La nuova procedura Comunica : obbligatoria da aprile per tutte le imprese

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1 Focus di pratica professionale di Luca Signorini e Francesco Zuech La nuova procedura Comunica : obbligatoria da aprile per tutte le imprese Premessa Il primo aprile entra a regime, per le imprese, la nuova procedura di presentazione delle pratiche di inizio, variazione e cessazione attività, prevista dall art.9 del D.L. n.7/07. La nuova procedura è esclusivamente telematica (o, eventualmente, informatica) e richiede, fra le altre, il massiccio ed ineludibile utilizzo di soluzioni tecnologiche quali firma digitale e (questa è una delle novità di rilievo e di criticità) della posta elettronica certificata (PEC); strumenti che non hanno ancora raggiunto soddisfacenti livelli di diffusione e (soprattutto) di spontaneo utilizzo. Dal punto di vista dell utenza privata 9, la nuova procedura Comunica rappresenta, di fatto, una postino elettronico che convoglia in un unico punto (al Registro imprese) le informazioni contenute nei tradizionali modelli (anche elettronici) attualmente utilizzati per redigere le pratiche dell Agenzia delle Entrate, del Registro imprese nonché dell Inps e dell Inail 10. In ComUnica è stata altresì integrata la gestione delle pratiche Inps per le imprese con dipendenti e delle pratica Inail. Una volta che la Comunicazione unica sarà veicolata telematicamente al Registro imprese 11, sarà compito di quest ultimo smistare alle Amministrazioni coinvolte (vedi riquadro 3 del modello) le pratiche allegate alla Comunicazione, secondo la tempistica prevista dal DPCM del 6/05/09. Si osservi, peraltro, che, ai sensi dell art.15, co.3: per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non espressamente indirizzate all Inps, sono trasmesse all istituto. Tutto questo, non solo per le società (siano esse di capitali o personali), ma (altra novità di rilievo) anche per le imprese individuali che da aprile non potranno, pertanto, più presentare la pratica in modalità cartacea. Come evidenzieremo, (solo) per le citate imprese individuali che si rivolgono ad un intermediario dotato di PEC, le CCIAA accettano, tuttavia, di procedere senza necessariamente dover attivare un indirizzo ( transitorio o ordinario ) in capo anche all imprenditore non interessato o non dotato di mezzi e/o adeguante conoscenze informatiche. I contribuenti interessati Soggetti Uso della procedura ComUnica Fino al 31/03/10 Dal 01/04/10 Imprese individuali Facoltativo Obbligatorio Imprese collettive (società di capitali o di persone) Facoltativo Obbligatorio Lavoratori autonomi Non previsto Non previsto Datori di lavoro che non rivestono la qualità d impresa (es. datori di lavoro pubblici) Non previsto Non previsto Con il 31/03/10 cessa il periodo transitorio iniziato il 01/10/09 a seguito della fissazione dell avvio della nuova procedura ad opera dell art.23, co.13, del D.L. n.78/09. Per l utenza pubblica (Uffici coinvolti), ComUnica rappresenta uno strumento di sicura modernizzazione, semplificazione e risparmio (si pensi al solo vantaggio di comunicare con le parti interessate ricorrendo allo strumento della posta elettronica certificata). Non si tratta, infatti, almeno per il momento, di un unico software in grado di compilare, per lo stesso fatto, le pratiche destinate ai vari enti, salvo per le sole imprese individuali per le quali (nella versione attualmente disponibile), è stata opportunamente introdotta la possibilità di una compilazione semplificata (vedi nel prosieguo) sia con riguardo alla pratica di iscrizione che, eventualmente, di variazione o cessazione. In alternativa è comunque possibile presentare la pratica, purché in formato informatico, allo sportello fisico del Registro imprese. Circolare Inail n.52/09. 27

