REGOLAMENTO DELLO SPAZIO DI INCONTRO IN LUOGO NEUTRO FRA MINORI E FAMILIARI.

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1 REGOLAMENTO DELLO SPAZIO DI INCONTRO IN LUOGO NEUTRO FRA MINORI E FAMILIARI. Allegato alla deliberazione dell Assemblea dei Sindaci n. 9/248 del 16/12/2015.

2 ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ Oggetto del regolamento sono gli incontri in luogo neutro che avvengono fra uno o più minori e i propri familiari, alla presenza di un operatore del Consorzio. Il luogo neutro è: uno spazio predisposto ed un tempo dedicato a consentire ed agevolare il mantenimento di legami familiari interrotti a seguito di eventi che hanno causato una frattura nelle relazioni familiari con il conseguente allontanamento del minore predisposto dall Autorità Giudiziaria. Le funzioni prevalenti di tale intervento sono principalmente la funzione facilitante e la funzione protettiva. Funzione facilitante: interventi finalizzati al sostegno, alla ricostruzione della relazione ed è orientata all attivazione di sostegno delle capacità positive genitoriali al fine di raggiungere una liberalizzazione negli incontri (ad esempio conflitti fra genitori a seguito di separazioni e conflitti intrafamiliari e difficoltà del genitore non collocatario ad esercitare la propria funzione). Funzione protettiva: interventi finalizzati a tutelare il minore da comportamenti che potrebbero essere un pregiudizio sia sul piano psicologico che su quello fisico (ad esempio genitori portatori di patologie sanitarie- disturbi psichici, malattie mentali, dipendenza da sostanze stupefacenti o alcoldipendenti-, genitori maltrattanti, genitori presunti abusanti). Gli incontri in luogo neutro possono essere predisposti dall Autorità Giudiziaria o attivati su richiesta dell Assistente sociale con il consenso degli adulti interessati che si esplica attraverso la sottoscrizione di un contratto. ART. 2 OBIETTIVI Garantire la relazione del/i minore/i con i familiari nelle situazioni in cui vi è stata una sospensione o una difficoltà nel suo mantenimento; Favorire e facilitare la relazione e la comunicazione fra il/i minore/i e i familiari coinvolti; Lavorare nella direzione di un recupero della relazione in prospettiva evolutiva in base a criteri temporali e, laddove possibile, di un raggiungimento dell autonomia del rapporto; Garantire la protezione del/i minore/i in casi di maltrattamento e sospetto abuso, della presenza di un adulto con patologia sanitaria; Garantire il diritto di visita dell adulto salvaguardando l interesse del/i minore/i. ART. 3 SETTORI DI INTERVENTO Gli incontri in luogo neutro possono essere attivati per diversi settori di intervento: Situazioni in cui è presente un elevata conflittualità tra i genitori che ha portato ad una discontinuità o sospensione dei rapporti con uno dei due o un altro membro del nucleo familiare allargato; Allontanamento del/i minore/i dal nucleo familiare di origine in seguito di un collocamento in una comunità per minori o in affidamento eterofamiliare; Situazioni in cui un genitore è sospettato di maltrattamento o abuso sessuale, oppure in cui è accertata una violenza intrafamiliare e assistita dal/i minore/i; Situazioni in cui i genitori sono affetti da patologie sanitarie quali problematiche psichiatriche, tossicodipendenza. ART. 4 - DESTINATARI Il Servizio è rivolto alle famiglie del territorio consortile con minori compresi fra gli anni Tali nuclei familiari vivono una situazione di sospensione o interruzione dei rapporti fra uno o più minori con i genitori/parenti o di alta problematicità e necessitano quindi di un contesto protetto che consenta il riavvio e il sostegno dei rapporti.

