REPUBBLICA ITALIANA
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- Luigi Lupo
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1 Allegato B REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI MORI PROVINCIA DI TRENTO N Repertorio Atti Pubblici Segretario Comunale. SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFITTO DELL'AZIENDA COMMERCIALE UBICATA IN C.C. MANZANO, P.ED. 7/1 E 7/2 IN P.T. 25. * * * L anno duemilaquindici, il giorno del mese di presso la Residenza Municipale di Mori, Via Scuole n. 2, avanti a me, dott. LUCA GALANTE, Segretario comunale di Mori, autorizzato per legge a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell interesse del Comune, sono personalmente comparsi i Signori: dott. arch. GIANFRANCO BAROZZI, nato a Rovereto (TN) il , Responsabile del Servizio Attività Produttive del COMUNE DI MORI (codice fiscale numero ) e domiciliato per l incarico in Mori - via Scuole n. 2, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell interesse dell Amministrazione che egli legalmente rappresenta, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n di data ed in forza dell art. dello Statuto comunale; , nato a il (codice fiscale numero ) titolare della ditta individuale omonima/legale rappresentante della ditta, con sede legale in via (P. I.V.A./codice fiscale n. ) che agisce in nome e per conto della ditta medesima
2 Detti comparenti, della cui identità personale sono io Segretario personalmente certo, dichiarano di rinunciare, di comune accordo e col mio assenso, all assistenza dei testimoni e mi invitano a far risultare dal presente atto quanto essi vanno qui convenendo e stipulando Premesso che: con propria deliberazione n. di data 2015 la Giunta comunale ha approvato l'atto di indirizzo che approva il progetto presentato dall'azienda Agricola La Capra Felice per addivenire all'affitto dell'azienda commerciale ubicata nella p.ed. 7/2 nonché dell'annesso piazzale identificato dalla p.ed. 7/1 in P.T. 25 in C.C. Manzano; con determinazione di data 2015 del Responsabile del Servizio Attività Produttive è stato approvato il presente schema di contratto; Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1- OGGETTO Il COMUNE DI MORI, in persona del Responsabile del Servizio Attività Produttive dott. arch. Gianfranco Barozzi, affitta ai sensi dell'art del codice civile alla ditta con sede in, che a mezzo del proprio titolare/legale rappresentante signor accetta l'azienda commerciale identificata con l'insegna Bar Ristorante Manzano e composta dai locali identificati dalla p.ed. 7/2 e dal piazzale p.ed. 7/1 in P.T. 35 in C.C. Manzano come risulta dalle planimetrie allegate sub lettera A, nonché di seguito 2
3 descritti: a) piazzale interno; b) piano terra composto da: centrale termica, magazzino, cucina, n. 3 locali, servizi; c) primo piano: sala riunioni e servizi annessi, con riserva di 20 giorni l'anno in favore del Comune di Mori per lo svolgimento di attività istituzionali e/o l'utilizzo come sala pubblica a norma di Regolamento, previo accordo con l'affittuario. Art. 2 - DURATA Il contratto ha la durata di anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di sottoscrizione, con possibilità di disdetta da parte dell'affittuario attraverso lettera raccomandata a/r da esercitarsi almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. Si intende fin d'ora che alla scadenza i locali dovranno essere restituiti nella disponibilità del Comune di Mori, senza necessità di disdetta o formalità alcuna. Nei periodi di chiusura dell'esercizio, l'affittuario avrà comunque l'onere della custodia dei locali e degli spazi concessi. Art. 3 LOCALI ED ATTREZZATURE L'attività di pubblico esercizio bar-ristorante dovrà essere svolta nell'ambito dei locali identificati dalla p.ed. 7/2 e negli spazi esterni pertinenziali la cui consistenza è nota alle parti e dei quali il Comune ne concede l'uso per il periodo di validità del presente contratto unitamente alle attrezzature ivi collocate ed elencate nell'inventario allegato al presente contratto sub lettera B Spetta all'affittuario provvedere agli adempimenti necessari ai fini della conformità igienico-sanitaria presso i competenti organi di Igiene 3
