D.Lgs. n. 152 del 4 aprile 2006 e s.m.i. Parte V: Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "D.Lgs. n. 152 del 4 aprile 2006 e s.m.i. Parte V: Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

Transcript

1 D.Lgs. n. 152 del 4 aprile 2006 e s.m.i. Parte V: Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera Gessica Calaz Servizio Emissioni in atmosfera Palmanova, 2 dicembre Ordine Interprovinciale dei chimici di Gorizia, Pordenone e Udine 1

2 Attività Servizio Emissioni in atmosfera Legge Regionale 18 giugno 2007, n Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico. art. 3 - Competenze delle Province (dal 1/1/2007) sono di competenza delle Province le funzioni relative: al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006 e all attività di controllo su tali impianti. Tutto questo ancora per poco 2

3 Attività Servizio Emissioni in atmosfera Dal 1/1/2017 ritorno di tali competenze alla Regione Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative. 3

4 Argomenti Introduzione generale alla parte V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.; Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera del titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006; Modifiche sostanziali e non sostanziali degli stabilimenti e criteri per l individuazione delle modifiche non sostanziali pubblicati dalla Provincia di Udine con D.G.P. n. 8 del 16 gennaio 2013; Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n

5 Introduzione generale alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 5

6 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - PARTE I: Disposizioni comuni e principi generali. - PARTE II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC). - PARTE III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche. - PARTE IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. - PARTE V: Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. - PARTE V-bis: Disposizioni per particolari installazioni. - PARTE VI: Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. - PARTE VI-bis: Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale 6

7 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte V - Struttura TITOLO I (artt ) Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività TITOLO II (artt ) Impianti termici civili TITOLO III (artt ) Combustibili 7

8 Parte V Allegati Allegato I Valori di emissione e prescrizioni Allegato II Grandi impianti di combustione Allegato III Emissioni di composti organici volatili Allegato IV Impianti ed attività in deroga Allegato V Polveri e sostanze organiche liquide Allegato VI Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione Allegato VII Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione Allegato VIII Impianti di distribuzione di benzina Allegato IX Impianti termici civili Allegato X Disciplina dei combustibili 8

9 Campo di applicazione Articolo 267 c. 1 Il presente titolo (titolo I), ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II (impianti termici civili di PTN uguale o superiore a 3 MW), ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite. 9

10 Campo di applicazione Art. 267 c. 2 Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208 o nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte Seconda. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo IIIbis della Parte Quarta e dei piani regionali di qualità dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo per gli altri impianti e le altre attività presenti nello stesso stabilimento, nonché nei casi previsti dall'articolo 214, c

11 Campo di applicazione Art. 267 c. 3 Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale. 11

12 Definizioni art. 268 c. 1 lett. a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente. lett. b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente. 12

13 Definizioni art. 268 c. 1 lett. c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti. lett. d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto. lett. l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio. 13

14 Definizioni art. 268 c. 1 lett. h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività. lett. n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto. 14

15 Definizioni art. 268 c. 1 lett. aa) migliori tecniche disponibili: la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli impianti e delle attività; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 15

16 Definizioni art. 268 c. 1 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. In sintesi: Le più efficaci tecnologie di processo e tecniche di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell impianto che sono economicamente e tecnicamente applicabili in specifici comparti industriali per ottenere un elevato livello di protezione dell ambiente (valutazione dei costi e dei vantaggi). 16

17 Le Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera del titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 17

18 Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera Quali titoli autorizzativi prevede la parte V del D.Lgs. 152/2006? Art. 269 del D.Lgs. 152/ Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera: - autorizzazione "su misura" per il singolo stabilimento; - durata di 15 anni; Art. 272 del D.Lgs. 152/ Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera: - autorizzazione redatta per tipologia di attività (sulla base di quelle elencate nella parte II dell all. IV alla parte V); - durata di 10 anni; - controlli analitici quinquennali/biennali (per le AG della Provincia di Udine); 18

19 Autorizzazione ordinaria art. 269 Determina Dirigenziale 2012/455 del 5/5/

20 Autorizzazione di carattere generale art

21 Autorizzazione ordinaria art. 269 c.1 Quando si deve chiedere l autorizzazione? Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo (impianti di deposito di olii minerali, compresi i gas liquefatti) e dall'articolo 272, commi 1 e 5 (autorizzazioni di carattere generale), per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni. 21

22 Domanda di autorizzazione art. 269 c. 2 Come presentare la domanda di autorizzazione: Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata: dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; 22

23 Domanda di autorizzazione art. 269 c. 2 da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti. N.B. la messa in esercizio è la prima accensione degli impianti in attesa del "rodaggio" che invece è la messa a regime. L autorizzazione è preventiva 23

24 Trasferimento e modifica di stabilimento Trasferimento di stabilimento - art. 269 comma 11 Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo. Modifica di stabilimento - art. 269 comma 8 Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. 24

25 Sintesi Per le emissioni in atmosfera è obbligatorio per il gestore richiedere e ottenere una specifica autorizzazione prima di: installare un nuovo stabilimento; trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro; modificare in modo sostanziale uno stabilimento. 25

26 Contenuto dell autorizzazione art. 269 c. 4 L autorizzazione stabilisce ai sensi degli art. 270 e 271: a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e convogliamento. b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri di valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli. c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento. 26

27 Contenuto dell autorizzazione art. 269 c. 5 L autorizzazione può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento. 27

28 Contenuto dell autorizzazione art. 269 c. 6 L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. 28

29 Convogliamento delle emissioni art. 270 Convogliamento delle emissioni diffuse (comma 1): In sede di autorizzazione, l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento. All. III alla parte V punto 2.4: "Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai punti 2.1 e 2.3 devono essere sempre convogliate". Indicazioni di pericolo H341 ed H351 Indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F 29

30 Frasi di rischio/indicazioni di pericolo CLP 30

31 Convogliamento delle emissioni art. 270 Convogliamento per rischio sanitario o tutela ambientale (c. 2): In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2). Criteri per valutare la convogliabilità (c. 3): Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sono stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e 2. (Decreto mai adottato) 31

32 Convogliamento delle emissioni art. 270 Convogliamento delle emissioni di più impianti simili (c. 4): Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. 32

33 Convogliamento delle emissioni art. 270 Comma 5: In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente titolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione. Comma 6: Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorità competente può consentire un impianto avente più punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti. 33

34 Convogliamento delle emissioni art. 270 Convogliamento di emissioni di più impianti che abbiano caratteristiche omogenee (c. 7): Ove opportuno, l'autorità competente, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, può consentire il convogliamento delle emissioni di più impianti in uno o più punti di emissione comuni, purché le emissioni di tutti gli impianti presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più restrittivo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento coerente con i flussi inviati a tale punto. L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 4, lettera b). 34