3 ART. 5 MODALITA DI ACCESSO E DI AVVIO DEL SERVIZIO La presa in carico delle famiglie avviene attraverso: prescrizione dell Autorità Giudiziaria minorile e ordinaria segnalazione dell Assistente sociale di riferimento o di altro operatore socio-sanitario accesso spontaneo Il Responsabile dell Area Minori e Famiglia autorizza l avvio dell intervento sulla base della valutazione sociale effettuata nel corso dell incontro con l assistente sociale di riferimento volto a definire l idoneità della domanda. Il Responsabile di Area e gli educatori, durante l incontro di coordinamento dell Area Minori e Famiglia, valutano la possibile attivazione dell intervento in base alla lista degli interventi attivi e di possibili dimissioni e del carico di lavoro. L assistente sociale di riferimento predispone per il Servizio per la famiglia la scheda di presentazione della situazione familiare e descrive il caso durante un incontro di equipe. Gli educatori del luogo neutro elaborano un progetto di lavoro che prevede le finalità e gli obiettivi, i tempi e i modi per la sua realizzazione, le verifiche in itinere e a conclusione del percorso di aiuto. ART. 6 - REALIZZAZIONE DELL INTERVENTO E RUOLO DELL EDUCATORE L intervento di luogo neutro si realizza attraverso alcune fasi operative: 1. Fase iniziale di avvio dell intervento: l assistente sociale referente del caso procede alla richiesta di presa in carico da parte degli operatori del servizio di luogo neutro e alla presentazione della situazione familiare. Educatori e assistente sociale definiscono il progetto di intervento, stabilendo le modalità e i tempi di avvio. 2. Colloqui di conoscenza iniziale: incontro con gli adulti che vivono con il/i minore/i; colloquio con l adulto incontrante; incontro con il/i minore/i. 3. Preparazione degli incontri: approfondimento della situazione familiare e della conoscenza del/i minore/i e dei familiari; firma del contratto. 4. Gestione dell intervento: a) fase di avvio degli incontri in luogo neutro; b) fase di realizzazione, monitoraggio e verifica. 5. Restituzione all autorità giudiziaria e definizione della variazione del progetto. Durante la realizzazione dell intervento di luogo neutro, l educatore professionale ha il ruolo di porsi come una figura facilitante e vicina nella relazione interpersonale tra il/i minore/i e l adulto incontrante. Inoltre è necessaria un accoglienza empatica anche con gli adulti che vivono con il/i minore/i e/o lo accompagnano agli incontri al fine di sostenere il percorso intrapreso con il bambino. All interno dell incontro in luogo neutro l educatore ha il compito di tutelare il/i minore/i attraverso un lavoro di osservazione, sostegno e protezione. ART. 7 PROGETTO E TEMPI DELL INTERVENTO Il progetto di intervento di luogo neutro deve prevedere criteri rispetto alla durata individuando anche i tempi per la sua conclusione, al fine di garantire una tutela effettiva del/i minore/i in particolare per le situazioni in cui la funzione esercitata è quella protettiva e dove la gestione degli incontri risulta complessa. I tempi dell intervento verranno concordati con l assistente sociale di riferimento della situazione, ma dovranno comunque essere circoscritti ad una durata complessiva di un massimo di 24 mesi dal suo avvio (DGR del 15 aprile 2014). Il presupposto di una prognosi positiva di recuperabilità delle competenze genitoriali e della presenza di una situazione in evoluzione deve essere verificata attraverso alcune fasi: fase iniziale della durata massima di 6 mesi: fase di osservazione, secondo un approccio multidisciplinare, della relazione e delle competenze genitoriali, che

4 approfondisca mancanze e potenzialità, cosicché sia possibile lavorare con l obiettivo di un progressivo miglioramento della situazione; fase intermedia: fase di valutazione rispetto alla recuperabilità genitoriale a seguito del supporto e delle strategie messe in atto dal Servizio per sostenere la famiglia; fase conclusiva: rilevato che la situazione si è evoluta positivamente, si procederà ad una graduale liberalizzazione degli incontri in luogo neutro. Se, al contrario, si evincerà una prognosi negativa, l intervento di luogo neutro sarà concluso e dovrà essere modificato e rivisto in base ai conseguenti provvedimenti assunti dalla competente Autorità Giudiziaria. L Ente Gestore si riserva, nelle situazioni con prognosi negativa, in cui non è possibile trovare soluzioni alternative, di mantenere gli incontri con una cadenza di massimo 3 volte l anno. Va evidenziato che nella stesura del progetto, nelle situazioni in cui si evince una prognosi di recuperabilità delle relazioni, in particolare nei casi di separazione e/o cessazione di convivenza conflittuale, se non verranno mantenuti i tempi definiti dal Servizio, a seguito dell iniziale valutazione, si richiederà alla famiglia una compartecipazione alla spesa per l intervento attuato, che comunque non potrà durare più di 24 mesi. ART. 8 - METODOLOGIA DI INTERVENTO - OPERATORI COINVOLTI E LORO FUNZIONI L intervento di Luogo Neutro si colloca nell ambito degli interventi a tutela del/i minore/i e pertanto deve essere inserito all interno di un progetto che preveda un sistema di interventi che condividono un medesimo fine attraverso l apporto delle singole specificità professionali, in un lavoro di rete multi-professionale. Nel corso dell intervento degli incontri protetti sono quindi previsti: incontri di confronto e verifica alla presenza dell equipe multi-professionale che ha in carico la situazione; incontri periodici con i familiari fruitori del Servizio, anche alla presenza dell assistente sociale di riferimento e/o altri operatori coinvolti nel progetto; stesura di relazioni di aggiornamento e valutazione da parte degli educatori professionali; in casi particolari o in situazioni di elevata criticità sono possibili incontri di verifica anche alla presenza del Responsabile dell Area Minori e Famiglia. ART. 9 - STRUMENTI - Intervento educativo come strumento fondamentale per sostenere e/o riavviare relazioni tra minori e adulti; - regolamento del Servizio; - contratto con i familiari; - lavoro di équipe multi-professionale, colloqui con i soggetti fruitori del servizio; - registro e diario degli interventi; - relazioni di aggiornamento e conclusive. ART.10 MODALITA DI GESTI0NE E REGOLE DA OSSERVARE Per dare avvio all intervento di luogo neutro, i familiari coinvolti devono sottoscrivere per accettazione il contratto redatto dall educatore professionale in accordo con l assistente sociale referente del caso. Ogni contratto prevede la presenza di due parti: una informativa e una relativa alle regole da osservare.

