SULLA NATURA GIURIDICA DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI CROCE ROSSA

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1 STUDIO LEGALE AVV. LUCIA DELMEDICO via Crispi n Bari Tel Cell luciadelmedico@tiscali.it Gent.ma dott.ssa Sandra ZACAGLIONI Presidente Associazione Nazionale Cremona presidente@associazionecremona.org Gentilissima Presidente, di seguito Le riporto il seguente studio " Sulla Natura Giuridica della Società Nazionale di Croce Rossa", per la sua eventuale pubblicazione sul sito internet della benemerita Associazione Nazionale Cremona Onlus da Ella egregiamente presieduta. Le invio i miei più cordiali saluti. Bari, lì 24 agosto 2012 Avv. Lucia Delmedico SULLA NATURA GIURIDICA DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI CROCE ROSSA L'attuale natura giuridica della Croce Rossa Italiana è quella di ente pubblico non economico. La benemerita CRI, prezioso Bene Comune di tutti gli Italiani e della intera Comunità Internazionale, è una Associazione a vocazione internazionale "avente ad ogni effetto qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico" (cfr : art. 7, comma 1, del d.l. 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 1995, n. 490). 1

2 2 La natura pubblica della CRI, comunque, è rilevante solo per l'ordinamento interno, in quanto la nostra meravigliosa ed encomiabile Società Nazionale di Croce Rossa essendo parte integrante del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è tenuta all'assoluto rispetto delle determinazioni assunte dagli Organismi Internazionali della Croce Rossa, e prima ancora dei sette Principi Universali. Infatti l'art. 1 del vigente Statuto dell'ente CRI ( approvato con Decreto del P.C.D.M. del 6 maggio 2005, n.97 ), recita : << L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, e' costituita in conformita' alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi fondamentali : >> Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità. Va altresì evidenziato che le vigenti Convenzioni di Ginevra del 1949, ratificate dall'italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739, assegnano un ruolo di rilevante interesse pubblico, ovviamente sotto l'aspetto umanitario, alle Società Nazionali di Croce Rossa, come, ad esempio, quello di essere ausiliarie della sanità militare ai sensi dell'art. 26 della I^ Convenzione. Deve inoltre osservarsi che, come noto, una delle condizioni richieste dallo Statuto del Movimento Internazionale della Croce Rossa per il riconoscimento di una Società Nazionale di Croce Rossa, è che la Società di Croce Rossa sia costituita in uno Stato che abbia ratificato le suddette Convenzioni di Ginevra del 1949, nonché che la stessa sia ausiliaria dei pubblici poteri nell'azione umanitaria e, per le Nazioni che dispongono di Forze Armate, che essa sia ausiliaria della sanità militare del proprio Paese secondo quanto previsto dal citato art. 26 della I^ Convenzione di Ginevra del La ratio di tale condizione è fin troppo ovvia, atteso che lo Stato nel ratificare le Convenzioni di Ginevra del 1949, recepisce le medesime Convenzioni nel proprio Ordinamento giuridico, nonché assume dinanzi alla Comunità Internazionale i derivanti obblighi umanitari, tra i quali quello di garantire, rispettare e facilitare, comunque ed in ogni circostanza, l'assolvimento dell'azione umanitaria della propria Società Nazionale di Croce Rossa. Va anche considerato che, come ben noto, gli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra del 1949 partecipano a tutte le Conferenze Internazionali del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ed anche per tale ragione essi sono tenuti a rispettarne le relative Risoluzioni.

3 3 Come noto la Conferenza Internazionale è : <<... l'organo supremo del Movimento internazionale e riunisce tutte le delegazioni delle Società Nazionali, del Comitato Internazionale della Croce Rossa, della Federazione Internazionale e i rappresentanti degli Stati firmatari le Convenzioni di Ginevra. La Conferenza, che si riunisce ogni quattro anni, assicura il coordinamento e l'unità degli sforzi di tutto il Movimento Internazionale. Le decisioni adottate dalla Conferenza vincolano gli organi della Croce Rossa per l'interpretazione e la revisione degli Statuti, per le controversie che possono sorgere tra gli Stati firmatari circa l'interpretazione e l'applicazione delle Convenzioni e per le proposte relative a queste. Essa riveste un grande valore in quanto esprime i sentimenti dell'opinione pubblica mondiale relativamente alle questioni di carattere umanitario. >> ( Il Movimento Internazionale - Croce Rossa Italiana in ). La Società Nazionale di Croce Rossa, è obbligatoriamente ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie e costituisce per lo Stato nel quale opera un insostituibile ed indispensabile punto di riferimento sia in tempo di conflitto armato che in tempo di pace. Infatti ad esempio : - l'art. 44 della I^ Convenzione di Ginevra del 1949 prevede all'ultimo comma che : << In via eccezionale, conformemente alla legislazione nazionale e con l'autorizzazione esplicita di una delle società nazionali della Croce Rossa (...) potrà essere fatto uso dell'emblema della Convenzione, in tempo di pace, per segnalare i veicoli utilizzati come ambulanze e l'ubicazione dei posti di soccorso esclusivamente riservati a prestare cure gratuite a feriti e malati.>>; altro esempio, tra i tanti, è costituito dall'art. 25 della IV^ Convenzione di Ginevra del 1949 che al II comma prevede che : << Se, a cagione delle circostanze, lo scambio della corrispondenza familiare per via postale fosse reso difficile o impossibile, le Parti in conflitto interessate si rivolgeranno ad un intermediario neutrale,..., per stabilire di comune accordo i mezzi per assicurare l'esecuzione dei loro obblighi nella condizioni migliori possibili, specialmente con il concorso delle Società nazionali della Croce Rossa...>>; ed ancora, l'art. 33, 3 comma, del I Protocollo Aggiuntivo del 1977, contempla anche le Società Nazionali di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa in materia di persone disperse : << Le informazioni sulle persone segnalate come disperse...e le richieste relative a dette informazioni saranno trasmesse sia per il tramite della Potenza protettrice, dell'agenzia centrale di ricerche del Comitato Internazionale della Croce Rossa, o delle Società nazionali della Croce Rossa (...) >>. Da quando sopra è indubitabile che i compiti attribuiti alla Società Nazionale di

