INDICE SICUREZZA AMBIENTE ENERGIA E QUALITÀ I FOCUS DI SEA FORMAZIONE SCADENZE SENTENZE E QUESITI

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1 IN VETRINA BANDO ISI: 267 MILIONI PER INIZIATIVE DI SICUREZZA SUL LAVORO L'Inail mette a disposizione 267 milioni di euro per finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell'investimento, per un massimo di euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. I soggetti interessati potranno inserire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore del 7 maggio SISTRI, DA FEBBRAIO SANZIONI PER MANCATA ISCRIZIONE Il Dl 192/2014 (cd. Milleproroghe ) fa scattare dal 1 febbraio 2015 le sanzioni per mancata iscrizione ed omesso pagamento del contributo Sistri ed allunga fino al 31/12/2015 il periodo "transitorio" in cui rimane in vigore il periodo di "gestione binaria" dei rifiuti speciali pericolosi: i rifiuti speciali pericolosi quindi devono essere gestiti tramite SISTRI e anche tramite i classici strumenti cartacei (registro carico scarico, formulari, MUD) fino al 31/12/2015. Si ricorda che il SISTRI non si applica ai rifiuti non pericolosi in nessun caso. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (M.U.D.) PER RIFIUTI PRODOTTI E/O SMALTITI NELL ANNO 2014 Il Dpcm 27 dicembre 2014 approva la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale 2015 (M.U.D.). Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in 6 Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all adempimento. Rispetto al 2014 rimangono immutate le modalità di presentazione, i diritti di segreteria e i soggetti obbligati. Come per l anno precedente l obbligo della trasmissione alla CCIAA è esclusivamente per via telematica. La data ultima di presentazione del M.U.D. è stata fissata al30 APRILE 2015.

2 INDICE SICUREZZA SICUREZZA SUL LAVORO, LEGGE EUROPEA 2013 BIS INAUGURA PREVENZIONE DINAMICA INAIL: LE LINEE GUIDA PER I CASI DI INFORTUNIO IN ITINERE SICUREZZA SUL LAVORO, NOVITÀ PER I CANTIERI PER LO SPETTACOLO AMBIENTE SISTRI, DA FEBBRAIO SANZIONI PER MANCATA ISCRIZIONE ALBO GESTORI, ISTRUZIONI PER TRASFERIMENTO ISCRIZIONI MUD 2015, MODULISTICA CONFERMATA CON ALCUNE NOVITÀ DAL 1 GIUGNO 2015 NUOVO ELENCO DEI RIFIUTI EUROPEO (CODICI CER) /955/UE ENERGIA E QUALITÀ LEGGE DI STABILITÀ, PROROGA AL 2015 BONUS EFFICIENZA IN EDILIZIA LEGNO ILLEGALE. DEFINIZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO I FOCUS DI SEA BANDO ISI: 267 MILIONI PER INIZIATIVE DI SICUREZZA SUL LAVORO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (M.U.D.) PER RIFIUTI PRODOTTI E/O SMALTITI NELL ANNO 2014 FORMAZIONE I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2015 SCADENZE LE SCADENZE DI FEBBRAIO 2015 SENTENZE E QUESITI IL DATORE DI LAVORO DI DIRITTO E IL DATORE DI LAVORO DI FATTO

3 SICUREZZA SICUREZZA SUL LAVORO, LEGGE EUROPEA 2013 BIS INAUGURA PREVENZIONE DINAMICA Dal 25 novembre 2014 la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (cd. Legge europea 2013 bis ) mediante la diretta modifica del D.LGS. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro impone l immediata evidenza documentale a misure preventive e protettive dei lavoratori, sia in occasione di costituzione di nuova impresa che di rielaborazione della valutazione dei rischi. In base ai riformulati articoli 28 (oggetto della valutazione dei rischi) e 29 (modalità di effettuazione della valutazione) del D.LGS. 81/2008, il datore di lavoro deve rispettivamente: in caso di costruzione di nuova impresa, dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione all adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi su misure di prevenzione e protezione attuate, dispositivi di protezione adottati, misure di miglioramento della sicurezza, procedure, ruoli e soggetti responsabili dell attuazione delle misure, mansioni che espongono lavoratori a rischi specifici; in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, dare stessa evidenza all aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione. In entrambi i casi, delle novità documentate deve inoltre essere data immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché accesso, su richiesta, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. geom. Francesco Ardemagni ardemagni.francesco@grupposea.net Tel. 0461/ cell. 349/

