Delibera n. 50/2011/FRG CORTE DEI CONTI

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1 Delibera n. 50/2011/FRG REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Anna Maria Carbone Prosperetti Nicola Leone Maria Paola Marcia Valeria Mistretta Lucia d Ambrosio Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Primo Referendario Relatore Nell adunanza del 22 giugno 2011; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 di approvazione dello statuto speciale della Sardegna; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74, cha ha apportato modifiche al predetto decreto; Vista la deliberazione n. 10/2010/INPR (Programma di attività della Sezione) con cui è stata approvata l indagine di controllo sui servizi 1

2 gestiti in forma associata dall Unione dei Comuni della Marmilla (esercizi 2007, 2008 e 2009); Vista la nota del 16 maggio 2011 con cui il Magistrato istruttore Primo Referendario Lucia d Ambrosio ha deferito la relazione istruttoria sull indagine per la discussione collegiale; Viste le comunicazioni, osservazioni e deduzioni pervenute dalla Direzione generale Enti Locali e Finanze dell Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, nonché dall Unione dei Comuni della Marmilla, acquisite anche nelle audizioni disposte in corso di istruttoria; Vista l ordinanza n. 16/2011 del 9 giugno 2011, con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione stessa per l adunanza pubblica in data odierna, per le determinazioni conclusive in ordine all effettuato controllo; Intervenuti ed uditi il Direttore generale della Direzione generale Enti Locali e Finanze dell Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, nonché il Presidente dell Unione dei Comuni della Marmilla; Udito il Relatore Primo Referendario Lucia d Ambrosio; D E L I B E R A Previa approfondita e completa disamina degli atti e delle argomentazioni proposte in adunanza, di approvare l allegata relazione di controllo sui servizi gestiti in forma associata dall Unione dei Comuni della Marmilla (esercizi 2007, 2008 e 2009), che costituisce parte integrante della presente deliberazione O R D I N A che la deliberazione nonché la correlata relazione siano trasmesse al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, al Presidente della 2

3 Giunta, all Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, ai rispettivi Direttori generali, al Presidente dell Unione della Marmilla e alla Assemblea dell Unione dei Comuni della Marmilla. Così deliberato nella Camera di consiglio del 22 giugno Il RELATORE (Lucia d Ambrosio) IL PRESIDENTE (Anna Maria Carbone Prosperetti) Depositata in Segreteria in data 27/06/2011 IL DIRIGENTE (Giuseppe Mullano) 3

4 Deliberazione n. 50/2011/FRG Corte dei conti Sezione di controllo per la Sardegna Controllo sui servizi gestiti in forma associata dall Unione dei Comuni della Marmilla negli esercizi 2007, 2008 e 2009 (Deliberazione n. 10/2010/INPR) Relatore: I Referendario Lucia d Ambrosio

5 Revisione e analisi economico finanziaria: Dott.ssa M. Grazia Raggio Impostazione grafica: Sig.ra Daniela Scardigli Sig.ra Serenella Murru

6 SOMMARIO PREMESSA... 1 OGGETTO DELL INDAGINE... 1 PARTE PRIMA... 3 LE UNIONI DI COMUNI Quadro normativo nazionale Natura delle Unioni di Comuni... 3 Funzioni delle Unioni di Comuni Quadro normativo regionale... 5 Le deliberazioni regionali Le Unioni di Comuni in Italia Le Unioni di Comuni in Sardegna Le assegnazioni di risorse a favore delle Unioni di Comuni della Sardegna Le assegnazioni ripartite sulla base delle funzioni gestite in forma associata PARTE SECONDA L UNIONE DI COMUNI DELLA MARMILLA Atti fondamentali dell Unione dei Comuni della Marmilla L Atto costitutivo Lo Statuto Il Regolamento per l ordinamento degli uffici e dei servizi Il regolamento di contabilità Altri regolamenti Il personale dell Unione dei Comuni della Marmilla Finanziamenti e incentivi per la gestione associata di funzioni Le entrate dell Unione dei Comuni della Marmilla Le spese dell Unione dei Comuni della Marmilla a) Le spese correnti b) Le spese in conto capitale Gli indicatori di bilancio PARTE TERZA SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA Premessa a) Servizio di manutenzione e gestione impianto di pubblica illuminazione b) Servizio di consulenza legale c) Gestione dei servizi informatici e telematici

7 Realizzazione e gestione sito web Manutenzione hardware e software d) Servizio di custodia e ricovero dei cani randagi e) Servizio di manutenzione strade esterne e decespugliamento strade campestri f) Servizio di brokeraggio assicurativo g) Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani Altri servizi CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Gli Esiti del Contraddittorio e l Adunanza pubblica del 22 giuno Conclusioni e Raccomandazioni ALLEGATI...129

