COMUNE DI SASSO MARCONI

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1 COMUNE DI SASSO MARCONI REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del INDICE ART.1 Oggetto del Regolamento ART.2 Definizioni ART.3 Modalita di Acquisizione in Economia ART.4 Responsabile del Procedimento ART.5 Rilevazione Prezzi ART.6 Convenzioni Consip/ Intercent-Er ART.7 Limite per Materia: Beni e Servizi Ammessi alla procedura in economia ART.8 Lavori in Economia ART.9 Contratti Aperti ART.10 Limite per Valore: Spesa Massima Ammessa per la procedura in economia ART.11 Procedura Semplificata per Acquisizioni di Beni e Servizi di Modesto Valore in Cottimo Fiduciario ART.12 Interventi D urgenza ART.13 Lavori di Somma Urgenza Disposizioni Speciali e Interventi Particolari ART.14 Disposizioni Speciali per i Servizi Tecnici ART.15 Contabilizzazione e Liquidazione dei Lavori per Cottimo ART.16 Lavori o Prezzi non contemplati nel Contratto, Perizie di Variante o Suppletive ART.17 Contratto ART.18 Garanzie: Cauzione Provvisoria e Definitiva ART.19 Variazioni durante l esecuzione del contratto ART.20 Acquisizioni Successive ART.21 Verifica delle Prestazioni ART.22 Termini di Pagamento

2 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l esecuzione in economia di forniture e servizi necessari a garantire le attività istituzionali del Comune di Sasso Marconi, nonché per i lavori in economia, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 (Codice dei Contratti Pubblici di seguito denominato Codice ). Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa. Le procedure in economia costituiscono un sistema di acquisto alternativo e complementare alla gara ad evidenza pubblica. ART. 2 DEFINIZIONI Si intende per: 1. Codice o Codice dei contratti: Il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato con Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163; successivamente integrato e modificato; 2. Decreto Legislativo n. 163: Il Decreto Legislativo di cui al punto precedente, comprese le modifiche apportate ad esso; 3. Normali o ordinarie procedure di affidamento: le procedure di affidamento diverse da quelle in economia, regolate dal presente regolamento; procedure aperte, ristrette e negoziate sotto e sopra soglia comunitarie ed ogni altra procedura regolata dal Codice dei Contratti. ART. 3 MODALITA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA L acquisizione in economia di beni, servizi e lavori può essere effettuata in una delle seguenti forme: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante cottimo fiduciario. così come definiti ai commi 3 e 4 dell art. 125 del Codice, e dai commi seguenti del presente Regolamento. Nell amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o noleggiati e con personale proprio del Comune, eventualmente assunto per l occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento o di un Suo incaricato. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni avvengono mediante l affidamento a terzi, i quali provvedono all esecuzione con personale e mezzi propri organizzati in una azienda e, pertanto, a rischio del titolare dell azienda stessa. Il ricorso alle procedure in economia sopraindicate è consentito fino a importi inferiori a ,00 (al netto di I.V.A.). Tale limite è soggetto automaticamente all adeguamento di cui all art. 248 del Codice dei Contratti. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a ,00. E espressamente vietato frazionare artificiosamente l acquisizione dei lavori, beni e servizi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento. ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ogni acquisizione di bene, servizio o lavoro in economia è disposta da un Responsabile del Procedimento. E Responsabile del Procedimento in Economia il dipendente al quale è stata attribuita, secondo le previsioni del piano esecutivo di gestione (PEG) la gestione del procedimento di acquisizione di cui al presente regolamento. Il Responsabile del Procedimento: - autorizza l acquisizione dei beni, dei servizi e dei lavori in economia nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento; - individua, secondo l ordinamento dell Ente, il personale addetto all istruttoria degli atti; - sottoscrive ogni atto, ad eccezione della determinazione di spesa e del contratto;

