Comune di Rosignano Marittimo Provincia di Livorno. SETTORE RISORSE E CONTROLLO U.O. FINANZE E BENI MOBILI U.Op. Provveditorato/Economato

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1 Comune di Rosignano Marittimo Provincia di Livorno SETTORE RISORSE E CONTROLLO U.O. FINANZE E BENI MOBILI U.Op. Provveditorato/Economato C O N V E N Z I O N E / A C C O R D O Q U A D R O OGGETTO: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali. Rosignano M.mo, li 19/10/2016

2 Art. 1. (Soggetti interessati) L'affidamento ha per oggetto l erogazione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali tramite adesione alla presente convenzione/accordo-quadro. In caso di disponibilità da parte dell esercente, lo stesso potrà, a suo insindacabile giudizio, erogare pasti anche agli Amministratori alle stesse condizioni previste per i dipendenti. Art. 2 (Oggetto del servizio) Il servizio consiste nella somministrazione di un pasto tipo, costituito come descritto al successivo art. 3, ai Dipendenti comunali, dietro presentazione dell apposito buono pasto. Art. 3 (Durata) Il presente affidamento entra in vigore il ed ha durata fino al L eventuale recesso o revoca dal servizio andrà comunicato per iscritto, in forma avente efficacia legale. L amministrazione si riserva la facoltà di anticipata risoluzione unilaterale ai sensi dell art.18. Art. 4 (Composizione pasto tipo) Il pasto può essere erogato in due modalità, completo o ridotto, la cui composizione è descritta di seguito: PASTO COMPLETO a) Pane e coperto b) Un primo fra tre c) Un secondo fra tre d) Un contorno e) Acqua PASTO RIDOTTO f) Un primo piatto o un panino o un piatto freddo g) Dessert

3 h) Acqua i) Caffè L esercizio, in sede di presentazione della propria adesione alla presente convenzione, dichiara se opta per l erogazione del solo pasto completo, o del solo pasto ridotto, o di entrambi. Eventuali richieste di modifiche, in corso di convenzione, inerenti la modalità di pasto offerta saranno oggetto di valutazione da parte dell Amministrazione. L esercizio può altresì dichiarare la propria disponibilità all erogazione di pasti anche a favore degli amministratori, agli stessi patti e condizioni applicati nei confronti dei dipendenti. L Amministrazione si riserva di valutare eccezionalmente eventuali richieste di modifica nella composizione dei pasti tipo proposti. Si prega pertanto, in tali casi, di specificare dettagliatamente le modifiche proposte, che andranno presentate in questa sede. Tali modifiche dovranno essere accettate esplicitamente dall Amministrazione. Art. 5 (Tempi connessi all erogazione del servizio) Per i dipendenti, l erogazione del pasto è connessa alla pausa pranzo contrattualmente prevista all interno dell orario di lavoro, e quindi deve essere assicurata di norma ogni martedì e giovedì lavorativo (in orario compreso tra le e le 15.00). Solo eccezionalmente potrà verificarsi la necessità di fruire del servizio negli altri giorni della settimana, in casi in cui particolari esigenze di servizio comportino il rientro pomeridiano. Art. 6 (Costi) Il costo del pasto intero è di. 8,86, il costo del pasto ridotto è di. 6,50. Per quanto riguarda i Dipendenti, il buono pasto copre i 2/3 del costo. La quota restante rimane a carico del dipendente e viene da questi direttamente corrisposta all esercizio ad ogni erogazione, secondo la tabella: PASTO INTERO. 8,86 (. 5,91 a carico del Comune +. 2,95 a carico del dipendente) PASTO RIDOTTO. 6,50 (. 4,33 a carico del Comune +. 2,17 a carico del dipendente) Alle tipologie di pasto di cui all art. 4 corrispondono le quotazioni prefissate dall Amministrazione e accettate dagli esercizi convenzionati. Con ciò si intende che l Amministrazione riconoscerà all esercizio per ogni tipologia di consumazione il costo fisso corrispondente e che sarà diritto del dipendente usufruire sempre e comunque di uno dei tipi di pasto sopra descritti. Resta naturalmente a carico del singolo dipendente il costo di ogni eventuale modifica o aggiunta. Non si rilevano rischi da interferenza, pertanto l ammontare degli oneri per la sicurezza è pari a zero e non vi è obbligo di redazione del D.U.V.R.I.

