FOGLIO INFORMATIVO Finanziamenti Fondiari - Ipotecari - Liberi Professionisti e Piccole-Medie Imprese

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1 FOGLIO INFORMATIVO Finanziamenti Fondiari - Ipotecari - Liberi Professionisti e Piccole-Medie Imprese INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione: Barclays Bank PLC Sede Legale: 1, Churchill Place London E14 5HP (UK) Sede in Italia: Via della Moscova Milano Telefono : Indirizzo Internet: Indirizzo info@barclays.it Codice ABI: 3051 Numero d iscrizione all Albo delle Banche: 4862 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: Milano R.E.A. Milano n Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Financial Services Compensation Scheme (FSCS) Capitale Sociale: Capitale deliberato Capitale Versato Partita IVA: Barclays Bank PLC è autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e soggetta alla vigilanza della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority e, in qualità di succursale italiana di banca comunitaria, alla vigilanza di Banca d Italia per le materie ad essa attribuite. CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI FONDIARI / IPOTECARI Finanziamenti Fondiari/Ipotecari sono finanziamenti a medio lungo termine (oltre 18 mesi), variamente denominati Property Loan e Finanziamenti Industriali con garanzia ipotecaria, apertura di credito ipotecaria (Vedi Foglio Informativo Conto Corrente Ipotecario ), garantiti da ipoteca di primo grado su immobili e i terreni ubicati sul territorio italiano di proprietà della Parte Finanziata o di terzi, concedibili solo qualora tra l importo finanziato e il valore dei beni concessi in garanzia o dei costi delle opere da seguire sugli stessi vi sia, nel caso di operazione fondiaria, un rapporto non superiore all 80%. Tali finanziamenti sono disciplinati dagli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) e per quanto ivi non previsto dalle norme del codice civile, oltre che dal contratto. Il presidio cauzionale può comprendere per il Finanziamento Fondiario / Ipotecario garanzie integrative reali (e.g. pegno, ipoteca e privilegio speciale) e/o personali (e.g. fideiussione, patronage) e/o atipiche (e.g. cessione di crediti), prestate a favore della Banca dalla Parte Finanziata o da terzi. Questo prodotto è dedicato a piccole e medie imprese e a liberi professionisti appartenenti alle seguenti classificazioni: - fatturato inferiore ai 10 milioni di euro ; - appartenenti a gruppi con fatturato globale inferiore ai 10 milioni di euro. Property loan: si tratta di finanziamenti fondiari subordinati allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) e destinati ad attività di costruzione di immobili residenziali (le parti progettuali con finalità commerciali, industriali e di costruzione di capannoni e uffici, non possono eccedere il 30% del totale della costruzione). La suddetta specifica tipologia di Finaniziamento è erogata in favore di Società di Costruzione per far fronte alle spese di costruzione, anticipi IVA, costi di commercializzazione, oneri finanziari intercalari e altri fabbisogni riconosciuti come, ad esempio, i plafond necessari all emissione delle garanzie fideiussorie a favore dei promissari acquirenti da emettere ai sensi del D.L 122 del 20 giugno A seguito del completamento delle opere edili e prima della vendita, l immobile viene frazionato in lotti, con conseguente frazionamento del debito originario e dell ipoteca concessa in garanzia. L erogazione del finanziamento è subordinata allo stato avanzamento lavori correlato alla fase di realizzazione dell immobile sotto il vincolo del rispetto (per tutta la durata dello Stato Avanzamento Lavori) del limite di finanziabilità Aggiornato al 11/03/2014 Versione 01/2014 1

