CONVENZIONE PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI. con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge, tra
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- Laura Esposito
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1 Contarina Spa è la società pubblica, totalmente partecipata e soggetta all attività di direzione e coordinamento del Consorzio Intercomunale Priula e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3. La società svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti e altri servizi comunali. Via Vittorio Veneto, Lovadina di Spresiano, Treviso Italy N. Verde solo da tel. fisso tel da cellulare Fax contarina@contarina.it - protocollo@cert.contarina.it - C.F. e P. Iva Capitale sociale ,00 i.v. Registro delle imprese di Treviso n n. REA TV N. posizione. Dominio CONVENZIONE PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA DELLA PROVINCIA DI TREVISO Il giorno con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge, tra Dati anagrafici Cognome Nato a C.F. Azienda / Produttore di rifiuti agricoli Nome Residenza CAP Comune Provincia In qualità di 1 Indirizzo N Denominazione/ragione sociale C.F. il P. IVA Sede Legale CAP Comune Provincia Telefono Indirizzo N Dati dell utenza CAP Comune Frazione (sede operativa) Indirizzo N Telefono Domiciliazione (se diversa) CAP Comune Provincia Indirizzo N Cell. Fax Fax di seguito denominato UTENTE, e il Sig. Michele Rasera, nato a Treviso il 07/09/1965, il quale, in qualità di Legale Rappresentante di Contarina SpA soggetto gestore del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel territorio dei Consorzi Intercomunali Priula e Treviso 3 - d'ora in avanti denominato semplicemente GESTORE, PREMESSO a) che il D.Lgs. n. 152 del disciplina la gestione dei rifiuti stabilendo che la gestione degli stessi costituisce attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un elevata protezione ambientale e controlli efficaci; 1 Legale rappresentante, titolare, socio, amministratore unico, altro. CON_MODQ75051_rev5_ _Convenzione_Agricoli - Pagina 1 di 6
2 b) che in Provincia di Treviso esiste una multiforme realtà, costituita da numerose aziende agricole ed artigianali (terzisti), nella maggior parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti agricoli, anche pericolosi, per i quali esiste un oggettiva difficoltà nel provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa vigente, la quale, di converso, prevede agevolazioni e semplificazioni amministrative per le aziende se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico; c) che i rifiuti speciali, provenienti da attività agricole, nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente, possono essere temporaneamente depositati presso le sedi di produzione; d) che i rifiuti provenienti da attività agricole, in quanto rifiuti speciali, vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica (art. 184, comma 3, lettera a, D.Lgs. n. 152/2006) e che i medesimi rifiuti possono essere conferiti al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa sottoscrizione di apposita convenzione (art. 188 D.lgs. n. 152/2006); e) che la normativa sui rifiuti (art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 prima, e decreto del Ministro dell Ambiente 17 dicembre 2009 oggi) prevede modalità semplificate per i produttori di rifiuti agricoli e nell ipotesi di convenzionamento con il Gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani; f) che l Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende agricole sottoscritto tra Amministrazione provinciale, i Consorzio-Enti di Bacino TV1-TV2-TV3 e le Organizzazioni Professionali Agricole prevede la costituzione di un servizio pubblico per la gestione dei rifiuti di provenienza agricola, precisando le connesse semplificazioni amministrative in tema di registro di carico e scarico e formulari; g) che i Consorzi-Enti di Bacino Priula e Treviso 3 nell ottobre 2010 hanno deliberato la cessione dei propri rami produttivi alla loro società pubblica Contarina SpA, già gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani nei territori di rispettiva competenza, e che tale cessione è stata perfezionata in data 10 dicembre 2010 con effetto dal 1º gennaio 2011; h) che, pertanto, con decorrenza 1º gennaio 2011 Contarina SpA è il soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani nel territorio dei Consorzi Priula e Treviso 3, Consorzi ai quali è subentrata in tutti i rapporti contrattuali relativi all esecuzione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed al servizio pubblico di gestione dei rifiuti speciali, ivi compresi quelli agricoli; si conviene e si stipula quanto segue, considerando la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione. art. 1 Oggetto 1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell art. 188 del D. lgs. n. 152/2006, ha ad oggetto il servizio di raccolta e/o trasporto di rifiuti provenienti da attività agricole effettuato dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani., direttamente o tramite terzi autorizzati. 