2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 dicembre 2015 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 97 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 dicembre 2015 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Regolamento (UE) 2015/1776 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che abroga il regolamento (CE) n. 872/2004 relativo a ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (15CE2193)... Pag. 1 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1777 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (15CE2194)... Pag. 3 Regolamento delegato (UE) 2015/1778 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico intese a proteggere le zone a scogliera nelle acque sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat (15CE2195)... Pag. 5 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1779 della Commissione, del 5 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE2196)... Pag. 19 Decisione (PESC) 2015/1780 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (15CE2197)... Pag. 21 Decisione (PESC) 2015/1781 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (15CE2198)... Pag. 23 Decisione (PESC) 2015/1782 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che abroga la posizione comune 2004/487/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia e che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (15CE2199)... Pag. 25 Decisione di esecuzione (UE) 2015/1783 della Commissione, del 1 ottobre 2015, che modifica l allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative all Estonia [notificata con il numero C(2015) 6643] (15CE2200)... Pag. 27

2 Decisione di esecuzione (UE) 2015/1784 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che modifica l allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione dell Irlanda del Nord nel Regno Unito quale regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto concerne gli allevamenti bovini [notificata con il numero C(2015) 6630] (15CE2201)... Pag. 38 Pubblicati nel n. L 259 del 6 ottobre 2015 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1785 della Commissione, del 5 ottobre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (15CE2202)... Pag. 40 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1786 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE2203)... Pag. 43 Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (15CE2204)... Pag. 45 Decisione (UE) 2015/1788 del Consiglio, del 1 ottobre 2015, relativa al rinnovo dell accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell India (15CE2205)... Pag. 57 Decisione (UE) 2015/1789 del Consiglio, del 1 ottobre 2015, relativa alla posizione da adottare, a nome dell Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell allegato XX (Ambiente) dell accordo SEE (direttiva sulla qualità dei carburanti) (15CE2206)... Pag. 59 Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1 ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (15CE2207)... Pag. 62 Decisione (UE) 2015/1791 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di un membro supplente italiano del Comitato delle regioni (15CE2208)... Pag. 66 Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (15CE2209)... Pag. 67 Decisione (PESC) 2015/1793 del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d Africa (EUCAP NESTOR) (15CE2210)... Pag. 69 Pubblicati nel n. L 260 del 7 ottobre 2015 Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/ CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (15CE2211)... Pag. 70 Decisione (UE) 2015/1795 del Consiglio, del 1 ottobre 2015, relativa alla conclusione dell accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 ( ) (15CE2212)... Pag. 75 Decisione (UE) 2015/1796 del Consiglio, del 1 ottobre 2015, relativa alla conclusione dell accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l Unione europea e la Comunità europea dell energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (15CE2213)... Pag. 77 Regolamento (UE) 2015/1797 del Consiglio, del 7 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (15CE2214)... Pag. 79 II

3 Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (15CE2215)... Pag. 81 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1799 della Commissione, del 5 ottobre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (15CE2216)... Pag. 83 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1800 della Commissione, del 6 ottobre 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (15CE2217)... Pag. 85 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione, del 7 ottobre 2015, concernente l applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell eccessiva pressione di pesca esercitata nell anno precedente (15CE2218)... Pag. 88 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1802 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE2219)... Pag. 98 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1803 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota (15CE2220)... Pag. 100 Decisione del Comitato misto SEE n. 245/2014, del 13 novembre 2014, che modifica l allegato XXI (Statistiche) dell accordo SEE [2015/1804] (15CE2221)... Pag. 102 Decisione del Comitato misto SEE n. 246/2014, del 13 novembre 2014, che modifica l allegato XXI (Statistiche) dell accordo SEE [2015/1805] (15CE2222)... Pag. 104 Decisione del Comitato misto SEE n. 247/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1806] (15CE2223)... Pag. 105 Decisione del Comitato misto SEE n. 248/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1807] (15CE2224)... Pag. 107 Decisione del Comitato misto SEE n. 249/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1808] (15CE2225)... Pag. 109 Decisione del Comitato misto SEE n. 250/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1809] (15CE2226)... Pag. 111 Decisione del Comitato misto SEE n. 251/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1810] (15CE2227)... Pag. 113 Decisione del Comitato misto SEE n. 252/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1811] (15CE2228)... Pag. 115 Decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014, del 13 novembre 2014, che modifica il protocollo 31 dell accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1812] (15CE2229)... Pag. 116 III

4 Decisione dell autorità di vigilanza EFTA n. 30/15/COL, del 27 gennaio 2015, di concedere tre deroghe richieste dal Principato del Liechtenstein in relazione all articolo 30, all articolo 36, paragrafo 2 e al punto , lettera b), dell allegato 5 dell ordinanza del Liechtenstein del 3 marzo 1998 relativa al trasporto di merci pericolose su strada (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse VTGGS), basata sull articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell atto di cui al punto 13c del capo I dell allegato XIII dell accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose) [2015/1813] (15CE2230)... Pag. 118 Pubblicati nel n. L 263 dell 8 ottobre 2015 Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (15CE2231)... Pag. 122 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1815 della Commissione, dell 8 ottobre 2015, recante duecentotrentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (15CE2232)... Pag. 127 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1816 della Commissione, dell 8 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE2233)... Pag. 132 Decisione (UE) 2015/1817 del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa alla posizione da adottare a nome dell Unione europea nel corso della sessantaseiesima sessione del comitato esecutivo del programma dell Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (15CE2234)... Pag. 134 Decisione n. 1/2015 del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Repubblica di Moldova, del 7 luglio 2015, recante adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile [2015/1818] (15CE2235)... Pag. 136 Decisione n. 2/2015 del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Repubblica di Moldova, del 7 luglio 2015, recante adozione dell elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile a norma dell articolo 379, paragrafo 3, dell accordo di associazione tra l Unione europea e la Comunità europea dell energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall altra [2015/1819] (15CE2236)... Pag. 138 Pubblicati nel n. L 264 del 9 ottobre 2015 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1820 della Commissione, del 9 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «etere monoetilico di dietilenglicole» (15CE2237)... Pag. 140 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1821 della Commissione, del 9 ottobre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell India, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell India (15CE2238)... Pag. 143 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1822 della Commissione, del 9 ottobre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (15CE2239)... Pag. 147 Decisione (PESC) 2015/1823 del comitato politico e di sicurezza, del 6 ottobre 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell UE per l operazione militare dell Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga le decisioni (PESC) 2015/607 e (PESC) 2015/1750 (ATALANTA/6/2015) (15CE2240)... Pag. 149 IV Pubblicati nel n. L 265 del 10 ottobre 2015

5 RETTIFICHE Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 283 del 27 settembre 2014) (15CE2241)... Pag. 151 Pubblicato nel n. L 260 del 7 ottobre 2015 V

6 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee».

7 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE REGOLAMENTO (UE) 2015/1776 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 2015 che abroga il regolamento (CE) n. 872/2004 relativo a ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa a ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia ( 1 ) vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio ( 2 ) prevede il congelamento di fondi e risorse economiche delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità elencati nell'allegato di detto regolamento. (2) Il 5 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1782 ( 3 ) che attua la risoluzione 2237 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 2 settembre 2015 la quale ha interrotto le misure di divieto di viaggio e di congelamento dei beni imposte rispettivamente dal paragrafo 4 della UNSCR 1521 (2003) e dal paragrafo 1 della UNSCR 1532 (2004). (3) È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 872/2004 con effetto immediato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 872/2004 è abrogato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) GU L 162 del , pag ( 2 ) Regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo a ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 162 del , pag. 32). ( 3 ) Decisione (PESC) 2015/1782 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, che abroga la posizione comune 2004/487/PESC relativa a ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia e che modifica la posizione comune 2008/109/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Liberia (cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale). 1

8 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT 15CE2193 2

9 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1777 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 2015 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ( 1 ), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014. (2) In base a un riesame effettuato dal Consiglio è opportuno modificare la voce relativa a una persona. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT ( 1 ) GU L 66 del , pag. 1. 3

10 ALLEGATO La voce relativa alla seguente persona, riportata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014, è sostituita dalla seguente: Nome Informazioni identificative Motivazioni Data di inserimento nell'elenco 10. Serhii Petrovych Kliuiev (Сергiй Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev nato il 19 agosto 1969, fratello del sig. Andrii Kliuiev, uomo d'affari. Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni statali. Persona associata a una persona designata (Andrii Petrovych Kliuiev) sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali CE2194 4

11 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1778 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2015 che stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico intese a proteggere le zone a scogliera nelle acque sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 11; vista la raccomandazione comune di Danimarca, Germania e Svezia, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione del patrimonio ittico applicabili alle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione e che sono necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi in forza della normativa ambientale dell'unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ( 2 ). (2) A norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie nelle zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate. (3) Secondo la Danimarca, ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, occorre adottare misure di conservazione in determinate zone poste sotto la sua sovranità nel Kattegat e nel Mar Baltico. Qualora le misure di conservazione necessarie per proteggere il patrimonio ittico incidano sul settore della pesca di altri Stati membri, gli Stati membri possono sottoporre tali misure alla Commissione mediante raccomandazioni comuni. (4) La Germania e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca interessate da tali misure. Secondo l'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca ha fornito alla Germania e alla Svezia le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione. (5) Il 13 marzo 2015 Danimarca, Germania e Svezia hanno trasmesso alla Commissione due raccomandazioni comuni per le misure di conservazione del patrimonio ittico volte a proteggere le strutture a scogliera dei siti Natura 2000 danesi. Tali raccomandazioni sono state trasmesse previa consultazione delle parti interessate, del Consiglio consultivo per il Mar Baltico e del Consiglio consultivo per il Mare del Nord. (6) Le misure oggetto della raccomandazione riguardano sette siti Natura 2000 del Mar Baltico e tre siti nel Kattegat. Esse comprendono il divieto di attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera e il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas. (7) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ( 3 ) dichiara, nel proprio parere scientifico, che gli obiettivi di conservazione nelle zone specifiche di cui alla raccomandazione comune non possono essere pienamente conseguiti senza opportune misure di prevenzione delle attività di pesca nelle zone stesse. ( 1 ) GU L 354 del , pag. 22. ( 2 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del , pag. 7). ( 3 ) 5

12 (8) La pesca di fondo con attrezzi mobili ha un impatto negativo sugli habitat delle scogliere, in quanto tale attività incide sia sulla struttura che sulla biodiversità delle scogliere stesse. Occorre pertanto inserire nel presente regolamento il divieto di pescare con tali attrezzi nelle zone a scogliera pertinenti, indicate nelle raccomandazioni comuni. (9) Le scogliere che emettono gas sono strutture particolarmente fragili e qualsiasi impatto fisico ne minaccia lo stato di conservazione. Di conseguenza occorre inserire nel presente regolamento il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas, indicate nelle raccomandazioni comuni. (10) CSTEP rileva alcuni problemi inerenti al controllo e all'attuazione delle misure di conservazione e ritiene opportuno prevedere misure di controllo supplementari. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 1 ), gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate, a mettere a disposizione le risorse finanziarie e a creare le strutture necessarie per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca. Tra le suddette misure si possono annoverare l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con maggiore frequenza le posizioni VMS o di designare le zone particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base ad una gestione dei rischi, ai fini della soluzione dei problemi rilevati da CSTEP. (11) È opportuno prevedere la valutazione delle misure stabilite dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dei divieti di pesca. (12) Le misure di conservazione del patrimonio ittico stabilite dal presente regolamento non pregiudicano le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei siti interessati, anche per quanto riguarda il patrimonio ittico, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE. 2. Il presente regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera della Danimarca, della Germania o della Svezia (di seguito, «gli Stati membri interessati») nelle acque poste sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 della Commissione e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ( 2 ) s'intende per: a) «attrezzi di fondo», uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche da natante e draghe; ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del , pag. 1). 6

13 b) «zone 1», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato I, misurate in base al sistema di coordinate WGS84; c) «zone 2», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato II, misurate in base al sistema di coordinate WGS84. Articolo 3 Divieto di pesca 1. È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi di fondo nelle zone È vietata qualsiasi attività di pesca nelle zone I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso svolgere attività di pesca nelle zone 1 solo con altri tipi di attrezzi e possono transitare nelle zone 1 purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/ I pescherecci possono transitare nelle zone 2 purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Articolo 4 Valutazione 1. Gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, compreso il controllo del rispetto dei divieti di pesca ivi previsti. 2. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una sintesi della valutazione 19 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 7

14 ALLEGATO I Zone 1: Coordinate delle zone di protezione delle scogliere 1. Munkegrunde Punto Latitudine N Longitudine E 1S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Hatterbarn Punto Latitudine N Longitudine E 1S S S S S

15 Punto Latitudine N Longitudine E 6S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

16 3. Ryggen Punto Latitudine N Longitudine E 1S S S S S S S S S S S Broen Punto Latitudine N Longitudine E 1S S S S S S S S S S S S S S S S S S

17 Punto Latitudine N Longitudine E 19S S S S S S S Ertholmene Punto Latitudine N Longitudine E 1S S S S S S S S S S S S S S S S Davids Banke Punto Latitudine N Longitudine E 1S S S S

18 Punto Latitudine N Longitudine E 5S S S S S S S S S S S S S S S Bakkebrædt & Bakkegrund Punto Latitudine N Longitudine E 1S S S S S S S S S S Herthas Flak Punto Latitudine N Longitudine E 1S S

19 Punto Latitudine N Longitudine E 3S S S S S S S S S S S S S S S Læsø Trindel & Tønneberg Banke Punto Latitudine N Longitudine E 1S S S S S S S S S S S S S S S

20 Punto Latitudine N Longitudine E 16S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

21 Punto Latitudine N Longitudine E 48S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

22 10. Lysegrund Punto Latitudine N Longitudine E 1S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

23 ALLEGATO II Zone 2: Coordinate delle zone di protezione delle scogliere che emettono gas 1. Zona di scogliere che emettono gas Herthas Flak Punto Latitudine N Longitudine E 1B B B B B B B B B Zona di scogliere che emettono gas Lysegrund Punto Latitudine N Longitudine E 1B B B B B B B B B B B B B B B B B

24 Punto Latitudine N Longitudine E 18B B B CE

25 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1779 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

26 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 33,9 MA 177,9 MK 46,1 TR 73,8 XS 39,0 ZZ 74, AL 46,1 MK 41,5 TR 122,2 ZZ 69, TR 130,3 ZZ 130, AR 143,0 BO 160,8 CL 142,9 TR 95,6 UY 116,8 ZA 139,5 ZZ 133, BR 257,8 EG 173,6 MK 31,2 TR 158,6 ZA 128,8 ZZ 150, BR 35,7 CL 133,2 NZ 145,3 US 137,2 ZA 140,5 ZZ 118, AR 131,9 CL 148,3 TR 128,5 XS 95,8 ZZ 126,1 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

27 DECISIONE (PESC) 2015/1780 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 2015 che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/392/PESC ( 1 ). (2) Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/482/PESC ( 2 ) che ha prorogato l'applicazione della decisione 2012/392/PESC fino al 15 luglio 2016 e ha previsto un importo di riferimento finanziario fino al 15 luglio (3) Il 13 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1141 ( 3 ), che ha previsto un importo di riferimento finanziario fino al 15 luglio In tale decisione il Consiglio ha sottolineato che l'importo di riferimento finanziario sarebbe stato riesaminato entro tre mesi dall'adozione della decisione tenendo conto dell'ulteriore pianificazione operativa riguardante il duplice approccio che unisce all'accresciuto impegno a Niamey una presenza permanente ad Agadez. (4) In vista dell'ulteriore pianificazione operativa l'importo di riferimento finanziario per il periodo dal 16 luglio 2015 al 15 luglio 2016 dovrebbe essere riesaminato. (5) L'EUCAP Sahel Niger sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 13 della decisione 2012/392/PESC del Consiglio, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'eucap Sahel Niger per il periodo dal 16 luglio 2012 al 31 ottobre 2013 è pari a EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'eucap Sahel Niger nel periodo dal 1 o novembre 2013 al 15 luglio 2014 è pari a EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'eucap Sahel Niger nel periodo dal 16 luglio 2014 al 15 luglio 2015 è pari a EUR. ( 1 ) Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 187 del , pag. 48). ( 2 ) Decisione 2014/482/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 217 del , pag. 31). ( 3 ) Decisione (PESC) 2015/1141 del Consiglio, del 13 luglio 2015, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 185 del , pag. 18). 21

28 L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'eucap Sahel Niger nel periodo dal 16 luglio 2015 al 15 luglio 2016 è pari a EUR. 2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'eucap Sahel Niger è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'eucap Sahel Niger.» La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT 15CE

29 DECISIONE (PESC) 2015/1781 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 2015 che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 29, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC ( 1 ). (2) Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364 ( 2 ), la quale ha disposto che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applicano fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone. (3) Il 5 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/876 ( 3 ), la quale ha tra l'altro stabilito che è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 ottobre 2015 nei confronti di una di tali quattro persone e che la relativa motivazione deve essere aggiornata. (4) È opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di tale persona e aggiornare la relativa motivazione. (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 5 della decisione 2014/119/PESC è sostituito dal seguente: Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. La presente decisione si applica fino al 6 marzo La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» Articolo 2 L'allegato della decisione 2014/119/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. ( 1 ) Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del , pag. 26). ( 2 ) Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62 del , pag. 25). ( 3 ) Decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 142 del , pag. 30). 23

30 Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT ALLEGATO La voce relativa alla seguente persona, riportata nell'allegato della decisione 2014/119/PESC, è sostituita dalla seguente: Nome Informazioni identificative Motivazioni Data di inserimento nell'elenco 10. Serhii Petrovych Kliuiev (Сергiй Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev nato il 19 agosto 1969, fratello del sig. Andrii Kliuiev, uomo d'affari. Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni statali. Persona associata a una persona designata (Andrii Petrovych Kliuiev) sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali CE

