Maternità e Paternità nel LAVORO DIPENDENTE

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1 1. Maternità e Paternità nel LAVORO DIPENDENTE 1.1 Normativa e beneficiari La normativa: Il D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, riunisce le disposizioni di legge sulla maternità e la paternità. Nella lettura delle disposizioni del Testo Unico vanno tenute presenti le modifiche/integrazioni apportate dal D.lgs n. 115/2003 e dalla L. n. 350/2003. Si applica quanto previsto dal Testo Unico, salvo, ovviamente, tutte quelle condizioni di miglior favore stabilite dai Contratti collettivi o da altre disposizioni (art. 1, D.lgs 151/2001). Quali lavoratrici e lavoratori? Salvo che non sia altrimenti specificato, per lavoratrice o lavoratore si intendono i dipendenti (operai, impiegati, quadri, dirigenti), compresi quelli con contratto di apprendistato o di formazione e lavoro, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative (art. 1, D.lgs 151/2001). un regime particolare è previsto per i/le lavoratrici addetti/e a servizi domestici e familiari e per i/le lavoratori/lavoratrici a domicilio (v. spazio dedicato 1.5). 17

2 Prima della nascita: tutela del rapporto di lavoro e della salute della lavoratrice e del lavoratore La tutela del rapporto di lavoro Test di gravidanza: sono vietati test di gravidanza in sede di visite mediche prima dell assunzione. Discriminazione: è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso in sede di assunzione, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale. E altresì vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l attribuzione di qualifiche e mansioni (art. 3, D.lgs 151/01). Divieto di licenziamento: la lavoratrice non può essere licenziata dalla data oggettiva della gravidanza attestata dal certificato medico fino al compimento di 1 anno di età del/della figlio/a (o fino a 1 anno dall ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento), salvo motivate eccezioni: Colpa grave commessa dalla lavoratrice Scadenza del termine del contratto di lavoro Cessazione dell attività dell impresa Esito negativo della prova Il divieto di licenziamento opera «in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza», ossia per il solo fatto che la lavoratrice si trova in stato interessante, a prescindere da qualsivoglia certificazione o comunicazione. In caso di licenziamento la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l esistenza all epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano (art. 54, D.lgs 151/01). Controlli prenatali: la lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti per sottoporsi a esami e visite mediche specialistiche (art. 14, D.lgs 151/01). Non sono previsti permessi retribuiti per i corsi di preparazione al parto. Durante la gravidanza e il parto l assistenza sanitaria è gratuita. A quali mansioni può essere adibita? Lavori vietati: per tutto il periodo della gestazione e fino a sette mesi di età del/lla figli/a è vietato adibire la lavoratrice a lavori pericolosi, faticosi, insalubri.

3 La lavoratrice deve essere spostata a mansioni non a rischio per il periodo per il quale è previsto il divieto, senza diminuzione della retribuzione. Se lo spostamento è impossibile, la Direzione provinciale del lavoro può disporre l interdizione dal lavoro (artt. 7-13, D.lgs 151/01). Lavoro notturno: è vietato adibire le donne al lavoro dalle h 24 alle h 6, dall accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del/della bambino/a. Inoltre, non sono obbligati a prestare lavoro notturno: la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, di un/a figlio/a di età inferiore a 3 anni; la lavoratrice o il lavoratore che sia l unico genitore affidatario di un/a figlio/a di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un/a figlio/a disabile (art. 53, D.lgs 151/01) Quali sono gli adempimenti necessari? Prima del congedo per maternità: presentazione di apposita domanda da consegnare all INPS e al datore di lavoro corredata del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto. I medici del Servizio Sanitario Nazionale sono abilitati al rilascio del certificato di gravidanza. Si utilizza un apposito modello prestampato denominato MOD. MAT disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell Istituto nella sezione moduli. La domanda può essere presentata anche tramite i patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, o inviata per posta. Permessi per visite ed esami specialistici durante l orario di lavoro: richiesta al datore di lavoro e successivamente presentazione della documentazione attestante la data e l orario di effettuazione degli esami. 19

4 Congedi di maternità, di paternità, parentali Il congedo di maternità Per congedo di maternità si intende l astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (art.2, D.lgs 151/01). Quali sono i diritti della mamma lavoratrice? Astensione dal lavoro: La lavoratrice non può essere adibita al lavoro: nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto; tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora quest ultima sia successiva alla prima; durante i 3 mesi dopo il parto; qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto (art. 16, D.lgs. 151/01). Flessibilità del congedo per maternità: Ferma restando la durata complessiva del congedo per maternità (5 mesi), la madre ha diritto di assentarsi dal lavoro, a sua scelta, 1 mese, anziché 2, prima della data presunta del parto, fruendo di 4 mesi nel periodo successivo. Ciò è possibile a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (nelle aziende dove è previsto un obbligo di sorveglianza sanitaria) certifichino che il prolungamento del periodo lavorativo non pregiudica la gravidanza (art. 20, D.lgs. 151/01). Secondo le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro (circ. 43/2000) il diritto all opzione circa il congedo per maternità è esercitabile in presenza dei seguenti presupposti: assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta; assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall ambiente di lavoro, dall articolazione dell orario di lavoro e dalle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro. La flessibilità del congedo può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese.

