Regolamento. Certificato di Operatore Aereo per imprese di trasporto aereo. Edizione 5 del 28 Luglio 2005 Ente Nazionale per l'aviazione Civile
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1 Regolamento Certificato di Operatore Aereo per imprese di trasporto aereo Edizione 5 del 28 Luglio 2005 Ente Nazionale per l'aviazione Civile
2 REGOLAMENTO CERTIFICATO DI OPERATORE AEREO PER IMPRESE DI TRASPORTO AEREO Art. 1 Certificato di Operatore Aereo 1. Il Certificato di Operatore Aereo, di seguito denominato COA, attesta che l operatore ha la capacità professionale e l organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza, per le attività aeronautiche in esso specificate. 2. In accordo alle previsioni di cui all art. 9 del Regolamento CEE n 2407/92 del 23 luglio 1992, una impresa di trasporto aereo deve essere in possesso di un COA valido, ai fini del rilascio e della validità della licenza di esercizio quale vettore aereo. 3. Il possesso da parte di una impresa di trasporto aereo dei requisiti tecnici generali di cui all articolo 5 del D.M. 18/06/81 è attestato dal COA. 4. Il Certificato di Operatore Aereo non è trasferibile ad altro operatore Art. 2 Rilascio e Rinnovo del Certificato di Operatore Aereo 1. Il COA viene rilasciato dall ENAC, sulla base dell esito favorevole dei propri accertamenti, alle imprese nazionali che dimostrano la rispondenza ai requisiti stabiliti negli articoli 5, 6, o 7 del presente regolamento, secondo le modalità di applicazione dei requisiti riportate negli articoli stessi. 2. Il COA specifica la portata della certificazione e le sue limitazioni ed ha una validità di 24 mesi dalla data del rilascio. Esso e rinnovabile, su richiesta dell interessato, a seguito di esito favorevole degli accertamenti effettuati dall ENAC. 3. Nel corso della validità del certificato, l ENAC effettua l attività di sorveglianza tramite interventi di audit ed ispezioni sia su base programmata che occasionale. 4. Il contenuto, le limitazioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e le variazioni del COA sono stabiliti dall ENAC. Art. 3 Variazioni del Certificato di Operatore Aereo 1. La portata della certificazione specificata in un COA in corso di validità è estesa dall ENAC su richiesta dell operatore, a seguito di esito favorevole dei propri accertamenti. Ai fini ell estensione, l operatore deve dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili del presente regolamento. 2. E obbligo dell operatore comunicare all ENAC le evenienze che determinano riduzioni della portata della certificazione. Pagina 2 di 7
3 Art. 4 Sospensione e Revoca del Certificato di Operatore Aereo 1. Il COA può essere sospeso o revocato dall ENAC quando l operatore non è in grado di dimostrare o l ENAC rilevi che l operatore non è in grado di assicurare la rispondenza ai requisiti del presente regolamento. 2. Il certificato può essere altresì sospeso o revocato se l operatore non consente all ENAC l effettuazione degli accertamenti di competenza ordinari o straordinari, senza giustificato motivo. Art. 5 Requisiti applicabili agli operatori di velivoli 1. Per ottenere e mantenere in condizioni di validità il COA, una impresa di trasporto aereo deve dimostrare la rispondenza ai requisiti contenuti nella JAR-OPS 1 Amendment 7 del 1 settembre 2004, con le variazioni ed integrazioni riportate nei seguenti commi. 2. Con riferimento alla gestione della navigabilità continua degli aeromobili, i requisiti applicabili sono quelli stabiliti dal Regolamento (CE) N. 2042/2003 del 20 novembre 2003 dell Allegato I (Parte M) in sostituzione dei requisiti stabiliti dalla sottoparte M della JAR-OPS 1. Quanto sopra in via opzionale fino al 27 Settembre 2005 in accordo ad apposite disposizioni emanate da ENAC, ed in via esclusiva a decorrere dal 28 Settembre E fatto comunque salvo quanto previsto dall articolo 7 del Regolamento (CE) N. 2042/2003 del 20 novembre 2003 in relazione alla rispondenza ai paragrafi M.A.201(h)(2) e M.A.708(c). Le disposizioni del Capitolo I dell Allegato I (Parte M) saranno applicate entro il 28 settembre 2008 in accordo ad apposito piano di transizione definito dall ENAC. 3. Per l equipaggio di cabina, ai fini del solo rilascio dell attestato per i servizi di pronto soccorso e di emergenza si applicano, in luogo del paragrafo della JAR-OPS 1 (Initial training), i requisiti, i programmi, le modalità di addestramento e familiarizzazione iniziale e gli accertamenti di cui al DPR 18 novembre 1988, n.566 e DM 25 giugno 1992, n.467/t. Per consentire l impiego presso l operatore, il programma di addestramento iniziale svolto in accordo alla normativa nazionale di cui al comma precedente, deve, in ogni caso, essere integrato relativamente alla totalità degli argomenti previsti dal paragrafo JAR-OPS (Initial training). 