31 DECISIONE (PESC) 2015/1782 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 2015 che abroga la posizione comune 2004/487/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia e che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 29, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 29 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/487/PESC ( 1 ) che prevede talune misure finanziarie. (2) Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/109/PESC ( 2 ) che prevede restrizioni sugli spostamenti e un embargo sulle armi. (3) Il 9 dicembre 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2188 (2014) relativa alla Liberia che proroga le misure sugli spostamenti e l'embargo sulle armi per un periodo di nove mesi. (4) Il 2 settembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2237 (2015) relativa alla Liberia, che pone fine alle misure sugli spostamenti e finanziarie di cui al punto 4 della UNSCR 1532 (2004) e proroga l'embargo sulle armi nei confronti di tutte le entità e le persone non governative che operano nel territorio della Liberia fino al 2 giugno (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2008/109/PESC e abrogare la posizione comune 2004/487/PESC. (6) È necessaria un'azione ulteriore dell'unione per attuare talune misure, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 3 della posizione comune 2008/109/PESC è soppresso. Articolo 2 L'articolo 4 della posizione comune 2008/109/CFSP diventa l'articolo 3. L'articolo 5 della posizione comune 2008/109/PESC diventa l'articolo 4. La posizione comune 2004/487/PESC è abrogata. Articolo 3 ( 1 ) Posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 162 del , pag. 116). ( 2 ) Posizione comune 2008/109/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 38 del , pag. 26). 25

32 Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT 15CE

33 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1783 DELLA COMMISSIONE del 1 o ottobre 2015 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative all'estonia [notificata con il numero C(2015) 6643] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( 2 ), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 3 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ( 4 ) istituisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione delimita ed elenca determinate zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia. (2) Nel settembre 2015 l'estonia ha notificato un caso di peste suina africana in cinghiali e un focolaio in suini domestici all'interno delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il caso relativo ai cinghiali si è verificato nella zona elencata nella parte I di tale allegato, mentre il focolaio relativo ai suini domestici si è verificato nella zona elencata nella parte III, in prossimità della zona elencata nella parte II, del medesimo allegato. (3) L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'unione per quanto riguarda la peste suina africana dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria riguardante tale malattia in Estonia. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'unione delle zone soggette a misure di protezione zoosanitarie di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE al fine di tenere conto dell'attuale situazione zoosanitaria relativamente a tale malattia nei suddetti Stati membri. (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/709/UE. (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, ( 1 ) GU L 395 del , pag. 13. ( 2 ) GU L 224 del , pag. 29. ( 3 ) GU L 18 del , pag. 11. ( 4 ) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell' , pag. 63). 27

34 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Articolo 2 Fatto a Bruxelles, il 1 o ottobre 2015 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione 28

35 ALLEGATO «ALLEGATO PARTE I 1. Estonia Le seguenti zone in Estonia: la città (linn) di Kunda, la città (linn) di Mustvee, la città (linn) di Pärnu, la contea (maakond) di Harjumaa, la contea (maakond) di Läänemaa, il comune (vald) di Are, il comune (vald) di Audru, il comune (vald) di Halinga, il comune (vald) di Haljala, il comune (vald) di Koonga, il comune (vald) di Laekvere, il comune (vald) di Lavassaare, il comune (vald) di Paikuse, il comune (vald) di Rägavere, il comune (vald) di Sauga, il comune (vald) di Sindi, il comune (vald) di Sõmeru, il comune (vald) di Surju, il comune (vald) di Tahkuranna, il comune (vald) di Tootsi, il comune (vald) di Tori, il comune (vald) di Tõstamaa, il comune (vald) di Varbla, il comune (vald) di Vihula, il comune (vald) di Vinni, il comune (vald) di Viru-Nigula, 2. Lettonia Le seguenti zone in Lettonia: nel comune (novads) di Krimuldas, la frazione (pagasts) di Krimuldas, nel comune (novads) di Ogres, le frazioni (pagasti) di Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes, Ogresgala e Mazozolu, nel comune (novads) di Priekuļu, le frazioni (pagasti) di Priekuļu e Veselavas, 29

36 il comune (novads) di Amatas, il comune (novads) di Cēsu, il comune (novads) di Ikšķiles, il comune (novads) di Inčukalna, il comune (novads) di Jaunjelgavas, il comune (novads) di Ķeguma, il comune (novads) di Lielvārdes, il comune (novads) di Līgatnes, il comune (novads) di Mālpils, il comune (novads) di Neretas, il comune (novads) di Ropažu, il comune (novads) di Salas, il comune (novads) di Sējas, il comune (novads) di Siguldas, il comune (novads) di Vecumnieku, il comune (novads) di Viesītes. 3. Lituania Le seguenti zone in Lituania: nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnija) di Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus e Juodaičių, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnija) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevežys, le frazioni (seniūnija) di Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio e Smilgių, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnija) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnija) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis, il comune (savivaldybė) di Kalvarija, il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda, il comune (savivaldybė) di Marijampolė. 4. Polonia Le seguenti zone in Polonia: nel voivodato della Podlachia: i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów, i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże e parte di Zabłudów (la parte sud-occidentale del comune delimitata dalla linea tracciata dalla strada n. 19 e prolungata dalla strada n. 685) nella provincia (powiat) di Białystok, 30

37 i comuni (gminy) di Czyże, Hajnówka con la città di Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele e Czeremcha nella provincia (powiat) di Hajnówka, i comuni (gminy) di Grodzisk, Dziadkowice e Milejczyce nella provincia (powiat) di Siemiatycze, i comuni (gminy) di Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo e Ciechanowiec nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie, i comuni (gminy) di Krasnopol e Puńsk nella provincia (powiat) di Sejny, i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki, il comune (gminy) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrów, i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka, la provincia (powiat) di Bielsk, la provincia (powiat) di Białystok, la provincia (powiat) di Suwałki, la provincia (powiat) di Mońki. 1. Estonia Le seguenti zone in Estonia: la città (linn) di Kallaste, la città (linn) di Rakvere, la città (linn) di Tartu, la città (linn) di Vändra, la città (linn) di Viljandi, la contea (maakond) di IDA-Virumaa, la contea (maakond) di Põlvamaa, la contea (maakond) di Raplamaa, PARTE II la parte del comune (vald) di Palamuse situata a est della ferrovia Tallinn-Tartu, la parte del comune (vald) di Pärsti situata a ovest della strada 24126, la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a ovest della strada 49, la parte del comune (vald) di Tabivere situata a est della ferrovia Tallinn-Tartu, la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu, la parte del comune (vald) di Tartu situata a est della ferrovia Tallinn-Tartu, la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a ovest della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n ; dalla strada n fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald), il comune (vald) di Abja, il comune (vald) di Alatskivi, il comune (vald) di Häädemeeste, il comune (vald) di Haaslava, il comune (vald) di Halliste, 31

38 il comune (vald) di Kadrina, il comune (vald) di Kambja, il comune (vald) di Karksi, il comune (vald) di Kasepää, il comune (vald) di Kõpu, il comune (vald) di Luunja, il comune (vald) di Mäksa, il comune (vald) di Meeksi, il comune (vald) di Pala, il comune (vald) di Peipsiääre, il comune (vald) di Piirissaare, il comune (vald) di Rakvere, il comune (vald) di Saarde, il comune (vald) di Saare, il comune (vald) di Tapa, il comune (vald) di Vändra, il comune (vald) di Vara, il comune (vald) di Võnnu. 2. Lettonia Le seguenti zone in Lettonia: nel comune (novads) di Krimuldas, la frazione (pagasts) di Lēdurgas, nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Vidridžu, Limbažu e Umurgas, nel comune (novads) di Ogres, le frazioni (pagasti) di Krapes, Madlienas e Menģeles, nel comune (novads) di Priekuļu, le frazioni (pagasti) di Liepas e Mārsnēnu, nel comune (novads) di Salacgrīvas, la frazione di Liepupes, il comune (novads) di Aizkraukles, il comune (novads) di Aknīstes, il comune (novads) di Alūksnes, il comune (novads) di Apes, il comune (novads) di Baltinavas, il comune (novads) di Balvi, il comune (novads) di Cesvaines, il comune (novads) di Ērgļu, il comune (novads) di Gulbenes, il comune (novads) di Ilūkstes, il comune (novads) di Jaunpiebalgas, il comune (novads) di Jēkabpils, 32

39 il comune (novads) di Kocēnu, il comune (novads) di Kokneses, il comune (novads) di Krustpils, il comune (novads) di Līvānu, il comune (novads) di Lubānas, il comune (novads) di Madonas, il comune (novads) di Pārgaujas, il comune (novads) di Pļaviņu, il comune (novads) di Raunas, il comune (novads) di Rugāju, il comune (novads) di Skrīveru, il comune (novads) di Smiltenes, il comune (novads) di Varakļānu, il comune (novads) di Vecpiebalgas, il comune (novads) di Viļakas; la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils, la città (republikas pilsēta) di Valmiera. 3. Lituania Le seguenti zone in Lituania: nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnija) di Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai e la parte di Svėdasai situata a sud della strada n. 118, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnija) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi (kaimas) di Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, le frazioni (seniūnija) di Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės e la parte della frazione (seniūnija) di Rumšiškių situata a sud dell'autostrada A1, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnija) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos e Kėdainių miesto, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnija) di Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių e Velžio, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnija) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnija) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės, il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus, il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys, il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas, il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys, il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus, 33

40 il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Druskininkai, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, il comune (savivaldybė) di Birštonas, il comune (savivaldybė) di Elektrėnai. 4. Polonia Le seguenti zone in Polonia: nel voivodato della Podlachia: i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków e parte di Zabłudów (la parte nord-orientale del comune delimitata dalla linea tracciata dalla strada n. 19 e prolungata dalla strada n. 685) nella provincia (powiat) di Białystok, i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór e Sidra nella provincia (powiat) di Sokółka, i comuni (gminy) di Giby e Sejny, con la città di Sejny, nella provincia (powiat) di Sejny, i comuni (gminy) di Lipsk e Płaska nella provincia (powiat) di Augustów, i comuni (gminy) di Narew, Narewka e Białowieża nella provincia (powiat) di Hajnówka. 1. Estonia Le seguenti zone in Estonia: la città (linn) di Elva, la città (linn) di Jõgeva, la città (linn) di Põltsamaa, la città (linn) di Võhma, la contea (maakond) di Järvamaa, la contea (maakond) di Valgamaa, la contea (maakond) di Võrumaa, PARTE III la parte del comune (vald) di Palamuse situata a ovest della ferrovia Tallinn-Tartu, la parte del comune (vald) di Pärsti situata a est della strada 24126, la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a est della strada 49, la parte del comune (vald) di Tabivere situata a ovest della ferrovia Tallinn-Tartu, la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu, la parte del comune (vald) di Tartu situata a ovest della ferrovia Tallinn-Tartu, la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a est della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n ; dalla strada n fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald), il comune (vald) di Jõgeva, 34

41 il comune (vald) di Kolga-Jaani, il comune (vald) di Konguta, il comune (vald) di Kõo; il comune (vald) di Laeva, il comune (vald) di Nõo, il comune (vald) di Paistu, il comune (vald) di Pajusi, il comune (vald) di Põltsamaa, il comune (vald) di Puhja, il comune (vald) di Puurmani, il comune (vald) di Rakke, il comune (vald) di Rannu; il comune (vald) di Rõngu, il comune (vald) di Saarepeedi, il comune (vald) di Tähtvere, il comune (vald) di Tarvastu, il comune (vald) di Torma, il comune (vald) di Ülenurme, il comune (vald) di Väike-Maarja. 2. Lettonia Le seguenti zone in Lettonia: nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Viļķenes, Pāles e Katvaru, nel comune (novads) di Salacgrīvas, le frazioni (pagasti) di Ainažu and Salacgrīvas, il comune (novads) di Aglonas, il comune (novads) di Alojas, il comune (novads) di Beverīinas, il comune (novads) di Burtnieku, il comune (novads) di Ciblas; il comune (novads) di Dagdas, il comune (novads) di Daugavpils, il comune (novads) di Kārsavas, il comune (novads) di Krāslavas, il comune (novads) di Ludzas, il comune (novads) di Mazsalacas, il comune (novads) di Naukšēnu, il comune (novads) di Preiļu, il comune (novads) di Rēzeknes, 35

42 il comune (novads) di Riebiņu, il comune (novads) di Rūjienas, il comune (novads) di Strenču, il comune (novads) di Valkas; il comune (novads) di Vārkavas, il comune (novads) di Viļānu; il comune (novads) di Zilupes, la città (republikas pilsēta) di Daugavpils; la città (republikas pilsēta) di Rēzekne. 3. Lituania Le seguenti zone in Lituania: nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, la frazione (seniūnija) di Viešintos e la parte della frazione di Svėdasai situata a nord della strada n. 118, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnija) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi (kaimas) di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai e Žeimių miestelis, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys, le frazioni (seniūnija) di Palomenės, Pravieniškių e la parte della frazione (seniūnija) di Rumšiškių situata a nord dell'autostrada A1, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnija) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, la frazione (seniūnija) di Pelėdnagių, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnija) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų, nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnija) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių, il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Moletai, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai, il comune (savivaldybe) di Visaginas. 4. Polonia Le seguenti zone in Polonia: nel voivodato della Podlachia: i comuni (gminy) di Gródek e Michałowo nella provincia (powiat) di Białystok, i comuni (gminy) di Krynki, Kuźnica, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka. 36

43 PARTE IV Italia Le seguenti zone in Italia: tutto il territorio della Sardegna.» 15CE

44 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1784 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 2015 che modifica l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione dell'irlanda del Nord nel Regno Unito quale regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto concerne gli allevamenti bovini [notificata con il numero C(2015) 6630] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 1 ), in particolare l'allegato A, parte II, punto 7, considerando quanto segue: (1) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali una regione di uno Stato membro può essere dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. (2) L'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE della Commissione ( 2 ) elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Nella voce relativa al Regno Unito di tale capitolo sono già elencate le regioni dell'inghilterra, della Scozia e del Galles, nonché l'isola di Man. (3) Il Regno Unito ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la regione dell'irlanda del Nord soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. È pertanto opportuno che essa sia dichiarata regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. (4) L'elenco di cui all'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE dovrebbe pertanto essere modificato per includere l'irlanda del Nord. (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato II della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2015 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU 121 del , pag. 1977/64. ( 2 ) Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del , pag. 74). 38

45 ALLEGATO Nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente: «Nel Regno Unito: Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles, Isola di Man, Irlanda del Nord.» 15CE

46 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1785 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 2015 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 2 ). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del , pag. 1). 40

47 Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Heinz ZOUREK Direttore generale della Fiscalità e unione doganale 41

48 ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Articolo (cosiddetta «testa di scopa frangiata lavapavimenti» o «mop») costituito da filacce fissate a un adattatore di plastica inteso a collegare l'articolo a un manico. (Cfr. illustrazione) (*) La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 2 a) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9603, e Un insieme di filacce montato su un manico costituisce una scopa frangiata lavapavimenti. L'articolo è un insieme di filacce fissato a un adattatore di plastica che serve a collegare l'articolo a un manico. Di conseguenza, la testa di scopa frangiata lavapavimenti dovrebbe essere considerata un articolo incompleto avente carattere essenziale di scopa ai sensi della regola generale 2 a), in quanto l'adattatore di plastica è progettato per essere montato su un manico (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 9603, D), primo paragrafo). L'articolo va pertanto classificato nel codice NC come «testa di scopa frangiata lavapavimenti». (*) La fotografia ha carattere puramente informativo. 15CE

49 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1786 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

50 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 33,9 MA 201,3 MK 44,1 TR 73,3 ZZ 88, AL 46,1 TR 122,2 ZZ 84, TR 140,9 ZZ 140, AR 127,3 BO 160,8 CL 149,1 TR 98,8 UY 104,8 ZA 143,1 ZZ 130, BR 257,8 EG 187,3 MK 96,2 TR 168,7 ZA 128,8 ZZ 167, CL 149,5 MK 23,1 NZ 140,9 US 137,2 ZA 148,0 ZZ 119, AR 131,8 TR 130,4 XS 95,7 ZA 149,1 ZZ 126,8 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

51 DIRETTIVA (UE) 2015/1787 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2015 recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ( 1 ), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE stabiliscono i requisiti minimi dei programmi di controllo per tutte le acque destinate al consumo umano e le specifiche per il metodo di analisi dei vari parametri. (2) Le specifiche riportate negli allegati II e III citati dovrebbero essere aggiornate alla luce del progresso scientifico e tecnico e in modo da garantire la coerenza con la legislazione dell'unione. (3) L'allegato II della direttiva 98/83/CE prevede un certo grado di flessibilità per lo svolgimento dei controlli di verifica e dei controlli di routine consentendo, in determinate circostanze, dei campionamenti meno frequenti. Le condizioni specifiche per eseguire il controllo dei parametri con frequenza appropriata e la gamma di tecniche di controllo devono essere chiarite alla luce dei progressi scientifici. (4) A partire dal 2004 l'organizzazione mondiale della sanità ha elaborato il piano per la sicurezza dell'acqua che si basa su principi di valutazione e gestione del rischio riportati negli orientamenti dell'oms per la qualità dell'acqua potabile (Guidelines for Drinking Water Quality) ( 2 ). Gli orientamenti, insieme alla norma EN concernente la sicurezza dell'approvvigionamento di acqua potabile, sono principi riconosciuti a livello internazionale su cui si basano il controllo e l'analisi dei parametri contenuti nell'acqua potabile. L'allegato II della direttiva 98/83/CE dovrebbe pertanto essere allineato ai più recenti aggiornamenti di tali principi. (5) Al fine di contenere i rischi per la salute umana, i programmi di controllo dovrebbero garantire che siano previste misure in tutta la catena di approvvigionamento idrico e dovrebbero prendere in considerazione le informazioni provenienti da corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile. Gli obblighi generali in materia di programmi di controllo dovrebbero colmare il divario tra estrazione e approvvigionamento dell'acqua. Conformemente all'articolo 6 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) gli Stati membri devono garantire l'istituzione di un registro o registri delle aree protette. Le aree protette includono tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile o destinati a tale uso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva. I risultati derivanti dal controllo di tali corpi idrici ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e dell'articolo 8 della direttiva dovrebbero essere utilizzati per determinare il rischio potenziale per l'acqua potabile prima e dopo il trattamento ai fini della direttiva 98/83/CE. (6) L'esperienza ha dimostrato che, per molti parametri (in particolare quelli fisico-chimici), le concentrazioni presenti supererebbero di rado i valori limite stabiliti. I controlli e la comunicazione dei parametri senza rilevanza ( 1 ) GU L 330 del , pag. 32. ( 2 ) ( 3 ) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del , pag. 1). 45