2 Le pratiche coinvolte Come previsto dalla norma istitutiva, la procedura della Comunicazione unica: vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con apposito DPCM ; vale, altresì, per l'ottenimento del codice fiscale 13 e della partita Iva ; si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell attività d impresa. L elencazione precisa degli enti coinvolti è contenuta nell art.4 del DPCM e sono: gli uffici del Registro Imprese delle CCIAA; l Agenzia delle Entrate; l Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps); l Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail); le Commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane (AIA) 14 ; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 15. Le pratiche interessate sono, invece, individuate dall art.5 del richiamato DPCM. Gli adempimenti interessati da ComUnica Amministrazione interessata Agenzia Entrate C.C.I.A.A. INAIL INPS Pratica a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva, ai sensi dell'art.35 del DPR n.633/72 b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel REA c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini Inail d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'inps relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività Note Trattasi dei modelli AA9/10 e AA7/10. N.B. Rimane espressamente escluso l'adempimento del deposito del bilancio. Applicazione operativa per la domanda di iscrizione. Per la gestione delle pratiche di variazione e cessazione si attendono ancora istruzioni ufficiali 16. Applicazione operativa per le imprese del settore terziario (titolare, collaboratori o soci soggetti all iscrizione nella gestione Si intende, ovviamente, per i soggetti collettivi. L applicazione della Comunicazione unica alle imprese artigiane deve essere definita d intesa con le singole Regioni, rimanendo, nelle more, utilizzabili le procedure attualmente in uso (circolare Unioncamere n.14594/ps/dif del 30/09/09). Si consiglia, al riguardo, di contattare le Commissioni provinciali dell Albo presso le singole CCIAA. Per quanto riguarda, ad esempio, il Veneto, si segnala che la Regione, con L. n.15/10 ha adeguato le proprie disposizioni in materia, introducendo l obbligo di presentazione telematica della pratica artigiana (tramite ComUnica o Starweb). Tali adempimenti scattano il 24 marzo per l Albo Imprese Artigiane ed il 1 aprile per il Registro Imprese. Si riassumono di seguito le principali novità introdotte: - a partire dal è obbligatorio presentare le comunicazioni di iscrizione, modifica e cancellazione esclusivamente per via telematica per tutte le tipologie di imprese (imprese individuali e società); - la domanda di iscrizione all Albo delle imprese artigiane è sostituita da una comunicazione alla Commissione provinciale per l Artigianato effettuata secondo le regole che disciplinano la presentazione di denunce al Registro Imprese. Si utilizzano quindi gli applicativi Starweb, Comunica semplificato, Comunica Standard e Fedra o altri compatibili; - l iscrizione all Albo decorre dalla data di presentazione della comunicazione, pertanto l impresa presenta la comunicazione di iscrizione contestualmente all avvio dell attività artigiana e non più entro 30 giorni - il termine per la presentazione delle comunicazioni di modifica, sospensione, cessazione rimane di 30 giorni dal verificarsi dell evento; - la Commissione provinciale per l Artigianato (CPA) verifica la sussistenza dei requisiti delle imprese artigiane dopo la loro iscrizione ed eventualmente in caso di istruttoria negativa entro 90 giorni dalla comunicazione cancella d ufficio l impresa dall Albo fin dall inizio. Con riguardo al Ministero del Lavoro, non sono note (alla data di redazione del presente contributo) i dati che dovranno essere trasmessi e le relative modalità. Le FAQ presenti sul sito danno tuttavia per operative anche le pratiche di variazione e cessazione. 28

3 AIA (c/o CCIAA) commerciali, ai sensi dell'art.44, co.8, del D.L. n.269/03 e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps; f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini Inps in relazione a: 1) attività esercitata; 2) cessazione attività; 3) modifica denominazione impresa individuale; 4) modifica ragione sociale; 5) riattivazione attività; 6) sospensione attività; 7) modifica della sede legale; 8) modifica della sede operativa; g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione d impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane commercianti ). Da verificare caso per caso l attuazione per le pratiche artigiane (vedi AIA). Trattasi delle imprese che operano con il c.d. sistema DM Operativi (Messaggio del 10/12/09) Applicazione operativa per la domanda di iscrizione. Per la gestione delle pratiche di variazione e cessazione