COMUNE DI ALZATE BRIANZA. Provincia di Como REGOLAMENTO SULL I.C.I. EX ART.59 DEL D.LGS 15 DICEMBRE 1997 N.446

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1 COMUNE DI ALZATE BRIANZA Provincia di Como REGOLAMENTO SULL I.C.I. EX ART.59 DEL D.LGS 15 DICEMBRE 1997 N.446 Approvato con delibera C.C. 67 del 30/11/1998 Modificato con delibera C.C. 90 del 15/12/2000 con delibera C.C. 6 del 01/02/2001 con delibera C.C. 89 del 19/12/2002 con delibera C.C. 97 del 21/12/2005 con delibera C.C. 38 del 29/03/2007

2 Art.1 - Esenzioni Enti Territoriali 1. Ai sensi del combinato disposto dell art.7 del D.Lgs n.504/1992 e dell art.59, comma 1, lettera h) del D.Lgs n.446/1997, si dispone l esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle Provincie, da altri Comuni delle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalla Aziende Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della suddetta esenzione, entro il mese di giugno dell anno di competenza, devono produrre al Comune l elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali con l indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant altro ritenuto necessario per l individuazione di detti beni immobili. Art.2 Base imponibile delle aree edificabili 1. Ai sensi dell art.5, commi 5 e 6, del D.Lgs n.504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi dell art.11 quater deces comma 16 della Legge n248/05, per area fabbricabile si intende l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. Per la determinazione del valore MINIMO dell area edificabile si tiene conto dei seguenti elementi: - i valori medi dichiarati negli atti di compravendita depositati presso l Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della Legge 47/85 e successive modificazioni; - il costante aumento del valore delle aree edificabili legate all aumento della domanda e alla relativa diminuzione dell offerta; - l aumento medio del costo della vita rilevato dall ISTAT - il valore di mercato desunto da indagini presso le agenzie immobiliari e presso la Camera di Commercio 2. Le aree edificabili sono quelle identificate dal vigente Piano di Governo del Territorio. 3. Nel caso di Piani Attuativi esistenti su aree edificabili viene concordata una riduzione del valore della stessa pari al 20%. 4. ELIMINATO 5. La Giunta comunale delibera annualmente il valore di cui al comma 1 del presente articolo con effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento del bilancio annuale di previsione. Art.3 - Esenzioni per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali 1. Ai sensi del comma 1, lettera c) dell art.59 del D.Lgs n.446/1997, si stabilisce che l esenzione dall I.C.I., prevista dall art.7, comma 1, lettera e) dal D.Lgs n.504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall Ente non commerciale, secondo quanto previsto dall art.87, comma 1, lettera c) del T.U. delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n.917.

3 Art.4 - Esenzioni delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali 1. Ai sensi dell art.59, comma 1, lettera d) del D.Lgs n.446/1997, le cantine, le soffitte, i box, i posti macchina coperti e scoperti che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l abitazione principale ne costituiscono pertinenza e usufruiscono dell aliquota ridotta prevista per la stessa a condizione, però, che vi sia coincidenza nella titolarità con l abitazione principale e l utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale del godimento. 2. Resta fermo che l abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinti e separati, a ogni effetto stabilito dal D.Lgs n.504/1992, ivi compresa la determinazione per ognuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nel D.Lgs medesimo. 3. Si precisa altresì che la detrazione di cui all art.8 del D.Lgs n.504/1992 è estendibile anche alla pertinenza per la parte eccedente l abitazione principale e per la configurabilità della pertinenza occorre la verifica del requisito oggettivo cioè della Graffatura in catasto in modo che l area pertinenziale sia trasferita dal catasto terreni al catasto fabbricati e del controllo della situazione soggettiva al fine di evidenziare se, anche nel caso di area non graffata, vi siano opere concrete che consentano di rilevare la durevole destinazione dell area a servizio ed ornamento del fabbricato (art.817 C.C). Art.5 - Estensione dell aliquota agevolata prevista per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d uso a parenti 1. Ai sensi dell art.59, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.446/1997, le abitazioni concesse in comodato gratuito al coniuge, ai parenti in linea retta e collaterale entro il 2 grado sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A questa abitazione è applicata l aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse a decorrere dalla data del contratto di comodato gratuito appositamente registrato presso i competenti Uffici Erariali, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n.311/04 art.1, comma 346. Art.6 - Modalità di esecuzione dei versamenti 1. I versamenti inerenti l imposta dovranno essere eseguiti su c.c.p. intestato alla Tesoreria comunale od in alternativa direttamente presso la medesima Tesoreria tramite i modelli di versamento appositamente predisposti dal Comune di Alzate Brianza e contenenti le caratteristiche tecniche di cui al D.M. 12/5/ L imposta può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del D.Lgs 9 luglio 1997 n.241 vale a dire con il modello F-24. Art.7 - Modalità di versamento 1. Ai sensi dell art.59, comma 1, lettera i) del D.Lgs n.446/1997, i versamenti I.C.I. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l I.C.I. relativa all immobile in questione sia stata totalmente assolta per l anno di riferimento.