4 4 Croce Rossa dalle Convenzioni Internazionali, tutte ratificate, sono di natura squisitamente pubblica. L'Italia, Nazione che da sempre ha dimostrato un altissimo senso umanitario anche nella propria produzione legislativa, ha dato, come ben noto, piena attuazione agli obblighi internazionali derivanti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, tra l'altro, indicando per legge ( cfr. : DPR 31 luglio 1980, n. 613 e segg. mod. ), fra i compiti della Croce Rossa Italiana quelli di : << a) contribuire in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; b) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi; c) organizzare e svolgere, in tempo di Pace e sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali; d) diffondere e promuovere i principi umanitari ai quali la istituzione della Croce Rossa internazionale è informata. (...) >>. Tali compiti, come già detto, ed in particolare quelli direttamente connessi con il Diritto Internazionale Umanitario ( DIU ), hanno una connotazione palesemente pubblica, ed incidono ovviamente sulla stessa natura giuridica della CRI. La Società Nazionale di Croce Rossa, quindi, a prescindere dalla collocazione giuridica assegnatale dal diritto interno, essendo destinataria di specifiche attribuzioni in virtù delle Convenzioni di Ginevra del 1949, svolgerà sempre e comunque un ruolo di natura pubblica. E' evidente che per i compiti assegnati alla CRI, quale Società Nazionale di Croce Rossa, sia dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 che dalla legislazione interna, la medesima CRI non potrà mai essere considerata, sotto tale profilo, comunque ed in ogni caso, esclusivamente una semplice associazione privata. Infatti da una disamina del vigente complesso contesto normativo internazionale ( sin dal 1951 recepito nel nostro Ordinamento ), nel quale vengono inseriti la CRI, quale Società Nazionale di Croce Rossa ed i compiti alla stessa attribuiti, può affermarsi che la natura pubblica deriva alla CRI, non solo dalla qualificazione giuridica che attualmente riveste secondo il nostro diritto interno, ma anche e specialmente dal

5 5 Diritto Internazionale Umanitario e segnatamente dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, legge dello Stato sin dal 1951, nonché dai successivi Protocolli Aggiuntivi del La CRI, quale Società Nazionale di Croce Rossa, destinataria, tra le altre, di numerose norme delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei successivi Protocolli Aggiuntivi, è essenzialmente pubblica in quanto pubblici sono i compiti ad essa assegnati. Non è assolutamente possibile assimilare ( sotto il profilo sostanziale ), in considerazione dei compiti assegnati dal c.d. " Diritto di Ginevra" alla Società Nazionale di Croce Rossa, quest'ultima ad una semplice associazione di diritto privato. Certo il Legislatore nazionale di ogni singolo Stato che ha ratificato le Convenzioni del 1949, ovviamente, è sovrano e libero di determinare la forma giuridica che più ritiene consona alla propria Società Nazionale di Croce Rossa secondo il proprio diritto interno, ma qualunque Società Nazionale di Croce Rossa avrà sempre e comunque una sostanziale ed immodificabile connotazione pubblica che le deriva essenzialmente dal corpus normativo delle vigenti Convenzioni Internazionali e ciò a prescindere il diritto interno le attribuisce personalità giuridica di diritto privato o pubblico. La evidente peculiarità della CRI, quale Società Nazionale di Croce Rossa, destinataria di specifiche norme di Diritto Internazionale Umanitario, oggettivamente impone di considerarla comunque un Ente Umanitario, Imparziale, Neutrale e Indipendente che svolge compiti e funzioni, comunque ed in ogni caso, di natura pubblica. Conseguentemente la CRI non potrà mai avere esclusivamente una natura giuridica privatistica ( anche se dovesse essere trasformata in ente privato ), per la semplice ragione che, come di tutta evidenza, i compiti ai quali assolve, in virtù della normativa internazionale, sono, come già detto, pubblici. In particolare i compiti che la Società Nazionale di Croce Rossa è tenuta ad assolvere quale struttura ausiliaria della Sanità Militare ex art. 26 I^ CG del 1949 saranno sempre e comunque di natura pubblicistica. Ogni Società Nazionale di Croce Rossa,quindi, dovrebbe avere una legislazione speciale e specifica proprio in virtù del fatto che la medesima Società Nazionale di Croce Rossa costituisce una articolazione del c.d. Diritto di Ginevra. Dall'altro lato, sempre il Diritto Internazionale Umanitario e la varie Risoluzioni del