8 Premessa PREMESSA OGGETTO DELL INDAGINE La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, con deliberazione n.10/2010/inpr, ha inserito nel programma per l anno 2010 le indagini di controllo sui servizi gestiti in forma associata dalle Unioni di Comuni del Parteolla, del Basso Campidano, della Marmilla e dell Alta Gallura negli esercizi Nel pieno rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, l indagine sull Unione dei Comuni della Marmilla è diretta a verificare ed accertare i risultati ottenuti, anche in termini di maggiore efficienza e di maggiore efficacia, nella gestione associata di diversi servizi, rispetto alle precedenti modalità di erogazione degli stessi servizi da parte dei singoli Comuni. In sede di prima richiesta istruttoria è stato domandato all Unione dei Comuni di trasmettere l atto costitutivo, lo statuto, il regolamento di contabilità, il regolamento per l organizzazione degli uffici e dei servizi, i bilanci di previsione e i rendiconti, il conto economico, il conto del patrimonio con le rispettive delibere di approvazione da parte dell Organo consiliare e le relazioni dei Collegi dei revisori. Inoltre sono state richieste notizie ed informazioni, sul personale, sui finanziamenti ricevuti, sui costi di ciascun servizio associato, sui mezzi e le risorse a disposizione e sull attività svolta dall Unione, con sintetica descrizione della situazione antecedente alla gestione associata. 1 Con nota inviata all Assessorato Enti locali 2 è stato richiesto un quadro riepilogativo aggiornato delle Unioni di Comuni esistenti sul territorio regionale (comuni, popolazione complessiva, servizi gestiti, ecc.) nonché dei finanziamenti erogati dall Amministrazione regionale e dei controlli posti in essere ai fini dell accertamento dell effettivo esercizio dei servizi in forma associata. 3 Dette notizie sono state chieste al fine di effettuare un complessivo esame della situazione delle Unioni di Comuni in Sardegna. 1 Le notizie e i documenti richiesti sono stati trasmessi con nota n. 469 del , n del , n. 94 del Numerosi chiarimenti ed integrazioni sono pervenuti via anche a seguito di contatti telefonici. 2 Nota n del 3 marzo Le notizie e i documenti richiesti sono stati trasmessi con nota n del 13 aprile In data 6 maggio 2010 si è, inoltre, tenuta una formale audizione del Direttore Generale della Direzione generale Enti locali e finanze e dei responsabili del servizio interessato. 1

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10 Parte I PARTE PRIMA LE UNIONI DI COMUNI 1. Quadro normativo nazionale. Natura delle Unioni di Comuni. L art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.), inquadra le Unioni di Comuni fra gli Enti Locali dotati di personalità giuridica ed autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria, al pari di Comuni, Province e Comunità montane. L art. 32 del T.U.E.L. definisce le Unioni di Comuni quali enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, creati allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. L originaria disciplina normativa delle Unioni di Comuni risale all art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 che, nel prevedere limiti alla dimensione demografica dei Comuni partecipanti all Unione (i quali, tra l altro, dovevano essere contigui ed appartenenti alla stessa provincia), imponeva, soprattutto, la condizione della futura fusione obbligatoria degli enti aderenti. La successiva legge n. 265 del 3 agosto 1999 ha introdotto modifiche significative, poi recepite dal T.U.E.L., eliminando i suddetti vincoli. Quindi, in base al quadro normativo vigente, possono partecipare all Unione Comuni di qualsiasi dimensione, non necessariamente contermini o appartenenti ad una stessa provincia. L art. 33 del T.U.E.L. dispone che la promozione delle Unioni di Comuni deve essere svincolata da obblighi di successiva fusione prevedendo, comunque, benefici ulteriori da corrispondere alle Unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione. L Unione, pertanto, ha perso l originaria caratteristica della transitorietà, prodromica alla fusione di due o più Comuni, diventando, a pieno titolo, un ente locale a tutti gli effetti, costituito stabilmente al fine di esercitare in maniera associata una pluralità di funzioni di competenza dei Comuni partecipanti. A norma dell art. 32, comma 2, del TUEL, l Unione nasce con l approvazione, da parte dei Comuni partecipanti, dell atto costitutivo e dello statuto, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie (art. 6, comma 4, del TUEL). 3

11 Parte I L atto costitutivo descrive i Comuni aderenti, le finalità e la durata dell Unione. Lo statuto, invece, prevede gli organi dell Unione e ripartisce fra i medesimi le competenze; regola le modalità di costituzione degli organi; individua le funzioni svolte dall Unione e le corrispondenti risorse. Ai sensi del 4 comma del citato art. 32 del T.U.E.L., l Unione dispone di potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e dei rapporti, anche finanziari, con i Comuni. La competenza generale in materia regolamentare è intestata al Consiglio dell Unione, mentre i regolamenti sull ordinamento degli uffici e dei servizi spettano alla Giunta, sulla falsariga di quanto già delineato dal legislatore per i Comuni. Funzioni delle Unioni di Comuni L art. 32, comma 1, del T.U.E.L., attribuisce alle Unioni di Comuni l esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di competenza dei Comuni aderenti: l Unione non potrebbe, pertanto, essere costituita per l esercizio di una sola funzione. Tale natura plurifunzionale dell Unione la caratterizza e differenzia rispetto a forme di cooperazione limitate ad una unica funzione, quali gli accordi di programma e le convenzioni. L Unione assume la titolarità delle funzioni ad essa conferite dai Comuni associati, e tale circostanza rileva, in particolare, in ordine alla natura giuridica delle funzioni attribuibili all Unione. Le difficoltà sorgono nell ipotesi di funzioni statali attribuite dal legislatore al Sindaco in veste di ufficiale del Governo, con particolare riferimento all esercizio dei servizi demografici e di stato civile. La questione è stata affrontata dal Ministero dell Interno con la circolare n. 23 del 12 novembre 2002, che ha fissato i seguenti principi: I servizi demografici non possono essere attribuiti alle Unioni di Comuni in quanto queste non possono assumere la titolarità di servizi di cui è già titolare lo Stato; Le disposizioni legislative impongono l istituzione di un Ufficio di Stato Civile e di Anagrafe in ogni Comune. Pertanto, un eventuale ufficio dell Unione dei Comuni potrebbe esercitare, nell ambito di cui trattasi, solo una funzione di mero coordinamento delle relative attività. Tuttavia si segnala, in proposito, che l art. 2, comma 4, lett. n) della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che il governo, nel porre in essere la delega per l attuazione dell art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, debba attenersi al principio di valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni. 4