si attendono ancora istruzioni ufficiali. Operatività da verificare presso i singoli Albi. La presentazione delle pratiche: procedura standard e semplificata Sotto il profilo operativo, la presentazione delle pratiche tramite l applicativo ComUnica, è preceduta dall utilizzo dei noti applicativi Fedra Plus (vers o successive), per la compilazione delle pratiche per il Registro delle Imprese e REA, nonché dei programmi per la compilazione dei modelli AA, per l Agenzia delle Entrate. Infatti, i file generati dai citati programmi software andranno poi importati in ComUnica per essere inviati come un unica pratica. Preliminarmente giova ricordare in sintesi i principali requisiti tecnici necessari per il funzionamento di ComUnica, che possono essere così riepilogati: possesso della firma digitale da parte di tutti i soggetti coinvolti (comprese le imprese individuali), fatta salva la possibilità di ricorrere al sistema della procura speciale; possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da parte dell intermediario e dell impresa; utilizzo, per la compilazione della pratica al Registro imprese, della procedura Fedra Plus o compatibili (non potranno essere utilizzate versioni precedenti); utilizzo del software ComUnica; possesso delle credenziali di accesso a Telemaco, se si intende procedere con la presentazione telematica direttamente dal proprio ufficio (in alternativa è possibile portare il supporto informatico allo sportello fisico del R.I.). La procedura standard, per fare un esempio che aiuti a comprendere meglio la varie fasi, è sintetizzabile col flusso che segue: 29

4 1. compilazione della richiesta di attribuzione della partita Iva (con il programma messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate o software compatibile); 2. compilazione con Fedra plus (o compatibile) della pratica per il Registro Imprese (con o senza inizio attività), compreso l eventuale riquadro AC per l iscrizione (o l esclusione) all Inps commercianti dei titolari e collaboratori o soci, allegando altresì, in questa fase, i relativi documenti 17 ed eventuali procure firmate digitalmente, laddove necessario 18 ; 3. completamento della pratica con l inserimento degli eventuali moduli Inps per l iscrizione di impresa con dipendenti 19 e denuncia di esercizio Inail; 4. perfezionamento per l invio della pratica ComUnica con apposizione delle firme digitali dei soggetti legittimati alla presentazione nonché degli altri soggetti obbligati; 5. invio della pratica tramite Telemaco, previa selezione dell importo del bollo e diritti dovuti nonché dell eventuale scelta per il pagamento del diritto annuale con addebito sul conto Telemaco 20 e la protocollazione automatica. Analogo processo va seguito anche per le pratiche di variazione o cessazione. Per le sole imprese individuali (non artigiane) 21 è prevista la possibilità di compilare tutte le pratiche in modo più semplice, direttamente con il solo software ComUnica. In tali casi, la procedura di apertura (e, analogamente, anche nei casi di variazione e cessazione) di un impresa si riduce alle fasi che seguono: compilazione della Comunicazione Unica con inserimento dei dati per la richiesta di attribuzione della partita Iva, per l iscrizione al Registro delle Imprese ed eventualmente per Inps e Inail; preparazione della pratica ComUnica per l invio con apposizione della firma digitale da parte del titolare, o eventualmente (previo rilascio di procura speciale) 22 dell intermediario o delegato incaricato (purché dotato di firma digitale); invio della pratica tramite Telemaco, previa selezione dell importo del bollo e diritti dovuti, nonché dell eventuale scelta per il pagamento del diritto annuale con addebito sul conto Telemaco 23 e la protocollazione automatica. Costituzione di una società IL CASO Nelle FAQ presenti sul sito è stato precisato che un notaio può inviare la Comunicazione unica, chiedendo l iscrizione della società al Registro delle imprese, allegando il modello AA7 ai fini Iva, per ottenere il codice fiscale/partita Iva, prima della registrazione dell atto costitutivo (peraltro non possibile senza il codice fiscale della società). In tal caso, il Notaio dovrà aver cura di specificare, nel riquadro estremi dell'atto della modulistica per il Registro delle imprese, la data