NORMATIVA e APPROFONDIMENTI

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1 NORMATIVA e APPROFONDIMENTI GUIDA PRATICA LA LIQUIDAZIONE DELL IVA DIFFERITA AL MOMENTO DELL INCASSO Maggio I.V.A. DI CASSA La presente guida pratica ha lo scopo di approfondirne la conoscenza, mediante nozioni schematiche ed organiche sui termini di scadenza, sulle novità del provvedimento, la sua applicazione, i casi di esclusione, ed i riferimenti legislativi di merito. SCADENZARIO ADEMPIMENTO EFFICACIA N O T E Differimento del versamento Iva al Dal 28/04/2009 momento dell incasso PREMESSA A partire dal 28/04/2009 ha avuto effetto la disposizione del decreto anti-crisi, il D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, che consente ai soggetti minori, imprese o lavoratori autonomi con volume di affari inferiore a ,00 euro, di non dover finanziare l importo dell Iva esposto nelle fatture, fino a quando il cliente non provvederà al pagamento del corrispettivo. La facoltà viene estesa a tutte le cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che esercitano l attività di impresa, arti o professioni, con esclusione quindi degli acquirenti privati. L effetto del nuovo provvedimento è decorso il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avvenuta il 27/04/2009 (G.U. n. 96). NOVITA Il nuovo regime si applica ai soggetti di minori dimensioni, nel limite del volume di affari di ,00 euro. La fattura deve indicare la seguente dicitura: Operazione con Iva ad esigibilità differita ex art. 7 del D.L. 185/2008. In assenza di annotazione l Iva è considerata ad esigibilità immediata. L imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell operazione, o oltre se il cliente è soggetto a procedure concorsuali o esecutive. SOGGETTI CHE POSSONO DIFFERIRE IL VERSAMENTO IVA Tutte le imprese ed i professionisti che rispettano le condizioni di non esclusione sotto elencate. La nuova disposizione è comunque facoltativa e non obbligatoria, in quanto per singola operazione ed in assenza della specifica indicazione, può essere soggetta ad Iva ad esigibilità immediata. Se nulla viene indicato in fattura, si applicano le regole ordinarie dell Iva. SOGGETTI ESCLUSI DAL DIFFERIMENTO DELL IVA Non possono differire il pagamento dell Iva: le imprese ed i professionisti con volume di affari annuo superiore a ,00 euro. Detto limite va assunto nel corso dell anno; le fatture emesse che non recano la seguente dicitura: Operazione con Iva ad esigibilità differita ex art. 7 del D.L. 185/2008, convertito in L. 2/2009; le operazioni effettate nei confronti di soggetti che applicano regime speciali Iva (regime del margine, delle agenzie di viaggi, agricoltura, editoria, intrattenimenti, rottami) o ad operazioni soggette al meccanismo del reverse charge; Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