35 Valori limite emissione e prescrizioni art. 271 Comma 2: Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori tecniche disponibili, i valori di emissione e le prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle attività presso gli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del presente decreto. (Decreto mai adottato) Riferimenti per le istruttorie: - BAT conclusions redatte ai sensi della Direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali (rif. - valori limite delle autorizzazioni di carattere generale allegate al D.P.R. 13 marzo 2013 n

36 Valori limite emissione e prescrizioni art. 271 Comma 5: Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4 (nelle normative di regioni e province autonome e nei piani e programmi di qualità dell aria). Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata. I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo. 36

37 Valori limite emissione e prescrizioni art. 271 Comma 14: Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. 37

38 Valori limite emissione e prescrizioni art. 271 In caso di emissione di sostanze di cui all'articolo 272, comma 4, lettera a) (sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del presente decreto), l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni volte a consentire la stima delle quantità di tali sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. ( ) Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto. 38

39 L autorizzazione Cosa bisogna fare dopo aver ottenuto l autorizzazione? Non è possibile definire uno standard per tutte le autorizzazioni. Chi riceve la Determina di autorizzazione deve leggere attentamente l intero documento ed in particolare l ALLEGATO TECNICO nel quale sono riportati i valori limite e le prescrizioni. 39

40 Impianti non soggetti ad autorizzazione - art. 272 c. 1 Emissioni di impianti ed attività che non necessitano di autorizzazione: Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. 40

41 Impianti non soggetti ad autorizzazione - art. 272 c. 1 Il presente comma si applica anche ai dispositivi mobili utilizzati (in modo occasionale) all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento. Gli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto (biomasse e biogas), devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente previsti per l'uso di tali combustibili dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto. 41

42 Emissioni scarsamente rilevanti all. IV, parte I All. IV - Parte I 1. Elenco degli impianti e delle attività: a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno; k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.; w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.. 42

43 Le autorizzazioni generali - art. 272 c. 2 Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti: - i valori limite di emissione; - le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati; - i tempi di adeguamento; - i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco. 43

44 Le autorizzazioni generali - art. 272 c. 3 Presentazione della domanda di adesione all AG: Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti di cui al comma 2, presenta all'autorità competente o ad altra autorità da questa delegata una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L'autorità che riceve la domanda può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, (nelle normative di regioni e province autonome e nei piani e programmi di qualità dell aria) o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica (sostanziale) dello stabilimento. 44

45 Le autorizzazioni generali - art. 272 c. 3 Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale. Durata dell adesione all AG: L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Durata delle AG: L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. 45

46 Le autorizzazioni generali - art. 272 Motivi di esclusione dalle AG: - in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del presente decreto, o - nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61; - nel caso in cui gli impianti e le attività di cui all Allegato 1 superino le soglie di produzione e consumo previste nella PARTE II dell Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 (le soglie si riferiscono all insieme degli impianti e delle attività presenti all interno dello stabilimento); 46

47 Le autorizzazioni di carattere generale - art nel caso in cui gli impianti e le attività siano, per soglia di consumo di solvente, soggetti alla disciplina di cui all art. 275 del D. Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili; - qualora, all interno dello stabilimento, siano installati impianti di combustione tecnologici e/o impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva uguale o superiore a 10 MW; - nel caso in cui gli impianti e/o le attività siano sottoposti alla VIA ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i (sono inclusi gli impianti soggetti a procedura di screening fino alla conclusione del procedimento); - qualora gli impianti e/o le attività siano inclusi all interno di stabilimenti autorizzati o da autorizzare ai sensi dell art. 269 o degli artt. 29-ter e 29-quater del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (AIA). 47

48 Le autorizzazioni generali all. IV, parte II All. IV - Parte II Esempi di impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2 a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg; i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g; hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche; 48

49 Le AG della Provincia di Udine Le autorizzazioni sono scaricabili dal sito della provincia di Udine al seguente link: 49

50 Autorizzazioni generali del D.P.R. 59/2013 L allegato 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 che ha introdotto l Autorizzazione Unica Ambientale riporta 31 autorizzazioni di carattere generale relative ad alcune delle attività indicate nella parte II dell allegato IV alla parte V del D.Lgs.152/2006. Per gran parte delle attività relative a tali autorizzazioni, la Provincia di Udine ha già adottato le proprie autorizzazioni generali, è tuttavia possibile aderire a quelle ministeriali per le seguenti attività: - Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti; - Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g; - Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di 25 addetti; - Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g; 50

51 Autorizzazioni generali del D.P.R. 59/ Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g; - Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g; - Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg; - Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg; - Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg; - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg. Il c. 3 dell art. 7 del D.P.R. 59/2013 stabilisce infatti che le AG adottate dall Autorità competente sostituiscono quelle allegate al Decreto. 51

52 Autorizzazioni generali Prima di aderire ad una o più AG è necessario verificare: - se lo stabilimento rispetta i requisiti tecnici minimi richiesti per l adesione, nonché le soglie di consumo di materie prime o di produzione eventualmente previste; - che non vi siano possibili motivi di esclusione (ad esempio perché lo stabilimento si trova in zone di particolare tutela ambientale o rischio sanitario, oppure per l utilizzo di materie prime non ammesse dalla AG prescelta). 52

53 Autorizzazioni generali Una volta effettuate tali verifiche con esito positivo: Presentare la domanda di adesione corredata da: - relazione tecnica con descrizione ciclo produttivo e descrizione delle emissioni convogliate e diffuse (esistono modelli di relazione tecnica semplificata sia per le AG della Provincia di Udine che per le AG ministeriali); - planimetria e prospetti stabilimento con indicazione dei punti di emissione; - schede di sicurezza materie prime e ausiliarie; - schede tecniche sistemi di abbattimento presenti; - estratto P.R.G.C.,CTR. 53

54 Autorizzazioni generali Successivamente all adesione: - effettuare i controlli analitici delle emissioni con la periodicità prescritta dall AG; - trasmettere i dati relativi ai consumi annuali di materie prime o alla produzione annua. 54

55 Modifiche sostanziali e non sostanziali degli stabilimenti 55

56 Modifica di stabilimento art. 268 c. 1 lett. m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati. 56

57 Modifica sostanziale di stabilimento art. 268 c. 1 lett. m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. 57

58 Gestione degli interventi di modifica art. 269 c. 8 Modifica non sostanziale: - l Autorità competente va informata con una comunicazione; - se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente; - se necessario viene aggiornata l autorizzazione. Modifica sostanziale: - bisogna chiedere e ottenere preventivamente l autorizzazione; - aggiornamento (necessario!) dell'autorizzazione limitatamente agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. 58