4. I limiti dei tempi di volo, di servizio ed i requisiti di riposo del personale navigante sono regolati come segue: a) per gli operatori di trasporto pubblico che impiegano velivoli ad equipaggio plurimo con più di 19 passeggeri, dal documento ENAC - FTL Regolamento sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per il personale navigante b) per gli operatori di trasporto pubblico di velivoli che non rientrano nel punto a) precedente, dal Capitolo 15 delle Norme Operative per Pagina 3 di 7
4 l Esercizio degli Aeromobili in Servizio di Trasporto Pubblico - Doc. 41/23100/M3. 5. Per il trasporto di materie radioattive, di armi, di munizioni ed esplosivi e di rifiuti industriali si applicano, in aggiunta i requisiti per il trasporto di merci pericolose della Subpart R della JAR-OPS 1, le disposizioni nazionali in vigore. 6. I requisiti della JAR-26 indicati al paragrafo JAR 1.005(b) si applicano con le modalità e le integrazioni contenute nel Paragrafo III/30/C/10 del Regolamento tecnico ENAC. 7. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, per gli operatori già in possesso di COA rilasciato in accordo alla JAR-OPS 1 Amendment 6 del 1 agosto 2003, l ENAC può approvare programmi di adeguamento ai requisiti dell Amendment 7 della JAR-OPS 1, da concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con l'eccezione dei requisiti relativi alla sottoparte S (Security) che devono essere rispettati ed integrati in accordo ai pertinenti Regolamenti Comunitari. Art. 6 Requisiti applicabili agli operatori di elicotteri 1. Per ottenere e mantenere in condizioni di validità il COA una impresa di trasporto aereo che impiega elicotteri deve dimostrare la rispondenza ai requisiti contenuti nella JAR-OPS 3 Amendment 3 del 1 Aprile 2004, con le variazioni ed integrazioni riportate nei seguenti commi. 2. Con riferimento alla gestione della navigabilità continua degli aeromobili, i requisiti applicabili sono quelli stabiliti dal Regolamento (CE) N. 2042/2003 del 20 novembre 2003 dell Allegato I (Parte M) in sostituzione dei requisiti stabiliti dalla sottoparte M della JAR-OPS 3. Quanto sopra in via opzionale fino al 27 Settembre 2005 in accordo ad apposite disposizioni emanate da ENAC, ed in via esclusiva a decorrere dal 28 Settembre E fatto comunque salvo quanto previsto dall articolo 7 del Regolamento (CE) N. 2042/2003 del 20 novembre 2003 in relazione alla rispondenza ai paragrafi M.A.201(h)(2) e M.A.708(c). Le disposizioni del Capitolo I dell Allegato 1 (Parte M) saranno applicate entro il 28 settembre 2008 in accordo ad apposito piano di transizione definito dall ENAC. 3. Per l equipaggio di cabina, ai fini del solo rilascio dell attestato per i servizi di pronto soccorso e di emergenza si applicano, in luogo del paragrafo della JAR-OPS 3 (Initial training), i requisiti, i programmi, le modalità di addestramento e familiarizzazione iniziale e gli accertamenti di cui al DPR 18 novembre 1988, n.566 e DM 25 giugno 1992, n.467/t. Per consentire l impiego presso l operatore, il programma di addestramento iniziale svolto in accordo alla normativa nazionale di cui al comma precedente, deve, in ogni caso, essere integrato relativamente alla totalità degli argomenti previsti dal paragrafo JAR-OPS (Initial training). Pagina 4 di 7
5 4. I limiti dei tempi di volo, di servizio ed i requisiti di riposo del personale navigante sono regolati: a) dalle disposizioni di cui al Capitolo 15 delle Norme Operative per l Esercizio degli Aeromobili in Servizio di Trasporto Pubblico - Doc. 41/23100/M3, b) per le operazioni HEMS, dal Regolamento ENAC - Norme Operative per il Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri. c) per le operazioni Offshore, dalla versione corrente della Circolare ENAC OPV Per il trasporto di materie radioattive, di armi, di munizioni ed esplosivi e di rifiuti industriali si applicano, in aggiunta i requisiti per il trasporto di merci pericolose della Subpart R della JAR-OPS 3, le disposizioni nazionali in vigore. 