6 6 Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e primi fra tutti i Principi Universali del Movimento, richiedono una legislazione interna che assicuri che la Società Nazionale di Croce Rocca, possa essere oggettivamente Indipendente. Infatti, come noto, è proprio l'indipendenza, dopo quello Umanitario, uno dei Principi fondamentali del Movimento Internazionale, il quale recita che : << la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attivita' in aderenza ai suoi principi, e' ausiliaria dei poteri pubblici nelle attivita' umanitarie ed e' sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano; >>. L'Indipendenza, come noto, è uno dei sette Principi fondamentali della Croce Rossa adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa del 1965 : << La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei poteri pubblici nelle loro attività umanitarie e sottomesse alle leggi che reggono i loro rispettivi paesi, devono però conservare un'autonomia che permetta di agire sempre secondo i principi della Croce Rossa. Questo principio non si riferisce soltanto ai poteri pubblici ma a tutto ciò che può far deviare la Croce Rossa dai fini prepostasi. Anche se la Croce Rossa è sovvenzionata principalmente dallo Stato cui appartiene, essa deve mantenere la propria autonomia nei confronti di ingerenze politiche, avendo come scopo la sola ed esclusiva attività umanitaria e pur collaborando in questa con lo Stato. >> ( I Principi Fondamentali della Croce Rossa in ). Ne consegue che l'attuale natura giuridica di Ente pubblico non economico della CRI è irrilevante ai fini del principio di Indipendenza. Nel senso che la natura giuridica di una Società Nazionale di Croce Rossa è ininfluente ai fini della sua Indipendenza. L'Indipendenza viene ad essere, comunque, garantita e richiesta dalle Convenzioni Internazionali e dalle Risoluzioni del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, a prescindere dalla forma giuridica che la legislazione interna attribuisce alla propria Società Nazionale di Croce Rossa. Va altresì evidenziato, che anche privatizzando la CRI, in ogni caso, a prescindere dalle osservazioni sopra riportate, lo Stato, avendo ratificato le Convenzioni di Ginevra del 1949, sarebbe comunque obbligato a sovvenzionarla e quindi essa sarebbe ovviamente sottoposta al controllo contabile degli Organi statali a ciò preposti. Del resto è stato autorevolmente osservato che : << per individuare la natura pubblicistica di un ente non deve aversi riguardo al nomen juris e cioè all'aspetto formale (...) ma alla sostanza dell'attività svolta, alle modalità di istituzione dell'organismo ed al sistema di funzionamento e finanziamento>>

7 ( Cassazione, Sezioni Unite, 3 maggio 2005 n ). 7 E' ben noto inoltre che la Giurisprudenza amministrativa, più volte, seppure in tema di società a partecipazione pubblica, ha ribadito il principio sopra riportato ( cfr. : Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 2000, n. 1885, Cons. Stato, sez. VI, n del 2001; Tar Lazio, sez. III quater, 21 ottobre 2009 n ), e cioè, sinteticamente, che per individuare la natura pubblica di un ente deve farsi riferimento non alla sua formale collocazione giuridica, ma, tra l'altro, alla sostanza dell'attività svolta. Orbene applicando il principio sopra enunciato alla Società Nazionale di Croce Rossa, inevitabilmente, come di tutta evidenza, si perviene alla conclusione, comunque, della sua natura pubblica. E' evidente, quindi, che la natura giuridica di Ente pubblico della CRI, assolutamente ininfluente ai fini della propria Indipendenza, sarebbe, anche in caso di privatizzazione della amata Associazione, comunque, pubblicistica. La CRI,infatti, in virtù delle finalità, scopi e compiti alla medesima assegnati anche dalle vigenti normative internazionali, avrà sempre e comunque una connotazione prettamente pubblicistica. Ne consegue che l'eventuale e totale trasformazione da Ente pubblico in Ente privato, comunque non farebbe venir meno la sua oggettiva natura pubblica derivante, come detto, dai compiti ad essa attribuiti dal DIU, specie per quelli ausiliari derivanti, come noto, tra l'altro, dal citato art. 26 della I^ CG del Del resto, come noto, è stato autorevolmente osservato, dai Rappresentanti nazionali e regionali della Croce Rossa Italiana, riunitisi a Roma il giorno 21 luglio 2012 per affrontare congiuntamente le problematiche relative al riordino dell'associazione, che: << Essa infatti annovera due complesse e articolate strutture - Corpo Militare e Corpo delle Infermiere Volontarie - militarmente disciplinate ed organizzate, destinate a garantire l'ausiliarietà nei confronti delle Forze Armate, che non avrebbero modo di incardinarsi efficacemente in un'organizzazione esclusivamente privata. Analogamente, le funzioni che la CRI svolge nel campo delle emergenze richiedono il mantenimento di profili pubblici, senza di che il tradizionale raccordo tra l'associazione e le Istituzioni - che ha storicamente assai spesso costituito l'architrave della risposta alle emergenze - ne risulterebbe gravemente indebolito. Quanto sopra non significa che tutto il personale dipendente del Corpo Militare, come