59 Modifica di uno stabilimento Art. 269 c. 8: "Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione ". Questo decreto non è mai stato adottato, pertanto alcune Regioni e Province hanno elaborato propri criteri per individuare le modifiche sostanziali/non sostanziali (ad. es. Circolare 1 AMB/07 della Regione Lombardia recante criteri per l individuazione delle modifiche non sostanziali, linee guida della Provincia di Pordenone per l individuazione delle modifiche non sostanziali etc.). 59

60 D.G.P. n. 8 di data 16/1/2013 Criteri individuati dalla Provincia di Udine: Deliberazione della Giunta Provinciale n. 8 del giorno 16/1/2013: Linee guida per la corretta individuazione degli interventi che costituiscono modifica non sostanziale degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera ai sensi dell art. 269 comma 8 del d.lgs.152/06 e s.m.i. In allegato reca una tabella con i criteri di individuazione delle modifiche non sostanziali. 60

61 Modifiche non sostanziali 1. INTERVENTO Sostituzione di un impianto produttivo (macchinario, apparecchiatura, dispositivo) nell ambito di una stessa fase produttiva Es. sostituzione di una sega circolare con una levigatrice orbitale CONDIZIONI PER INTERVENTO NON SOSTANZIALE Non deve comportare variazione qualitative o aumento delle emissioni prodotte. 2. INTERVENTO Installazione o sostituzione di un impianto produttivo (macchinario, apparecchiatura..) che comporti una variazione (aumento) delle emissioni prodotte. Es. installazione di una nuova sega circolare in aggiunta ad altre macchine già presenti e convogliamento delle relative emissioni ad un camino già esistente. CONDIZIONI PER INTERVENTO NON SOSTANZIALE Il flusso di massa (in kg/h) degli inquinanti calcolato post-modifica deve essere inferiore o uguale al quello calcolato pre-modifica. Deve inoltre essere rispettato il limite in concentrazione prescritto nell autorizzazione vigente. N.B. devono essere forniti i certificati dei controlli analitici entro 60 giorni dalla data di effettuazione della modifica. 61

62 Modifiche non sostanziali 3. INTERVENTO Installazione o sostituzione del sistema di abbattimento delle emissioni con uno di pari o maggiore efficienza. NB. La sostituzione deve avvenire con impianti aventi identico principio chimico/fisico di funzionamento. CONDIZIONI PER INTERVENTO NON SOSTANZIALE Il flusso di massa (in kg/h) degli inquinanti calcolato post-modifica deve essere inferiore o uguale a quello calcolato pre-modifica. Sostituzione di un impianto con un altro basato su identico principio chimico/fisico di abbattimento N.B. devono essere forniti i certificati dei controlli analitici entro 60 giorni dalla data di effettuazione della modifica. 62

63 Modifiche non sostanziali 4. INTERVENTO Accorpamento di due o più emissioni precedentemente autorizzate (in forma esplicita o implicita) con conseguente diminuzione del numero complessivo dei punti di emissione. Nota: gli impianti accorpati devono avere caratteristiche tecniche e costruttive simili, emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, devono essere localizzati nello stesso stabilimento e destinati ad attività tra loro identiche (esempio due postazioni di saldatura). CONDIZIONI PER INTERVENTO NON SOSTANZIALE Il flusso di massa (in kg/h) calcolato post-modifica dovrà risultare inferiore o uguale al flusso di massa calcolato pre-modifica. Il limite in concentrazione prescritto nell autorizzazione dovrà essere rispettato nel condotto finale. N.B. devono essere forniti i certificati dei controlli analitici analitici entro 60 giorni dalla data di effettuazione della modifica. 63

64 Modifiche non sostanziali INTERVENTO Spostamento degli impianti produttivi o di abbattimento (macchinario, apparecchiatura etc. ) e/o dei punti di emissione INTERVENTO Variazione qualitativa delle materie prime Gruppo A: H350, H340, H350i, H360F, H360D Gruppo B: H351, H341 Gruppo C: altre indicazioni di pericolo CONDIZIONI PER INTERVENTO NON SOSTANZIALE Lo spostamento può avvenire solo all interno del perimetro aziendale. Da tale intervento non deve derivare un peggioramento qualitativo e quantitativo delle emissioni. N.B. Non deve variare il Comune di appartenenza. La modifica deve essere conforme allo strumento urbanistico vigente. CONDIZIONI PER INTERVENTO NON SOSTANZIALE - passaggio da sostanza identificata con indicazione di pericolo di Gruppo A a sostanza identificata con indicazione di Gruppo B e/o di Gruppo C - passaggio da sostanza identificata con indicazione di Gruppo B a sostanza identificata con indicazione di Gruppo C - passaggio a sostanza diversa con la stessa indicazione di pericolo 64

65 Modifiche non sostanziali 7. INTERVENTO Variazione quantitativa di materie prime contenti Composti Organici Volatili per attività che rimangono comunque escluse dall art CONDIZIONI PER INTERVENTO NON SOSTANZIALE - sotto soglia consumo solventi: l incremento massimo ammesso è del 25% dei composti organici volatili complessivamente contenuti nelle sostanze/materie prime utilizzate per l identica attività (es. verniciatura, incollaggio etc.), quali ad esempio prodotti vernicianti, colle, prodotti per pulizia superficiale, inchiostri etc., riferito al quantitativo dichiarato in sede di richiesta di autorizzazione. Sono escluse le materie prime identificate con indicazioni di pericolo di gruppo A e B. - sopra soglia consumo solventi: dovrà essere rispettato quanto previsto dall art. 275 commi 21 e 22 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 65

66 Modifiche non sostanziali 8. INTERVENTO Variazione della portata di aeriforme. CONDIZIONI PER INTERVENTO NON SOSTANZIALE In caso di aumento, il valore di portata definito post-modifica non potrà essere superiore al 50% della portata (nominale) pre-modifica. Il valore (in kg/h) del flusso di massa calcolato post-modifica dovrà risultare inferiore o uguale al valore calcolato pre-modifica. Il limite in concentrazione prescritto nell autorizzazione vigente dovrà essere rispettato N.B. dovranno essere forniti i certificati dei controlli analitici entro 60 giorni dalla data di effettuazione della modifica. 66

67 Autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n

68 L Autorizzazione unica ambientale Il 13 giugno 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, che ha introdotto l Autorizzazione Unica Ambientale. Questa autorizzazione sostituisce i seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta di cui all articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; f) autorizzazione all utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n