52 pratica comportano costi significativi, in particolare se occorre prenderne in esame un numero importante. In questi casi, l'introduzione di frequenze flessibili per i controlli offrirebbe potenziali opportunità di riduzione dei costi pur senza pregiudicare la salute pubblica o altri benefici. La flessibilità nella frequenza dei controlli riduce inoltre la raccolta di dati che forniscono poche o nessuna informazione sulla qualità dell'acqua potabile. (7) Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare dai programmi di controllo da loro istituiti, a condizione di svolgere valutazioni del rischio credibili che possono basarsi sulle linee guida dell'oms per la qualità dell'acqua potabile e dovrebbero tenere conto del monitoraggio eseguito ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. (8) La tabella B2 dell'allegato II della direttiva 98/83/CE, che riguarda le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, è diventata obsoleta, in quanto tratta di prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). Tali prodotti sono anche compresi nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo» (sistema HACCP) definiti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), nonché dai principi dei controlli ufficiali stabiliti nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ). A seguito dell'adozione di tali regolamenti, l'allegato II della direttiva 98/83/CE non si applica più, de facto, alle acque confezionate in bottiglie o in contenitori destinati alla vendita. (9) La direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio ( 4 ) ha introdotto disposizioni specifiche per il controllo delle sostanze radioattive. I programmi di controllo per le sostanze radioattive dovrebbe pertanto essere istituiti esclusivamente nell'ambito di tale direttiva. (10) I laboratori che applicano le specifiche per l'analisi dei parametri di cui all'allegato III della direttiva 98/83/CE dovrebbero operare secondo procedure approvate internazionalmente o norme di prestazione basate su criteri specifici e usare metodi di analisi che, nei limiti del possibile, siano stati convalidati. (11) La direttiva 2009/90/CE della Commissione ( 5 ) prevede che per la convalida dei metodi di analisi vengano utilizzate la norma EN ISO/IEC o altre norme equivalenti accettate a livello internazionale. La norma EN ISO/IEC è inoltre una delle norme utilizzate conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 per l'accreditamento dei laboratori designati dalle autorità competenti degli Stati membri. È pertanto necessario prevedere che tale norma o altre norme equivalenti accettate a livello internazionale vengano utilizzate per la convalida dei metodi di analisi nel contesto della direttiva 98/83/CE. Al fine di allineare l'allegato III della direttiva 98/83/CE con la direttiva 2009/90/CE, il limite di quantificazione e l'incertezza di misura andrebbero introdotti in qualità di caratteristiche di prestazione. Tuttavia, per un periodo limitato, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a consentire l'uso di criteri quali esattezza, precisione e limite di rilevazione in quanto caratteristiche di prestazione conformi all'allegato III della direttiva 98/83/CE, dando così ai laboratori il tempo sufficiente per adeguarsi a questo progresso tecnico. (12) Sono state stabilite una serie di norme ISO per l'analisi dei parametri microbiologici. Pertanto, le norme EN ISO e EN ISO (per il conteggio di E. coli e batteri coliformi) e la norma EN ISO (per l'analisi del Clostridium perfringens) forniscono tutte le necessarie specifiche per effettuare l'analisi. Si tratta di nuove norme e di sviluppi tecnici che dovrebbero essere riflessi nell'allegato III della direttiva 98/83/CE. (13) Al fine di valutare l'equivalenza dei metodi alternativi con il metodo di cui all'allegato III della direttiva 98/83/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare la norma EN ISO 17994, già sancita quale norma di riferimento sull'equivalenza dei metodi microbiologici nel contesto della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) e dalla decisione n. 2009/64/CE della Commissione ( 7 ). In alternativa, essi dovrebbero ( 1 ) Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell' , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del , pag. 1). ( 4 ) Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del , pag. 12). ( 5 ) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell' , pag. 36). ( 6 ) Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (GU L 64 del , pag. 37). ( 7 ) Decisione 2009/64/CE della Commissione, del 21 gennaio 2009, che designa, in conformità della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la norma ISO 17994:2004(E) quale norma sull'equivalenza dei metodi microbiologici (GU L 23 del , pag. 32). 46

53 poter utilizzare la norma EN ISO o altri protocolli simili riconosciuti a livello internazionale di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ( 1 ), per stabilire l'equivalenza dei metodi basati su principi diversi dalla coltura, che si situano al di fuori dell'ambito di applicazione della norma EN ISO (14) Gli allegati II e III della decisione 98/83/CE vanno quindi modificati di conseguenza. (15) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato sull'acqua potabile istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 98/83/CE è così modificata: 1) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato I della presente direttiva; 2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 ottobre Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Articolo 4 Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del , pag. 1). 47

54 ALLEGATO I «ALLEGATO II CONTROLLO PARTE A Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano 1. I programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono: a) verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento (dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati; b) mettere a disposizioni informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4 e 5, nonché i valori parametrici stabiliti nell'allegato I, siano stati rispettati; c) individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana. 2. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, le autorità competenti stabiliscono programmi di controllo che rispettano i parametri e le frequenze di cui alla parte B del presente allegato che consistono in: a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque; oppure b) misurazioni registrate attraverso un processo di controllo continuo. Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in: a) ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature; e/o b) ispezioni del bacino idrografico, estrazione delle acque, trattamento, stoccaggio e infrastrutture di distribuzione. 3. I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del rischio stabilita nella parte C. 4. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di controllo siano riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque anni. PARTE B Parametri e frequenze 1. Quadro generale Un programma di controllo deve prendere in considerazione i parametri di cui all'articolo 5, compresi quelli che sono importanti per la valutazione dell'impatto dei sistemi di distribuzione domestica sulla qualità dell'acqua nel punto in cui i valori devono essere rispettati, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1. La scelta di parametri adeguati per il controllo deve tenere conto delle condizioni locali per ciascun sistema di approvvigionamento idrico. Gli Stati membri garantiscono che i parametri elencati al punto 2 vengano sottoposti a monitoraggio con la frequenza di campionamento stabilita al punto 3. 48

55 2. Elenco dei parametri Parametri gruppo A Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 3: a) Escherichia coli (E. coli), batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 C, colore, torbidità, sapore, odore, ph, conduttività; b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e, se del caso, attraverso la valutazione del rischio di cui alla parte C. In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito: a) ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina; b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque. Parametri gruppo B Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici stabiliti alla presente direttiva occorre controllare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 5, alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto Frequenza di campionamento Tabella 1 Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (cfr. note 1 e 2) m Parametri gruppo A numero di campioni all'anno (cfr. nota 3) > 0 (cfr. nota 4) Parametri gruppo B numero di campioni all'anno > 0 (cfr. nota 4) > > per ogni m 3 /d e relativa frazione del volume totale > per ogni m 3 /d e relativa frazione del volume totale per ogni m 3 /d e relativa frazione del volume totale > per ogni m 3 /d e relativa frazione del volume totale 49

56 Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme. Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite). Nota 3: la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio m 3 /d = 16 campioni (quattro per i primi m 3 / d + 12 per gli ulteriori m 3 /d). Nota 4: gli Stati membri che hanno deciso di esentare singole forniture conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva applicano queste frequenze solo per le zone di approvvigionamento che distribuiscono tra 10 e 100 m 3 al giorno. PARTE C Valutazione del rischio 1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di derogare ai parametri e alle frequenze di campionamento di cui alla parte B, a condizione che effettuino una valutazione del rischio in conformità alla presente parte. 2. La valutazione del rischio di cui al punto 1 si basa sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti secondo norme internazionali quali la norma EN (Sicurezza della fornitura di acqua potabile Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici). 3. La valutazione del rischio tiene conto dei risultati provenienti dai programmi di monitoraggio stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per i corpi idrici individuati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, che forniscono più di 100 m 3 al giorno in media, in conformità con l'allegato V di tale direttiva. 4. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio viene ampliato l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e/o vengono aumentate le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni: a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1; b) è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini dell'articolo 7, paragrafo 6; c) è necessario fornire le necessarie garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A. 5. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio, possono essere ridotti l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, a condizione che si osservino le seguenti condizioni: a) la frequenza di campionamento per E. coli non deve essere inferiore a quella stabilita al punto 3 della parte B, quali che siano le circostanze; b) per tutti gli altri parametri: i) l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine della sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 6; ii) per ridurre la frequenza minima di campionamento di un parametro, come indicato al punto 3 della parte B, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 60 % del valore parametrico; 50

57 iii) per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a controllo, come indicato al punto 2 della parte B, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 30 % del valore parametrico; iv) la rimozione di un particolare parametro di cui al punto 2 della parte B, dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo deve basarsi sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1; v) è possibile ridurre la frequenza di campionamento oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare come stabilito ai punti ii) e iii), solo se la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano. 6. Gli Stati membri provvedono affinché: a) le valutazioni del rischio siano approvate dalle loro autorità competenti; nonché b) siano disponibili informazioni che indicano che è stata eseguita una valutazione del rischio, unitamente a una sintesi dei risultati. PARTE D Metodi di campionamento e punti campionamento 1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo. 2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi: a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno; b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma EN ISO (scopo B del campionamento). 3. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma EN ISO (scopo A del campionamento). (*) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del , pag. 1).» 51

58 ALLEGATO II L'allegato III della direttiva 98/83/CE è così modificato: 1) il paragrafo introduttivo è sostituito dal testo seguente: «Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/ IEC o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute. In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.»; 2) il punto 1 è così modificato: a) il titolo del punto 1 è sostituito dal seguente: «PARTE A Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi»; b) i paragrafi dal terzo al nono, inclusa la nota 1, sono sostituiti dai seguenti: «I metodi per i parametri microbiologici sono: a) Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (EN ISO o EN ISO ); b) Enterococchi (EN ISO ); c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266); d) enumerazione dei microrganismi coltivabili conteggio delle colonie a 22 C (EN ISO 6222); e) enumerazione dei microrganismi coltivabili conteggio delle colonie a 36 C (EN ISO 6222); f) Clostridium perfringens spore comprese (EN ISO 14189)»; 3) il punto 2 è così modificato: a) il titolo del punto 2 è sostituito dal seguente: «PARTE B Parametri chimici e degli indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione»; b) il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «1. Parametri chimici e degli indicatori Per i parametri di cui alla tabella 1, le caratteristiche di prestazione specificate esigono che il metodo di analisi utilizzato debba essere quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione [definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/90/CE della Commissione (*)] del 30 %, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui alle parti B e C dell'allegato I. Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono consentire l'uso di esattezza, precisione e limite di rilevazione, quali specificati nella tabella 2, in quanto insieme alternativo di caratteristiche di prestazione rispetto al limite di quantificazione e all' incertezza di misura specificati, rispettivamente, nel primo paragrafo e nella tabella 1. 52

59 L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I. Tabella 1 Caratteristica di prestazione minima Incertezza di misura Parametri Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore parametrico (ad eccezione che per il ph) Note Alluminio 25 Ammonio 40 Antimonio 40 Arsenico 30 Benzo(a)pirene 50 Cfr. nota 5 Benzene 40 Boro 25 Bromato 40 Cadmio 25 Cloruro 15 Cromo 30 Conduttività 20 Rame 25 Cianuro 30 Cfr. nota 6 1,2-dicloroetano 40 Fluoruro 20 Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità ph) 0,2 Cfr. nota 7 Ferro 30 Piombo 25 Manganese 30 Mercurio 30 Nichel 25 Nitrato 15 Nitrito 20 Ossidabilità 50 Cfr. nota 8 Pesticidi 30 Cfr. nota 9 53

60 Parametri Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore parametrico (ad eccezione che per il ph) Note Idrocarburi policiclici aromatici 50 Cfr. nota 10 Selenio 40 Sodio 15 Solfato 15 Tetracloroetilene 30 Cfr. nota 11 Tricloroetene 40 Cfr. nota 11 Trialometano totale 40 Cfr. nota 10 Carbonio organico totale (TOC) 30 Cfr. nota 12 Torbidità 30 Cfr. nota 13 Acrilammide, epicloroidrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto. Tabella 2 Le caratteristiche di prestazione minima esattezza, precisione e limite di rilevazione possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2019 Parametri Esattezza (cfr. nota 2) % del valore parametrico (ad eccezione che per il ph) Precisione (cfr. nota 3) % del valore parametrico (ad eccezione che per il ph) Limite di rilevazione (cfr. nota 4) % del valore parametrico (ad eccezione che per il ph) Note Alluminio Ammonio Antimonio Arsenico Benzo(a)pirene Benzene Boro Bromato Cadmio Cloruro Cromo Conduttività

61 Parametri Esattezza (cfr. nota 2) % del valore parametrico (ad eccezione che per il ph) Precisione (cfr. nota 3) % del valore parametrico (ad eccezione che per il ph) Limite di rilevazione (cfr. nota 4) % del valore parametrico (ad eccezione che per il ph) Note Rame Cianuro Cfr. nota 6 1,2-dicloroetano Fluoruro Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità ph) 0,2 0,2 Cfr. nota 7 Ferro Piombo Manganese Mercurio Nichel Nitrato Nitrito Ossidabilità Cfr. nota 8 Pesticidi Cfr. nota 9 Idrocarburi policiclici aromatici Cfr. nota 10 Selenio Sodio Solfato Tetracloroetilene Cfr. nota 11 Tricloroetene Cfr. nota 11 Trialometano totale Cfr. nota 10 Torbidità Acrilammide, epicloroidrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto. (*) Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell' , pag. 36).»; 55

62 c) il punto 2.2 è sostituito dal seguente: «2. Note alle tabelle 1 e 2 Nota 1 Nota 2 Nota 3 L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, o una percentuale superiore. L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione. L'esattezza è la misura di un errore sistematico, cioè la differenza fra il valore medio di numerose misurazioni ripetute e il loro valore vero. La norma ISO 5725 riporta ulteriori specifiche. La precisione è la misura di un errore casuale ed è generalmente espressa come la deviazione standard (nell'ambito di un singolo lotto di campioni e fra lotti) dell'intervallo di variabilità dei risultati rispetto alla media. La precisione accettabile è pari al doppio della deviazione standard relativa. Questo termine è definito in maniera più completa nella norma ISO Nota 4 Il limite di rilevazione è pari a: tre volte la deviazione standard all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una concentrazione poco elevata del parametro; oppure cinque volte la deviazione standard del campione bianco (all'interno di un lotto). Nota 5 Nota 6 Nota 7 In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60 %). Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme. I valori di esattezza, precisione e incertezza di misura sono espressi in unità ph. Nota 8 Metodo di riferimento: EN ISO 8467 Nota 9 Nota 10 Nota 11 Nota 12 Nota 13 Le caratteristiche di prestazione dei singoli pesticidi vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi pesticidi è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30 %, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80 %. Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25 % del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I. Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50 % del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I. L'incertezza di misura va stimata a livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Utilizzare le linee guida CEN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC). L'incertezza di misura va stimata a livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027.»; 4) il punto 3 è soppresso. 15CE

63 DECISIONE (UE) 2015/1788 DEL CONSIGLIO del 1 o ottobre 2015 relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'india IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 186 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo ( 1 ), considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2002/648/CE ( 2 ) il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'india ( 3 ) («accordo»). (2) L'articolo 11, lettera b), dell'accordo prevede che il medesimo accordo sia concluso per un periodo iniziale di cinque anni e possa essere rinnovato di comune accordo tra le parti. Con la decisione 2009/501/CE del Consiglio ( 4 ) l'accordo è stato rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni e giunge a scadenza il 17 maggio (3) Le parti dell'accordo ritengono che un rapido rinnovo dell'accordo sarebbe nell'interesse reciproco. (4) Il contenuto dell'accordo rinnovato dovrebbe essere identico al contenuto dell'accordo. (5) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1 o dicembre 2009, l'unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea. (6) È opportuno approvare, a nome dell'unione, il rinnovo dell'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome dell'unione europea, il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'india per un ulteriore periodo di cinque anni. ( 1 ) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. ( 2 ) Decisione 2002/648/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'india (GU L 213 del , pag. 29). ( 3 ) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'india (GU L 213 del , pag. 30). ( 4 ) Decisione 2009/501/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'india (GU L 171 dell' , pag. 17). 57

64 Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'unione, a notificare al governo della Repubblica dell'india che l'unione ha espletato le procedure interne necessarie per il rinnovo dell'accordo a norma dell'articolo 11, lettera b) dell'accordo stesso. Articolo 3 Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'unione, ad effettuare la seguente notifica al governo della Repubblica dell'india: «In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1 o dicembre 2009, l'unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all' Unione europea.» La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 4 Fatto a lussemburgo, il 1 o ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente E. SCHNEIDER 15CE

65 DECISIONE (UE) 2015/1789 DEL CONSIGLIO del 1 o ottobre 2015 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (direttiva sulla qualità dei carburanti) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare gli articoli 114 e 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, gli allegati II e XX dell'accordo SEE. (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ). (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE. (5) La posizione dell'unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell'unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Lussemburgo, il 1 o ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente E. SCHNEIDER ( 1 ) GU L 305 del , pag. 6. ( 2 ) GU L 1 del , pag. 3. ( 3 ) Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU L 140 del , pag. 88). 59

66 PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. /2015 del che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE ( 1 ). (2) La direttiva 2009/30/CE abroga la direttiva 93/12/CEE del Consiglio ( 2 ), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato: 1. al punto 6a (Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino: «32009 L 0030: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del , pag. 88).». 2. Al punto 6a (Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente testo: «c) All'articolo 2, paragrafo 5, dopo Finlandia viene aggiunta la parola Islanda e dopo Lituania viene aggiunta la parola Norvegia. d) All'articolo 3, paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il comma seguente: L'Islanda può autorizzare l'immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina contenente etanolo o metanolo con una tensione di vapore massima di 70 kpa, a condizione che l'etanolo utilizzato sia un biocarburante o che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie all'uso di metanolo soddisfi i criteri specificati all'articolo 7 ter, paragrafo 2.. e) Gli articoli da 7 ter a 7 sexies non si applicano al Liechtenstein. f) L'articolo 7 ter, paragrafo 6, non si applica agli Stati EFTA.». 3. Il testo del punto 6 (Direttiva 93/12/CEE del Consiglio) è soppresso. ( 1 ) GU L 140 del , pag. 88. ( 2 ) GU L 74 del , pag

67 Articolo 2 Al punto 21ad (Direttiva 1999/32/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino: «32009 L 0030: Direttiva 2009/30/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU L 140 del , pag. 88).». Articolo 3 I testi della direttiva 2009/30/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea, fanno fede. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*). Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Comitato misto SEE Il presidente I segretari del Comitato misto SEE (*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] 15CE

