UNIONE GIOVANI RAGIONIERI COMMERCIALISTI DI BRESCIA CONVENZIONI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "UNIONE GIOVANI RAGIONIERI COMMERCIALISTI DI BRESCIA CONVENZIONI"

Transcript

1 UNIONE GIOVANI RAGIONIERI COMMERCIALISTI DI BRESCIA Via Aldo Moro BRESCIA Telefono 030/ Telefax 030/ Codice Fiscale Partita IVA CONVENZIONI 1) polizza RC professionale con la società Mediolanum assicurazioni alle seguenti condizioni : rischio assicurato : responsabilità civile per danni patrimoniali cagionati a terzi nell ambito dello svolgimento dell attività professionale di ragioniere commercialista (garanzia base) - conduzione dello studio professionale (garanzia opzionale) ; massimale assicurato : ipotesi a) massimale L unico annuo ipotesi b) massimale L unico annuo ipotesi c) massimale L unico annuo; premio annuo lordo - calcolato su introiti annui fino a L (oltre tale importo si procederà alla regolazione premio per la parte eccedente) : ipotesi a) premio per danni patrimoniali L premio per conduzione dello studio L ipotesi b) premio per danni patrimoniali L premio per conduzione dello studio L ipotesi c) premio per danni patrimoniali L premio per conduzione dello studio L ; attività di sindaco in S.p.A. e S.r.l.: maggiorazione del premio annuo del 20% ; scoperto: nessuno scoperto ; garanzia postuma: 5 anni, previo pagamento di un unico premio forfettario ; garanzia pregressa: illimitata, purché le richieste di risarcimento siano presentate per la prima volta all assicurato nel corso del periodo di assicurazione ; sconto: 10% subito - il secondo anno 20% se raggiungiamo 11 polizze, 30% se raggiungiamo 26 polizze. Per maggiori informazioni contattare il Sig. Sergio Lagrasta tel. 02/ portatile 0335/

2 2) presso i seguenti fornitori : - TUTTOUFFICIO (negozi di Brescia : Via Malta, Via Moretto, Via Orzinuovi, Via Pisacane e Rezzato) per acquisti unitari superiori a L ed escluse le campagne promozionali, oltre ad un ulteriore buono d acquisto del 5% per fatturati annui superiori a L , ci applica i seguenti sconti : cancelleria 15% editoria 10% telefonia (escluso ricariche e Tim card) 5% Buffetti (registri, ricevute fiscali, etc.) 10% software 10% mobili per ufficio 15% hardware 5%. - KARNAK S.A.: società di vendita a domicilio con sede nella Repubblica di San Marino. L agente Sig. Federico Trevisan (tel. 030/ portatile 0338/ ) s impegna ad applicare le condizioni più favorevoli per l acquisto di materiale di consumo per l ufficio (carta, scrittura, archiviazione, informatica, fotocopiatura, elementi per stampa, accessori per scrivania, mobilio, pulizia ed igiene) e sarà lieto di visitarti per illustrarti l ampio catalogo ed i celeri servizi di consegna. - INGROS CARTA GIUSTACCHINI: società per la vendita all ingrosso di materiale di consumo per l ufficio. Sconti sugli acquisti concordati con il Sig. Carlo. PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO IL PRESIDENTE (Daniela Mentasti)

3 ! / 69 MDIOLAIVUM ASSICURAZIOM,. - CAP Soc. L 35.OC0.03O.OW (INT MRS.) - SEDE LEGALE: MILANO - i0a PALEOCAPA N. 3 - DIREZ. GEN.: SEGRATE MI - CENlRO DIREZIONALE PALAZZO CANOVA MILANO 2 - TEL. (02) FAX (02) IND. TEL. MEDIOIASS-MILANO - TELM: MEDA!% I - CAS. POST. 31-2CO90 SEGRATE (MI) - C.C.I.A.A. (MI) REG. SOC. TRIS. (Mo COD. FISCJPART NA IMPRESA AUTORIZZATA ALL ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL INDUSTRIA DEL COMM. E DELL AFlTIG. N DEL 7-S-74 (GAZi!. UFF. N. 219 DEL ) l i l I l j POLIZZA DI ASSICURAZIONE / RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI PROFESSIONALI