69 L Autorizzazione unica ambientale A chi si applica l autorizzazione unica ambientale? Piccole e medie imprese come definite dal DM 18 aprile 2005 e impianti non soggetti alla disciplina dell AIA (lettura congiunta del D.P.R. 59/2013 e della Circolare interpretativa del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2013 prot. n ). Chi è l autorità competente per l AUA? La Provincia territorialmente competente (quella dove ha sede lo stabilimento) che adotta un provvedimento unico comprensivo di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla ditta. A chi va presentata l istanza? La domanda di rilascio dell AUA va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede lo stabilimento. 69

70 L Autorizzazione unica ambientale Chi rilascia l AUA? Lo Sportello Unico per le attività produttive, che costituisce il punto di accesso tra le aziende e gli enti coinvolti nel rilascio dei pareri necessari per l AUA. Quando va richiesta l AUA? In occasione del rilascio, del rinnovo o dell aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi che va a sostituire. 70

71 L Autorizzazione unica ambientale Quando non è possibile richiedere l AUA?: - se il progetto è sottoposto a VIA e le leggi statali o regionali stabiliscono che la VIA sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale; - se il progetto è sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA prima di procedere con l AUA è necessario che la verifica si sia conclusa con decreto negativo; - procedimenti ai sensi dell art. 208 (impianti di smaltimento o recupero rifiuti), dell art. 242 (interventi di bonifica), procedimenti ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili); 71

72 L Autorizzazione unica ambientale Quando è possibile non richiedere l AUA? Il c. 3 dell art. 3 del DPR 59/2013 chiarisce che si può non richiedere l AUA nel caso di impianti ed attività soggetti solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell istanza al SUAP. Quanto dura? L AUA ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento unico finale da parte del SUAP. Come si rinnova? La domanda di rinnovo va trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza all Autorità Competente tramite il SUAP. 72

73 Procedimento di rilascio dell AUA Durata del procedimento: - 90 giorni se l AUA sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a 90 giorni; giorni se l AUA sostituisce almeno un titolo abilitativo per il quale la conclusione del procedimento è fissata in un termine superiore a 90 giorni. Fatta salva l eventuale sospensione dei termini per richiedere integrazioni (30 gg). 73

74 Autorizzazione ordinaria all interno di una AUA 74

75 Autorizzazione generale all interno di una AUA 75

76 Le Autorizzazioni generali e l AUA Termini per ottenere l autorizzazione: - se la domanda di adesione all AG è presentata nell ambito di un istanza di AUA, l autorizzazione si intende ottenuta con il rilascio dell AUA (cioè entro 90 giorni dalla presentazione dell istanza); - se la domanda di adesione all AG non è presentata nell ambito di un istanza di AUA, i termini sono quelli dell art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (45 giorni dalla presentazione dell istanza). Durata delle AG: - 15 anni per le AG comprese in un AUA; - 10 anni per le AG non comprese in un AUA. 76

77 Conclusioni Cosa è cambiato con il D.P.R. 59/2013? - in generale: sostituzione dei diversi titoli abilitativi ambientali con un unica autorizzazione, anche per stabilimenti non soggetti all AIA; durata dell autorizzazione: 15 anni; il SUAP viene individuato come unico punto di accesso per il richiedente che necessita di uno o più dei titoli abilitativi indicati, anche al di fuori dell AUA (istanze trasmesse al SUAP e non più all AC); - per le emissioni in atmosfera: quando è necessaria l autorizzazione ordinaria (art. 269), bisogna per forza richiedere l AUA; quando si può aderire all autorizzazione generale (art. 272), per stabilire se è necessario ricomprendere la domanda di adesione nell AUA, bisogna valutare gli altri titoli abilitativi. 77

78 Grazie per l attenzione! Gessica Calaz (tel.0432/279846) gessica.calaz@provincia.udine.it 78

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA SETTORE/STAFF Settore Ambiente - Energia DETERMINAZIONE n. 3123 DEL 10/09/2011 OGGETTO: ESERCIZIO COMPETENZE L.R. TOSCANA 9/2010. AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dettagli

D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 Norme in materia ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 Norme in materia ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 Norme in materia ambientale parte prima: disposizioni comuni parte seconda: procedure per valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione impatto ambientale (VIA) e autorizzazione

Dettagli

Seminario su D.lgs n. 152/06-30 giugno 2006

Seminario su D.lgs n. 152/06-30 giugno 2006 Seminario su D.lgs n. 152/06-30 giugno 2006 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale Parte Quinta - Norme in materia di tutela dell aria e di riduzione delle emissioni in

Dettagli

La parte V del D.Lgs. 152/06 e smi: la normativa in materia di tutela dell aria e le competenze provinciali sulle emissioni in atmosfera

La parte V del D.Lgs. 152/06 e smi: la normativa in materia di tutela dell aria e le competenze provinciali sulle emissioni in atmosfera Pordenone, 16 Ottobre 2012 PROVINCIA DI PORDENONE La parte V del D.Lgs. 152/06 e smi: la normativa in materia di tutela dell aria e le competenze provinciali sulle emissioni in atmosfera Relatore: ing.

Dettagli

AUA -AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

AUA -AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ED EMISSIONI IN ATMOSFERA AUA -AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ED EMISSIONI IN ATMOSFERA NORME VIGENTI DPR 59/13: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi

Dettagli

Tabella per l individuazione delle modifiche non sostanziali Emissioni in atmosfera D.Lgs 152/06

Tabella per l individuazione delle modifiche non sostanziali Emissioni in atmosfera D.Lgs 152/06 Circolare 1 AMB/07 Regione Lombardia Allegato 1 Tabella per l individuazione delle modifiche non sostanziali Emissioni in atmosfera D.Lgs 152/06 1 2 Sostituzione di macchinario / apparecchiatura / dispositivo

Dettagli

Protocollo Generale. per l inoltro alla: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Servizio Ambiente e Difesa del Territorio Corso Isonzo, 105/A FERRARA FE

Protocollo Generale. per l inoltro alla: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Servizio Ambiente e Difesa del Territorio Corso Isonzo, 105/A FERRARA FE Protocollo Generale MOD. EMA1 ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO per l inoltro alla: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Servizio Ambiente e Difesa del Territorio Corso Isonzo,

Dettagli

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 D.P.R. 13 marzo 2013 59 Regolamento recante la disciplina l autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese

Dettagli

I titoli ambientali sostituiti dalla Autorizzazione Unica Ambientale rifiuti emissioni in atmosfera

I titoli ambientali sostituiti dalla Autorizzazione Unica Ambientale rifiuti emissioni in atmosfera I titoli ambientali sostituiti dalla Autorizzazione Unica Ambientale rifiuti emissioni in atmosfera Dott. Giampaolo Galeazzi Servizio Inquinamento e Rifiuti, SIN AIA MAMU Mantova Multicentre - AUDITORIUM

Dettagli

Guida all autorizzazione emissioni in atmosfera

Guida all autorizzazione emissioni in atmosfera 1 Guida all autorizzazione emissioni in atmosfera Qual è la procedura per autorizzazione emissioni in atmosfera? Premessa Le emissioni in atmosfera sono uno degli aspetti di prevalente impatto ambientale

Dettagli

CRITERI E PROCEDURE PER L APPLICAZIONE DELL ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D. LGS. N. 152/06

CRITERI E PROCEDURE PER L APPLICAZIONE DELL ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D. LGS. N. 152/06 Allegato A: CRITERI E PROCEDURE PER L APPLICAZIONE DELL ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D. LGS. N. 152/06 A. NOTE GENERALI 1 - La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera

Dettagli

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-2547 del 19/05/2017 Oggetto Atto di adozione

Dettagli

ALLEGATO C (autorizzazione di carattere generale) CRITERI E CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE.

