CAPO I - ELIMINAZIONE DELL ARRETRATO

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1 Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (G.U. del 12 settembre 2014) Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile CAPO I - ELIMINAZIONE DELL ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI CAPO II - PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO CAPO III - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO CAPO IV - ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE Capo V - ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L ACCE- LERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI Capo VI - MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA Capo VII DISPOSIZIONI FINALI CAPO I - ELIMINAZIONE DELL ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI ART. 1. (Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all autorità giudiziaria) 1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. 2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all albo dell ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso. 3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza. 4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo dev essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell articolo 830 del codice di procedura civile, è I due primi capi del decreto legge affiancano alla mediazione civile due nuovi strumenti di degiurisdizionalizzazione: il ricorso all arbitrato e la negoziazione assistita. L art. 1 è immediatamente efficace e prevede che le parti con ricorso congiunto possano chiedere al giudice di trasmettere al Presidente del consiglio dell ordine degli avvocati, per la nomina di un collegio arbitrale, il fascicolo della causa pendente in tribunale o in corte d appello (non ancora andata in decisione) purché non verta su diritti indisponibili e non si tratti di una causa di lavoro. Gli arbitri sono individuati dalle parti o dal presidente dell Ordine tra gli avvocati che abbiano dichiarato la loro disponibilità. Gli Ordini si devono perciò organizzare da subito per ricevere queste dichiarazioni di disponibilità. La nomina avviene ai sensi dell art. 810 c.p.c. sostituito al presidente del tribunale il presidente del consiglio dell Ordine. Criticità: Va meglio specificato il meccanismo di nomina. L arbitrato si conclude con il lodo impugnabile ai sensi degli articoli 827 ss c.p.c. Se la causa è in appello gli arbitri la devono definire entro 120 giorni dalla nomina altrimenti va riassunto entro i successivi 60 giorni. In difetto la causa si estingue. Criticità: se l istanza deve essere congiunta si può prevedere ragionevolmente che il meccanismo non funzionerà dal momento che almeno una parte non avrà interesse a definire il procedimento. 1 Lessico di diritto di famiglia

2 stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità. 5. Nei casi di cui ai commi che precedono, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. CAPO II - PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE AS- SISTITA DA UN AVVOCATO ART. 2. (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato) 1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l assistenza di avvocati iscritti all albo anche ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n La convenzione di negoziazione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese; b) l oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili. 3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). 4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta. 5. La convenzione è conclusa con l assistenza di un avvocato. 6. Gli avvocati certificano l autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. 7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all atto del conferimento dell incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. Anche questa disposizione è immediatamente efficace. Lo strumento della negoziazione assistita si affianca (all arbitrato e) alla mediazione come un nuovo strumento di degiurisdizionalizzazione (nelle due forme facoltativa /volontaria o come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria) e consente alle parti, obbligatoriamente assistite dai rispettivi difensori, di raggiungere per qualsiasi vertenza su diritti disponibili un accordo che chiude la controversia. Le parti nella convenzione indicano un termine massimo non inferiore ad un mese per raggiungere l accordo ed è redatta a pena di nullità in forma scritta. Gli avvocati certificano l autografia della sottoscrizione delle parti. Gli avvocati hanno il dovere di informare il proprio assistito della possibilità di ricorrere alla negoziazione. Criticità: la convenzione di negoziazione assistita nel testo della legge è tutt uno con l accordo. Dovrebbe essere tenuta distinta dal verbale di accordo. ART. 3. (Improcedibilità) 1. Chi intende esercitare in giudizio un azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di Questa disposizione relativa ai casi di invito obbligatorio alla negoziazione assistita inizierà ad applicarsi dopo 90 giorni dall entrata in vigore della legge di conversione e prevede i casi in cui la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cosiddetta giurisdizione condizionata) Il procedimento ricalca quello previsto in caso di mediazione civile dall art. 5, comma 1 bis e seguenti del D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28 [nel testo modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98) successivo alla sentenza di Corte cost. 6 dicembre 2012, n. 272] La parte che intende promuovere un giudizio per risarcimento dei danni di qualunque entità da circolazione di veicoli o domanda di pagamento di somme non superiori a euro (ed al di fuori dei casi di mediazione civile obbligatoria previsti nell art. 5, comma 1 bis D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28) ) deve 2 Lessico di diritto di famiglia

