Corte di Cassazione, Sezione 1 penale. Sentenza 28 ottobre 2013, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 Corte di Cassazione, Sezione 1 penale Sentenza 28 ottobre 2013, n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: (OMISSIS) N. IL (OMISSIS); avverso l'ordinanza n. 2860/2012 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 05/10/2012; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI; sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avv.to (OMISSIS), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2012, il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'articolo 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS) avverso il provvedimento del G.I.P. in sede del 19 settembre 2012, con il quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato per i reati di cui all'articolo 612 bis cod. pen. (atti persecutori in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS)), nonche per il reato di cui all'articolo 424 cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio delle autovetture delle anzidette persone offese). 2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, riferiti ad entrambi i reati ascrittigli, e consistiti principalmente nelle dichiarazioni rese dalla parti offese (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenute entrambe attendibili, coerenti, lineari e logiche, e risultate convergenti nei particolari, pur se riferite a fatti svoltisi a distanza di oltre un anno gli uni dagli 1

2 altri; in entrambi i casi i comportamenti persecutori tenuti dall'indagato nei confronti delle due donne si erano svolti in concomitanza dell'interruzione dei rapporti tenuti con lui, avendo in entrambi i casi la separazione scatenato nell'indagato reazioni ossessive, anomale e sproporzionate, consistite in un vero e proprio assedio delle vittime tramite telefonate e messaggi telefonici. In particolare nella notte fra il (OMISSIS) aveva fatto intervenire una pattuglia dei carabinieri presso l'abitazione della (OMISSIS), asserendo che il suo \iglio minore fosse stato da lei abbandonato da solo in casa; il che non era risultato vero, avendo i carabinieri riscontrato la presenza di una baby sitter in compagnia del bambino. Tali atti persecutori erano culminati, in entrambi i casi, nell'incendio delle autovetture delle parti offese; l'auto della (OMISSIS) era stata incendiata nella notte fra il (OMISSIS) ed anche se i vigili del fuoco non avevano potuto appurare le cause dell'incendio, esso era da ritenere doloso, in quanto l'auto bruciata era nuova, parcheggiata all'interno di un cortile privato recintato, con motore freddo e si era in pieno inverno. Le auto della (OMISSIS), parcheggiate nel giardino della villa di sua proprieta, erano state date alle \iamme nella notte del (OMISSIS), mentre la p.o. era in viaggio negli U.S.A. ed un vicino di casa, tale (OMISSIS), aveva riferito di un'auto FIAT colore scuro tipo Panda allontanarsi a fari spenti; anche con riferimento ad un'altra auto in uso alla (OMISSIS), incendiata nella notte del successivo (OMISSIS), un altro vicino di casa, tale (OMISSIS), aveva riferito di aver visto un'auto di piccola cilindrata allontanarsi a fari spenti; ed era stato accertato che l'indagato aveva nella sua disponibilita proprio tale tipo di auto. 3. Secondo il Tribunale sussistevano poi valide esigenze cautelari, tali da giusti\icare la misura cautelare inframuraria adottata nei suoi confronti, tenuto conto della gravita dei fatti contestati; della personalita dell'indagato, denunciato per rissa, abituato a girare armato e gia indagato nel 2007 per minacce ed ingiurie telefoniche dirette al \idanzato di una sua ex compagna dell'epoca, nonche delle modalita di esecuzione dei fatti contestati, ripetutisi con gli stessi inquietanti comportamenti in un ampio arco temporale, sı da far ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati similari. 4. Sussisteva inoltre la presunzione di un grave pericolo di inquinamento probatorio, tenuto conto dell'abilita manipolativa dell'indagato e delle sue capacita intimidatorie, ampiamente emerse nel corso delle indagini. 5. Avverso detta ordinanza del Tribunale del riesame di Roma propone ricorso per cassazione (OMISSIS) per il tramite del suo difensore, che ha dedotto 2