12 Parte I Disposizioni fortemente innovative per i Comuni con popolazione inferiore a abitanti sono state introdotte con il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito in legge n. 122 del 2010). I commi dal 26 al 31 dell art. 14 prevedono che le funzioni fondamentali dei Comuni, previste dall art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 (funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato; funzioni del settore sociale) siano obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o Unione, da parte dei Comuni con popolazione fino a abitanti; che i Comuni non possano svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata; che la medesima funzione non possa essere svolta da più di una forma associativa. Stabiliscono, inoltre, che la Regione individui con propria legge la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali precedentemente elencate, secondo i principi di economicità, efficienza e riduzione delle spese. 2. Quadro normativo regionale L Associazionismo intercomunale, inteso come sistema strategico nel percorso evolutivo della gestione dei servizi comunali, è stato già da tempo riconosciuto ed incentivato dalla Regione Autonoma della Sardegna. Già con la L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 25, la Regione Sardegna individuava le tipologie di servizi oggetto di pianificazione regionale, erogando finanziamenti per concorrere alla spesa per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali gestiti in forma associata. Il sistema incentivante è stato poi ulteriormente integrato dall entrata in vigore dell art. 7/bis della L.R. 25/93 (introdotto dalla L.R. n. 37 del 1994), che, pur confermando la precedente struttura normativa, ha dato rilievo ai consorzi turistici, favorendo la costituzione degli stessi e la gestione associata dei relativi servizi. 5

13 Parte I Alle sporadiche forme associative iniziali, costituite prevalentemente per la gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e per la gestione del servizio idrico, si sono successivamente aggiunte sia nuove forme associative che nuove gestioni di servizi. I servizi che più frequentemente vengono svolti in forma associata, secondo i dati rilevati dalla Regione Sardegna, sono servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, polizia locale e funzioni generale di amministrazione. 4 La legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 Norme per le unioni di Comuni e le Comunità montane. Ambiti adeguati per l esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli Comuni. 5 Con l emanazione della legge regionale n. 12 del 2005, la materia dell associazionismo intercomunale riceve una articolata e specifica disciplina giuridica, che, nel prevedere anche la revisione territoriale delle Comunità Montane 6, promuove una cornice istituzionale favorevole alla realizzazione di forme associative stabili fra Comuni di minore dimensione demografica. 7 Tutto ciò per assicurare una più efficace gestione delle funzioni e dei servizi, in previsione del conferimento di un più ampio numero di funzioni al livello locale a seguito del processo di decentramento amministrativo. Le varie norme di attuazione del decentramento amministrativo hanno definito alcuni principi fondamentali ai quali lo Stato e le Regioni devono attenersi nel conferire le funzioni e i compiti amministrativi al sistema locale. Nella realizzazione dell attuale contesto dell azione amministrativa si sono rivelati cruciali, fra gli altri, il principio di sussidiarietà e quello di adeguatezza. Per tradurre concretamente tali principi, il D.Lgs. n. 112/ che nella Regione Sardegna ha trovato attuazione con l emanazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n ha disposto che le Regioni devono individuare livelli ottimali al fine di 4 Fonte: Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 42/18 del 04/10/ La legge n. 12 del 2005 è stata modificata ed integrata dalle seguenti leggi regionali: n. 4 del 11 maggio 2006; n. 2 del 29 maggio 2007; n. 3 del 5 marzo 2008; n. 10 del 18 marzo L art. 11 della legge regionale n. 12/2005 ha disposto l abrogazione delle norme regionali istitutive delle Comunità montane preesistenti, nonché la soppressione delle Comunità stesse, a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del Piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali di cui all art. 2 della stessa legge. 7 In Sardegna i Comuni sono prevalentemente piccoli o piccolissimi: il 70% dei Comuni sardi ha meno di abitanti. 6

14 Parte I favorire l esercizio associato delle funzioni dei Comuni di minori dimensioni demografiche, allorquando tali funzioni siano loro conferite dalle leggi regionali. La legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, pertanto, opera una distinzione tra ambiti territoriali ottimali (art. 2) ed ambiti adeguati (art. 4). Gli ambiti territoriali ottimali corrispondono a circoscrizioni sovracomunali in cui la legislazione prevede determinate modalità di esercizio in forma associata di compiti di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi, in relazione alle caratteristiche (geografiche, fisiche, sociali ed economiche) del territorio ed alle funzioni e servizi da esercitare. In questi casi, in sostanza, vengono in rilievo non tanto le condizioni organizzative minime per aversi un esercizio sufficientemente economico di funzioni e servizi, quanto l opportunità o la necessità di ricondurre ad un area più vasta l esercizio di alcune funzioni e servizi, proprio per la loro particolare complessità e rilevanza. Gli ambiti adeguati, invece, attengono alle funzioni ed ai servizi che richiedono livelli demografici ed organizzativi minimi, perché l esercizio delle funzioni e dei servizi incontri una significativa domanda della Comunità e sia dunque sufficientemente economico. Con l adozione del Piano di riordino territoriale 8, che può considerarsi un atto generale di tipo programmatorio, si definiscono gli ambiti ottimali per l esercizio associato delle funzioni. L adozione del Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali prevede un procedimento articolato nelle seguenti fasi: entro 4 mesi dall entrata in vigore della legge regionale n.12/2005 i Comuni, con atto deliberato dal consiglio comunale e diretto alla Regione, devono esprimere le proprie determinazioni in ordine alla collocazione del proprio Comune in ambiti ottimali per l esercizio associato di funzioni, con riguardo alle circoscrizioni provinciali, alle regioni storiche e ai caratteri sociali ed economici dei territori, alle precedenti delimitazioni delle Comunità montane, alla presenza di forme associate di gestione di funzioni fra Comuni. A tal fine, le amministrazioni provinciali, in accordo con il competente assessorato regionale, indicono apposita assemblea provinciale dei sindaci del territorio per esporre obiettivi, indirizzi e procedure (art. 2 comma 3); entro i successivi due mesi la Giunta regionale, su proposta dell assessore competente, predispone uno schema di piano (art. 2, comma 4); 8 Art. 2 legge regionale 2 agosto 2005, n

