Proposta ANIE Rinnovabili su DTR Moduli fotovoltaici
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- Geronima Ricciardi
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1 Proposta ANIE Rinnovabili su DTR Moduli fotovoltaici 5 ottobre Stato attuale della rigenerazione Si conferma che: il mercato della rigenerazione dei moduli fotovoltaici è ancora allo stato embrionale, anche se alcuni operatori che ritirano moduli iniziano a proporre rigenerazioni senza definire i contenuti tecnici dell intervento il mercato della rigenerazione degli inverter esiste già oggi e i componenti rigenerati vengono utilizzati anche su impianti diversi da quello di provenienza 2. Differenza tra rigenerazione e riparazione La differenza tra riparazione e rigenerazione consiste nel fatto che quest ultima implica obbligatoriamente la ri-certificazione (le dichiarazioni di conformità), la ri-etichettatura e la ri-codifica seriale del modulo ed una nuova garanzia sul prodotto. La rigenerazione comporta l obbligo di ri-certificazione del modulo per garantire sempre il rispetto delle norme di prodotto, di sicurezza e delle prestazioni, su cui viene rilasciata una nuova garanzia. La rietichettatura e la ri-codifica seriale del modulo tutelano il costruttore, perché garantiscono la tracciabilità del modulo e le responsabilità del produttore, e il Soggetto Responsabile, perché ha la certezza di chi sia il costruttore del modulo e se quest ultimo sia nuovo o rigenerato. Per quanto attiene all obbligo di ri-etichettatura si fa riferimento a quanto stabilito dall art.5 del Decreto Ministeriale n. 140 del 10 giugno 2016 il modulo dovrebbe essere dotato di etichetta: I produttori di AEE sostengono la costituzione di centri e reti accreditate di riparazione e riutilizzo di AEE per garantirne il ricondizionamento. I prodotti ricondizionati, immessi sul mercato dopo 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono coperti da garanzia minima di 12 mesi e riconoscibili ai consumatori finali per la presenza di un'apposita etichetta che reca l'indicazione «prodotto ricondizionato». Quindi chiunque rigeneri un modulo - si considera il termine ricondizionamento corrispondente alla rigenerazione - ha l obbligo di etichettare nuovamente il componente. Per quanto attiene all obbligo di ri-codifica si rimanda alla CEI EN 61215, la quale prevede che ogni modulo dev essere contrassegnato da un proprio e univoco barcode o serial number, e all art. 180 bis del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. che però rimanda a decreti attuativi ancora non emanati per adottare le ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso l'introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. 3. Rigenerazione dei moduli fotovoltaici Gli interventi di rigenerazione, che oggi vengono eseguiti sul modulo, riguardano esclusivamente l involucro e le componenti esterne dello stesso. Tra gli interventi possibili vi è: La sostituzione della scatola di giunzione; La sostituzione dei diodi di bypass interni alla scatola di giunzione; Gli interventi sui connettori del modulo; 1
2 Gli interventi sul telaio/cornice di alluminio. La rigenerazione del modulo non riguarda, invece, l interno del modulo fotovoltaico, cioè il sandwich, in quanto è antieconomico e inoltre lo strato del sandwich relativo alle celle è una fusione di elementi che secondo gli addetti ai lavori non può essere rigenerata, ma va ricreata ex-novo. Nel caso in cui il soggetto rigeneratore non sia il costruttore originario del modulo, oltre alla ricertificazione, alla ri-etichettatura e al rilascio di una nuova garanzia è sicuramente necessaria la ri-codifica del modulo con un nuovo numero seriale per contraddistinguerlo da quello originario ai fini della tracciabilità del prodotto e di esonerare dalle responsabilità il costruttore originario del modulo. Si ritiene necessario, pertanto, che il GSE preveda per la gestione del proprio database le seguenti