e l'ufficio presso il quale sarà registrato l'atto, senza compilare il numero di registrazione. Ciò premesso, l aspetto critico rimane tuttavia legato al fatto che (come ribadiremo nel prosieguo) per poter presentare la Ad esempio, per un promotore finanziario, viene richiesta l allegazione di una dichiarazione di inizio rapporto rilasciata dalla casa mandante (Sim o quant altro) nonché dell attestazione di iscrizione all Albo dei promotori. Laddove richiesto, gli allegati (es. atti) vanno firmati digitalmente. Si veda quanto verrà precisato nel prosieguo in merito alla possibilità di adottare la c.d. procura speciale in mancanza della firma digitale dell interessato, nel caso di presentazione tramite intermediario dotato di firma digitale. Per la pratica di inizio attività con dipendenti, se contestuale all avvio dell impresa. In alternativa, il diritto annuale (per le sole pratiche di iscrizione di nuova impresa o di aggiunta di unità locale), potrà essere pagato con F24 entro 30 giorni. Per le pratiche artigiane, molti Albi hanno adottato Star-web (strumento on line che semplifica la compilazione). Anche nel caso dei Commercialisti. Si ricorda, infatti, che la possibilità prevista dall art.31, co.2-quater e quinquies della L. n.340/00 riguarda solo gli atti societari (esclusi quelli la cui redazione richiede espressamente l intervento del notaio). Vedi nota

5 pratica con Comunica, è necessario che l impresa (e non solo il professionista) sia dotata di indirizzo PEC. Quest ultimo viene, tuttavia, rilasciato da molti gestori solo previa compilazione del modulo di adesione nel quale viene obbligatoriamente richiesto il codice fiscale/partita Iva che, nel caso in analisi ancora non c è 24. Le precisazioni degli enti previdenziali e assicurativi Una delle novità del nuovo sistema in commento è rappresentata, come già anticipato, dall integrazione degli elementi previdenziali ed assicurativi con quelli camerali e fiscali. Nel contesto dell avvio delle nuove procedure, l Inps e l Inail hanno fornito alcune precisazioni, come si illustra nel prosieguo. In particolare, con messaggio interno n del 01/10/09, l Inps ha precisato che la gestione delle pratiche relative alle imprese con dipendenti avviene direttamente tramite la scheda disponibile sulla procedura ComUnica, mentre la gestione dei titolari e soci del terziario (gestione commercianti) avviene tramite il riquadro AC / Inps Ass. Prev. Commercio presente nel programma Fedra Plus 6.0 o successivi. È importante evidenziare che tale riquadro, come prevedono le istruzioni ministeriali per la compilazione dei modelli, deve essere compilato anche nel caso in cui il dichiarante non intende iscriversi alla gestione commercianti, indicandone la motivazione 25. Relativamente all Inail, poi, l istituto, con la propria circolare n.52 del 28/09/09 ha fornito alcune precisazioni (in parte già anticipate nella precedente circolare n.8/08), fra le quali giova evidenziare alcuni aspetti. Premesso che dal 1 ottobre 2009 è operativa l iscrizione all Inail tramite Comunicazione unica, si evidenzia che nel software ComUnica è presente il modulo denuncia di esercizio da compilare con gli stessi dati del modello cartaceo e dei servizi on line, già in uso sul sito dell Istituto in Punto Cliente. Viene altresì precisato che la denuncia di iscrizione tramite Comunicazione unica è ammessa solo se l'utente inoltra al Registro delle imprese, contestualmente: la domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività; la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta (e precedentemente dichiarata inattiva al R.I.). Inoltre, l avvio ComUnica non ha modificato alcuna norma di riferimento, per cui la denuncia di iscrizione deve essere sempre presentata contestualmente all inizio dell attività 26. In merito alle denunce di modifica o cessazione dell attività viene precisato che l ambito applicativo riguarda: le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (ragione sociale con codice fiscale invariato, legale rappresentante, sede legale, ecc.); le variazioni consistenti in aperture e cessazioni di PAT correlate alle sedi dei lavori esercitati; la cessazione del codice ditta per cessazione dell'attività Vedremo quali saranno le soluzioni al riguardo. Sembra (la notizia non è ufficiale) che ai Notai verrà data comunque la possibilità di richiedere la PEC per i propri clienti, senza che i medesimi siano ancora dotati di C.F./P.Iva. Ad esempio: svolge una attività di lavoro dipendente a tempo pieno; è esclusivamente socio di capitale e non presta alcuna attività lavorativa; è iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza Ente o Cassa di ordine professionale; è già iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti. Art.12, co.1, del T.U. n.1124/65. 31

