Comune di Villa S. Maria (CH) Regolamento. Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del

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1 Regolamento Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del

2 Regolamento DI DISCIPLINA GENERALE DEI PUB- BLICI ESERCIZI di villa santa maria Approvato con delibera del C.C. n. del CAPO I DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ART. 1 Oggetto e Definizioni 1. Il presente Capo stabilisce le norme transitorie per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei Pubblici Esercizi, di cui alla Legge , n Le norme di cui al comma 1 rimangono valide fino all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della L. 25/08/1991, n. 287 e, comunque fino a quando non interverranno elementi giuridici che le rendano inapplicabili. 3. Sono esercizi pubblici tutti quegli esercizi per i quali chiunque, ossia qualsiasi cittadino, ha la possibilità di accedervi. 4. Dal combinato disposto dell'art. 86 del T.U.L.P.S. 18/6/1931, n. 773 e dell'art. 174 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635 emerge che sono da considerarsi Pubblici Esercizi: a) alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, dormitori privati; b) ristoranti, trattorie, osterie con cucina, spacci di cibi cotti con consumo sul posto; c) caffè, bar a altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vini, birra, liquori ed altre vivande anche non alcoliche; d) sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti; e) stabilimenti di bagni, alberghi diurni e bagnipubblici; f) esercizi di rimessa di autoveicoli e di vetture; g) noleggi di autoveicoli senza conducenti, di motociclette e di biciclette. 5. Gli esercizi pubblici per la somministrazione forniscono alimenti e bevande da consumare sul posto ed anche la vendita per uso asporto; pertanto è necessario che essi dispongano di impianti e/o attrezzature che consentano agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;mancando tali attrezzature gli esercizi devono essere considerati di vendita e non di somministrazione. ART. 2 - Pag. 2 di 17

3 Tipologia degli esercizi 1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e del Parametro numerico relativo al rilascio delle autorizzazioni, gli Esercizi Pubblici soggetti alla presente Disciplina Transitoria, ai sensi dell art.5 1 comma della Leg ge n.287/91, sono distinti in: 1) Tipo A esercizi di ristorazione, per la somministrazione al pubblico di pasti e di bevande, analcoliche e alcoliche, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 2) Tipo B esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande analcoliche e alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); sono ammesse anche porzioni monouso provenienti da laboratori autorizzati, con esclusione della cottura sul posto; nel caso l'esercizio non sia in grado di soddisfare i requisiti igienici per l'utilizzo e il lavaggio di piatti e stoviglie, potranno essere utilizzati solo materiali a perdere; la somministrazione dei prodotti di gastronomia è subordinata al rilascio dell autorizzazione sanitaria ai sensi della vigente normativa in materia igienico-sanitaria 3) Tipo C esercizi di cui ai precedenti punti 1) e 2) in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente, ossia in connessione negli stessi locali, ad attività di trattenimento e di svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari 4) Tipo D esercizi di cui al precedente punto 2) per la somministrazione al pubblico di bevande esclusivamente analcoliche, nei quali, cioè, sia assolutamente esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge 25/8/1991, n. 287 gli esercizi di cui al presente Regolamento possono vendere anche per asporto le bevande e, per quanto riguarda gli esercizi di Tipo A, anche i pasti che somministrano, nonché i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria, per quanto riguarda gli esercizi Di Tipo B; per l'attività di vendita per asporto gli esercizi pubblici della somministrazione sono subordinati alle norme sul commercio che regolano la vendita al dettaglio. 3. Ai fini del presente Regolamento si intendono per Esercizi misti quegli esercizi che sono muniti sia di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e di bevande e sia di autorizzazione al commercio al dettaglio o alla vendita di articolo di monopolio. ART. 3 Zone territoriali 1. Il parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni viene applicato all intero territorio comunale con distinzione di zone. - Pag. 3 di 17