2 le operazioni di cessione o di prestazione effettuate nei confronti di privati consumatori; le operazioni poste nei confronti degli enti pubblici, trovando applicazione prioritariamente la norma del differimento Iva a norma dell art. 6, co. 5 del D.P.R. 633/72, illustrata di seguito. LIMITE DEI ,00 EURO La soglia di ,00 euro va assunta in caso di inizio attività nel corso dell anno, da parte dei contribuenti che prevedono di realizzare un volume di affari non superiore a tale ammontare. Lo stesso limite va sempre ed in ogni caso sorvegliato, perché qualora si dovesse superare la soglia, si perde il beneficio del differimento dell imposta dall operazione successiva, senza necessità di rettificare le operazioni già effettuate in epoca precedente al superamento della soglia del volume di affari. Nel caso di erroneo differimento dell esigibilità dell imposta, per operazioni effettuate dopo il superamento della soglia, occorre computare l imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale l operazione si considera effettuata; in mancanza, si configura una ipotesi di omesso versamento. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE Il momento di effettuazione dell operazione stabilisce il momento esatto dell emissione della fattura di vendita e varia a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi. A norma dell art. 6 del D.P.R. 633/72: per i beni immobili vale il rogito notarile, senza tenere conto della clausola di vendita con riserva di proprietà; per i beni mobili occorre tenere conto della data di consegna o spedizione; per le prestazioni di servizi vale il momento del pagamento. CONCLUSIONE DELL OPERAZIONE ENTRO L ANNO In ogni caso, dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell operazione, l imposta diviene esigibile, salvo se il cessionario o committente, prima dello scadere di detto termine, sia soggetto a procedure concorsuali o esecutive; nel qual caso l esigibilità può essere sospesa oltre tale termine (sine die); tali procedure si considerano avviate nel momento in cui l organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura. Paradossalmente decorso l anno dalla data di emissione della fattura, l Iva diventa esigibile per il debitore (cliente) e detraibile per l acquirente, anche se la fattura non è stata pagata (C.M. 20/E del 30/04/2009). Se nel corso dell anno, è necessario emettere una nota di variazione in aumento, il termine di un anno decorre, anche per l importo della nota di variazione, dalla data di effettuazione dell operazione originaria cui la nota si riferisce; se invece occorre emettere variazioni in diminuzione, quelle senza limiti temporali ex art.26, co.2, D.P.R. n. 633/72 non sono influenzate dalla disposizione in esame mentre quelle in diminuzione, ex co.3, devono in ogni caso essere effettuate entro un anno dall effettuazione dell operazione originaria. LIQUIDAZIONE DELL IVA L Iva relativa a tali operazioni deve essere conteggiata nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è stato incassato o pagato il corrispettivo, ovvero alla scadenza del termine di un anno dal momento di effettuazione dell operazione. Nel caso di incassi parziali l imposta relativa esigibile è computata nella liquidazione periodica nella misura risultante dalla proporzione tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell operazione. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO Al fine di individuare l esatta data di pagamento o di incasso, per determinare l esatta imputazione nel periodo di liquidazione dell imposta è utile riepilogare i diversi strumenti di pagamento: Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

3 - bonifico bancario: secondo la C.M. 134/E/1994 gli incassi effettuati tramite mandati o accreditamenti devono ritenersi eseguiti il giorno in cui il creditore/debitore riceve la comunicazione di avvenuto accreditamento delle somme. - assegni: il momento di effettuazione del pagamento coincide con la consegna del titolo al creditore (C.t.c. 106/1996). - cambiali: rileva il momento del rilascio della cambiale (nota Ministeriale n del 1981). - carta di credito: secondo la R.M. 77/E/2007 il pagamento si realizza nel momento dell utilizzo della carta. LIMITI ALLA DETRAZIONE PER IL CESSIONARIO O COMMITTENTE Esigibilità e detrazione dell imposta sono strettamente collegate, in quanto l acquirente o committente ha diritto alla detrazione, ai sensi dell art. 19, co.1 del D.P.R. 633/72, nel momento in cui l imposta diviene esigibile per il cedente o prestatore. Nel caso di pagamento parziale, parallelamente a quanto previsto per il cedente/prestatore, la detrazione dell Iva può essere effettuata per un ammontare che si ottiene applicando la proporzione tra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell operazione. ESEMPIO DI FATTURA AD ESIGIBILITA DIFFERITA Cedente/prestatore BETA Via Roma, ALBA CF e P.IVA Cessionario/committente ALFA Via Verdi, ALBA CF e P.IVA FATTURA n. 100 del descrizione della cessione o della prestazione imponibile 1.000,00 Iva 20% 200,00 Totale fattura 1.200,00 Iva ad esigibilità differita, ai sensi dell art. 7 del D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009. OPERAZIONI EFFETTUATE CON ENTI PUBBLICI La nuova normativa non deve essere confusa con l esigibilità differita dell imposta per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici, disciplinata dall art. 6, co.5 del D.P.R. 633/72 che prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte: allo Stato agli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica (Cnr, Agenzia per il Mezzogiorno) altri enti pubblici territoriali (Regione, Province e Comuni) consorzi costituiti tra enti pubblici istituti universitari unità sanitarie locali ed enti ospedalieri altri enti pubblici di ricovero e cura enti pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza camere di commercio Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