4 Tel. 0461/ cell. 349/ SICUREZZA INAIL: LE LINEE GUIDA PER I CASI DI INFORTUNIO IN ITINERE L Inail interviene ancora una volta sul delicato tema degli infortuni in itinere, sugli eventi lesivi che occorrono ad esempio ai lavoratori durante il tragitto dall abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, emanando una nuova circolare. Ricordando che ogni anno circa la metà degli infortuni mortali si verificano fuori dall azienda, con la strada come principale scenario. Si tratta della Circolare n. 62 del 18 dicembre Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali - che stabilisce che l incidente occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dell Inail per gli infortuni in itinere, previa verifica della necessità dell uso del mezzo privato. In particolare la questione si è posta in relazione all'art. 12 del D.LGS. 38/2000 che prevede l esclusione della tutela dell infortunio in itinere nel caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate [ ]. L interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Riguardo dunque all estensione della tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante il percorso interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola, le nuove linee guida che si applicano ai casi futuri, a quelli ancora in istruttoria e a quelli per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o decisi con sentenze passate in giudicato precisano che il riconoscimento dell indennizzo è subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come l età dei figli, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l obbligo familiare di assistenza dei figli) attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e necessitato tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata. Concludiamo segnalando che tale estensione della protezione tiene conto dell evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, e in particolare del criterio della ragionevolezza attraverso il quale, salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa. Per visionare la Circolare emanata dall Inail clicca qui. ing. Renzo Marucci marucci.oronzo@grupposea.net Tel. 0461/ cell. 335/

5 Tel. 0461/ cell. 335/ SICUREZZA SICUREZZA SUL LAVORO, NOVITÀ PER I CANTIERI PER LO SPETTACOLO Con la circolare n. 35 del 24 dicembre 2014, il Ministero del Lavoro ha approvato le istruzioni destinate alla sicurezza dei lavoratori che operano nei cantieri per la realizzazione e la produzione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche. La circolare riprende quanto indicato dal Decreto interministerale del 22/7/2014 e quanto indicato nel Titolo IV del Decreto Legislativo 81/08. Con il documento si definiscono i cantieri, le opere temporanee e i luoghi e i siti che vengono utilizzati per lo spettacolo. Per cantiere si intende il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianto audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali. Per OT si intendono le opere temporanee, che nel documento vengono raggruppate in questo modo: temporanee, modualari, montabili, trasportabili, reimpiegabili. I luoghi e i siti dello spettacolo possono essere al coperto (teatri, palazzetti, tendostrutture, ecc.) o all aperto (piazze, stadi, parchi, ecc.). Secondo la circolare, tutti i lavoratori che operano in questo cantiere devono seguire dei corsi di formazione e informazione, in base a quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo 81/08. Per alcune categorie di lavoratori, sono obbligatori i seguenti corsi di formazione: per l addestramento all utilizzo di dispositivi di protezione individuale, per l addestramento all utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, per l addestramento al montaggio delle opere temporanee, per la gestione delle situazioni di emergenza, per l addestramento all utilizzo di attrezzature di lavori particolari. ing. Rolando Micheli micheli.rolando@grupposea.net Tel. 0461/ cell. 335/