ALLEGATO C (autorizzazione di carattere generale) CRITERI E CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE. ALLEGATO C (autorizzazione di carattere generale) CRITERI E CONDIZIONI PER IL RICORSO ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE. Allegato C1) CRITERI TECNICI (Sono da considerare le sole prescrizioni applicabili

Dettagli

PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture. Servizio Ambiente e Energia

PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture. Servizio Ambiente e Energia Registro generale n. 1201 del 2011 Determina senza Impegno DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture Servizio Ambiente e Energia Oggetto Esercizio competenze L.R. 09/2010.

Dettagli

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO Fascicolo N / /2010 Registro Raccolta N /2010_ PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO AREA AMBIENTE DIREZIONE CONTROLLO E PREVENZIONE AMBIENTALE UFFICIO CONTROLLO INQUINAMENTO ATMOSFERICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Dettagli

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Autorizzazione unica ambientale (AUA) Segnalazioni Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio luglio 2015 Autorizzazione unica ambientale (AUA) Che cosa è Autorizzazione unica ambientale (AUA) è il provvedimento che incorpora in un

Dettagli

CIRCOLARE CLIENTI - N 15/2006

CIRCOLARE CLIENTI - N 15/2006 CIRCOLARE CLIENTI - N 15/2006 DATA: 27/07/2006 A/TO CA: Titolare dell attività / Responsabile Ambiente DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l. TEL/FAX N : 0341.49.42.10 # 0341.25.00.07 N PAG.: 1+4 Oggetto: AMBIENTE

Dettagli

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO Fascicolo N / /2010 Registro Raccolta N /2010_ PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO AREA AMBIENTE DIREZIONE CONTROLLO E PREVENZIONE AMBIENTALE UFFICIO CONTROLLO INQUINAMENTO ATMOSFERICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Dettagli

Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex art. 1 della L.R. n. 8 del 24/03/2014) già Provincia Regionale di Trapani

Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex art. 1 della L.R. n. 8 del 24/03/2014) già Provincia Regionale di Trapani Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex art. 1 della L.R. n. 8 del 24/03/2014) già Provincia Regionale di Trapani SETTORE Territorio, Ambiente, Riserve Naturali, Protezione Civile, Sviluppo Economico

Dettagli

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE provincia.udine@cert.provincia.udine.it AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE OGGETTO: DOMANDA UNICA N. 39782 - DPR N. 59/2013 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Dettagli

Gli oli vegetali ed i bioloquidi devono inoltre rispettare i criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui alla direttiva 2009/28/CE.

Gli oli vegetali ed i bioloquidi devono inoltre rispettare i criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui alla direttiva 2009/28/CE. ALLEGATO a) 4.35 Motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide e biodiesel con potenzialità termica nominale complessiva fino a 10 MWt, ai sensi degli articoli 271 comma 3, e 272 comma

Dettagli

Atto Dirigenziale N del 24/05/2011

Atto Dirigenziale N del 24/05/2011 Atto Dirigenziale N. 1978 del 24/05/2011 Classifica: 008.09.01 Anno 2011 (3824418) Oggetto Ufficio Redattore Riferimento PEG Centro di Costo Resp. del Proc. Dirigente/Titolare P.O. ESERCIZIO COMPETENZE

Dettagli

QUANDO ENTRA IN VIGORE COSA CAMBIA

QUANDO ENTRA IN VIGORE COSA CAMBIA Bologna 14 Dicembre 2010 Alla luce dell entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 Giugno 2010, n. 128 che apporta modifiche al cosiddetto Testo Unico Ambientale (D.Lgs n. 152/2006) si trasmette la seguente

Dettagli

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE provincia.udine@cert.provincia.udine.it AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Oggetto: DPR N. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. DITTA TRIO SRL (C.F. 03490830266),

Dettagli

ESTRATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (da Art. 269 a Art. 275)

ESTRATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (da Art. 269 a Art. 275) ESTRATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (da Art. 269 a Art. 275) Norme in materia ambientale. Vigente al: 19-10-2011 PARTE QUINTA NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE

Dettagli

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE provincia.udine@cert.provincia.udine.it AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE OGGETTO: DPR N. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DELLA DITTA INDIVIDUALE TAPPEZZERIA

Dettagli

REGIONE TOSCANA DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI. Responsabile di settore: MIGLIORINI SIMONA

REGIONE TOSCANA DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI. Responsabile di settore: MIGLIORINI SIMONA REGIONE TOSCANA DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI Responsabile di settore: MIGLIORINI SIMONA Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016 Numero interno

Dettagli

REGIONE TOSCANA DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI. Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

REGIONE TOSCANA DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI. Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA REGIONE TOSCANA DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016 Numero interno

Dettagli

PROVINCIA DI FERRARA Settore Risorse Idriche e Tutela Ambientale Ufficio Aria, Autorizzazione Integrata Ambientale ed Energia

PROVINCIA DI FERRARA Settore Risorse Idriche e Tutela Ambientale Ufficio Aria, Autorizzazione Integrata Ambientale ed Energia Fascicolo 6726/2010 Cod. 16.1.3 Agli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni della Provincia di Ferrrara e.pc. All ARPA Sezione Provinciale di Ferrara Servizio Territoriale Via Bologna, 534

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU51S1 24/12/2015

REGIONE PIEMONTE BU51S1 24/12/2015 REGIONE PIEMONTE BU51S1 24/12/2015 Codice A1602A D.D. 21 dicembre 2015, n. 564 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti

Dettagli

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3668 del 04/10/2016 Oggetto Art. 272 comma