4 2. Per la regolamentazione degli esercizi pubblici esistenti e da autorizzare il territorio è ripartito in tre zone e precisamente a) ZONA 1, comprendente il Centro Storico e Corso Umberto I; b) ZONA 2, comprendente le altre aree non rientranti nella zona A, ma interne al centro abitato; c) ZONA 3, comprendente le aree delle contrade fuori del Centro abitato; 3. Eventuali problemi zonali specifici saranno disciplinati attraverso appositi provvedimenti della Giunta Comunale, anche mediante deroghe al presente Regolamento. ART. 4 Numero delle autorizzazioni esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento 1. Il numero dei Pubblici Esercizi e relative autorizzazioni esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento è nel seguito indicato: a) Pubblici Esercizi di Tipo A N. 5; b) Pubblici Esercizi di Tipo B N. 3; ART. 5 Programmazione degli esercizi pubblici per la somministrazione e numero delle autorizzazioni rilasciabili 1. Nell'arco di vigenza del presente Regolamento verranno rilasciate nuove autorizzazioni pari ai numeri nel seguito riportati, a fianco di ciascun tipo di esercizio pubblico indicato, sentito il parere non vincolante dei commercianti interessati di categoria o, se esistono, di associazioni locali di categoria. Le procedure di rilascio delle autorizzazioni stagionali sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni annuali; i due tipi di autorizzazione sono equiparati anche ai fini del calcolo dell'esistente, di cui al successivo prospetto: - Pag. 4 di 17

5 Rete dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande numero delle autorizzazioni esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento e di quelle previste Zona Tipo di esercizio N. massimo autorizzazioni previsto N. autorizzazioni esistenti N. totale autorizzazioni rilasciabili A su valutazione della Giunta Comunale 0 su valutazione della Giunta Comunale B su valutazione della Giunta Comunale 2 su valutazione della Giunta Comunale C su valutazione della Giunta Comunale 0 su valutazione della Giunta Comunale D su valutazione della Giunta Comunale 0 su valutazione della Giunta Comunale A su valutazione della Giunta Comunale 3 su valutazione della Giunta Comunale B su valutazione della Giunta Comunale 1 su valutazione della Giunta Comunale C su valutazione della Giunta Comunale 0 su valutazione della Giunta Comunale D su valutazione della Giunta Comunale 0 su valutazione della Giunta Comunale A su valutazione della Giunta Comunale 2 su valutazione della Giunta Comunale B su valutazione della Giunta Comunale 0 su valutazione della Giunta Comunale C su valutazione della Giunta Comunale 0 su valutazione della Giunta Comunale D su valutazione della Giunta Comunale 0 su valutazione della Giunta Comunale 2. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 precedente, la procedura di rilascio avviene conformemente a quanto previsto ai successivi articoli. 4. L Amministrazione Comunale si riserva di rilasciare autorizzazioni vincolate di tipo A e B, conformemente alle previsioni di cui al comma 2, nel caso di interventi di recupero di immobili di proprietà comunale in Centro Storico e in Corso Umberto I, finalizzati alla realizzazione di Pubblici Esercizi, previa segnalazione del Settore Patrimonio. 5. I parametri numerici non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande nei casi previsti dall'art. 3, comma 6 della L. n. 287/91 e, in particolare, è esclusa dalla programmazione l'esercizio pubblico di tipo C. ART. 6 Programmazione degli esercizi pubblici in generale 1. Nessuna programmazione o limitazione o determinazione numerica è prevista dalla norme vigenti in materia per gli esercizi pubblici in generale, ossia per gli esercizi pubblici diversi da quelli per la somministrazione di alimenti e di bevande. - Pag. 5 di 17