68 DECISIONE (UE, EURATOM) 2015/1790 DEL CONSIGLIO del 1 o ottobre 2015 relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 302, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, vista la decisione (UE) 2015/1157 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro, previa consultazione della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma della decisione 2010/570/UE, Euratom del Consiglio ( 2 ), il mandato dei membri attuali del Comitato economico e sociale europeo scade il 20 settembre È opportuno pertanto procedere alla nomina dei membri per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 settembre (2) Ogni Stato membro è stato invitato a presentare al Consiglio un elenco di candidati composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale, per la nomina come membri del Comitato economico e sociale europeo. (3) Il 18 settembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE, Euratom) 2015/1600 ( 3 ) relativa alla nomina dei membri proposti dai governi belga, bulgaro, ceco, danese, tedesco, estone, greco, spagnolo, francese, croato, italiano, cipriota, lettone, lussemburghese, ungherese, maltese, austriaco, polacco, portoghese, rumeno, sloveno, slovacco, finlandese, svedese e del Regno Unito, nonché di 9 membri proposti dal governo neerlandese per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre I membri titolari i cui nominativi non sono stati comunicati al Consiglio entro l'8 settembre 2015 non hanno potuto essere inclusi nella decisione (UE, Euratom) 2015/1600. (4) Il 14 settembre 2015 e il 17 settembre 2015 l'elenco contenente tre membri proposti dal governo neerlandese nonché l'elenco di membri proposto dal governo lituano sono stati presentati al Consiglio. Tali membri dovrebbero essere nominati per il medesimo periodo, che va dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020, previsto per i membri nominati con la decisione (UE, Euratom) 2015/1600. La presente decisione dovrebbe, di conseguenza, applicarsi retroattivamente dal 21 settembre 2015, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le persone elencate nell'allegato della presente decisione sono nominate membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre ( 1 ) GU L 187 del , pag. 28. ( 2 ) Decisione 2010/570/UE del Consiglio, del 13 settembre 2010, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 (GU L 251 del , pag. 8). ( 3 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del , pag. 53). 62

69 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Gli effetti della decisione decorrono dal 21 settembre Articolo 2 Fatto a Lussemburgo, il 1 o ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente E. SCHNEIDER 63

70 ALLEGATO ПРИЛОЖЕНИЕ ANEXO PŘÍLOHA BILAG ANHANG LISA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ANNEX ANNEXE PRILOG ALLEGATO PIELIKUMS PRIEDAS MELLÉKLET ANNESS BIJLAGE ZAŁĄCZNIK ANEXO ANEXĂ PRÍLOHA PRILOGA LIITE BILAGA Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter LIETUVA Mr. Alfredas JONUŠKA Director General, Šiauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts Mr. Linas LASIAUSKAS Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association Mr. Gintaras MORKIS Deputy Director-General, Lithuanian Confederation of Industrialists Ms. Tatjana BABRAUSKIENĖ International secretary, Lithuanian Education Trade Union Ms. Daiva KVEDARAITĖ International secretary, Lithuanian Trade Union «Solidarity» Ms. Irena PETRAITIENĖ Chair, Lithuanian civil servants', budget and public institutions employees' trade union Mr. Mindaugas MACIULEVIČIUS Director, Agricultural cooperative «Lithuanian Quality» Mr. Vitas MAČIULIS Business Consultant, State Research Institute of Physical and Technological Sciences Centre President, Lithuanian Solar Energy Association Ms. Indrė VAREIKYTĖ Director, Public Institution «SOS Projects» 64

71 NEDERLAND Mr. Joost VAN IERSEL Former Chairman of The Hague Chamber of Commerce Lecturer and author of articles on political economy and Europe Mr. Johannes Gertrudis Wilhelmina SIMONS Chair of the seniors of the Benelux Interuniversity Association of Transport Economists (BIVEC) Emeritus Professor of Transport Economics, Free University of Amsterdam Mr. Cornelis Willibrordus Maria LUSTENHOUWER Director/General Counsel and Chief Compliance Officer of DELTA N.V. in Middelburg (NL) 15CE

72 DECISIONE (UE) 2015/1791 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 2015 relativa alla nomina di un membro supplente italiano del Comitato delle regioni IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 305, vista la proposta del governo italiano, considerando quanto segue: (1) Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ( 1 ), (UE) 2015/190 ( 2 ) e (UE) 2015/994 ( 3 ) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio (2) Un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Onofrio INTRONA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È nominato membro supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: il sig. Roberto CIAMBETTI, Consigliere e Presidente del Consiglio regionale della Regione Veneto La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT ( 1 ) GU L 20 del , pag. 42. ( 2 ) GU L 31 del , pag. 25. ( 3 ) GU L 159 del , pag CE

73 DECISIONE (UE) 2015/1792 DEL CONSIGLIO del 5 ottobre 2015 relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 305, viste le proposte del governo spagnolo, considerando quanto segue: (1) Il 26 gennaio, il 5 febbraio e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ( 1 ), (UE) 2015/190 ( 2 ) e (UE) 2015/994 ( 3 ) relative alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio (2) Cinque seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Rita BARBERÁ NOLLA, della sig.ra Yolanda BARCINA ANGULO, della sig.ra María Dolores de COSPEDAL GARCÍA, del sig. Ignacio GONZÁLEZ GONZÁLEZ e del sig. José Antonio MONAGO TERRAZA. (3) Cinque seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Enrique BARRASA SÁNCHEZ, del sig. Borja COROMINAS FISAS, della sig.ra Teresa GIMÉNEZ DELGADO DE TORRES, della sig.ra María Victoria PALAU TÁRREGA e del sig. Juan Luis SÁNCHEZ DE MUNIÁIN LACASA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono nominati membri titolari del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: D. a Miren Uxue BARCOS BERRUEZO, Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, D. a Cristina CIFUENTES CUENCAS, Presidenta de la Comunidad de Madrid, D. Guillermo FERNÁNDEZ VARA, Presidente de la Junta de Extremadura, D. Emiliano GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, D. Ximo PUIG I FERRER, Presidente de la Generalidad Valenciana. Articolo 2 Sono nominati membri supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020: Dña Rosa BALAS TORRES, Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Dña. Elena CEBRIÁN CALVO, Consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalidad Valenciana, D. Cruz FERNÁNDEZ MARISCAL, Director General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ( 1 ) GU L 20 del , pag. 42. ( 2 ) GU L 31 del , pag. 25. ( 3 ) GU L 159 del , pag

74 D. a Yolanda IBARROLA DE LA FUENTE, Directora General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid, D. a Ana OLLO HUALDE, Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 3 Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT 15CE

75 DECISIONE (PESC) 2015/1793 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2015 che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'africa (EUCAP NESTOR) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC ( 1 ). (2) Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/485/PESC ( 2 ) che modifica la decisione 2012/389/PESC e proroga la missione dell'unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'africa (EUCAP NESTOR) fino al 12 dicembre (3) La decisione 2012/389/PESC dovrebbe essere modificata per estendere il periodo coperto dall'importo di riferimento finanziario fino al 15 dicembre 2015, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 13 della decisione 2012/389/PESC, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'eucap NESTOR dal 16 luglio 2012 al 15 novembre 2013 è pari a EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'eucap NESTOR per il periodo dal 16 novembre 2013 al 15 ottobre 2014 è pari a EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'eucap NESTOR per il periodo dal 16 ottobre 2014 al 15 dicembre 2015 è pari a EUR. 2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'eucap NESTOR è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'eucap NESTOR.» La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Lussemburgo, il 6 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente P. GRAMEGNA ( 1 ) Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del , pag. 40). ( 2 ) Decisione 2014/485/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'africa (EUCAP NESTOR) (GU L 217 del , pag. 39). 15CE

76 DIRETTIVA (UE) 2015/1794 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2015 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere b) ed e), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), visto il parere del Comitato delle regioni ( 2 ), deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 3 ), considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, mediante direttive, prescrizioni minime applicabili progressivamente e volte a migliorare le condizioni di lavoro e l'informazione e la consultazione dei lavoratori. Tali direttive devono evitare di imporre costi sproporzionati o vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese, che sono i motori della crescita sostenibile e dell'occupazione. (2) Le direttive 2008/94/CE ( 4 ), 2009/38/CE ( 5 ) e 2002/14/CE ( 6 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE ( 7 ) e 2001/23/CE ( 8 ) del Consiglio escludono determinati marittimi dal loro ambito di applicazione o consentono agli Stati membri di escluderli. ( 1 ) GU C 226 del , pag. 35. ( 2 ) GU C 174 del , pag. 50. ( 3 ) Posizione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 settembre ( 4 ) Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del , pag. 36). ( 5 ) Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del , pag. 28). ( 6 ) Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del , pag. 29). ( 7 ) Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del , pag. 16). ( 8 ) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del , pag. 16). 70

77 (3) Nella comunicazione dal titolo «Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018», del 21 gennaio 2009, la Commissione ha evidenziato l'importanza di istituire un quadro giuridico integrato per rendere il settore marittimo più competitivo. (4) L'esistenza di esclusioni e/o la facoltà di introdurne può impedire ai marittimi di godere pienamente del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e del diritto all'informazione e alla consultazione o limitare il pieno godimento di tali diritti. Nella misura in cui l'esistenza di esclusioni e/o la possibilità di introdurne non siano fondate su ragioni oggettive e i marittimi non ricevano un pari trattamento, le disposizioni che consentono tali esclusioni dovrebbero essere soppresse. (5) Il quadro normativo attuale, esistente anche in virtù della natura specifica delle professioni marittime, fa insorgere disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri, a seconda che siano applicate o meno le esclusioni e le esclusioni facoltative consentite dalla vigente legislazione. Un numero significativo di Stati membri non ha fatto ricorso, o ha fatto ricorso solo in misura limitata, a tali esclusioni facoltative. (6) Nella comunicazione dal titolo «Una politica marittima integrata per l'unione europea», del 10 ottobre 2007, la Commissione ha indicato che tale politica si basa sulla chiara consapevolezza che tutte le questioni relative agli oceani e ai mari europei sono interconnesse e che le politiche marittime, per ottenere i risultati auspicati, devono essere sviluppate in modo coordinato. Ha altresì sottolineato la necessità di accrescere il numero e la qualità dei posti di lavoro marittimi per i cittadini dell'unione e l'importanza di migliorare le condizioni di lavoro a bordo, tra l'altro attraverso investimenti in ricerca, istruzione, formazione, salute e sicurezza. (7) La presente direttiva è in linea con la strategia Europa 2020 e i relativi obiettivi occupazionali nonché con la strategia definita dalla Commissione nella comunicazione dal titolo «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: Un contributo europeo verso la piena occupazione», del 23 novembre (8) La cosiddetta economia blu rappresenta una quota sostanziale dell'economia dell'unione in termini di posti di lavoro e di valore aggiunto lordo. (9) A norma dell'articolo 154, paragrafo 2, TFUE la Commissione ha consultato le parti sociali a livello dell'unione sul possibile orientamento di un'azione dell'unione in questo settore. (10) Nel quadro del loro dialogo sociale, le parti sociali del settore marittimo hanno raggiunto un'intesa comune che riveste grande importanza per la presente direttiva. Tale intesa comune assicura un buon equilibrio tra la necessità di migliorare le condizioni di lavoro dei marittimi e quella di tenere adeguatamente conto delle specificità del settore interessato. (11) Considerando le peculiarità del settore marittimo e le particolari condizioni di lavoro dei lavoratori interessati dalle esclusioni soppresse dalla presente direttiva, è necessario adeguare alcune disposizioni delle direttive che sono modificate dalla presente direttiva per tenere conto delle specificità del settore interessato. (12) Tenuto conto degli sviluppi tecnologici degli ultimi anni, in particolare in materia di tecnologie della comunicazione, è opportuno aggiornare e applicare nel modo più appropriato le prescrizioni relative all'informazione e alla consultazione, anche facendo ricorso a nuove tecnologie di comunicazione a distanza nonché potenziando la disponibilità di Internet e garantendone un uso ragionevole a bordo, onde migliorare l'attuazione della presente direttiva. (13) Non dovrebbero essere pregiudicati i diritti dei marittimi disciplinati dalla presente direttiva che gli Stati membri assicurano mediante le legislazioni nazionali di attuazione delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe costituire giustificazione per un eventuale regresso rispetto alla situazione già esistente in ciascuno Stato membro. (14) La Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell'organizzazione internazionale del lavoro si prefigge di assicurare sia condizioni di vita e di lavoro dignitose per i marittimi, prevedendo norme in materia di salute e sicurezza, condizioni di impiego eque e formazione professionale, sia condizioni di concorrenza eque per gli armatori attraverso la sua applicazione a livello mondiale, nonché di garantire a livello internazionale condizioni 71

78 uniformi per alcuni diritti dei lavoratori subordinati, anche se non per tutti i diritti, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla bandiera della nave. Tale convenzione, la direttiva 2009/13/CE ( 1 ) del Consiglio e le direttive 2009/16/CE ( 2 ) e 2013/54/UE ( 3 ) del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono il diritto dei marittimi a beneficiare di condizioni di lavoro dignitose in una vasta gamma di ambiti, prevedono diritti commisurati e la protezione nei luoghi di lavoro per i marittimi e contribuiscono ad assicurare condizioni uniformi anche all'interno dell'unione. (15) L'Unione dovrebbe cercare di migliorare le condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi e di sfruttare il potenziale di innovazione al fine di rendere il settore marittimo più attraente per i marittimi dell'unione, compresi i giovani lavoratori. (16) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di lavoro dei marittimi e la loro informazione e consultazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (17) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, in particolare il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque e all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi. (18) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifica della direttiva 2008/94/CE L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/94/CE è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri possono, qualora il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i lavoratori domestici al servizio di una persona fisica.» La direttiva 2009/38/CE è così modificata: 1) all'articolo 1, il paragrafo 7 è soppresso; Articolo 2 Modifiche della direttiva 2009/38/CE 2) all'articolo 10, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi: «Un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di un tale membro che siano membri dell'equipaggio di una nave marittima sono autorizzati a partecipare a una riunione della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo o a qualsiasi altra riunione tenuta nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 3, se, quando tale riunione ha luogo, detti membri o supplenti non sono in mare o si trovano in un porto di un paese diverso da quello in cui ha sede la società di navigazione. ( 1 ) Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del , pag. 30). ( 2 ) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del , pag. 57). ( 3 ) Direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (GU L 329 del , pag. 1). 72

79 Ove praticabile, le riunioni sono fissate in modo da facilitare la partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono membri dell'equipaggio di navi marittime. Nel caso in cui un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di un tale membro che siano membri dell'equipaggio di una nave marittima non siano in grado di presenziare a una riunione, si prende in considerazione l'eventualità di fare ricorso, se possibile, a nuove tecnologie d'informazione e di comunicazione.» Articolo 3 Modifica della direttiva 2002/14/CE L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/14/CE è soppresso. La direttiva 98/59/CE è così modificata: 1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera c) è soppressa; Articolo 4 Modifiche della direttiva 98/59/CE 2) all'articolo 3, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: «Qualora il progetto di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la notifica all'autorità competente dello stato di cui la nave batte bandiera.» Articolo 5 Modifica della direttiva 2001/23/CE L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2001/23/CE è sostituito dal seguente: «3. La presente direttiva si applica al trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2, a condizione che il cessionario si trovi oppure che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del trattato. La presente direttiva non si applica qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime.» Articolo 6 Livello di protezione L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione delle persone cui si applica la presente direttiva già assicurato dagli Stati membri nei settori disciplinati dalle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE. Articolo 7 Relazione della Commissione La Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello di Unione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione degli articoli 4 e 5 entro il 10 ottobre

80 Articolo 8 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 ottobre Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 9 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Articolo 10 Destinatari Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT 15CE

81 DECISIONE (UE) 2015/1795 DEL CONSIGLIO del 1 o ottobre 2015 relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 ( ) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 ( ) («accordo»), è stato firmato, a nome dell'unione, in data 17 dicembre 2014 conformemente alla decisione (UE) 2015/209 del Consiglio ( 1 ), fatta salva la sua conclusione in una data successiva. (2) È opportuno approvare l'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome dell'unione, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 ( ) ( 2 ). Articolo 2 Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'unione, alla notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo ( 3 ). ( 1 ) Decisione (UE) 2015/209 del Consiglio, del 10 novembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 ( ) (GU L 35 dell' , pag. 1). ( 2 ) L'accordo è stato pubblicato nella GU L 35 dell' unitamente alla decisione relativa alla firma. ( 3 ) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. 75

82 La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione. Articolo 3 Fatto a Lussemburgo, il 1 o ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente É. SCHNEIDER 15CE

83 DECISIONE (UE) 2015/1796 DEL CONSIGLIO del 1 o ottobre 2015 relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 7, e con l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER («accordo»), è stato firmato, a nome dell'unione, in data 5 dicembre 2014 conformemente alla decisione 2014/953/UE del Consiglio ( 1 ). (2) L'accordo è stato concluso dalla Comunità europea dell'energia atomica il 5 dicembre 2014 conformemente alla decisione 2014/954/Euratom del Consiglio ( 2 ). (3) È opportuno approvare l'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome dell'unione, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER ( 3 ). Articolo 2 Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'unione, alla notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, dell'accordo ( 4 ). ( 1 ) Decisione 2014/953/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (GU L 370 del , pag. 1). ( 2 ) Decisione 2014/954/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (GU L 370 del , pag. 19). ( 3 ) L'accordo è stato pubblicato nella GU L 370 del unitamente alla decisione relativa alla firma. ( 4 ) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio. 77

84 Articolo 3 La Commissione adotta la posizione che dev'essere assunta a nome dell'unione all'interno del comitato di ricerca Svizzera/Comunità per quanto attiene alle decisioni di tale comitato adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo. La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione. Articolo 4 Fatto a Lussemburgo, il 1 o ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente É. SCHNEIDER 15CE

85 REGOLAMENTO (UE) 2015/1797 DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 215, vista la decisione (PESC) 2015/1764 del Consiglio, del 1 o ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( 1 ), vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 ( 2 ). (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 è stato modificato l'8 settembre e il 4 dicembre 2014, rispettivamente, dai regolamenti (UE) n. 960/2014 ( 3 ) e (UE) n. 1290/2014 del Consiglio ( 4 ). (3) Il 1 o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1764 per consentire determinate operazioni riguardanti materiali pirotecnici specifici di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'unione europea, necessari per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio di Stati membri o stabiliti in uno Stato membro, o per l'uso di lanci di programmi spaziali dell'unione, dei suoi Stati membri o dell'agenzia spaziale europea o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti stabiliti in uno Stato membro. (4) Alcune di tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'unione. (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 4 del regolamento (UE) n. 833/2014 sono inseriti i paragrafi seguenti: «2 bis. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle seguenti operazioni: a) vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di idrazina (CAS ) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di idrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, e non che non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite; ( 1 ) GU L 257 del , pag. 42. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del , pag. 1). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell' 8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 271 del , pag. 3). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (GU L 349 del , pag. 20). 79