6 Tel. 0461/ cell. 335/ AMBIENTE SISTRI, DA FEBBRAIO SANZIONI PER MANCATA ISCRIZIONE Il Dl 192/2014 (cd. Milleproroghe ) fa scattare dal 1 febbraio 2015 le sanzioni per mancata iscrizione ed omesso pagamento del contributo Sistri. Il DL 192/2014 "Milleproroghe" allunga fino al 31/12/2015 il periodo "transitorio" in cui rimane in vigore il periodo di "gestione binaria" dei rifiuti speciali pericolosi: i rifiuti speciali pericolosi quindi devono essere gestiti tramite SISTRI e anche tramite i classici strumenti cartacei (registro carico scarico, formulari, MUD) fino al 31/12/2015. Fa scattare dal 1 gennaio 2016 le sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del SISTRI. Fino al 31/12/2015 quindi il SISTRI è obbligatorio ma non è sanzionabile per quanto riguarda gli errori di compilazione. Rimangono sanzionabili gli errori di gestione e compilazione degli strumenti cartacei (registro carico scarico, formulari, MUD). Non interviene sui soggetti tenuti alla gestione dei rifiuti pericolosi tramite SISTRI. Rimangono quindi esclusi dal SISTRI: i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti (compresi); i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole e agro industriali con meno di 10 dipendenti (compresi); le imprese di cui all'art del codice civile (imprese agricole) indipendentemente dal numero di dipendenti, a patto che esse conferiscano i rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta (tramite cioè l'accordo di programma fra pubblica amministrazione e associazioni di categoria). Rimangono soggetti al SISTRI: i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti; i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio regolarmente autorizzato (e non quindi il classico stoccaggio temporaneo nel luogo di produzione); enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale; enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, compresi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi; in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico da parte dell'impresa navale o ferroviaria che effettua il successivo trasporto.

7 Si ricorda che il SISTRI non si applica ai rifiuti non pericolosi in nessun caso. ing. Alessandro Chistè Tel. 0461/ cell. 331/

8 Tel. 0461/ cell. 331/ AMBIENTE ALBO GESTORI, ISTRUZIONI PER TRASFERIMENTO ISCRIZIONI Sono contenute nella deliberazione 7/2014 le indicazioni del Comitato nazionale dell Albo Gestori Ambientali da seguire nel caso di variazioni che prevedono il trasferimento dell iscrizione ad altro soggetto giuridico. In tali ipotesi, possibili ad esempio nel caso di fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d'azienda (o di ramo d azienda) e conferimenti, la deliberazione 25 novembre 2014 (prot. n. 7/Albo/Cn) concede 30 giorni di tempo all impresa cui viene trasferita l iscrizione per darne comunicazione alla Sezione regionale, presentando tramite Pec la dichiarazione allegata alla delibera (allegato A ). La Sezione regionale deve rilasciare all impresa un apposita ricevuta (allegato B alla deliberazione) che consente alla stessa di continuare ad operare fino alla delibera di accoglimento o rigetto dell istanza, che deve giungere entro 60 giorni. Nel caso di documentazione incompleta o se comunque sia necessario acquisire ulteriori elementi, il termine può essere interrotto una sola volta e l impresa, pena l avvio di un procedimento disciplinare, deve inviare quanto richiesto entro 30 giorni. Per visualizzare la Delibera Variazioni dell iscrizione all Albo clicca qui. ing. Nadia Mazzoldi mazzoldi.nadia@grupposea.net Tel. 0461/ cell. 335/

9 Tel. 0461/ cell. 335/ AMBIENTE MUD 2015, MODULISTICA CONFERMATA CON ALCUNE NOVITÀ Il modello di dichiarazione ambientale allegata al Dpcm 17 dicembre 2014 ricalca sostanzialmente quello utilizzato lo scorso anno, con alcuni ritocchi della disciplina per quel che riguarda giacenze, cantieri mobili e imballaggi. In base alle istruzioni contenute nel Dpcm 17 dicembre 2014 ( Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2015 ), infatti, il modulo RE (rifiuto prodotto fuori dall unità locale) può essere utilizzato anche nel caso di cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica). Per gli imballaggi, viene consentita l aggiunta di eventuali altri codici con i quali sono stati classificati i rifiuti di imballaggio ricevuti (non solo i codici Cer 15, ma anche 20 ad esempio). Con riferimento alle Schede Rifiuti (dove fanno ingresso gli stati fisici vischioso e sciropposo e altro ), le giacenze dei rifiuti presso il produttore al 31 dicembre 2014 vanno divise a seconda che siano destinate al recupero o allo smaltimento. ing. Roberta Giuliani giuliani.roberta@grupposea.net Tel. 0461/ cell. 335/