6 2. Il Sindaco, sentita la Giunta municipale, di volta in volta, valuterà adeguatamente l'interesse pubblico in connessione delle singole attività commerciali richieste relativamente agli esercizi pubblici diversi da quelli per la somministrazione di alimenti e di bevande e procederà o meno al rilascio della relativa autorizzazione. ART. 7 Domanda per il rilascio delle autorizzazioni per esercizi di somministrazione di a- limenti e di bevande continuativi 1. La domanda in bollo per il rilascio delle nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprensiva anche della richiesta dell autorizzazione sanitaria, a norma delle leggi vigenti in materia, compilata sulla base del modulo ESE PUBBLI 1, conforme all'allegato 1 al presente Regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Villa S. Maria, presentata al competente Ufficio comunale a mezzo Raccomandata e deve contenere: a) le generalità complete del richiedente, ovvero, in caso di Società, la denominazione o la ragione sociale, la residenza o, in caso di Società, la sede locale, la nazionalità, il codice fiscale o la partita IVA; b) ove possibile, l'indicazione della zona prescelta in cui attivare l'esercizio, dell'ubicazione precisa (via/piazza, numero civico) del locale destinato all'esercizio dell'attività, nonché la superficie del locale stesso; c) la tipologia dell'esercizio in riferimento all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287 e in relazione all'art. 2 del presente Regolamento di Disciplina Transitoria; d) estremi (numero e data) di iscrizione al REC (Registro degli Esercenti Commercio) per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande del richiedente e la sede della Camera di Commercio nella quale lo stesso è iscritto; nel caso in cui l'iscrizione al REC sia avvenuta per il decorso dei termini (silenzio assenso), di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/4/1994, n. 384, e non sia, quindi, possibile precisare il numero e la data di iscrizione al REC, sarà fatta menzione della procedura in base a cui è stata ottenuta l'iscrizione stessa; e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio della disponibilità dei locali stessi; f) la dichiarazione di avere adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S., ivi compreso l'obbligo dell'adempimento all'istruzione obbligatoria dei propri figli Non va dichiarato nella domanda il possesso di alcuno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 25/8/1991, n. 287 in quanto essi sono già accertati per l'iscrizione al REC. 2) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) dichiarazione antimafia; b) la planimetria, firmata da un tecnico iscritto all'albo, indicante l'organizzazione interna dei locali, ai fini dell'accertamento dei requisiti dell'ispezionabilità e della sorvegliabilità, in conformità dei criteri di cui al D.M.I. 17/12/1992, n. 564; c) certificato di agibilità dei locali interessati, rilasciata dall'ufficio tecnico comunale; d) fotocopia dell'atto costitutivo (in caso disocietà); - Pag. 6 di 17

7 3 In caso di accoglimento della domanda, il richiedente deve inoltrare all'ufficio comunale competente, entro 6 mesi, e, comunque prima di procedere all'attivazione dell'esercizio,: a) autorizzazione sanitaria rilasciata dall'asl competente di Lanciano Vasto; b) nulla osta in merito ai requisiti di sorvegliabilità dei locali, rilasciato dal Comando Polizia Municipale, ai sensi del D.M. n. 564/92. ART. 8 Domanda per il rilascio delle autorizzazioni per esercizi di somministrazione di a- limenti e di bevande temporanei 1. In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 2. Le autorizzazioni temporanee di cui al comma precedente, sono valide solo per i giorni delle predette riunioni e per i locali a cui si riferiscono. 3. Le autorizzazioni temporanee di cui al comma 1 del presente articolo sono rilasciate esclusivamente a condizione che il richiedente sia iscritto al Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande e non sono soggetto ad alcun parametro numerico. ART. 9 Validità dell'autorizzazione per esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande 1. L'autorizzazione di cui al presente Regolamento ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio e si riferisce esclusivamente ai locali indicati nell'autorizzazione stessa. 2. Alla scadenza del periodo di durata di cui al comma precedente, l'autorizzazione è automaticamente rinnovata, salvo che non vi siano motivi ostativi. ART. 10 Rilascio autorizzazioni 1. Le autorizzazioni disponibili verranno rilasciate, fino ad esaurimento delle stesse, ai richiedenti che presentino istanze complete di tutti gli elementi di cui al precedente articolo 8 e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 2. Le domande pervenute verranno esaminate ogni 30 giorni, a partire dalla data di approvazione della presente disciplina; nel caso le domande siano superiori alle autorizzazioni disponibili, per il rilascio delle stesse saranno presi in considerazione i seguenti criteri in ordine di priorità: a) possesso del locale per l attivazione dell esercizio, dimostrabile attraverso contratto d affitto, di vendita, preliminare, comodato, o altra modalità prevista dal Codice Civile; - Pag. 7 di 17

