Comune di Covo Provincia di Bergamo

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1 Comune di Covo Provincia di Bergamo SETTORE CONTABILE Ufficio Tributi Tributo sui Servizi Indivisibili Componente servizi IUC 2015 ISTRUZIONI 1

2 PREMESSA L IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per l anno 2014) ha istituito l Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, la cui disciplina è contenuta nei commi dal 639 al 705 dell art. 1. La IUC si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e la fruizione di servizi. Si compone di tre tributi: IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili Componenti riferite ai servizi: TASI (tributo per i servizi indivisibili): componente patrimoniale per i servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall utilizzatore TARI (tassa rifiuti): componente destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore Il Regolamento IUC è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del ed è reperibile sul sito internet del Comune, all indirizzo web: oppure sul sito internet del Ministero dell Economia e delle Finanze. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge n. 147 (legge di stabilità 2014), commi dal n. 639 al n. 705 dell articolo 1; Decreto legge n. 16, convertito con modifiche dalla legge n. 68; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E/2014 istituzione codici tributo TASI per F24; Art. 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, conv. con modifiche dalla legge 68/2014; Art. 9-bis D.L. 47/2014 convertito in legge n. 80 (immobili di cittadini AIRE). La normativa è integrata dal Regolamento IUC del Comune di Covo, approvato con deliberazione n. 8/CC del e dalla deliberazione n. 18/CC del , che ne fissa le aliquote. Oggetto della TASI La TASI è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo: fabbricati, comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze fabbricati rurali ad uso strumentale aree fabbricabili 2

3 Chi deve pagare la TASI? Sono tenuti al pagamento della TASI i seguenti soggetti: Proprietari o titolari di diritti reali di godimento, cioè: usufrutto, uso, superficie, abitazione, enfiteusi e superficie (in questi casi è tenuto al pagamento il titolare del diritto reale di godimento, anziché il nudo proprietario dell immobile) Coniuge superstite Coniuge assegnatario della casa coniugale Affittuari (TASI dovuta al 30%) Comodatari (TASI dovuta al 30%) Concessionari di aree demaniali Enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 17, dell art. 1 D.Lgs. 504/1992 Locatari, con contratto di locazione finanziaria (Leasing); in questo caso la TASI è interamente dovuta dal locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata della locazione, intesa come periodo che intercorre dalla data di stipula alla data di riconsegna dell immobile, comprovata dal verbale di riconsegna Casistica: in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria se l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale di godimento (ad esempio un inquilino), ciascuno è titolare di un autonoma obbligazione tributaria, per la quota spettante, pari al 30% a carico dell occupante e del 70% a carico del proprietario/titolare del diritto reale di godimento in caso di occupazione temporanea, non superiore a sei mesi nel corso dell anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento ESCLUSIONI Sono esclusi dal pagamento della TASI: gli immobili posseduti dallo Stato, nonché, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai loro Consorzi e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali gli immobili di cui all art. 7 - comma 1 - lettere b), c), d), e) f) ed i) del D.Lgs. 504/1992 a condizione che siano posseduti ed utilizzati da un ente non commerciale; I terreni agricoli (Art. 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, conv. con modifiche dalla legge 68/2014) 3

4 DEFINIZIONI: Abitazione principale: s intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile. Inoltre, l Amministrazione comunale, con l art. 32 del Regolamento IUC del Comune di Covo, equipara ad abitazione principale le seguenti categorie di immobili: l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all estero, a condizione che non risulti locata; l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, concessa in comodato gratuito a genitori o figli, che la adibiscono ad abitazione principale, fino alla concorrenza della quota di -rendita catastale pari a 500,00; l eventuale quota eccedente è soggetta ad aliquota TASI fissata per la categoria corrispondente. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato a genitori e/o figli, l agevolazione può essere applicata per una sola di esse. Per beneficiare delle equiparazioni all abitazione principale, è necessario presentare, entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all IMU (30 giugno dell anno successivo), apposita dichiarazione, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva predisposto dall Ufficio tributi del Comune, disponibile sul sito internet del Comune e presso gli uffici Tributi ed URP del Comune. Le dichiarazioni saranno soggette a verifica da parte dell Ufficio tributi del Comune. Pertinenze dell abitazione principale: s intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all unità immobiliare ad uso abitativo. Fabbricato: s intende l unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. 4