5 Secondo l Inps il periodo di flessibilità può essere ridotto o su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti quali l insorgere di una malattia che possa mettere a rischio la salute della lavoratrice e/o del nascituro. Astensione dal lavoro anticipata: La lavoratrice può chiedere alla Direzione provinciale del lavoro, l astensione anticipata dal lavoro, in qualunque momento della gravidanza, nei seguenti casi: in presenza di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti patologie che si presume possano aggravarsi con lo stato di gravidanza. In questo caso la lavoratrice dovrà rivolgersi allo specialista dell Asl, che formulerà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della lavoratrice; quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del/lla bambino/a e la lavoratrice non possa essere adibita a mansioni meno disagevoli. In questo caso, su istanza del datore di lavoro o della lavoratrice, decide direttamente la Direzione provinciale del lavoro. La Direzione provinciale del lavoro può prorogare l astensione dal lavoro fino al 7 mese successivo al parto qualora sussistano rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice madre (art. 17, D.lgs. 151/01). Interruzione di gravidanza: L interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180 giorno dall inizio della gestazione si considera parto; pertanto alla lavoratrice è riconosciuto il diritto all intero periodo di congedo di maternità L interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, che si verifica prima del 180 giorno è equiparata alla malattia: la lavoratrice, quindi, non ha diritto alla indennità di maternità ma a quella di malattia per il tempo necessario al recupero delle condizioni psico-fisiche sufficienti per la ripresa dell attività lavorativa (art. 19, D.lgs. 151/01; art. 12, Dpr 1026/76). Quali sono gli adempimenti necessari? Dopo il parto: la lavoratrice deve presentare entro 30 giorni dal parto, al datore di lavoro e all INPS, il certificato di nascita del/della figlio/a o un autocertificazione sostitutiva (art. 21, D.lgs. 151/01). 21

6 22 Qual è il trattamento economico e normativo? La lavoratrice ha diritto ad un trattamento economico pari all 80% della retribuzione per tutto il periodo di congedo di maternità. La maggior parte dei contratti collettivi prevede che il datore di lavoro integri il trattamento economico al 100% della retribuzione (artt , D.lgs. 151/01). I periodi di congedo di maternità sono computati nell anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. I periodi di congedo di maternità sono coperti da contribuzione figurativa: l Inps accredita i contributi anche se il datore di lavoro non li versa effettivamente. I contributi figurativi sono accreditati non d ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione. Le ferie e i permessi maturati prima della gravidanza non sono persi ma possono essere goduti al rientro al lavoro. L indennità economica di maternità viene corrisposta in busta paga dal datore di lavoro che la anticipa per conto dell Inps. Per alcune categorie di lavoratrici, invece, il pagamento dell indennità viene effettuato direttamente dall Inps (lavoratici domestiche, autonome, parasubordinate, ). Per alcune categorie di lavoratrici il trattamento economico di maternità non è a carico dell Inps: dipendenti delle amministrazioni pubbliche: è a carico dell amministrazione di appartenenza, libere professioniste: è a carico dell ente di previdenza a cui sono iscritte. Maternità avvenute al di fuori del rapporto di lavoro: se la madre partorisce in un periodo in cui non presta attività lavorativa, può, con un apposita domanda all Inps, chiedere l accredito della contribuzione figurativa per il periodo corrispondente al congedo di maternità. L accredito viene riconosciuto a condizione che, al momento della domanda, l interessata possa far valere almeno 5 anni di contribuzione (art. 25, c.2, D.lgs 151/01).

7 In caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro? Alla lavoratrice gestante che si trovi, all inizio del periodo di congedo di maternità, sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione o disoccupata, spetta il normale trattamento economico di maternità purché tra l inizio della sospensione, dell assenza o della disoccupazione e l inizio del periodo di congedo non siano trascorsi più di 60 giorni (art. 24, D.lgs 151/01). Se sono trascorsi più di 60 giorni, l indennità spetta solo nei seguenti casi: se la lavoratrice ha diritto, all inizio del periodo di congedo di maternità, all indennità di disoccupazione. Spetta anche a chi non usufruisca concretamente di questa indennità, ma possa comunque far valere il suo diritto teorico alla prestazione; se la lavoratrice ha lavorato alle dipendenze di datori di lavoro non soggetti all obbligo dell assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che, al momento dell astensione obbligatoria dal lavoro, non siano trascorsi più di 180 giorni dalla cessazione del rapporto. Inoltre nel biennio precedente tale periodo devono risultare versati a favore della lavoratrice almeno 26 contributi settimanali ai fini dell assicurazione di maternità; se la lavoratrice percepisce il trattamento di integrazione salariale, ordinario o straordinario, a carico dell Inps; se la lavoratrice è in mobilità. Il diritto all indennità di maternità è riconosciuto anche nei casi di licenziamento per giusta causa, a seguito di colpa grave della lavoratrice, che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità (Corte Cost., sentenza 405/2001). Nei casi descritti, la lavoratrice che non ha un rapporto di lavoro dipendente privato in essere al momento di inizio dell astensione obbligatoria, deve presentare la domanda per ottenere l indennità di maternità direttamente all ente previdenziale (Inps) non avendo possibilità di anticipazione da parte del datore di lavoro. La lavoratrice che ha cessato il rapporto da una pubblica amministrazione deve presentare domanda all ultimo datore di lavoro pubblico. 23