Dettagli

Gli scarichi industriali nell'autorizzazione Unica Ambientale

Gli scarichi industriali nell'autorizzazione Unica Ambientale Gli scarichi industriali nell'autorizzazione Unica Ambientale Inquadramento normativo e caratteristiche del territorio Brianteo Speaker Giuseppe Spina 05 maggio 2016 Definizioni scarico: qualsiasi immissione

Dettagli

ALLEGATO 1. 1 Generalità

ALLEGATO 1. 1 Generalità ALLEGATO 1 REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L ADESIONE ALL AUTORIZZAZIONE GENERALE RELATIVA AGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI RICADENTI NELL AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO I DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Dettagli

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-952 del 08/04/2016 Oggetto AUTORIZZAZIONE

Dettagli

PROVINCIA DI ORISTANO

PROVINCIA DI ORISTANO PROVINCIA DI ORISTANO PROVÌNTZIA DE ARISTANIS SETTORE AMBIENTE E SUOLO UFFICIO EMISSIONI IN ATMOSFERA ED INQUINAMENTO ACUSTICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 299 del 26/02/2016 Oggetto: AUTORIZZAZIONE

Dettagli

Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013

Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 Il sottoscritto Alla Provincia di Pistoia tramite lo sportello Unico per le Attività Produttive di Nome Cognome codice

Dettagli

Circolare n 001 Lecco, Oggetto: NUOVE CLASSIFICAZIONI AI SENSI DEL CLP; IN PARTICOLARE LAEMISSIONI E CLASSIFICAZIONE DELLA FORMALDEIDE

Circolare n 001 Lecco, Oggetto: NUOVE CLASSIFICAZIONI AI SENSI DEL CLP; IN PARTICOLARE LAEMISSIONI E CLASSIFICAZIONE DELLA FORMALDEIDE OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELLA PARTE QUINTA DEL D.LGS 152/06 E, S.M.I. A SEGUITO DEL CAMBIO DI CLASSIFICAZIONE DELLA ALLA LUCE DELL ENTRATA

Dettagli

REGIONE TOSCANA DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI Il Dirigente Responsabile: MIGLIORINI SIMONA Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012 Numero interno

Dettagli

In questo senso, nel presente documento condiviso nell ambito della seduta del tavolo emissioni del 19/7/ si è proceduto con:

In questo senso, nel presente documento condiviso nell ambito della seduta del tavolo emissioni del 19/7/ si è proceduto con: INFORMATIVA IN MERITO ALL ATTUAZIONE DEL 19 MAGGIO 2016, N. 118 REGOLAMENTO RECANTE AGGIORNAMENTO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER LE EMISSIONI DI CARBONIO ORGANICO TOTALE DEGLI IMPIANTI

Dettagli

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI Allegato n.4 TABELLA DELLE ATTIVITA E DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE Le soglie di produzione e di consumo indicate nella tabella si intendono riferite all insieme delle attività esercitate nello stesso

Dettagli

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ELABORATI GRAFICI

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ELABORATI GRAFICI DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA Ditta Legale Rappresentante Stabilimento (indirizzo) ELABORATI GRAFICI 1) Stralcio mappa topografica dettagliata con evidenziato il perimetro

Dettagli

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. N. 59/2013 PRIMI ASPETTI APPLICATIVI Ruolo dell ARPA

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. N. 59/2013 PRIMI ASPETTI APPLICATIVI Ruolo dell ARPA D. P. R. N. 59/2013: regolamento sull autorizzazione unica ambientale. Principi della disciplina: Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese Autorizzazione rilasciata

Dettagli

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) D.G.R. n. 5065 del 18/04/2016: indirizzi regionali per l attuazione delle disposizioni normative in materia di Relazione di Riferimento (RdR) Stefania Mallus

Dettagli

provincia di mantova

provincia di mantova PROVINCIA DI MANTOVA Nuova autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga Mantova, 03 settembre 2009 Relatore: Dott. Giampaolo Galeazzi Responsabile del Servizio

Dettagli

Attività Produttive. Altre richieste Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Descrizione

Attività Produttive. Altre richieste Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Descrizione Attività Produttive Altre richieste Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Descrizione L'Autorizzazione Unica Ambientale è un unico provvedimento autorizzativo che sostituisce e comprende diversi titoli

Dettagli

1 FASI LAVORATIVE 2 PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO COSTRUTTIVE E GESTIONALE

1 FASI LAVORATIVE 2 PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO COSTRUTTIVE E GESTIONALE 4.12) Requisiti tecnico costruttivi e gestionali degli impianti di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all uso

Dettagli

REATI CONTRAVVENZIONALI PREVISTI DAL D.LGS.

REATI CONTRAVVENZIONALI PREVISTI DAL D.LGS. PAT/RFD334-31/07/2015-0396785 - Allegato Utente 2 (A02) REATI CONTRAVVENZIONALI PREVISTI DAL D.LGS. 152/2006 (cd. Codice dell ambiente) 29 quattuordecies Sanzioni (autorizzazioni integrate ambientali)

Dettagli

Modaltà di AVVIO Rifermenti Normativi Responsabile Termine di conclusione gg. Silenzio Assenzo

Modaltà di AVVIO Rifermenti Normativi Responsabile Termine di conclusione gg. Silenzio Assenzo SETTORE AMBIENTE E DEMANIO IDRICO SERVIZIO DEMINAZIONE E OGGETTO DEL PROCEDIMENTO delle acque reflue urbane in corpo idrico superficiale Istanza di autorizzazione in carta semplice e documentazione tecnicoamministrativa

Dettagli

1) Modalità di adesione

1) Modalità di adesione ALLEGATO Circolare esplicativa per l attuazione dell autorizzazione generale relativa all attività di essiccazione di materiali vegetali presso aziende agricole adottata con decreto n. 5624 del 28/06/2013.