4 Pubblica dell'azienda Sanitaria Provinciale L'affittuario dovrà gestire l'azienda in modo da conservare l'iniziale efficienza dell'organizzazione dell'immobile e delle sue pertinenze, degli impianti, degli arredi ed attrezzature, eseguendo tutte le necessarie manutenzioni e riparazioni di carattere ordinario. La cisterna del gas dovrà essere riconsegnata nelle stesse condizioni iniziali, ovvero a pieno carico Tutti gli interventi che l'affittuario intende effettuare che comportino modifiche del bene e del suo aspetto dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Tecnico Comunale Nel caso di incrementi delle dotazioni di mobili, arredi ed attrezzature, e/o migliorie e addizioni all'immobile ed i suoi impianti, eseguiti dal conduttore previo assenso scritto dell'amministrazione comunale, quest'ultima si riserva di valutare, a propria discrezione e senza che ciò comporti obbligo alcuno, la possibilità di compartecipare alle spese da sostenere Art. 4 CANONE Il canone d'affitto viene stabilito su base annua in euro 600,00 (seicento/00) più IVA Il canone sarà aggiornato ogni anno, con inizio dal, nella misura del 100 % (cento per cento) della variazione assoluta in aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo accertato dall'istat per famiglie di operai e impiegati verificatosi rispetto al mese precedente a quello di inizio del presente contratto. Di conseguenza, i canoni riscossi a partire dalla scadenza della annualità e precedentemente alla richiesta di aumento, saranno riscossi 4
5 a titolo di acconto, salvo richiesta di conguaglio da eseguirsi con raccomandata a/r La somma verrà pagata dall'affittuario al Comune sul conto della Tesoreria Comunale di Mori IBAN IT60I presso tutti gli sportelli Unicredit Banca S.p.A, in due rate semestrali da versare rispettivamente entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno In caso di ritardato pagamento del canone verranno applicati gli interessi a favore del Comune di Mori nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali, senza la necessità della messa in mora dell'affittuario. Il mancato pagamento del canone in tutto o in parte, oltre 30 giorni dalla scadenza pattuita, per qualsiasi causa, costituisce inadempimento contrattuale ART. 5 - CAUZIONE La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di costituire deposito cauzionale per l'ammontare dell'importo pari ad una annualità di canone d'affitto, ovvero pari ad euro 600,00.=, valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contemplati dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva conduzione dell'azienda. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti, oppure titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore dell'amministrazione comunale, oppure fidejussione bancaria o rilasciata da un intermediario finanziario, o polizza fidejussoria
6 Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente L'affittuario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità del presente contratto ART. 6 DIVIETO DI SUBAFFITTO E' fatto divieto assoluto di mutamento dell'attività, di subaffitto, di cessione a titolo gratuito, pena la risoluzione ipso iure del contratto ai sensi dell'art del codice civile. E' espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi del presente contratto ART. 7 GESTIONE DELL'AZIENDA L'affittuario assume a proprio esclusivo carico tutte le spese inerenti e conseguenti la gestione dell'azienda. I contratti di somministrazione di energia elettrica, servizio acquedotto, utenze telefoniche etc. dovranno essere intestati alla ditta affittuaria la quale ha l'onere di provvedere alla voltura dei contratti relativi alle utenze. Sono a carico dell'affittuario la tariffa di igiene ambientale ed ogni altro onere relativo alla gestione Il Comune si ritiene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'attività oggetto del presente contratto. L'affittuario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatto doloso o colposo dei dipendenti o di terze persone L'affittuario dovrà esercitare l'attività nel rispetto di tutte le normative ed i regolamenti vigenti (in particolare per quanto attiene ad INPS, INAIL, SIAE, TULPS, etc.) avendo l'onere di munirsi di eventuali autorizzazioni 6