8 8 meglio si dirà, debba necessariamente restare nell'ambito pubblico. Ciò che è davvero importante è che - quanto meno - un'aliquota del personale dipendente militare, da quantificarsi opportunamente, sia sottratta al passaggio ai ruoli civili, in modo da costituire il nucleo di risorse essenziale in grado, accanto al Corpo delle Infermiere Volontarie, di garantire le attività derivanti dell'ausiliarietà alle Forze Armate. Così come è essenziale che un'aliquota necessaria di personale civile sia trattenuta in ambito pubblico allo scopo di garantire la gestione delle attività afferenti alle emergenze. Al riguardo, i Soci attivi della CRI propongono che le nominate strutture e risorse della CRI, che devono imprescindibilmente mantenere prerogative pubblicistiche, siano incardinate in una apposita Fondazione, sottoposta al controllo totalitario dell'associazione, in funzione di servizio a quest'ultima. La Fondazione, a natura giuridica pubblica, si porrebbe in luogo dell'ente strumentale pubblico individuato nel decreto, dovendo inoltre assumere - a differenza di questo - carattere permanente. >> ( ved. link : Quanto sopra riportato, totalmente condivisibile, costituisce, tra l'altro, l'ulteriore conferma che la Società Nazionale di Croce Rossa, in special modo per quanto riguarda i compiti alla stessa assegnati dal vigente Diritto Internazionale Umanitario, ha comunque natura pubblicistica. Pertanto, la natura giuridica della CRI, quale Società nazionale di Croce Rossa, destinataria di specifiche attribuzioni ai sensi delle vigenti Convenzioni di Ginevra del 1949, dei Protocolli Aggiuntivi del 1977 e delle Risoluzioni delle Conferenze Internazionali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzuluna Rossa, sarà sempre e comunque pubblica, essendo tale natura pubblicistica di tipo funzionale. Si potrebbe procedere, in sede di riordino della CRI, come autorevolmente proposto dai Rappresentanti nazionali e regionali della Croce Rossa Italiana, riunitisi a Roma il giorno 21 luglio 2012 ( ved. : -

9 9 Tale autorevole soluzione consentirebbe di raggiungere e garantire la massima efficienza operativa della nostra amata CRI, coniugando le sue due inscindibili anime quella privata e quella pubblica. Ovviamente, ciò che oggettivamente è rilevante sotto il profilo dell'indipendenza della Società Nazionale di Croce Rossa, non è la sua natura giuridica secondo il diritto interno, ma il fatto che essa possa mantenere la propria autonomia nei confronti di qualsiasi potere nella sua azione umanitaria che deve essere sempre ed in ogni caso svolta nel totale rispetto dei Principi Universali di Croce Rossa. Da ciò ne consegue che una Società Nazionale di Croce Rossa deve essere regolamentata da disposizioni che ne garantiscano la piena autonomia nelle attività umanitarie secondo i Principi di Croce Rossa. Vale a dire che il proprio STATUTO interno deve prevedere dei meccanismi giuridici volti a garantire tale autonomia umanitaria nel rispetto dei Principi Universali di Croce Rossa. Se lo statuto interno e le normative nazionali concernenti la Società nazionale di Croce Rossa rispettano tali parametri, la Società di Croce Rossa potrà assumere qualunque natura giuridica. INOLTRE ANCHE PRIVATIZZANDO LA CRI, LO STATO, IN QUANTO FIRMATARIO DELLE CONVEZIONE DI GINEVRA DEL 1949 E PARTE DELLE RISOLUZIONI INTERNAZIONALI DEL MOVIMENTO, SAREBBE COMUNQUE TENUTO AD ESERCITARE UN CONTROLLO SE NON ALTRO SOTTO IL PROFILO ERARIALE, ATTESO CHE IN OGNI CASO, COME GIA' DETTO, DOVREBBE DESTINARLE I FINANZIAMENTI PER LE ATTIVITA' ALLA STESSA CRI ASSEGNATE DAL DIRITTO INTERNAZIONALE. Da quanto sopra, potrebbe concludersi che la qualificazione giuridica che la Società Nazionale di Croce Rossa riceve dal diritto interno è assolutamente irrilevante ai fini della propria Indipendenza ed Autonomia nell'azione umanitaria; atteso che in ogni caso << l'ambito giuridico >> in base al quale la Società Nazionale deve obbligatoriamente operare è, comunque, molto più ampio e, sotto alcuni aspetti, prescinde dalla legislazione interna, essendo, come noto, costituito dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, dai Protocolli Aggiuntivi del 1977, dai Principi Fondamentali di Croce Rossa, dalle Risoluzioni delle Conferenze Internazionali del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e dallo Statuto del Movimento. Infatti, come ben noto, la Società Nazionale di Croce Rossa per poter essere riconosciuta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, e quindi per entrare a far parte del Movimento, deve essere in possesso dei dieci requisiti per il

10 10 riconoscimento previsti dall'art. 4 dello Statuto del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, tra i quali, per quanto qui rileva, quello di : << Godere di uno status autonomo che le permetta di operare conformemente ai Principi Fondamentali del Movimento >> ( fonte : Guida allo Statuto delle Società Nazionali ). Inoltre, come ben noto, deve tenersi presente che qualsiasi MODIFICA dello STATUTO della Società Nazionale di Croce Rossa, DEVE essere ESAMINATA dalla apposita COMMISSIONE congiunta CICR e FEDERAZIONE INTERNAZIONALE prima di poter essere << adottata dalla Società Nazionale >> di Croce Rossa ( cfr : Risoluzione 6, XXII Conferenza Internazionale, Teheran 1973 e Risoluzione 20, XXIV Conferenza Internazionale, Manila 1981 ). Ogni Società Nazionale di Croce Rossa, quindi, tra l'altro, deve avere e mantenere i requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, rispettare le Risoluzioni della Conferenza Internazionale, essere soggetta ai diritti ed agli obblighi di cui all'art. 5 della Costituzione della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, tra i quali quelli di attenersi alle decisioni dei suoi Organi e di << informare il Segretario Generale di qualsiasi emendamento proposto al proprio statuto...>>. Nella sostanza, quindi, la Legislazione interna è sovrana nello stabilire, tra l'altro, la qualificazione giuridica da dare, secondo il suo ordinamento, alla propria Società Nazionale di Croce Rossa, ma sempre, ovviamente, entro i ben definiti parametri derivanti appunto dal particolare status giuridico che ogni Società Nazionale di Croce Rossa ha e che le deriva, come noto, dalle Convenzioni Internazionali e dall'essere parte integrante del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Da ciò ne consegue che quello che è rilevante ai fini del rispetto di tali parametri non dipende tanto dal fatto se la Società Nazionale di Croce Rossa abbia,secondo il diritto interno, personalità di diritto pubblico o privato, ma che la stessa goda di una regolamentazione e di uno STATUTO, che le permettano di operare in ogni circostanza in totale Indipendenza ed Autonomia nella propria missione umanitaria in stretta aderenza con i Principi Fondamentali e le Risoluzioni del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Orbene sembra quindi che la Società Nazionale di Croce Rossa, possa assumere, sempre secondo il diritto interno, qualsiasi qualificazione giuridica a condizione che la stessa non sia oggettivamente ostativa a garantirle totale Indipendenza da qualsivoglia potere nella sua azione umanitaria.