4 CONDIZIONI GENERALI Dl ASSICURAZIONE Nei testo che segue, si intendono per: Definizioni ASSICURAZIONE POLIZZA CONTRAENTE ASSICURATO SOCIETÀ PREMIO SINISTRO INDENNIZZO INTROITI COSE DANNO CORPORALE DANNO MATERIALE DANNO PATRIMONIALE : il contratto di assicurazione; : il documento che prova l assicurazione; : il soggetto che stipula l assicurazione; : il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; : la MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A.; : la somma dovuta dal Contraente alla Società; : la richiesta di risarcimento di perdite o danni per i quali è prestata l assicurazione; : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; : quantità di denaro acquisito al lordo di ogni deduzione per le spese sostenute. : sia gli oggetti materiali sia gli animali; : II danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni a persone; : II danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di danneggiamenti a cose; : l esclusivo pregiudizio economico risarcibile ai termini di legge che non sia conseguenza di morte o lesioni a persone o di danneggiamenti a cose. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonchè la stessa cessazione dell assicurazione (art-t. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Art. 2 - Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società I esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). Art. 3 - Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società. Art. 4 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali variazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 - Aggravamento dei rischio Il Contraente e l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell assicurazione (art C.C.). Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro (v. anche art. 22) In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art C.C.) e/o possibilità. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art C.C.). Agli effetti dell assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O. - vedi cond. agg. A), il Contraente o l Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per quali ha luogo l inchiesta pretorile a norma della legge infortuni sul lavoro (D.P.R. 30/6/1965 N. 1124). Art. 8 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Art. g - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Competenza per i reclami stragiudiziali La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell lsvap - Sezione Reclami - con sede in Via Vittoria Colonna 39,00193 Roma. Art Rinvio alle norme di legge Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

5 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONISTI - Art Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile: a)di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, nell esercizio dell attività professionale descritta in polizza, svolta nei termini delle leggi che la regolano. L assicurazione comprende le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell Assicurato per errori imputabili all Assicurato stesso; b)di danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in relazione alla conduzione dei locali adibiti all attività dell Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti. L assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei collaboratori indicati in polizza, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo Albo professionale. L assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall lnps ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n Art inizio e termine della garanzia L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di assicurazione, indipendentemente dal momento in cui il danno è stato causato o si è manifestato. Art Limiti di risarcimento a) L assicurazione di cui all art. 13, lett. a), è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, alla voce perdite patrimoniali, per ciascun periodo assicurativo annuo indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all Assicurato nello stesso periodo. Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell Assicurato, detto massimale si intende ridotto ad 1/3; b)l assicurazione di cui all art. 13, lett. b), è prestata fino a concorrenza di un importo pari al massimale indicato in polizza, alla voce R.C.T., per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, qualunque sia il numero delle persone danneggiate. Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. Art Estensione territoriale L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio della Comunità Economica Europea, compresi S.C.V. e R.S.M., nonchè nei Paesi confinanti con il territorio italiano. Art Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) le persone cui, ai sensi dell art. 13, compete la qualifica di Assicurato; b)il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonchè qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; c)i dipendenti dell Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive A) e/o B) se richiamate ed operanti. Art Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione non vale per: a) le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore, nonchè quelle derivanti da furto, rapina o incendio; b)la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136); c)le perdite inerenti l attività svolta dall Assicurato nell ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di società od enti; d)i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi: e) le perdite inerenti l attività svolta dall Assicurato in qualità di curatore fallimentare o revisore dei conti; f) le perdite inerenti l attività svolta dall Assicurato per incarichi conferiti da Enti Pubblici per le mansioni svolte nell ambito di tali Enti; g)le perdite inerenti l attività svolta dall Assicurato nell ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale istituiti con legge n Art Regolazione del premio Il premio viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante.10 stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l Assicurato deve fornire per iscritto alla Società I indicazione dei valori realizzati nello stesso periodo. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni. Trascorso tale termine il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se l Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il registro delle fatture o quello dei corrispettivi). Art Indicizzazione I massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita ) elaborato dall Istituto Centrale di Statistica. L adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l indice indicato in polizza, corrispondente a quello del mese di settembre dell anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di settembre successivo. Il diritto all adeguamento sorge quando la differenza fra detti indici sia non inferiore al 10% e gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell indice, i massimali ed il premio vengano