casistiche: Per il MODULO IN USCITA, cioè il modulo da sostituire: rubato, guasto/smaltito/trattato, malfunzionante/rigenerato, malfunzionante/rigenerato/scorta, muletto Per il MODULO IN INGRESSO, cioè il modulo da inserire: nuovo, rigenerato, scorta, muletto Per quanto riguarda il MODULO IN USCITA: Nel caso di modulo rubato, il Soggetto Responsabile si limiterà a dichiarare al GSE l avvenuto furto ed a rimpiazzare il modulo rubato con un modulo in ingresso ; in tal caso il Soggetto Responsabile non è in grado di dare evidenza al GSE dell avvenuto smaltimento e trattamento RAEE; quest ultimo aspetto merita un approfondimento Nel caso di modulo guasto/smaltito/trattato, il Soggetto Responsabile dichiarerà al GSE che il modulo è guasto e darà evidenza al GSE dell avvenuto smaltimento e trattamento RAEE Nel caso di modulo malfunzionante/rigenerato, il Soggetto Responsabile dichiarerà al GSE che il modulo è in avaria e che è soggetto a rigenerazione da parte del costruttore originario del modulo Nel caso di modulo malfunzionante/rigenerato/scorta, il Soggetto Responsabile dichiarerà al GSE che il modulo è in avaria e che è soggetto a rigenerazione da parte del costruttore originario del modulo e che rientrerà nella propria disponibilità al termine della rigenerazione come componente di scorta Nel caso di modulo muletto, il Soggetto Responsabile dichiarerà al GSE che il modulo è un muletto che viene rimpiazzato da un modulo nuovo o rigenerato Per quanto riguarda il MODULO IN INGRESSO: Nel caso di modulo nuovo il Soggetto Responsabile dichiarerà al GSE l installazione di un modulo nuovo Nel caso di modulo rigenerato il Soggetto Responsabile dichiarerà al GSE l installazione di un modulo rigenerato Nel caso di modulo scorta il Soggetto Responsabile dichiarerà al GSE l installazione di un modulo di scorta, purché venga data preventivamente evidenza al GSE dei moduli di scorta. Nel caso di modulo muletto il Soggetto Responsabile dichiarerà al GSE l installazione di un modulo muletto con uso temporaneo. 2
3 4. Chi è il soggetto rigeneratore? L operazione di rigenerazione può essere effettuata da: a) Costruttore originario del modulo, qualora il modulo in garanzia torni alla casa madre e il costruttore decida di ripristinare le funzionalità del modulo invece di smaltirlo. In questo caso, ci si trova nella situazione del riutilizzo, quindi il modulo non diventa rifiuto. Da normativa per il trasporto è sufficiente un DDT con l indicazione di controllo in garanzia. Si tenga presente che o E prassi del costruttore visionare il modulo rimosso dall impianto o Qualora il modulo è reputato in buone condizioni, esso viene spedito in un laboratorio anche fuori dai confini nazionali o Il laboratorio decide a questo punto se rigenerare il modulo o destinarlo allo smaltimento e al trattamento RAEE o In caso di rigenerazione il costruttore spedisce il modulo rigenerato laddove necessario, vale a dire su qualsiasi altro impianto anche ubicato all estero o In caso di smaltimento il costruttore rispedisce il modulo all impianto da cui proviene per consentire lo smaltimento ed il trattamento RAEE oppure provvede a sue spese a destinare il modulo non rigenerabile allo smaltimento ed al trattamento RAEE; in quest ultimo caso il costruttore deve rilasciare al Soggetto Responsabile un documento attestante l avvenuto smaltimento e trattamento secondo le regole del paese in cui avviene lo smaltimento/trattamento RAEE b) Rigeneratore autorizzato; potrebbe accadere che, pur avendo il Soggetto Responsabile attivato la procedura allo smaltimento e trattamento RAEE, il Rigeneratore autorizzato ritenga che il modulo possa essere rigenerato e pertanto non debba essere smaltito. In questo caso il modulo diventa comunque rifiuto e quindi il sistema collettivo, nel solo caso di RAEE professionale, dovrà rilasciare al Soggetto Responsabile il documento FIR attestante l avvenuto smaltimento e trattamento RAEE per esonerarlo