2. Le modalità operative del servizio previste dalla seguente convenzione sono descritte dell allegato sub A, a farne parte integrante e sostanziale. 2. Le tipologie di rifiuto che possono essere conferite in forza della presente convenzione sono esattamente indicate nell elenco allegato sub B, a farne parte integrante e sostanziale. 3. Il servizio oggetto della presente convenzione è riservato agli utenti che abbiano sottoscritto la presente convenzione e che siano in regola con la normativa SISTRI. art. 2 Durata 1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al All Utente è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione entro il 30 settembre di ciascun anno di validità della convenzione: il recesso deve essere comunicato al Gestore a mezzo raccomandata A/R ed avrà efficacia a partire dal 1º gennaio dell anno successivo. In tale ipotesi l Utente ha diritto di richiedere la restituzione della quota di adesione relativa alla/e annualità residua/e, fatto salvo quanto previsto dall art. 3 comma 5 in ipotesi di variazione. 3. Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora, in esecuzione di norme di legge ovvero per effetto di atti o provvedimenti dell Autorità amministrativa locale competente per l individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti, sia individuato un soggetto gestore di tale servizio diverso dall attuale, la presente convenzione cesserà di produrre effetto a far data dall effettivo subentro del nuovo gestore (art. 1360, co. 2, Codice civile). CON_MODQ75051_rev5_ _Convenzione_Agricoli - Pagina 2 di 6
3 4. Nel caso di subentro di attività in ambito familiare o per casi espressamente previsti dalla legge, l Ente provvede ad effettuare le necessarie volture della quota di adesione a partire dalla data di presentazione di opportuna documentazione attestante il subentro e di sottoscrizione della convenzione del subentrante. 5. Nel caso in cui l azienda dovesse cessare per morte del titolare, saranno restituite le eventuali annualità residue versate. art. 3 Modalità di organizzazione del servizio 1. La raccolta dei rifiuti di cui al precedente art. 1 avviene secondo le modalità precisate nell allegato A. 2. L Utente deve conferire i rifiuti in conformità a quanto stabilito nell allegato A. 3. Spetta al personale del Gestore provvedere al caricamento su automezzo autorizzato per la movimentazione ed il trasporto delle specifiche categorie di rifiuto. 4. Al momento del conferimento dei rifiuti, l Utente è tenuto a sottoscrivere un documento di accompagnamento (cd. DDC) compilato in 2 copie uguali, in cui devono essere specificati per ogni tipo di rifiuto: - il codice CER; - il peso verificato all atto del conferimento distinto per tipologia e codice CER; - la data e l ora dell intervento; - il numero di sacchi e/o altri contenitori per la raccolta dei rifiuti eventualmente consegnati; - la durata dell intervento; - eventuali annotazioni relative alle circostanze che abbiano comportato un aggravio dei tempi delle operazioni di raccolta. Con la sottoscrizione di tale documento l Utente riconosce ed accetta tutto quanto in esso riportato. 5. Eventuali modifiche organizzative e/o economiche del servizio saranno concertate con l Amministrazione provinciale, i Consorzio-Enti di Bacino TV1-TV2-TV3 e le Organizzazioni Professionali Agricole che hanno sottoscritto l Accordo di Programma per la gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende agricole. 6. In caso di variazione il Gestore invierà un apposita comunicazione scritta all Utente. L utente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso a mezzo di lettera raccomandata entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione. In tali ipotesi l Utente ha inoltre diritto di richiedere la restituzione della quota di adesione relativa alla/e annualità residua/e. Non sono previste altre o diverse forme di indennizzo. 