3 cui all articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. 2. Quando l esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all articolo 2, comma 2, lettera a). 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all articolo 696-bis del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell azione civile esercitata nel processo penale. 4. L esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. 5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati. 6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. 7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. obbligatoriamente tramite l avvocato invitare l altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. In tal caso il giudice assegna un termine per l invito alla negoziazione. La controparte può rifiutarsi o non aderire: dopo un mese la condizione si considera comunque avverata. Analogamente a quanto avviene per la mediazione civile il meccanismo non si applica tra l altro nei procedimenti in camera di consiglio. E sempre possibile chiedere provvedimenti di urgenza o di trascrivere la domanda. Criticità: Non è escluso che l invito alla negoziazione assistita (nei casi di mediazione obbligatoria) possa essere rivolto alla controparte anche se la mediazione fallisce. Non sarebbe stato più opportuno prevedere l invito alla negoziazione come alternativa facoltativa fin da subito alla mediazione? ART. 4. (Non accettazione dell invito e mancato accordo) 1. L invito a stipulare la convenzione deve indicare l oggetto della controversia e contenere l avvertimento che la mancata risposta all invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile. 2. La certificazione dell autografia della firma apposta all invito avviene ad opera dell avvocato che formula l invito. 3 L invito alla negoziazione deve contenere l avvertimento che la mancata risposta o il rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini della condanna alle spese. L avvocato della parte invitante deve certificare in un atto che non vi è stata accettazione dell invito o che vi è stato un rifiuto della controparte. Questo atto andrà evidentemente allegato all atto introduttivo della causa. Benché vi sia qualche analogia non è richiamatonon sussistendone i presupposti - il meccanismo rigido dell art. 13 del D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28 Lessico di diritto di famiglia

4 3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati. sulla condanna alla spese in caso di provvedimento giudiziario difforme dalla proposta dal mediatore. ART. 5. (Esecutività dell accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione) 1. L accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l iscrizione di ipoteca giudiziale. 2. Gli avvocati certificano l autografia delle firme e la conformità dell accordo alle norme imperative e all ordine pubblico. 3. Se con l accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 4. Costituisce illecito deontologico per l avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato. L accordo raggiunto (e non quindi la convenzione di negoziazione assistita che lo presuppone) sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo e titolo per l iscrizione dell ipoteca giudiziale. Non serve alcun altro adempimento, salvo la certificazione delle autografie la dichiarazione che l accordo è conforme alle norme imperative e all ordine pubblico. Se l accordo concerne la conclusione di un contratto trascrivibile serve l autentica del notaio (come nella mediazione civile) Criticità: andrà precisato che la convenzione di negoziazione assistita deve essere un atto formalmente diverso dall accordo. ART. 6. (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) 1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 3. L accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell accordo munito delle certificazioni di cui all articolo All avvocato che vìola l obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:«g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione as- La negoziazione assistita può (quindi è facoltativa) essere utilizzata anche per la separazione, il divorzio (nei soli casi di divorzio a seguito di separazione) e per i relativi procedimenti di revisione (quindi in deroga al divieto di utilizzazione per i procedimenti in camera di consiglio) salvo che vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente. Entro dieci giorni l avvocato a pena di sanzioni pecuniarie deve inviare l atto (tutti i tipi di atti indicati) con le certificazioni di conformità alle norme imperative e all ordine pubblico (tra cui la norme che vietano la negoziazione se vi sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti) questo meccanismo all ufficio di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per la relativa annotazione. Criticità: non è detto che cosa succede se per esempio l accordo viene ugualmente sottoscritto nonostante vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Può essere impugnato? Da chi? Si prevedono i necessari adeguamenti nell ordinamento di stato civile 4 Lessico di diritto di famiglia

5 sistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;»; b) all articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:«g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»; c) all articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:«d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;». ART. 7. (Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro) 1. All articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole del codice di procedura civile sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato». La norma prevede che per gli accordi raggiunti attraverso le procedure di negoziazione assistita vale il principio di invalidità delle transazioni e delle rinunzie che hanno ad oggetto diritti dei lavoratori. ART. 8. (Interruzione della prescrizione e della decadenza) 1. Dal momento della comunicazione dell invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. Analogamente a quanto previsto in materia di mediazione dalla data dell invito alla negoziazione ovvero dalla sottoscrizione dell accordo la prescrizione è interrotta ed è impedita (per una sola volta) la decadenza. ART. 9. (Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza) 1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse. 2. E fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. 3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. 4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili. Vengono indicate per gli avvocati alcune regole di comportamento già valide nei procedimenti di mediazione. 5 Lessico di diritto di famiglia