5 Fabbricato rurale strumentale: s intende il fabbricato di cui all articolo 9 - comma 3 bis - del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in Legge 26 febbraio 1994 n (art. 22 Regolamento IUC) Terreno agricolo: s intende il terreno adibito all esercizio dell agricoltura attraverso la coltivazione, l allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita un attività agricola ai sensi dell art del codice civile; si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata. (N.B.: i terreni agricoli sono ESCLUSI dalla TASI) Area fabbricabile: s intende quella per la quale il Comune ha concesso la apposita certificazione, nonché quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dal rilascio della certificazione. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e direttamente coltivati dagli Imprenditori Agricoli Professionali e dai coltivatori diretti (cfr. art. 2, lett. b, D.Lgs. n. 504/1992 richiamato dall'art. 13, c. 2 D.L. n. 201/2011). Questa esenzione però non trova applicazione qualora il contribuente, proprietario del fondo, abbia ottenuto la concessione aedificandi. Come si calcola la TASI? Moltiplicando la base imponibile (il valore degli immobili ai fini TASI), per l aliquota della categoria di immobile corrispondente, fissata dal Comune. Al valore così determinato si applicano le eventuali detrazioni; il valore risultante va poi rapportato alla percentuale ed ai mesi di possesso nell anno di imposta, tenuto conto che il possesso dell immobile per almeno 15 giorni determina il computo per l intero mese N.B.: la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. (art. 13 comma 3 D.L. 201/2011), certificati dall Ufficio tecnico comunale, ai sensi dell art. 32 del Regolamento IUC. TASI = base imponibile * moltiplicatore * aliquota * mesi possesso/12 * percentuale possesso/100 Detrazioni ai fini TASI: non sono previste detrazioni. 5

6 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI TASI La base imponibile ai fini TASI è la stessa determinata ai fini IMU e cioè: per i FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO si ottiene moltiplicando il valore della rendita catastale, vigente al 1 gennaio dell anno d imposta, rivalutata del 5%, per i seguenti moltiplicatori: moltiplicatore TASI CATEGORIA CATASTALE Gruppo catastale A (Abitazioni - con esclusione della categoria A/10) e categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (pertinenze) Gruppo catastale B (Caserme, comunità, edifici pubblici) e categorie catastali C/3, C/4 e C/5 (Laboratori artigiani e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro) Categoria catastale A/10 (uffici) e Categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni) Gruppo catastale D (edifici industriali e commerciali con esclusione della categoria D/5) 55 Categoria catastale C/1 (negozi) per le AREE FABBRICABILI si ottiene moltiplicando il valore venale in comune commercio, vigente al 1 gennaio dell anno d imposta, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tale valore è stato fissato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 39 del , reperibile sul sito internet del Comune di Covo, all indirizzo web: per gli IMMOBILI NON ACCATASTATI si ottiene moltiplicando il valore della rendita catastale presunta (attribuita dall Agenzia del Territorio o stimata dal contribuente, facendo riferimento ad immobili similari), rivalutata del 5%, per i coefficienti dei corrispondenti immobili. Per i FABBRICATI di categoria D NON ISCRITTI IN CATASTO, interamente posseduti da Imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile (anche ai fini IMU), è costituito dal valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall art. 5 comma 3 del D.Lgs. 504/92 (applicando i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze. Per l anno 2014 il Decreto è stato pubblicato in G.U. serie generale n. 45 del i). AVVERTENZA: La rivalutazione delle rendite catastali deve essere calcolata anche se la rendita catastale del fabbricato o il reddito dominicale del terreno agricolo sono di recente attribuzione, in quanto i dati catastali non comprendono alcun aumento. 6