7. Il Gestore si riserva la possibilità di attivare una raccolta con mezzo mobile qualora consentito dalla normativa e previa verifica della sostenibilità tecnico economica di tale modalità. art. 4 Corrispettivo del servizio 1. L Utente, per poter usufruire del servizio, dovrà corrispondere al Gestore il corrispettivo come di seguito specificato: a) la quota di adesione: l ammontare della quota di adesione, riportato nell Allegato B, è determinato in relazione all anno in cui si sottoscrive la convenzione ed in ragione della sua durata. b) il costo del servizio di raccolta a domicilio quale indicato nell Allegato B; c) in caso di richiesta di raccolta a domicilio urgente, il supplemento indicato nell Allegato B; d) il costo del servizio di smaltimento, diversificato a seconda della tipologia di rifiuto conferito, calcolato in ragione della quantità di rifiuto conferita sulla base dei costi unitari contenuti nell Allegato B: a tal fine farà fede esclusivamente la quantità di rifiuto verificata all atto del conferimento del rifiuto al Gestore; 2. I costi dei sacchi, big bag, contenitori per rifiuti a rischio infettivo di origine veterinaria, noleggio di contenitori e altre attrezzature sono indicati nell Allegato B: il Gestore provvederà al loro addebito all Utente unitamente alla fatturazione del servizio di smaltimento. 3. Il costo di eventuali interventi supplementari di sgombero e/o raccolta saranno ugualmente addebitati all Utente con la fatturazione del servizio di smaltimento. 4. L Utente potrà richiedere al Gestore, previo pagamento del costo indicato nell Allegato B, anche un servizio di archiviazione e/o ricerca e/o estrazione di copia della documentazione relativa ai conferimenti di rifiuti dallo stesso effettuati. 5. La tessera identificativa è strettamente personale e incedibile. In caso di smarrimento verrà rilasciata una nuova tesserà il cui costo è disciplinato nell Allegato B. CON_MODQ75051_rev5_ _Convenzione_Agricoli - Pagina 3 di 6
4 6. Saranno addebitati eventuali altri costi riportati nell all Allegato B. Oltre a quanto indicato, null altro è dovuto per la sottoscrizione della convenzione. 7. A partire dal 1 gennaio 2015, il corrispettivo per il servizio è soggetto a rivalutazione ISTAT (FOI) da applicare con riferimento al triennio art. 5 Tempi e modalità di pagamento 1. La quota di adesione viene fatturata al momento del ricevimento della convenzione. La convenzione diventa efficace una volta accertato il pagamento del corrispettivo. Agli utenti con convenzione efficace al 31/12/2014, verrà inviata la fattura della quota di adesione per il successivo triennio unitamente l aggiornamento prezzi di cui all Allegato B per il triennio Il costo del servizio di raccolta a domicilio (cd. diritto di chiamata deve essere versato dall Utente al ricevimento della fattura con le modalità previste da successivi punti; il servizio viene attivato quando il Gestore abbia evidenza del pagamento. 3. I costi degli altri servizi saranno fatturati dal Gestore almeno una volta l anno. 4.. Le fatture dovranno essere pagate dall Utente nel termine di 30 giorni data fattura. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bollettino postale allegato alla fattura o altre modalità indicate nella fattura stessa. 5. In caso di mancato rispetto del termine indicato nel precedente comma 4 per il pagamento delle fatture si producono automaticamente gli interessi di mora secondo quanto stabilito dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 recante Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Scaduto il termine per il pagamento, il Gestore provvederà a sollecitare l Utente al pagamento di quanto dovuto (somma capitale più interessi) mediante una lettera raccomandata. Se l inadempimento persiste il Gestore procederà alla riscossione coattiva del proprio credito nelle forme di legge. 6. Il Gestore si riserva la facoltà di sospendere l esecuzione del servizio, per tutto il tempo in cui perdura l inadempimento dell Utente in ordine ai pagamenti dallo stesso dovuti in base alle presente convenzione. Nell ipotesi in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di scadenza indicata nel sollecito di pagamento di cui sopra potrà trovare applicazione la disposizione di cui al successivo articolo Nel caso in cui il corrispettivo annuo dovuto dall Utente per il servizio di smaltimento sia inferiore al minimo fatturabile indicato nell Allegato B, il Gestore procederà comunque all emissione di una fattura per una somma pari a tale ultimo importo. art. 6 Obblighi per l Utente 1. L Utente è tenuto ad avviare i rifiuti alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo quanto stabilito dall art. 183 D.lgs. n. 152/2006 e, comunque, almeno una volta l anno, indipendentemente dalle quantità. 