6 ART. 10. (Antiriciclaggio) 1. All articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,». ART. 11. (Raccolta dei dati) 1. I difensori che sottoscrivono l accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell ordine circondariale del luogo ove l accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. 2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. Gli accordi raggiunti sono trasmessi al consiglio dell Ordine per il necessario monitoraggio. CAPO III - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SE- PARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO ART. 12. (Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all ufficiale dello stato civile) 1. I coniugi possono concludere, innanzi all ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 3. L ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L atto contenente l accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 4. All articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell atto Le norme di questo capo si applicheranno dopo 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione e consentono ai coniugi di separarsi, di divorziare (nei casi di divorzio preceduti da separazione) o di modificare i loro accordi anche senza difensore direttamente davanti agli ufficiali di stato civile. Sono sempre esclusi i casi in cui esistono figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente. Criticità: Il maccanismo non garantisce in alcun modo i diritti delle parti. 6 Lessico di diritto di famiglia

7 contenente l accordo di separazione concluso innanzi all ufficiale dello stato civile.». 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera:«g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall ufficiale dello stato civile;»; b) all articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:«g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»; b) all articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera:«d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall ufficiale dello stato civile;». 6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all atto della conclusione dell accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall articolo 4 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642». 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. CAPO IV - ALTRE MISURE PER LA FUNZIONA- LITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE ART. 13. (Modifiche al regime della compensazione delle spese) 1. All articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si tratta di una modifica restrittiva. La norma modifica di fatto il regime delle spese indicando espressamente i casi in cui è ammessa la compensazione. Quindi negli altri casi il soccombente deve essere condannato al rimborso delle spese. ART. 14. (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione) 1. Dopo l articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «183-bis. (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione) Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si pro- A questa disposizione è assegnata la funzione di accelerazione dei tempi della maggior parte dei processi. La disposizione si applica a decorrere dal trentesimo giorno dopo l entrata in vigore della legge di conversione. Si prevede che all udienza di prima comparizione e trattazione (art. 183 c.p.c.) il giudice possa disporre il passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione nei casi naturalmente già previsti dall art. 702-ter c.p.c. Il giudice se richiesto concede 15 giorni di tempo per le richieste istruttorie e 10 per l indicazione di prova contraria. 7 Lessico di diritto di famiglia

8 ceda a norma dell articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ART. 15. (Dichiarazioni rese al difensore) 1.Al codice di procedura civile, dopo l articolo 257- bis è aggiunto il seguente: «257-ter. (Dichiarazioni scritte) - La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell articolo 252, ne attesta l autenticità. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.». Gli avvocati delle parti possono farsi rilasciare dichiarazioni da persone che possono testimoniare sui fatti di causa. Queste dichiarazioni autenticate possono essere prodotte. Vale evidentemente l ultimo comma dell art. 257 bis c.p.c. che consente al giudice di disporre che il teste deponga in udienza. Criticità: andrebbe indicato che le dichiarazioni in questione sono equiparate alla testimonianza e che il difensore deve ammonire il teste che ha l obbligo di dire la verità. ART. 16. (Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742) 1. All articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno». 2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall anno Il periodo feriale si riduce al periodo dal 6 al 31 agosto (25 giorni) Capo V - ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHE PER LA SEMPLIFICA- ZIONE E L ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ART. 17. (Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti) 1. All articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.». 2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Questa disposizione si applicherà dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione Ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231(attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali il saggio attuale di interessi è fino al dell 8,15 % 8 Lessico di diritto di famiglia

9 ART. 18. (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione) 1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) l articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»; b) l articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente: «Eseguita l ultima notificazione, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l originale dell atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»; c) l articolo 557 è sostituito dal seguente: «Art. 557 (Deposito dell atto di pignoramento). Eseguita l ultima notificazione, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell atto di pignoramento. Nell ipotesi di cui all art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.». 2. Alle disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile, dopo l articolo 159 è inserito il seguente: «Art. 159-bis (Nota d iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). La nota d iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto aven- Queste disposizioni si applicano dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione. Si prevede che sia il creditore (non più l ufficiale giudiziario) a dover depositare con modalità telematiche (dal 31 marzo 2015) la nota di iscrizione a ruolo con la copia conforme dei verbali di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. Il deposito deve avvenire a pena di perdita di efficacia del pignoramento entro 10 giorni dalla consegna da parte dell ufficiale giudiziario in caso pignoramento mobiliare (art. 518) e immobiliare (art. 557) ed entro 30 giorni in caso di pignoramento presso terzi (art. 543). 9 Lessico di diritto di famiglia