Dettagli

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3164 del 20/06/2017 Oggetto D.P.R. 13 marzo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone. SETTORE ECOLOGIA Qualità dell' Aria

REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone. SETTORE ECOLOGIA Qualità dell' Aria REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone SETTORE ECOLOGIA Qualità dell' Aria Proposta nr. 113 del 29/10/2013 - Determinazione nr. 2563 del 29/10/2013 OGGETTO: D.P.R. 59/2013 e D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Schema di regolamento recante la disciplina dell autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli

Dettagli

Decreto Dirigenziale n. 839 del 17/06/2014

Decreto Dirigenziale n. 839 del 17/06/2014 Decreto Dirigenziale n. 839 del 17/06/2014 Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni

Dettagli

Attività Produttive. autorizzazione unica ambientale Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Descrizione

Attività Produttive. autorizzazione unica ambientale Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Descrizione Attività Produttive autorizzazione unica ambientale Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Descrizione UTILIZZARE LA MODULISTICA FORNITA DALLA PROVINCIA DI TERNI L'Autorizzazione Unica Ambientale è un unico

Dettagli

Le procedure previste dal D.P.R. 59/2013 ed i portali per la presentazione della domanda

Le procedure previste dal D.P.R. 59/2013 ed i portali per la presentazione della domanda Mantova, 10 maggio 2017 Le procedure previste dal D.P.R. 59/2013 ed i portali per la presentazione della domanda Dott. Ing. Sandro Bellini Responsabile Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile Ing. Lara

Dettagli

Realizzazione. TUA Testo Unico Ambiente Consolidato 2017

Realizzazione.  TUA Testo Unico Ambiente Consolidato 2017 Realizzazione Certifico S.r.l. Sede op.: A. De Curtis 28-06135 Ponte San Giovanni PERUGIA Sede amm.: Via Benedetto Croce 15-06024 Gubbio PERUGIA Tel. + 39 075 5997363 + 39 075 5997343 Assistenza 800 14

Dettagli

TESTO VIGENTE del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

TESTO VIGENTE del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA TESTO VIGENTE del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. PARTE QUINTA - NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA TITOLO I - PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dettagli

Legale rappresentante dell'impresa [1] o dell'ente [1] con sede legale in via / corso n. nel comune di CAP

Legale rappresentante dell'impresa [1] o dell'ente [1] con sede legale in via / corso n. nel comune di CAP Modello di domanda di autorizzazione per la costruzione e la modifica degli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitinto lavanderie a ciclo

Dettagli

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE provincia.udine@cert.provincia.udine.it AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE OGGETTO: DOMANDA UNICA N. 38632 - DPR N. 59/2013 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Dettagli

VIII ROBERTO FORMIGONI ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. N. 152/06 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE".

VIII ROBERTO FORMIGONI ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. N. 152/06 NORME IN MATERIA AMBIENTALE. VIII ROBERTO FORMIGONI GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente DAVIDE BONI GIULIO BOSCAGLI LUCIANO BRESCIANI MASSIMO BUSCEMI RAFFAELE CATTANEO ROMANO COLOZZI LUCA DANIEL FERRAZZI ROMANO LA RUSSA STEFANO MAULLU

Dettagli

La disciplina degli scarichi industriali nell AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

La disciplina degli scarichi industriali nell AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) La disciplina degli scarichi industriali nell AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) Iter legislativo Contenuti del D.P.R. 59/2013 Iter autorizzativo Oneri finanziari Durata rinnovi - modifiche Che cos

Dettagli

Soggetto competente: Servizio Qualità dell Aria della Provincia di Pordenone

Soggetto competente: Servizio Qualità dell Aria della Provincia di Pordenone ALLEGATO B Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Soggetto competente: Servizio Qualità dell Aria della Provincia di Pordenone 1. DOCUMENTAZIONE TECNICA ISTRUITA - relazione tecnica sull attività produttiva

Dettagli

Allegato 3.5) alla Direttiva regionale adottata con D.G.R del 9 maggio 2008.

Allegato 3.5) alla Direttiva regionale adottata con D.G.R del 9 maggio 2008. Allegato 3.5) alla Direttiva regionale adottata con D.G.R. 326 del 9 maggio 2008. MARCA DA BOLLO 4,62 ALL ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE Dipartimento territorio e ambiente Servizio tutela delle acque

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE

PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE Prot. Generale N. 0115672 / 2013 Atto N. 5231 OGGETTO: Oggetto: Autorizzazione

Dettagli

PARTE QUINTA NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

PARTE QUINTA NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PARTE QUINTA NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA TITOLO I PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ ART. 267 (campo di applicazione)

Dettagli

Modalità di avvio della fase di sperimentazione

Modalità di avvio della fase di sperimentazione Modalità di avvio della fase di sperimentazione Daiana Gallo Settore Ambiente Provincia di Monza e della Brianza MONZA - 10 Giugno 2013 FASE DI SPERIMENTAZIONE Gli obbiettivi (D.L. 112/2008 e D.P.R. 160/2010)

Dettagli

Comune di Villafranca di Verona PRO VINCIA DI VE RO NA

Comune di Villafranca di Verona PRO VINCIA DI VE RO NA Comune di Villafranca di Verona PRO VINCIA DI VE RO NA AREA 4 - SERVIZI TECNICI UNITA' ECOLOGIA PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE N. 2322 DEL 25/08/2017 Oggetto: DITTA LAMACART SPA-UNITA' LOCALE DI VIA I MAGGIO

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL ARIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL ARIA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL ARIA N. 43-10745/2010 OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59. Aggiornamento per modifica non sostanziale

Dettagli

SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE. (GU n. 124 del Suppl. Ordinario n. 42)

SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE. (GU n. 124 del Suppl. Ordinario n. 42) AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 DPR 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti

Dettagli

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4629 del 22/11/2016 Oggetto DPR n. 59/2013,

Dettagli

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-102 del 11/01/2017 Oggetto D.P.R. 13 marzo

Dettagli

Regione Umbria DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DEL 28/03/2017

Regione Umbria DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DEL 28/03/2017 Regione Umbria Giunta Regionale DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2922

Dettagli

(2) Per la modifica del presente decreto vedi il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4. Parte quinta

(2) Per la modifica del presente decreto vedi il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4. Parte quinta D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152(1). Norme in materia ambientale(2) (3). (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. (2) Per la modifica del presente decreto vedi il D.Lgs. 16 gennaio 2008,

Dettagli

Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento

Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento ALLEGATO 2 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA 1. Formula di miscelazione La seguente formula di miscelazione deve

Dettagli

Oggetto: D.P.R. 59/ AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE -

Oggetto: D.P.R. 59/ AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - provincia.udine@cert.provincia.udine.it AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Oggetto: D.P.R. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - EURO&PROMOS LAUNDRY SRL (C.F.

Dettagli

PROVINCIA DI PADOVA SETTORE AMBIENTE Servizio Ecologia. Provvedimento N. 5560/EM Prot. Gen. N del 11/09/2008

PROVINCIA DI PADOVA SETTORE AMBIENTE Servizio Ecologia. Provvedimento N. 5560/EM Prot. Gen. N del 11/09/2008 PROVINCIA DI PADOVA SETTORE AMBIENTE Servizio Ecologia Provvedimento N. 5560/EM Prot. Gen. N. 130608 del 11/09/2008 Sede Centrale: Piazza Antenore, 3 Partita I.V.A. 00700440282 Settore Ambiente: Piazza

Dettagli

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA Atto dirigenziale Direzione Ambiente Servizio Energia, aria e rumore

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA Atto dirigenziale Direzione Ambiente Servizio Energia, aria e rumore Proposta n. 3355 Anno 2016 CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA Atto dirigenziale Direzione Ambiente Servizio Energia, aria e rumore Atto N. 2971/2016 Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R.