6 Infine, con riguardo alla figura del dichiarante (denunciante) abilitato alla sottoscrizione digitale della Comunicazione unica in presenza della denuncia Inail, l Istituto ricorda che la sottoscrizione può essere effettuata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa, oppure da un intermediario che in tal caso deve essere un soggetto abilitato a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale. Se il denunciante è un intermediario, è necessario che il soggetto sia registrato in Punto Cliente. La Posta Elettronica Certificata (PEC) Si è già avuto modo di precisare che uno degli elementi fondamentali della nuova procedura ComUnica è costituita dalla PEC. Si ricorderanno le recenti misure di adozione obbligatoria della Posta elettronica certificata in capo a taluni soggetti 28, quali: l adozione immediata di un indirizzo PEC in capo alle società costituite successivamente al 28/11/08 (senza l indirizzo PEC della neo società, i Notai che presentano il modello S1 non riescono, infatti, ad ottenere l iscrizione della società); l adozione di un indirizzo PEC entro il 29/11/11 (tre anni dall entrata in vigore del D.L. n.185/08) per tutte le altre società (quelle già costituite al 28/11/08), che dovranno altresì iscriverlo (in esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria) nel Registro imprese (nel quale andranno altresì iscritte, sempre in esenzione da bollo e diritti, le eventuali variazioni); l adozione di una casella PEC entro lo scorso 29/11/09 (un anno dall entrata in vigore del D.L. n.185) da parte di professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato (quindi commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, ecc), da comunicare poi al proprio Ordine di appartenenza; la possibilità che fra i soggetti sopra citati le comunicazioni possano avvenire tramite PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l utilizzo. Non vi sono fra i soggetti citati, si può notare, le imprese individuali le quali, tuttavia, dovranno comunque acquisire un indirizzo PEC qualora, dal 01/04/10 intendano presentare autonomamente (senza cioè l intervento di un professionista o altro intermediario incaricato) una Comunicazione unica. Con messaggio apparso dal 03/04/09 nel software applicativo ComUnica (e confermato nella più recente circolare Unioncamere del 30/09/09), il sistema camerale ha precisato che a seguito della norma che introduce l'obbligo di adozione della casella PEC per le società (l art.16 del D.L. n.185/08), la richiesta di assegnazione gratuita 29 da parte della CCIAA 30 è utilizzabile solo per le imprese individuali. Le società dovranno, invece, dotarsene autonomamente ed indicarla nell apposito riquadro 31, pena l irricevibilità della Comunicazione. La firma digitale e l alternativa della procura speciale Si è già anticipato che, al fine del suo perfezionamento, le disposizioni normative prevedono la necessità che la pratica sia firmata digitalmente. Al fine di agevolare l utilizzo della nuova procedura e di semplificare gli adempimenti delle imprese: Rimangono, invece, escluse da ComUnica tutte le variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell applicazione delle vigenti tariffe di premi, nonché i dati retributivi (variazione dei dati classificativi del rapporto assicurativo). Si tratta dell art.16, co. da 6 a 9, del D.L. n.185/08. A differenza degli ordinari indirizzi PEC, quelli rilasciati gratuitamente alle imprese individuali (che non possiedono una ordinaria casella PEC e non intendono dotarsene preventivamente) hanno efficacia transitoria, fino alla conclusione della procedura, e non comparirà nella visura camerale. Si veda casella richiedo di attivare un indirizzo di Posta elettronica Certificata per l impresa presente nel riquadro 5 del fac simile di Comunicazione unica riportato nel prosieguo. Si precisa che tale indicazione non comporta, comunque, l automatica iscrizione dell indirizzo PEC nel Registro imprese. Per procedere in tal senso è richiesta la compilazione del riquadro 5 del modello S1 (per le società) o I1 (per le imprese individuale) se richiesto in sede di avvio dell impresa, oppure dei corrispondenti modelli S2 o I2 nel caso di richiesta in sede di variazione di impresa già iscritta. Si ricorda che per le società, l art.16, co.6, del D.L. n.185/08 prevede l iscrizione (entro il 29/11/11) in esenzione da imposta di bollo e diritti. 32