da quest obbligo. Inoltre il modulo non entra nel circuito di smaltimento e trattamento, bensì in quello di preparazione per il riutilizzo (definita nell art.183 comma 1 lettera q del DLgs 152/2006), attraverso il quale torna ad essere un prodotto che potrà essere immesso sul mercato come se fosse nuovo. Nel caso b) il Rigeneratore autorizzato corrisponde al soggetto accreditato alla rigenerazione ed interviene prima che il modulo possa finire nell impianto di trattamento/smaltimento. Pertanto i soggetti abilitati alla rigenerazione sono i costruttori, cioè le imprese che hanno realizzato ab origine il modulo e che provvedono a ri-certificare, ri-etichettare e ri-codificare il modulo, fornendo una nuova garanzia. Tale vincolo fornisce maggiori garanzie prestazionali sui componenti rigenerati. Nel caso di costruttore non più sul mercato o di modulo fuori garanzia, l Associazione propende per la sostituzione di un componente con un altro nuovo o rigenerato dal Rigeneratore Autorizzato. In tal caso tale costruttore deve ri-certificare, ri-etichettare e ri-codificare il modulo fornendo una nuova garanzia. 3
4 Attualmente si è in attesa di decreti attuativi, come indicato al comma 2 dell art.180-bis del DLgs 152/2006, che normino le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati, di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate. e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo. 5. Utilizzo di un componente rigenerato su più impianti L Associazione ritiene che moduli possano essere riutilizzati su altri impianti incentivati. Questa possibilità può essere consentita qualora si garantisca una nuova certificazione per identificare un componente come rigenerato che possa essere tracciata dal GSE. Si ritiene opportuno evidenziare il caso dei moduli rubati: la tracciabilità consentirebbe di impedirne l utilizzo su un altro impianto. Il problema resta nel caso di vendita di moduli rubati da e per l estero. Qualora questa proposta non possa essere accettata si ritiene almeno valido l utilizzo dei componenti su altri impianti di proprietà dello stesso Soggetto Responsabile. 6. Certificazioni di sistema e di prodotto per i moduli Come richiesto dal GSE, l Associazione concorda che le certificazioni di prodotto e di sistema dei moduli che vengono installati su un impianto per sostituzione, siano in corso di validità al momento della sostituzione e che quindi siano necessarie le certificazioni richieste dal V Conto Energia ad esclusione della Factory Inspection Attestation. Si ritiene, infatti, che la Factory Inspection Attestation sia da presentare nei soli casi in cui il modulo aveva beneficiato della maggiorazione della tariffa incentivante (ad esempio per il Made in EU), altrimenti non deve essere richiesta. In tal caso verrà meno la maggiorazione della tariffa incentivante anche in caso di utilizzo di moduli di scorta. Fanno eccezione i moduli approvvigionati come scorta per l impianto sia nel momento della realizzazione dell impianto che in un momento successivo, purché sia disponibile la documentazione attestante l approvvigionamento con tale finalità a meno che essi siano impiegati su impianti che beneficiano della maggiorazione della tariffa incentivante. In quest ultimo caso serve comunque la Factory Inspection. 7. Applicazione della direttiva 2012/19/UE RAEE ai moduli La documentazione da presentare entro 6 mesi dalla consegna del RAEE, come da Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati del GSE è la seguente: Dismissione RAEE domestico (P< 10 kw P ) o dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE compilata e firmata (rif. Allegato 8.1 delle o eventuale altra documentazione prevista dalla normativa di riferimento. In questo caso, dopo aver verificato la correttezza dei dati, il GSE provvede a restituire la quota trattenuta. Sostituzione RAEE domestico (P< 10 kw P ) o dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE compilata e firmata (rif. Allegato 8.1 delle o copia dello schedario di carico e scarico rilasciato dall installatore/distributore ove previsto; o eventuale altra documentazione prevista dalla normativa di riferimento. 4