8 b) disponibilità di parcheggi superiore a quella prevista dagli standards urbanistici; c) possesso di un progetto chiaro e definito che identifichi la tipologia del servizio da offrire, in riferimento alle esigenze della zona di insediamento; d) in caso di possesso dei suddetti requisiti da parte di tutti i richiedenti si procederà a sorteggio in presenza degli interessati. 3. La valutazione delle domande in base al possesso del requisito di cui alla lett. c) del comma 2 precedente verrà effettuata in sede di Commissione Pubblici Esercizi, se nominata, ovvero dalla Giunta Comunale; 4. Ai sensi dell art. 3 della già citata legge , n. 287 l autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, con l osservanza dei criteri e de parametri di cui ai precedenti articoli e a condizione che il richiedente sia iscritto al REC. previo parere della commissione provinciale; Ai fini del rilascio della autorizzazione il Sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con il DM 564/94, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. 5. Il titolare, come disposto dall art. 4 della legge 287/91, deve attivare l esercizio entro 180 giorni dalla data del rilascio dell autorizzazione, in caso contrario la stessa sarà revocata. Se, alla scadenza del predetto termine, all interno dell esercizio sono in corso lavori edili, può essere concessa una proroga di inizio attività non superiore a 180 giorni, previa richiesta con allegato copia della concessione edilizia o copia denuncia d inizio attività. 6. Ai sensi del medesimo art. 4, il titolare di un esercizio può sospendere l attività per un periodo non superiore a 12 mesi previa comunicazione da inviarsi all Ufficio Commercio del Comune. In caso di adeguamenti o ristrutturazioni del locale che comportano tempi più lunghi, può essere autorizzata una sospensione superiore a quella stabilita; in tal caso il titolare deve presentare una richiesta all Ufficio Commercio del Comune, completa della documentazione prevista al precedente comma In presenza di eventi imprevedibili che impediscono l attivazione dell esercizio entro il termine prescritto, può essere concessa ulteriore proroga, in seguito a richiesta dell interessato, dalla quale risulta che le cause del ritardo non sono imputabili alla volontà del titolare e comunque previa valutazione da parte dell Amministrazione. ART. 11 Requisiti degli esercizi 1. I Pubblici Esercizi di qualsiasi tipologia, per essere attivati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) "sorvegliabilità" ai sensi del D.M. 17/12/1992 n. 564; b) idoneità sanitaria e agibilità di cui all'art. 221 del TULLSS R.D. 27/07/1934, n e rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed igienico sanitaria; c) conformità dei locali destinati ai servizi e a laboratori uso cucina per la preparazione degli alimenti alle disposizioni di cui agli artt. 28, 29, 31 del DPR 26/03/1980, n. 327 e alla vigente normativa igienico sanitaria; - Pag. 8 di 17

9 d) conformità degli esercizi alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici secondo le norme del vigente PRG. ART. 12 Trasferimenti di sede 1. Il trasferimento di sede dell'esercizio da una zona ad un'altra, è soggetto all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia, sentita la Giunta comunale, osservando la stessa procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni, di cui all'art. 10 del presente Regolamento; in questo caso il trasferimento è subordinato alla disponibilità di cui alla Programmazione prevista dall'art. 5 del presente Regolamento. 2. Il trasferimento di esercizio che implichi il cambiamento di zona è soggetto all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia, sentita la Giunta comunale, osservando la stessa procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni, di cui all'art. 10 del presente Regolamento. 3. L'interessato è tenuto a comunicare per iscritto al Sindaco l'apertura al pubblico dell'esercizio 15 giorni prima. 4. Se all'interno del medesimo locale sono presenti distinte autorizzazioni per esercizi di tipo A e di tipo B, gli stessi possono essere trasferiti anche separatamente fra loro nell'osservanza, comunque, delle disposizioni di cui al precedente comma 1. ART. 13 Ampliamenti di superficie 1. L'ampliamento di superficie di un esercizio esistente è soggetto a comunicazione da inviarsi all Ufficio comunale competente, almeno 30 giorni prima della data in cui avverrà l'ampliamento; l'ufficio comunale competente provvederà ad apportare la modifica sulla o sulle autorizzazioni in possesso del richiedente. 2. Nel caso in cui l ampliamento sia soggetto a concessione edilizia, il Sindaco deve accertare l adeguata sorvegliabilità dei locali; l Ufficio comunale competente provvederà ad effettuare la presa d atto dell avvenuta verifica direttamente sull autorizzazione prima della riapertura dell esercizio. 3. Nei casi in cui l'ampliamento di superficie si consegua mediante trasferimento di sede, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 12. ART. 14 Subingressi 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 25/08/1992, n. 287, il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o causa di morte, comporta al subentrante la cessione delle relative autorizzazioni, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e lo stesso sia regolarmente iscritto al REC per la somministrazione di alimenti e bevande. 2. Il subingresso è soggetto alla sola comunicazione da inviare al Comune sede dell esercizio, nella quale l interessato deve dichiarare: - Pag. 9 di 17