2 rispetto al costo totale documentato delle opere ( Loan to Cost - LTC) e rispetto al valore dell immobile (Loan to Value - LTV). Tali limiti sono fissati in base alle regole definite a livello creditizio e commerciale. Ciascun stato avanzamento lavori (SAL) dovrà essere preventivamente documentato e convalidato da specifica perizia che certifichi l avvenuto completamento della parte proggettuale cui si riferisce e, soltanto ad avvenuta validazione, sara possibile erogare la corrispondente percentuale di finanziamento. L ultima erogazione prevista dal piano finanziario dovrà essere inderogabilmente subordinata alla certificazione peritale di fine lavori. Può costituire, inoltre, parte integrante dell ammissibilità al finanziamento di un progetto di investimento immobiliare, la quantificazione delle prevendite, entità che deve essere verificata nel corso della costruzione con l eventualità di predefinire un minimo di prevendite concluse prima di dar corso ad ulteriori erogazioni. Nella fase contrattuale si deve verificare la presenza di stretta connessione con la delibera di concessione del finanziamento che deve trovare formalizzazione nell atto notarile con particolare riferimento a: - Loan To Cost concordato - inserimento di eventuali covenant stabiliti in sede di delibera, - previsione del finanziamento e surroga degli acquirenti finali con possibilità della Banca di rifiutare i singoli accolli; - modalità di prima erogazione e di finanziamento dei SAL successivi con previsione, di norma, di erogazione tramite atto notarile pubblico. Le condizioni economiche sono definite all atto di stipula. Tali condizioni vengono mantenute durante le fasi di erogazione delle singole somministrazioni. Finanziamenti industriali a medio/lungo termine con garanzia ipotecaria: gli aspetti specifici che caratterizzano tale tipologia di intervento sono: - appartenenza settoriale diversa da quella delle imprese di costruzioni e/o del settore edilizio: aziende, quindi, operanti nei settori industriali, commerciali o dei servizi; - operazioni di finanziamento di medio e lungo termine dirette a sostenere specifici progetti e fabbisogni strutturali legati all attività caratteristica ed al processo di crescita: investimenti durevoli di mantenimento e, soprattutto, di sviluppo; - esclusione di finanziamenti di natura strettamente finanziaria per consolidamento del debito a breve termine e di rinegoziazione di mutui di altri Istituti, quando: - si configuri chiaramente un mutuo di liquidità non funzionalmente correlato a programmi di sviluppo in grado di generare flussi prospettici significativi ai fini della capacità di rimborso; - si configuri una ristrutturazione del debito con posizione non regolare presso altro Istituto. I progetti finanziabili si distinguono in sostanza da quelli gravitanti nell orbita dei Property Loan soprattutto per vincolo di destinazione che, nei finanziamenti industriali, esclude interventi a sostegno di opere edilizie diverse da quello identificabile come estensione della capacità produttiva e distributiva. Deve quindi esistere un rapporto diretto tra il finanziamento di un infrastruttura, la sua realizzazione ed il suo sfruttamento produttivo e commerciale. Ammortamento: Finanziamento a tasso variabile: prevede che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso iniziale a secondo le oscillazioni del parametro di indicizzazione. I property loan prevedono ammortamento regolato al solo tasso variabile. Nel periodo di erogazioni a stato avanzamento lavori vengono corrisposte rate di soli interessi. Finanziamento a tasso fisso: prevede che il tasso di interesse rimanga fisso per tutta la durata del finanziamento. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato interbancario. Il tasso fisso è consigliabile alle aziende che vogliono essere certe, sin dal momento della firma del contratto, della misura della rata periodica indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Aggiornato al 11/03/2014 Versione 01/2014 2