15 Parte I lo schema di piano è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali per le procedure di cui all art.13 della legge regionale n. 1 del 17 gennaio ed al Consiglio regionale per l espressione del parere da parte della Commissione consiliare competente. Insieme alla richiesta di parere è trasmessa una relazione sui processi di aggregazione e collaborazione fra Comuni, sugli obiettivi degli incentivi previsti, sulle ricadute attese nell esercizio delle funzioni con particolare riguardo ai vantaggi per i cittadini ed al riequilibrio socio-economico fra territori. Il parere è espresso entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde da esso (art. 2, comma 5); Il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per le funzioni associate è approvato dalla Giunta regionale 10 e pubblicato con decreto del Presidente della Regione 11 (art. 2, comma 6). Il Piano ha vigenza triennale. Con avviso da pubblicarsi nel BURAS, la Giunta regionale comunica la data di avvio delle procedure di rinnovo (art. 2, comma 8). Il Piano approvato e attualmente in vigore contempla 37 ambiti territoriali ottimali. 12 L art. 3, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (a seguito della modifica entrata in vigore in data 21 marzo 2011) definisce le Unioni di Comuni associazioni di enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, create allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza 13. Il comma 2 prevede che detti enti siano dotati di un atto costitutivo e di uno statuto, che individua gli organi dell Unione e le modalità per la loro costituzione, approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti. Costituiscono organo della forma associata dei Comuni l Assemblea ed il Consiglio di amministrazione (comma 3). 9 Art Intese fra Regione ed enti locali: 1. Sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione - enti locali: gli atti d'indirizzo e coordinamento, ove previsti dalla legge, delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo conferite agli enti locali; gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali; fatta eccezione per quelli per i quali i criteri siano stabiliti in legge; gli altri atti per i quali l'intesa sia richiesta dalla legge. 2. Ai fini dell'intesa, la posizione della regione è espressa dal Presidente della Regione o dall'assessore da lui delegato; la posizione degli enti locali è quella espressa dalla maggioranza dei componenti della Conferenza in rappresentanza degli enti locali. 3. In caso d'urgenza la Giunta regionale può provvedere senza la previa intesa di cui al comma 1. I provvedimenti così adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza entro i successivi sette giorni, per il conseguimento dell'intesa. 10 Deliberazione della Giunta regionale n. 52/2 del 15 dicembre Decreto n. 118 del 20 dicembre Alta Gallura, Gallura, Nurra, Romangia, Anglona, Coros, Montacuto, Villanova, Meilogu, Goceano, Nuorese, Baronia, Planargia, Marghine, Barbagia, Supramonte, Montiferru, Guilcer, Barigadu, Mandrolisai, Gennargentu, Ogliastra, Sinis, Campidano di Oristano, Alta Marmilla, Marmilla, Sarcidano, Linas, Campidano, Trexenta, Gerrei, Sarrabus, Iglesiente, Campidano di Cagliari, Parteolla, Sulcis, Capoterra. 13 A seguito delle modifiche introdotte dall art. 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10, le Unioni di Comuni non sono più definite enti locali, bensì associazioni di enti locali. 8

16 Parte I L Assemblea è formata da un rappresentante per ogni Comune associato, designato fra i sindaci e gli assessori pro tempore degli stessi, ed elegge al suo interno il Consiglio di amministrazione, formato da non più di quattro elementi oltre al presidente (commi 4 e 5). L ultimo comma ribadisce che per quanto non previsto negli atti fondamentali si applicano le disposizioni legislative del decreto n. 267/2000. L art. 4 stabilisce che sono considerati ambiti territoriali adeguati e pertanto beneficiano degli interventi di cui alla presente legge, le Unioni costituite da almeno quattro Comuni e con popolazione compresa fra i ed i abitanti. Il Capo III detta disposizioni in relazione ai finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioni mediante l istituzione di un fondo per le funzioni dei Comuni svolte in maniera associata (art. 12), e norme in materia di trasferimenti per spese di investimento (art. 14). L art. 12 istituisce un fondo per il finanziamento delle funzioni svolte in forma associata e prevede trasferimenti finanziari a valere su detto fondo al fine di favorire le gestioni associate, in base alle previsioni del Piano degli ambiti ottimali di cui all art.2, secondo diversi parametri e percentuali, con esclusione degli enti che svolgono in forma associata una sola funzione 14. All assegnazione dei fondi provvede direttamente l Assessorato agli Enti locali. Il fondo deve essere così ripartito: a) 5% in parti uguali fra tutte le forme associative costituite nei tre anni precedenti a quello di erogazione dei fondi; b) 10% in base alla popolazione residente nei Comuni aderenti; c) 10% in base alla loro estensione, calcolata sommando le superfici dei territori dei Comuni aderenti; d) 15% in base al numero dei Comuni aderenti; e) 50% in base alle funzioni esercitate, in modo da premiare le forme di gestione associata che svolgono il maggior numero di funzioni. In questo caso si tiene conto esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata da almeno i tre quinti dei Comuni che aderiscono all Unione; f) 10% fra le forme associative di nuova istituzione con una tantum di avvio. Nel caso di mancanza di nuove istituzioni, le disponibilità residue si sommano ai fondi di cui alla lett. e) e vengono ripartite con gli stessi criteri (Alleg. D.G.R. 31/11 del ). 14 L unica deroga ammissibile riguarda i consorzi turistici costituiti tra comuni, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge e dotati di proprio patrimonio. Gli enti di cui trattasi, a norma delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 3/2008, sono destinatari dei trasferimenti per l esercizio integrato di funzioni anche qualora esercitino in forma associata il solo servizio turistico-culturale. 9