86 b) importazione, acquisto o trasporto di dimetilidrazina asimmetrica (CAS ); c) vendita, fornitura, trasferimento o esportazione e importazione, acquisto o trasporto di monometilidrazina (CAS ), purché tale assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria si riferiscano a una quantità di monometilidrazina calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui è fatta, nella misura in cui le sostanze menzionate alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo sono destinate all'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio europei, all'uso di lanci di programmi spaziali europei, o al rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei. 2 ter. La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle operazioni di cui al paragrafo 2 bis, lettere a), b) e c), del presente articolo è soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti. Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie. Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN 15CE

87 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1798 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2015 recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 ), in particolare l'articolo 410, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Nelle versioni in lingua bulgara, estone, inglese, francese, lettone, lituana, maltese e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione ( 2 ) è stato rilevato un errore nel titolo. (2) Nelle versioni in lingua greca, inglese, francese, italiana, lettone, ungherese e maltese del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 è stato rilevato un errore all'articolo 1, lettera c). (3) Nelle versioni in lingua estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, ungherese, polacca, rumena, finlandese e svedese, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014, all'articolo 15, paragrafo 1, la struttura della frase è errata. (4) Nelle versioni in lingua inglese, francese, lettone e maltese del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 è stato rilevato un errore all'articolo 16, paragrafo 3. (5) Nelle versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014, all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), la struttura della frase è errata. (6) In tutte le versioni linguistiche, l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 contiene erroneamente una lettera c) che dovrebbe essere un paragrafo distinto del medesimo articolo. È opportuno rettificare il testo al fine di precisare che i dati effettivamente significativi non devono essere forniti in tutti i casi per ogni singolo prestito e che, in determinate circostanze, può essere considerato sufficiente fornire i dati effettivamente significativi su base aggregata. (7) Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 625/2014. (8) Il presente regolamento si basa sui progetti originari di norme tecniche di regolamentazione che l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha presentato alla Commissione. (9) L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti originari di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), ( 1 ) GU L 176 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del , pag. 16). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del , pag. 12). 81

88 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Il regolamento delegato (UE) n. 625/2014 è così rettificato: Articolo 1 1) (riguarda soltanto le versioni in lingua bulgara, estone, inglese, francese, lettone, lituana, ungherese e maltese); 2) all'articolo 1, lettera c), l'espressione «lettere di crediti» è sostituita dall'espressione «lettere di credito»; 3) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In mancanza di informazioni sulle specifiche esposizioni da cartolarizzare, in particolare nei casi in cui le esposizioni si accumulano prima della loro cartolarizzazione o possono essere sostituite in una cartolarizzazione rotativa esistente, si considera che l'ente rispetti gli obblighi di due diligence di cui all'articolo 406 del regolamento (UE) n. 575/2013 per ognuna delle sue posizioni verso la cartolarizzazione sulla base dei criteri di ammissibilità pertinenti per tali esposizioni.»; 4) (riguarda soltanto le versioni in lingua inglese, francese, lettone e maltese); 5) all'articolo 22, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) quale delle modalità di cui all'articolo 405, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b), c), d) o e), del regolamento (UE) n. 575/2013 è stata applicata per mantenere l'interesse economico netto;» 6) l'articolo 23 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) a seguito della violazione degli obblighi previsti nella documentazione relativa alla cartolarizzazione.»; b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dal seguente nuovo paragrafo 2 bis: «2 bis. I dati effettivamente significativi sulle singole esposizioni sottostanti sono di norma forniti per ogni singolo prestito, sebbene in alcuni casi possano essere sufficienti dati forniti su base aggregata. Per valutare se i dati forniti su base aggregata sono sufficienti, i fattori da prendere in considerazione comprendono la granularità del portafoglio sottostante e se la gestione delle esposizioni del portafoglio è basata sul portafoglio stesso o su ogni singolo prestito.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 15CE

89 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1799 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 2015 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 2 ). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del , pag. 1). 83

90 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Heinz ZOUREK Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivi (1) (2) (3) Un prodotto sotto forma di polvere, condizionato per la vendita al dettaglio in un recipiente di plastica contenente 300 g di prodotto. La dose quotidiana raccomandata (10 g) consiste in (in milligrammi): amminoacidi (miscela di arginina e citrullina) vitamina C (sotto forma di acido ascorbico) 500 L-taurina 300 vitamina E (sotto forma di acetato di D-alfa-tocoferile) 90 acido alfa-lipoico 10 acido folico 0,4 melissa/cedronella/erba limone 50 calcio (CaCO 3 ) 66 Il prodotto contiene anche piccole quantità di acido citrico, sucralosio e biossido di silicio. Secondo l'etichetta, il prodotto è un integratore alimentare destinato al consumo umano che contribuisce alla cura del corpo e al benessere. La dose giornaliera raccomandata indicata è di 10 g (2 cucchiaini) La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 (a) del capitolo 30, nonché dal testo dei codici NC 2106, e Il prodotto è una preparazione presentata come un integratore alimentare destinato al consumo umano, contenente vitamine e amminoacidi. Il prodotto non è destinato alla diagnosi, al trattamento, alla cura o alla prevenzione di alcuna malattia ai sensi della voce Anche se contiene un tenore di vitamine C ed E nettamente superiore alla dose giornaliera raccomandata, non soddisfa gli obblighi della nota complementare 1 (a) del capitolo 30. La classificazione nel codice NC 3004 è pertanto esclusa Poiché il prodotto è condizionato in confezioni con l'indicazione che mantiene lo stato generale di salute o di benessere, è una preparazione alimentare non nominata né compresa altrove (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 2106, secondo paragrafo, punto 16). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC come «altre preparazioni alimentari». 15CE

91 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1800 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2015 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 2 ). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92. ( 1 ) GU L 256 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del , pag. 1). 85

92 Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Heinz ZOUREK Direttore generale della Fiscalità e unione doganale 86

93 ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Apparecchio elettronico portatile, con dimensioni di mm e peso di 100 g, in un unico alloggiamento di plastica, composto dai seguenti componenti principali: schermo LED tattile a colori con diagonale di schermo di 8,9 cm (3,5 pollici) e risoluzione di pixel, unità centrale di elaborazione, memoria RAM di 256 MB, capacità di memorizzazione di 32 GB, modulo per la connessione senza fili ad altri apparecchi e a Internet, batteria al litio ricaricabile, altoparlante, microfono, e videocamera per la cattura di filmati e immagini. L'apparecchio è munito delle seguenti interfacce: un connettore per caricarlo e connetterlo ad altri apparecchi, quali un elaboratore automatico di dati, e una presa da 3,5 mm. L'apparecchio consente fra l'atro all'utente di connettersi a Internet, di scaricare, eseguire e modificare programmi e applicazioni, ricevere e inviare posta elettronica, usare videogiochi e scaricare, registrare e riprodurre musica, video e immagini La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 della sezione XVI, dalla nota 5(A) del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8471 e L'apparecchio è progettato per eseguire due o più funzioni complementari o alternative ai sensi della nota 3 della sezione XVI (elaborazione dati, comunicazione attraverso una rete senza fili, registrazione e riproduzione di suoni e video, cattura di video e immagini fisse, visualizzazione di immagini fisse e video). Tenendo conto delle caratteristiche obiettive dell'apparecchio, in particolare della sua capacità di scaricare, memorizzare, modificare ed eseguire programmi, la sua funzione principale è l'elaborazione di dati (cfr. anche i pareri di classificazione /2, 3 e 4). Le altre funzioni sono considerate secondarie. L'apparecchio dev'essere pertanto classificato nel codice NC come macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, portatile, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comporta almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo. 15CE

94 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1801 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2015 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( 1 ), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, considerando quanto segue: (1) I contingenti di pesca per l'anno 2014 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio ( 2 ), regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio ( 3 ), regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio ( 4 ), e regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ( 5 ). (2) I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti: regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio ( 6 ), regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio ( 7 ), regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ( 8 ), e regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio ( 9 ). (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 356 del , pag. 22). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GU L 313 del , pag. 4). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 9 del , pag. 4). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per le navi dell'unione, in determinate acque non dell'unione (GU L 24 del , pag. 1). ( 6 ) Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del , pag. 16). ( 7 ) Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del , pag. 1). ( 8 ) Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'unione e, per le navi dell'unione, in determinate acque non dell'unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del , pag. 1). ( 9 ) Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del , pag. 8). 88

95 (4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi. (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2015 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento. (6) Nel 2012 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per lo stock di scampo nelle zone IX e X e nelle acque UE della zona Copace (NEP/93411). Su richiesta della Spagna, la detrazione di 75,45 tonnellate risultante da tale superamento, applicabile nel 2013, è stata ripartita su un periodo di tre anni a partire dal La detrazione annuale residua applicabile al contingente assegnato alla Spagna per lo stock NEP/93411 ammonta a 19 tonnellate nel 2015, fatti salvi altri eventuali adattamenti del contingente. (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione ( 1 ) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1360/2014 della Commissione ( 2 ) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2014 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2014 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2015 e, se del caso, ai contingenti successivi. (8) È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2015 conformemente al regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione ( 3 ) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione ( 4 ). (9) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate o pezzi interi, è opportuno non prendere in considerazione i quantitativi inferiori a una tonnellata o a un pezzo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I contingenti di pesca fissati per il 2015 nei regolamenti (UE) n. 1221/2014, (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/104 e (UE) 2015/106 sono ridotti come indicato in allegato. 2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 239 del , pag. 14). ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1360/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 per quanto riguarda gli importi da detrarre nei prossimi anni (GU L 365 del , pag. 106). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 48 del , pag. 11). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del , pag. 62). 89

96 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 90

97 ALLEGATO DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2014 Sbarchi consentiti 2014 (quantitativo totale adattato in tonnellate) ( 1 ) Totale delle catture 2014 (quantitativo in tonnellate) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%) Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate) Fattore moltipli catore ( 2 ) Fattore moltipli catore addizionale ( 3 ) ( 4 ) Detrazioni rimanenti dal 2014 ( 5 ) Saldo restante ( 6 ) Detrazioni 2015 (quantitativo in tonnellate) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) BE PLE 7HJK. Passera di mare VIIh, VIIj e VIIk 8,000 1,120 3, ,45 2,581 / / / / 2,581 BE SOL 8AB. Sogliola VIIIa e VIIIb 47, , , ,28 0,923 / C / / 1,385 BE SRX 07D. Razze Acque dell'unione della zona VIId 72,000 60,000 69, ,98 9,586 / / / / 9,586 BE SRX 67AKXD Razze Acque dell'unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k 725, , , ,75 5,738 / / / / 5,738 DK COD 03AN. Merluzzo bianco Skagerrak 3 177, , , ,31 109,190 / C / / 163,785 DK HER 03 A. Aringa IIIa , , , ,72 112,340 / / / / 112,340 DK HER 2A47DX Aringa IV, VIId e acque dell'unione della zona IIa , , , ,64 471,160 / / / / 471,160 91

98 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) DK HER 4AB. Aringa Acque dell'unione e acque norvegesi della zona IV a nord di N , , , ,10 9,800 / / / / 9,800 DK PRA 03 A. Gamberello boreale IIIa 2 308, , , ,40 9,330 / / / / 9,330 DK SAN 234_2 Cicerello Acque dell'unione della zona di gestione 2 del cicerello 4 717, , , , ,430 2 / / / 7 026,860 DK SPR 2AC4-C Spratto e catture accessorie connesse Acque dell'unione delle zone IIa e IV , , , , ,410 / / / / 1 158,410 ES ALF 3X14- Berici Acque dell'unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV 67,000 67,000 79, ,93 12,683 / A 3,000 / 22,025 ES BSF Pesce sciabola nero Acque dell'unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII 226, , , ,86 15,197 / A / / 22,796 ES BSF Pesce sciabola nero Acque dell'unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X 12,000 6,130 15, ,24 9,639 / A 27,130 / 41,589 92

99 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) ES BUM ATLANT Marlin azzurro Oceano Atlantico 27,200 27, , ,54 97,252 / A 27,000 / 172,878 ES DWS Squali di profondità Acque dell'unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX 0 0 3,039 N/A 3,039 / A / / 4,559 ES GFB 567- Musdea bianca Acque dell'unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII 588, , , ,74 14,437 / / / / 14,437 ES GFB 89- Musdea bianca Acque dell'unione e acque internazionali delle zone VIII e IX 242, , , ,47 20,532 / A 17,750 / 48,548 ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone I e II / 0 22,685 N/A 22,685 / / / / 22,685 ES HAD 5BC6 A. Eglefino Acque dell'unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa / 2,840 18, ,65 16,093 / A 12,540 / 36,680 ES HAD 7X7A34 Eglefino VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'unione della zona Copace / 0 3,075 N/A 3,075 / A / / 4,613 ES NEP 9/3411 Scampo IX e X; acque dell'unione della zona Copace ,000 33,690 24,403 72,43 9,287 / / 19,000 ( 7 ) / 9,713 93

100 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) ES OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi delle zone I e II / 0 26,744 N/A 26,744 / / / / 26,744 ES POK Merluzzo carbonaro VI; acque dell'unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV / 4,810 8, ,94 3,893 / / / / 3,893 ES RNG 5B67- Granatiere Acque dell'unione delle zone Vb, VI e VII 70, , , ,81 14,241 / / / / 14,241 ES SBR 678- Occhialone Acque dell'unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII 143, , , ,52 3,358 / / / / 3,358 ES SOL 8AB. Sogliola VIIIa e VIIIb 9,000 8,100 9, ,15 1,794 / A+C 2,100 / 4,791 ES SRX 89-C. Razze Acque dell'unione delle zone VIII e IX 1 057, , , ,10 232,241 1,4 / / / 325,137 ES USK 567EI. Brosmio Acque dell'unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII 26,000 15,770 15,762 99,95 0,008 / / 58,770 / 58,762 ES WHM ATLANT Marlin bianco Oceano Atlantico 30,500 25,670 98, ,92 72,369 / / 0,170 / 72,539 FR SRX 07D. Razze Acque dell'unione della zona VIId 602, , , ,39 71,414 / / / / 71,414 FR SRX 2AC4-C Razze Acque dell'unione delle zone IIa e IV 33,000 36,000 48, ,92 12,212 / / / / 12,212 94

101 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) IE PLE 7HJK. Passera di mare VIIh, VIIj e VIIk 59,000 61,000 78, ,31 17,270 / A / / 25,905 IE SOL 07 A. Sogliola VIIa 41,000 42,000 43, ,64 1,107 / / / / 1,107 IE SRX 67AKXD Razze Acque dell'unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k 1 048, , , ,80 49,446 / / / / 49,446 LT GHL N3LMNO Ippoglosso nero NAFO 3LMNO 22, N/A 0 / / 46,000 / 46,000 LV HER 03D.RG Aringa Sottodivisione , , , ,88 749,570 / / / / 749,570 NL HKE 3 A/BCD Nasello IIIa; acque dell'unione delle sottodivisioni / 0 1,655 N/A 1,655 / C / / 2,482 NL RED 1N2AB. Scorfano Acque norvegesi delle zone I e II / 0 2,798 N/A 2,798 / / / / 2,798 PT ANF 8C3411 Rana pescatrice VIIIc, IX e X; acque dell'unione della zona Copace , , , ,85 12,302 / / / / 12,302 95

102 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PT BFT AE45WM Tonno rosso Oceano Atlantico, ad est di 45 O, e Mar Mediterraneo 235, , , ,22 7,592 / C / / 11,388 PT HAD 1N2AB Eglefino Acque norvegesi delle zone I e II / 0 26,816 N/A 26,816 / / / 344, ,766 PT POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro Acque norvegesi delle zone I e II / 18,000 11,850 65,83 6,150 / / / 185, ,850 PT SRX 89-C. Razze Acque dell'unione delle zone VIII e IX 1 051, , , ,78 8,237 / / / / 8,237 SE COD 03AN. Merluzzo bianco Skagerrak 371, , , ,51 2,836 / C / / 4,254 UK DGS 15X14 Spinarolo/ gattuccio Acque dell'unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV 0 0 1,027 N/A 1,027 / A / / 1,541 UK GHL 514GRN Ippoglosso nero Acque groenlandesi delle zone V e XIV 189, N/A 0 / / 1,000 / 1,000 UK HAD 5BC6 A. Eglefino Acque dell'unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa 3 106, , , ,26 40,696 / / / / 40,696 96

103 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) UK MAC 2CX14- Sgombro VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV , , , , ,206 / / / / 4 131,206 UK NOP 2A3A4. Busbana norvegese IIIa; acque dell'unione delle zone IIa e IV / 0 14,000 N/A 14,000 / / / / 14,000 UK PLE 7DE. Passera di mare VIId e VIIe 1 548, , , ,12 106,749 1,1 / / / 117,424 UK SOL 7FG. Sogliola VIIf e VIIg 282, , ,487 98,92 ( 2,763) ( 8 ) / / 1,950 / 1,950 UK SRX 07D. Razze Acque dell'unione della zona VIId 120,000 95, , ,08 7,679 / / / / 7,679 UK WHB 24-N Melù Acque norvegesi delle zone II e IV ,204 N/A 22,204 / / / / 22,204 ( 1 ) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del , pag. 22), dei trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del , pag. 3) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 2 ) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00. ( 3 ) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. ( 4 ) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2012, 2013 e La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale. ( 5 ) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2014 in conformità del regolamento (UE) n. 871/2014 a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente. ( 6 ) Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che non possono essere detratti da un altro stock. ( 7 ) Su richiesta della Spagna, la compensazione dovuta nel 2013 è stata ripartita su un periodo di tre anni. ( 8 ) Questo quantitativo non è più disponibile a causa della domanda di trasferimento presentata dal Regno Unito in conformità del regolamento (CE) n. 847/96 e applicabile a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione (GU L 189 del , pag. 2). 15CE

104 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1802 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

105 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 54,3 MA 178,5 MK 46,1 TR 81,7 ZZ 90, AL 27,7 TR 107,9 ZZ 67, TR 129,9 ZZ 129, AR 126,0 BO 160,8 CL 149,1 TR 95,0 UY 86,6 ZA 139,8 ZZ 126, BR 257,8 EG 189,0 MK 96,2 TR 161,0 ZA 128,8 ZZ 166, CL 127,8 MK 23,1 NZ 144,3 US 137,2 ZA 136,4 ZZ 113, AR 131,8 TR 130,8 XS 87,9 ZA 149,1 ZZ 124,9 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