3 Garanzia Ipotecaria: Caratteristiche: nel caso di Finanziamento Fondiario/Ipotecario la Parte Datrice d Ipoteca a garanzia di quanto spettante alla Banca in dipendenza del Contratto, concede a favore della Banca ipoteca di primo grado su immobile/terreno ubicato sul territorio italiano e descritto nel contratto di finanziamento. L Ipoteca si intende estesa a tutte le adiacenze, pertinenze, accessioni, ampliamenti e nuove costruzioni e a tutto quanto gravabile ai sensi di legge venga anche in seguito introdotto nella proprietà cauzionale. La Parte Datrice di Ipoteca proprietaria dei beni cauzionali (o la Parte Finanziata, se coincidente ) dichiara che gli immobili descritti nell atto appartengano ad essa in piena ed esclusiva proprietà e che gli stessi sono liberi da ipoteche pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli. Condizioni per l utilizzo: la Banca metterà a disposizione della Parte Finanziata mediante accredito su conto corrente ad essa intestato, acceso presso una Filiale Barclays in Italia, la somma concessa, al netto delle spese e delle imposte descritte nella sezione Condizioni Economiche con il contratto di finanziamento al verificarsi di tutte le seguenti ipotesi e sempre che non emergano circostanze di fatto e non si riscontrino nei documenti vizi di natura tale che, se si fossero verificati o fossero venuti a conoscenza della Banca prima, avrebbero impedito la concessione del finanziamento: - avvenuta iscrizione dell ipoteca di primo grado sui beni immobili ubicati sul territorio italiano offerti in garanzia e l accertata inesistenza di vincoli e gravami precedenti o comunque pregiudizievoli per l ipoteca stessa; - avvenuta consegna alla Banca della polizza di assicurazione recante vincolo in suo favore, contro i danni dell incendio, scoppio e fulmine del fabbricato oggetto della garanzia ipotecaria; - alla consegna del certificato rilasciato dal Tribunale Fallimentare competente, con data non anteriore al Giorno Lavorativo precedente la data prevista per l'erogazione, che attesti l'esistenza della Parte Finanziata e Parte Datrice di Ipoteca, i poteri dei suoi legali rappresentanti e l inesistenza di procedure concorsuali e/o di amministrazione straordinaria a carico della Parte Finanziata e Parte Datrice di Ipoteca L attivazione di questi finanziamenti è subordinata alla concessione di uno specifico affidamento. I rischi principali di queste operazioni sono: - il diritto riconosciuto alla Banca di pretendere la restituzione del finanziamento in qualsiasi momento, anche all'interno del periodo di durata dello stesso, al verificarsi di una delle cause elencate al successivo punto Recesso/Risoluzione. Al Cliente è fatto obbligo di costituire presso la Banca la provvista per l'estinzione del finanziamento. Aggiornato al 11/03/2014 Versione 01/2014 3

4 CONDIZIONI ECONOMICHE Importo Massimo finanziabile Il finanziamento può essere concesso fino all 80% degli investimenti documentati Tipologia piano di ammortamento Francese / Italiano Durata Minimo 18 mesi Massimo 15 anni Tasso annuo nominale per interessi corrispettivi * Parametro di indicizzazione/riferimento + spread Euribor (base 365) di periodicità corrispondente alla Parametro di indicizzazione - tasso variabile frequenza della rata, rilevato per valuta data di erogazione, e successivamente per valuta il primo giorno lavorativo precedente alla data di decorrenza. EuroIRS di durata corrispondente alla durata Parametro di riferimento - tasso fisso dell ammortamento, rilevato per valuta data di erogazione. Spread Massimo 7% Tasso annuo nominale per interessi di mora Tasso annuo nominale per interessi corrispettivi maggiorato di 3 (tre) punti percentuali Spese di istruttoria Massimo 2,00% sull importo finanziato con un minimo di 500,00 Spese, anche notarili, relative alla stipulazione del contratto di finanziamento, nonché quelle per gli atti e formalità inerenti e conseguenti A carico della Parte Finanziata Forme di garanzia Ipoteca di primo grado oltre ad eventuali garanzie reali, personali e/o atipiche Spese di incasso rata 3,00 Spese invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90 Spese per invio estratto conto 0,77 Pagamento interessi mensile / trimestrale Spese per perizie su immobile (a cura periti convenzionati) Successive ispezioni, accertamenti, verifiche tecniche sullo stato di avanzamento lavori (a cura periti convenzionati) Compenso per anticipata estinzione totale o parziale A carico della Parte Finanziata A carico della Parte Finanziata Massimo 2% calcolato sul capitale restituito anticipatamente Nessuna spesa Massimo 155,00 Atto di variazione delle condizioni del contratto ( ricontrattazione ) ai sensi dell art. 8 del DL 7/2007 (convertito nella legge 40/2007) Atto modificativo diverso dall atto di variazione condizioni ( ricontrattazione ) di cui al DL 7/2007 (convertito nella legge 40/2007) o per aggiornamento bozza contratto Accolli e/o estromissioni per singolo finanziamento Massimo 155,00 Spese di rinnovo ipoteca 100,00 Cancellazione ipoteca prevista dall art. 13 commi da 8 sexies a 8 quaterdecies del DL 7/2007 (convertito nella legge 40/2007) Rilascio da parte della Banca dell atto di assenso alla cancellazione dell ipoteca nel caso in cui detto atto venga richiesto alla Banca dalla Parte Finanziata per procedere alla cancellazione con intervento notarile, ai sensi dell art del codice civile Rilascio da parte della Banca di atti necessari per la riduzione, restrizione, frazionamento, postergazione ipo- Procedura a carico della Banca con esenzione totale da qualsiasi spesa per il cliente Massimo 150,00 più spese notarili Massimo 260,00 Aggiornato al 11/03/2014 Versione 01/2014 4

5 tecaria Iscrizione ipotecaria Imposta sostitutiva Assicurazione obbligatoria sugli immobili ubicati su territorio italiano, pure di terzi, compresi nella garanzia ipotecaria, per un valore ritenuto congruo dalla Banca e comunque non inferiore all importo del Finanziamento, contro i danni da incendio, scoppio di gas, caduta di fulmini,esplosione e altri rischi indicati dalla Banca per tutta la durata del finanziamento e comunque finchè non sia soddisfatta ogni ragione di credito della Banca stessa. T.A.E.G - Property Loan Riferito ad un esempio di finanziamento di ,00 della durata di 5 anni di cui 18 mesi di preammortamento e 42 mesi secondo piano di ammortamento alla francese con frequenza rata mensile, al tasso Euribor 1 (uno) mese /365 (valuta 05/03/2014) 0,223% + spread 7,00%,spese di istruttoria ,00, spese di perizia 1950,00 (pari a 3 perizie da 650,00), imposta sostitutiva vigente, spese invio estratto conto 0,77, spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90, e spese di incasso rata 3,00. T.A.E.G.- Mutuo Tasso Variabile Riferito ad un esempio di finanziamento di ,00 della durata di 10 anni senza preammortamento, con rimborso secondo piano di ammortamento alla francese con frequenza rata mensile, al tasso Euribor 1 (uno) mesi/365 (valuta 05/03/2014) 0,223% + spread 7,00%, spese di istruttoria ,00, spese di perizia 600,00, imposta sostitutiva vigente, spese invio estratto conto 0,77, spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90 e spese di incasso rata 3,00. T.A.E.G.- Mutuo Tasso Fisso Riferito ad un esempio di finanziamento di ,00 della durata di 10 anni senza preammortamento, con rimborso secondo piano di ammortamento alla francese con frequenza rata mensile, al tasso EurIRS 10Y (valuta 05/03/2014 1,816% + spread 6,00%, spese di istruttoria ,00, spese di perizia 600,00, imposta sostitutiva vigente, spese invio estratto conto 0,77, spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza 1,90, e spese di incasso rata 3,00. Massimo 150% del capitale finanziato Vigente A carico della Parte Finanziata 8,43% 8,17% 10,06% * Se il tasso di interesse applicato supera quello fissato dalla legge in tema di usura (Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni), esso è automaticamente sostituito dal tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla Legge. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento fondiario / ipotecario, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca Aggiornato al 11/03/2014 Versione 01/2014 5