11 11 Si osserva, che in tale contesto è assolutamente rilevante la sostanziale regolamentazione della Società Nazionale di Croce Rossa, cioè il suo STATUTO. Pertanto, ogni eventuale provvedimento legislativo concernente la delicata ed unica ( per le sue note specificità giuridiche ) materia di Croce Rossa, dovrebbe essenzialmente prevedere con apposita disposizione di legge che ogni modifica allo STATUTO della Società Nazionale di Croce Rossa, DEBBA ESSERE PREVENTIVAMENTE ESAMINATA dalla apposita COMMISSIONE congiunta CICR e FEDERAZIONE INTERNAZIONALE prima di poter essere << adottata dalla Società Nazionale >> di Croce Rossa ( cfr : Risoluzione 6, XXII Conferenza Internazionale, Teheran 1973 e Risoluzione 20, XXIV Conferenza Internazionale, Manila 1981 ). Anche se questa disposizione è implicitamente contenuta nella legge che riconosce ufficialmente la Società Nazionale di Croce Rossa, forse e nell'ipotesi in cui ciò fosse ritenuto utile per meglio ribadire e sottolineare ulteriormente le prerogative di Indipendenza della stessa, si potrebbe prevedere espressamente e per legge che sia l'eventuale nuovo Statuto della Società Nazionale di Croce Rossa che le eventuali modifiche al medesimo statuto, per avere efficacia, debbano essere preventivamente esaminate dai competenti Organismi Internazionali del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Sono doverose in questo modestissimo e non certo esaustivo umile studio sulla natura giuridica della Società Nazionale di Croce Rossa, evidenziare ulteriormente anche le specificità che le derivano dall'art. 26 della I^ CG del 1949 e cioè dall'essere AUSILIARIA DELLA SANITA' MILITARE IN CASO DI CONFLITTO ARMATO. Come ben noto, in Italia tale compito è svolto dai gloriosi ed eroici CORPI AUSILIARI DELLE FF.AA. DELLA CRI : IL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE ED IL CORPO MILITARE DELLA CRI. E' noto che gli artt. 24 e 26 della 1^ Convenzione di Ginevra del 1949, ratificata dall'italia, come noto, con Legge 27 ottobre 1951, n. 1739, sanciscono che : << Art Il personale adibito esclusivamente a ricercare, a raccogliere, a trasportare e a curare i feriti e i malati o a prevenire le malattie, come pure il personale esclusivamente adibito all amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari e i cappellani aggregati alle forze armate, saranno rispettati e protetti in ogni circostanza. >> ; << Art Sono parificati al personale indicato nell articolo 24, il personale delle Società nazionali della Croce Rossa e quello delle altre società volontarie di

12 12 soccorso, debitamente riconosciute e autorizzate dal loro Governo, che sia adibito a funzioni analoghe a quelle esercitate dal personale indicato nel suddetto articolo, a condizione che il personale di queste società sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari. Ogni Alta Parte contraente notificherà all altra, sia in tempo di pace, sia all inizio o nel corso delle ostilità, e in ogni caso prima del loro impiego effettivo, i nomi delle società che essa abbia autorizzato a prestare concorso, sotto la sua responsabilità, al servizio sanitario ufficiale dei suoi eserciti. >>. Da una semplice lettura dell'art. 26 della I^ Convenzione di Ginevra del 1949 si comprende che è la medesima disposizione a richiedere che Personale della Società Nazionale di Croce Rossa << sia sottoposto alle leggi e ai regolamenti militari. >>, quale condizione essenziale affinché lo stesso possa svolgere la propria missione di ausilio alla sanità militare. Da quanto sopra, ne consegue che il Personale della Società Nazionale di Croce Rossa addetto ai servizi ausiliari alla sanità militare deve obbligatoriamente avere lo status militare. Tale art. 26 della I^ CG del 1949, quindi, legittima pienamente l'esistenza del Corpo Militare della CRI quale struttura ausiliaria della sanità militare della nostra amata Società Nazionale di Croce Rossa ed è esso stesso garanzia della sua totale Indipendenza e Neutralità. Conseguentemente la circostanza che la nostra amata CRI annoveri al suo interno un Corpo Militare ( Corpo Militare della CRI e non dello Stato ), i cui appartenenti richiamati in servizio sono militari ( ma non combattenti ) e come tali sono soggetti alla giurisdizione militare ed alla disciplina militare, è perfettamente conforme alle vigenti Convenzioni di Ginevra del 1949 visto sono proprio le stesse che al citato art. 26 richiedono espressamente tale status militare. Del resto in un autorevole studio a cura dell'allora : << Ispettorato Superiore Corpo Militare Referente per la comunicazione Cap. Pettini Andrea >> su IL CORPO MILITARE DELLA CRI ED IL RUOLO DELLE SOCIETÀ' NAZIONALI DI CROCE ROSSA E MEZZA LUNA ROSSA COME AUSILIARI DEI SERVIZI SANITARI DELLE FORZE ARMATE, correttamente, tra l'altro, è stato osservato che : << Da sempre uno dei principi essenziali che è alla base delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa è stato quello di portare soccorso alle vittime civili e militari dei conflitti armati e, quindi, di servire come ausiliari dei servizi sanitari delle FF. AA. dei rispettivi Paesi. E' questo il ruolo tradizionale svolto da ogni Società di Croce Rossa fin dalle origini del