10 a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla L. n. 287/91; b) che i locali rispondono ai requisiti di sorvegliabilità; 3. Il subingresso nella titolarità o nella gestione di un pubblico esercizio comporta anche il subingresso nelle autorizzazioni sanitarie da effettuarsi con specifica domanda in bollo alla quale deve essere allegato: a) relazione tecnica inerente il tipo di attività che si vuole svolgere all' interno del locale e le attrezzature in uso; b) n. 3 planimetrie specifiche che indicano l organizzazione interna del locale. ART. 15 Denuncia inizio attività per gli esercizi previsti all art Le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande escluse dall applicazione del parametro numerico e richiamate al precedente art. 13 sono soggette a denuncia d inizio attività, la quale deve contenere quanto previsto al precedente art. 7 lett. a), b), d) se richiesto, e), f) ed inoltre: a) la tipologia dell esercizio in riferimento all art. 3 comma 6 o all art. 5 lett. c) della L. n. 287/91 e in relazione all art. 8 del presente Regolamento. ART. 16 Termine per la conclusione dei procedimenti 1. Il termine per la conclusione dei procedimenti previsti agli articoli 10, 12, 13 e 14 è di 60 giorni dalla data di presentazione delle richieste e/o comunicazioni e/o denuncie d inizio attività. 2. Per quanto non previsto al precedente comma 1 si rimanda al Regolamento comunale di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, se esistente. - Pag. 10 di 17

11 CAPO II ORARI ART. 17 Orari di apertura dei pubblici esercizi 1. Ai fini del presente CAPO per Orario estivo si intende l'orario compreso nel periodo di vigenza dell'ora legale; per Orario invernale si intende l'orario compreso nel periodo di vigenza dell'ora solare; per Turno di chiusura si intende la chiusura dell'esercizio per un'intera giornata nel corso di ogni settimana. 2. Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di Tipo A, Tipo B e Tipo D, di cui all art. 2 del presente Regolamento, sono tenuti ad effettuare un apertura giornaliera compresa fra un minimo di 8 ore ed un massimo di Ogni esercente delle tipologie di cui al comma 2 del presente articolo, può scegliere l'orario di apertura al pubblico all'interno della fascia oraria che va dalle ore 05,00 alle ore 03,00 e precisamente apertura non prima delle ore 5,00 e chiusura non dopo le ore 3,00 del giorno successivo; l'esercente può derogare a tale prescrizione posticipando l'apertura e/o anticipando la chiusura al massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto. 4. Ogni esercente delle tipologie di cui al comma 2 del presente articolo può scegliere l'orario di apertura, nell'ambito dei limiti precedenti, diversificando sia tra periodo e- stivo e periodo invernale e sia tra un giorno e l'altro della settimana. 5. Ogni esercente delle tipologie di cui al comma 2 del presente articolo dovrà comunicare al Sindaco, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'orario di apertura prescelto; detto orario dovrà rimanere invariato per almeno un anno e dovranno essere resi noti con le modalità previste nel successivo articolo. 6. I clienti che abbiano ottenuto la consumazione e sono in possesso del relativo scontrino rilasciato entro l'orario previsto per la chiusura dell'esercizio, possono completare la consumazione entro e non oltre la mezzora successiva all'orario previsto per la chiusura. 7. Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di Tipo C di cui all art. 2 del presente Regolamento, sono tenuti ad effettuare l apertura esclusivamente in connessione con gli orari di svolgimento dell attività alla quale sono annessi, coprendo in tutto o in parte la fascia oraria di esercizio di quest ultima, così come disciplinato al CAPO III del presente Regolamento. 8. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande possono effettuare una chiusura intermedia giornaliera fino al limite massimo di due ore consecutive, ai sensi dell art. 8 comma 2 della Legge 287/ Non sono stabilite fasce orarie minime e massime di apertura per gli esercizi di cui all art. 3 comma 6, della legge n. 287/91. ART. 18 Orari di apertura dei pubblici esercizi per attività all'aperto - Pag. 11 di 17