17 Parte I Le risorse trasferite tendono a premiare Unioni che svolgono una maggiore pluralità di funzioni al fine di un loro ampliamento e del miglioramento dei servizi stessi. Le Unioni partecipano anche ai trasferimenti per spese di investimento secondo le indicazioni della legge regionale. 15 Anche in questo caso i trasferimenti sono determinati con programma triennale approvato dalla Giunta su proposta dell Assessore agli EE.LL. e sottoposti alla Conferenza permanente Regioni-Enti locali. Per l assegnazione di tali fondi si tiene conto dei seguenti criteri: a) Carenza di dotazioni idonee nel territorio dell ente richiedente; b) Integrazione fra territori e servizi da realizzare; c) Potenziamento dei servizi e delle funzioni associate; d) Dimensione del bacino di utenza beneficiario dell intervento. A copertura della quota eventualmente a carico dei Comuni che svolgono la gestione associata possono essere trasferite ai singoli Comuni le somme, a loro disposizione, previste dalla legge regionale n. 25/93 (Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali). Sono previsti inoltre trasferimenti statali, gestiti con fondi del Ministero dell Interno, attraverso Intese della Conferenza Unificata volta ad armonizzare le finalità della programmazione statale con quella regionale e degli enti locali. 16 Il Capo IV infine detta disposizioni in materia di interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei piccoli Comuni Trattasi ad esempio di opere di interesse sovra comunale, piani per insediamenti produttivi, interventi socio-assistenziali, musei di enti locali, ecc. (artt. 14 e seguenti). Per ciascun tipo di opera codificata la legge prevede dettagliata disciplina. 16 La Conferenza Stato-città e autonomie locali è un organo collegiale con funzioni consultive e decisionali,che assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri in relazione alle materie ed ai compiti di interesse Comune alle Regione,Province, Comuni e Comunità montane (art.9, decreto legislativo n.281/1997). Nuove funzioni sono conferite alla Conferenza unificata dalla legge n.131/2003 per l adeguamento dell ordinamento ala riforma del titolo V della Costituzione. La Conferenza unificata per l anno 2007 (atti rep. n. 35/CU/2007) ha fissato la percentuale delle risorse finanziarie attribuite alla competenza del Ministero dell Interno da destinare all esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato, a norma dell art.8, comma 2, lett. b) dell intesa n.936 del nella misura del 6%, mentre per gli anni nella misura del 6,5% (atti Rep. 45/CU/2008 e 16/CU/2009. Vedasi in proposito anche l atto di rep.873/2005, modificato dall intesa n. 936/ L art. 20 considera piccoli, ai fini dell applicazione della legge 12, i Comuni con meno di abitanti il cui territorio comunale non comprenda territorio litorale costiero. 10

18 Parte I I principali atti dell Unione sono l atto costitutivo e lo statuto approvati dai Comuni partecipanti. L atto costitutivo elenca i Comuni aderenti all Unione e l eventuale durata della stessa, mentre lo statuto individua i componenti dell Unione, gli organi, le modalità di costituzione nonché le funzioni da svolgere e le relative risorse. Lo statuto deve prevedere il Presidente dell Unione (unico organo previsto obbligatoriamente dall art. 32, comma 3 del T.U.E.L.), scelto tra i sindaci dei Comuni interessati e gli altri organi, formati da componenti delle giunte e dei consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. L Assemblea determina l indirizzo politico-amministrativo dell Unione e ne controlla l attuazione attraverso il documento programmatico presentato dal Presidente e quindi adottando gli atti previsti dalla legge. L Assemblea è formata da un rappresentante per ogni Comune associato designato dal Consiglio comunale, fra i sindaci e gli assessori degli stessi. Il Presidente, legale rappresentante dell Unione, è eletto dall Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero massimo di quattro membri. Esso adotta collegialmente gli atti di natura politica a rilevanza esterna non riservati ad altri organi. Più precisamente traduce gli indirizzi generali adottati dall Assemblea in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l azione dell apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e proposta nei confronti dell Assemblea, a cui riferisce annualmente sulla propria attività. 18 Tra i membri del Consiglio di Amministrazione è prevista l elezione di un Vice-Presidente. L Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni Alle Unioni dei Comuni si applicano in quanto compatibili i principi previsti per l ordinamento dei Comuni. Le deliberazioni regionali A seguito dell approvazione della legge n. 12/2005, la Giunta regionale ha provveduto dapprima all emanazione della deliberazione n. 42/18 del 4 ottobre 2006 nella quale sono rimarcati i principi costituzionali di sussidiarietà e adeguatezza conseguenti al decentramento amministrativo già avviato con la legge n. 131/ In sostanza l Assemblea rappresenta l organo consiliare svolgente attività di indirizzo politico amministrativo e il Consiglio di Amministrazione, rappresenta l organo esecutivo o di governo che si occupa dell attuazione degli indirizzi forniti dall Assemblea. 11

19 Parte I La deliberazione citata è la prima con la quale si dà l attuazione alla normativa regionale, attraverso l individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l esercizio associato delle funzioni e dei Comuni aventi le caratteristiche di legge per la costituzione delle Comunità montane. Con tale deliberazione l Assessore agli Enti locali preliminarmente fa presente che l incentivazione delle forme associative dei Comuni dovrà basarsi sul Piano di riordino territoriale previsto dall art. 2 della legge regionale, il quale dovrà tener conto della memoria storica e culturale dei territori e della conformazione delle regioni storiche della Sardegna, con particolare specificazione dei servizi comunali ritenuti essenziali per la costituzione delle funzioni associative stabili tra i Comuni. L allegato alla D.G.R. n. 48/18/2006 specifica che il Piano di riordino territoriale rappresenta un atto generale di tipo programmatorio con il quale sono definiti gli ambiti ottimali per l esercizio associato di compiti e funzioni. Pertanto sono individuati gli ambiti territoriali ottimali per l incentivazione delle forme associative dei Comuni e lo schema di Piano di tali ambiti è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza previste dalla legge (art. 2 della legge regionale). Sia la deliberazione che gli allegati riportano, secondo il dettato della legge regionale, la distinzione tra ambiti territoriali ottimali ed ambiti adeguati. Gli ambiti territoriali ottimali sono circoscrizioni sovracomunali preordinate all esercizio di funzioni in forma associata di compiti di programmazione, organizzazione e gestione di servizi, in relazione alle caratteristiche geografiche, storiche, culturali, sociali ed economiche del territorio. In sostanza vengono in rilievo non tanto le condizioni organizzative minime per l esercizio sufficientemente economico di funzioni e servizi, quanto l opportunità o la necessità di ricondurre ad una area più vasta l esercizio di alcune funzioni e servizi, proprio per la loro particolare complessità e rilevanza di area. Mentre gli ambiti adeguati attengono alle funzioni ed ai servizi che richiedono livelli demografici ed organizzativi minimi, perché l esercizio delle funzioni e dei servizi incontri una significativa domanda della Comunità e dunque sia sufficientemente economico. Pertanto, pur rimanendo l ambito territoriale ottimale il punto ideale per lo svolgimento in maniera associata di compiti e funzioni, è possibile che nello stesso coesistano due o più ambiti adeguati. L art. 4 della legge n. 12/2005 definisce i requisiti degli ambiti adeguati, disponendo che beneficiano degli interventi legislativi le Unioni costituite di norma fra almeno quattro Comuni e con una popolazione compresa fra i e i abitanti. 12