4 Art. 7 (Pagamenti) Il costo del pasto verrà corrisposto nella misura di due terzi dall Amministrazione, dietro rilascio di fattura, e per la parte restante direttamente dal dipendente al momento della consumazione, dietro rilascio di scontrino fiscale. La ditta si impegna a fatturare ogni mese i pasti erogati, indipendentemente dal loro numero. La fattura dovrà essere sollecitamente recapitata entro i primi giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento e sarà liquidata entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità contributiva e degli altri requisiti di legge. Art. 8 (Revisione prezzi) Non è ammessa la revisione prezzi. I prezzi si intendono validi ed invariati per tutta la durata della convenzione. Art. 9 (Controlli) Qualora si riscontrino utilizzi irregolari del servizio di mensa aziendale, oltre al recupero del valore del pasto scorrettamente utilizzato, verrà risolta la convenzione con il gestore che abbia favorito l abuso. Il Comune provvederà a verificare il rispetto dei prezzi pattuiti e, nel caso di mancato rispetto degli stessi, a prendere opportuni provvedimenti nei confronti dell esercizio commerciale. Art. 10 (Erogazione pasti agli Amministratori) Fermo restando l obbligo di somministrazione del servizio ai dipendenti comunali (v. punto 2), gli esercenti potranno, a loro insindacabile giudizio, impegnarsi a somministrare i pasti, alle stesse condizioni applicate per i dipendenti, anche agli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri). In caso di accettazione dell impegno di cui sopra da parte dell esercente, il pasto potrà essere erogato dietro presentazione di idonea documentazione di riconoscimento e attestante l impegno istituzionale in corso, in quanto l erogazione del pasto è connessa strettamente all espletamento degli impegni istituzionali (riunioni di Giunta e Consiglio). Il costo del pasto resta interamente a carico del fruitore. Art. 11 (Vincoli)

5 La ditta riconosce che la presente Convenzione/Accordo-quadro è per essa vincolante fin dalla data dell accettazione della proposta. Art. 12 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari) In ottemperanza a quanto previsto dall art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro ed agli ordinativi di servizio derivati, debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti debbono essere riportati il codice CIG assegnato al presente accordo. Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.. Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il cottimista, l eventuale subappaltatore e l eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro ed agli ordinativi di servizio derivati e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire al Comune di Rosignano Marittimo entro sette giorni dall accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti, compresi quelli effettuati dai subappaltatori e dai subcontraenti, avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, documenti che dovranno riportare il codice CIG sopra evidenziato. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente accordo quadro nonché dei singoli ordinativi derivati in rapporto ai quali è stato accertato l inadempimento. Il contraente si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente al Comune di Rosignano Marittimo ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere allo stesso Comune di Rosignano Marittimo copia del contratto sottoscritto. I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l obbligo di documentazione della spesa.

6 Art. 13 (Obbligo di informazione) È fatto obbligo all impresa contraente di informare immediatamente il Comune di Rosignano Marittimo di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento. Art. 14 (Trattamento dei lavoratori) Nell esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente accordo quadro, l affidatario è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge la fornitura. L affidatario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l affidatario, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L affidatario è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l affidatario dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune. L affidatario è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all art. 105 c.9 del Codice di cui al del D.L.vo 50/2016. L affidatario è inoltre obbligato al versamento all INAIL, nonché, ove tenuta, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L Impresa è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale applicabile agli addetti al servizio, vigente al momento della firma del presente lettera contratto. La regolarità contributiva ed assicurativa dell affidatario e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. Art. 15 (Sicurezza nell esecuzione delle prestazioni) L impresa è tenuta all osservanza integrale di quanto disposto dal D.lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

7 L impresa dovrà pertanto ottemperare alle norme relative alla prevenzione infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi idonei atti a garantire la massima sicurezza durante il servizio. L impresa dovrà inoltre adottare tutti gli accorgimenti e le procedure atte a garantire l incolumità delle persone terze e delle cose. L impresa si obbliga ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi, nonché a comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell ambiente stesso. Art.16 Codice etico L impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del , allegato alla documentazione di gara e che, in copia, è trasmesso unitamente al presente atto di cottimo. Art. 17 (Divieto di cessione del contratto) Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 co.1 del Codice di cui al D.L.vo 50/2016. È fatto salvo quanto stabilito all art. 106, comma 1, lettera d), del predetto D.Lgs. n. 50/2016. Art. 18 (Risoluzione e recesso) Per la risoluzione del contratto trova applicazione l art. 108 del Codice. Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all art. 108, comma 1, del Codice. Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all art. 108, comma 2, del Codice. Il contratto si risolve, inoltre, per il mancato possesso dei requisiti di carattere generale accertato a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, nell ipotesi di verifica a campione di cui all art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente atto di cottimo. Il Comune di Rosignano Marittimo si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all affidatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ex art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i. - per analogo servizio di convenzionamento diretto - successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26, comma 3.

8 E altresì facoltà del Comune recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 15 giorni consecutivi - da comunicarsi all affidatario mediante lettera raccomandata A/R a seguito del verificarsi di valutazioni organizzative e gestionali comportanti l'esigenza di fornire il servizio secondo modalità diverse rispetto a quelle disciplinate dal presente contratto. In caso di recesso l affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese. Art. 19 (Definizione delle controversie) La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente. Nell ipotesi di iscrizione di riserve sui documenti contabili si procede a norma dell art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, come richiamato dall art. 206 del medesimo. Ai sensi dell art. 208 del d.lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità. Art. 20 (Trattamento dei dati personali) Il Comune ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 e ss. del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all attività da compiere per l esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l alterazione dei dati. L Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati. Art. 21 Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la

9 Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti. Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE

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