12 1. Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 2, precedente l'attività all'aperto, sia su suolo pubblico che su suolo privato, deve essere esercitata in una fascia compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,30 del giorno successivo, anche se l'esercizio interessato, nel locale al chiuso, abbia adottato un orario più ampio. 2. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande di Tipo C di cui all'art. 2 del presente Regolamento devono osservare l'orario stabilito per l'espletamento dell'attività connessa di pubblico spettacolo e di intrattenimento all'aperto. ART. 19 Orari di apertura dei pubblici esercizi misti 1. Negli esercizi misti di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande e di vendita al dettaglio o di vendita generi di monopolio devono essere osservati gli orari di apertura e di chiusura stabiliti e/o prescelti per ognuna delle attività commerciali riunite, nell'ambito delle norme che disciplinano ciascuna di esse; pertanto, nei giorni e nelle ore in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio o degli spacci di generi di monopolio, deve essere sospesa la vendita dei relativi generi nel caso in cui l'esercizio di somministrazione di alimenti e di bevanda sia tenuto aperto. ART. 20 Orari di apertura di rosticcerie, pasticcerie ed altro 1. Gli esercizi che esercitano prevalentemente attività di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia, anche se a carattere artigianale, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, seguono le disposizioni stabilite per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande di cui all'art. 18, comma 2 del presente Regolamento, fermo restando che l'rario di apertura per tali attività deve essere compreso inderogabilmente tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo. ART. 21 Orari di apertura di somministrazione in circoli privati 1. La somministrazione di alimenti e bevande esercitata ad esclusivo favore dei soci in circoli privati o affiliati ad Enti a carattere nazionale può essere effettuata dalle ore 5,00 alle ore 3,00 del giorno successivo nei locali al chiuso e dalle ore 7,00 alle ore 1,30 del giorno successivo nei locali all'aperto. ART. 22 Orari di attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere 1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande annesse a strutture alberghiere, pensioni e locande possono essere svolte anche al di fuori degli orari previsti per i pubblici esercizi in favore delle sole persone ivi alloggiate. ART Pag. 12 di 17

13 Orario di attività musicale nei Pubblici esercizi di cui all'art. 18 comma 2 del presente Regolamento 1. Nei locali e spazi all'aperto e al chiuso, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente comma possono effettuarsi - dalle ore 10,00 alle ore 24,00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nel periodo invernale; - dalle ore 10,00 alle ore 1,00 del giorno successivo, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 17,00, nel periodo estivo. 3. Le attività suddette possono essere svolte previo rilascio di autorizzazione. 4. L'effettuazione di trattenimenti musicali dal vivo o mediante l'impiego di un diskjockey non possono, comunque, essere autorizzati per una durata superiore a un giorno settimanale; il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può derogare a tale limite per particolari situazioni. ART. 24 Orario giochi leciti 1. Nei pubblici esercizi, si possono effettuare giochi leciti, se debitamente autorizzati, dalle ore 12,00 e fino al termine dell'orario di apertura. 2. Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento i giochi leciti possono essere effettuati durante tutto l'orario di apertura. 3. Negli esercizi autorizzati come sale-giochi, l'orario di apertura deve essere compreso fra le ore 12,00 e le ore 24,00. ART. 25 Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, concerti al chiuso 1. Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento quali teatri, cinematografi, concerti, manifestazioni sportive, le rispettive attività al chiuso, devono concludersi entro le ore 02, E' fatto obbligo al responsabile di indicare mediante cartello l'orario d'inizio delle rappresentazioni. ART. 26 Orario dei teatri, cinematografi, manifestazioni sportive, all'aperto 1. Le attività teatrali all'aperto devono svolgersi dalle ore 16,00 alle ore 01, Le attività cinematografiche all'aperto devono svolgersi dalle ore 20,30 alle ore 01, Le attività sportive all'aperto invece devono terminare alle ore 01,00. ART. 27 Orario dei festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all'aperto - Pag. 13 di 17

