TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

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1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO INDICE TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento Art. 2 - Nozione di Centro Abitato TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA CAPO I: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI CARTELLI, INSEGNE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA Art. 3 - Insegne Art. 4 - Preinsegne Art. 5 - Cartello Art. 6 - Manifesto Art. 7 - Striscione, locandina, stendardo Art Striscione Art. 7.2 Locandina Art Stendardo Art. 8 - Segno orizzontale reclamistico Art. 9 - Impianto pubblicitario di servizio: Art Pensilina di attesa bus Art Transenna parapedonale Art Orologio Art Quadro toponomastico Art. 10- Impianti di pubblicita' e propaganda: Art totem Art itinerante con veicoli vele Art bacheca Art Sorgenti luminose Art Impianti fissi per le affissioni dirette Art Vetrina Art Poster Art Tabella affissionale Art Pubblicità fonica Art Pubblicità elettorale CAPO II : NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA' Art Caratteristiche generali di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari Art L installazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari Art Collocazione vietata Art Collocazione fuori Centro Abitato Art Collocazione in Centro Abitato Art Dimensioni massime Art Collocazione in deroga Art Collocazione di mezzi pubblicitari 1

2 Art Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà CAPO III : DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI Art Collocazione e caratteristiche particolari delle insegne Art Collocazione e caratteristiche particolari delle preinsegne Art Collocazione e caratteristiche particolari striscioni, locandine e stendardi Art Collocazione e caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi Art Collocazione degli impianti pubblicitari di servizio Art Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni Art Caratteristiche messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio Art Caratteristiche dei segnali di indicazione di servizi utili Art Caratteristiche dei segnali di direzione indicante zona industriale, zona artigianale, zona commerciale TITOLO III : COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO CULTURALE ED AMBIENTALE Art Norme generali Art Vincoli storici ed artistici TITOLO IV : PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE Art Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione Art Presentazione della domanda al Comune Art Casi particolari Art Interventi di sostituzione e modifica Art. 39- Termine di validità dell'autorizzazione Art Rinnovo dell'autorizzazione Art Obblighi del titolare dell'autorizzazione Art Decadenza dell'autorizzazione TITOLO V : VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE Art Vigilanza Art Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni Art Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento Art Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi Art Ripristino dello stato dei luoghi TITOLO VI : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art Norma transitoria Art Entrata in vigore del Regolamento 2

3 TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale e disciplinano l installazione lungo le strade provinciali e comunali in vista di esse all interno e all esterno dei centri abitati, su aree pubbliche o private, di mezzi pubblicitari e di impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e nel Regolamento di Esecuzione D.p.R. 495/92, nonché nel Decreto Legislativo del n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. I principi informatori sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l altro, attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari. Altre forme pubblicitarie potranno essere proposte all'amministrazione Comunale e saranno valutate, oltre che nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti in materia, anche nel rispetto dell'ambiente urbano e disciplinate ai sensi del D.lgs 285/92 come fossero cartelli stradali.. Art. 2 - Nozione di Centro Abitato Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo (allegato A) che comprende tutte le aree edificate con continuità' ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e definito ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n.77 del

4 TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA E PROPAGANDA CAPO I: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE Art. 3 Insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. (Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa). Art. 4 Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio massimo di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Art. 5 Cartello: manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato) o sull esistente (cartello a parete) Art. 6 Manifesto: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non puo' essere luminoso ne' per luce propria ne' per luce indiretta. La collocazione di manifesti e' vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati. Art. 7 Striscione, locandina e stendardo Art. 7.1 striscione: elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. L esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni di tipo culturale, turistico, sportive e spettacoli comunque di interesse pubblico. Striscioni di tipo commerciale potranno essere ammessi solo in area privata in sede di attività. Può essere luminoso per luce indiretta. Art. 7.2 locandina: elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili. Può essere luminoso per luce indiretta. Le locandine, se posizionate sul terreno, possono essere realizzate anche in materiale rigido. Art. 7.3 stendardo o gonfalone: elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. L esposizione è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Può essere luminoso per luce indiretta. 4

5 Art. 8 Segno orizzontale reclamistico: Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive. Per essi non si applicano gli articoli del presente regolamento relativi alla collocazione vietata fuori e dentro il cento abitato salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi Art. 9 Impianti pubblicitari di servizio Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta: Art. 9.1 pensilina di attesa bus: struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici, direttamente con elementi come manifesti (bacheca) o pannelli. Art. 9.2 transenna parapedonale: struttura integrata a transenna parapedonale; ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili. Art. 9.3 orologio: struttura integrata ad orologi, barometri ecc.; ad essi rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili. Art. 9.4 quadro toponomastico abbinato a planimetria urbana: struttura dedicata principalmente all inserimento della planimetria della città integrata con messaggi pubblicitari, mediante pannelli serigrafati o simili. Art. 10 Impianti di pubblicità e propaganda Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, ne' come insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta. Art totem: elemento tridimensionale multi facciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili Art pubblicità itinerante a mezzo di veicoli Si rimanda al D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 la disciplina riguardante la pubblicità effettuata con veicoli quando effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, quando effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, quando effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto. 5