8 24 IL CONGEDO DI PATERNITÀ Per congedo di paternità si intende l astensione dal lavoro del padre lavoratore, fruibile in alternativa al congedo di maternità (art. 2, D.lgs 151/01). Quali sono i diritti del padre lavoratore? Astensione dal lavoro: il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro, in alternativa alla madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di: morte della madre grave infermità della madre abbandono del/della figlio/a da parte della madre affidamento esclusivo del/della figlio/a al padre (art. 28, D.lgs 151/01) Il diritto è riconosciuto indipendentemente dalla circostanza che la madre sia lavoratrice (dipendente, autonoma, ) o casalinga. Quali sono gli adempimenti necessari? Il padre lavoratore che intenda usufruire del congedo di paternità deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all Inps, con la certificazione relativa alla causa che giustifica la richiesta. Gli appositi moduli sono reperibili presso le sedi Inps o sul sito dell Istituto Qual è il trattamento economico e normativo? Sono riconosciuti al padre gli stessi diritti (retributivi, previdenziali, ai fini dell anzianità e della maturazione del trattamento di fine rapporto) spettanti alla madre(art.29, D.lgs 151/01). Divieto di licenziamento: in caso di fruizione del congedo di paternità il lavoratore non può essere licenziato fino al compimento di 1 anno di età del/ della figlio/a, salvo in caso di: Colpa grave Scadenza del termine del contratto di lavoro Cessazione dell attività dell impresa Esito negativo della prova (art. 54, D.lgs 151/01)

9 Il congedo parentale Per congedo parentale si intende l astensione facoltativa della lavoratrice e del lavoratore (art.2, D.lgs 151/01). Il diritto al congedo è un diritto autonomo: ciascun genitore ne è titolare (artt , D.lgs 151/01). Quali sono i diritti di entrambi i genitori? La coppia di genitori può usufruire, per ogni figlio/a e fino agli 8 anni di vita del bambino/a, di un periodo complessivo di congedo di 11 mesi. La madre può utilizzare un periodo massimo di congedo di 6 mesi. Il padre può utilizzare un periodo massimo di congedo di 7 mesi. Nel caso vi sia un solo genitore, questo può fruire di 10 mesi di congedo parentale. I periodi possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità fermo restando che: a) la madre non può comunque superare i 6 mesi di congedo parentale; b) l elevazione a 7 mesi del padre è possibile solo se la madre non supera i 4 mesi. In caso di parto gemellare il congedo spetta nella misura intera per ogni bambino/a. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto (ad es. in caso non presti attività lavorativa o in caso sia libero/a professionista). Inoltre non vi è obbligo di rapporto coniugale o di convivenza tra i genitori. I periodi di congedo non utilizzati da uno dei due genitori non possono essere utilizzati dall altro. Il congedo può essere utilizzato per un periodo continuativo oppure frazionato con un minimo di 1 giorno di utilizzo. Tra un periodo e l altro deve esserci l effettiva ripresa del lavoro. I genitori possono usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente, quindi non solo quando l altro non ne usufruisce. La madre può richiedere il congedo parentale a partire dal termine del pe- 25

10 26 riodo di congedo di maternità obbligatoria, mentre il padre può usufruirne fin dalla nascita del/della figlio/a, quindi anche durante il congedo di maternità o i riposi giornalieri della madre. Il periodo di congedo parentale può essere sospeso dall insorgenza di una malattia debitamente certificata. Genitore solo : la situazione di genitore solo è riscontrabile nei casi di morte dell altro genitore, di abbandono del figlio, di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore (casi indicati nella circ. INPS 109/2000) e nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore. Nella domanda di congedo parentale occorre allegare la documentazione idonea ad attestare la condizione di genitore solo. Qual è il trattamento economico e normativo? Fino al terzo anno di vita del/della bambino/a ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta un indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra genitori di 6 mesi. Tale periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa (significa che i contributi previdenziali sono accreditati, ma non sono effettivamente versati dal datore di lavoro. Nel settore privato sono quindi a carico dell INPS). Per i periodi oltre i 6 mesi complessivi tra i genitori, e per tutti i periodi fruiti tra il terzo e l ottavo anno di vita del/della bambino/a, l indennità spetta se sussistono determinati requisiti di reddito, ovverosia a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente, relativo all anno in cui si usufruisce dell astensione, non superi due volte e mezzo l importo del trattamento minimo di pensione garantito a carico dell assicurazione generale obbligatoria (per il 2007 questo tetto è pari a ,55 ). Nel calcolo del reddito, ai fini del diritto alla conservazione dell indennità del 30%, non rientrano i mesi di congedo parentale usufruiti nel corso dell anno in questione. Per tali periodi la contribuzione figurativa è parziale: la rimanente quota può essere versata con riscatto o prosecuzione volontaria. I contributi figurativi sono accreditati non d ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione.