6 Estinzione anticipata, recesso / risoluzione, reclami Regole per estinzione anticipata dei mutui La Parte Finanziata può estinguere anticipatamente il Finanziamento se ha provveduto a: - saldare la somma pari al capitale ancora da rimborsare al momento dell estinzione; - saldare la somma pari agli interessi corrispettivi, maturati dal giorno successivo al pagamento dell ultima rata fino alla data di estinzione del mutuo; - pagare le eventuali rate di preammortamento e ammortamento non pagate e gli interessi di mora, nonché le spese giudiziali (anche se dichiarate non restituibili da norme dispositive) ed ogni altra somma che risultasse ancora a credito della Banca; - pagare la commissione di estinzione anticipata nella misura definita nell atto di stipula. La domanda di estinzione anticipata costituisce proposta non revocabile. Recesso / Risoluzione E facoltà della Banca, senza pregiudizio per la qualificabilità degli eventi che seguono come ipotesi di insolvenza ai sensi dell articolo 1186 del Codice Civile, di recedere dal presente Contratto al ricorrere di alcuno dei seguenti eventi: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) la convocazione degli organi sociali competenti per deliberare una fusione, la liquidazione o, comunque, il verificarsi di una causa di scioglimento della Parta Finanziata e/o del Terzo Datore d Ipoteca e/o di qualsiasi società appartenente al medesimo gruppo societario cui appartiene alla Parta Finanziata e/o di alcun garante delle obbligazioni della Parta Finanziata derivanti dal presente Contratto; La Parta Finanziata e/o il Terzo Datore d Ipoteca e/o qualsiasi società del Gruppo e/o il Garante sospenda o cessi la sua attività interamente o in una sua parte sostanziale ovvero modifichi la natura della sua attività rispetto a quella esistente alla data del presente Contratto; il verificarsi di un evento, un fatto, una circostanza, anche notori, che possano, direttamente o indirettamente, arrecare un pregiudizio sostanziale (i) alla situazione finanziaria, patrimoniale e/o reddituale della Parta Finanziata e/o del Terzo Datore d Ipoteca e/o del Garante, ovvero (ii) alla capacità della Parta Finanziata e/o del Terzo Datore d Ipoteca e/o del Garante di adempiere in modo puntuale e corretto alle obbligazioni di pagamento derivanti dal presente Contratto o, a seconda del caso, dalla garanzia concessa La Parta Finanziata entri a far parte, anche indirettamente e/o mediante adesione a patti parasociali, di gruppi diversi da quelli indicati nella istruttoria del Contratto o comunque fosse assoggettata, anche indirettamente e/o mediante patti parasociali, ad attività di direzione e coordinamento di soggetti diversi da quelli indicati in tale sede; inadempienze della Parta Finanziata medesima agli obblighi di pagamento alle scadenze dovute, per capitale e/o interessi derivanti da indebitamenti finanziari per un importo minimo definito nel Contratto, della Parta Finanziata nei confronti di terzi; inadempienze del Terzo Datore d Ipoteca e/o di una qualsiasi società del Gruppo e/o del Garante ai propri obblighi di pagamento alle scadenze dovute, per capitale e/o interessi derivanti da indebitamenti finanziari per un importo minimo definito nel Contratto, di tale società nei confronti di terzi; si verifichi un evento qualificabile come inadempimento, che comporti, o che possa comportare, la decadenza dal beneficio del termine a carico della Parta Finanziata e/o di qualsiasi società del Gruppo, ossia di società ad oggi o anche in futuro controllate dalla Parta Finanziata e collegate ad essa, ai sensi di un qualsiasi contratto tra banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing ed i sottoscrittori di prestiti obbligazionari) o che consenta o possa consentire una richiesta di anticipato rimborso (o vengano in essere le condizioni che consentirebbero una tale richiesta), anche a seguito di risoluzione, recesso o altro, per crediti diversi da quelli derivanti dal presente Contratto; si verifichi un evento qualificabile come inadempimento, che comporti, o che possa comportare, la decadenza dal beneficio del termine a carico del Terzo Datore d Ipoteca e/o del Garante, ai sensi di un Aggiornato al 11/03/2014 Versione 01/2014 6