6 In tutto il territorio comunale è vietata, in aree private visibili dalla strada, la pubblicità itinerante effettuata a mezzo di veicoli speciali destinati a tale scopo, a due, tre o quattro ruote. A questo tipo di impianti si applicano, quando non sono in movimento, le norme in materia di distanza e dimensioni previste per i cartelli stradali essendo ad essi assimilabili ed è quindi vietata loro la sosta nelle zone Centro Storico (Zone A) così come definito dal Regolamento Urbanistico Comunale e la misura max. ammessa è di mq 6. Tale limitazione si rende necessaria al fine di evitare che le vele costituiscano un mezzo per eludere la normativa relativa a dimensioni e distanze degli impianti pubblicitari e devono essere rispettate, sia nei centri abitati che fuori, le distanze dagli altri segnali stabilite dal Codice della Strada e dal presente regolamento. All interno del Centro Abitato i veicoli adibiti a pubblicità, possono effettuare nelle aree in cui la sosta è consentita, soste non superiori a 4 ore nell intervallo di tempo che va dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Al fine di verificare e facilmente controllare che venga rispettato il suddetto limite massimo di 4 ore, è fatto obbligo, per tutti i veicoli recanti questo tipo di pubblicità, possedere il disco orario. Tale limite giornaliero si rende necessario poiché essendo la vela un mezzo pubblicitario esclusivamente di movimento, qualora si dovesse ammettere una sosta più lunga, finirebbe con l identificarsi sostanzialmente con la pubblicità temporanea, la quale però è soggetta ad autorizzazione ed a eventuale canone di occupazione di suolo pubblico e non prevede questo tipo di impianto fra le tipologie ammesse. Art 10.3 bacheca: si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonchè all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi; Art. 11 Sorgenti luminose Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. Art. 12 Impianti fissi per le affissioni dirette, si definisce così la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili, su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi. Fra le strutture idonee alle affissioni abbiamo: Art vetrina (bacheca): elemento mono-bifacciale, per le caratteristiche strutturali e formali assimilabile ad una tabella murale o a stendardo, caratterizzato dalla presenza di frontale apribile in vetro o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio destinato alla diffusione di informazioni o messaggi istituzionali o sociali, nonchè all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi mediante l inserimento di manifesti o locandine all interno. L altezza massima consentita non può superare m 1,20. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura. Art poster: elemento mono o bifacciale, per le caratteristiche strutturali e formali assimilabile ad uno stendardo, caratterizzato dal grande formato (6x3), vincolato da idonea struttura di sostegno, a muro o collocato a terra, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi cartacei quali manifesti. Art tabella affissionale: elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, cornice o quadro in lamiera, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali o sociali, tramite sovrapposizione di elementi cartacei quali manifesti di dimensioni uguali di cm. 70 x 100; 6

7 Art. 13 Pubblicità fonica è quella effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili. Fatte salve le diverse disposizioni in materia, e' autorizzata dal Sindaco del Comune. La pubblicità fonica fuori ed entro i centri abitati e' consentita nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 19,30. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili. Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento di carattere generale dal Sindaco. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n La pubblicità elettorale e' autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo Art. 14 Pubblicità elettorale E disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia. 7

8 CAPO II NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA' Art. 15 Caratteristiche generali di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari 1.Ai sensi dell art. 23 del D. Lgs. 285/92 è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada distrarne l attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. 2.L uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale e in particolare, l'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario. 3.I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; in particolare devono avere sagoma regolare che non può essere quella a forma di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento. 4.Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli agenti atmosferici ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi. Per garantire le caratteristiche di cui sopra dovrà essere allegata alla domanda di installazione una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000 con la quale si attesti che "..il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità". 5.Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera e' regolamentata da specifiche norme urbanistico- edilizie, l osservanza delle stesse e l adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentato prima del ritiro dell autorizzazione amministrativa. Art L installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari: limitazioni e divieti 1.La collocazione dei cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico. 2.L installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall art. 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, salvo quanto previsto dal presente regolamento. 3.Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali. 4.L impianto pubblicitario regolarmente autorizzato non deve ostacolare la circolazione di persone invalide e, a qualunque titolo, d ufficio o su istanza di parte, se ciò accadesse si procederà alla revoca dell autorizzazione rilasciata. 5.Lungo o in prossimità delle strade, fuori o dentro i centri abitati, è vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche (es. pali illuminazione pubblica) o alberi in genere, come supporti pubblicitari. 6.Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici in genere (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate) caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio né su elementi di arredo urbano (fioriere, panchine, cestini), 7.Negli impianti pubblicitari è consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più evidenti. Sono ammissibili le dizioni, in lingua straniera, ormai divenute parte comune del linguaggio italiano. 8