13 13 Movimento; tale ruolo di ausiliarietà dei servizi sanitari delle FF.AA. si trova consacrato sia nella Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 sia nella risoluzione adottala dalla relativa conferenza diplomatica. Nell'articolo n.6 di tale risoluzione è espressamente previsto che il personale fornito per tale esigenza dai Comitati di soccorso (oggi Società Nazionali di Croce Rossa) venga posto "sous la direction des chefs militaires". Questo ruolo tradizionale risulta poi puntualmente recepito nell'art. 26 della 1A Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 che assimila a tutti gli effetti il personale delle Società Nazionali di Croce Rossa, debitamente riconosciute e autorizzate dal proprio governo, al personale sanitario militare delle FF.AA.. Nella parte finale di tale articolo questa assimilazione del personale militare della Croce Rossa al personale sanitario militare delle FF.AA. è subordinato alla condizione che lo stesso sia sottoposto alle leggi ed ai regolamenti militari. Storicamente quindi è indubitabile che il ruolo fondamentale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa fosse, come in effetti è stato, quello di collaborare in caso di conflitto armato con i servizi sanitari militari dei rispettivi Paesi mediante proprio personale sottoposto alle leggi ed ai regolamenti militari. Tale ruolo di ausiliarietà dei servizi di sanità delle FF.AA. viene puntualmente recepito come condizione "di riconoscimento delle Società Nazionali dalla XIIA Risoluzione della XVIIA Conferenza Internazionale della Croce Rossa di Stoccolma nel 1948" : in tale risoluzione, per i Paesi che dispongono di Forze Armate, espressamente, rinvia ai requisiti di cui all'art. 26 della 1A Convenzione di Ginevra del Il ruolo di ausiliaria dei servizi sanitari delle FF.AA. è tutt'ora implicitamente riconfermato nelle condizioni di riconoscimento delle Società nazionali previste nell art.4, punto 6) dello Statuto del Movimento Internazionale della Croce Rossa che fa esplicito riferimento a "/a préparation dès le temps de paix aia taches qui lui incomberli au cas de conflit arme". (...) II ruolo dei Corpi della CRI ausiliari delle FF.AA. oltre che in linea dei principi ispiratori del movimento internazionale della Croce Rossa - soccorso ai feriti ed ai malati nei conflitti armati - è da ritenersi perfettamente compatibile con il rispetto dei principi fondamentali del Movimento approvati dalla XXA Conferenza Internazionale di Vienna nel 1965 che risultano puntualmente recepiti nelle parti del vigente Statuto. >> ( in: : onenti_cm ) Si ritiene superfluo delineare la sostanziale differenza che esiste tra militare e soldato : essere soldati significa essere militari combattenti, ma l'essere militari non implica necessariamente la qualifica di soldato e quindi quella di combattente; infatti in base alle vigenti Convenzioni di Ginevra del 1949 il Personale Militare Sanitario ( tra cui viene annoverato anche il Personale Militare di Croce Rossa ) pur essendo o

14 14 dovendo avere ovviamente lo status militare non può assolutamente essere considerato combattente, anzi tale Personale Militare Sanitario essendo e dovendo essere obbligatoriamente NEUTRALE << sarà rispettato e protetto in tutte le circostanze. >> ( ved. ad esempio disposizioni contenute nei Capitoli III e IV della I^ Convenzione di Ginevra del 1949 ). Del resto anche la Svizzera con Ordinanza sul Servizio di Croce Rossa ( OSCR ) del 29 settembre 2006 ( Stato 24 ottobre 2006 ) ha istituito, nelle sostanza, il Corpo Militare della Croce Rossa Svizzera in ausilio al proprio Esercito ( cfr : ). La 3^ Risoluzione della XXX Conferenza Internazionale del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ( 2007 ), supremo organo del Movimento, al punto 6, conferma e ribadisce che uno dei compiti ( essenziali ) delle Società Nazionali di Croce Rossa <<... è quello di fornire supporto a tutti i servizi sanitari delle Forze Armate conformemente all articolo 26 della I Convenzione di Ginevra del 1949, e che in tale compito il personale e i beni delle Società Nazionali devono in ogni circostanza rispettare i Principi Fondamentali soprattutto il principio di neutralità, preservando in ogni momento la loro autonomia e assicurando che sia chiaramente distinguibile dai corpi militari governativi. >>. Tale Risoluzione della XXX Conferenza Internazionale del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, alla quale partecipano, come noto, anche tutti gli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra del 1949, ha senza ombra di dubbio ulteriormente confermato la necessità per la Società Nazionale di Croce Rossa di fornire supporto alla sanità militare ex art. 26 della I^ CG del 1949; laddove appunto in Italia tale compito viene assolto dal Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, il quale è chiaramente distinto dai << corpi militari governativi >> ; atteso che : <<... il personale militare della Croce rossa italiana non appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia dello Stato ed anzi non ha mai ricevuto una disciplina legislativa contestuale con quella del personale statale, appartenente alle Forze armate o alle Forze di polizia, essendo, tra l altro, personale non dello Stato, ma di un ente, eretto a suo tempo in corpo morale come associazione italiana della Croce rossa (legge 21 maggio 1882, n. 768: "Provvedimenti relativi all Associazione italiana della Croce rossa"; r. d. 7 febbraio 1884, n. 1243: "Erezione in corpo morale dell Associazione italiana della Croce rossa"; r.d.l. 10 agosto 1928, n. 2034: "Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce rossa italiana") ; >> (così, Ordinanza n. 273/1999 della Corte Costituzionale); Oltretutto la neutralità e l'indipendenza del Personale sanitario militare ( ivi compreso