14 1. In occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore 09,00 e le ore 01,30. ART. 28 Programmi di apertura per turno degli esercizi di tipologia A, B e D 1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, sentiti i rappresentanti degli esercenti locali, al fine di assicurare all'utenza specie nei mesi estivi idonei livelli di servizio ovvero qualora si determini uno stato di grave carenza di servizio all utenza, può predisporre programmi di turni di apertura obbligatori, anche per singole zone del territorio comunale ed in relazione a specifiche tipologie di esercizio. CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI ART.29 Turni di chiusura 1. E data facoltà di osservare, nel corso della settimana, una giornata di chiusura dell esercizio, da stabilirsi contestualmente alla fissazione, da parte dell esercente, degli orari di apertura e di chiusura dell attività. 2. L'esercente è tenuto a comunicare al Sindaco, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, insieme all'orario di apertura prescelto, il giorno di chiusura settimanale, se attuata. 3. Nel caso in cui non sia attuata tale facoltà, i titolari dei Pubblici Esercizi devono comunque prevedere per il personale dipendente il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive, sulla base dei contratti nazionali di lavoro e degli eventuali accordi integrativi, alla stregua delle intese di merito intervenute fra categorie interessate. 4. Il turno di chiusura settimanale prescelto, dovrà rimanere invariato per almeno sei mesi. 5. I gestori dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento stabiliscono i giorni della settimana di chiusura dell'esercizio. ART.30 Cartello orario 1. E' fatto obbligo agli esercenti di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande e agli esercenti di pubblico spettacolo ed intrattenimento di rendere noto al pubblico l'orario giornaliero adottato, mediante l'esposizione di un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali. 2. Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare: a) l'orario di apertura e di chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana; - Pag. 14 di 17

15 b) l'eventuale giorno o gli eventuali giorni (per quanto concerne le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento) di chiusura settimanale; d) i turni di apertura obbligatoria estiva ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D-"); 3. All'interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi. 4. Agli esercizi di tipologia "A" è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall'esterno del locale. 5. Il cartello da esporre al pubblico deve essere conforme al contenuto della relativa comunicazione inviata al Comune. 6. L orario può essere modificato, anche temporaneamente, in occasione di festività e/o manifestazioni, con preavviso al Comune di almeno 5 giorni; in tal caso la comunicazione di deroga all orario giornaliero prefissato può essere presentata in riferimento a più festività e/o manifestazioni e deve essere reso noto al pubblico con avviso ben visibile dall'esterno dei locali 7. E fatto obbligo agli esercenti, pena l applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, di osservare l orario prescelto, comunicato ed esposto al pubblico, fatto salvo l esercizio della facoltà prevista dall art. 8 comma 2 della legge n. 287/91 e richiamate al precedente art. 18 comma 3. ART. 31 Deroghe 1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi: gli orari di apertura dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, di cui agli esercizi di Tipo A, di Tipo B e di Tipo D; gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi, nonché gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento; il ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale. 2. In occasione delle festività natalizie, di carnevale ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande di cui agli esercizi di Tipo A, di Tipo B e di Tipo D e dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento (Tipo C), individuando periodi ed orari; in detti periodi, il gestore che abbia optato per il giorno di chiusura settimanale, può rimanere aperto senza darne preventiva comunicazione al Sindaco. ART. 32 Insonorizzazione 1. Le attività di somministrazione e di intrattenimento musicale effettuate nei pubblici esercizi di cui agli esercizi di Tipo A, di Tipo B e di Tipo D e nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, devono svolgersi, negli spazi al chiuso ed all'aperto, senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, ed in ambiente esterno ed abitativo previsti dalla normativa vigente in materia di inqui- - Pag. 15 di 17

16 namento acustico. Pertanto, ove necessario, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione. ART. 33 Funzionamento degli apparecchi da gioco, apparecchi sonori e attivita di intrattenimento in genere 1. Durante l orario di apertura dei pubblici esercizi, è consentito l uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper) e di quelli sonori (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box) a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, nell osservanza delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno (L. n. 447/95, D.P.C.M. n. 215/99 e Regolamento per la disciplina delle attività rumorose approvato con atto consiliare n. 287 del 09/11/00), nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento eventualmente applicabili. ART. 34 Sanzioni 1. Le violazioni al presente Regolamento di disciplina sono sanzionate ai sensi dell art. 10, comma 2, della legge n. 287/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle altre norme di legge e di regolamento in quanto applicabili. ART. 35 Disposizioni finali 1. Entro 15 gg. dall entrata in vigore del presente Regolamento di disciplina, tutti i titolari di pubblici esercizi, al fine di aggiornare le loro posizioni, devono trasmettere all Ufficio Commercio del Comune le comunicazioni previste presente Regolamento di disciplina. 2. Il presente Regolamento sostituisce tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di orari dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. 3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento di Disciplina, si rimanda ai contenuti dalla L. 25/08/1991, n. 287, nonché della Circolare Ministeriale n. 3268/c del 13/12/ Pag. 16 di 17

17 Allegati Allegato 1: Modulo domanda autorizzazione (art. 7) - Pag. 17 di 17

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