6 a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è in facoltà del Contraente e della Società rinunciare all adeguamento, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della polizza. Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale. Art Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all Assicurato, nè delle spese di giustizia penale. Art Arbitrato In caso di divergenza sulla natura dell errore professionale, sulla ammissibilità al risarcimento del danno e sull interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, è in facoltà delle Parti di demandare la decisione ad un collegio arbitrale che risiederà presso lo studio professionale dell Assicurato e sarà composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all Albo dell Ordine presso il quale è iscritto l Assicurato. Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro, il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell Ordine al quale è iscritto l Assicurato. Per il caso che una Parte non proweda alla nomina dell arbitro, l altra, trascorsi inutilmente trenta giorni dall invio della lettera raccomandata con awiso di ricevimento, potrà richiedere la nomina degli altri due arbitri al Presidente del Tribunale del luogo ove risiederà il collegio arbitrale. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Il collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale. CONDIZIONI AGGIUNTIVE valide solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza A) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) A parziale deroga dell art. 17 lett. c) delle Norme la Società si obbliga a tenere indenne I Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli ar-tt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata I assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore all'l 1 %, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n L assicurazione è prestata fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, alla voce R.C.O., per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all Assicurato nello stesso periodo. L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del sinistro I Assicurato sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. L assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni esperite dall lnps ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984, n B) Responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione INAIL A parziale deroga dell art. 17, lett. c) delle Norme, sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell Assicurato non soggetti all obbligo dell assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da questi subite in occasioni di lavoro o di servizio. C) Attività di sindaco (anche Srl) A parziale deroga dell art. 18, art. c), delle Norme, 1 l asicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione colposa, da parte dell Assicurato, dei doveri professionali connessi all esplicazione delle funzioni di sindaco in società per azioni. L assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell Assicurato esclusa quella a lui derivante in via di solidarietà ed è prestata fino alla concorrenza di un importo pari ad un terzo del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo che rimane comunque la massima esposizione per la Società qualunque sia il numero dei sinistri denunciati nello stesso periodo. D) Proroga della copertura in caso di cessazione dell attività (Garanzia postuma) In caso di cessazione volontaria e/odefinitiva dell attività professionale, I Assicurato ha la facoltà di continuare ad avvalersi dell assicurazione in relazione alle richieste di risarcimento per danni risarcibili a termini di polizza conseguenti a fatti anteriori alla data di cessazione della attività, denunciate entro 5 anni dalla data di cessazione stessa. Per awalersi di tale garanzia, I Assicurato è tenuto ad inviare la relativa richiesta all Agenzia competente o alla Direzione della Società, entro e non oltre 60 giorni dalla data di cessazione dell attività o del contratto ed al pagamento di un premio unico for-fettario pari a quello dell ultima annualità. Il massimale indicato in polizza costituisce il massimo esborso a carico della Società per tutto il periodo di garanzia successivo alla cessazione dell attività, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati in tale periodo. In caso di decesso dell Assicurato, gli eredi o il curatore testamentario hanno facoltà di richiedere e/o avvalersi della garanzia postuma. E) Committenza auto L assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. owero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia assoluta di L per ogni sinistro. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell Assicurato munito di regolare patente di abilitazione e che il dipendente stesso sia iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge. F) Esclusione delle sanzioni fiscali A parziale deroga degli artt. 13, lett. a) e 15, lett. a) delle Norme sono escluse dall assicurazione le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende. G) Scoperto L assicurazione di cui all art. 13, lett. a) delle Norme è prestata con uno scoperto pari al 10% dell importo di ogni sinistro, col minimo assoluto di L (cinquecentomila) ed il massimo di L (diecimilioni).