106 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1803 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2015 recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ( 2 ), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1164 della Commissione, del 15 luglio 2015, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2015/2016 ( 3 ), stabilisce il suddetto limite. (3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1164. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 1 o al 2 ottobre 2015, respingere tutte le domande di titoli di esportazione di zucchero presentate dopo il 2 ottobre 2015 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 1 o al 2 ottobre 2015 sono rilasciati per i quantitativi richiesti, moltiplicati per una percentuale di accettazione del 32, %. 2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 5, 6, 7, 8 e 9 ottobre 2015 sono respinte. 3. La presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa per il periodo dal 12 ottobre 2015 al 30 settembre Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 178 dell' , pag. 24. ( 3 ) GU L 188 del , pag

107 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 15CE

108 DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 245/2014 del 13 novembre 2014 che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/1804] IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, il regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e il regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese ( 1 ). (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: L'allegato XXI dell'accordo SEE è così modificato: Articolo 1 1) ai punti 1 [regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 1l [regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino: «32014 R 0446: Regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del , pag. 13).»; 2) al punto 1l [Regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione], i termini «9C e 9D» sono sostituiti da «9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9M e 9P»; 3) al punto 1m [Regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione] è aggiunto quanto segue: «, modificato da: R 0446: Regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del , pag. 13).» Articolo 2 I testi del regolamento (UE) n. 446/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea, fanno fede. ( 1 ) GU L 132 del , pag

109 Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 14 novembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*). Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014 Per il Comitato misto SEE Il presidente Kurt JÄGER (*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali. 15CE

110 DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 246/2014 del 13 novembre 2014 che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2015/1805] IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 250/2009 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche e il formato tecnico per la trasmissione dei dati ( 1 ). (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Al punto 1k [regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino: «32014 R 0439: Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2014 del 29 aprile 2014 (GU L 128 del , pag. 72).» Articolo 2 I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 14 novembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*). Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014 Per il Comitato misto SEE Il presidente Kurt JÄGER ( 1 ) GU L 128 del , pag. 72. (*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali. 15CE

111 DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 247/2014 del 13 novembre 2014 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1806] IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) La Norvegia ha partecipato e contribuito finanziariamente alle attività derivanti dal regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) attraverso l'inclusione del regolamento in questione nel protocollo 31 dell'accordo SEE. (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE includendo il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). (3) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) n. 1285/2013 inizi dal 1 o gennaio 2014, indipendentemente dal fatto che la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio (4) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1 o gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'ue, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione. (5) L'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia ( 3 ), firmato il 22 settembre 2010, si applica in via provvisoria dal 1 o maggio (6) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1 o gennaio A causa di problemi economici, tuttavia, la partecipazione dell'islanda al programma dovrebbe essere temporaneamente sospesa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Dopo il paragrafo 8a dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue: «8aa. a) A decorrere dal 1 o gennaio 2014, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'unione: R 1285: Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del , pag. 1). ( 1 ) GU L 196 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 347 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 283 del , pag

112 b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo. c) Il costo dell'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS ai territori degli Stati EFTA partecipanti è sostenuto dagli Stati EFTA nell'ambito del contributo finanziario alle attività di cui alla lettera a). L'estensione della copertura deve essere tecnicamente fattibile e non deve ritardare l'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS nei territori degli Stati membri dell'ue geograficamente ubicati in Europa. d) A livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA hanno i diritti di cui all'articolo 81, lettera d), dell'accordo. e) Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1 o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 247/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione. f) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a). La partecipazione degli Stati EFTA ai comitati e ai gruppi di esperti dell'unione che assistono la Commissione europea per gli aspetti specifici di sicurezza delle attività di cui alla lettera a) è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione. g) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein. h) Per quanto riguarda l'islanda, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*). Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014 Per il Comitato misto SEE Il presidente Kurt JÄGER (*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali. 15CE

113 DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 248/2014 del 13 novembre 2014 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1807] IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) La Norvegia ha partecipato e contribuito finanziariamente alle attività dei programmi del GNSS europeo derivanti dal regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e continuerà a partecipare e contribuire finanziariamente alle attività derivanti dal regolamento (UE) n. 1285/2013 ( 2 ) attraverso l'inclusione dei suddetti regolamenti nel protocollo 31 dell'accordo SEE. (2) La Norvegia e l'islanda sono interessate a tutti i servizi offerti dal sistema istituito dal programma Galileo, compreso il servizio pubblico regolamentato («PRS»). (3) È pertanto opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE includendo la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo ( 3 ). (4) La Norvegia può diventare un partecipante al PRS fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE. (5) L'accordo tra il Regno di Norvegia e l'unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate ( 4 ), firmato il 22 novembre 2004, si applica dal 1 o dicembre (6) L'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia ( 5 ), firmato il 22 settembre 2010, si applica in via provvisoria dal 1 o maggio (7) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Dopo il paragrafo 8aa dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il seguente paragrafo: «8ab. a) Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'unione: D 1104: Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del , pag. 1). ( 1 ) GU L 196 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 347 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 287 del , pag. 1. ( 4 ) GU L 362 del , pag. 29. ( 5 ) GU L 283 del , pag

114 b) Gli Stati EFTA possono diventare partecipanti al PRS fatta salva la conclusione degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), della decisione n. 1104/2011/UE. c) La partecipazione degli Stati EFTA ai diversi comitati e gruppi di esperti connessi al PRS è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione. d) L'articolo 10 della decisione n. 1104/2011/UE non si applica agli Stati EFTA. e) Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein. f) Per quanto riguarda l'islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*). Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014 Per il Comitato misto SEE Il presidente Kurt JÄGER (*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali. 15CE

115 DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 249/2014 del 13 novembre 2014 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1808] IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE includendo il regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 ( 1 ). (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) n. 377/2014 inizi dal 1 o gennaio 2014, anche qualora la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali a essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1 o gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'ue, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione. (4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1 o gennaio 2014, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Dopo il paragrafo 8c dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il seguente paragrafo: «8d. a) A decorrere dal 1 o gennaio 2014, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'unione: R 0377: Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del , pag. 44). b) Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e del protocollo 32 dell'accordo. c) Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1 o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione. d) Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a). e) Il presente paragrafo non si applica alla Norvegia e al Liechtenstein.» ( 1 ) GU L 122 del , pag

116 Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*). Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014 Per il Comitato misto SEE Il presidente Kurt JÄGER (*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali. 15CE

117 DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 250/2014 del 13 novembre 2014 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1809] IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'unione finanziate dal bilancio generale dell'unione europea relative all'attuazione, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno. (2) È opportuno che detta cooperazione prosegua dopo il 31 dicembre 2013, indipendentemente dal fatto che la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1 o gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'ue, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione. (4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dopo il 31 dicembre 2013, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato: 1) dopo il paragrafo 8 è aggiunto il paragrafo seguente: «9. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1 o gennaio 2014, alle azioni dell'unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'unione europea per l'esercizio finanziario 2014: Linea di bilancio : Funzionamento e sviluppo del mercato interno con particolare riferimento alla notifica, alla certificazione e al ravvicinamento settoriale, Linea di bilancio : Attuazione e sviluppo del mercato interno. Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1 o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 250/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.»; 2) ai paragrafi 3 e 4, le parole «paragrafi 5, 6, 7 e 8» sono sostituite dalle parole «paragrafi da 5 a 9». 111

118 Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*). Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014 Per il Comitato misto SEE Il presidente Kurt JÄGER (*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali. 15CE

119 DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 251/2014 del 13 novembre 2014 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1810] IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo e abroga la decisione n. 1926/2006/CE ( 1 ). (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento n. 254/2014 inizi dal 1 o gennaio 2014, indipendentemente dal fatto che la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1 o gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'ue, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione. (4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1 o gennaio 2014, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 6 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato: 1) dopo il paragrafo 3 bis è inserito il paragrafo seguente: «3 ter. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1 o gennaio 2014, al seguente programma: R 0254: Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del , pag. 42). Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1 o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione. Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.»; 2) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.»; ( 1 ) GU L 84 del , pag

120 3) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della cooperazione relativa alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, partecipano pienamente, senza diritto di voto, ai lavori degli organismi e dei comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali attività.» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*). Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014 Per il Comitato misto SEE Il presidente Kurt JÄGER (*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali. 15CE

121 DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 252/2014 del 13 novembre 2014 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1811] IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere la decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) ( 1 ). (2) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Dopo il paragrafo 8 dell'articolo 15 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il seguente paragrafo: «9. Gli Stati EFTA partecipano alla cooperazione di cui al seguente atto dell'ue: D 0573: Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l'impiego (SPI) (GU L 159 del , pag. 32). Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio direttivo della rete degli SPI.» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*). Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014 Per il Comitato misto SEE Il presidente Kurt JÄGER ( 1 ) GU L 159 del , pag. 32. (*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali. 15CE

122 DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 253/2014 del 13 novembre 2014 che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2015/1812] IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'unione in materia di salute ( ) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE ( 1 ). (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) n. 282/2014 inizi dal 1 o gennaio 2014, indipendentemente dal fatto che la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1 o gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'ue, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione. (4) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1 o gennaio 2014, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 16, paragrafo 1, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente: «32014 R 0282: Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'unione in materia di salute ( ) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del , pag. 1). Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1 o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 253/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione. Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.» Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*). Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio ( 1 ) GU L 86 del , pag. 1. (*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali. 116

123 Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2014 Per il Comitato misto SEE Il presidente Kurt JÄGER 15CE

124 DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 30/15/COL del 27 gennaio 2015 di concedere tre deroghe richieste dal Principato del Liechtenstein in relazione all'articolo 30, all'articolo 36, paragrafo 2 e al punto , lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza del Liechtenstein del 3 marzo 1998 relativa al trasporto di merci pericolose su strada (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse VTGGS), basata sull'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di cui al punto 13c del capo I dell'allegato XIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose) [2015/1813] L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA, visto l'atto di cui al punto 13c del capo I dell'allegato XIII dell'accordo SEE, direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (in prosieguo: la «direttiva»), come adattata all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare gli articoli 6 e 9, viste le decisioni del comitato permanente nn. 3/12/SC e 4/12/SC, vista la decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 295/14/COL del 16 luglio 2014 (doc. n ) di presentare al comitato dei trasporti dell'efta i progetti di misure che avrebbe adottato riguardo alla richiesta del Liechtenstein e che abilita il competente membro del Collegio ad adottare la decisione finale se il comitato dei trasporti dell'efta approva il progetto di decisione all'unanimità, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO Con lettera del 20 dicembre 2013 indirizzata all'autorità (doc. n ), il governo del Liechtenstein ha richiesto quattro deroghe sulla base dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva. Le deroghe richieste dal Liechtenstein sono stabilite agli articoli 29 e 30, all'articolo 36, paragrafo 2 e al punto , lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza del 3 marzo 1998 relativa al trasporto di merci pericolose su strada (LR , come modificata da ultimo) (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse VTGGS) («ordinanza») e riguardano rispettivamente il trasporto di sostanze esplosive, le imprese di ispezione delle cisterne, la formazione speciale dei conducenti e le cisterne per cantieri edili. Nel 2014 sono pervenuti ulteriori chiarimenti dal governo del Liechtenstein mediante le comunicazioni informali del 20 febbraio (doc. n ), 21 febbraio (doc. n ), 12 marzo (doc. n ), 27 marzo (doc. n ), 9 maggio (doc. n ), 14 maggio (doc. n ) e 16 maggio (doc. n ). Con un contratto di servizi del 4 marzo 2014 (doc. n ), l'autorità ha incaricato DNV GL AS («DNV») di valutare se le deroghe richieste soddisfino i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, di mettere in evidenza tutti i rischi effettivi o potenziali che possano emergere da tali deroghe, di precisare se ne conseguirà un livello di sicurezza maggiore, minore o equivalente e, se necessario, di individuare misure di mitigazione. Il 16 aprile 2014 DNV ha presentato una relazione preliminare all'autorità (doc. n ) e il 23 maggio 2014 ha consegnato la relazione finale (doc. n ). Dopo aver valutato le deroghe richieste dal Liechtenstein, l'autorità ha concluso che solo le disposizioni dell'articolo 30, dell'articolo 36, paragrafo 2 e del punto , lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza possono essere ritenute deroghe ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della direttiva, mentre l'articolo 29 dell'ordinanza, riguardante esplosivi all'interno di imballaggi destinati al trasporto già aperti, non può essere ritenuta una deroga ( 1 ). Il 16 luglio 2014 l'autorità ha presentato al comitato dei trasporti dell'efta i tre progetti di misure (doc. n ) che l'autorità deve adottare riguardo alla richiesta di deroga presentata dal Liechtenstein a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva. ( 1 ) Si faccia riferimento alla valutazione nella decisione n. 295/14/COL. 118

125 I progetti di misure presentati al comitato dei trasporti dell'efta il 16 luglio 2014 sono così formulati: 1. Articolo 30 dell'ordinanza imprese di ispezione delle cisterne: Il comitato dei trasporti dell'efta ritiene che la richiesta di deroga in relazione all'articolo 30 dell'ordinanza concernente le imprese di ispezione delle cisterne, dovrebbe essere autorizzata, a condizione che i conducenti abbiano seguito la specifica formazione CITEC ( 1 ). Data di scadenza: 26 settembre Articolo 36, paragrafo 2, dell'ordinanza formazione speciale dei conducenti: Il comitato dei trasporti dell'efta ritiene che la richiesta di deroga dovrebbe essere respinta, salvo che il governo del Liechtenstein non riesca a provare che la formazione fornita dal BBT ( 2 ) sia compatibile con quella fornita dall'adr ( 3 ). 3. Punto , lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza cisterne per cantieri edili: Il comitato dei trasporti dell'efta ritiene che la richiesta di deroga in relazione al punto , lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza cisterne per cantieri edili, dovrebbe essere autorizzata, a condizione che le cisterne siano dotate di doppie pareti. Data di scadenza: 26 settembre Con lettera del 16 luglio 2014 (doc ), l'autorità ha informato gli Stati EFTA dei progetti di misure che saranno adottati dal comitato dei trasporti dell'efta e li ha invitati a valutare la notifica dal Liechtenstein e il progetto di parere del comitato dei trasporti dell'efta. Inoltre, con la suddetta lettera, l'autorità ha proposto di richiedere il parere del comitato dei trasporti dell'efta tramite procedura scritta, conformemente agli articoli 1 e 2 della decisione n. 4/2012/SC del comitato permanente degli Stati EFTA del 26 ottobre L'Autorità ha invitato gli Stati EFTA a far pervenire eventuali osservazioni in merito al progetto di parere del comitato dei trasporti dell'efta entro il 25 agosto Con lettera del 21 agosto 2014 (doc. n ), il governo norvegese ha informato l'autorità di non avere osservazioni da formulare in merito al progetto di parere del comitato dei trasporti dell'efta. Con lettera del 22 agosto 2014 (doc. n ), il governo del Liechtenstein ha presentato le proprie osservazioni in merito al progetto di parere del comitato dei trasporti dell'efta. Il governo islandese non ha inviato alcuna risposta. Sulla base delle osservazioni ricevute, l'autorità ha rivisto e modificato il progetto di parere presentato inizialmente al comitato dei trasporti dell'efta, secondo quanto stabilito dalla decisione n. 295/14/COL del 16 luglio L'Autorità ha inoltre rivisto la durata della deroga, in linea con l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva e nel progetto di parere rivisto e modificato ha altresì stabilito che le deroghe richieste dovrebbero essere garantite incondizionatamente. Con lettera del 24 novembre 2014 (doc. n ), l'autorità ha presentato il progetto di parere rivisto e modificato al comitato dei trasporti dell'efta, invitando gli Stati EFTA a far pervenire all'autorità le eventuali osservazioni in merito al progetto di parere del comitato dei trasporti dell'efta entro il 12 dicembre Con lettera del 5 dicembre 2014 (doc. n ), il governo del Liechtenstein ha informato l'autorità di non aver formulato ulteriori commenti e ha chiesto altresì all'autorità di dar seguito alle proposte presentate dal comitato dei trasporti dell'efta e di autorizzare le deroghe richieste. Con lettera dell'11 dicembre 2014 (doc. n ), il governo norvegese ha informato l'autorità di non avere osservazioni da formulare in merito al progetto di parere del comitato dei trasporti dell'efta. Il governo islandese non ha inviato alcuna risposta. 2. VALUTAZIONE A seguito dei chiarimenti e delle nuove informazioni presentate dal governo del Liechtenstein nelle sue osservazioni in merito al progetto di parere del 22 agosto 2014, l'autorità ha concluso che le tre deroghe di cui all'articolo 30, all'articolo 36, paragrafo 2, e al punto , lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza, debbano essere autorizzate. ( 1 ) CITEC: Associazione federale svizzera per la protezione delle acque e la sicurezza delle cisterne (Association pour la protection des eaux et la sécurité des citernes) ( 2 ) BBT: Ufficio federale svizzero della formazione professionale e della tecnologia (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie) ( 3 ) ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada 119

