Proposta di Legge ISTITUZIONE DEL REDDITO MINIMO GARANTITO. SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DEI DISOCCUPATI, INOCCUPATI O PRECARIAMENTE OCCUPATI

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1 Consiglio regionale della Toscana Proposta di Legge n. 384 Prot. n /2.6 del Proposta di Legge ISTITUZIONE DEL REDDITO MINIMO GARANTITO. SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DEI DISOCCUPATI, INOCCUPATI O PRECARIAMENTE OCCUPATI

2 SOMMARIO Preambolo Articolo 1 Principi e finalità Articolo 2 Definizioni Articolo 3 Soggetti beneficiari Articolo 4 Reddito minimo garantito Articolo 5 Modalità di accesso alle prestazioni Articolo 6 sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni Articolo 7 Regolamento regionale Articolo 8 Clausola valutativa Articolo 9 Disposizioni finanziarie

3 Preambolo Visto l art.34 commi 1 e 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell unione Europea; In considerazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 4, 38 comma 2 e 117 della Costituzione italiana; In considerazione dei principi generali di cui agli artt.3, commi 2 e 3, e 4, comma 1 lett a) dello Statuto della Regione Toscana; In considerazione dei principi di cittadinanza sociale e gli obiettivi di cui alla Legge Regionale 24 febbraio 2005 n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed in particolare dei suoi artt.4, comma 2 lett.b) e 58; Coerentemente con gli obiettivi strategici del Piano Integrato Sociale Regionale ; Coerentemente con gli obiettivi di cui alla Legge Regionale 26 luglio 2002 n.32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la Legge regionale 9 giugno 2009 n.29 (Norme per l accoglienza, l integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana) ed in particolare i suoi artt. 34 e 45; Viste le Sentenze della Corte di Cassazione n.306 del 2008 e n.11 del 2009; Si approva la seguente Legge: Articolo 1 Principi e finalità 1. La Regione Toscana, in attuazione dei principi e delle politiche di cui in premessa, riconosce un reddito minimo garantito ai lavoratori disoccupati, inoccupati o precariamente occupati quale misura di contrasto alla disuguaglianza sociale e all esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche di inserimento nel mercato del lavoro di persone a rischio di marginalità. 2. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali volte anche al cofinanziamento del Fondo regionale appositamente istituito ai sensi dell art. 9. Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:

4 a) reddito minimo : l insieme delle forme reddituali dirette o indirette che assicurino un esistenza libera e dignitosa così come definite all art. 4 della presente legge; b) disoccupati : coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione e siano iscritti alle liste anagrafiche presso i Centri per l Impiego; c) inoccupati : coloro che, senza aver svolto in precedenza alcuna attività lavorativa, siano alla ricerca di un occupazione e siano iscritti alle liste anagrafiche presso i Centri per l Impiego; d) lavoratori precariamente occupati : coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello status di disoccupati in base ai principi di cui all art.5 del D.lgs 297/2002 (Disposizioni modificative correttive del Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n.181, recante norme per agevolare l incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell art.45, comma1, lettera a) della legge 17 maggio 1999 n.144); e) lavoratori privi di retribuzione : coloro che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell art.4, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n.53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche; f) Centri per l Impiego : le strutture di cui agli artt.20, comma 3, e 22 della Legge Regionale 26 luglio 2002 n.32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). Articolo 3 Soggetti beneficiari 1. Sono soggetti beneficiari dell intervento di cui all art.1, comma 1, della presente legge: a) i disoccupati; b) gli inoccupati; c) i lavoratori precariamente occupati; d) i lavoratori privi di retribuzione. 2. I beneficiari di cui al comma 1 devono possedere, al momento della presentazione dell istanza di cui all art. 5, i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno; b) essere in possesso di residenza nella regione Toscana da almeno 24 mesi;

5 c) essere iscritti nell elenco anagrafico dei Centri per l Impiego di cui all art.22 bis della Legge Regionale 26 luglio 2002 n.32, ad eccezione dei soggetti di cui all art.2, comma1 lett.d) della presente legge; d) possedere un reddito imponibile non superiore a (ottomila) euro nei dodici mesi precedenti la presentazione dell istanza di cui all art. 5; e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia. Articolo 4 Reddito minimo garantito 1. Il reddito minimo si articola nelle seguenti prestazioni: a) per i beneficiari di cui all art.3, comma 1 lett. a) e b), in somme di denaro non superiori a (settemila) euro annui, rivalutate di anno in anno in base agli indici sul costo della vita elaborati dall ISTAT; b) per i beneficiari di cui all art.3, comma 1 lett. c) e d), in somme di denaro non superiori a (settemila) euro annui, rivalutate di anno in anno in base agli indici sul costo della vita elaborati dall ISTAT e calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel regolamento di cui all art.7. In ogni caso, la somma tra il reddito percepito nell anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a (settemila) euro. 2. Le prestazioni previste al comma 1 sono cumulabili con trattamenti previdenziali e assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi dello stesso comma 1, ma non sono compatibili con l erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine. 3. Le prestazioni previste al comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi. 4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell ambito delle rispettive competenze e delle risorse disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi di sostegno. 5. La Regione eroga in favore dei beneficiari di cui all art.3 una quota di importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all entità dell erogazione economica di cui all art. 4, comma 1, nell apposito Fondo di cui all art.9. L interessato, una volta cessata la fruizione del beneficio, ha diritto di cumulare tali quote con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento. 6. La Regione, compatibilmente con le risorse disponibili a norma dell art. 9, può contribuire al finanziamento di ulteriori prestazioni a favore dei soggetti di cui all art.3, comma1, volte a:

6 a) garantire la circolazione gratuita o a tariffa ridotta sulle linee di trasporto pubblico locale a norma dell art.19 bis della Legge regionale 31 luglio 1998 n.42 (Norme per il trasporto pubblico locale); b) favorire la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo; c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici esercizi; d) garantire la gratuità di libri di testo scolastici per la frequenza di ogni ordine e grado; e) erogare contributi ai soggetti beneficiari di cui all art.4 per ridurre l incidenza del costo della locazione di immobili adibiti a prima casa. Articolo 5 Modalità di accesso alle prestazioni 1. Per accedere alle prestazioni di cui all art.4 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall art.3 presentano annualmente istanza alla Società della Salute territorialmente competente, ove costituita, oppure al Comune capofila del distretto socio-sanitario cui appartiene il comune di residenza, i quali provvedono poi ad inoltrarla al Centro per l impiego territorialmente competente. 2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1 sono presi in carico da parte del Centro per l impiego territorialmente competente. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d intesa con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei Centro per l impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, definisce con propria deliberazione i criteri per la formazione delle graduatorie su base provinciale tenendo conto, tra l altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell ambito della programmazione dell offerta formativa. 4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le Province adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni. 5. Con cadenza annuale le Provincie presentano all Assessorato regionale competente in materia di lavoro una relazione sull utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all art.1.

7 Articolo 6 Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni 1. Nel caso in cui il beneficiario, all atto di presentazione dell istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine al possesso anche di uno solamente dei requisiti previsti all art.3, comma2, l erogazione delle prestazioni di cui all art.4 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato. 2. Si ha la sospensione delle prestazioni qualora il beneficiario: a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale, e sempre che non ricorrano i presupposti di cui all art.4, comma 1, lett. b). b) partecipi a percorsi di inserimento professionale e non ricorrano i presupposti di cui all art.4, comma 1, lett. b). 3. Si ha decadenza dal beneficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell età pensionabile. 4. La decadenza delle prestazioni di cui all art.4 opera altresì nel caso in cui il beneficiario sia assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un attività lavorativa di natura autonoma ed in entrambi i casi qualora percepisca un reddito imponibile superiore a 8 mila euro annui. 5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta del Centro per l Impiego territorialmente competente. 6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nell ipotesi di non congruità della proposta di impiego, cioè ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto salariato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal Centro per l Impiego territorialmente competente attraverso l erogazione di un bilancio di competenze. 7. Nel caso di sospensione o decadenza dalle prestazioni, il Centro per l impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai Comuni. Articolo 7 Regolamento regionale 1. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell art. 42 dello Statuto regionale, entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con

8 le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei Centri per l Impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potestà regolamentare della provincia, in particolare, provvede a: a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge; b) definire le modalità per lo svolgimento dell attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all attuazione della presente legge; c) individuare le misure della prestazioni dirette previste dall art.4, comma 1, lett.b), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito; d) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito sociale garantito di cui all art.9; e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell erogazione delle prestazioni dirette. Articolo 8 Clausola valutativa 1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare: a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità; b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell analisi dei costibenefici. Articolo 9 Disposizioni finanziarie 1. Per le finalità della presente legge è istituito un apposito capitolo di spesa denominato Fondo regionale per il reddito minimo garantito riferito alle annualità 2010 e Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativamente alla prima annualità si fa fronte con il fondo di cui all art.6 bis della Legge regionale 24/12/2008 n.69 (Legge finanziaria 2009) previsto nel bilancio di previsione 2009 alla UPB 612 Lavoro spese correnti. Per l annualità successiva si provvederà con legge di bilancio. 3. Le Provincie e i Comuni, nei limiti dei propri bilanci, possono contribuire al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 nell ambito dei territori di loro competenza.

9 I Consiglieri Alessia Petraglia Bruna Giovannini Mario Lupi Fabio Roggiolani Marco Montemagni Firenze, Via Cavour 2 Te. 055/23871

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