7 (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) qualsiasi contratto tra banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing ed i sottoscrittori di prestiti obbligazionari) o che consenta o possa consentire una richiesta di anticipato rimborso (o vengano in essere le condizioni che consentirebbero una tale richiesta), anche a seguito di risoluzione, recesso o altro, per crediti diversi da quelli derivanti dal presente Contratto; una qualsiasi società del Gruppo e/o il Garante: (i) sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso o sia ritenuto in stato di crisi agli effetti della Legge Fallimentare; (ii) non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni di pagamento; (iii) ammetta la propria incapacità di far fronte ai propri debiti una volta scaduti; (iv) cessi di pagare in tutto o in parte sostanziale i propri debiti o comunichi la propria intenzione in tale senso; ovvero (v) a causa di difficoltà economiche o finanziarie, avvii negoziazioni o concluda accordi con i propri creditori al fine di ottenere che il proprio indebitamento sia riscadenziato; sia dichiarata una moratoria in relazione a tutto o parte dell indebitamento finanziario di una qualsiasi società del Gruppo e/o del Garante (restando inteso che, quand anche la moratoria terminasse, l Evento Risolutivo non sarebbe sanabile); La Parta Finanziata non rispetti gli obblighi assunti verso la Banca ai sensi di altri contratti di finanziamento e/o linee di credito e/o affidamenti di qualsivoglia natura, salvo che la Parte Finanziata rimedi a tale inadempimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione di una comunicazione da parte della Banca relativa a tale inadempimento; nei confronti della Parta Finanziata e/o del Terzo Datore d Ipoteca e/o di qualsiasi società del Gruppo e/o del Garante siano notificati o iniziati un azione o un procedimento di qualsiasi natura che, qualora decisi in maniera avversa alla Parta Finanziata, possano comportare un Effetto Pregiudizievole; nei confronti della Parta Finanziata e/o del Terzo Datore d Ipoteca e/o di qualsiasi società del Gruppo e/o del Garante siano emessi, applicati o resi esecutivi provvedimenti giudiziari, di qualsiasi natura, ordinari o di urgenza, pignoramenti, ipoteche giudiziali, provvedimenti esecutivi o altri provvedimenti analoghi (anche su iniziativa dall Amministrazione Finanziaria), salvo che tali procedure siano contestate in buona fede e con la dovuta diligenza e il Prenditore o il Terzo Datore d Ipoteca o la società del Gruppo o il Garante, a seconda del caso, dimostri di avere riserve di cassa disponibili per estinguerle, o siano estinte entro 60 (sessanta) giorni lavorativi; siano levati protesti nei confronti della Parta Finanziata e/o del Terzo Datore d Ipoteca e/o di qualsiasi società del Gruppo e/o del Garante; la facoltà della Parta Finanziata di svolgere la propria attività sia interamente o sostanzialmente limitata da sequestri, espropriazioni, nazionalizzazioni, interventi di autorità, restrizioni o altre azioni posti in essere nei confronti della Parta Finanziata da parte di governi, autorità indipendenti o altri soggetti e da tali circostanze possa derivare un Effetto Pregiudizievole; il Contratto sia dichiarato nullo, annullabile o inefficace; l adempimento da parte della Parta Finanziata delle obbligazioni derivanti dal Contratto divenga contrario alla legge; la società di revisione incaricata di esaminare il bilancio della Parta Finanziata esprima sostanziali riserve nella propria relazione su tale bilancio, consolidato o non, a seconda dei casi, in quanto quest ultimo risulti inadeguato, inattendibile o non esatto, ovvero ritenga di non poter esprimere il proprio parere in relazione a tale bilancio. Il recesso si verificherà il giorno in cui la Parta Finanziata riceverà la comunicazione scritta della Banca nella quale essa dichiari di volersi avvalere della facoltà di recedere. Salvo e impregiudicato ogni altro rimedio ai sensi di legge, la Banca avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell articolo 1456 del Codice Civile, qualora: (a) sia convocata un assemblea degli azionisti, di dirigenti o di altri organi della Parta Finanziata avente ad oggetto la liquidazione della Parta Finanziata, la sottoposizione della medesima a una qualsiasi Procedura Concorsuale, lo scioglimento della Parta Finanziata ; (b) La Parta Finanziata effettui una cessione d azienda o di ramo d azienda; (c) si verifichi il ritardato pagamento delle rate del Mutuo nei modi ed oltre i termini previsti dell art. 40 comma 2 del TUB; (d) La Parta Finanziata non utilizzi la somma erogata con il Mutuo per lo scopo per il quale il Mutuo è stato concesso; Aggiornato al 11/03/2014 Versione 01/2014 7

