COMUNE DI VARANO BORGHI Provincia di Varese
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1 COMUNE DI VARANO BORGHI Provincia di Varese REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE Approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 27/03/1992, esecutiva Esecutiva con provvedimento del C.R.C. seduta del 16/04/1992 atti n Integrato con deliberazione del C.C. n. 49 del 22/09/1998 Esecutiva con provvedimento del C.R.C. seduta del 05/10/1998 atti n. 71 COMUNE DI VARANO BORGHI
2 Provincia di Varese REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL VERDE ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento si applica alla protezione degli alberi nelle zone edificate interconnesse e nell ambito di validità dei piani regolatori particolareggiati, purché questi non prevedano un utilizzazione agricola o forestale. 2. Sono oggetto di protezione gli alberi con una circonferenza del tronco di almeno 80 cm., misurata ad un altezza dal suolo di 100 cm. Se l attaccatura della chioma é inferiore a tale altezza, la misura viene effettuata immediatamente sotto l attaccatura della chioma. Nel caso di alberi con più tronchi, si misura la somma delle circonferenze dei singoli tronchi. 3. Non sono soggetti al presente regolamento gli alberi da frutta, ad eccezione dei noci. 4. Le prescrizioni del presente regolamento valgono anche per alberi da conservare sulla base di previsioni di un piano regolatore particolareggiato, anche se i presupposti del paragrafo 2. non si sono verificati. 5. Escono dall ambito del presente regolamento alberi e gruppi di alberi per i quali sono state stabilite particolari forme di protezione in base alle leggi vigenti. ART. 2 - MISURE VIETATE 1. Nell ambito dell applicazione del presente regolamento é vietato rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale la struttura degli alberi protetti. Tra le misure vietate non rientrano le abituali misure di manutenzione e conservazione; le misure nel quadro di una ordinata gestione di vivai e giardini, le misure per un ordinata formazione e manutenzione di superfici a verde pubblico, nonché l ordinato sfruttamento dei boschi. Sono inoltre consentite le misure improrogabili per l allontanamento di un pericolo immediato; esse devono essere subito notificate al Comune. 2. Come danneggiamento, ai sensi del paragrafo 1, si considerano anche disturbi alle radici, in particolare mediante: a) pavimentazione della superficie con un manto impermeabile (ad es. asfalto, calcestruzzo); b) scavi o ammassi di materiali; c) deposito o versamento di sali, oli, acidi; d) fuoriuscita di gas ed altre sostanze da condutture; Il paragrafo 2. Lett. a) e b) non vale per alberi su strade pubbliche, qualora si adottino in altro modo precauzioni per evitare la morte degli alberi.
3 3. Una modifica ai sensi del paragrafo 1. si verificano se si adottano interventi su alberi protetti che ne modificano sostanzialmente l aspetto caratteristico e ne compromettano l ulteriore crescita. ART. 3 - MISURE PRESCRITTE 1. Il Comune può prescrivere che il proprietario di un lotto adotti determinate misure per la cura, conservazione e difesa degli alberi nel senso dell art. 1 del presente regolamento; ciò vale in particolare quando si devono predisporre od eseguire misure edilizie. 2. Il Comune può disporre che il proprietario consenta l esecuzione di determinate misure di cura e conservazione di alberi protetti che il proprietario stesso non é in grado di eseguire. ART. 4 - ECCEZIONI ED ESENZIONI 1. Ai divieti dell art. 2 si devono ammettere eccezioni quando: a) il proprietario, in base a prescrizioni di diritto pubblico, sia obbligato a rimuovere o a modificare gli alberi e non si possa liberare in alcun modo di tale obbligo; b) un utilizzazione ammessa secondo le norme urbanistiche non possa essere altrimenti realizzata o possa esserlo solo con limitazioni essenziali; c) dall albero provengano pericoli per persone o cose e tali pericoli non possano essere rimossi in altro modo e con una spesa ammissibile; d) l albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione del pubblico interesse, non sia possibile con una spesa tollerabile; e) la rimozione dell albero sia urgentemente necessaria per prevalenti interessi pubblici non altrimenti realizzabili; f) ( ) la rimozione sia urgentemente necessaria e che l albero sia di altezza anche superiore a m. 15 o comunque vetusto o che pregiudichi la stabilità di edifici e/o recinzioni o affetto da malattia che ne possa pregiudicare la stabilità (funghi, ecc...) purché venga sostituito con pianta preferibilmente autoctona. Commento: 2. Dai divieti dell art. 2 si possono, in singoli casi, ammettere esenzioni quando: a) il divieto condurrebbe ad un rigore imprevisto e l esenzione é conciliabile con l interesse pubblico; b) l esenzione é richiesta per il bene della collettività. 