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

Sezione II - Responsabilità Civile

Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

Attività liberali. Partner. Rc Professionista

Attività liberali. Partner. Rc Professionista LINEA LAVORO Attività liberali Partner Rc Professionista Grazie per aver scelto un prodotto Fondiaria-Sai Divisione Sai. Partner RC Professionista è la polizza di Responsabilità Civile di ultima generazione,

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (FARMACISTI) COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI EDIZIONE 01/2007 ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

PROVINCIA DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DI ENTI PUBBLICI SOLO ENTE ASSICURATO I N D I C E DEFINIZIONI pagina 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Pagina 5 NORME CHE REGOLANO

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE ENTI LOCALI

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE ENTI LOCALI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE DI ENTI LOCALI ATTIVITA AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONTRAENTE: Comune di

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

Tutela Professione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Tutela Professione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A r e a P r o t e z i o n e P r o f e s s i o n e Tutela Professione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTI, AVVOCATI, CONSULENTI DEL LAVORO, NOTAI, AMMINISTRATORI DI STABILI CONDOMINIALI,

Dettagli

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto]

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto] ALLEGATO 1 I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio= 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta economica dell Allegato

Dettagli

Assicurazione: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE Amministratori, Dirigenti e Dipendenti Amm.vi e Tecnici COMUNE DI COLLESANO

Assicurazione: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE Amministratori, Dirigenti e Dipendenti Amm.vi e Tecnici COMUNE DI COLLESANO COMUNEDICOLLESANO CAPITOLATOSPECIALEperl'ASSICURAZIONEdella ResponsabilitàCivileperlePerditePatrimoniali Assicurazione:RESPONSABILITÀCIVILEPATRIMONIALE Amministratori,DirigentieDipendentiAmm.vieTecnici

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Liguria Professional Polizza di Responsabilità Civile Professionale dell Amministratore di Stabili DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali

Dettagli

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Liguria Professional Polizza di Responsabilità Civile Professionale del Commercialista DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali Scoperto

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A.

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A. CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A. Art. 1 Oggetto dell Assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati,associati di A.N.U.S.C.A., di quanto questi sia tenuti

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI DEFINIZIONI Nel testo

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

FIBA/CISL ANNO 2014 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI

FIBA/CISL ANNO 2014 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI FIBA/CISL ANNO 2014 CONVENZIONE DELL ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono per: -

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (PSICOLOGI - SOCIOLOGI PEDAGOGISTI) COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI EDIZIONE 01/2007 1928-2008... 80 anni, una storia che continua... ASSIMEDICI

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI

Dettagli

DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DEFINIZIONI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL AGENTE IMMOBILIARE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali

Dettagli

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041 COMUNE DI MAGIONE PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041 CAPITOLATO TECNICO RISCHIO RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI CAPITOLATO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Dettagli

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto Capitolato di gara (Polizza generale) per l assicurazione della responsabilità civile professionale dei dipendenti del Comune di Firenze incaricati della progettazione dei lavori ai sensi degli art. 90

Dettagli

POLIZZA INDIVIDUALE RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE ORGANISMI DI MEDIAZIONE (DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010 N.180)

POLIZZA INDIVIDUALE RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE ORGANISMI DI MEDIAZIONE (DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010 N.180) POLIZZA INDIVIDUALE RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE ORGANISMI DI MEDIAZIONE (DECRETO MINISTERIALE 18 OTTOBRE 2010 N.180) SCHEDA PRODOTTO PIU' PROPOSTA DA Area NORD ITALIA - Fax 02.70.63.90.98 COMPILARE

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (ESTRATTO)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (ESTRATTO) Pagina 1 di 9 Pol. n. 83294 Mondial Assistance Italia S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (ESTRATTO) stipulato tra: Mondial Assistance Italia S.p.A. con Sede in Milano 20131 - Via Ampère, 30 e: CTA Centro

Dettagli

Convenzione Generali Italia S.p.A. - Cassa Forense Condizioni in corso dal 26.9.2015