7 il Ministero dello sviluppo economico, con circolare n.3616/c del 15/02/08, ha però riconosciuto la possibilità di conferire a professionisti o altri intermediari, tramite una procura speciale (limitata alla pratica individuata dal codice univoco indicato nel riquadro della Comunicazione e riportato nella procura), il potere di rappresentanza e di presentazione della Comunicazione unica con l utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato. Per le pratiche in questione, quindi, sarà sufficiente la procura in forma scritta semplice con sottoscrizione non autenticata, da produrre su modulo conforme al fac simile allegato alla circolare citata 32. Nella circolare il Ministero precisa ulteriormente che: il conferimento della procura speciale (c.d. procura Comunica ) si evince dal riquadro n.4 (estremi del dichiarante) del modello di Comunicazione unica; il documento contenente la procura andrà scannerizzato in formato PDF/A, firmato digitalmente dal procuratore, e allegato alla modulistica elettronica (riquadro 6 della comunicazione unica) insieme ad una copia fotostatica di un valido documento di identità del rappresentato; l adozione della procedura in oggetto garantisce il rispetto del disposto di cui all art.1393 c.c., che prevede la possibilità di richiedere in modo sistematico la giustificazione dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce e l eventuale copia della procura rilasciata in forma scritta. Fac simile Comunicazione unica Preleva il documento Dati impresa Indicare i dati (compresa Pec) del Commercialista incaricato nel caso di presentazione delegata da una società. Indicare i dati (compresa PEC) del procuratore speciale nel caso di incarico affidato da un impresa individuale. Negli altri casi indicare i dati del soggetto tenuto alla presentazione (titolare, amministratore, notaio, ecc). 32 Il fac simile è disponibile in quasi tutti i siti delle CCIAA. Va al riguardo osservato che alcuni R.I. (si veda, ad esempio, Padova) hanno altresì proceduto ad effettuare un integrazione in un unico modulo della c.d. procura Fedra con la nuova procura Comunica, considerato che quest ultima si limita a conferire l incarico per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della Comunicazione Unica e non riporta anche il contenuto di quanto previsto dalla procura Fedra (ad esempio la dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante la corrispondenza degli allegati ai documenti conservati in atti della società). 33

8 Indicare PEC dell impresa se già posseduta (obbligatorio per le società). Per le sole imprese individuali, possibilità di ottenere una PEC provvisoria gratuita. Il quadro normativo di riferimento Art. 9 D.L. n. 7/07 conv. dalla L. n.40/07 Decreto Interministeriale 02/11/07 (G.U. n.296/07) Art. 1, co. 205, L. n.244/07 DPCM 06/05/09 (G.U. n.152/09) Art. 10, co.2, della L. n.99/09 D.M. 14/08/09 (in sostituzione del precedente D.M. 6/02/08) Decreto Interministeriale 19/11/09 (G.U. n.282/09) D.M. 24/11/09 Norma istitutiva della Comunicazione unica (ComUnica) per la nascita dell impresa (compresa la richiesta di codice fiscale e partita Iva) nonché per le variazioni e la cessazione. Decreto a firma del Ministro dello sviluppo economico (MSE) di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, e del lavoro e della previdenza Sociale, che approva il modello di Comunicazione unica, in attuazione dell'arti.9, co.7, del D.L. n.7/07. Introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2008, per l imposta di bollo dovuta per le pratiche telematiche presentate al Registro delle imprese dalle imprese individuali, l importo di 17,50. Regolamento che individua le regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'art.9, co.7, del