15 15 ovviamente quello del glorioso Corpo Militare della CRI ), come ben noto, è comunque assicurata, come già detto, sia dalla vigente normativa internazionale c.d. " Diritto di Ginevra ", recepita interamente nell'ordinamento italiano, che da quella interna, come confermato, tra l'altro, dal vigente codice penale militare di guerra, che all art. 190 c.p.m.g. punisce con la reclusione militare da 1 a 10 anni il Personale Sanitario Militare, ivi compreso quello CRI per l omessa assistenza verso militari, infermi o naufraghi, ancorché nemici. Peraltro in Italia opera un altro glorioso ed eroico Corpo Militare con funzioni del tutto omologhe a quello della CRI, e cioè il Corpo Militare dello SMOM ausiliario dell' E.I. ( cfr: artt e segg. del D. Lgs. n. 66/2010 ), facente parte dell'associazione dei Cavalieri Italiani dello SMOM ( ACISMOM ), associazione di diritto pubblico non dell'ordinamento italiano, ma di quello melitense. Pertanto, anche in caso di totale privatizzazione dell'ente CRI, sarebbe perfettamente legittima al suo interno la indispensabile presenza del glorioso ed eroico Corpo Militare della CRI; applicando, ove ritenuto opportuno, al suo Personale Militare Volontario CRI in caso di richiamo in servizio e quindi avente ad ogni effetto di legge lo status di militare, invece che l'art del D. Lgs. n. 66 del 2010 e s.m.i, l'art del medesimo Codice dell'ordinamento Militare; e comunque continuando ad applicare al medesimo Corpo Militare CRI ed a tutti i suoi appartenenti, comunque richiamati in servizio attivo, sia il D.Lgs. n. 66/2012 che il DPR n. 90/2010. Del resto non è certo un caso, che il Legislatore ha ritenuto giustamente di regolamentare i Corpi Ausiliari della CRI e dell'associazione Italiana dei Cavalieri di Malta, attraverso il Codice dell'ordinamento Militare ed il DPR n. 90 del Orbene dalla disamina delle vigenti Convenzioni e risoluzioni internazionali si evince l'obbligo per gli Stati firmatari di tenere << fin dal tempo di pace >> costantemente in efficienza in termini di mezzi, addestramento e formazione il Personale del Corpo Militare della CRI di cui al citato art. 26 della I^ Convezione di Ginevra del 1949; pertanto è necessario a tal fine mantenere, quanto meno, un adeguato contingente di Personale Militare CRI in servizio permanente effettivo, onde assicurare anche la tempestiva operatività e mobilitazione del Personale Militare CRI in congedo, nonché la costante efficienza dei mezzi e strutture sanitarie in dotazione. Del resto la conferma di quanto sopra rilevato, viene, tra l'altro, data dal fatto documentale che tra i dieci requisiti per il riconoscimento della Società Nazionale di Croce Rossa, previsti, come noto, dall'art. 4 dello Statuto del Movimento

16 16 Internazionale di Croce Rossa, al punto 6 è espressamente previsto che la Società Nazionale di Croce Rossa deve : << Essere organizzata in modo tale da adempiere ai compiti previsti dal suo statuto, compreso il prepararsi, in tempo di pace, ai compiti statutari previsti in caso di conflitto armato. >> ( fonte : Guida allo Statuto delle Società Nazionali : ). Peraltro essendo, come altrettanto noto, uno dei compiti principali della Società Nazionale di Croce Rossa quello di essere ausiliaria della sanità militare in caso di conflitto armato ex art. 26 della I^ Convenzione di Ginevra del 1949, ne deriva che il glorioso ed eroico Corpo Militare della CRI deve essere strutturato in modo tale da poter adempiere, preparandosi << sin dal tempo di pace >>, ai compiti di struttura CRI ausiliaria della Sanità Militare ai sensi del citato art. 26 della I^ CG del Ad ogni buon conto ed in conclusione sono perfettamente e totalmente condivisibili tutte le osservazioni e le proposte autorevolmente formulate dai Rappresentanti nazionali e regionali della Croce Rossa Italiana, riuniti a Roma il giorno 21 luglio 2012 alle quali si rinvia integralmente ( ved ). Per maggiore chiarezza espositiva si riportano di seguito alcuni contenuti dell'autorevole documento dei Rappresentanti nazionali e regionali della Croce Rossa Italiana, riuniti a Roma il giorno 21 luglio 2012 : << I Rappresentanti nazionali e regionali della Croce Rossa Italiana, riuniti a Roma il giorno 21 luglio 2012 per affrontare congiuntamente le problematiche relative al riordino dell'associazione, attualmente all'esame del Governo, ritengono necessario far giungere a tutti coloro che hanno la responsabilità di approvare la riorganizzazione istituzionale dell'ente, in modo convinto ed unanime, il seguente appello. Essi condividono l'assoluta necessità di una riforma che crei i presupposti necessari affinché la CRI possa assumere un nuovo e più incisivo ruolo, per attività ed immagine, conforme alla tradizione che il sodalizio si è garantito in 150 anni di attività ed idoneo ad affrontare in modo moderno ed efficiente le problematiche associate alle vulnerabilità del presente. Essi non sono contrari ad un quadro istituzionale futuro improntato ad un assetto privatistico dell'associazione, attraverso un percorso di graduale evoluzione dall'attuale disciplina pubblicistica. Se opportunamente ed accortamente definita la fisionomia