10 Tel. 0461/ cell. 335/ AMBIENTE DAL 1 GIUGNO 2015 NUOVO ELENCO DEI RIFIUTI EUROPEO (CODICI CER) /955/UE Si applica dal 1 giugno 2015 il nuovo elenco europeo dei rifiuti, contenuto nella decisione 2014/955/Ue, con la nuova terminologia allineata alle previsioni del regolamento 1272/2008/Ce sulla classificazione delle sostanze e delle miscele. Il provvedimento, pubblicato sulla Guue del 30 dicembre 2014, sostituisce l allegato della decisione 2000/532/Ce, cioè l elenco dei codici a sei cifre (cd. Cer ), suddiviso in 20 capitoli, che produttori e detentori dei rifiuti devono utilizzare al fine della corretta identificazione degli stessi. La novità si è resa necessaria a seguito dell entrata in vigore del regolamento 1272/2008/Ce sulla classificazione, l etichettatura e l imballaggio delle sostanze e delle miscele (cd. Clp ), provvedimento che sostituirà, a decorrere dal 1 giugno 2015, la storica direttiva 67/548/Ue, presa a riferimento dalla ultima direttiva Ue sui rifiuti (direttiva 2008/98/Ce) per l attribuzione delle caratteristiche di pericolo (si ricorda a tal proposito il parallelo aggiornamento delle definizioni delle caratteristiche di pericolo, contenute nella direttiva 2008/98/Ce, avvenuto ad opera del regolamento 1357/2014/Ue anch esso applicabile a partire dal 1 giugno 2015). Per visualizzare il nuovo elenco completo dei codici CER clicca qui ing. Alessandro Chistè chiste.alessandro@grupposea.net Tel. 0461/ cell. 331/

11 ENERGIA E QUALITÀ LEGGE DI STABILITÀ, PROROGA AL 2015 BONUS EFFICIENZA IN EDILIZIA Proroga a tutto il 2015 per le detrazioni Irpef del 65% per interventi di efficientamento energetico in edilizia con estensione alle schermature solari. Lo prevede la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Il provvedimento, in vigore dal 1 gennaio 2015, modificando il Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013 conferma la detrazione del 65% per interventi di efficientamento energetico (spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015) nonché a quelle per gli interventi nelle parti comuni condominiali, ed estende la detrazione anche alla posatura delle schermature solari (allegato M al D.LGS. 311/2006) effettuata dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di euro. Incentivato con il 65% di detrazione Irpef anche l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenuto dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di euro. Conferma fino a fine 2015 anche della detrazione 50% per ristrutturazioni edilizie che sale al 65% per le ristrutturazioni in zona sismica. ing. Roberto Fenner fenner.roberto@grupposea.net Tel. 0461/ cell. 335/

12 Tel. 0461/ cell. 335/ ENERGIA E QUALITÀ LEGNO ILLEGALE. DEFINIZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, che definisce le sanzioni in caso di violazione del Regolamento Europeo 995/ Timber Regulation. Il Reg. 995/2010 Timber Regulation o Regolamento Legno è finalizzato a contrastare il commercio di legname e derivati di origine illegale ed è in vigore dal marzo 2013 all interno di tutti i Paesi UE. Con la definizione del sistema sanzionatorio, anche in Italia si da piena attuazione alla normativa comunitaria. Il Regolamento introduce una serie di adempimenti a carico di Operatori e Commercianti della filiera del legno. Innanzitutto, impone agli Operatori di applicare un sistema di Dovuta Diligenza (Due Diligence) mettendo in atto misure e procedure di gestione degli acquisti idonee a rendere trascurabile il rischio di immettere sul mercato legname o derivati di origine illegale. Si istituisce inoltre un Registro degli Operatori. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, come Autorità Nazionale Competente, si avvarrà del Corpo forestale dello Stato per i controlli su tutto il territorio nazionale. Le sanzioni, penali e amministrative, possono arrivare fino a un milione di euro, per le violazioni del Regolamento Legno. ing. Roberto Fenner fenner.roberto@grupposea.net Tel. 0461/ cell. 335/