11 I periodi di congedo parentale sono utili ai fini dell anzianità di servizio (trattamento di fine rapporto compreso), ma non concorrono alla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. L indennità è pagata dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall Inps con il conguaglio dei contributi. Al di fuori del rapporto di lavoro: il congedo parentale non spetta in caso di sospensione del rapporto di lavoro o di disoccupazione. I periodi corrispondenti al congedo parentale verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro possono essere riscattati ai fini pensionistici a condizione che il/la richiedente, al momento della domanda, possa far valere almeno 5 anni di contribuzione (art. 35, c.5, D.lgs 151/01). Anticipazione del trattamento di fine rapporto (Tfr): Può essere richiesto l anticipo del TFR ai fini del sostegno economico durante la fruizione dei congedi parentali, alle condizioni previste dal codice civile (art.5, Dlgs 151/01). Divieto di licenziamento: è nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale da parte della lavoratrice o del lavoratore (art. 54, D.lgs 151/01). Quali sono gli adempimenti necessari? Per poter esercitare il diritto di congedo parentale il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro, secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi di lavoro e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni. La domanda per ottenere l indennità economica va presentata all Inps e al datore di lavoro, su modulo AST.FAC disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell Istituto nella sezione moduli. 27

12 Nei primi anni di vita del figlio/della figlia: riposi giornalieri, congedi per la malattia, tutela del rapporto di lavoro I RIPOSI GIORNALIERI Riposi giornalieri della madre: durante il primo anno di vita del/della bambino/a, la lavoratrice madre, il cui orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore, ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero. Le ore di riposo possono essere fruite separatamente (ad es. 1 ora in entrata e 1 ora in uscita) o cumulate. Il periodo di riposo è di 1 ora se l orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere. Qualora il datore di lavoro metta a disposizione, all interno dell azienda, un asilo nido o un altra struttura idonea, i riposi si riducono alla metà: 1 ora in caso di orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore; mezz ora, in caso di orario inferiore alle 6 ore (art.39, D.lgs. 151/01). Riposi giornalieri del padre:: i periodi di riposo di 2 ore giornaliere, o di 1 ora in caso di orario di lavoro inferiore alle sei ore, sono riconosciuti al padre nel caso in cui: il figlio sia affidato solo al padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente, che non se ne avvalga; quando la madre non sia lavoratrice dipendente (es. lavoratrice autonoma, libera professionista, parasubordinata. Deve comunque svolgere un attività lavorativa); in caso di morte o di grave infermità della madre (art.40, D.lgs. 151/01). Per i riposi giornalieri è dovuta la retribuzione piena a carico dell Inps, anticipata dal datore di lavoro. Le ore di riposo sono coperte da contribuzione figurativa solo parzialmente: la rimanente quota può essere versata a integrazione con riscatto o prosecuzione volontaria. I contributi figurativi sono accreditati non d ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione. L articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata tra la/il lavoratri-

13 ce/lavoratore ed il responsabile dell ufficio: in mancanza di accordo, sarà determinata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del/della neonato/a e dell attività lavorativa. Cosa fare: la domanda per fruire dei riposi giornalieri della madre va presentata al datore di lavoro; quella del padre va presentatala datore di lavoro e all Inps. In caso di parto gemellare o plurigemellare: i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore di astensione aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre (es. due ore per genitore). In questo caso l Inps riconosce il diritto del padre a usufruire delle ore aggiuntive anche contemporaneamente al godimento, da parte della madre, del congedo di maternità o del congedo parentale. I CONGEDI PER LA MALATTIA DEL/DELLA FIGLIO/A Quali sono i diritti di entrambi i genitori? Malattie fino ai 3 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun/a figlio/a (la legge non prevede limiti temporali). Malattie dai 3 fino agli 8 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ciascun/a figlio/a nel limite di 5 giorni lavorativi all anno (art.47, D.lgs. 151/01). Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto. I lavoratori dipendenti non possono usufruire contemporaneamente del congedo di malattia per lo stesso figlio. Quali sono gli adempimenti necessari? Per fruire dei congedi il genitore deve presentare un autodichiarazione attestante che l altro genitore non è in congedo negli stessi giorni per il medesi- 29