17 17 privata appare idonea a conferire dinamicità alla CRI, assicurando vantaggi alle sue strutture in grado di affrontare le sfide del territorio, progressivamente riducendo e via via eliminando aree di inerzia e passività nella gestione delle attività. I Volontari della CRI sono pronti a questa emancipazione, grazie alla loro preparazione - maturata in anni di esperienza -, alla loro disponibilità umanitaria, alla loro passione per gli ideali del Movimento Internazionale nel quale militano. Accanto a questo impegno e a questa fiducia nel futuro dell'associazione, i Soci attivi della CRI, con altrettanta coesione e unanime determinazione, non possono non esprimere una serie di preoccupazioni per quelle che appaiono ai loro occhi insostenibili inadeguatezze dell'attuale proposta di riordino. La CRI non può cedere - quanto meno per una sua parte - le prerogative pubbliche senza perdere definitivamente parte estremamente rilevante delle sue caratteristiche, con l'inevitabile depauperamento delle potenzialità di tutela ed assistenza alle persone in difficoltà. Essa infatti annovera due complesse e articolate strutture - Corpo Militare e Corpo delle Infermiere Volontarie - militarmente disciplinate ed organizzate, destinate a garantire l'ausiliarietà nei confronti delle Forze Armate, che non avrebbero modo di incardinarsi efficacemente in un'organizzazione esclusivamente privata. Analogamente, le funzioni che la CRI svolge nel campo delle emergenze richiedono il mantenimento di profili pubblici, senza di che il tradizionale raccordo tra l'associazione e le Istituzioni - che ha storicamente assai spesso costituito l'architrave della risposta alle emergenze - ne risulterebbe gravemente indebolito. Quanto sopra non significa che tutto il personale dipendente del Corpo Militare, come meglio si dirà, debba necessariamente restare nell'ambito pubblico. Ciò che è davvero importante è che - quanto meno - un'aliquota del personale dipendente militare, da quantificarsi opportunamente, sia sottratta al passaggio ai ruoli civili, in modo da costituire il nucleo di risorse essenziale in grado, accanto al Corpo delle Infermiere Volontarie, di garantire le attività derivanti dell'ausiliarietà alle Forze Armate. Così come è essenziale che un'aliquota necessaria di personale civile sia trattenuta in ambito pubblico allo scopo di garantire la gestione delle attività

18 18 afferenti alle emergenze. Al riguardo, i Soci attivi della CRI propongono che le nominate strutture e risorse della CRI, che devono imprescindibilmente mantenere prerogative pubblicistiche, siano incardinate in una apposita Fondazione, sottoposta al controllo totalitario dell'associazione, in funzione di servizio a quest'ultima. La Fondazione, a natura giuridica pubblica, si porrebbe in luogo dell'ente strumentale pubblico individuato nel decreto, dovendo inoltre assumere - a differenza di questo - carattere permanente. >> (...) << Una parte pubblica snella, leggera, strettamente funzionale alle esigenze, realizzata a mezzo della creazione di una Fondazione pubblica che operi al servizio di un'associazione privata capace, dopo una fase di necessario accompagnamento, di sostenersi con la propria attività: questo è il disegno istituzionale di una nuova Croce Rossa che i suoi rappresentanti giudicano al passo con i tempi. >> ( ved. : ). Deve ritenersi che tale soluzione sia ineccepibile sono ogni profilo, sia formale che sostanziale, quindi conclusivamente non si può che condividere totalmente il pregevole ed autorevole documento dei Rappresentanti nazionali e regionali della Croce Rossa Italiana, riuniti a Roma il giorno 21 luglio 2012 e riportato, anche, in Infine, ma non per ultimo, va tenuto presente che il Corpo Militare della CRI, come ben noto, da quasi 150 anni costituisce patrimonio inalienabile dell'italia e dell'intera Comunità Internazionale, avendo operato ( come anche l'eroico Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI ), in ogni circostanza in stretta osservanza delle Convenzioni di Ginevra e dei Principi Universali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, sempre nell'esclusivo e superiore interesse dei Bisognosi e dei Sofferenti anche a costo della vita dei propri appartanenti; come noto : DUE UFFICIALI DEL CORPO MILITARE DELLA CRI SONO STATI TRUCIDATI ALLE FOSSE ARDEATINE. * * * * Lo studio sopra riportato, a me inviato per chiederne la sua eventuale diffusione-pubblicazione a cura della Associazione Nazionale Cremona Onlus, si compone di 18 ( diciotto ) pagine compresa la presente. Lucia Delmedico Avvocato del Foro di Bari

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