Dettagli

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE provincia.udine@cert.provincia.udine.it AREA AMBIENTE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE OGGETTO: DOMANDA UNICA N. 44716 - DPR N. 59/2013 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Dettagli

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1845 del 15/06/2016 Oggetto D.P.R. 13 marzo

Dettagli

18 24/01/

18 24/01/ DECRETO DIRIGENZIALE AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile COORDINATORE DIRIGENTE SETTORE Dr. Palmieri Michele Dr.ssa Pagnozzi Lucia

Dettagli

La semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli edilizi e delle autorizzazioni ambientali

La semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli edilizi e delle autorizzazioni ambientali PON GAS FSE 2007 2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - Capacità istituzionale Progetto: Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione Seminario La semplificazione delle procedure per le

Dettagli

PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI PROVINCIA DI GENOVA DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ENERGIA Ufficio Impianti Termici Nota informativa: Scadenza adempimenti di cui all art. 284 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n 152

Dettagli

NOTA TECNICA ESPLICATIVA

NOTA TECNICA ESPLICATIVA PROVINCIA DI BERGAMO Via Torquato Tasso, 8-24100 BERGAMO Settore Ambiente SERVIZIO EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE Via Camozzi 95 Passaggio Canonici Lateranensi 10-24121 BERGAMO Tel. 035387539 -Telefax

Dettagli

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA ECOLOGIA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL AMBIENTE DIREZIONE AMMINISTRATIVA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA ECOLOGIA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL AMBIENTE DIREZIONE AMMINISTRATIVA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI AREA ECOLOGIA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL AMBIENTE DIREZIONE AMMINISTRATIVA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI Prot. Inf. n. Prot. int. n. DETERMINAZIONE N. DEL Oggetto: Autorizzazione

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Suppl. alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) Il Presidente della Repubblica

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Suppl. alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) Il Presidente della Repubblica DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Suppl. alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Il Presidente della Repubblica Vista

Dettagli

OGGETTO: Istanza per il rilascio dell autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del legale in Via

OGGETTO: Istanza per il rilascio dell autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del legale in Via MARCA DA BOLLO (schema di istanza per il rilascio dell autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013) Allo Sportello Unico delle Attività Produttive Territorialmente competente

Dettagli

Città Metropolitana di Roma Capitale. Dipartimento 04 Servizio 04. Procedimenti integrati e sanzioni ambientali

Città Metropolitana di Roma Capitale. Dipartimento 04 Servizio 04. Procedimenti integrati e sanzioni ambientali Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento 04 Servizio 04 Procedimenti integrati e sanzioni ambientali e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it Proposta n. 3115 del 03/07/2015 RIFERIMENTI

Dettagli

A.I.A. : art. 29 quattuordecies Dlgs. 152/2006. Novità sanzioni - schema. A cura di Cinzia Silvestri Studio Legale Ambiente

A.I.A. : art. 29 quattuordecies Dlgs. 152/2006. Novità sanzioni - schema. A cura di Cinzia Silvestri Studio Legale Ambiente A.I.A. : art. 29 quattuordecies Dlgs. 152/2006 Novità sanzioni - schema A cura di Cinzia Silvestri Studio Legale Ambiente Il D. Lgs. 46/2014 modifica l impianto sanzionatorio previsto all articolo 29-quattuordecies

Dettagli

La verifica dei dati analitici nella verifica ispettiva delle AIA: la gestione dell incertezza del dato

La verifica dei dati analitici nella verifica ispettiva delle AIA: la gestione dell incertezza del dato La verifica dei dati analitici nella verifica ispettiva delle AIA: la gestione dell incertezza del dato Stefano Forti ARPA Emilia Romagna, CTR Emissioni Industriali Ravenna 10 maggio2013 Stabilimenti IPPC:

Dettagli

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-4999 del 13/12/2016 Oggetto D.P.R. 13 marzo

Dettagli

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-5117 del 20/12/2016 Oggetto Dlgs.387/2003

Dettagli

COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE ai sensi dell art. 269 comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE ai sensi dell art. 269 comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 SCHEDA D8 COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE ai sensi dell art. 269 comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Oggetto: Attività in deroga di cui all art. 272 comma 2 inserite in uno stabilimento autorizzato

Dettagli

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2149 del 05/07/2016 Oggetto DPR 59/2013 -

Dettagli

Registro atti dirigenziali progressivo N del 26/05/2009

Registro atti dirigenziali progressivo N del 26/05/2009 PROVINCIA DI BRESCIA Registro atti dirigenziali progressivo N. 1674 del 26/05/2009 AREA SERVIZIO U.O.S. AMBIENTE ARIA E RUMORE ARIA E RUMORE OGGETTO: Autorizzazione generale per impianti ed attività in

Dettagli

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4426 del 22/08/2017 Oggetto Determina adozione

Dettagli

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese e non solo, in attuazione dell art. 23

Dettagli

Indice testo unico D.Lgs. 152/06

Indice testo unico D.Lgs. 152/06 ndice testo unico D.Lgs. 152/06 PAGNE PARTE SEZONE TTOLO CAPO CONTENUT ARTCOL 2 35 ndice degli argomenti 36 39 40 45 45 50 50 53 53 54 54 63 63 68 68 70 70 74 75 79 80 86 Schema del Decreto Parte - Disposizioni

Dettagli

COMUNE DI FORLI' Area Servizi al Territorio SERVIZIO INNOVAZIONE IMPRESE E PROFESSIONISTI UNITA' SUAP

COMUNE DI FORLI' Area Servizi al Territorio SERVIZIO INNOVAZIONE IMPRESE E PROFESSIONISTI UNITA' SUAP Imposta di bollo assolta con mod. F23 COMUNE DI FORLI' Area Servizi al Territorio SERVIZIO INNOVAZIONE IMPRESE E PROFESSIONISTI UNITA' SUAP Rif. a Prot. Gen. n. 79767/2013 Fascicolo 2013/06.09/117 Oggetto:

Dettagli

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE (Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE (Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE (Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) Il sottoscritto nato/a a Prov. il in qualità di Gestore Legale Rappresentante delegato della Ditta

Dettagli

AMBIENTE Autorizzazione unica ambientale

AMBIENTE Autorizzazione unica ambientale Numero 2151 Reg. Determinazioni Registrato in data 21/11/2017 AMBIENTE Autorizzazione unica ambientale Dirigente: CLAUDIO CONFALONIERI OGGETTO DPR 13.03.2013 N 59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA

Dettagli