3 - incarica il personale addetto alla esecuzione del provvedimento, alla direzione ed al controllo, tenuto conto delle specializzazioni necessarie; - provvede alla liquidazione della spesa, previa attestazione della regolare esecuzione; - esercita ogni altra facoltà prevista dalla Legge e dai Regolamenti, con particolare riferimento all art.10 del Codice dei Contratti. Ove non previsto e non specificatamente individuato, il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile d Area al quale è assegnata la spesa. In tale caso le eccezioni previste nel comma precedente non sono da ritenersi valide. ART. 5 RILEVAZIONE PREZZI Per l acquisizione dei beni e dei servizi, il Responsabile del Procedimento si avvale, ove possibile, dei prezzi delle convenzioni stipulate dalla Consip s.p.a., da Intercent-Er, oppure delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da altre amministrazioni o enti a ciò preposti, al fine di valutare la congruità dei prezzi stessi in sede di offerta. ART.6 CONVENZIONI CONSIP/ INTERCENT-ER Qualora l acquisto di beni e servizi sia oggetto di convenzione Consip, o di convenzione Intercent-Er il Responsabile del Procedimento potrà aderire alla convenzione stessa, oppure procedere autonomamente, utilizzando parametri prezzo-qualità previsti in tali convenzioni, come limite massimo inderogabile. Della motivazione di non adesione dovrà darsi adeguata menzione nella determinazione di acquisto dei beni/ servizi. ART. 7 LIMITE PER MATERIA: BENI E SERVIZI AMMESSI ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA La procedura di acquisizione in economia regolata dal presente Regolamento, con i limiti di spesa dallo stesso definiti, può essere attivata per i seguenti beni e/o servizi: acquisti di materiali di cancelleria, anche informatico, e collezioni, valori bollati, ecc.; acquisti di libri per gli uffici e biblioteca, riviste, gazzette, bollettini, giornali, abbonamenti a periodici, ad agenzie di informazione e pubblicazioni di vario genere attinenti l attività degli uffici comunali; acquisto di stampati, registri, cancelleria, materiale per disegno, per fotografia e riproduzioni fotostatiche di atti e documenti, riproduzioni cartografiche, eliografiche, copisteria, esecuzione di disegni, rilegatura di libri e pubblicazioni e servizio rigenerazione toner; servizi di stampa, tipografia, litografia e lavori connessi o affini, anche se realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, o su cd rom o dvd, con relativa duplicazione; divulgazione di bandi di gara o di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri; spese di rappresentanza per prestazioni, acquisti e servizi, inerenti conferenze, riunioni, congressi, mostre, convegni, ecc., nonché per eventi vari, comprese le spese necessarie per ospitare i relatori; acquisti di medaglie, targhe ricordo, coppe, bandiere, corone d alloro, omaggi floreali, oggetti per premi, derrate alimentari per buffet ed altri beni in generi, anche in forma di catering, in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, cerimonie e mostre; acquisto di armi e munizioni ed altri armamenti in dotazione al Corpo di Polizia Municipale; acquisto vestiario e indumenti da lavoro, di uniformi, confezioni di divise, buffetteria, ed equipaggiamento; acquisto di cassette di pronto soccorso o altro materiale sanitario occorrente per la sicurezza aziendale; corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni vari; servizi di traduzione e interpretariato; servizi di pulizia, spedizione, facchinaggio, imballaggio, magazzinaggio, trasloco e lavaggio tendaggi, disinfestazione e derattizzazione di locali;

4 acquisto e noleggio di attrezzature e relativi materiali di consumo per tutte le opere di segnalamento, protezione e manutenzione ordinaria della rete stradale, compresi gli strumenti, gli utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione dei relativi lavori e servizi; acquisto, noleggio di beni/servizi per la manutenzione del patrimonio comunale o di impianti asserviti agli edifici e al territorio comunale, quali : elettrici, idrici, elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, illuminazione pubblica, impianti semaforici, impianti irrigazione, arredo urbano e fontane, etc.; acquisto di materiale vegetale, in sostituzione dell esistente presso il patrimonio verde comunale, quale: piante, fiori, prato e vario; acquisto, noleggio di giochi per aree verdi e scuole; arredo urbano, segnaletica ed accessori per impianti sportivi e per il verde pubblico; servizi di sgombero neve e interventi antigelo; acquisto, noleggio, leasing e manutenzione parco automezzi e macchinari, comprese le riparazioni occorrenti, nonché le provviste di combustibili, lubrificanti, ecc.; acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di apparecchiature ed attrezzature tecniche e informatiche (hardware e software), arredi e acquisto di tutto quanto occorrente per la loro manutenzione; prestazioni d opera intellettuali (incarichi professionali e artistici, progettazioni e prestazioni similari, servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni), ad esclusione degli incarichi per la progettazione di lavori pubblici, per i quali il limite di importo per l affidamento mediante cottimo fiduciario è inferiore a Euro ,00, a norma dell articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; servizi di certificazione aziendale; servizi funebri per persone indigenti e non; servizi per soggiorni climatici per minori e anziani; servizi di telefonia fissa e mobile; incarichi professionali e spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio, nonché prestazioni sanitarie ex lege 626/94; servizi di custodia cani randagi; servizi di dipintura di edifici e del patrimonio comunale; prestazione indispensabili per assicurare la continuità del servizio d istituto, la cui interruzione comporti danni all Amministrazione o pregiudizio all efficienza dei servizi medesimi; ogni altra tipologia simile a quelle suindicate, ma non citata; Il ricorso alla stessa procedura è, altresì, consentito, anche nelle seguenti ipotesi: 1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario e conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; 2. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito del contratto medesimo; 3. prestazioni periodiche di lavori, forniture e servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; 4. urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, per l igiene e la salute pubblica o per il patrimonio storico, artistico, culturale.