20 Parte I L Amministrazione ricorda come l associazionismo intercomunale sia stato riconosciuto ed incentivato dalla Regione già con la legge regionale n.2/1994 (art.25) con la quale si individuavano le tipologie di servizi oggetto di pianificazione regionale, erogando finanziamenti per concorrere alla spesa per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi comunali gestiti in forma associata. 19 L allegato alla deliberazione n. 42/18 del 2006 definisce 35 ambiti territoriali ottimali (ATO) (e 13 Comunità montane) specificando i risultati attesi: Possibilità di sviluppare progetti che godono ulteriori finanziamenti; Innalzamento della qualità dei servizi offerti ai cittadini; Aumento del numero dei servizi e delle attività indirizzati alla Comunità locale; Risparmio sui costi di erogazione dei servizi; Possibilità di gestire più incisivamente problemi complessi che esulano dal ristretto ambito comunale. Infatti il problema dei piccoli Comuni è la difficoltà ad esercitare appieno le proprie funzioni ed a erogare in modo efficace un numero di servizi adeguato alle esigenze dei cittadini, anche nel rispetto del principio di economicità. Con la successiva deliberazione della Giunta n. 52/2 del è stato definitivamente approvato il Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali per l esercizio associato delle funzioni, sempre al fine di dare attuazione alla legge regionale. Alla deliberazione sono allegate tavole relative agli ambiti territoriali e ai Comuni che possono associarsi in Comunità montane 20 nonché l elenco dei Comuni facenti parte dei 37 ambiti costituenti 21 il Piano territoriale (come riportato nell allegato alla delibera dalla Direzione degli Enti locali-servizio Enti locali). La prima tavola indica gli ATO, definendone i limiti provinciali secondo l art.2 della legge, la seconda tavola, secondo l art 6, individua i Comuni aventi le caratteristiche per la costituzione delle Comunità montane. La deliberazione n. 52/22 del fa presente che il processo aggregativo fra i Comuni, intrapreso con l approvazione del Piano degli ambiti ottimali ha portato, allo stato attuale, alla costituzione di 34 Unioni di Comuni e di 5 19 Il sistema incentivante ha dato rilievo anche ai consorzi turistici e alla gestione associata dei relativi servizi. 20 Tav.1 Ambiti territoriali ottimali-limiti provinciali art. 2; Tav.2 Comuni aventi le caratteristiche per la costituzione delle nuove Comunità montane art.6. Ogni ambito ha una propria denominazione la quale è corredata da un codice Istat, dalla superficie del singolo comune, dal numero degli abitanti al e dalla denominazione del comune facente parte dell ambito considerato. 21 Le tavole comprendono: Alta Gallura, Gallura, Nurra, Romangia, Anglona, Coros, Montacuto, Villanova, Meilogu, Goceano, Nuorese, Baronia, Planargia, Marghine, Barbagia, Supramonte, Montiferru, Guilcer, Barigadu, Mandrolisai, Gennargentu, Ogliastra, Sinis, Camoidano di Oristano, Alta Marmilla, Marmilla, Sarcidano, Linas, Campidano, Trexenta, Gerrei, Sarrabus, Iglesiente, Campidano di Cagliari, Parteolla, Sulcis, Capoterra. 13