5 La parte informativa contiene: nomi degli operatori; dati del provvedimento dell autorità giudiziaria (se presente); nome e dati del/i minore/i; nomi e dati dell adulto incontrante; nome e dati dell adulto con cui il/i minore/i vive (se necessari). In caso di accesso spontaneo non disposto dall Autorità Giudiziaria, gli adulti fruitori del servizio (adulti con cui il minore vive e adulti incontranti lo stesso) dovranno firmare anche un foglio di consenso dell avvio dell intervento. Le regole da osservare sono le seguenti: l adulto incontrante deve rispettare gli accordi definiti con gli operatori incaricati, durante il colloquio che precede l avvio dell intervento; va rispettato il calendario delle visite previsto; devono essere rispettati gli orari concordati; in caso di ritardo o imprevisto, è necessario avvisare tempestivamente l educatore di luogo neutro; in caso di impossibilità a partecipare all incontro è necessario avvisare preventivamente l educatore, al fine di comunicarlo nei tempi debiti alla famiglia che accoglie il/i minore/i; va rispettato lo spazio dove si svolge l incontro così come il materiale che vi si trova; è vietato fumare durante gli incontri nella stanza di luogo neutro o nei locali adiacenti; non sono ammessi animali nello spazio del luogo neutro; durante gli incontri è opportuno che i genitori usino un linguaggio adeguato e un tono chiaro di voce nella conversazione con il/i figlio/i, ad es. non bisbigliare nell orecchio del/i minore/i, non parlare in dialetto e/o in lingua straniera, in modo che l educatore possa comprendere quanto detto durante le visite; il confronto tra i genitori e l educatore sugli esiti dell incontro può avvenire in un momento precedente e/o successivo all incontro stesso e comunque mai in presenza del/i minore/i; richieste particolari vanno inoltrate preventivamente all assistente sociale e/o all educatore professionale nelle sedi opportune; durante l incontro vanno evitate discussioni che possano essere disturbanti per il/i minore/i; non si possono portare altre persona all incontro, se non in casi autorizzati precedentemente dal Servizio Sociale; eventuali assenze da parte dei bambini e dei familiari agli incontri non potranno essere recuperate, se non eccezionalmente e compatibilmente con l organizzazione del Servizio; l educatore può richiedere il certificato medico quale giustificazione per l assenza del bambino all incontro; è compito e responsabilità dell educatore del luogo neutro decidere di interrompere o non dare avvio all incontro qualora egli valuti una situazione di pregiudizio per il/i minore/i. In tali situazioni, l operatore può avvalersi, se necessario, dell intervento delle Forze dell Ordine. Inoltre nelle situazioni in cui il/i minore/i è situato in affidamento a rischio giuridico: è vietato usare il cellulare durante gli incontri; è vietato scattare fotografie o fare riprese filmate; qualsiasi regalo, oggetto o denaro venga portato per il/i minore/i deve essere mostrato all operatore del luogo neutro prima dell inizio dell incontro affinché possa valutarne o meno la consegna; l incontro con il/i minore/i e il saluto finale devono avvenire all interno della stanza dove si svolge l incontro. Il contratto ha come obiettivo principale quello di prevenire situazioni di conflitto e tensione per tutti i partecipanti al progetto.