D.L. n.7/07. La presentazione della comunicazione unica all Ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l automatica iscrizione nell albo delle società cooperative. Approvazione delle nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, con l attivazione automatica degli adempimenti previdenziali per artigiani e commercianti. Decreto a firma del Ministro dello sviluppo economico (MSE) di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del lavoro e della previdenza Sociale, Agenzia Entrate, Inps e Inail che modifica il modello di Comunicazione unica per la nascita dell'impresa. Integrazioni al D.M. 14/08/09 con le novità introdotte dall art.42, co.1, della L. n.88/09 (obbligo di indicare il sito web su documenti ed atti ex art.2250 e di iscrivere atti al R.I. anche in lingue ufficiali di altri Paesi UE) nonché L. n.117/09. Proroga dell utilizzabilità delle specifiche tecniche del D.M. 6/02/08 fino al 15/02/10. 34

9 La principale prassi di riferimento: Circolare n.2992/pf/odl del 24/02/09 Precisa che il formato Pdf/A (introdotto dal DPCM 10/12/08) è richiesto solo per gli atti notarili e per gli altri documenti che possono essere considerati come atti: quindi non è necessario per gli allegati, per i documenti giustificativi o a comprova presentati in copia, né per i documenti relativi al REA. Unioncamere Circolare n.14549/pf/dif del 30/09/09 Avvio fase sperimentale della Comunicazione unica per la nascita dell impresa. Precisa che le pratiche di variazione e cassazione Inail potranno essere gestite dai primi giorni del 2010 e che le variazioni e cessazioni Inps di impresa agricola saranno disponibili da febbraio Guida alla compilazione della Comunicazione Unica d Impresa Versione 4 del 22/10/09 - Rev. 4 La guida (contenente anche utili illustrazioni) accompagna l utente nella configurazione e nell utilizzo del software per tutte le operazioni connesse all apertura di un impresa, alla modifica dei suoi dati e alla sua chiusura. Circolare n.3616/c del 15/02/08 Ha chiarito le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura speciale e di rappresentanza della Comunicazione unica con l utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato. M.S.E. Circolare n.3628/c del 9/09/09 Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel RI secondo le specifiche tecniche approvate con D.M Nota del 01/10/09 Risposta ad un quesito posto da Unioncamere Piemonte circa la preclusione della possibilità di avviare l attività d impresa prima della presentazione della Comunicazione unica. Messaggio n.4226 del 19/02/08 Comunicazione unica al registro delle imprese - Avvio fase di sperimentazione. Inps Messaggio 01/10/09 Comunicazione unica al registro delle imprese Nuove modalità di iscrizione a partire dal 01/10/09 Adempimenti a cura delle sedi. Viene precisato che, dal 01/10/09, Comunica è pienamente operativa per: iscrizioni delle imprese (con dipendenti) che operano con il sistema D.M.; imprese agricole con dipendenti; titolari e soci delle imprese del settore terziario; Verranno, invece, fornite indicazioni in separata sede per: gestione flussi informativi delle imprese agricole; gestione delle variazioni dati anagrafici e di cessazioni. 35

10 Messaggio n del 10/12/09 È stata sciolta la riserva circa l operatività dei servizi di variazione dei dati. In particolare le richieste di variazione si riferiscono alle seguenti tipologie di informazioni: variazione dell indirizzo della sede legale dell impresa; variazione dell indirizzo della sede operativa dell impresa, intesa come la sede dove viene svolta in concreto l attività lavorativa con dipendenti; richiesta di sospensione della posizione aziendale per assenza temporanea di personale dipendente; richiesta di ripresa dei versamenti contributivi per effetto di nuove assunzioni (riattivazione); richiesta di cessazione dell attività con dipendenti; modifica della ragione sociale; modifica della denominazione dell impresa individuale; modifica dell attività esercitata. Circolare n.8 dell 8/02/08 Comunicazione unica al registro delle imprese. Avvio sperimentazione. Inail Circolare n.52 del 28/09/09 Comunicazione unica al Registro delle imprese. Nuove modalità di iscrizione all'inail dal 1 ottobre

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