13 Tel. 0461/ cell. 335/ I FOCUS DI SEA BANDO ISI: 267 MILIONI PER INIZIATIVE DI SICUREZZA SUL LAVORO L'Inail mette a disposizione 267 milioni di euro per finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell'investimento, per un massimo di euro, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto. I soggetti interessati potranno inserire le domande di partecipazione dal 3 marzo 2015 e fino alle ore del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi online. Per accedere all'applicativo è necessario essere registrati al portale Inail. Dal 3 marzo 2015 e fino alle ore del 7 maggio 2015, nella sezione Servizi online, le imprese registrate al sito Inail hanno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di: effettuare simulazioni relative al progetto da presentare, verificando il raggiungimento del punteggio "soglia" di ammissibilità; salvare la domanda inserita. Dal 12 maggio 2015 le imprese che hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità e salvato la domanda possono accedere nuovamente alla procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le individua in maniera univoca. Per prendere visione del bando Inail clicca qui. sig. David Dalceggio dalceggio.david@grupposea.net Tel. 0461/ cell. 338/

14 Tel. 0461/ cell. 338/ I FOCUS DI SEA MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (M.U.D.) PER RIFIUTI PRODOTTI E/O SMALTITI NELL ANNO 2014 Il Dpcm 27 dicembre 2014 approva la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale 2015 (M.U.D.). Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in 6 Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all adempimento. Rispetto al 2014 rimangono immutate le modalità di presentazione, i diritti di segreteria e i soggetti obbligati che sono così individuati: 1. Comunicazione Rifiuti chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00; imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)). 2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. 3. Comunicazione Imballaggi sezione consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c). servizio gestore rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all allegato Be C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/ Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. 6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

15 produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. Come per l anno precedente l obbligo della trasmissione alla CCIAA è esclusivamente per via telematica. Non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico. La data ultima di presentazione del M.U.D. è stata fissata al 30 APRILE Anche quest anno SEA spa mette a disposizione l esperienza e la consulenza del proprio personale qualificato per affiancarvi nella fase di stesura della dichiarazione MUD In particolare il servizio offerto prevede l intervento del nostro personale tecnico per la raccolta, predisposizione e stampa del MUD 2015, non escludendo, in caso di richiesta espressa, la presenza presso la Vostra sede aziendale. ing. Roberta Giuliani giuliani.roberta@grupposea.net Tel. 0461/ cell. 331/

16 FORMAZIONE I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2015 FORMAZIONE LAVORATORI SULLA SICUREZZA - MODULO GENERALE (4 ore) - 09 febbraio 08:30-12:30 FORMAZIONE LAVORATORI MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ore aggiuntive al modulo generale) - 09 febbraio 13:30-17:30 FORMAZIONE PREPOSTI (8 ore) - 13 febbraio 08:30-12:30 e 13:30-17:30 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI CANTIERI STRADALI MODULO OPERATORI (8 ore) - 17 febbraio 08:30-12:30 e 13:30-17:30 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI CANTIERI STRADALI MODULO PREPOSTI (12 ore) - 24 febbraio 08:30-12:30 e 13:30-17:30-25 febbraio 08:30-12:30 ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ore) - 27 febbraio 08:30-12:30 ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ore) - 27 febbraio 08:30-12:30 e 13:30-17:30 ANTINCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO - 27 febbraio 10:30-12:30 ANTINCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO - 27 febbraio 10:30-12:30 e 13:30-16:30 I corsi si svolgeranno presso le aule didattiche di Formazionespa in via Kufstein 5, Loc. Spini di Gardolo - Trento. Per aderire a tali corsi è sufficiente scaricare il modulo di adesione dal sito internet alla sezione NEWS SICUREZZA e inviarlo compilato a info@formazionespa.it. I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. La restituzione dei moduli di adesione vale semplicemente quale manifestazione di interesse alla partecipazione e non vincola all iscrizione che potrà avvenire solo a seguito della nostra comunicazione di attivazione degli interventi

17 vincola all iscrizione che potrà avvenire solo a seguito della nostra comunicazione di attivazione degli interventi formativi mediante versamento della/e quota/e di partecipazione. Per ulteriori informazioni in merito ai corsi e per preventivi personalizzati prego contattare: dott.ssa Laura Fumarola cell. 320/ laura.fumarola@formazionespa.it Per ogni altra indicazione riguardante la formazione contattare: p.i. Thomas Bassi bassi.thomas@grupposea.net Tel. 0461/ cell. 335/