3 violazione di legge e motivazione carente e contraddittoria in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. I fatti da lui asseritamente commessi in danno di (OMISSIS) si erano svolti nell'arco di 20 giorni dal (OMISSIS), durante i quali, dall'esame dei tabulati telefonici e degli sms, erano stati registrati un totale di circa contatti reciproci; non vi erano stati ne lesioni, ne appostamenti, ne incontri casuali o provocati; gli indizi posti a suo carico per il reato di danneggiamento seguito da incendio dell'auto di proprieta della (OMISSIS) erano del tutto evanescenti, in quanto i vigili del fuoco avevano dichiarato di non avere potuto accertare le cause dell'incendio; l'intervento dell'autorita giudiziaria da lui sollecitato nella notte fra il (OMISSIS) era giusti\icato dalla convinzione che il \iglio minore della (OMISSIS) fosse stato da quest'ultima abbandonato. La denuncia della (OMISSIS) era del tutto generica; la relazione sentimentale con la stessa si era incrinata al momento della sua partenza per un viaggio all'estero e si era conclusa de\initivamente il (OMISSIS), senza far luogo ad ulteriori contatti ne personali ne telefonici; l'episodio incendiario del (OMISSIS) gli era stato addebitato sulla base di un'incerta deposizione testimoniale resa dal (OMISSIS), vicino di casa della vittima, che aveva riferito di un'auto da lui vista allontanarsi e da lui ritenuta essere una Panda dalla forma posteriore; anche il teste (OMISSIS), sentito con riferimento all'incendio dell'auto veri\icatosi il (OMISSIS), aveva riferito di un'auto di piccola cilindrata allontanarsi, senza nulla riferire ne in ordine alla marca, ne in ordine al modello dell'auto; d'altra parte entrambe le vittime avevano riferito che egli era in possesso di un'auto BMW. Il suo pro\ilo personale non era cosı negativo, come ritenuto dal Tribunale, avendo il proprio difensore raccolto dichiarazioni a lui favorevoli rilasciate da ex \idanzate ed amiche, fra le quali la sua stessa attuale compagna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da (OMISSIS) e inammissibile siccome manifestamente infondato. 2. Va innanzitutto rilevato che, in ordine all'applicazione dell'articolo 273 cod. proc. pen., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, pur non essendo di per se idonei a provare oltre ogni dubbio la responsabilita dell'indagato ai \ini della pronuncia di una sentenza di condanna, tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilita, fondando nel 3

4 frattempo una quali\icata probabilita di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. 6, 06/07/2004, n ). 3. Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame di Roma, impugnato nella presente sede, ha correttamente apprezzato la consistenza degli indizi \ino a quel momento emersi a carico del ricorrente e, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome esente da illogicita e contraddizioni, ha ritenuto detti indizi idonei a fondare l'imputazione a carico del ricorrente di piu episodi di stalking da lui posti in essere nei confronti di due donne. I validi e convergenti indizi di colpevolezza emersi a carico del ricorrente sono consistiti: - nelle dichiarazioni rese dalla parti offese (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenute entrambe attendibili, coerenti, lineari e logiche, e risultate convergenti nei dettagli, pur se riferite a fatti svoltisi a distanza di oltre un anno gli uni dagli altri; - nella circostanza che, con entrambe le parti offese, i comportamenti persecutori tenuti dall'indagato si erano manifestati in concomitanza dell'interruzione dei rapporti sentimentali tenuti con lui, avendo in entrambi i casi la separazione scatenato nell'indagato reazioni ossessive, anomale e sproporzionate, consistite in un vero e proprio assedio delle vittime tramite telefonate e messaggi telefonici; - nell'avere il ricorrente fatto intervenire, nella notte fra il (OMISSIS), una pattuglia di carabinieri presso l'abitazione della (OMISSIS), asserendo che il suo \iglio minore fosse stato da lei abbandonato da solo in casa; il che non era risultato vero, avendo i carabinieri riscontrato la presenza di una baby sitter in compagnia del bambino; - nell'avere il ricorrente portato al culmine i propri atti persecutori nei confronti di entrambe le parti offese appiccando l'incendio alle loro autovetture, atteso che l'auto della (OMISSIS) era stata incendiata nella notte fra il (OMISSIS) ed anche se i vigili del fuoco non avevano potuto appurare le cause dell'incendio, esso era da ritenere doloso, in quanto l'auto bruciata era nuova, parcheggiata all'interno di un cortile privato recintato, con motore freddo e si era in pieno inverno. Le auto della (OMISSIS), parcheggiate nel giardino della villa di sua proprieta, erano state date alle \iamme nella notte del (OMISSIS), mentre la p.o. era in viaggio negli U.S.A.; - nell'avere, in occasione di tale ultimo incendio, un vicino di casa, tale (OMISSIS), riferito di un'auto FIAT colore scuro tipo Panda allontanarsi a fari spenti; - nell'avere un altro vicino di casa della medesima (OMISSIS), tale (OMISSIS), in occasione dell'incendio di un'altra sua vettura, avvenuto nella notte del 4

5 successivo (OMISSIS), riferito di aver visto un'auto di piccola cilindrata allontanarsi a fari spenti; - nell'essere stato accertato che il ricorrente aveva effettivamente nella sua disponibilita ' appunto un'auto di tale tipo. 4. Gravi e rilevanti sono pertanto gli indizi di colpevolezza emersi a carico del ricorrente, il quale ha peraltro contestato l'ordinanza impugnata con argomentazioni di merito non consentite nella presente sede di legittimita, siccome volte in sostanza a fornire una diversa chiave di lettura dei fatti, da lui non contestati nella loro materialita ; ed e noto che, nella presente sede, e dato unicamente accertare che le valutazioni dei fatti siano state effettuate dai giudici di merito con motivazione logica ed esente da contraddittorieta ; il che nella specie e da ritenere essersi veri\icato. 5. Da quanto sopra consegue la declaratoria d'inammissibilita del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. 6. Si provveda all'adempimento di cui all'articolo 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. 5

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