4 siano prioritariamente soggette al differimento dell Iva, in quanto regime naturale, senza alcuna specifica indicazione in fattura, salvo i casi in cui viene espressamente prevista l esigibilità immediata del tributo, comunicata mediante l annotazione Iva ad esigibilità ordinaria. VANTAGGI E SVANTAGGI DELL ESIGIBILITA DIFFERITA In merito ai vantaggi, il nuovo sistema favorisce gli imprenditori di piccole dimensioni, i quali potranno utilizzare maggiori disponibilità di cassa che potranno impiegare ai fini produttivi, anche se saranno obbligati a modificare le loro contabilità per prevedere la doppia contabilizzazione delle fatture: una volta per la rilevazione del volume di affari ed una seconda volta per rilevare, a ciascun pagamento, il debito Iva. Sicuramente sono svantaggiati tutti i contribuenti che acquistano beni e servizi da soggetti che dichiarano in fattura di utilizzare il metodo dell Iva differita. Infatti mentre fino ad ora era possibile detrarre l Iva al ricevimento della fattura, indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, le nuove disposizioni li costringono a rinviare la detrazione dell imposta con obbligo di introdurre nella loro contabilità conti transitori, nei quali rilevare, oltre la fattura, tutti i pagamenti effettuati, anche se frazionati. CASI PARTICOLARI Le operazioni effettuate nei confronti di enti non commerciali possono rientrare nella previsione del differimento dell Iva se relative ad operazioni effettuate oltre che per la sfera commerciale, anche per quella istituzionale, con esclusione delle sole operazioni che hanno natura esclusivamente istituzionale (C.M. 8/E del 13/03/2009). Per i contribuenti minimi si ritiene si possa applicare l esigibilità differita, in quanto i minimi, pur non potendo detrarre l imposta sono soggetti che agiscono nell esercizio dell impresa, arti o professioni. Le note di variazione emesse entro l anno dall operazione determinano il venir meno dell operazione e dunque il non realizzarsi dell esigibilità dell imposta; se invece le circostanze di rettificare l operazione si verificano decorso un anno dall emissione della fattura, l imposta di rende comunque esigibile e dovrà essere in ogni modo liquidata dal soggetto che ha emesso la fattura. Il regime Iva per cassa può essere applicato anche ai soggetti passivi non residenti, quando l operazione è rilevante in Italia e quindi il cedente/prestatore nazionale è debitore dell imposta. Quindi, se un operatore italiano emette una fattura per un operazione effettuata nei confronti di un soggetto non residente, anch esso operante nell esercizio d impresa, arte o professione (non privato), l operatore italiano può differire l Iva, apponendo sulla fattura l apposita dicitura. SANZIONI In caso di minor debito, derivante dalla errata applicazione del differimento dell Iva, tale da determinare un minor versamento dell imposta, trova applicazione la sanzione del 30%. Trova quindi applicazione l istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall art. 13 del D.Lgs. 472/1997, che consente di regolarizzare le violazioni di natura tributaria con applicazione di sanzioni ridotte: 2,5% (1/12 del 30%) se il versamento viene eseguito entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali del 3% su base annua; 3% (1/10 del 30%) se il versamento viene eseguito oltre i 30 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, (entro il 30/09/2010), oltre gli interessi legali del 3% su base annua. RIFERIMENTI LEGISLATIVI Art. 7 del D.L. 185/2008, convertito il L. 2/2009; Circolare M. 8/E del 13/03/2009; C.M. 20/E del 30/04/2009. Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

5 Studio Ansaldi srl corso piave 4, Alba (CN) La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati. Studio Ansaldi s.r.l autore: Ansaldi Giovanni

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