7 supplementari ove richieste Le parti convengono sin d'ora che il mancato assolvimento da parte dell'affittuario degli oneri previdenziali ed assicurativi così come il mancato rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza comporterà la risoluzione ipso iure del contratto ai sensi dell'art codice civile. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche inerenti il rispetto degli obblighi contrattuali previsti ART. 8 POLIZZE ASSICURATIVE L'affittuario si impegna a stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, polizza assicurativa R.C. nonché assicurazione incendio e danno, vincolata con obbligo di comunicazione, da parte della Compagnia al Comune, dell'eventuale mancato pagamento del premio L'affittuario è tenuto ad assicurare in particolare i danni: a) derivanti da incendio, esplosione per dolo e/o colpa grave, danni da acqua condotta, ricerca e ripristino del danno provocato dall'acqua condotta, rottura di cristalli e lastre di vetro, etc. con polizza con valore intero per il valore dell'immobile, comprensivo dell'arredamento, gli impianti e le attrezzature ivi presenti, pari ad euro ,00 (settecentosettantasettemila/00); b) la responsabilità civile attinente l'attività esercitata nell'immobile predetto, per un valore pari ad euro ,00.= (unmilione/00) per ogni persona danneggiata ed euro ,00.= (unmilione/00) per danni a cose di terzi L'affittuario deve depositare copia della predetta polizza all'atto della firma del contratto nonché, annulamente, copia della polizza di assicurazione 7
8 e del relativo pagamento, pena la risoluzione contrattuale per grave inadempimento ex art c.c ART. 9 ONERI L'affittuario deve provvedere a proprie cure e spese e senza rimborso da parte dell'amministrazione comunale: a custodire e conservare diligentemente gli immobili, le attrezzature e gli arredi servendosi di essi secondo la loro destinazione; alla manutenzione ordinaria dei cespiti costituenti l'azienda quali i locali che compongono il pubblico esercizio comprese le dotazioni di arredi ed attrezzature, nonché alla pulizia e custodia dell'area di pertinenza a rispettare puntualmente tutte le norme di sicurezza sul posto di lavoro e di igiene alimentare (HACCP); a non installare alcun tipo di apparecchio da gioco fra quelli previsti dall'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS L'Amministrazione comunale provvederà periodicamente alla verifica del rispetto delle presenti condizioni. In caso di inadempimento, previa contestazione in contraddittorio, provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari mediante proprio personale, addebitando gli oneri all'affittuario L'affittuario dovrà impegnarsi a svolgere le seguenti attività: l'attività di somministrazione alimenti e bevande dovrà essere improntata alla valorizzazione dei prodotti del territorio locale, ed essere sempre in linea con i principi del Biodistretto Val di Gresta; dovrà organizzare attività didattica e culturale rivolta alle scuole, cooperative sociali e famiglie attraverso percorsi specifici appositamente 8
9 studiati nonchè attraverso laboratori e serate a tema; mettere a disposizione della collettività il cortile esterno in concessione per favorire la realizzazione di attività con particolare valenza aggregativa per la comunità locale, sia che l'evento venga organizzato dall'amministrazione comunale sia che si tratti di Associazioni locali (ad esempio per il Carnevale); collaborare con l'amministrazione comunale ed il Museo della Guerra di Rovereto per eventi e manifestazioni che avranno luogo nella zona del Monte Nagià-Grom, anche attraverso la fornitura di alimenti e bevande. ART. 10 RISOLUZIONE Il presente contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art del codice civile, in caso di: mancato pagamento di una rata di affitto alla scadenza prevista, con conseguente azione da parte dell'amministrazione comunale di avvalersi sulla cauzione di cui all'art. 5; mancato reintegro della cauzione di cui si sia avvalsa l'amministrazione comunale per cause diverse dal mancato pagamento di una rata di affitto alla scadenza prevista; la ripetuta contestazione da parte dell'amministrazione comunale del mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti artt. 7 e Tale risoluzione si verificherà di diritto quando l'amministrazione comunale avrà comunicato all'affittuario, mediante lettera raccomandata A/R, di volersi avvalere della stessa ART. 11 AMMORTAMENTI E RICONSEGNA Alla scadenza del contratto i beni immobili nonché tutti i beni mobili 9
