L ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO PREMESSA PARTECIPAZIONI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO

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1 PREMESSA LE PROBLEMATICHE LEGATE ALL ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO L acquisto di partecipazioni nel sistema bancario italiano, inteso sia come acquisto di partecipazioni azionarie nel capitale sociale delle banche sia come acquisto di partecipazioni azionarie da parte delle banche, riveste un importanza fondamentale nel settore bancario, e, in generale, in quello economico. Come si avrà modo di evidenziare, i rapporti partecipativi tra banca e impresa sia essa finanziaria o industriale nella duplice direzione banca-impresa e impresa-banca, infatti, sono da sempre stati oggetto di una particolare attenzione regolamentare. In particolare nell ultimo ventennio, anche sotto lo stimolo della normativa comunitaria, si è avuta una totale riscrittura della legge bancaria, che risaliva al Come si vedrà, la legge bancaria del , fu emanata a seguito di una delle più grandi crisi che hanno segnato il nostro sistema economico: all inizio degli anni Trenta, infatti, le principali 4

2 banche italiane subirono un crollo a seguito del finanziamento eccessivo alle imprese industriali, impegnate nelle riconversione postbellica. 1 Tutto questo portò a fissare il principio della separatezza tra banca e industria, principio che caratterizza ancora oggi il nostro ordinamento bancario. 2 Dalla legge bancaria del 1936, si avrà modo di verificare che,non vi furono grosse modifiche all ordinamento bancario fino alla fine degli anni Settanta, quando, sia grazie al mutare delle condizioni economiche, sia grazie alla spinta delle norme comunitarie, si avvio quel processo che portò alla modifica totale di tutto il sistema bancario. Il passo più importante di questo processo è stato l emanazione del D.Lgs. 385/1993, il Testo Unico bancario, che ha dato ordine a tutte le modifiche che si erano avute fino a quel momento. Una delle più grosse innovazioni introdotte è stata l eliminazione della distinzione tra aziende ed istituti di credito, raccogliendo tutto sotto l unica definizione di banca, unificando in tal modo la disciplina. 1 Si veda infra il paragrafo 1.1 La situazione precedente la legge bancaria del 1936, pp Cfr il paragrafo 1.2 Dalla legge bancaria del 1936 agli anni Ottanta, pp

3 Come si vedrà, il Testo Unico ha ampiamente utilizzato lo strumento della delegificazione: si è limitato a fissare i principi, delegando alle autorità creditizie il compito di fissare la normativa in merito alle singole fattispecie. Le partecipazioni al capitale delle banche sono regolate dal Capo III del Titolo II agli artt , e inoltre nell art. 25 in merito ai requisiti di onorabilità dei partecipanti. Innanzitutto, è necessario essere in possesso di una serie di requisiti soggettivi, detti di onorabilità, (art. 25 T.U.) 3 per poter acquisire partecipazioni azionarie nelle banche, partecipazione che è sottoposta, ex art. 19 T.U., alla preventiva autorizzazione della Banca d Italia, al superamento di determinate soglie di partecipazione. 4 Inoltre, per meglio consentire i controlli da parte degli Organi di vigilanza, sono previsti una serie di obblighi di comunicazione (art. 20 T.U.), in capo ai soggetti che acquisiscano partecipazioni rilevanti, superiori alle soglie fissate dalla Banca d Italia. 5 All art. 20 si salda strettamente l art. 21, che attribuisce alla Banca d Italia il potere di richiedere informazioni alle banche e alle 3 Si veda il paragrafo 2.1 I requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, pp. 31 ss. 4 Si veda infra il paragrafo 2.2 Le autorizzazioni e le soglie partecipative rilevanti, pp. 45 ss. 5 Cfr il paragrafo 2.3 Gli obblighi di comunicazione, pp. 56 ss. 6