14 30 mo motivo e il certificato di malattia del/della figlio/a rilasciato dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato (artt. 47, 51, D.lgs 151/01). Qual è il trattamento economico e normativo? L astensione non è retribuita. Eventuali clausole contrattuali migliorative (come, ad es., nel settore pubblico) possono prevedere forme di retribuzione a carico del datore di lavoro. I periodi di congedo per la malattia sono utili ai fini della maturazione dell anzianità di servizio, ma non delle ferie e delle mensilità aggiuntive (art. 48, D.lgs 151/01). I contributi sono figurativi e quindi coperti dall INPS fino al compimento del terzo anno di vita del/della figlio/a. Successivamente i contributi sono coperti dall INPS solo parzialmente: la rimanente quota può essere versata a integrazione con riscatto o prosecuzione volontaria (art. 49, D.lgs 151/01). I contributi figurativi sono accreditati non d ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione. La lavoratrice o il lavoratore in congedo per malattia del figlio non può essere sottoposto al sistema di controllo della malattia dei dipendenti (fasce orarie di reperibilità). La malattia del/della bambino/a fino agli 8 anni, che dia luogo a ricovero ospedaliero, interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento e l assenza viene considerata come un congedo per malattia del/la bambino/a. TUTELA DEL RAPPORTO DI LAVORO Divieto di licenziamento: la lavoratrice non può essere licenziata dalla data di inizio della gravidanza attestata dal certificato medico fino al compimento di 1 anno di età del/della figlio/a (o fino a 1 anno dall ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento), salvo motivate eccezioni: Colpa grave commessa dalla lavoratrice

15 Scadenza del termine del contratto di lavoro Cessazione dell attività dell impresa Esito negativo della prova Il divieto di licenziamento si estende anche al padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità, fino ad 1 anno di età del/della figlio/a (o fino a 1 anno dall ingresso in famiglia, in caso di adozione e affidamento). Il licenziamento è vietato anche qualora sia causato dalla domanda, o dalla fruizione, del congedo parentale o del congedo per malattia del/della figli/a da parte della lavoratrice o del lavoratore (art.55, D.lgs 151/01). Dimissioni: le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del figlio/ della figlia devono essere convalidate dal servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro e la lavoratrice/il lavoratore non è tenuta/o al preavviso (art.55, D.lgs 151/01). Lavoro notturno: è vietato adibire le donne al lavoro dalle h 24 alle h 6, dall accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino/a. Inoltre, non sono obbligati a prestare lavoro notturno: la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa, di un/a figlio/a di età inferiore a 3 anni; la lavoratrice o il lavoratore che sia l unico genitore affidatario di un/a figlio/a di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un/a figlio/a disabile (art. 53, D.lgs 151/01). Diritto al rientro e alla conservazione del posto di lavoro: al termine dei periodi di divieto al lavoro e di congedo, di permesso o di riposo (per maternità, paternità,...), anche in caso di adozione e di affido, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati prima dell astensione dal lavoro o in altra nel medesimo comune. Hanno, altresì, diritto a essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti (art. 56, D.lgs 151/01). 31

16 Maternità e paternità in particolari rapporti di lavoro: part time, lavoro somministrato, inserimento, tempo determinato, stagionale, a domicilio, domestico e familiare, agricolo, attività socialmente utili Part-time La lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno per quanto riguarda la durata del congedo di maternità e paternità o di congedo parentale (art. 60, D.lgs 151/01). L importo dei relativi trattamenti economici è riproporzionato in ragione del ridotto orario della prestazione lavorativa. Per il part-time ciclico, l Inps ha stabilito che: se il congedo di maternità inizia entro il periodo lavorativo o entro 60 giorni dall ultimo giorno lavorato, l indennità viene erogata per tutto il periodo di congedo, anche durante la fase non lavorativa; se il congedo di maternità inizia oltre il 60 giorno dall ultimo giorno lavorato, l indennità viene erogata solo per i giorni compresi durante le fasi lavorative e non compete durante le pause. Si potrebbe ritenere, tuttavia, che l indennità di maternità sia dovuta anche per le giornate comprese nella pausa contrattuale, in quanto l art. 24, c.3, D.lgs 151/01 prevede che, ai fini del computo dei 60 giorni non si deve tener conto del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto a tempo parziale di tipo verticale. Ove la lavoratrice o il lavoratore e il datore di lavoro abbiano concordato di trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, per un periodo in parte coincidente con quello del congedo di maternità/paternità, l indennità da corrispondere viene calcolata sulla base della retribuzione più favorevole. Contratto di lavoro somministrato Se il rapporto di lavoro con l impresa fornitrice è a tempo indeterminato, valgono le norme generali. L indennità di maternità va corrisposta anche durante il periodo di disponibilità lavorativa mantenuta nei confronti dell impresa somministratrice.

17 Secondo l Inps, la retribuzione media giornaliera cui fare riferimento per il calcolo dell indennità di maternità cambia in relazione al periodo in cui si verifica il congedo. Dal diverso trattamento corrisposto al lavoratore nel periodo di effettivo lavoro e nel periodo di disponibilità deriva l applicazione di un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende, cioè, come riferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all insorgenza dell evento ovvero l indennità di disponibilità spettante secondo il contratto (Circ. Inps n. 41/2006). Se il rapporto è a tempo determinato, valgono le regole del contratto a tempo determinato. Contratto di inserimento Se l assenza per congedo di maternità, di paternità o parentale si verifica nel corso del contratto di inserimento, il contratto è prorogato per un periodo equivalente al periodo di congedo. Quanto era stato previsto per i contratti di formazione e lavoro, è ora applicabile ai contratti di inserimento che hanno sostituito i primi nel settore privato (Corte Cost., sent. 149/93; artt , D.lgs 276/2003). Contratto a tempo determinato L indennità di maternità è dovuta alla lavoratrice madre se il periodo di congedo per maternità inizia prima del termine o entro 60 giorni dalla scadenza del termine: è corrisposta dal datore di lavoro fino alla scadenza del contratto; deve essere richiesta all Inps per il periodo successivo. Se il congedo di maternità inizia trascorsi 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trova, all inizio del congedo stesso, disoccupata e in godimento dell indennità di disoccupazione, mantiene il diritto all indennità giornaliera di maternità anziché all indennità ordinaria di disoccupazione, da richiedere all Inps (o all ente di appartenenza del settore pubblico presso cui si lavorava). Il divieto di licenziamento non opera in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. 33

