.F.L. APPROVATO CON R.D N.75 VIOLAZIONI Errori ed omissioni contenuti nella denuncia non incidenti sulla determinazione della tassa. SANZIONI Di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare: a) se le disposizioni violate risultano essere più di una, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 50%; b) se le disposizioni violate di cui al punto A), sono afferenti a più tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire l aumento, quella più grave aumentata di /6; c) se le violazioni riguardano periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del 00%; Nei casi in cui nei tre anni precedenti risultino effettuate violazioni della stessa indole, quindi secondo principio di recidività, non definite ai sensi degli artt. e 6 del oppure in dipendenza di accertamento con adesione, le sanzioni sono aumentate del 0%; Di stabilire, con riferimento al disposto del comma 4 dell art.7 del più volte citato D.Legs.vo 47/97, che aumenta la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora vi siano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, che detta sproporzione ricorre nei casi in cui l ammontare della sanzione è superiore al doppio del tributo dovuto. In questi casi la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del dovuto). Di determinare, in applicazione dei criteri espressi in premessa, le seguenti misure delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari riguardanti l effettuazione della pubblicità: a) PUBBLICITA ABUSIVA ) Pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati: Fino a 0 mq. L oltre 0 mq. L ) Pubblicità luminosa od illuminata: Fino a 0 mq. L oltre 0 mq. L ) Proiezioni e pannelli luminosi: Fino a 0 mq. L oltre 0 mq. L ) Striscioni pubblicitari e simili:

11 Fino a 5 mq. L oltre 5 mq. L ) Pubblicità ambulante: Per ogni giorno o frazione di giorno L ) Pubblicità sonora da posti fissi L ) Pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell azienda: Per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 0 (per anno o frazione) L ) Per pubblicità con aeromobili: L B) AFFISSIONI NON AUTORIZZATE su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni su impianti di proprietà privata di cui al precedente punto A) - Per ogni frazione fino ad un massimo di 50 fogli L Per un numero superiore a 50 fogli: L

12 DISCIPLINA DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE PREMESSA L art. 50 della Legge 7//987 n. 449 (Finanziaria 998) introduceva l istituto dell accertamento con adesione del contribuente in materia di accertamento e definizione dei tributi locali. Spirito della norma di legge è la semplificazione e la razionalizzazione del procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti del contribuente e potenziare l attività di controllo sostanziale. Detto istituto doveva essere disciplinato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 9/06/97 n 8 in materia di tributi statali. Sulla base delle norme legislative sopra citate si conviene quanto segue: ADESIONE DEL CONTRIBUENTE. L accertamento in materia di tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente. Per i tributi comunali si intendono i tributi per i quali è demandato al Comune il potere di accertamento degli stessi. EFFETTI DELL ADESIONE L accertamento definito con adesione è impugnabile da parte del contribuente. La definizione non esclude l esercizio dell azione accertatrice entro i termini previsti dalle leggi regolanti i singoli tributi se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi tali da far emergere una imposta sostanzialmente maggiore rispetto a quella definita ovvero se la definizione aveva per oggetto accertamenti parziali. Per imposta sostanzialmente maggiore si intende una imposta che sia superiore al cinquanta per cento rispetto a quella definita. A seguito dell adesione le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dal Regolamento Comunale in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi Comunali, ferma restando l applicazione degli interessi nella misura fissata dalle vigenti disposizioni legislative. AVVIO DEL PROCEDIMENTO. Allo scopo di avviare il procedimento il Comune invia al contribuente un invito a comparire nel quale sono indicati: il tributo oggetto di accertamento; i periodi di imposta interessati; una sintetica indicazione degli elementi rilevanti ai fini dell accertamento; il giorno e il luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione. L invito è firmato dal funzionario responsabile preposto alla gestione del tributo oggetto di accertamento ed è notificato a mezzo del Messo Comunale ovvero del servizio postale in forma di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A seguito dell invito il contribuente potrà decidere di non comparire ovvero di comparire senza addivenire all adesione ovvero addivenendo all adesione. Degli effetti della comparizione si darà atto in appositi verbali; in particolare l atto di accertamento con adesione è disciplinato dall art. 5 del presente regolamento. Qualora non sia stato possibile il raggiungimento dell accordo il Comune emetterà Avviso di Accertamento da parte del contribuente avanti la Commissione Tributaria Provinciale esso potrà usufruire della riduzione della sanzione prevista dal vigente Regolamento Comunale in materia di Sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi Comunali.

13 ISTANZA DEL CONTRIBUENTE. Il contribuente nei confronti del quale il Comune abbia iniziato un procedimento di accertamento può chiedere con apposita istanza in carta libera la formulazione di una proposta di accertamento ai fini di una eventuale definizione. Il contribuente nei cui confronti sia stato formulato avviso di accertamento non preceduto dall invito di cui al precedente art. può formulare anteriormente alla impugnazione dell atto avanti la Commissione Tributaria Provinciale istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando anche il proprio recapito telefonico. Entro quindici giorni dalla ricezione di detta istanza il Comune può comunicare, anche telefonicamente, l invito a comparire. ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE. L accertamento con adesione è redatto esclusivamente con atto scritto in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente e dal funzionario comunale preposto alla gestione del tributo. Nell atto sono indicati: il tributo di riferimento; l anno oggetto di accertamento; gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni, degli interessi e di quant altro dovuto. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. Il versamento delle somme dovute per effetto dell accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell atto di cui al precedente articolo 5) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale salvo per i tributi la cui riscossione è demandata ai ruoli. Ad avvenuto versamento e previa esibizione della relativa quietanza all Ufficio Tributi del Comune sarà rilasciata al contribuente copia dell atto di accertamento con adesione. VERSAMENTI IN FORMA RATEALE. Qualora la somma dovuta a seguito dell avvenuta definizione sia superiore a = il contribuente potrà fare istanza di essere ammesso al pagamento in forma rateale. Qualora la domanda ottenga esito positivo il pagamento sarà scaglionato in otto rate trimestrali previa corresponsione degli interessi computati al tasso legale decorrenti dalla data di perfezionamento dell atto di adesione. La rateazione potrà essere concessa previa prestazione di garanzia mediante polizza fidejussoria rilasciata per una durata minima di tre anni. L importo della prima rata dovrà essere versato entro venti giorni dalla redazione dell atto di adesione presso la Tesoreria Comunale. La copia dell atto di adesione sarà rilasciata al contribuente previa esibizione della quietanza di versamento di detta prima rata. PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA La definizione si perfeziona con il versamento di cui all art. 6, ovvero al versamento della prima rata di cui all art. 7 e la prestazione della garanzia prevista nello stesso articolo.

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