4 società che partecipano al loro capitale azionario in merito a tutti i loro soci. 6 Con questi tre articoli, si è provveduto a regolare l accesso al sistema bancario, consentendo alle autorità creditizie di poter sempre essere al corrente sulle compagini societarie delle società bancarie. Al fine di evitare la possibilità che vengano aggirate le limitazioni previste dagli articoli precedenti, sono stati inserite anche norme che ampliano e specificano il concetto di «controllo»(artt e 23 8 T.U), nonché sanzionatorie (art. 24 T.U.) 9. Per quanto concerne, invece, le partecipazioni detenibili dalle banche il Testo Unico, con l art. 53, 1 comma, lett. c), si limita a delegare alle Autorità creditizie il compito di fissare la disciplina. E le Istruzioni di vigilanza della Banca d Italia hanno provveduto a fissare la disciplina per le partecipazioni delle banche 10 : viene, innanzitutto, effettuata la distinzione tra partecipazioni finanziarie e non finanziarie. Nelle prime vengono fatte rientrare anche le partecipazioni assicurative. 6 Cfr paragrafo 2.4 Il potere di informazione della Banca d Italia, pp. 65 ss. 7 Si veda infra il paragrafo 2.5 Le partecipazioni indirette, pp. 69 ss. 8 Si veda in proposito infra il paragrafo 2.6 La nozione di controllo, pp. 76 ss. 9 In merito si veda il paragrafo 2.7 La disciplina sanzionatoria, pp. 83 ss. 10 Cfr il paragrafo 3.1 Le partecipazioni detenibili dalle banche, pp. 94 ss. 7

5 Alle banche è permesso di assumere liberamente partecipazioni finanziarie, salvo il dover richiedere la preventiva autorizzazione al superare di determinate soglie partecipative. Ovviamente, nel caso di partecipazioni in banche, questa disciplina deve combinarsi con quanto previsto per le partecipazioni al capitale delle banche (Titolo II, Capo III, art. 19 ss.). 11 A seguito di un processo legislativo iniziato nei primi anni Novanta, anche le partecipazioni in imprese assicurative viene equiparato alle partecipazioni finanziarie, con la sola limitazione del 40% del patrimonio di vigilanza. 12 Il problema più delicato in merito alle partecipazioni nel sistema bancario italiano riguarda i rapporti con le imprese industriali: per questo motivo il legislatore italiano ha previsto, accanto alla disciplina generale, sopra accennata, una disciplina più severa per le partecipazioni industriali nelle banche e per le partecipazioni bancarie nell industria. Il principio che è posto alla base del rapporto banca-industria è sempre quello della separatezza, anche se ammorbidito rispetto al 11 Si veda infra il paragrafo 3.2 Le partecipazioni bancarie e finanziarie, pp. 101 ss. 12 In merito si veda il paragrafo 3.3 Le partecipazioni assicurative, pp. 104 ss. 8

6 passato 13 : è stato notevolmente ridotto il campo dei soggetti a cui si applica il divieto di acquisizione di quote superiori al limite fissato dalle Autorità creditizie (oggi è vietato solo ai soggetti che svolgono in misura rilevante attività d impresa in settori non bancari e creditizi). Il pericolo che si è voluto evitare è che si possano creare situazioni di conflitto di interessi tra gli esponenti della banca e le imprese partecipanti, con grave rischio di falsare la concorrenza nel settore di quest ultima: si potrebbe, infatti, favorire le imprese partecipanti al capitale della banca, tramite il rilascio di credito a condizioni più favorevoli, falsando, così, le regole della concorrenza. 14 È, di conseguenza, fatto divieto alle imprese non finanziarie di acquisire partecipazioni superiori al 15% 15 o, comunque di controllo, in qualunque modo acquisite, anche tramite accordi. 16 Per quanto riguarda, infine, le partecipazioni di imprese bancarie in società industriali, come si vedrà, la disciplina risulta più restrittiva rispetto a quella prevista per le partecipazioni bancarie in imprese finanziarie. 13 Cfr il paragrafo 4.1 Il principio della separatezza tra industria e banca, pp. 111 ss. 14 In merito si confronti il paragrafo 4.3 Il rischio di perdita di autonomia della banca partecipata: il conflitto di interessi, pp. 119 ss. 15 Si veda infra il paragrafo 4.2 La determinazione delle soglie quantitative, pp. 124 ss. 16 Cfr il paragrafo 4.4 I rapporti di controllo e gli accordi di voto, pp. 135 ss. 9