10 risultanti dall'inventario allegato, dovranno venire riconsegnati nelle stesse condizioni di efficienza e stato iniziali. Inoltre i locali dovranno essere riconsegnati ritinteggiati ed effettuata la pulizia straordinaria Eventuali differenze tra le consistenze dell'inventario all'inizio ed al termine di validità del contratto verranno regolate in denaro sulla base dei valori residui che avrebbero avuto i beni eventualmente mancanti oppure non più fruibili, o comunque danneggiati, pari al costo di sostituzione determinato con riferimento all'anno di inizio dell'affittanza dedotto dell'ammortamento maturato nello stesso periodo Le parti convengono fin d'ora che, verificatasi la risoluzione di cui all'art. 10 o scaduto il termine di durata del contratto, l'amministrazione comunale potrà immettersi nel possesso dell'azienda affittata senza alcuna necessità di diffida o richiesta, costituendo la sottoscrizione del contratto autorizzazione convenzionale in tal senso Tale immissione potrà avvenire decorsi otto giorni dalla data di spedizione della dichiarazione di decadenza e/o dalla scadenza del termine della durata del contratto ART. 12 TITOLI ABILITANTI ALLA SOMMINISTRAZIONE L'amministrazione comunale, titolare esclusiva del titolo abilitante alla somministrazione di alimenti e bevande, ritenendo la stessa parte integrante dell'azienda affittata, rinuncerà in via temporanea alla medesima per l'intestazione a nome ed a favore della parte affittuaria per tutta la durata del presente contratto Quest'ultima, di converso, si impegna, alla scadenza del contratto, alla reintestazione del detto titolo alla locatrice, obbligandosi in ogni caso ed 10
11 ove ne fosse richiesta, alla firma di tutti gli atti che si rendessero necessari per tale scopo L'affittuario dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa sulla somministrazione di alimenti e bevande ed assumerà a proprio esclusivo carico ogni incombenza inerente e conseguente lo svolgimento dell'attività commerciale a proprio nome per la durata del contratto ART. 13 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia che potesse insorgere nell'interpretazione od esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria ART SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle derivanti da eventuali atti aggiuntivi, sono a carico dell'affittuario senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune ART. 15 REGISTRAZIONE Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi dell art. 4 - Parte 1^ della tariffa allegata al D.P.R n.131 e s.m ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI Le parti dichiarano di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 del codice civile, gli articoli 2 (durata), 3 (uso dei locali ed attrezzature), 5 (cauzione), 6 (divieto di subaffitto), 7 (gestione dell'azienda), 10 (risoluzione), 11 (ammortamenti e riconsegna) e 12 (titoli abilitanti alla somministrazione) del presente contratto * * * 11
12 Di quanto precede, io Segretario rogante, a ciò debitamente richiesto, ho redatto il presente atto che ho letto alle parti, ad esclusione degli allegati per espressa volontà delle stesse, le quali, riconosciutolo conforme alle loro rispettive volontà, in segno di accettazione lo sottoscrivono unitamente a me medesimo in calce ed a margine di ciascun foglio, unitamente agli allegati.-- Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia a norma di legge, consta di fogli di carta uso bollo, occupati i primi per intero e il fino qui, firme escluse e di n. 3 allegati (Allegati 1A, 1B) Letto, accettato e sottoscritto per IL COMUNE DI MORI per la ditta. Il Responsabile SUAP dott. arch. Gianfranco Barozzi Il legale rappresentante IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Luca Galante 12
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