126 Per quanto riguarda la prima richiesta di deroga, il governo del Liechtenstein ha chiarito nella sua lettera del 22 agosto 2014 che tutti i conducenti delle imprese di ispezione delle cisterne in Liechtenstein che operano secondo le condizioni dell'articolo 30 VTTGS sono tenuti a completare una formazione CITEC della durata di tre settimane su aspetti legati alla sicurezza e all'ambiente nell'ambito della loro attività professionale. Il governo del Liechtenstein ha altresì specificato che ogni conducente facente parte delle imprese di ispezione delle cisterne in Liechtenstein deve essere in possesso di un cosiddetto Certificato svizzero per gli specialisti nella sicurezza delle cisterne (Spezialist/-in für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis). Pertanto, nel momento in cui i conducenti avranno completato la formazione specifica CITEC, la deroga non andrà a compromettere la sicurezza. Di conseguenza, l'autorità ritiene che la richiesta di deroga di cui all'articolo 30 dell'ordinanza dovrebbe essere autorizzata. Per quanto riguarda la seconda richiesta di deroga, il governo del Liechtenstein, nella sua lettera del 22 agosto 2014, ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua argomentazione, secondo cui la patente BBT è equivalente alla formazione ADR per conducenti. L'Autorità pertanto ritiene che le suddette ulteriori informazioni siano sufficienti a dimostrare l'equivalenza in tale ambito, in quanto coloro che sono in possesso di una patente BBT sono autorizzati a trasportare beni appartenenti alla classe 1 ADR e la formazione finalizzata all'ottenimento della patente BBT si occupa di trattare tutti gli aspetti necessari al trasporto di tali beni. Infine, per quanto riguarda la terza richiesta di deroga, il governo del Liechtenstein, nelle sue osservazioni scritte del 22 agosto 2014, ha confermato che le cisterne edilizie in questione sono dotate di pareti doppie, in quanto sono costituite da una cisterna interna e da un bacino di raccolta esterno chiuso (definito al punto dell'allegato 5 VTGGS). Di conseguenza, l'autorità ritiene che anche la richiesta di deroga di cui al punto , lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza, debba essere autorizzata. In conclusione, l'autorità ritiene che la concessione di tali deroghe non compromette la sicurezza e che le tre richieste di deroga soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva. Pertanto, le deroghe contenute all'articolo 30, all'articolo 36, paragrafo 2 e al punto , lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza dovrebbero essere autorizzate. L'Autorità concede pertanto le deroghe come richiesto, in base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva. Le deroghe in oggetto saranno valide per sei anni, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva. L'Autorità può rinnovare la propria autorizzazione in linea con l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva. Per questi motivi, l'autorità di vigilanza EFTA, conformemente all'articolo 6 dell'atto di cui al punto 13c del capo I dell'allegato XIII dell'accordo SEE, direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, come adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le deroghe richieste dal Principato del Liechtenstein in relazione all'articolo 30, all'articolo 36, paragrafo 2 e al punto , lettera b), dell'allegato 5 dell'ordinanza del Liechtenstein, del 3 marzo 1998, relativa al trasporto di merci pericolose su strada (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse VTGGS) sono concesse. Articolo 2 Le deroghe di cui all'articolo 1 della presente decisione sono pubblicate nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea, ai sensi del punto 6 del protocollo 1 dell'accordo SEE. Articolo 3 Le deroghe di cui all'articolo 1 della presente decisione sono valide per un periodo di sei anni. Articolo 4 Il Principato del Liechtenstein è destinatario della presente decisione che entra in vigore all'atto della notifica a tale Stato. 120

127 Articolo 5 Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede. Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio Per l'autorità di vigilanza EFTA Helga JÓNSDÓTTIR Membro del collegio Xavier LEWIS Direttore 15CE

128 DECISIONE (UE) 2015/1814 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'unione («ETS dell'ue») al fine di favorire le riduzioni delle emissioni di tali gas in maniera efficace in termini di costi ed economicamente efficiente. (2) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima, un ETS dell'ue riformato e ben funzionante, con uno strumento di stabilizzazione del mercato, sarà il principale strumento europeo per raggiungere l'obiettivo dell'unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. (3) L'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che la Commissione è tenuta a presentare ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del mercato europeo del carbonio. (4) La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione del mercato europeo del carbonio nel 2012 ha individuato la necessità di adottare misure per affrontare gli squilibri strutturali tra domanda e offerta. Dalla valutazione d'impatto vertente sul quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia emerge che, stando alle previsioni, detti squilibri perdureranno e non potranno essere riassorbiti in modo adeguato adattando la traiettoria lineare verso un obiettivo più rigoroso stabilito in tale quadro. Ritoccando il fattore lineare si ottengono soltanto modifiche graduali della quantità di quote a livello di Unione (tetto massimo dell'ets dell'ue). Di conseguenza, anche l'eccedenza diminuirebbe soltanto gradualmente, tant'è che per oltre un decennio il mercato dovrebbe continuare a funzionare con un'eccedenza di circa 2 miliardi di quote o più, ( 1 ) GU C 424 del , pag. 46. ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 settembre ( 3 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del , pag. 32). 122

129 impedendo in tal modo all'ets dell'ue di inviare il segnale di investimento necessario per ridurre le emissioni di CO 2 in maniera efficace in termini di costi e di divenire un motore dell'innovazione a basse emissioni di carbonio in grado di contribuire alla crescita economica e all'occupazione. (5) Per ovviare a detto problema e per aumentare la resilienza dell'ets dell'ue agli squilibri tra domanda e offerta, così da consentirgli di funzionare in un mercato ordinato, è opportuno costituire una riserva stabilizzatrice del mercato («riserva») nel 2018, la quale dovrebbe essere operativa a partire dal La riserva potenzierà inoltre le sinergie con le altre politiche in materia di clima ed energia. Per garantire la massima prevedibilità, dovrebbero essere fissate regole chiare sull'integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo dalla medesima. La riserva dovrebbe funzionare attivando la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all'asta. In presenza delle condizioni necessarie, è opportuno, a partire dal 2019, detrarre ogni anno dal volume d'asta e integrare nella riserva un volume di quote pari al 12 % del numero di quote in circolazione, quale definito dalla Commissione nella più recente pubblicazione del numero totale di quote in circolazione. Qualora, in un dato anno, il pertinente numero totale delle quote in circolazione scendesse al di sotto dei 400 milioni, un numero corrispondente di quote dovrebbe essere svincolato dalla riserva a favore degli Stati membri con le stesse percentuali e lo stesso ordine applicati al momento dell'integrazione nella riserva e dovrebbe essere aggiunto al volume d'asta. (6) A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, senza indebiti ritardi dopo la pubblicazione del numero totale di quote in circolazione entro il 15 maggio di ogni anno da parte della Commissione, garantire che i calendari delle aste della piattaforma comune per la gestione delle aste e, se del caso, delle piattaforme d'asta indipendenti siano adeguati per tenere conto delle quote integrate nella riserva o delle quote da svincolare dalla medesima. L'adeguamento del volume delle quote da mettere all'asta dovrebbe essere ripartito su un periodo di 12 mesi successivo alla modifica del pertinente calendario delle aste. Tenuto conto della necessità di un corretto funzionamento del processo di messa all'asta, gli ulteriori dettagli sull'adeguamento eventualmente necessari dovrebbero essere fissati nel regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione ( 1 ). (7) Oltre alla costituzione della riserva, dovrebbero essere apportate alla direttiva 2003/87/CE altre modifiche ad essa conseguenti, ai fini di garantire la coerenza e il funzionamento fluido dell'ets dell'ue. In particolare, l'attuazione della direttiva 2003/87/CE può determinare la messa all'asta di un volume ingente di quote alla fine di ciascun periodo di scambio, con possibili effetti negativi sulla stabilità del mercato. Per evitare quindi una situazione di squilibrio del mercato in termini di offerta di quote alla fine di un dato periodo di scambio e all'inizio del successivo, con possibili effetti destabilizzanti per il mercato, è opportuno disporre che, in caso di aumento considerevole dell'offerta alla fine di un periodo di scambio, parte delle quote in questione sia messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo. Al fine di rafforzare ulteriormente la stabilità del mercato europeo del carbonio ed evitare un aumento artificioso dell'offerta verso la fine del periodo di scambio iniziato nel 2013, le quote non assegnate agli impianti a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e le quote non assegnate agli impianti in virtù dell'applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della citata direttiva («quote non assegnate»), dovrebbero essere integrate nella riserva nel La Commissione dovrebbe riesaminare la direttiva 2003/87/CE in relazione a tali quote non assegnate e, se del caso, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio sulle possibilità di un ulteriore intervento. (8) La reintroduzione prevista di 300 milioni di quote nel 2019 e di 600 milioni di quote nel 2020, così come determinato nel regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione ( 2 ), pregiudicherebbe l'obiettivo della riserva di porre rimedio agli squilibri strutturali tra domanda e offerta. Conseguentemente, i suddetti 900 milioni di quote non dovrebbero essere messi all'asta nel 2019 e nel 2020 ma dovrebbero al contrario essere integrati nella riserva. (9) È importante che l'ets dell'ue incentivi la crescita efficiente sotto il profilo delle emissioni di carbonio e che sia tutelata la competitività delle industrie dell'unione che corrono rischi concreti di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Le summenzionate conclusioni del Consiglio europeo sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima hanno offerto indicazioni chiare sul proseguimento dell'assegnazione di quote gratuite e sulle disposizioni relative alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dopo il Sulla base di tali orientamenti strategici, la Commissione dovrebbe presentare una proposta di revisione della direttiva 2003/87/CE e in particolare dell'articolo 10 bis e presentare una proposta per la revisione di tale direttiva entro sei mesi ( 1 ) Regolamento (UE) n.1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del , pag. 1). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta nel periodo (GU L 56 del , pag. 11). 123

130 dall'adozione della presente decisione. Nel perseguimento dell'obiettivo di garantire condizioni paritarie, tale revisione dovrebbe altresì includere misure armonizzate di compensazione dei costi indiretti a livello di Unione. La revisione dovrebbe inoltre valutare se sia opportuno utilizzare, prima del 2021, fino a 50 milioni di quote non assegnate per integrare le risorse esistenti intese a promuovere i progetti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della summenzionata direttiva e i progetti di innovazione industriale a basse emissioni di carbonio con progetti in tutti gli Stati membri, compresi progetti di piccole dimensioni. (10) È opportuno che la Commissione monitori il funzionamento della riserva nel contesto della sua relazione annuale sul mercato del carbonio. Tale relazione dovrebbe esaminare i pertinenti effetti sulla competitività, in particolare nel settore dell'industria, anche riguardo al PIL, l'occupazione e gli indicatori di investimento. Entro tre anni dalla data in cui la riserva diviene operativa e successivamente a cadenza periodica, è altresì opportuno che la Commissione riesamini il funzionamento della riserva alla luce dell'esperienza acquisita con la messa in opera della medesima. Il riesame del funzionamento della riserva dovrebbe valutare in particolare se le norme che disciplinano l'integrazione delle quote nella riserva e il loro svincolo dalla medesima sono appropriate rispetto all'obiettivo di correggere gli squilibri strutturali fra domanda e offerta. Tale riesame dovrebbe includere un'analisi dell'equilibrio di mercato, ivi compresi tutti i pertinenti fattori che influiscono sulla domanda e sull'offerta, e dell'adeguatezza della forcella prestabilita che attiva la regolazione dei volumi annuali di quote da mettere all'asta nonché del tasso percentuale applicato al numero totale di quote in circolazione. Qualora l'analisi indichi che la forcella non è più adeguata alla luce dell'evoluzione degli sviluppi di mercato e delle nuove informazioni disponibili al momento del riesame, la Commissione dovrebbe presentare rapidamente una proposta per far fronte a tale situazione. Il riesame dovrebbe altresì analizzare l'impatto della riserva sulla crescita, l'occupazione, la competitività industriale dell'unione e sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il riesame del funzionamento della riserva dovrebbe essere oggettivo e tenere conto della necessità di mantenere la stabilità normativa e garantire la prevedibilità a lungo termine nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. (11) Poiché gli obiettivi della presente decisione, segnatamente l'istituzione e la messa in funzione di una riserva stabilizzatrice del mercato, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata ed effetti possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/87/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Riserva stabilizzatrice del mercato 1. È costituita una riserva stabilizzatrice del mercato nel 2018 nella quale le quote sono integrate a partire dal 1 o gennaio La quantità di 900 milioni di quote dedotta dal volume d'asta durante il periodo , come determinato nel regolamento (UE) n. 176/2014 a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, non è aggiunta ai volumi da mettere all'asta nel 2019 e nel 2020 ma è integrata nella riserva. 3. Le quote non assegnate agli impianti a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quelle non assegnate agli impianti in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafi 19 e 20, della citata direttiva sono integrate nella riserva nel La Commissione riesamina la direttiva 2003/87/CE in relazione a tali quote non assegnate e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. 4. La Commissione pubblica il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio dell'anno successivo. Il numero totale di quote in circolazione in un dato anno corrisponde al numero complessivo di quote rilasciate nel periodo a partire dal 1 o gennaio 2008, compresi le quote rilasciate nello stesso periodo a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE e i diritti di utilizzare crediti internazionali esercitati da impianti, a titolo dell'ets dell'ue, sulle emissioni fino al 31 dicembre di tale anno, meno le tonnellate complessive di emissioni verificate utilizzate da impianti, a titolo dell'ets dell'ue, fra il 1 o gennaio 2008 e il 31 dicembre di quello stesso anno, le quote cancellate a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e il numero di quote disponibili nella riserva. Non sono computate le emissioni comprese nel triennio né le quote per esse rilasciate. La prima pubblicazione del numero totale di quote in circolazione ha luogo il 15 maggio

131 5. Ogni anno, un numero di quote pari al 12 % del numero totale di quote in circolazione, quale determinato nella più recente pubblicazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, è dedotto dal volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE ed è integrato nella riserva in un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 o settembre di tale anno, salvo che il numero di quote da integrare nella riserva sia inferiore ai 100 milioni. Nel primo anno di attività della riserva, le integrazioni dovrebbero anche avere luogo tra il 1 o gennaio e il 1 o settembre di tale anno per una percentuale pari all'8 %, (il che equivale ad una percentuale dell'1 % per ogni mese civile), del numero totale di quote in circolazione quale determinato nella più recente pubblicazione. Fatto salvo il numero totale di quote di emissione da dedurre a norma del presente paragrafo, fino al 31 dicembre 2025, le quote di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE non sono computate nel determinare le percentuali con cui gli Stati membri contribuiscono a tale numero totale. 6. Qualora, in un anno, il numero totale di quote in circolazione sia inferiore a 400 milioni, 100 milioni di quote sono svincolate dalla riserva e aggiunte al volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Se le quote disponibili nella riserva sono meno di 100 milioni, ai fini del presente paragrafo sono svincolate tutte le quote della riserva. 7. Qualora, in un dato anno, il paragrafo 6 del presente articolo non sia applicabile e siano adottate misure ai sensi dell'articolo 29 bis della direttiva 2003/87/CE, 100 milioni di quote sono svincolate dalla riserva e aggiunte al volume di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. Se le quote disponibili nella riserva sono meno di 100 milioni, ai fini del presente paragrafo sono svincolate tutte le quote della riserva. 8. In caso di interventi a norma dei paragrafi 5, 6 o 7, in seguito alla pubblicazione del numero totale di quote in circolazione, i calendari delle aste tengono conto delle quote che sono state integrate nella riserva o che devono essere svincolate dalla riserva. Le quote sono integrate nella riserva o svincolate dalla medesima per un periodo di 12 mesi. In caso di svincolo di quote a norma del paragrafo 6 o 7, indipendentemente dal periodo in cui avviene tale svincolo, sono rispettate le percentuali degli Stati membri applicabili al momento dell'integrazione delle quote nella riserva così come l'ordine in cui queste sono state inserite nella riserva. La direttiva 2003/87/CE è così modificata: 1) l'articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: Articolo 2 Modifiche della direttiva 2003/87/CE «1. A decorrere dal 2019, gli Stati membri mettono all'asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente a norma degli articoli 10 bis e 10 quater e che non sono integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato costituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). (*) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del , pag. 1).»; b) dopo il paragrafo 1 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Laddove il volume delle quote che gli Stati membri devono mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva superi di oltre il 30 % il volume medio di cui è prevista la messa all'asta nei primi due anni del periodo successivo, prima dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814, i due terzi della differenza fra detti volumi è sottratta dal volume d'asta dell'ultimo anno del periodo e aggiunta, in parti uguali, ai volumi che gli Stati membri devono mettere all'asta nei primi due anni del periodo successivo.»; 2) all'articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri rilasciano, in via sostitutiva, quote di emissioni per il periodo in corso a persone le cui quote di emissioni siano state cancellate a norma del primo comma. Analogamente, le quote disponibili nella riserva stabilizzatrice del mercato che non sono più valide sono sostituite da quote valide nel periodo in corso.» 125

132 Articolo 3 Riesame La Commissione monitora il funzionamento della riserva nel contesto della relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. La relazione dovrebbe esaminare i pertinenti effetti sulla competitività, in particolare nell'industria, anche riguardo al PIL, l'occupazione e gli indicatori di investimento. Entro tre anni dalla data di entrata in funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato e successivamente a intervalli quinquennali, la Commissione riesamina la riserva alla luce di un'analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio. Ciascun riesame si sofferma in particolare sulla percentuale che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della presente decisione determina il numero di quote da integrate nella riserva nonché sul valore numerico della soglia per il numero totale di quote in circolazione e per il numero di quote da svincolare dalla riserva a norma dell'articolo 1, paragrafo 6 o 7, della presente decisione. Nel riesame, la Commissione analizza altresì l'impatto della riserva sulla crescita, l'occupazione, la competitività industriale dell'unione e sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Articolo 4 Disposizione transitoria L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), resta d'applicazione fino al 31 dicembre Articolo 5 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015 Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ Per il Consiglio Il presidente N. SCHMIT ( 1 ) Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 140 del , pag. 63). 15CE

133 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1815 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2015 recante duecentotrentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ( 1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) Il 28, 29 e 30 settembre e il 2 ottobre 2015, mediante cinque decisioni adottate rispettivamente il 28, 29 e 30 settembre e il 2 ottobre 2015, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere 18 persone e due entità all'elenco delle persone fisiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 28 settembre 2015 il Comitato per le sanzioni ha deciso di cancellare due persone dall'elenco. (3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. (4) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) GU L 139 del , pag

134 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Capo del Servizio degli strumenti di politica estera 128

135 ALLEGATO Mahmood Muthana Hussain Jones Ben Al-Hakim Cherif Hauchard Al-Absi Al-Rumaysh Al arba 129

136 Muha heri Muthana Abdurakhmanov Atabiev Chataev Gaziev Guchaev Ismailov 130

137 Shalabi Abu Dhess 15CE

138 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1816 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

139 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 51,8 MA 163,0 MK 31,3 TR 81,7 ZZ 82, AL 34,9 TR 107,9 ZZ 71, TR 147,7 ZZ 147, AR 126,9 BO 160,8 CL 149,1 TR 112,3 UY 86,6 ZA 130,7 ZZ 127, BR 257,8 EG 184,4 MK 96,2 TR 159,9 ZZ 174, CL 130,0 MK 23,1 NZ 171,1 US 137,2 ZA 120,7 ZZ 116, AR 131,8 TR 133,2 XS 87,9 ZA 149,1 ZZ 125,5 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