21 Parte I Comunità montane 22, come risulta dall ultimo atto ricognitivo approvato dalla Giunta regionale con DGR n.29/21 del La delibera nel prendere atto delle Unioni dei Comuni e delle Comunità montane costituite, indica i dati relativi alla superficie, agli abitanti al e l elenco dei Comuni che fanno parte dei diversi ATO. Con deliberazione n. 29/31 del la Giunta ha approvato un ulteriore atto ricognitivo dal quale risulta la costituzione di 35 Unioni di Comuni e 5 Comunità montane. Con precedente deliberazione n. 30/28 del sono stati predisposti indirizzi e criteri (punti 1-8 della delibera) per l accesso ai finanziamenti destinati all esercizio associato delle funzioni (art.12 della legge regionale) nonché le modalità per accedere ai suddetti finanziamenti (punti 1-5 della delibera). In particolare con riguardo ai criteri per la ripartizione dei finanziamenti, (punto 2) oltre a ribadire termini di legge, (lett.a-f della legge) si puntualizza che dal riparto del fondo in base alla popolazione residente sono esclusi i Comuni con popolazione pari o superiore a abitanti (punto 3) e che il 10% del fondo calcolato in base ai Comuni aderenti è ripartito a favore delle forme associative che aggregano oltre 10 Comuni (punto 4). La suddivisione della parte del fondo pari al 50% (lett. e della norma) da destinare in base alle funzioni esercitate (punto 5) deve tener conto esclusivamente dei servizi svolti in forma associata da almeno i tre quinti dei Comuni che aderiscono all associazione (lett. e) proprio per favorire i Comuni che svolgono il maggior numero di servizi in maniera associata. A questo proposito, la Giunta specifica in maniera più dettagliata la suddivisione del fondo a disposizione (punti 1-8 della delibera indicata). Di conseguenza il budget destinato ai trasferimenti è così ulteriormente suddiviso: 22 Elenco delle 34 Unioni dei Comuni: Unione di Comuni Alta Gallura -Tempio Pausania, Unione di Comuni Alta Marmilla Ales, Unione di Comuni Anglona e della Bassa Valle del Coghinas Perfugas, Unione di Comuni Arcipelago del Sulcis Portoscuso, Unione dei Comuni della Barbagia Lodine, Unione dei Comuni del Barigadu Busachi, Unione dei Comuni della Baronia Valle del Cedrino Orosei, Unione dei Comuni della Bassa valle del Tirso e del Grighine Siamaggiore, Unione dei Comuni del Basso Campidano Monastir, Unione dei Comuni Campidano di Cagliari Ovest I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris - Siliqua, Unione dei Comuni del Coros Ossi, Unione dei Comuni Nora e Bithia Teulada, Unione dei Comuni del Guilcier Abbasanta, Unione dei Comuni del Logudoro Ozieri, Unione dei Comuni del Marghine Macomer, Unione dei Comuni del Meilogu Bonorva, Unione dei Comuni del Montalbo Siniscola, Unione dei Comuni del Sulcis - San Giovanni Suergiu, Unione dei Comuni di Arzachena, Palau, Sant'Antonio di Gallura, Telti (Gallura), Unione dei Comuni della Marmilla Villamar, Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru Bosa, Unione dei Comuni dell'ogliastra Centrale Elini, Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Osini, Unione dei Comuni dei Fenici - Palmas Arborea, Unione dei Comuni del Gerrei - San Nicolò Gerrei, Unione dei Comuni Iglesiente Metalla e il Mare Musei, Unione di Comuni Parte Montis Mogoro, Unione dei Comuni del Parteolla Dolianova, Unione dei Comuni del Sarrabus Muravera, Unione dei Comuni del Sinis Montiferru Milis, Unione dei Comuni del Terralbese Uras, Unione di Comuni Terre del Campidano - San Gavino Monreale, Unione dei Comuni Trexenta Senorbì, Unione dei Comuni del Villanova - Villanova Monteleone. 14

22 Parte I il 60% per 1/3 deve essere ripartito in parti uguali in favore delle forma associative che esercitano almeno tre funzioni, il restante 2/3 sono distribuiti tra i Comuni che esercitano un numero di funzioni superiore; quanto al 40%, ¼ viene ripartito in parti uguali tra le forme associative che esercitano le funzioni tramite Uffici comunali o che comunque implicano una maggiore integrazione fra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti; ¼ è assegnato in parti uguali tra i Comuni con popolazione compresa tra i e i abitanti e ½ è assegnato in parti uguali tra i Comuni con popolazione inferiore o uguale a abitanti. Si specifica inoltre che per la costituzione degli uffici comunali si intende la loro integrazione funzionale senza comportare la mobilità dell utenza o il decentramento dei servizi al cittadino. Le somme eventualmente non ripartite incrementano il fondo di cui alla lett. f), contributi una tantum pari ad euro per ciascun Comune aderente con possibilità di somme superiori nel caso di predisposizioni di Piani urbanistici intercomunali e territoriali 23, mentre sono escluse dalla ripartizione del fondo di cui alla lett e) le forme associative che esercitano una sola funzione. Le somme non distribuite di cui alla lett. f) vanno ad incrementare i trasferimenti di cui alla lett. e). Il punto 6 della deliberazione elenca le funzioni ritenute fondamentali e prioritarie per l esercizio in forma associata (compiti amministrativi, di controllo, servizi culturali e scolastici, socio assistenziali, polizia locale e vigilanza urbana, ecc). Le risorse trasferite alle Unioni sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi per le funzioni esercitate in maniera associata e all ampliamento e miglioramento dei servizi. In sede di approvazione del bilancio consuntivo di ogni esercizio il Responsabile del Servizio finanziario di ogni Comune attesta il rispetto delle destinazioni delle somme ricevute. La Regione Autonoma della Sardegna ha deliberato di assegnare alle Unioni di Comuni del territorio per il 2007, per il 2008, per il 2009 e ,05 per il Nel 2008, nel 2009 e nel 2010 la metà di dette somme (fondo E) è stata ripartita sulla base del numero delle funzioni gestite in forma associata In caso di insufficienza dei fondi è prevista la riduzione proporzionale delle assegnazioni. 24 Nel 2007 il fondo E è stato distribuito in parti uguali tra tutte le Unioni. 15

23 Parte I 3. Le Unioni di Comuni in Italia. Il ricorso allo strumento Unione di Comuni per la gestione in forma associata di funzioni comunali rappresenta un fenomeno in continua espansione. Il numero delle Unioni di Comuni è aumentato considerevolmente negli ultimi anni: a livello nazionale si è passati da sole 8 Unioni nel 1998 (prima della modifica legislativa introdotta dalla legge n. 265 del 1999), a 154 nel 2001 e ad oltre 300 nel La Fondazione ANCI ricerche CITTALIA ha recentemente pubblicato il Rapporto nazionale 2010 sulle Unioni di Comuni. Secondo i dati raccolti dall ANCI ed elaborati in detto rapporto, alla data del 30 giugno 2010 risultano esistenti in Italia un totale di 313 Unioni di Comuni distribuite in 17 Regioni 25, con un incidenza molto differenziata. La distribuzione delle Unioni di Comuni in Italia Fonte: CITTALIA Rapporto nazionale 2010 sulle Unioni di Comuni. 25 Non esistono Unioni di Comuni in Valle d Aosta, Liguria e Basilicata. 16