Convenzione Generali Italia S.p.A. - Cassa Forense Condizioni in corso dal 26.9.2015 Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale Convenzione Generali Italia S.p.A. - Cassa Forense Condizioni in corso dal 26.9.2015 generali.it Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE CONDIZIONE SPECIALE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE CONDIZIONE SPECIALE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE CONDIZIONE SPECIALE I termini e le condizioni della presente polizza sono convenuti in accordo con la Convenzione stipulata fra LIGURIA SOCIETA di ASSICURAZIONI

Dettagli

Assicurazione della Responsabilità Civile dell Agente di Assicurazione e garanzie complementari. Modulo di proposta

Assicurazione della Responsabilità Civile dell Agente di Assicurazione e garanzie complementari. Modulo di proposta Avviso importante Assicurazione della Responsabilità Civile dell Agente di Assicurazione e garanzie complementari Modulo di proposta Il Proponente è tenuto a rispondere alle domande di seguito indicate.

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

MODULO DI PROPOSTA. Agente Immobiliare. Professionista individuale che intende stipulare l assicurazione soltanto per conto proprio

MODULO DI PROPOSTA. Agente Immobiliare. Professionista individuale che intende stipulare l assicurazione soltanto per conto proprio MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI Il presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA è relativo alla stipulazione di una polizza Claims Made, in base alla quale la copertura assicurativa riguarderà esclusivamente

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Allegato 3 Convenzione Nazionale CISL - UGF PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Condizioni riservate alle Strutture Sindacali (Nazionali, Regionali, Territoriali e di Categoria) e alle Società ed Enti di loro

Dettagli

LINEE GUIDA DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA E CONDIZIONI DI NEGOZIAZIONE

LINEE GUIDA DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA E CONDIZIONI DI NEGOZIAZIONE Allegato 1 LINEE GUIDA DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA E CONDIZIONI DI NEGOZIAZIONE Le presenti LINEE GUIDA delle condizioni di polizza, costituiscono la base delle condizioni di negoziazione tra il Consiglio

Dettagli

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi La responsabilità civile Responsabilità civile verso terzi chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi Responsabilità civile verso i prestatori d opera (RCO)

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE CONVENZIONE NAZIONALE per l assicurazione della RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE per Amministratori Segretari Comunali Dirigenti, Funzionari, Dipendenti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Premessa La Legge

Dettagli

RC Terzi / Colpa Grave

RC Terzi / Colpa Grave RC Terzi / Colpa Grave IN TESSERA iscritti UIL FPL (esclusi medici e dirigenti) Garanzia: tiene indenne l iscritto di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI. Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria

MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI. Mediatore Creditizio Agente in attività Finanziaria MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI Il presente questionario è relativo alla stipulazione di una polizza Claims Made, in base alla quale la copertura assicurativa riguarderà esclusivamente le richieste

Dettagli

DUAL RC professionale

DUAL RC professionale P.I. LINE - tailor made DUAL RC professionale Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale di Commercialisti, Tributaristi, Avvocati Consulenti del Lavoro, Società di Servizi (EDP)

Dettagli

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - Per ANEIS : l Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale con sede legale in via Dante n 31 (35139) Padova e sede operativa presso lo studio del

Dettagli

L ASSICURATORE. Financial performance $ 1.03bn gross written Premium.

L ASSICURATORE. Financial performance $ 1.03bn gross written Premium. Nata nel 2001 come Coverholder dei Lloyd s, dal 2007 è iscritta nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari e opera come Agenzia di Sottoscrizione fornendo capacità assicurativa su rischi Professionali,

Dettagli

COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI.

COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI. COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI. (Garanzia assicurativa ai sensi delle disposizioni della

Dettagli

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono

Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono Sindacato Autonomo Bancari di Mantova e provincia Segreteria Provinciale Via Imre Nagy numero 5 8 località Borgochiesanuova - 46100 Mantova Telefono 0376-366221 - 324660 Fax 0376-365287 E-mail sab.mn@fabi.it

Dettagli

Questionario R.C. Professionale Commercialisti Associati

Questionario R.C. Professionale Commercialisti Associati Le informazioni trascritte nel presente modulo sono ad uso esclusivo di Euroconsul S.r.l. e verranno trattate con la massima riservatezza al solo fine di ottenere la quotazione del rischio dalle principali

Dettagli

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte.