3. Il riconoscimento di una eccezione o esenzione deve essere richiesta per iscritto al Comune previa illustrazione delle motivazioni ed allegando in duplice copia una planimetria in scala. In casi singoli si può prescindere dalla presentazione della planimetria, se in altro modo (ad. es. fotografie) possono essere rappresentati con sufficiente precisione gli alberi protetti, la loro localizzazione, specie, altezza e circonferenza. ( ) Integratazione apportata con atto consiliare n. 49 del 22/09/98 - esecutivo al n. 71 del 05/10/98
4 4. Il permesso in base ad una eccezione o esenzione richiesta viene concesso in forma scritta. Esso può essere legato a disposizioni accessorie. In particolare al richiedente può essere imposto di piantare e mantenere a sue spese alberi di determinate specie e dimensioni in sostituzione degli alberi rimossi. Se una piantagione sostitutiva non é possibile, il Comune può pretendere il pagamento di una somma di risarcimento la cui entità non può superare un adeguata percentuale del valore dell albero rimosso. Il valore di stima dovrà essere richiesto al Servizio Agricoltura e Foreste Regionale - servizio foreste - territorialmente competente. Il permesso può essere concesso con la clausola della revoca e della scadenza. 5. Sulle eccezioni ed esenzioni dai divieti dell art. 2, nel caso di alberi su superfici pubbliche o su lotti del Comune, decide il Sindaco previo parere della Commissione ambiente. ART. 5 - PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEL PROCESSO DI CONCESSIONE EDILIZIA. 1. Se si richiede la concessione edilizia per un lotto che ricade nel campo di applicazione del presente regolamento, si devono riportare nella planimetria gli alberi esistenti protetti ai sensi dell art. 1, la loro localizzazione, la specie, la circonferenza del tronco e della chioma. 2. Se si chiede la concessione edilizia per un progetto la cui realizzazione comporta la rimozione, la distruzione, il danneggiamento o la modifica degli alberi protetti, si deve allegare la richiesta del permesso secondo l art. 4 paragrafo 3. La decisione sul permesso richiesto (Art. 4 par.4) viene adottata nel processo di concessione edilizia. ART. 6 - CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO. 1. Contravviene al regolamento colui che, intenzionalmente o per negligenza, in contrasto con l art. 2, senza permesso rimuove, distrugge, danneggia o modifica in modo essenziale la struttura di alberi protetti, ovvero non adempie a prescrizioni e condizioni o altre disposizioni nel quadro di un permesso concesso in base all art. 4, ovvero tralascia una notifica secondo l art. 2, paragrafo 1., ultimo capoverso. 2. Le contravvenzioni possono essere punite con una ammenda da a , purché per le stesse le leggi vigenti non comminino sanzioni. ART. 7 - ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE. 1. Colui che, in contrasto con l art. 2, senza permesso rimuove, distrugge danneggia o modifica in modo essenziale la struttura di alberi protetti, é obbligato ad intraprendere o ordinare nuove piantagioni corrispondenti al valore degli alberi rimossi o distrutti.
5 2. Se non é possibile una piantagione sostitutiva, il soggetto obbligato per gli alberi da lui rimossi o distrutti é tenuto a pagare al Comune una somma di risarcimento, la cui entità corrisponde al valore degli alberi rimossi o distrutti. 3. Se gli alberi protetti vengono rimossi, distrutti, danneggiati o modificati in modo essenziale nella loro struttura da terzi, nei cui confronti al proprietario spetti un diritto di risarcimento, il proprietario stesso é tenuto ai medesimi obblighi di cui all art. 4, paragrafo 4, capoversi da 3 a 5. Il Comune può accordarsi con il proprietario, affinché questi gli ceda il diritto di risarcimento e sia il Comune stesso a piantare nuovi alberi nell ambito di applicazione del presente regolamento. Il proprietario può esigere dal Comune la stipula di un accordo conforme al precedente capoverso2. ART. 8 - UTILIZZAZIONE DELLE SOMME DI RISARCIMENTO. Le somme pagate a titolo di risarcimento secondo l art. 4 - paragrafo 4 - e l art. 7 - paragrafi 2 e 3 - vengono utilizzate nell ambito delle spese per la manutenzione del verde.
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