5 In questo caso, il GSE non restituisce la quota trattenuta e non trattiene un ulteriore quota per il nuovo pannello installato dopo la verifica dei dati sul portale, altrimenti trattiene un ulteriore quota per il nuovo modulo. Dismissione RAEE professionale (P 10 kw P ) o dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE compilata e firmata (rif. Allegato 8.1 delle o quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR); o certificato di avvenuto trattamento/recupero rilasciato dall impianto di trattamento. Sostituzione RAEE professionale (P 10 kw P ) o dichiarazione di avvenuta consegna del RAEE compilata e firmata(rif. Allegato 8.1 delle o copia dello schedario di carico e scarico rilasciato dall installatore/distributore; o quarta copia del FIR; o certificato di avvenuto trattamento/recupero rilasciato dall impianto di trattamento. In questo caso, il GSE provvede a restituire la quota trattenuta relativa al RAEE smaltito e tratterrà la quota per ogni nuovo pannello installato. In generale, qualora il trattamento del RAEE fotovoltaico avvenga al di fuori del territorio nazionale occorre presentare, oltre alla dichiarazione di avvenuta consegna RAEE e quarta copia del FIR, apposita documentazione che attesti che il trattamento ha avuto luogo in condizioni equivalenti ai requisiti stabiliti dalla normativa, redatta in lingua italiana. In riferimento alle quote per lo smaltimento dei RAEE, l Associazione pone all attenzione le seguenti casistiche particolari relative alle sostituzioni di moduli: 5
6 CASISTICHE A. modulo torna dal costruttore originario e poi viene smaltito B. modulo torna dal costruttore originario e poi viene rigenerato C. costruttore del modulo non esiste più oppure modulo non più in garanzia D. modulo sostituito e venduto successivamente E. modulo sostituito e riutilizzato su altro impianto F. modulo smaltito o rigenerato da Rigeneratore Autorizzato I, II, III, IV CE (entrati in esercizio fino al ) Il GSE restituisce la quota trattenuta relativo al modulo sostituito dopo aver verificato la documentazione attestante smaltimento/trattamento. Nel caso in cui il costruttore originario sia estero il trattamento deve avvenire nel rispetto della normativa e presso soggetti esteri accreditati dal Centro di Coordinamento RAEE Il GSE non restituisce la quota sostituito, se il modulo non ritorna nella disponibilità del Soggetto Responsabile per uso scorta o sostituzione muletto. Viceversa il GSE restituisce la quota trattenuta relativa al pannello dopo aver verificato la documentazione attestante il corretto smaltimento/trattamento Il GSE restituisce la quota sostituito dopo aver verificato la documentazione attestante il corretto smaltimento/trattamento Il GSE non restituisce la quota venduto (il Soggetto Responsabile deve presentare comunque documentazione di vendita) Il GSE non restituisce la quota sostituito, in quanto, se riutilizzato non è classificabile come RAEE (il Soggetto Responsabile deve comunicare comunque il riutilizzo al GSE) Il GSE restituisce la quota sostituito dopo aver verificato la documentazione attestante il corretto smaltimento/trattamento IV (entrati in esercizio dopo il ) e V CE A partire da per poter accedere agli incentivi, gli impianti devono essere costituiti da moduli per i quali i costruttori devono essere registrati presso un Sistema Collettivo RAEE per lo smaltimento/trattamento. A partire da i costruttori per poter immettere moduli nuovi sul mercato italiano devono registrarsi presso un Sistema Collettivo RAEE e pagare per ogni modulo il contributo per lo smaltimento/trattamento. In questi casi il GSE non è tenuto a trattenere la quota al Soggetto Responsabile. 6
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