6. In luogo dei requisiti della JAR-26 indicati al paragrafo JAR 3.005(b) si applicano i requisiti aggiuntivi di navigabilita' contenuti nel Titolo III - Capitolo B del regolamento tecnico ENAC. 7. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 del presente articolo e quanto stabilito nell Appendice 1 al presente Regolamento, per gli operatori già in possesso di COA rilasciato in accordo alla JAR-OPS 3 Amendment 2 del 1 gennaio 2002, l ENAC può approvare programmi di adeguamento ai requisiti dell Amendment 3 della JAR- OPS 3, da concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con l'eccezione dei requisiti relativi alla sottoparte S (Security) che devono essere rispettati ed integrati in accordo ai pertinenti Regolamenti Comunitari. 8 I requisiti relativi agli equipaggiamenti di cui alle sottoparti K ed L, si applicano con le modalità riportate nell Appendice 1 al presente Regolamento Art. 7 Decorrenza 1. Il presente Regolamento è applicabile dalla data di emissione. 2. Dalla stessa data è annullato il Regolamento Certificato di operatore aereo per imprese di trasporto aereo edizione 4 del 30 settembre I contenuti del presente regolamento sostituiscono quelli del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 38/T del Pagina 5 di 7
6 APPENDICE 1 Art. 1 Requisiti della JAR-OPS 3 sottoparte K con diversa applicabilità 1. I requisiti della sottoparte K elencati nel seguito possono essere applicati con le modalità riportate negli articoli successivi; Art. 2 JAR-OPS 3.640(b)(5)Landing light adjustable in flight 1. Fino al 31 Dicembre 2005, in sostituzione del faro d atterraggio orientabile è accettabile una luce di atterraggio fissa Art. 3 JAR-OPS 3.650(h) Slip Indicator 1. Fino al 30 Giugno 2006 è accettabile l impiego di un indicatore di derapata costituito da un filo di lana sistemato esternamente alla cabina di pilotaggio in posizione visibile ad entrambi i piloti a condizione che: a. La sistemazione sia prevista dal costruttore; b. L impiego dell elicottero sia limitato ai voli VFR diurno con contatto visivo con il suolo. Art. 4 JAR-OPS 3.652(d) Pitot Heater Failure Warning 1. Gli elicotteri sprovvisti di tale indicazione sono accettabili fino al 31 Dicembre 2005 Art. 5 JAR-OPS 3.652(i) Power Supply Indication 1. Gli elicotteri sprovvisti di tale indicazione sono accettabili fino al 31 Dicembre 2005 Art. 6 JAR-OPS 3.652(l) Alternate Source of Static pressure for the altimeter and the airspeed and vertical speed indicators 1. Fino al 31 Dicembre 2005 sono accettabili gli elicotteri sprovvisti di presa statica alternata che rispettino le seguenti condizioni: a) siano dotati di due impianti indipendenti di indicazione della velocità relativa dell'aria completo di sistema di riscaldamento pitot o altro mezzo per evitare malfunzionamenti dovuti a formazione di ghiaccio o condensa e, a partire dal 01 Gennaio 2006, un mezzo per segnalare l'avaria del riscaldatore di pitot Pagina 6 di 7
7 APPENDICE 1 b) la configurazione degli impianti sia stata dichiarata idonea all impiego in attività di trasporto pubblico passeggeri prima dell entrata in vigore della JAR-OPS 3; c) Siano proibite operazioni in condizioni conosciute e previste di ghiaccio. Art. 7 JAR-OPS Radio Altimeters 1. Fino al 31 Dicembre 2005 sono accettabili gli elicotteri con radio altimetro sprovvisto di avviso acustico, con o senza voce sintetica. Art. 8 JAR-OPS 3.700, 3.705, 3.715, Flight Recorders Per gli aeromobili impiegati alla data di entrata in vigore dell emendamento 5 del presente regolamento da imprese titolari di COA: 1. Fino al 31 Dicembre 2005 sono accettabili gli elicotteri provvisti di registratori di volo conformi a quelli richiesti dal Regolamento Tecnico ENAC; 2. A partire dal 1 Gennaio 2006, e fino al 31 Dicembre 2008, gli elicotteri con: a. primo certificato individuale di navigabilità rilasciato non oltre il 31 Dicembre 2004; e b. una massa massima al decollo certificata superiore a 3175 Kg e non superiore a 7000 Kg; sono accettabili anche se sprovvisti del registratore dei dati di volo (FDR) in accordo a JAR-OPS o JAR-OPS secondo le relative applicabilità, a condizione che venga proposto entro il 31 Dicembre 2005 un piano di installazione accettabile dall ENAC. Art. 9 JAR-OPS Automatic Emergency Locator Transmitters 1. I radiolocalizzatori di emergenza che impiegano la sola frequenza di emergenza MHz sono accettabili fino al 30 Giugno Pagina 7 di 7
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