18 34 Lavoro stagionale Le addette a lavorazioni stagionali, licenziate per cessazione dell attività aziendale, hanno diritto, fino al compimento di un anno di vita del/della bambino/a, alla precedenza nella riassunzione in caso di ripresa dell attività stagionale, semprechè non si trovino in periodo di congedo di maternità (art. 59, D.lgs 151/01). Lavoro a domicilio Si applica la normativa vigente a tutela del lavoro dipendente, ma con alcune limitazioni (art. 61, D.lgs 151/01): le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. durante il periodo di congedo, spetta l indennità giornaliera, a carico dell INPS, in misura pari all 80% del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria. la corresponsione dell indennità è subordinata alla condizione che, all inizio del congedo di maternità, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. Qualora la riconsegna avvenga dopo l inizio del periodo di congedo, l indennità di maternità spetta a partire dal giorno successivo alla riconsegna. è applicabile l astensione anticipata nei casi previsti dalla legge. Pertanto le lavoratrici che hanno ottenuto dalla Direzione provinciale del lavoro-servizi ispettivi l autorizzazione alla interdizione anticipata hanno diritto alla indennità di maternità per i periodi autorizzati di interdizione. non è riconosciuto il diritto ai congedi parentali e ai riposi giornalieri, né ai permessi per le malattie del/la bambino/a e a quelli previsti per figli/e con handicap. si applica il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino.

19 Lavoro domestico e familiare (colf e badanti) Si applica la normativa vigente a tutela del lavoro dipendente, ma con alcune limitazioni (art. 62, D.lgs 151/01): le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. la retribuzione utilizzata per il calcolo dell indennità è quella convenzionale sulla quale si pagano i contributi previdenziali. L indennità di maternità è pagata direttamente dall Inps e non dal datore di lavoro. requisiti per il diritto all indennità: 52 contributi settimanali, versati o dovuti, nei 24 mesi precedenti l inizio del congedo, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti il congedo stesso, anche se versati in settori di lavoro diversi da quello domestico. è applicabile l astensione anticipata nei casi previsti dalla legge. Pertanto le lavoratrici che hanno ottenuto dalla Direzione provinciale del lavoro-servizi ispettivi l autorizzazione alla interdizione anticipata hanno diritto alla indennità di maternità per i periodi autorizzati di interdizione. non è riconosciuto il diritto ai congedi parentali, né ai riposi giornalieri, né ai permessi per le malattie del/la bambino/a e a quelli previsti per figli/e con handicap. la legge non riconosce il divieto di licenziamento nel periodo compreso tra l inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino. Il contratto collettivo nazionale prevede che, dall inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che non consentono la prosecuzione del rapporto nemmeno in via provvisoria. Lavoro agricolo Le lavoratrici e i lavoratori agricole/i con contratto a tempo determinato, iscritte/i o aventi diritto all iscrizione negli elenchi nominativi, hanno dirit- 35

20 36 to alle prestazioni di maternità e di paternità se hanno effettuato almeno 51 giornate lavorative nell anno precedente l evento (art. 63, D.lgs 151/01). Attività socialmente utili (LSU) Le lavoratrici e i lavoratori impegnate/i in attività socialmente utili, ai sensi del dlgs.468/97 e successive modificazioni, hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. È corrisposta un indennità dall Inps pari all 80% dell assegno mensile, purché non possano vantare un altra copertura assicurativa. Al termine dell astensione, possono continuare a partecipare alle medesime attività socialmente utili, qualora non fossero concluse. Non hanno diritto ai congedi parentali, ma hanno diritto ai riposi giornalieri e ai riposi e permessi assistenza al/alla figlio/a con handicap (art. 65, D.lgs 151/01).