140 DECISIONE (UE) 2015/1817 DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2015 relativa alla posizione da adottare a nome dell'unione europea nel corso della sessantaseiesima sessione del comitato esecutivo del programma dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'Unione è uno dei principali soggetti che operano nei settori di competenza dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR»), sia attraverso le proprie attività di protezione internazionale, inclusa la politica di reinsediamento dell'unione e la creazione del sistema europeo comune di asilo, sia come importante donatore di aiuti umanitari e assistenza allo sviluppo. Tuttavia, le regole attualmente in vigore per la partecipazione dell'unione al comitato esecutivo del programma dell'alto commissariato («comitato esecutivo dell'unhcr») non rispecchiano il ruolo significativo dell'unione in tali settori. (2) Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Lituania e Malta, sono membri del comitato esecutivo dell'unhcr. (3) Il 25 e 26 settembre 2014 il Consiglio ha approvato una posizione ( 1 ) sulle regole per la concessione all'unione di diritti di partecipazione supplementari nell'ambito degli organismi formali e informali dell'unhcr, invitando la Commissione, in stretto coordinamento con l'alto rappresentante, a prendere contatti con l'unhcr e gli Stati membri, in qualità di membri o osservatori del comitato esecutivo dell'unhcr, a sostenere tale iniziativa. (4) Di conseguenza, con lettera del 7 settembre 2015 indirizzata al presidente del comitato esecutivo dell'unhcr, il capo della delegazione dell'unione europea presso le Nazioni Unite a Ginevra ha chiesto di esaminare le modalità e i mezzi per aggiornare le pertinenti regole sulla partecipazione dell'unione nell'ambito degli organi direttivi dell'unhcr, in vista della possibile partecipazione dell'unione alle consultazioni preparatorie informali dell'unhcr. (5) Con lettera dell'11 settembre 2015 indirizzata ai membri del comitato esecutivo dell'unhcr, il presidente del comitato esecutivo dell'unhcr, su richiesta dell'ufficio di presidenza del comitato esecutivo dell'unhcr, ha proposto di modificare il regolamento interno del comitato esecutivo dell'alto commissariato («regolamento interno dell'unhcr») al fine di accogliere la richiesta dell'unione. (6) L'articolo 46 del regolamento interno dell'unhcr stabilisce che il comitato esecutivo dell'unhcr può modificare qualsiasi articolo di detto regolamento. (7) È prevedibile che il comitato esecutivo dell'unhcr sarà invitato ad adottare le modifiche proposte nel corso della sua 66 a sessione che si terrà dal 5 al 9 ottobre ( 1 ) Documento ST 13046/1/14 REV 1, reperibile all'indirizzo: 134

141 (8) È pertanto opportuno definire la posizione dell'unione in merito alle modifiche del regolamento interno dell'unhcr. (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'unione europea e al trattato sul funzionamento dell'unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione. (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'unione europea e al trattato sul funzionamento dell'unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La posizione da adottare a nome dell'unione riguardo alle modifiche del regolamento interno del comitato esecutivo del programma dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che deve essere espressa dagli Stati membri che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'unione europea, figura nell'allegato della presente decisione. 2. Variazioni minori alle modifiche allegate possono essere accettate senza ulteriori decisioni del Consiglio. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Lussemburgo, il 6 ottobre 2015 Per il Consiglio Il presidente P. GRAMEGNA ALLEGATO Gli Stati membri sostengono l'adozione della seguente modifica del regolamento interno del comitato esecutivo del programma dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati: «L'articolo 33 del regolamento interno del comitato esecutivo del programma dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (A/AC.96/187/Rev.7) è modificato come segue: Le riunioni del comitato sono pubbliche, salvo decisione contraria del comitato. Il presidente, di concerto con il comitato, può invitare le agenzie specializzate, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative a partecipare a riunioni private sulla base delle loro competenze e dei loro contributi ai lavori del comitato.» 15CE

142 DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA del 7 luglio 2015 recante adozione del regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile [2015/1818] IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA, visto l'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ( 1 ) (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 376, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 464 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1 o settembre (2) In conformità all'articolo 376, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve riunirsi al fine di verificare l'attuazione del capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. (3) L'articolo 376, paragrafo 3, dell'accordo dispone inoltre che il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile debba stabilire il proprio regolamento interno, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Chișinău, il 7 luglio 2015 Il presidente Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile Segretari Octavian CALMÎC Mihaela GORBAN Dániel KRÁMER Viceministro dell'economia della Repubblica di Moldova Capo divisione per il coordinamento delle politiche economiche dell'ue con l'als globale e approfondito, Ministro dell'economia della Repubblica di Moldova Responsabile delle politiche, Unità D1. Commercio e sviluppo sostenibile, DG COMMERCIO, Commissione europea ( 1 ) GU L 260 del , pag

143 ALLEGATO REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA Articolo 1 Disposizioni generali 1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito in conformità all'articolo 376 dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («l'accordo»), assiste alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di cui al capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. 3. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica di Moldova, responsabili delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile. 4. In conformità all'articolo 2, un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di Moldova, responsabile delle questioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, funge da presidente del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. 5. Il termine «Parti» di cui al presente regolamento interno è da intendersi secondo la definizione di cui all'articolo 461 dell'accordo. Articolo 2 Disposizioni specifiche 1. Salvo disposizione contraria nel presente regolamento interno, si applicano gli articoli da 2 a 14 del regolamento interno del comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova. 2. I riferimenti al consiglio di associazione si intendono fatti al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». I riferimenti al comitato di associazione o al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono fatti al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Articolo 3 Riunioni Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce quando necessario. Le parti si adoperano per riunirsi almeno una volta l'anno. Articolo 4 Modifica del regolamento interno Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 376 dell'accordo. 15CE

144 DECISIONE N. 2/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA del 7 luglio 2015 recante adozione dell'elenco di esperti in materia di commercio e sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 379, paragrafo 3, dell'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2015/1819] IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA, visto l'accordo di associazione tra l'unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ( 1 ) (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 379, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 464 dell'accordo, alcune sue parti sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1 o settembre (2) In conformità all'articolo 379, paragrafo 3, dell'accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve istituire un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'elenco di persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti ai fini dell'articolo 379 dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 2 Fatto a Chișinău, il 7 luglio 2015 Il presidente Per il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile Segretari Octavian CALMÎC Mihaela GORBAN Dániel KRÁMER Viceministro dell'economia della Repubblica di Moldova Capo divisione per il coordinamento delle politiche economiche dell'ue con l'als globale e approfondito, Ministro dell'economia della Repubblica di Moldova Responsabile delle politiche, Unità D1. Commercio e sviluppo sostenibile, DG COMMERCIO, Commissione europea ( 1 ) GU L 260 del , pag

145 ALLEGATO ELENCO DI ESPERTI IN MATERIA DI COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE Esperti proposti dalla Repubblica di Moldova 1. Iurie BEJAN 2. Maria Ion NEDEALCOV 3. Alexandru STRATAN 4. Dorin JOSANU 5. Nicolae SADOVEI Esperti proposti dall'ue 1. Eddy LAURIJSSEN 2. Jorge CARDONA 3. Karin LUKAS 4. Hélène RUIZ FABRI 5. Laurence BOISSON DE CHAZOURNES 6. Geert VAN CALSTER 7. Joost PAUWELYN Presidenti 1. Jill MURRAY (Australia) 2. Janice BELLACE (Stati Uniti) 3. Ross WILSON (Nuova Zelanda) 4. Arthur APPLETON (Stati Uniti) 5. Nathalie BERNASCONI (Svizzera) 15CE

146 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1820 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «etere monoetilico di dietilenglicole» (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17, visto il parere dell'agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico è determinato in un regolamento. (2) La tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ( 2 ) contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale. (3) L'etere monoetilico di dietilenglicole figura attualmente in tale tabella come sostanza consentita per tutti i ruminanti e i suini. Secondo la voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole, non è richiesto alcun LMR per tali specie animali. (4) L'Agenzia europea per i medicinali («EMA») ha ricevuto una domanda di estensione della voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole al pollame. (5) L'EMA, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, ha raccomandato l'estensione della voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole al pollame. (6) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'ema è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. ( 1 ) GU L 152 del , pag. 11. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del , pag. 1). 140

147 (7) L'EMA ha ritenuto appropriato estrapolare la voce esistente per l'etere monoetilico di dietilenglicole a tutte le specie da produzione alimentare. (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010. (9) È opportuno concedere alle parti interessate un periodo di tempo ragionevole per adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Esso si applica a decorrere dal 9 dicembre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 141

148 ALLEGATO Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «etere monoetilico di dietilenglicole» è sostituita dalla seguente: Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009) Classificazione terapeutica «Etere monoetilico di dietilenglicole NON PERTINENTE Tutte le specie da produzione alimentare LMR non richiesto NON PERTINENTE NESSUNA NESSUNA» 15CE

149 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1821 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2015 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'india, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'india LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ) («il regolamento di base»), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'india ( 2 ), in particolare l'articolo 2, considerando quanto segue: A. MISURE IN VIGORE (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'unione di filo di acciaio inossidabile contenente, in peso: una percentuale di nichel pari o superiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di nichel pari o superiore al 28 % ma non superiore al 31 % e una percentuale di cromo pari o superiore al 20 % ma non superiore al 22 %, una percentuale di nichel inferiore al 2,5 %, diverso dal filo contenente, in peso, una percentuale di cromo pari o superiore al 13 % ma non superiore al 25 % e una percentuale di alluminio pari o superiore al 3,5 % ma non superiore al 6 %, attualmente classificato ai codici NC e e originario dell'india («il prodotto in esame»), (2) All'inchiesta che ha portato all'istituzione di un dazio antidumping definitivo hanno collaborato numerosi produttori esportatori dell'india. La Commissione europea («la Commissione») ha quindi selezionato un campione di produttori esportatori indiani oggetto dell'inchiesta. (3) Il Consiglio ha istituito aliquote del dazio individuali sulle importazioni del prodotto in esame che variano dallo 0 % al 12,5 % per le società incluse nel campione e una media ponderata del dazio del 5 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione è contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013. Tale allegato è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1019 della Commissione ( 3 ). (4) Il Consiglio ha imposto inoltre un dazio a livello nazionale del 12,5 % per tutte le altre società che non si sono manifestate o non hanno collaborato all'inchiesta. (5) L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio stabilisce che, qualora un nuovo produttore esportatore dell'india fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) durante il periodo su cui si basano le misure, compreso tra il 1 o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («il periodo dell'inchiesta iniziale»), non ha esportato il prodotto in esame verso l'unione; ( 1 ) GU L 343 del , pag. 51. ( 2 ) GU L 298 dell' , pag. 1. ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1019 della Commissione, del 29 giugno 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'india, nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'india, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/49 (GU L 163 del , pag. 18). 143

150 b) non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure antidumping istituite da tale regolamento; e c) successivamente al termine del periodo dell'inchiesta iniziale ha effettivamente esportato il prodotto in esame nell'unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione di un quantitativo significativo del prodotto in esame nell'unione, l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento può essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione, vale a dire un dazio medio ponderato del 5 %. B. RICHIESTA DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE (6) La società indiana Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd. («il richiedente» o «Amar») ha chiesto che le sia concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»). (7) Al fine di determinare se il richiedente soddisfi le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 è stato effettuato un esame. (8) Al richiedente è stato inviato un questionario e gli è stato chiesto di fornire elementi di prova per dimostrare che egli soddisfa tutte le condizioni di cui sopra, fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013. (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfa le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. È stata effettuata una visita di verifica negli stabilimenti della società: Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd., sita in Satara. (10) Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che soddisfa le tre condizioni fissate all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013. Il richiedente ha infatti potuto dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame verso l'unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, con l'eccezione di un'operazione di vendita di campioni descritta in dettaglio al considerando 11; ii) non è collegato ad alcun esportatore o produttore in India soggetto alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013; e iii) ha effettivamente avviato l'esportazione del prodotto in esame verso l'unione nel giugno 2014 ed è vincolato da ulteriori obblighi contrattuali a continuare tali esportazioni; pertanto, egli può ottenere l'aliquota del dazio del 5 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, in conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1106/2013, e dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione. (11) Il richiedente ha ammesso, nelle sue risposte al questionario per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, di aver effettivamente esportato nell'unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, ma che si trattava di una transazione di campioni in quantità ridotta e per un valore inferiore a 500 EUR, effettuata tramite spedizione aerea. I documenti verificati in loco (compreso lo scambio di corrispondenza che ha portato alla spedizione di cui sopra e ulteriori scambi) hanno confermato che si trattava di una transazione di campioni. Pertanto si è dedotto che tale transazione non rappresenta un motivo per respingere la richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. (12) La Commissione ha informato il richiedente e l'industria dell'unione riguardo alle conclusioni di cui sopra e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. (13) Al richiedente deve essere attribuito un nuovo codice addizionale (B121) TARIC (tariffa doganale comune). Per motivi di integrazione tecnica nella TARIC, il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio ( 1 ) attribuendo al richiedente lo stesso codice addizionale TARIC (B121). (14) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009. ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'india (GU L 240 del , pag. 1). 144

151 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La seguente società è aggiunta all'elenco dei produttori esportatori indiani nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013: Nome della società Città Codice addizionale TARIC «Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd. Satara, Maharashtra B121» Articolo 2 La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 è sostituita dalla seguente: «Società Dazio (in %) Codice addizionale TARIC Raajratna Metal Industries, Ahmedabad, Gujarat 3,7 B775 Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharashtra 3,0 B776 Precision Metals, Mumbai, Maharashtra 3,0 B777 Hindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharashtra 3,0 B778 Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai, Maharashtra 3,0 B779 Viraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharashtra 0,0 B780 KEI Industries Limited, New Delhi 0,0 B925 Superon Schweisstechnik India Ltd, Gurgaon, Haryana 3,7 B997 Amar Precision Wire Products Pvt., Ltd, Satara, Maharashtra 3,7 B121 Società elencate nell'allegato 3,4 cfr. allegato Tutte le altre società 3,7 B999» Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. 145

152 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 15CE

153 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1822 DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre 2015 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2015 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

154 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione AL 51,8 MA 164,8 MK 32,3 TR 137,2 ZZ 96, AL 34,9 TR 107,9 ZZ 71, TR 136,4 ZZ 136, AR 112,8 BO 160,8 CL 149,1 TR 127,3 UY 107,3 ZA 125,7 ZZ 130, BR 261,1 EG 184,5 MA 56,6 MK 96,2 TR 160,1 ZZ 151, AR 258,8 CL 177,6 MK 23,1 NZ 172,5 US 137,2 ZA 119,5 ZZ 148, AR 131,8 TR 134,7 XS 87,9 ZA 218,5 ZZ 143,2 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 15CE

155 DECISIONE (PESC) 2015/1823 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA del 6 ottobre 2015 relativa alla nomina del comandante della forza dell'ue per l'operazione militare dell'unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga le decisioni (PESC) 2015/607 e (PESC) 2015/1750 (ATALANTA/6/2015) IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA, visto il trattato sull'unione europea, in particolare l'articolo 38, vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ( 1 ), in particolare l'articolo 6, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'ue per l'operazione militare dell'unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'ue»). (2) Il 15 aprile 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/607 ( 2 ), con la quale il capitano (Marina) Alfonso GÓMEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA è stato nominato comandante della forza dell'ue. (3) Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Stefano BARBIERI nuovo comandante della forza dell'ue affinché subentri al capitano (Marina) Alfonso GÓMEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. (4) Il comitato militare dell'ue sostiene tale raccomandazione. (5) Il 29 settembre 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/1750 ( 3 ), con la quale il contrammiraglio Stefano BARBIERI è stato nominato comandante della forza dell'ue a decorrere dal 6 ottobre (6) Occorre modificare la data della nomina. (7) È pertanto opportuno abrogare le decisioni (PESC) 2015/607 e (PESC) 2015/1750. (8) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'unione europea e al trattato sul funzionamento dell'unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, ( 1 ) GU L 301 del , pag. 33. ( 2 ) Decisione (PESC) 2015/607 del comitato politico e di sicurezza, del 15 aprile 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'ue per l'operazione militare dell'unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2015/102 (Atalanta/3/2015) (GU L 100 del , pag. 79). ( 3 ) Decisione (PESC) 2015/1750 del comitato politico e di sicurezza, del 29 settembre 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'ue per l'operazione militare dell'unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2015/607 (Atalanta/5/2015) (GU L 256 dell' , pag. 13). 149

156 HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il contrammiraglio Stefano BARBIERI è nominato comandante della forza dell'ue per l'operazione militare dell'unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dall'8 ottobre Articolo 2 Le decisioni (PESC) 2015/607 e (PESC) 2015/1750 sono abrogate. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 3 Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2015 Per il comitato politico e di sicurezza Il presidente W. STEVENS 15CE

157 RETTIFICHE Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 283 del 27 settembre 2014) A pagina 15, nell'allegato, parte II «Indicatori di prodotto»: anziché: «Priorità dell'unione 1 Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (numero di progetti) (*indicatori applicabili anche a progetti destinati alla pesca nelle acque interne)», leggi: «Priorità dell'unione 1 Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (numero di interventi) (*indicatori applicabili anche a interventi destinati alla pesca nelle acque interne)»; a pagina 16, nell'allegato, parte II «Indicatori di prodotto»: 1) anziché: «Priorità dell'unione 2 Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (numero di progetti)», leggi: «Priorità dell'unione 2 Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (numero di interventi)»; 2) anziché: «Priorità dell'unione 3 Favorire l'attuazione della PCP: controllo e raccolta dati (numero di progetti)», leggi: «Priorità dell'unione 3 Favorire l'attuazione della PCP: controllo e raccolta dati (numero di interventi)»; 3) anziché: «Priorità dell'unione 4 Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale (numero di progetti, eccetto per il punto 1)», leggi: «Priorità dell'unione 4 Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale (numero di interventi, eccetto per il punto 1)»; a pagina 17, nell'allegato, parte II «Indicatori di prodotto»: 1) anziché: «Priorità dell'unione 5 Promuovere la commercializzazione e la trasformazione (numero di progetti, eccetto per i punti 1 e 4)», leggi: «Priorità dell'unione 5 Promuovere la commercializzazione e la trasformazione (numero di interventi, eccetto per i punti 1 e 4)»; 2) anziché: «Priorità dell'unione 6 Favorire l'attuazione della politica marittima integrata (numero di progetti)», leggi: «Priorità dell'unione 6 Favorire l'attuazione della politica marittima integrata (numero di interventi)»; 151

158 a pagina 19, nell'allegato, nota 10: anziché: leggi: «Compresi i progetti nell'ambito della pertinente misura del FEAMP a sostegno dell'obiettivo di conseguire e mantenere un buono stato ecologico in conformità della direttiva 2008/56/CE.», «Compresi gli interventi nell'ambito della pertinente misura del FEAMP a sostegno dell'obiettivo di conseguire e mantenere un buono stato ecologico in conformità della direttiva 2008/56/CE.» 15CE2241 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 097 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 152

159 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile su. L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Via Salaria, Roma fax: informazioni@gazzettaufficiale.it vendo cura di specificare nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

160 * * 10,00

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