9 8.E vietato stracciare, coprire, imbrattare o in ogni modo deteriorare i manifesti, avvisi, ed altri tipi di messaggi affissi per ordine o concessione dell Autorità Comunale. I violatori saranno multati con una sanzione amministrativa secondo l art.41 del presente regolamento. 9.Nei cantieri non è consentita l affissione direttamente sulle recinzioni; l affissione è consentita solamente su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice poste in opera in sicurezza. Deroga nelle nuove lottizzazioni ove è consentita la collocazione, all interno del cantiere, di cartelli pubblicizzanti la vendita degli immobili in costruzione. 10.E fatto divieto di installare cartellonistica fissa o mobile all interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini)o a loro margine con la sola eccezione delle installazioni pubblicitarie posizionate dal gestore del verde pubblico. L inosservanza di queste disposizioni da luogo a revoca dell autorizzazione oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione o dal Titolo V del presente regolamento. Art Collocazione vietata ai sensi del D.Lgs 285/92 Così come previsto dal D.Lsg 285/92 il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari lungo o in prossimità delle strade, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti: - lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi; - sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate; - sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, ad eccezione delle pertinenze di esercizio delle strade ubicate all interno dei centri abitati che hanno una larghezza superiore a 4 metri; - in corrispondenza delle intersezioni; - lungo le curve come definite all'art. 3, comma I, punto 20), del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; - sui ponti e sottoponti non ferroviari; - sui cavalcavia stradali e loro rampe; - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni; - sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. Gli impianti posti sui marciapiedi (es. bacheche) devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 1,20 metri. - lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo del presente regolamento. -L affissione di manifesti è consentita esclusivamente sugli spazi a ciò destinata. -È inoltre vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. è consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento di esecuzione, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. Art Collocazione fuori centro abitato ai sensi del D.Lgs 285/92 L installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse, fuori dei centri abitati, dall art. 23 del D. Lgs. 285/92, modificato dall art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo Il del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come modificato dal D.P.R. 610/96 e successive modificazioni. Ai sensi dell art. 51 Reg. C.d.S., il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l installazione, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) m. 3 dal limite della carreggiata; b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; 9

10 e) m. 150 prima dei segnali di indicazione; f) m. 100 dopo i segnali di indicazione; g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve; h) m. 250 prima delle intersezioni; i) m. 100 dopo le intersezioni. l) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi; Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 metri dalla carreggiata costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 metri, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Per gli striscioni, le locandine, gli stendardi o bandiere e per i gonfaloni, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, sono ridotte a m. 50 fuori i centri abitati e a m. 12,5 entro i centri abitati, ferme restando le altre distanze. Le distanze di cui sopra, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m. dal limite della carreggiata e non si applicano per gli impianti per le pubbliche affissioni. Art Collocazione in centro abitato Il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, può essere autorizzato, nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) m. 50 lungo le strade urbane di scorrimento (di tipo D), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) m. 30, lungo le strade urbane di quartiere (di tipo E) e lungo le strade locali (di tipo F), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazioni e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie; Tali distanze si applicano nel senso delle singole direttrici i marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Con riferimento alla facoltà concessa dal combinato disposto dell art 23 comma 6 del D. Lgs.30 aprile 1992 n. 285 e sue successive modificazioni e dagli artt 48 e 51 comma 4 del D.P.R 16 dicembre 1992 n.495 e sue successive modificazioni, i Comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni. L installazione di cartelli e mezzi pubblicitari all interno del centro abitato è disciplinata dal presente regolamento nel rispetto dei parametri sotto indicati limitatamente alle strade di tipo e) Strade urbane di quartiere ed f) Strade locali: DISTANZE DA Strade Urbane di Quartiere (E) Strade Locali (F) prima impianti semaforici dopo impianti semaforici prima intersezioni/rotatoria dopo intersezioni/rotatoria prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione 30 12,5 dopo segnaletica stradale pericolo e prescrizione 25 12,5 dopo segnaletica stradale Gallerie, ponti e sottoponti ,5 metri dal limite di carreggiata Prima e dopo altri cartelli e mezzi pubblicitari e dai segnali di indicazione 12,5 12,5 10