21 1.6 Genitori adottivi o affidatari Congedi per maternità e paternità Il congedo di maternità può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a 6 anni all atto dell adozione o dell affidamento, o di età non superiore ai 18 anni in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale. Il congedo deve essere fruito durante i primi 3 mesi successivi all effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice. Tale congedo, se non richiesto dalla madre, può essere richiesto in alternativa, alle medesime condizioni, anche dal padre. In caso di adozione e affidamento preadottivo internazionale, i genitori hanno diritto, altresì, a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l adozione e l affidamento. Tale congedo, che non comporta né indennità né retribuzione, deve essere certificato dall Ente autorizzato a curare la procedura di adozione (artt. 26,31 D.lgs 151/01). Il congedo di maternità può essere riconosciuto anche nelle ipotesi di collocamento temporaneo del minore in famiglia (mess. Inps, n del 23/02/06). Qual è il trattamento economico e previdenziale? È il medesimo previsto per i genitori naturali. Congedo parentale In caso di adozione o affidamento, nazionale o internazionale, i genitori hanno diritto ad usufruire dello stesso congedo parentale previsto per i genitori naturali, con alcune differenze legate all età del/della figlio/a: hanno diritto a usufruire del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del/della bambino/a alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. 37

22 38 qualora, all atto dell adozione o dell affidamento, il/la minore abbia un età compresa fra i 6 e i 12 anni, il diritto al congedo parentale può essere esercitato nei primi 3 anni dall ingresso in famiglia (quindi, al massimo, fino al compimento dei 15 anni del/della figlio/a). il diritto all indennità del 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi, senza limiti di reddito, spetta fino al 6 anno di vita del/la bambino/a (non fino al 3 come per i genitori naturali) (artt , D.lgs. 151/01). Riposi e permessi Le disposizioni relative ai riposi giornalieri e ai riposi e permessi per i figli con handicap grave previste per i genitori naturali si applicano anche ai genitori adottivi e affidatari. I genitori possono avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della maggiore età del minore in adozione o affidamento, entro e non oltre il primo anno dal suo ingresso in famiglia (Corte Cost., sent. n. 104/2003). Nell ipotesi di adozione o affidamento di due o più minori è previsto il raddoppio dei riposi giornalieri. I riposi giornalieri possono essere utilizzati a partire dal giorno successivo all ingresso in famiglia del/della bambino/a. La successiva richiesta di congedo di maternità o di paternità (non oltre il terzo mese dall ingresso in famiglia) sostituisce la richiesta, per i giorni coincidenti, dei riposi giornalieri. La madre può beneficiare dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre, ma non durante il congedo di paternità di quest ultimo. Il padre non può invece godere dei riposi durante il congedo di maternità e il congedo parentale della madre.

23 Congedi per la malattia del/della figlio/figlia I congedi per la malattia del/della figlio/a spettanti ai genitori naturali spettano anche ai genitori adottivi o affidatari, con alcune differenze relative all età: Malattie fino ai 6 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun/a figlio/a. Malattie dai 6 fino agli 8 anni di età: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per le malattie di ciascun/a figlio/a nel limite di 5 giorni lavorativi all anno. Fino ai 12 anni: qualora, all atto dell adozione o dell affidamento, il minore abbia un età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del/della figlio/a, nel limite di 5 giorni lavorativi all anno, è fruito nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare (art. 50, D.lgs. 151/01). 39

24 Genitori di figli/e con handicap Oltre al diritto ai congedi/riposi analizzati nei paragrafi precedenti, ai genitori con figli/e con handicap grave spettano ulteriori diritti. Fino al compimento di 3 anni di età La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche affidatari o adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto: al prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di età del/della figlio/a a condizione che non sia ricoverato/a a tempo pieno presso istituti specializzati (art. 33, c. 1, D.lgs 151/01). Il prolungamento può iniziare solo al termine della durata massima fruibile del congedo parentale spettante al richiedente (art. 33, c. 4, D.lgs 151/01). L indennità giornaliera è pari al 30% della retribuzione (salvo disposizioni di miglior favore previste dai contratti) con accreditamento pieno dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici. Non maturano ferie e tredicesima. oppure, in alternativa, a 2 ore di permesso giornaliero retribuito (1 ora in caso di orario di lavoro inferiore alle sei ore), fino a 3 anni di età del/della figlio/a (art. 42, c.1, D.lgs 151/01; art. 33, c. 2, L 104/92). Per i permessi giornalieri spetta l intera retribuzione; non si maturano ferie e tredicesima; la contribuzione figurativa è ridotta con possibilità di integrazione tramite riscatto o versamenti volontari. Il congedo e i permessi orari giornalieri spettano anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto (perché, ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a, ). Non è richiesta né la convivenza né l assistenza continuativa ed esclusiva del/della figlio/a. L accertamento dell handicap in situazione di gravità deve essere richiesto alla Commissione medica dell Asl competente per territorio o, nel caso di sindrome di down, anche al proprio medico di base (art. 3, c.3, L 104/92; art. 94, L 289/02).