10 te natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.» 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 4. All articolo 16-bis, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.». ART. 19. (Misure per l efficienza e la semplificazione del processo esecutivo) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) l articolo 26, secondo comma, è abrogato; b) dopo l articolo 26 è inserito il seguente: «Art. 26-bis (Foro relativo all espropriazione forzata di crediti) Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall articolo 413, quinto comma, per l espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»; c) all articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il settimo comma è abrogato: 2) all ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse; d) dopo l articolo 492 è inserito il seguente: «Art. 492-bis(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L istanza deve contenere l indicazione dell indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell articolo 547, dell indirizzo di posta elettronica certificata. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi Tutte le disposizioni modificative contenute in questo articolo si applicheranno dal trentesimo giorno successivo all entrata in vigore della legge di conversione. Le modificazioni più rilevanti sono le seguenti: a) si prevede che l unico foro territoriale dell esecuzione sia quello del luogo di residenza del debitore (salvo che si trattai di una pubblica amministrazione) (nuovo art. 26-bis c.p.c.). E abrogato l art. 26 che prevede in caso di pignoramento immobiliare la competenza del foro in cui l immobile si trova. b) L ufficiale giudiziario su istanza del creditore procedente autorizzata dal presidente del tribunale ricerca lui stesso con modalità telematiche le cose da pignorare anche mediante accesso diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e all anagrafe tributaria. In caso di beni in territorio diverso l ufficiale giudiziario consegna il verbale al creditore il quale incaricherà l ufficiale giudiziario competente territorialmente (nuovo art. 492-bis c.p.c.) In caso di più beni o più crediti individuati la scelta relativi ai beni o ai crediti su cui effettuare l esecuzione è rimessa al creditore (nuovo art. 155 ter disp. att. c.p.c.) c) In caso di pignoramento presso terzi il terzo deve inviare sempre ed esclusivamente la dichiarazione con raccomandata al creditore o tramite PEC. (nuovo art. 547, 1 co. c.p.c.) d) In caso di pignoramento immobiliare l ufficiale giudiziario intima l asporto dei beni entro un termine. Sarà il custode, in caso di mancato asporto, a provvedere alla vendita (nuovo art. 609 c.p.c.) e) In caso di ragionevole infruttuosità della procedura è disposta la chiusura anticipata dell esecuzione ( nuovo art. 166 disp. att. c.p.c.) 10 Lessico di diritto di famiglia

11 automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell interno ai sensi dell articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con l autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell anagrafe tributaria, compreso l archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. Se l accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell ufficiale giudiziario, quest ultimo accede agli stessi per provvedere d ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all ufficiale giudiziario territorialmente competente. L ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell articolo 388, sesto comma, del codice penale. Se l accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l ufficiale giudiziario notifica d ufficio, ove possibile a norma dell articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell ingiunzione, dell invito e dell avvertimento al debitore di cui all articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest ultimo riferibili. Quando l accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest ultimo che sono nella disponibilità di terzi l ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»; e) all articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, la parola personalmente è soppressa; 2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all articolo 547 al creditore 11 Lessico di diritto di famiglia

12 procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»; 3) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Quando procede a norma dell articolo 492-bis, l ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l assegnazione o la vendita delle cose mobili o l assegnazione dei crediti. Sull istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l udienza per l audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l invito e l avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»; f) all articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente: «Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.» g) all articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il primo comma è abrogato; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando all udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un udienza successiva. L ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»; h) all articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all aggiudicazione o all assegnazione dell immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»; i) l articolo 609 è sostituito dal seguente: «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all esecuzione) Quando nell immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di aspor- 12 Lessico di diritto di famiglia

13 tarli, assegnandogli il relativo termine. Dell intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l asporto non è stato eseguito l ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto. Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest ultima, da un custode nominato dall ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode. Decorso il termine fissato nell intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l asporto. Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell articolo 611. In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell esecuzione per l eventuale sostituzione del custode.»; 2. Alle disposizioni per l attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l articolo 155 sono inseriti i seguenti: «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari) Per archivio dei rapporti finanziari di cui all articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la se- 13 Lessico di diritto di famiglia

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