11 Le distanze di cui sopra, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati, o comunque ad una distanza non inferiore a 1,5 m. dal limite della carreggiata e non si applicano per gli impianti per le pubbliche affissioni. Ai fini delle disposizioni fissate dall art 51 del Reg. C.d.S il cartello bifacciale, qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni dovrà rispettare le distanze nel senso delle direttrici di marcia considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è apposto Nel caso in cui in uno stesso punto siano da installare più indicatori il Comune potrà richiedere l unificazione in un unico mezzo pubblicitario dettandone anche le caratteristiche Art. 20 Dimensioni massime Fuori centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6 ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati e ad eccezione dei poster Nel Centro Abitato per le dimensioni si rimanda alle schede allegate che disciplinano le singole tipologie di impianti. Art. 21 Collocazione in deroga I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Regolamento. Art. 22 Collocazione di mezzi pubblicitari La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta ad autorizzazione da parte dell ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. All interno dei centri abitati la competenza è del Comune che provvederà a richiedere parere all ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, I'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli lungo e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Art. 23 Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate successivamente. La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, partiti politici e organizzazioni sindacali, associazioni no profit e da associazioni che hanno ottenuto il patrocinio dell Amministrazione Comunale La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell iniziativa cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive. Per le attività del teatro comunale e consentita la installazione di strutture tipo sandwich bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni del presente regolamento i relativi cartelli informativi. Tale disposizione si applica anche per le zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale 11

12 CAPO III: DISCIPLINA PARTICOLARE DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Art Collocazione e caratteristiche particolari delle insegne 1. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in : a) bandiera orizzontale; b) bandiera verticale; c) frontali; d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali; e) su palina (insegna collocata su supporto proprio). a-b) Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali posti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo non sia inferiore a ml 2,20 e quella al bordo superiore non sia maggiore di ml. 4,70 La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in assenza del marciapiede non può superare i 2/3 dell ampiezza della banchina. c) Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15 d) In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto in precedenza, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, con presentazione all Ufficio Tecnico del progetto di facciata, per la verifica di quanto di competenza. e) Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi precedenti. 2. Nei centri abitati le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie sono le seguenti: - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 18 mq. e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq.; - per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq.. 3. Fuori dal centro abitato le insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell edificio ove ha sede l attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq. 4. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli vincoli dei beni archeologici e architettonici (D.Lgs.42 del 22/01/2004) 5. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio al filo interno della muratura o nel vetro. 6. La collocazione al di sopra del vano di esercizio e' possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento. 7. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a rivendite di tabacchi, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare. 8. Per gli alberghi devono utilizzarsi insegne tipo "a bandiera orizzontale" di dimensioni ml. 1,20x 1,00, con scritta in colore nero, su fondo bianco, con bordo marrone, indicanti la denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare. 12

13 9. Le insegne da collocare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio. 10. E' vietata l'installazione di insegne scatolari al neon con pannello interamente luminoso e è vietata l installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. 11. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro Art collocazione e caratteristiche particolari delle preinsegne Per la collocazione della preinsegna si applicano le disposizioni previste all art 81 del Reg. C.d.S. (di seguito riportate) in quanto assimilabili alla segnaletica verticale: 1. Le preinsegne sono installate sul lato destro della strada. 2. Devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. 3. I sostegni verticali delle preinsegne devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse. 4. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione. 5. L'altezza minima dei segnali laterali e dunque delle preinsegne è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. 6. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m. 7. E ammesso l abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni 8. Possono essere collocate su tutto il territorio comunale previa autorizzazione nel numero massimo di 3 per ogni attività 9. Sono di forma rettangolare e di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 metri x 0,20 metri ed entro i limiti superiori di 1,50 metri x 0,30 metri Art collocazione e caratteristiche particolari di striscioni, locandine, stendardi 1. L esposizione di striscioni è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli o eventi culturali. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsors in generale. I marchi di ditte o sponsor potranno occupare uno spazio non superiore ad ¼ dell intera superficie. 2. L esposizione di stendardi, gonfaloni o bandiere è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali. 3. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi o bandiere, gonfaloni, è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che durante la settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Indipendentemente dalla durata dell autorizzazione, il manufatto non potrà essere esposto per un tempo superiore a 7 giorni consecutivi. 4. Per quanto riguarda la loro collocazione: 13