18 Tel. 0461/ cell. 335/ SCADENZE LE SCADENZE DI FEBBRAIO 2015 Febbraio Verifiche periodiche attrezzature: le ASL ovvero le ARPA nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto 11/4/2011 devono inviare all'inail, per via telematica, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati circa le attività di verifica effettuate nell'anno precedente comprese quelle svolte dai soggetti abilitati, pubblici o privati Sicurezza nei trasporti: il consulente sulla sicurezza nei trasporti ex D.LGS. n. 40/2000 entro la fine dell'anno deve redigere la Relazione annuale sull'attività di impresa, consegnandone copia al "Capo dell'impresa" e indicando, tra l'altro, le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di autotrasporto, di carico e scarico delle merci pericolose nonché per lo svolgimento delle attività di impresa in condizioni ottimali di sicurezza. (D.LGS. 27/1/2010 n.35 - art.11 comma 5). Sconto INAIL, oscillazione per prevenzione: l INAIL premia con uno sconto denominato oscillazione per prevenzione, le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.LGS. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). L oscillazione per prevenzione riduce il tasso di premio applicabile all azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all INAIL. L Azienda deve presentare o spedire all INAIL, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell anno per il quale la riduzione è richiesta, una domanda su apposito modello predisposto dall INAIL. sig. Daniel Sartori sartori.daniel@grupposea.net Tel. 0461/ cell. 335/

19 SENTENZE E QUESITI IL DATORE DI LAVORO DI DIRITTO E IL DATORE DI LAVORO DI FATTO Corte di Cassazione, sentenza n /2014 È un chiaro richiamo all applicazione dell art. 299 del D. LGS. 81/2008 quello che emerge da questa sentenza della Corte di Cassazione la quale si è espressa in merito ad un ricorso presentato da due coniugi, l una, la moglie, nella qualità di rappresentante legale di una società e l altro, il marito, quale dirigente di un cantiere edile presso il quale era accaduto un infortunio sul lavoro ad un dipendente della società medesima verificatosi per non avere rispettato le norme di sicurezza sul lavoro. L individuazione dei destinatari degli obblighi imposti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha sostenuto la suprema Corte nella sentenza, deve fondarsi sulle funzioni in concreto dagli stessi esercitate che comunque prevalgono sulle funzioni formali. Sostanzialmente nella circostanza la responsabile legale della società, in applicazione del citato articolo 299 del D. LGS. n. 81/2008 e s.m.i., è stata individuata quale datore di lavoro ex lege di diritto ed il coniuge quale datore di lavoro di fatto essendo emerso dagli atti che questi effettivamente ed in concreto provvedeva a dirigere i lavori in cantiere. La Corte di appello ha confermata una sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto la rappresentante legale di una ditta, quale datore di lavoro, e il responsabile della sicurezza della ditta medesima colpevoli del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di un lavoratore dipendente dell impresa stessa e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, li ha condannati alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. Dal capo di imputazione e dalla sentenza impugnata è emerso che il giorno del'infortunio, mentre il lavoratore si trovava a livello del sesto piano a smontare i singoli elementi metallici di un ponteggio per poi rimontarli in un altra parte del cantiere e con la mano destra cercava di afferrare il braccio della carrucola, distante circa 70 cm, che doveva trasportare l'elemento al piano terra, si sporgeva troppo, e, perso l'equilibrio, precipitava al suolo da un'altezza di circa 14 metri, decedendo quasi nella immediatezza. Ad entrambi gli imputati, marito e moglie, veniva contestato di avere omesso di vigilare e di pretendere che il lavoratore utilizzasse i presidi antinfortunistici. Entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. L imputata, a propria difesa, ha sostenuto che i giudici di merito non avevano tenuto conto del suo legittimo affidamento sulla condotta del marito coimputato, responsabile della sicurezza e gestore effettivo dell'impresa, ai sensi dell art. 299 del D. LGS. n. 81/2008 con il quale è stato codificato il principio di effettività in base al quale occorre fare riferimento alle mansioni svolte in concreto e non alla qualificazione astratta del rapporto. Il coimputato da parte sua ha impostata la propria difesa su diversi motivi; con il primo dei quali ha lamentato la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte di merito gli aveva attribuito la qualità di dirigente di fatto che lo stesso avrebbe assunto mantenendo una autonomia decisionale e gestionale inerente all'attività della ditta, mentre lo stesso ricopriva invece, il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e di addetto, come impiegato tecnico, alle funzioni di raccordo tra la società ed i lavoratori. Lo stesso ha contestato la motivazione che aveva individuato un suo

