Accordo del 10 ottobre 1989
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- Bernardo Berardi
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1 Accordo del 10 ottobre 1989 tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera concernente l assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita e reca constatazione della conformità del diritto nazionale delle parti contraenti con detto accordo Decisione 1/2001 del Comitato misto dell «Accordo Assicurazione» CE- Svizzera che reca modifica degli allegati e protocolli dell Accordo Assicurazione del 10 ottobre 1989 Adottata il 18 luglio 2001 Entrata in vigore per la Svizzera il 18 luglio 2001 Il Comitato misto, visto l articolo 40.3 dell accordo del 10 ottobre tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera concernente l assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita (qui di seguito: Accordo), considerando quanto segue: (1) alcune disposizioni legislative adottate dalla Comunità europea e dalla Svizzera richiedono l adeguamento dei protocolli e allegati dell Accordo. (2) alcune disposizioni legislative adottate dalla Comunità europea e dalla Svizzera non richiedono, sulla base di un analisi, alcun adeguamento dell Accordo, ha adottato la presente decisione: Art. 1 A seguito delle disposizioni legislative adottate dalla Svizzera e dalla Comunità europea fra la firma dell Accordo e il 31 marzo 2000, l accordo stesso è modificato come segue: Il testo del punto A.4 dell allegato II è sostituito dal testo seguente: «4. Le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale;» L elenco delle forme giuridiche ammesse all allegato III, parte B, è completato come segue: «13) in Austria: Aktiengesellschaft Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit RS RS
2 Assicurazione diretta. Comitato misto CE -Svizzera RU ) in Finlandia: keskinäinen vakuutusyhtiö / ömsesidigt försäkringsbolag vakuutusosakeyhtiö / ömsesidigt försäkringsbolag vakuutusyhdistys / försäkringsförening 15) in Svezia: försäkringsaktiebolag ömsesidiga försäkringsbolag understödsföreningar». In tutto il testo degli allegati e dei protocolli dell Accordo, il termine «ECU» è sostituito dal termine «EURO». Il controvalore dell euro è fissato a 1 euro = 1,60 franchi svizzeri. Il testo del punto B.4 dell allegato III è sostituito dal testo seguente: «4) in Francia: société anonyme société d assurance mutuelle institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale institution de prévoyance régie par le code rural mutuelle régie par le code de la mutualité». Il testo del primo trattino dell articolo 1, primo comma, del protocollo n. 1 è sostituito dal testo seguente: «il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti: a) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell impresa, soltanto se tutti gli altri debiti contratti dall impresa siano stati pagati; b) lo statuto dispone che, per quanto riguarda qualsiasi pagamento effettuato per ragioni diverse dal recesso individuale da parte degli iscritti, le autorità competenti ne vengono informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarlo; c) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui alle lettere a) e b).» 3057
3 Assicurazione diretta. Comitato misto CE-Svizzera RU 2002 Il testo dell ultimo trattino dell articolo 1, primo comma, del protocollo n. 1 è sostituito dal testo seguente: «..., le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi dell attivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.» L articolo 1, secondo comma, del protocollo n. 1 è soppresso. Vengono aggiunti all articolo 1, primo comma, del protocollo n. 1 un settimo e un ottavo trattino, formulati come segue: «le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati possono essere inclusi, ma in tale caso unicamente sino a concorrenza del 50 per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata, purché soddisfino almeno i criteri seguenti: a) in caso di fallimento o liquidazione dell impresa di assicurazione, esistenza di accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data. I prestiti subordinati devono inoltre soddisfare le condizioni seguenti: b) computo dei soli fondi effettivamente versati; c) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l impresa di assicurazione sottopone all approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità, a meno che l importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto; d) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità o che l accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità dell impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto; e) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta; f) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica. 3058
4 Assicurazione diretta. Comitato misto CE -Svizzera RU 2002 i titoli a durata indeterminata e altri strumenti che soddisfino le condizioni seguenti comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al trattino precedente, fino al 50 per cento del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al trattino precedente: a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore senza il preventivo accordo dell autorità competente; b) il contratto di emissione deve dare all impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito; c) i crediti del prestatore sull impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati; d) i documenti che disciplinano l emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all impresa di assicurazione di proseguire le sue attività; e) computo dei soli importi effettivamente versati.» Il testo dell articolo 2 del protocollo n. 2 è sostituito dal testo seguente: «Non sono richieste le indicazioni di cui ai punti b) e c) dell articolo 1 del presente protocollo se si tratta dei rischi seguenti: a) i rischi classificati nei rami 1, da 3 a 7, da 9 a 18 della lettera A dell allegato I; b) i rischi classificati nel ramo 8 della lettera A dell allegato I, non causati da eventi naturali. I primi due trattini del punto B12 dell allegato III sono sostituiti dal seguente trattino unico: «Incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited societies registered under the Industrial and Provident Societies Act» La denominazione del punto D.1, lett. l) dell allegato II è sostituita dalla denominazione seguente: «l) Nidwalden: Nidwaldner Sachversicherung, Stans» La denominazione del punto D.1, lett. s) dell allegato II è sostituita dalla denominazione seguente: «s) Zürich: Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Zürich» Il testo dell ultimo trattino del punto 8 dell allegato I, parte A, è sostituito dal testo seguente: «cedimento del terreno e frana.» 3059
5 Assicurazione diretta. Comitato misto CE-Svizzera RU 2002 Art. 2 Le seguenti disposizioni legislative, adottate dalla Svizzera fra la firma dell Accordo e il 31 marzo 2000, sono conformi all Accordo: gli articoli 14, primo comma, 38a, e 8, secondo comma bis, della legge sulla vigilanza nel settore assicurativo del 23 giugno 1978; l articolo 7, secondo comma, della legge sull assicurazione danni del 20 marzo 1992, nella misura in cui è applicata nel quadro di un accordo concluso dalla Confederazione svizzera con uno Stato terzo o a condizione che sia interpretato in modo conforme all Accordo. Art. 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Fatto a Berna, il 18 luglio Per il comitato misto: Il presidente, Anton Egger 3060
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