5 ART. 8 LAVORI IN ECONOMIA Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all artt. 3 e 10, i seguenti lavori: a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi: 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione; 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell incolumità pubblica; b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l infruttuoso esperimento di una procedura di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori; g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale; h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori. Possono altresì essere eseguiti in economia con il limite di , tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi: a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali; b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze; c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario; d) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini; e) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco; f) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze. 3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi ai sensi dell art. 7.

6 ART. 9 CONTRATTI APERTI Nel caso di contratti aperti di cui all articolo 10, comma 4, lettera f), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare: a) l'oggetto della singola ordinazione, nell ambito del contratto aperto; b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura; c) il termine assegnato per l attuazione della singola ordinazione; d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile del procedimento autorizza l ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra: a) l importo contrattuale dell affidamento iniziale; b) il limite finanziario massimo previsto dall articolo 10 del presente regolamento. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all affidamento. ART. 10 LIMITE PER VALORE: SPESA MASSIMA AMMESSA PER LA PROCEDURA IN ECONOMIA. Per l'acquisizione di lavori, dei beni e dei servizi mediante cottimo fiduciario devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l obbligo del cottimista di uniformarsi, comunque, alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché di accettare la facoltà, per il Comune, di risolvere l obbligazione mediante semplice comunicazione, nei casi di inadempienza del cottimista. I preventivi per l'acquisizione di forniture o servizi di importo pari o superiore a euro e inferiore a euro mediante cottimo fiduciario devono essere richiesti ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall amministrazione comunale ai sensi dell articolo 125, comma 11, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.. Per i lavori in economia i limiti di cui al precedente comma, sono ,00 e ,00. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a ,00. E consentito prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi esclusivamente nei casi, adeguatamente motivati, di nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ai sensi dell articolo 5 comma 3 del D.P.R. n.384/2001, ovvero nei casi di urgenza non dovuta ad inerzia dell Amministrazione (es. affidamenti urgenti a seguito di risoluzioni contrattuali in danno dell appaltatore per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo, o a seguito di fallimento dell appaltatore). La richiesta alle ditte dei preventivi, effettuata mediante lettera o altro mezzo (telegramma, fax, , ecc.) deve contenere: a) l'oggetto della prestazione; b) le eventuali garanzie; c) le caratteristiche tecniche; d) la qualità e la modalità di esecuzione; e) i prezzi; f) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell ambito del predetto arco di tempo; g) le modalità di pagamento;

7 h) le modalità di scelta del contraente; i) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice comunicazione, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati; i) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito, o al prezzo più basso inferiore all'importo posto a base di gara. ART. 11 PROCEDURA SEMPLIFICATA PER ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI DI MODESTO VALORE IN COTTIMO FIDUCIARIO In deroga a quanto previsto all articolo precedente circa la forma ed il numero delle ditte da interpellare, per acquisizioni di modesto valore, desumibile anche dalla categoria dei beni o dei servizi, l interpello può essere limitato ad una o più Ditte e può avvenire nelle forme più semplici e spedite, ivi comprese quelle informatiche o telefoniche. In particolare, per acquisizioni di beni o servizi di importo pari o inferiore a: ,00 l invito e l offerta potranno avvenire nei modi più semplici, anche nella forma verbale, con la consegna del bene, ecc., anche mediante interpello di una sola Ditta, accertata, comunque, la congruità dell offerta; ,00 per i lavori, l invito e l offerta potranno avvenire in forma scritta, attraverso posta, fax, ecc.,omessa qualsiasi formalità attinente la segretezza, anche mediante interpello di una sola Ditta, accertata comunque la congruità dell offerta. DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI ART. 12 INTERVENTI D URGENZA Nei in cui casi l attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato d'urgenza. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura. Il verbale è redatto dal responsabile del procedimento o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell intervento ai fini dell assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione. ART. 13 LAVORI DI SOMMA URGENZA Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all articolo 11, l immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento. L esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato. Dell evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all esecuzione dell intervento sulla base di detto prezzo; l affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori

8 pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni dall ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l approvazione del competente organo dell amministrazione, il responsabile del procedimento procede all immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine. ART. 14 DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI Per servizi tecnici si intendono: a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all allegato II A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all articolo 91 del Codice; b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all articolo 112, commi 1 e 5, del Codice; c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all articolo 10, comma 7, del Codice; d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l agronomia, la documentazione catastale ecc.); e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d); f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva. Ai sensi dell articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro ,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile del procedimento. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro e inferiore a euro ,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente: a) possesso di requisiti minimi necessari all ammissione alla procedura, costituiti dall abilitazione all esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo; b) uno o più d uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza: 1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell incarico; 2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell incarico, imputabili all affidatario;

9 3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi; 4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare; 5) conoscenza della materia oggetto dell incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati; 6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune; 7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Per l affidamento degli incarichi pari o superiori ad ,00 ed inferiori ad ,00, la scelta dei soggetti ritenuti idonei sulla base degli elementi di cui al comma 3, sarà effettuata tra i nominativi inseriti nell elenco dei professionisti formato ai sensi dell art. 90 ed art. 91 del Dlgs. N. 163/2006 sulla base dei principi di trasparenza, buon andamento e rotazione. Il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori, nel rispetto del principio di rotazione e di parità di trattamento tra i professionisti inseriti in ciascun elenco di prestazioni professionali e tenuto conto della tipologia e della natura dell incarico, avvierà la procedura per l affidamento dell incarico professionale nel rispetto della normativa vigente. La rotazione dei nominativi da invitare è riferita alla singola prestazione specialistica e non all elenco nel suo complesso. L incarico viene definitivamente affidato con determinazione del Responsabile dell Area servizi alla collettività e al territorio. L elenco dei professionisti viene aggiornato in base alle richieste di inserimento che perverranno alla segreteria amministrativa dell Area servizi alla collettività e al territorio. Qualora si ravvisi la necessità di inserire nell elenco ulteriori categorie di prestazioni o di integrare l elenco dei nominativi da invitare, verrà pubblicato apposito avviso pubblico di integrazione con le modalità e con le forme di pubblicità ritenute idonee. ART. 15 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile del procedimento o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo: a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d oneri o nel contratto; b) sulla base di stati dello stato finale, all ultimazione dell intervento, con liquidazione al collaudo o all accertamento della regolare esecuzione. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell ordinazione medesima. E sempre fatto salvo il collaudo o l accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all esaurimento del contratto. Il conto finale e l atto di accertamento della regolare esecuzione o l atto di collaudo, devono essere corredati: a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie; b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo; c) dagli atti di ampliamento dell importo del contratto anche se non costituenti perizia; d) dall individuazione del soggetto esecutore; e) dai verbali di sospensione e di ripresa; f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;