20 profilo di colpa nella omessa formazione ed informazione del lavoratore senza consentire l'escussione del teste a difesa sul punto, e di non avere fornito allo stesso una idonea cintura di sicurezza che aveva invece utilizzata nei giorni precedenti all'incidente. Ha messo in evidenza, altresì, il comportamento abnorme del lavoratore infortunato che avrebbe deciso di smontare il ponteggio verso la fine della giornata lavorativa senza aver ricevuto alcuna disposizione in tal senso. I ricorsi sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione infondati e quindi rigettati. Giustamente, secondo la Sez. IV, la Corte di Appello ha affermato, con motivazione conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità, la sussistenza della posizione di garanzia di entrambi gli imputati, l una come legale rappresentante della ditta alle cui dipendenze lavorava l infortunato deceduto e l altro, coniuge della prima, come datore di lavoro di fatto, in conformità agli elementi probatori emersi dagli atti processuali. La motivazione, ha sostenuto la suprema Corte, è stata in linea con la giurisprudenza della Corte stessa secondo la quale in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia. Nel contesto della sicurezza del lavoro, ha precisato la Corte di Cassazione, diverse sono le posizioni di garanzia e quindi di responsabilità collegate ai diversi rischi che si presentano in relazione alle differenti situazioni lavorative. Certamente la prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro, il quale ha la responsabilità della organizzazione aziendale o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, come definito dall art. 2, lett. b) del D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81, in vigore dal 15 maggio 2008, il quale ha recepita la definizione contenuta nel precedente assetto normativo e quella fatta propria dalla giurisprudenza. Di rilievo, ha precisato la Sez. IV, è l'obbligo imposto al datore di lavoro di fornire al prestatore d'opera dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché l'ulteriore obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure precauzionali, attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi da allegare al contratto d'opera che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. In tal senso, ha proseguito la Sez. IV, il datore di lavoro ha l espresso obbligo di formare e di addestrare il lavoratore all'impiego delle attrezzature e di informarlo dei rischi ai quali questi è esposto durante il relativo uso, obbligo che gli deriva dagli artt. 36 e 37 del citato decreto legislativo. Di grande interesse e rilevante nel caso in esame, ha ancora sostenuto la Sez. IV, è l'art. 299 del citato decreto legislativo sull esercizio di fatto di poteri direttivi il quale contiene una delle più importanti novità introdotte nel sistema penale. La norma prevede, infatti, che titolari delle posizioni di garanzia individuate nell'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e) debbono essere considerati anche i soggetti i quali, pur sprovvisti di regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi menzionati. Le qualifiche richiamate nell art. 299 sono quelle di datore di lavoro, dirigente e preposto, già nominate senza però essere bene delineate nel D.P.R. n. 547/1955 oggi abrogato, che incarnano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità. La Corte ha sottolineato in merito che la previsione di cui al citato art. 299 ha natura meramente ricognitiva del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e consolidato, secondo il quale l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla

21 prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. Alla luce di tali principi, ha quindi concluso la suprema Corte, ed alla luce delle significative prove acquisite in merito alla esistenza all'interno del cantiere, ove si è verificato l'incidente, di un grave e concreto rischio afferente l'omessa informazione dei lavoratori e l'omessa adozione da parte degli stessi delle cinture di sicurezza sui ponteggi, è agevole arrivare alla conclusione della indubbia responsabilità del datore di lavoro. Con riferimento invece alla responsabilità del coimputato i giudici di merito hanno ritenuto che lo stesso si fosse ingerito attivamente nella gestione della sicurezza del lavoro e che la circostanza, emergente dal documento di valutazione dei rischi che fosse anche stato nominato responsabile del servizio di prevenzione e protezione avesse costituito una ulteriore conferma della gestione in sostanza della impresa. ing. Renzo Marucci marucci.oronzo@grupposea.net Tel. 0461/ cell. 335/

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