24 Parte I Le Unioni di Comuni si concentrano, infatti, prevalentemente in alcune Regioni italiane (53 in Lombardia, 50 in Piemonte, 35 in Sicilia, 30 in Sardegna 26, 28 in Veneto e 22 in Emilia Romagna, Lazio e Puglia), mentre in altre il fenomeno non è presente o resta marginale. A livello nazionale si rileva che il 9,5% della popolazione italiana risiede in Comuni che fanno parte di Unioni. L incidenza della popolazione residente in Unioni sul complesso della popolazione regionale è particolarmente elevata in Sardegna (32,6%), in Molise (29,4%), in Emilia Romagna (24,6%) e in Puglia (19,1%). Il 16% delle Unioni costituite in Italia è composta da 2 soli Comuni; il 36% da 3 o 4 Comuni; il 44% da un numero di enti compreso tra 5 e 10; il 4% aggrega più di 10 Comuni. Sul piano nazionale ogni Unione è abitata in media da abitanti. Oltre un terzo delle Unioni italiane (35%) ha una popolazione compresa tra e abitanti, grandezza che rappresenta, secondo l Anci, una dimensione ideale in termini di efficacia nell erogazione dei servizi e di economie di scala. Il 44% delle Unioni ha una popolazione inferiore a abitanti. Tra queste quasi la metà non raggiunge i abitanti, rimanendo al di sotto della soglia convenzionale che identifica i cd piccoli Comuni, ed è frutto dell aggregazione di cd Comuni polvere, considerati uno dei maggiori rischi di dispersione di risorse all interno del sistema delle Autonomie locali. A livello nazionale il 77% dei Comuni che compongono le Unioni ha una popolazione inferiore a abitanti. L incidenza dei piccoli Comuni all interno delle Unioni è particolarmente significativa in Trentino Alto Adige (100%), Lombardia (95%), Piemonte (95%), Calabria (93%), Friuli Venezia Giulia (92%), Molise (90%), e Lazio (90%). In Sardegna l 89% circa dei Comuni facenti parte di Unioni ha popolazione inferiore a L incidenza sul totale dei Comuni italiani con popolazione inferiore a abitanti (pari a 2.202) dei piccoli Comuni facenti parte di Unioni (pari a 1.201) è del 55%. Detta incidenza è particolarmente elevata in Sardegna (65%), in Puglia (49%) e in Sicilia (48%). La dimensione territoriale complessiva delle Unioni italiane è pari al 15,7% del territorio nazionale. Il rapporto tra territorio interessato da Unioni e dimensione territoriale della Regione è particolarmente elevato in Sardegna (48,8%), in Molise (35,4%) e in Sicilia (33,5%). 26 Dove, in realtà, sono attualmente

25 Parte I Dal rapporto di CITTALIA emerge che in media le Unioni di Comuni italiane gestiscono in forma associata quasi nove servizi ciascuna, con un minimo di uno e un massimo di ventinove conferimenti di funzioni. Il 19% circa delle Unioni gestisce meno di tre funzioni; il 20,6% ne gestisce tra quattro e cinque. Un terzo delle Unioni italiane gestisce in forma unificata un numero di funzioni compreso tra sei e dieci. Tra le funzioni conferite alle Unioni con maggiore frequenza ci sono la Polizia Municipale (60%), la Cultura, i musei e le biblioteche (45,7%), la Protezione civile (41,4%) e i Servizi sociali e alla persona (41,4%). 4. Le Unioni di Comuni in Sardegna. Dall esame delle Delibere adottate dalla Giunta regionale e degli atti trasmessi all Ufficio di controllo dall Assessorato degli Enti Locali 27, emerge che in Sardegna alla data del 31/12/2009 erano operanti 34 Unioni di Comuni 28 che aggregavano un numero complessivo di 275 Comuni. 29 Numero di Comuni partecipanti all'unione 21% 32% 47% da 4 a 5 comuni da 6 a 10 comuni da 11 a 20 comuni Elaborazione Corte dei conti-sezione Controllo Sardegna su dati RAS 27 Con nota n del 13 aprile Oltre a cinque Comunità Montane, che aggregano complessivamente 47 Comuni. 29 Alla data del 31 dicembre 2010 risulta costituita (ma non ancora operativa) anche la 35^ Unione (Unione dei Comuni Nord Ogliastra) che non ha ancora ricevuto alcun contributo per i servizi associati, ma solo la quota regionale del Fondo per la montagna. 18

26 Parte I Circa la metà delle Unioni esistenti in Sardegna è composto da un numero di Comuni compreso tra sei e dieci Enti. Undici Unioni aggregano un numero di Comuni pari o inferiore a cinque; sedici un numero di Comuni compreso tra sei e dieci; sette un numero di Comuni compreso tra undici e venti. La distribuzione della popolazione complessivamente residente nei territori delle 34 Unioni è illustrata dai grafici che seguono. Il primo analizza la distribuzione della popolazione delle Unioni tenendo conto anche dei residenti in Comuni con popolazione superiore a abitanti; il secondo sintetizza la distribuzione della popolazione escludendo detti Comuni dal computo, in quanto non considerati ai fini dell assegnazione del cd Fondo B da parte della Regione. Numero di abitanti residenti nei Comuni dell'unione (compresi i Comuni con popolazione superiore a abitanti) 9% 26% 36% 29% Fino a abitanti da a abitanti da a abitanti Sopra i abitanti Elaborazione Corte dei conti-sezione Controllo Sardegna su dati RAS La maggior parte delle Unioni si colloca nelle fasce tra e abitanti: la somma delle Unioni ricomprese in dette fasce rappresenta, infatti, oltre due terzi del totale delle Unioni della Sardegna: dodici rientrano nella fascia tra e 19

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