7 Aliquote TASI 2015 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del sono state determinate le seguenti aliquote TASI per il 2015: abitazione principale e relative pertinenze, nel numero massimo 2,0 di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 abitazioni successive alla principale e relative pertinenze di 1,5 categoria catastale C/2, C/6 e C/7 altri fabbricati esclusi cat. D 1,5 fabbricati industriali e strumentali (Cat. D) 1,0 fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 aree fabbricabili 1,0 terreni 1,0 Esempi di calcolo della TASI ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A/3 con rendita catastale: 300,00 euro base imponibile TASI: (300,00 + 5%) x 160 = ,00 euro mesi di possesso: 12/12 (anno intero) percentuale di possesso: 100/100 (100%) aliquota TASI: 2,0 TASI annua ABITAZIONE PRINCIPALE: ,00 x 12/12 x 2 = 101,00 euro Pertinenza abitazione principale di categoria C/6 con rendita catastale: 45,00 euro base imponibile TASI: (45,00 + 5%) x 160 = 7.560,00 euro mesi di possesso: 12/12 (anno intero) percentuale di possesso: 100/100 (100%) aliquota TASI: 2,0 TASI annua PERTINENZA abitaz. principale: 7.560,00 x 12/12 x 2 = 15,00 euro TOTALE TASI annua DA VERSARE: 101, ,00 = 116,00 euro ABITAZIONE IN AFFITTO di categoria A/3 con rendita catastale: 300,00 euro base imponibile TASI: (300,00 + 5%) x 160 = ,00 euro mesi di possesso: 12/12 (anno intero) percentuale di possesso: 100/100 (100%) aliquota TASI: 1,5 TASI annua ABITAZIONE PRINCIPALE: ,00 x 12/12 x 1,5 = 75,60 euro Pertinenza abitazione principale di categoria C/6 con rendita catastale: 45,00 euro base imponibile TASI: (45,00 + 5%) x 160 = 7.560,00 euro mesi di possesso: 12/12 (anno intero) percentuale di possesso: 100/100 (100%) aliquota TASI: 1,5 TASI annua PERTINENZA abitaz. principale: 7.560,00 x 12/12 x 1,5 = 11,40 euro TOTALE TASI annua DA VERSARE: 75, ,40 = 87,00 euro di cui: Quota 70 % a carico del Proprietario 61,00 Quota 30 % a carico dell Inquilino 26,00 NEGOZIO di categoria C/1 con rendita catastale: 380,00 euro base imponibile TASI: (380,00 + 5%) x 55 = ,00 euro mesi di possesso: 7/12 (7 mesi) percentuale di possesso: 100/100 (100%) aliquota TASI: 1,5 TASI annua: ,00 x 7/12 x 1,5 = 19,00 euro Detrazione annua ordinaria: NESSUNA TOTALE TASI annua DA VERSARE: 19,00 euro 7

8 N.B.: L imposta NON deve essere versata se l importo annuo è uguale o inferiore a 12,00 (Art. 32 comma 6 Regolamento IUC) Come si paga la TASI? L imposta deve essere versata al Comune, in AUTOLIQUIDAZIONE, utilizzando il modello F24 o con l apposito bollettino postale, presso le banche e gli uffici postali, indicando i codici tributo sotto riportati. Esistono due tipi di modello F24, utilizzabili per il pagamento della TASI: F24 normale, del quale deve essere utilizzata la sezione IMU e altri tributi locali e compilato in triplice originale F24 semplificato, costituito da un unica pagina divisa in due parti e che consente di indicare anche un maggior numero di tributi rispetto al modello normale. Le due parti si differenziano solo per la firma del contribuente che è prevista solo nella parte inferiore. In questo modello si utilizza la sezione Motivo del pagamento. CODICI TRIBUTO: DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO BENEFICIARIO mod. F24 Codice catastale TASI abitazione principale e relative pertinenze 3958 COMUNE D126 TASI fabbricati rurali ad uso strumentale 3959 COMUNE D126 TASI aree fabbricabili 3960 COMUNE D126 TASI altri fabbricati 3961 COMUNE D126 Sul portale internet del Comune, all indirizzo web: sarà disponibile gratuitamente il software Calcolo IUC per il calcolo del tributo e la stampa del modello F24. Quando si paga la TASI? Il versamento della TASI si effettua in due rate annue semestrali, entro il 16 giugno per l ACCONTO ed entro il 16 dicembre per il SALDO, con possibilità di pagare l imposta in un unica soluzione, entro il 16 giugno. Modello F24 semplificato Mario Rossi 8

9 Modello F24 ordinario Mario Rossi 9

10 RAVVEDIMENTO In caso di mancato o errato pagamento, è possibile provvedere al versamento tramite l istituto del Ravvedimento operoso, che è stato modificato con la legge di stabilità 2015: Il contribuente dovrà effettuare il versamento tramite il modello F24, barrando la casella Ravvedimento, compilando il campo relativo all anno di riferimento ed utilizzando i codici tributo dell imposta (TASI). Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint). Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 4 = 0,8%; se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,2% x 14 = 2,8%. Gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% a partire dal 01/01/2015. Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%) (ravvedimento breve), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015. Se il versamento viene effettuato oltre il 30 giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine la sanzione è pari al 3,33% (1/9 del 30%) (ravvedimento medio), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 1% annuo dal 01/01/2014al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015. Se il versamento viene effettuato oltre i termini sopra indicati la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%) (ravvedimento lungo), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015. Oltre i termini sopra indicati rispetto alla data in cui doveva essere effettuato il versamento, è possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 30 giugno dell'anno successivo all'omesso o insufficiente versamento in presenza di dichiarazione corretta o non ancora presentata L Ufficio tributi del Comune effettua controlli sul corretto versamento del tributo. Agli accertamenti emessi dal Comune si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori, secondo la disciplina vigente (L. 147/2013 art. 1 commi ), con il versamento minimo di 50,00. 10