8 (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) La Parta Finanziata e/o il Terzo Datore d Ipoteca non adempia puntualmente e integralmente anche ad uno solo degli obblighi e impegni di cui al Contratto e/o al Capitolato, ed agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto con riferimento, inter alia, agli adempimenti richiesti per svincolare il deposito cauzionale o per l erogazione, salvo che la Parta Finanziata o il Terzo Datore d Ipoteca, a seconda del caso, rimedi a tale inadempimento entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla ricezione di una comunicazione da parte della Banca relativa a tale inadempimento; qualsiasi dichiarazione e garanzia resa alla Banca nel Contratto o in qualsiasi comunicazione o altro documento consegnato ai sensi del medesimo, al momento dell istruttoria del Mutuo e/o successivamente, sia o risulti essere non corrispondente al vero in qualsiasi aspetto sostanziale; i beni oggetto di garanzia subiscano provvedimenti conservativi o esecutivi o vengano gravati da ipoteche giudiziali; risultassero crediti per sanzioni per effetto di opere edilizie, installazione di impianti od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni; La Parta Finanziata non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal Mutuo o dalla concessione delle relative garanzie,oneri da intendersi comunque a carico della Parta Finanziata, anche se assolti dalla Banca; con riferimento ai beni concessi in garanzia, risultino altri gravami oltre a quelli enunciati nel Contratto, ovvero risulti che la Parta Finanziata, o l eventuale Parte Datrice di Ipoteca, non ha comunicato l esistenza: (i) di debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura o tasse aventi prelazione sul credito della Banca; (ii) di debiti per sanzioni per effetto di opere edilizie, installazione di impianti od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni; la Banca accerti che l immobile costituito in garanzia non è conforme alla normativa edilizia in vigore o ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione; il rifiuto della Parta Finanziata di stipulare un atto di quietanza di qualsiasi importo erogato dalla Banca; la Banca si avvalga di altre clausole risolutive espresse previste nel Contratto; si verifichino eventi e circostanze in virtù dei quali, se conosciuti in precedenza, la Banca non avrebbe ragionevolmente concesso il Mutuo, ivi inclusi quegli eventi e circostanze che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Parta Finanziata e/o del Terzo Datore d Ipoteca; o qualsiasi documentazione prodotta e/o comunicazione di dati e/o informazioni fornite alla Banca al momento dell istruttoria del Mutuo e/o successivamente, risultino non veritiere e/o inaccurate e/o incomplete e/o incorrette in un qualsiasi aspetto sostanziale. La risoluzione si verificherà il giorno in cui la Parta Finanziata riceverà la comunicazione scritta della Banca nella quale essa dichiari di volersi avvalere della presente clausola. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 30 giorni lavorativi Reclami Nel caso dovesse sorgere una controversia che riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente può presentare reclamo alla Banca in forma verbale: rivolgendosi alla propria filiale chiamando il numero verde in forma scritta tramite: posta ordinaria (Barclays Bank Plc Ufficio Reclami Via C. Arconati, Milano), posta elettronica (reclami@barclays.it), fax ( ), sito (compilando il form disponibile nella sezione Reclami). Aggiornato al 11/03/2014 Versione 01/2014 8