2. L Utente è inoltre tenuto al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa ambientale - alla conservazione ed alla custodia di: a) copia della presente convenzione debitamente sottoscritta; b) ove consegnata/o dall Ente/Gestore, la tessera o altro sistema di identificazione dell utenza che non può essere ceduta e/o prestata a terzi; c) i documenti, o la loro copia, costituenti prova degli avvenuti pagamenti; d) copia dei documenti di conferimento dei rifiuti. 2. Restano salvi gli eventuali adempimenti amministrativi che la normativa di settore pone comunque a carico dell imprenditore agricolo. art. 7 Clausola risolutiva espressa 1. Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla vigente legislazione, il Gestore può procedere alla risoluzione della presente convenzione ex art c.c (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui l Utente non provveda al pagamento degli insoluti entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza indicata dal sollecito di pagamento di cui al precedente articolo 5, comma 6. CON_MODQ75051_rev5_ _Convenzione_Agricoli - Pagina 4 di 6
5 art. 8 Cessione della convenzione 1. È vietata, a pena di nullità, la cessione della convenzione da parte dell Utente. Art. 9 Controversie 1. Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative alla presente convenzione in via preliminare in una riunione all uopo convocata dal Gestore. 2. E, in ogni caso, riconosciuta la possibilità all Utente di delegare qualsiasi persona fisica o giuridica per la definizione delle controversie e per tutte le procedure previste nella presente convenzione. 3. Se le parti non si presentano od il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all autorità giudiziaria. Il Foro competente è quello di Treviso. art. 10 Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto e regolato nella presente convenzione, le Parti fanno esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia. Data: IL GESTORE Il Direttore Generale CON_MODQ75051_rev5_ _Convenzione_Agricoli - Pagina 5 di 6
6 Ai sensi e per gli effetti degli Artt e 1342 del c.c. si approvano e sottoscrivono specificatamente le seguenti clausole della presente convenzione: Art. 2 Durata Art. 3 Modalità di organizzazione del servizio Art. 4 Corrispettivo del servizio Art. 5 Tempi e modalità di pagamento Art. 7 Clausola risolutiva espressa Art. 8 Cessione della convenzione Art. 9 Controversie Allegato A) MODALITA OPERATIVE Allegato B) Elenco Prezzi dei servizi ed elenco dei rifiuti che possono essere conferiti in base alla presente convenzione. INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D. LGS N CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali si informa i che i dati personali vengono trattati dal Titolare, CONTARINA S.p.A.,con sede a Spresiano in via Vittorio Veneto n.6, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati e obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e l eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporta l assunzione dei medesimi d ufficio e/o l utilizzo di dati presuntivi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, istituti di credito, società di recupero crediti, a soggetti a vario titolo addetti al ciclo integrato dei rifiuti. L art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare. Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità e la veridicità delle informazioni rese ed e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace cosi come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/ Il sottoscritto autorizza Contarina S.p.A. ad inviare all indirizzo PEC sopra indicato tutte le comunicazioni relative a tutti i rapporti in essere tra lo scrivente e Contarina S.p.A. stessa ai sensi e per gli effetti dell Art. 15, comma 2 della L. n. 59 del 15/03/97, degli Artt. 3 e 4 del DPR 68/2005 e dell Art. 16 della L. n. 2 del 28/01/09. accetto non accetto. CON_MODQ75051_rev5_ _Convenzione_Agricoli - Pagina 6 di 6
CONVENZIONE PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA DELLA PROVINCIA DI TREVISO
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