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Polizza RC Patrimoniale Colpa Grave Polizza Tutela Legale Colpa Grave Modifiche Introdotto (premi come

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed.

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008 CONDIZIONI NORMATIVE INDICE 1 Definizioni 2 Integrazioni alla Garanzia

Dettagli

PROSPETTO COPERTURE E PREMI ANNO 2014 GARANZIE

PROSPETTO COPERTURE E PREMI ANNO 2014 GARANZIE CGIL FISAC P O L I Z Z A R C P R O F E S S I O N A L E RELA BROKER ANNO 2014 CGIL FISAC PROSPETTO COPERTURE E PREMI ANNO 2014 POLIZZA R.C. PATRIMONIALE standard GARANZIE B.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

Cassa Forense. Manuale Operativo

Cassa Forense. Manuale Operativo Cassa Forense Manuale Operativo Responsabilità Civile Professionale Convenzione AIG avvocati.affinity@marsh.com Ottobre 2014 Introduzione Il manuale è costituito di tre parti principali: Risposte ai quesiti

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELLE PROFESSIONI LIBERALI E TECNICHE Mod. D 375 CG 01 Ed. 12/2010 Aggiornamento al 01.12.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELLE PROFESSIONI LIBERALI E TECNICHE Mod. D 375 CG 01 Ed. 12/2010 Aggiornamento al 01.12. POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DELLE PROFESSIONI LIBERALI E TECNICHE Mod. D 375 CG 01 Ed. 12/2010 Aggiornamento al 01.12.2010 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono

Dettagli

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA. Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE Modello costituzione di società in accomandita semplice ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE I sottoscritti: -... nato a... il... e residente

Dettagli

LA RESPONSABILITA DEL COMMERCIALISTA

LA RESPONSABILITA DEL COMMERCIALISTA LA RESPONSABILITA DEL COMMERCIALISTA come tutelarsi Dott. Armando Urbano Negli ultimi anni l'attività del commercialista si è sempre più radicata nella vita aziendale del cliente, poichè il consulente

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI

MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI MODULO DI PROPOSTA NOTE IMPORTANTI Il presente questionario è relativo alla stipulazione di una polizza Claims Made, in base alla quale la copertura assicurativa riguarderà esclusivamente le richieste

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE CONDIZIONI DI GARANZIA MODALITÀ DI ADESIONE Pagina 1

Dettagli

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE COMPAGNIA ASSICURATRICE: MILANO DIVISIONE SASA Numero di polizza Sostituisce la polizza Broker/Agenzia Codice ==== RELA BROKER s.r.l. CONTRAENTE RELA

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008 CONDIZIONI NORMATIVE INDICE 1 Definizioni 2 Integrazioni alla Garanzia

Dettagli

Dedicato alle professioni

Dedicato alle professioni commercialista Dedicato alle professioni RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA Condizioni di Polizza - 2301 Allegato a polizza 2027 Responsabilità Civile del Professionista Commercialista Allegato a

Dettagli

LA CONVENZIONE DELLA CISL FP

LA CONVENZIONE DELLA CISL FP LA CONVENZIONE DELLA CISL FP La CISL FP offre ai propri iscritti soluzioni assicurative che riescono a garantire la piena, reale ed efficace copertura dai rischi derivanti da colpa grave a prezzi tra i

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Capitolato LOTTO 2 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di 3

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

P olizza di Assicurazione della R esponsabilità C ivile P rofessionale A genti di affari in M ediazione

P olizza di Assicurazione della R esponsabilità C ivile P rofessionale A genti di affari in M ediazione P olizza di Assicurazione della R esponsabilità C ivile P rofessionale A genti di affari in M ediazione (Agenti immobiliari/mandatari a titolo oneroso) ditte individuali M09009623-12/2009 DEFINIZIONI Nel

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI

Dettagli

CONVENZIONE AMINTA S.r.l. POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA R.C. PERDITE PATRIMONIALI

CONVENZIONE AMINTA S.r.l. POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA R.C. PERDITE PATRIMONIALI CONVENZIONE AMINTA S.r.l. POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA R.C. PERDITE PATRIMONIALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurazione: il contratto di assicurazione; Polizza: il documento

Dettagli

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Contraente/Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Partita I.V.A. CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA 01557080239 sede legale c.a. p.