9 La Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo scritto; se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice può ricorrere, in via stragiudiziale: all Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide i ricorsi, oggetto del reclamo alla Banca, per fatti avvenuti dal 1 gennaio 2009, nel limite di se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso all'abf assolve la condizione di procedibilità per poter poi eventualmente rivolgersi al Giudice. Le sue decisioni non sono vincolanti, ma sono generalmente rispettate in quanto l eventuale inadempienza da parte dell Intermediario è resa pubblica. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito al Conciliatore Bancario Finanziario che, tramite professionisti indipendenti e imparziali (mediatori) iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010, mira a risolvere una controversia agevolando il raggiungimento di un accordo tra le parti. Può essere interpellato anche in assenza di preventivo reclamo. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito Maggiori indicazioni sono nel documento Principali diritti del cliente, affisso in tutte le filiali e consultabile dal sito internet della Banca Aggiornato al 11/03/2014 Versione 01/2014 9

10 LEGENDA Accollo Data di Decorrenza Euribor Finanziamento Imposta sostitutiva Ipoteca Istruttoria Periodo di preammortamento Perizia Piano di ammortamento Piano di ammortamento Francese Piano di ammortamento Italiano Quietanza Quota capitale Quota interessi Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso Effettivo Globale Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all intermediario, cioè si accolla, il debito residuo. Indica ciascuna data corrispondente al giorno immediatamente successivo alla scadenza di ogni rata. Tasso per depositi interbancari in Euro calcolato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) alle ore 11 antimeridiane di Bruxelles. Il tasso è diffuso sul cirduito telematico Bridge Telerate ovvero, in assenza, sul circuito Reuters e di norma pubblicato, il giorno successivo, su Il Sole 24 Ore. Somma che la Banca mette a disposizione della Parte Finanziata Imposta dovuta sui finanziamenti a medio lungo termine in luogo dell imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e delle tasse sul concessioni governative. Garanzia reale su immobili ubicati sul territorio italiano o altri beni registrati. Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento. Il preammortamento è il periodo che intercorre tra l erogazione (unica o iniziale ) del finanziamento e l inizio del suo ammortamento. In questo periodo non è previsto il rimborso di quote del capitale finanziato, ma la corresponsione degli interessi calcolati al tasso contrattualmente stabilito per tale periodo, alle scadenze previste. Relazione di un tecnico che attesta il valore dell immobile o di beni registrati ipotecati o da ipotecare. Il rimborso dell importo erogato si sviluppa nel tempo secondo un piano, detto ammortamento, che esplicita in modo dettagliato importi da versare e tempi da rispettare nel pagamento delle rate, lungo tutta la durata del contratto. La rata costante prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Atto con il quale un soggetto finanziato accetta il corrispettivo esonerando la Banca a qualsiasi ulteriore richiesta. Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell importo totale del credito. Il TAEG include oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse come, ad esempio, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore; il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; le commissioni; le imposte; i costi relativi a servizi accessori connessi che siano obbligatori e di cui il finanziatore sia a conoscenza; i costi legati a operazioni di pagamento e i costi di gestione del conto sulle quali queste ultime vengono scritturate. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell economia e delle Aggiornato al 11/03/2014 Versione 01/

11 Medio (TEGM) Tasso Soglia finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Tasso corrispondente al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) aumentato di una percentuale pari ad un quarto del TEGM stesso nonché di altri 4 punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (così come previsto dall art. 2 c.4 della legge n. 108/1996 e modificato dal decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70). Le misure del TEGM e del Tasso Soglia sono rilevabili dal Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale. Aggiornato al 11/03/2014 Versione 01/

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