7 È stata, innanzitutto, prevista una distinzione tra partecipazioni stabili e temporanee, ed è sulle prime che si è cercato di porre maggiori limitazioni. Sempre per il principio di separatezza tra banca e industria, infatti, è fatto divieto alle banche di avere partecipazioni di controllo in imprese industriali 17, salvo, poi, prevedere anche tipologie di banche (abilitate e specializzate), per le quali le limitazioni si ammorbidiscono in misura considerevole. 18 Per le partecipazioni temporanee, invece, vi sono pochissime limitazioni; questo perché, vista la loro natura, non sono, per la banca, strumento di investimento, dovendo, infatti, essere smobilizzate nel minor tempo possibile Si veda il paragrafo 5.2 Le condizioni per l acquisizioni di partecipazioni stabili, pp. 146 ss. 18 Si rinvia al paragrafo 5.3 I limiti quantitativi per le banche ordinarie, le banche abilitate e le banche specializzate, pp. 150 ss. 19 Si veda infra il paragrafo 5.4 Le partecipazioni temporanee: le partecipazioni per recupero crediti e in imprese in temporanea difficoltà e l assunzione di partecipazioni per il collocamento, pp. 155 ss. 10

8 CAPITOLO PRIMO CENNI SULL EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA BANCARIA 1.1 La situazione precedente alla legge bancaria del Dalla legge bancaria del 1936 agli anni Ottanta. 1.3 Dalle direttive comunitarie al Testo Unico 1.1 La situazione precedente la legge bancaria del Nella storia della legislazione bancaria italiana possono essere separati, con l inevitabile grado di approssimazione insita in ogni tentativo di distinguere nel flusso continuo delle vicende economiche e giuridiche, quattro periodi che presentano tratti sufficientemente differenziati. Il primo periodo può farsi cominciare con l unità d Italia e terminare con il 1926, anno in cui venne dettata la prima legge generale per l attività bancaria. 20 Sull argomento si veda: A. ANTONUCCI, Diritto delle banche, Milano, 2000; AA.VV., Banca e industria tra le due guerre, Bologna, 1981; F. CESARINI, Alle origini del credito industriale: la gestione dell IMI dalla costituzione ai provvedimenti per l autarchia ( ), in Banca e industria tra le due guerre, Bologna, 1981, II; A. CONFALONIERI, Banca e industria in Italia, , Milano, 1974; R. COSTI, L ordinamento bancario, Bologna, 2001; G. LUZZATO, L economia italiana dal 1861 al 1894, Torino, 1968; G. TONIOLO (a cura di), Industria e Banca nella grande crisi , Milano,

9 Un secondo periodo può essere individuato negli anni che vanno dalla prima legge bancaria (1926) alla legge bancaria del : sono gli anni che vedono le vicende economiche della grande crisi e l avvio del sistema bancario verso l assetto che verrà organicamente formalizzato in quest ultimo testo normativo. Un terzo periodo ricomprende i cinquant anni che vanno dall entrata in vigore della legge bancaria del alla metà degli anni Ottanta: è il periodo nel quale l ordinamento bancario trova in quest ultima legge i propri cardini fondamentali e il cui punto terminale può ravvisarsi nel D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, che da attuazione nel nostro Paese alla prima direttiva comunitaria in materia bancaria. Da quest ultimo momento prende avvio un quarto periodo caratterizzato da un intenso processo di rinnovamento dell ordinamento bancario e, più in generale, del mercato finanziario, attraversa una ricca produzione legislativa e amministrativa che da vita, nei primissimi anni Novanta, ad un «nuovo ordinamento bancario» i cui principi fondamentali sono radicalmente diversi da quelli della legge bancaria R. COSTI, op. cit., p

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