25 Successivamente al compimento di 3 anni di età La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore, anche affidatari o adottivi, di minore con handicap grave, anche non convivente, purché non ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato, hanno diritto a: 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa (art. 3, c. 3, L. 104/92; art. 42, c.2, D.lg 151/01). Successivamente al raggiungimento della maggiore età del/della figlio/a, i 3 giorni di permesso mensile retribuito spettano al genitore solo a condizione che il/la figlio/a sia convivente o, in assenza di convivenza, che l assistenza al/alla figlio/a sia continuativa ed esclusiva (art. 42, c.3, D.lg 151/01). I permessi spettano anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto (perché, ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a, ). I 3 giorni di permesso giornaliero possono essere frazionati anche in 6 mezze giornate. Sono fruibili nell arco di un mese e, se non utilizzati, non vanno a sommarsi a quelli maturati nei mesi successivi. Congedo straordinario La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, o, se deceduti o totalmente infermi, uno dei fratelli o sorelle conviventi o il coniuge convivente (Corte Cost., sent. 158/2007) di persona con handicap grave, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, hanno diritto di fruire di un: congedo straordinario, anche frazionabile, della durata massima complessiva di 2 anni nell arco della vita lavorativa (art. 42, c.5-6, D.lg 151/01, art. 3, L 350/03; Corte Cost., sent. 233/2005). Se i richiedenti sono i genitori non è richiesta la convivenza, ma, da quando il/la figlio/a è maggiorenne, solo la continuità e l esclusività dell assistenza. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a un indennità pari all ultima retribuzione percepita, fino ad un importo massimo, rivalutabile periodicamente, con accredito dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici. Il congedo straordinario spetta al richiedente anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto (perché, ad es., è casalingo/a, lavoratore/lavoratrice autonomo/a, ). 41

26 42 L art. 1, c. 1266, L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha aggiunto al quinto comma dell art. 42 D.lgs n. 151/01 il seguente periodo: I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a 6 mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. Inoltre: Il genitore che assista con continuità e in via esclusiva un familiare disabile ha diritto di scelta, compatibilmente con le esigenze organizzative, della sede di lavoro più vicina e di non essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede (art. 33 c. 5 L 104/92). Il lavoratore o la lavoratrice che abbiano a proprio carico un soggetto disabile non sono obbligati a prestare lavoro notturno. I contributi figurativi sono accreditati non d ufficio ma su apposita domanda! Non vi sono termini di decadenza o prescrizione, ma occorre conservare la documentazione.

27 1.8 Congedi per eventi e cause particolari L art. 4 della legge 53/2000 prevede la concessione di congedi per cause particolari. Il Ministero della Solidarietà Sociale, con Decreto n. 278 del 21 luglio 2001, ha precisato le modalità di fruizione di questi congedi. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni più favorevoli rispetto alle previsioni di legge. Decesso e grave infermità di un parente Permessi retribuiti: la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a massimo 3 giorni di permesso retribuito all anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi o non lavorativi. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici. È possibile concordare con il datore di lavoro la fruizione dei 3 giorni di permesso in modo articolato o frazionato: ad esempio, in alternativa alla fruizione continua, può essere concordata una riduzione dell orario lavorativo. Documentazione: per ottenere questi permessi è necessario presentare, per la grave infermità, idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato o del medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La documentazione relativa alla grave infermità va presentata entro 5 giorni dalla ripresa del lavoro. Per il decesso va presentata la relativa certificazione oppure una dichiarazione sostitutiva. Questi permessi sono cumulabili con quelli previsti per l assistenza delle persone con handicap dall art. 33, L. 104/92. 43

28 44 Congedi per gravi motivi familiari Congedi per 2 anni: la lavoratrice e il lavoratore possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, delle persone a cui si è obbligati a prestare gli alimenti (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado anche se non conviventi, un periodo di congedo, non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, nell arco dell intera vita lavorativa. Per gravi motivi si intendono: necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra elencate; situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della famiglia per la cura o l assistenza delle persone sopra elencate; situazioni di grave disagio personale, con esclusione della malattia; situazioni riferite alle persone sopra elencate, con esclusione del dipendente, derivanti da patologie acute o croniche che determinano riduzione temporanea o permanente dell autonomia personale o che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici; patologie acute o croniche che richiedono partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; patologie dell infanzia o dell età evolutiva per le quali il programma terapeutico o riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori. Il congedo può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato e comunque per non più di due anni nell arco della vita lavorativa. Documentazione: la richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per le situazioni che lo prevedono, deve essere accompagnata da idonea documentazione: del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato o del medico di medicina generale oppure dal pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione delle patologie deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.

29 Il datore di lavoro deve esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta di congedo (24 ore se il congedo non supera i 3 giorni). L eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale devono essere motivate (ragioni organizzative che non consentono la sostituzione). In tal caso il dipendente può chiedere il riesame della domanda che deve avvenire nei successivi 20 giorni. Il congedo non superiore a 3 giorni può essere solo posticipato al massimo entro i successivi 7 giorni. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere una disciplina per i procedimenti di richiesta e di concessione dei congedi. Se non è fissata preventivamente una durata minima del congedo, il lavoratore ha diritto a rientrare anche prima del termine del congedo. Durante il periodo di congedo il lavoratore/la lavoratrice: conserva il posto di lavoro; non ha diritto a retribuzione; non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell anzianità di servizio né ai fini previdenziali. È possibile procedere al riscatto o al versamento dei contributi secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Divieto di licenziamento: il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione dei congedi è nullo se discriminatorio. Al rientro al lavoro: si ha diritto ad essere adibito alle stesse mansioni o altre equivalenti nella stessa unità produttiva o in una dello stesso comune. 45

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