4 Art.8 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell imposta 1. Ai sensi dell art.59, comma 1, lettera o) del D.Lgs n.446/1997: a) il Sindaco può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento o la rateizzazione del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità. b) la Giunta comunale, sentita la Commissione servizi sociali, può stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata I.C.I. in scadenza per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da particolari situazioni di disagio economico, in base al Regolamento comunale di cui all art.12 della legge n.241/1990. c) Il Responsabile può concedere, in seguito a specifica domanda dell interessato, rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei seguenti limiti: 1) Avvisi di liquidazione/accertamento il cui importo complessivo superi Euro 250,00= 2) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 3) Dilazione massima di un anno dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento 4) Numero massimo di quattro rate; 5) La prima rata coincidente con la scadenza indicata nell atto; 6) Applicazione, sulle somme delle rate successive dell interesse moratorio al vigente tasso legale; 7) Decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento di una sola rata; 8) Presentazione di una fidejussione per avvisi di accertamento/liquidazione che superino complessivamente Euro ,00=. ART.9 MODALITA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE 1. Ai sensi dell art.10, comma 4, dell D.Lgs n.504/92 e successive modificazioni, i soggetti passivi sono tenuti a presentare presso i competenti Uffici comunali, le dichiarazioni di variazione riferiti agli immobili posseduti nel territorio del Comune di Alzate Brianza, entro e non oltre il 31 LUGLIO dell anno successivo alle modificazione intervenute. La mancata presentazione, nei termini sopra descritti, comporta le seguenti sanzioni: entro 30 agosto dell anno successivo alle modificazioni intervenute Euro 25,00= entro il 31 luglio del secondo anno successivo alle modificazioni intervenute Euro 50,00= oltre quest ultimo termine Euro 100,00= Infedele,-incompleta o inesatta dichiarazione Euro 25,00= Art.9 bis Importi minimi 1. Non si farà luogo a rimborsi quando l importo medesimo non risulti superiore a Euro 12,00= annui. 2. Non si procede al recupero di somme inferiori a Euro 12,00= annui dovute all'ente, comprensive di eventuali pene pecuniarie,sanzioni ed interessi, derivante da violazioni. Art.9 ter Disciplina delle caratteristiche di fatiscenza per gli effetti della riduzione del 50% dell I.C.I. 1.L'Imposta Comunale sugli Immobili è ridotta del 50 (cinquanta) per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico

5 sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di ristrutturazione diretti a migliorare la situazione edificatoria. 2.Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso. L'inagibilità o inabitabilità può essere dichiarata anche limitatamente ad una o più unità immobiliari costituenti il fabbricato. In tal caso le riduzioni di imposta sono applicate alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 3.Ai sensi del precedente comma 1, si intendono inagibili o inabitabili gli edifici per i quali è stata emanata ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino per evitare danni a persone o cose nonché i fabbricati e le unità immobiliari che risultino diroccati, pericolanti o fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche: a. a.strutture orizzontali (solai e/o tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a persone o cose con rischi di crollo; b. strutture verticali (muri perimetrali e/o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale; c. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti complementari e di finitura (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.), non siano più compatibili con l'uso al quale erano destinati. 4.L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del contribuente, che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a norma del DPR n.445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente mediante perizia dell'ufficio Tecnico Comunale. 5.La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio Tecnico Comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. 6.Il contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio tributi il venir meno dello stato di inagibilità o inabitabilità. 7.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n 504, ed hanno effetto dal 1 gennaio Art.10 - Incentivi per il personale addetto 1. Ai sensi dell art.59, comma 1, lettera p) del D.Lgs n.446/1997, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o, comunque, risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

6 Art.11 - Norme di rinvio 1. Per ogni fattispecie non disciplinata nel presente regolamento si rinvia all applicazione della legislazione vigente in materia. Art Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.

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