11 Errato versamento Nei casi di errato versamento si applicano le procedure previste dai commi da 722 a 727 dell art. 1 della legge n. 147/2013. Pertanto il contribuente che ha erroneamente effettuato il versamento al Comune di Covo, anziché ad un altro Comune, deve presentare domanda di riversamento al Comune a cui era destinata la somma, indicando gli estremi del versamento, l importo versato, i dati catastali dell immobile a cui si riferisce il versamento ed il Comune destinatario delle somme. Il Comune di Covo, a seguito di verifica, provvederà al riversamento del tributo al Comune competente. Il contribuente che ha erroneamente versato due volte la stessa imposta può chiedere il rimborso della maggior somma versata, allegando copia dei due versamenti effettuati. DICHIARAZIONE TASI I soggetti tenuti al pagamento TASI devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso degli immobili o da quello in cui sono intervenute rilevanti variazioni, utilizzando l apposito modello ministeriale, reperibile sul sito internet del Comune o su quello dell Agenzia delle Entrate. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare dell imposta dovuta. Le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e/o IMU, salvo variazioni intervenute, sono valide anche ai fini TASI. AVVERTENZE In caso di omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori, secondo la disciplina vigente (L. 147/2013 art. 1 commi ), che prevede: per OMESSA DICHIARAZIONE: sanzione del 10% (1/10 del 100%) con un minimo di 5,00 euro, gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015 per INFEDELE DICHIARAZIONE: sanzione del 6,25% (1/8 del 50%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale dell'1% annuo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 e dello 0,5% annuo a partire dal 01/01/2015 in caso di MANCATA, INCOMPLETA O INFEDELE RISPOSTA al questionario inviato dal Funzionario responsabile del tributo, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. Tali sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per proporre ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi, se dovuti. 11

12 CATEGORIA CATASTALE RIEPILOGO calcolo TASI 2015 TIPOLOGIA CALCOLO TASI BENEFICIARIO Codice tributo per mod. F24 A/1, A/2, A/3, A/4, Abitazione principale (ed assimilate) A/5, A/6, A/7, A/8, e relative pertinenze A/9, A/11 RC x 1,05 x 160 x 0,002 Comune 3958 A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, Abitazioni diverse dalla principale RC x 1,05 x 160 x 0,0015 Comune 3961 A/9, A/11 A/10 Uffici RC x 1,05 x 80 x 0,0015 Comune 3961 da B/1 a B/8 Collegi, scuole, caserme, ospedali, prigioni, biblioteche RC x 1,05 x 140 x 0,0015 Comune 3961 C/1 Negozi RC x 1,05 x 55 x 0,0015 Comune 3961 C/2, C/6, C/7 C/3, C/4, C/5 Box auto e garage, magazzini, stalle, scuderie, tettoie, NON pertinenziali ad abitazioni principali (ed assimilate) Laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro RC x 1,05 x 160 x 0,0015 Comune 3961 RC x 1,05 x 140 x 0,0015 Comune 3961 D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10 Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri, cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali RC x 1,05 x 65 x 0,001 Comune 3961 D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazioni RC x 1,05 x 80 x 0,001 Comune 3961 Fabbricati rurali ad uso strumentale RC x 1,05 x 65 x 0,001 Comune 3959 Aree fabbricabili (in questa tipologia rientrano anche i ruderi (Cat F2). Vedi Sentenza Corte di Cassazione n. 5166/2013 Valore di mercato al 1 di gennaio di ogni anno (vedi deliberazione del Comune) x 0,001 Comune 3960 RC = Rendita catastale RD = Reddito domenicale (solo per i terreni) (*) moltiplicatore 75 per terreni agricoli, posseduti e condotti direttamente da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola. In questo caso è anche prevista l'agevolazione sull'imposta secondo i seguenti scaglioni: nessuna imposta fino a 6.000; riduzione del 70% dell imposta per valori oltre fino a ; riduzione del 50% dell imposta per valori oltre fino a ; riduzione del 25% dell imposta per valori oltre fino a Qualsiasi altra informazione relativa alla TASI può essere chiesta all Ufficio tributi del Comune o reperita sul sito internet del Comune. Ufficio TRIBUTI: tel fax ufficio.tributi@comune.covo.bg.it P.E.C.: comune.covo@pec.regione.lombardia.it Web: 12

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