14 - gli striscioni dovranno essere installati trasversalmente alla sede stradale a mezzo di cavi di fissaggio a parete; -i gonfaloni non potranno essere ancorati ai pali della pubblica illuminazione (ad eccezione di quelli volti alla diffusione di messaggi riguardanti feste, eventi, manifestazioni o iniziative dietro patrocinio del Comune) ma devono essere ancorati a strutture di sostegno e di fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, di materiale indeformabile e saldamente ancorate al terreno.. -La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato 5. La collocazione di stendardi, bandiere, gonfaloni, su suolo pubblico, aggettanti su percorsi pedonali ovvero fuori dalla carreggiata, deve rispettare un altezza da terra di almeno 2,5 metri. 6. Gli striscioni non devono comunque superare la dimensione massima consentita di mq Il bordo inferiore degli striscioni, e degli stendardi o bandiere, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,10 m. rispetto al piano della carreggiata. Art collocazione e caratteristiche particolari dei mezzi pubblicitari luminosi o illuminati 1. Per quanto non previsto dal presente articolo, relativamente ai mezzi pubblicitari luminosi o illuminati, vale la disciplina prevista dall articolo 50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e dovranno essere conformi alle norme di cui alla Legge 46/90. e ss.mm.ii 2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli. 3. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalla stessa inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sagome luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. 4. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. 5. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie. 6. Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l impiego dei materiali secondo regola d arte. 7. E vietata l installazione di cartelli pubblicitari a messaggio variabile visibili dalle intersezioni stradali, in quanto pregiudizievole per la sicurezza della guida e della circolazione stradale. Inoltre, non devono presentare una superficie superiore a mq. 6 (con larghezza massima di m.2) e se posti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli i messaggi pubblicitari non devono avere un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti fuori dai centri abitati e ad 1minuto nei centri abitati. 8. I divieti e le prescrizioni di cui al precedente comma sono derogabili dall Amministrazione comunale solo per l'installazione di cartelli a messaggio variabile di interesse generale o utilità pubblica. 9. In caso di cartelli o di altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile dovranno essere allegati alla domanda di autorizzazione tutti i messaggi previsti. 14

15 Art collocazione degli impianti pubblicitari di servizio Lungo le strade e in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre, purche' siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore ad mq. 1. Art caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni 1. Ove consentito da precise disposizioni comunali, per gli impianti fissi " tipo tabella", collocati a muro sulle facciate degli edifici o su altri manufatti, individuati e delimitati da una cornice, finalizzato alla diffusione di messaggi politici,sociali,istituzionale. 2. Gli impianti fissi "tipo stendardo" dovranno avere una struttura di sostegno realizzata con profilato metallico a sezione circolare senza discontinuità superiore in modo da conferire all'insieme un maggiore grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 140 x 200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà inoltre essere dotato di una targhetta bifacciale indicante il concessionario, il Comune di appartenenza, il numero identificativo dell'impianto stesso. 3. Gli impianti per affissioni "tipo poster" sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di ml. 6 x 3 racchiuso da una cornice in materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovra' essere sostenuto da uno o al massimo due montanti (con coloritura diversa dalle cornici), tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato. 4. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 e' effettuata negli impianti fissi per le affissioni, da realizzarsi secondo le seguenti tipologie: - tipo "tabella": quadro monofacciale in lamiera o altro materiale con cornice perimetrale metallica color grafite, dotata di targhetta "fregio", destinata a contenere il numero identificativo dell'impianto, la quale si sviluppera' nel perimetro complessivo, nel caso di moduli multipli; - tipo "stendardo": impianto realizzato con struttura portante in tubo di acciaio a sezione circolare verniciato color grafite opaco, la cui intelaiatura sara' completata da un traverso dello stesso tipo collegato ai montanti; nel pannello per l'affissione, da realizzarsi con materiale durevole, potrà altresì impiegarsi una cornice in metallo, di adeguata sezione. L'impianto dovrà inoltre essere completato da una tabella bifacciale con funzione di contenimento del numero identificativo dello stesso. Le dimensioni massime consentite sono ml. 1,40 x 2,00. Gli impianti pubblicitari permanenti devono essere installati tenendo conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche: - Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all affissione. - Le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo sei millimetri o in policarbonato di spessore minimo cinque millimetri e dotate di serratura. ) Gli impianti pubblicitari sopra riportati saranno disciplinati, quanto a dimensione e collocazione, nelle schede allegate al presente regolamento Art caratteristiche messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio Sulle strutture a carattere provvisorio, o con carattere di stagionalità, è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio. Art caratteristiche dei segnali di indicazione di servizi utili I segnali che devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione e nel rispetto delle norme previste per la segnaletica stradale. Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte, dal Codice 15

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