6 ART.11- COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA L Ente Gestore può richiedere una compartecipazione alla spesa: nelle situazioni in cui, definito il tempo del progetto di luogo neutro, i termini non vengono rispettati, non a causa di una ridefinizione del progetto stesso, ma per un azione ostacolante da parte dei familiari (es. conflitto tra adulti, difficoltà ad accettare una liberalizzazione degli incontri non per tutela del/i minore/i); nelle situazioni di accesso spontaneo, in cui non è ravvisata la reale necessità di intervenire con l incontro protetto per la tutela del/i minore/i. FUORI SEDE L incontro in luogo neutro ha un costo orario di 30,00 lordi, che verrà suddiviso di norma tra i due genitori o comunque tra tutti gli adulti beneficiari del servizio. Ciascun genitore o altro partecipante agli incontri deve produrre al Servizio Sociale L ISEE e la relativa dichiarazione sostitutiva unica. Per il/i beneficiario/i del servizio che produca/producano un ISEE inferiore ad ,00 il servizio è gratuito. Per il/i beneficiario/i del servizio che produca/producano un ISEE uguale o superiore ad ,00 il costo orario del servizio è di 15,00. Tale costo sarà addebitato anche a coloro che non presenteranno la documentazione di cui sopra. Per particolari e documentate situazioni, valutate dall Assistente Sociale, può essere proposta, con relazione all Ufficio di Direzione, una contribuzione diversa da quella che risulterebbe dai criteri sottostanti. In caso di rifiuto o mancato pagamento delle somme dovute, il CISSACA procederà legalmente. È fatta salva l azione di rivalsa per quanto non dovuto ed eventualmente erogato fino alla data dell interruzione del servizio. È facoltà dell Ente richiedere documentazione aggiuntiva relativa alla situazione economica aggiornata. Si precisa che ai sensi degli art. 147 e 261 del codice civile relativi ai doveri dei genitori nei confronti dei figli, gli oneri di compartecipazione gravano su entrambi gli esercenti la potestà genitoriale anche se affidatari esclusivi del/dei minore/i interessato/i. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale, subentrate durante la fruizione della prestazione, devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima all Assistente Sociale entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni. Art. 12 UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI ENTI Nel caso in cui venissero attivati degli interventi su richiesta di altri Enti, o se questi ultimi richiedessero l utilizzo dei locali, verranno addebitati i costi di cui all allegato A. Art RISPETTO DELLE NORME VIGENTI E ABROGAZIONI Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto ed agli altri Regolamenti del Consorzio. Art PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito del Consorzio. Art. 15 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento - emanato ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2016.

7 All. A I costi si intendono a intervento e la durata media è di circa 1 ora ENTI ATTIVITA' ESTERNI PUBBLICI Mediazione familiare con n. 1 operatore 35,00 Mediazione familiare con n. 2 operatori 45,00 Consulenza familiare individuale 45,00 Consulenza familiare di coppia 50,00 Incontri in luogo neutro solo locali 175,00 125,00 Incontri in luogo neutro locali + educatore 210,00 150,00 TRIBUNALE ALESSANDRIA ALTRI TRIBUNALE Incontri in luogo neutro locali + educatore + addetto alla video registrazione 220,00 160,00 Incontri in luogo neutro locali + ass. sociale + educatore 250,00 180,00 Incontri in luogo neutro locali + ass. sociale + educatore + addetto alla video registrazione 260,00 185,00 Audizioni protette solo locali 185,00 260,00 Audizioni protette locali + responsabile 200,00 285,00 Audizioni protette locali + responsabile + addetto alla video registrazione 220,00 310,00 Audizioni protette locali + Ass. Sociale 200,00 280,00 Audizioni protette locali + Ass. Sociale + addetto alla video registrazione 220,00 310,00 Incidenti probatori solo locali 125,00 175,00 Incidenti probatori locali + addetto alla video registrazione 135,00 190,00 Consulenze tecniche d'ufficio e/o consulenze diverse da parte di professionisti privati esterni (solo locali) 60,00 Consulenze tecniche d'ufficio e/o consulenze diverse da parte di professionisti privati esterni (locali + strumenti) 120,00

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