Dettagli

FIRST/CISL ANNO 2016 CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI

FIRST/CISL ANNO 2016 CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI FIRST/CISL ANNO 2016 CONVENZIONE ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E AZIENDE ASSIMILABILI DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono per: - Assicurato

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

AVVISO IMPORTANTE. Pag. 1. DUAL Italia S.p.A. Questionario Professionisti 02.2008

AVVISO IMPORTANTE. Pag. 1. DUAL Italia S.p.A. Questionario Professionisti 02.2008 Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Commercialisti, Tributaristi, Avvocati Consulenti del Lavoro, Società di Servizi (EDP) AVVISO IMPORTANTE LA SEGUENTE PROPOSTA DI

Dettagli

PROPOSTA CONVENZIONE COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TRAPANI

PROPOSTA CONVENZIONE COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TRAPANI PROPOSTA CONVENZIONE COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TRAPANI ALLA C. A. COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TRAPANI ALLA C.A. PRESIDENTE COLLEGIO GEOMETRI DI TRAPANI GEOM. FRANCESCO PARRINELLO ALLA C.A. VICE-PRESIDENTE

Dettagli

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE Polizza nr: Contraente: FEDERFARMA Effetto Polizza: 01.01.2015 Scadenza Polizza: 31.12.2015 NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE ART. 1 - CONTRAENZA La presente Convenzione viene stipulata tra la

Dettagli

IN TUTTI I LAVORI CI SONO RISCHI DA PRENDERE

IN TUTTI I LAVORI CI SONO RISCHI DA PRENDERE F. & C. Consulting S.r.l. Broker Assicurativo e Finanziario Polizze di Responsabilità Civile Professionale IN TUTTI I LAVORI CI SONO RISCHI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE E DA VALUTARE IN MODO ACCURATO.

Dettagli

Circolare N.115 del 27 Luglio 2012

Circolare N.115 del 27 Luglio 2012 Circolare N.115 del 27 Luglio 2012 Professioni regolamentate: conto alla rovescia per l obbligo di copertura assicurativa Professioni regolamentate: conto alla rovescia per l obbligo di copertura assicurativa

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA

CONTRATTO DI CONSULENZA CONTRATTO DI CONSULENZA Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società Con sede in Partita Iva / Codice Fiscale Rappresentata dal sig. Nato a il

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più. RC Animale Domestico Più

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più. RC Animale Domestico Più Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più RC Animale Domestico Più RC Animale Domestico Più edizione 12/2011 Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più La presente Nota

Dettagli

Assicurazioni RC Professionali

Assicurazioni RC Professionali Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale di Commercialisti, Tributaristi, Avvocati Consulenti del Lavoro, Società di Servizi (EDP) La seguente Proposta di assicurazione è in

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

UNIPOL ASSICURAZIONI,

UNIPOL ASSICURAZIONI, La Dp Broker è un broker assicurativo regolarmente iscritto alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) con il n B000380395. Siamo specializzati nella gestione

Dettagli

DUAL Professioni. RC Professionale per Architetti. Fatturato annuo fino a 200.000 Euro * * * * *

DUAL Professioni. RC Professionale per Architetti. Fatturato annuo fino a 200.000 Euro * * * * * DUAL Professioni RC Professionale per Architetti Fatturato annuo fino a 200.000 Euro * * * * * Caratteristiche e prestazioni Prontuario dei premi Istruzioni per la compilazione della proposta Ottobre 2009

Dettagli

OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che con deliberazione n. 292 dd. 03.12.2003 è stata

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

CONSULENTI DEL LAVORO. Responsabilità Civile Professionale. Manuale Operativo

CONSULENTI DEL LAVORO. Responsabilità Civile Professionale. Manuale Operativo CONSULENTI DEL LAVORO Responsabilità Civile Professionale Manuale Operativo 10 ottobre 2014 Introduzione Il manuale è costituito di due parti principali: Risposte ai quesiti più frequenti in relazione

Dettagli