10 g) dell indicazione degli eventuali infortuni occorsi; h) dei pagamenti già effettuati; i) delle eventuali riserve dell'impresa; l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto. ART. 16 LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici. ART. 17 CONTRATTO Per i servizi o le forniture, di importo superiore a ,00 Euro e per i lavori di importo superiore a ,00 sarà stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa, o in forma privata con firme autenticate. In tal caso, tutte le spese relative al contratto, compresi i diritti e i rimborsi, saranno a carico della Ditta contraente. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ovvero prima di 30 gg. dalla pubblicazione sul sito dell esito della trattativa privata/gara svolta, salvo motivate ragioni di particolare urgenza. Fanno parte del contratto: a) l offerta della ditta ; b) il Foglio Norme e Condizioni o Capitolato d oneri. c) la cauzione definitiva; d) la polizza assicurativa, se richiesta. Il contratto non è soggetto ad approvazione. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal contratto l Amministrazione può avvalersi degli strumenti di risoluzione del medesimo e del risarcimento del danno. Per i servizi e le forniture d importo pari o inferiore a ,00 e per i lavori di importo inferiore a ,00, il contratto si perfeziona con la firma della determinazione di affidamento, nella quale viene acquisita l offerta o il preventivo della ditta affidataria. Salvo che, per la particolarità della prestazione, non sia richiesto espressamente dal Responsabile del procedimento, gli incarichi di natura personale professionale, ecc. saranno perfezionati con la sottoscrizione dei relativi disciplinari. ART. 18 GARANZIE: CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA Salvo che non ricorrano particolari circostanze di tutela, per acquisizioni di beni e/o servizi di importo inferiore ad ,00 e lavori di importo inferiore ad I.V.A. esclusa, può prescindersi dalla richiesta di costituzione sia della cauzione provvisoria che di quella definitiva. Negli altri casi, la cauzione provvisoria, costituita a garanzia della sottoscrizione del contratto, sarà richiesta con la lettera di invito in misura pari al 2% della base d asta o del presunto importo dell acquisizione. La cauzione definitiva, da costituirsi prima della sottoscrizione del contratto, sarà pari al 10% del corrispettivo d appalto. Le cauzioni potranno essere costituite in numerario o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da Ente a ciò abilitato. Le fidejussioni debbono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La durata del vincolo sarà determinata dal Responsabile del Procedimento in rapporto al tempo previsto per la stipula del contratto o a quello concordato per il completamento della fornitura. La cauzione provvisoria sarà svincolata all atto dell aggiudicazione limitatamente alle Ditte risultate non assegnatarie della fornitura o dei servizi. La cauzione provvisoria costituita dalla

11 Ditta aggiudicataria sarà svincolata, invece, all atto della costituzione della cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la constatazione, da parte del Responsabile del Procedimento, della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio. Salvo che, per la particolarità della prestazione, non sia diversamente disposto dal Responsabile del procedimento, per gli incarichi di natura personale professionale, ecc. non sono richieste le cauzioni di cui ai precedenti commi. Resta, comunque, salva la discrezionalità del Responsabile del Procedimento, anche in deroga alle soglie indicate dal presente articolo per la richiesta di cauzione, di non richiedere e acquisire, in relazione alla peculiarità dell oggetto del contratto, la cauzione. ART. 19 VARIAZIONI DURANTE L ESECUZIONE DEL CONTRATTO Durante l esecuzione del contratto, il Comune potrà, in presenza di circostanze impreviste, ridurre o aumentare le prestazioni in misura non superiore al 20% del corrispettivo, senza che per questo la Ditta possa vantare maggiorazioni od indennizzi di qualsiasi natura. ART. 20 ACQUISIZIONI SUCCESSIVE Il Responsabile del Procedimento può concordare con la Ditta con la quale è stato stipulato un precedente contratto a seguito di interpello effettuato con inviti ed offerte in forma scritta, ulteriori forniture di prodotti, a condizione che: 1) si tratti degli stessi beni o degli stessi servizi; 2) vengano mantenuti i prezzi unitari precedenti, eventualmente migliorati; 3) la lettera di invito abbia indicato tale possibilità; 4) l importo della nuova fornitura non superi i valori massimi previsti in precedenza per i lavori in economia; 5) non sia decorso un periodo di tempo superiore ai dodici mesi dalla prima fornitura; 6) non siano state registrate modificazioni delle condizioni di mercato dalle quali possa ipotizzarsi una riduzione dei prezzi relativamente ai prodotti da acquisire. Della ricorrenza delle condizioni previste sopra dovrà farsi espressa menzione nell atto di affidamento o di impegno di spesa. ART. 21 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI L avvenuta esecuzione della fornitura o del servizio dovrà farsi constare con apposita attestazione inserita nell atto di liquidazione o, quando la specialità della fornitura o del servizio lo consigli, attraverso il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Responsabile del Procedimento o da personale idoneo da lui incaricato, richiamato all atto di liquidazione stesso. ART. 22 TERMINI DI PAGAMENTO Salvo che non sia indicato diversamente nella lettera di invito o negli atti da essa richiamati, il pagamento dei corrispettivi relativi alle acquisizioni dovrà essere effettuato entro 90 (novanta) giorni fine mese data fattura (considerata regolare).

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