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1 Estratto dispensa per corso Asso CTU CTU E CTP SU FINANZIAMENTI RATEALI Corso pratico di calcolo e redazione delle perizie a cura del dott. Antonio Giulio Pastore aggiornamento 12 ottobre 2017 Sede Nazionale Via Bergamo n. 43, Roma - Tel fax P.IVA e CF: sito: info@assoctu.it

2 INDICE 1. Note teoriche a) Il calcolo del rendimento effettivo (pag. 3) b) L inclusione / esclusione degli oneri certi (le spese assicurative) (pag. 4) c) L inclusione degli oneri eventuali: la mora (pag. 8) - conseguenze della mora in usura - le differenti metodologie di inclusione nella verifica d) L inclusione degli oneri eventuali: la penale di estinzione (pag. 16) - penale nei mutui - metodologia di inclusione tecnicamente corretta - penale nei leasing e) Anatocismo nei finanziamenti a rimborso rateale (pag. 28) - l anatocismo nell ammortamento alla francese - l anatocismo nell applicazione della mora f) La normativa sulla trasparenza (pag. 34) - ISC, TEG e TAEG: analogie e differenze - Il problema della trasparenza e determinatezza delle clausole economiche 2

3 IL CALCOLO DEL RENDIMENTO EFFETTIVO (TEG PER VERIFICA USURA) (per i conteggi far riferimento al file excel distribuito al corso) Tra i flussi finanziari previsti dalla formula delle Istruzioni della Banca d Italia, valida per tutte le altre categorie di operazioni di finanziamento, ivi comprese le operazioni di mutuo e leasing, è necessario inserire da un lato il finanziamento erogato (con segno positivo), dall altro i flussi di rimborso (segno negativo) ovvero, di norma, le spese iniziali connesse al credito e l importo delle rate. La generica formula per il calcolo del Tasso Effettivo Globale indicato nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, 1 valida per tutti i finanziamenti a rimborso rateale, è infatti: Per la concreta applicazione della sopra enunciata formulazione del TEG è opportuno operare le dovute sostituzioni indicate a pagg. 12 e 13 delle citate Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, così come qui di seguito riportato: i : TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell equazione sono noti nel contratto; K : numero d ordine di un prestito ; K : numero d ordine di una rata di rimborso ; Ak : importo del prestito numero K; A k : importo della rata di rimborso numero K ; 1 Si veda il punto la lettera b) del C3, titolato Metodologie di calcolo del TEG, posto a pag. 12 delle citate Istruzioni della Banca d Italia. 3

4 m : numero d ordine dell ultimo prestito ; m : numero d ordine dell ultima rata di rimborso ; tk : intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del prestito n.1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m; tk : intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del prestito n.1 e le date delle rate di rimborso da 1 a m. In detta formula, l incognita Ak va sostituita con l ammontare di ciascun prestito effettuato dall intermediario finanziario, mentre l incognita A k va sostituita con l ammontare di ciascuna rata di rimborso del prestito. Operando con excel, la formula da adottare è quella del tasso di rendimento interno, TIR.X(flussi; date) inserendo in una colonna i flussi positivi (erogazioni, Ak) e negativi (spese connesse al credito, rate di rimborso, A k ) ed in una colonna vicina le date dei flussi 2. Si noti che, poiché l analisi va svolta ex ante, al momento della stipula del contratto (come chiarito dalla legge n. 24/01 di interpretazione autentica della legge n. 108/96) non rileva il fatto che esso sia a tasso fisso o variabile: va considerato il tasso rilevato alla data del contratto (e il corrispondente piano di ammortamento) senza necessità di preoccuparsi di indicizzazioni e variabilità nel tempo: tra i flussi negativi A k andrà pertanto inserito l importo delle rate risultanti dall applicazione del tasso iniziale, come se fosse fisso (solitamente è indicato in contratto tale tasso, e/o il piano di ammortamento con rate tutte uguali calcolate con tale tasso). L INCLUSIONE DEGLI ONERI CERTI (SPESE ASSICURATIVE) A fronte di una formula di verifica tecnicamente (matematicamente) corretta sorge un primo problema. Quali, tra gli oneri certi ex ante, devono essere inseriti tra i flussi negativi? 2 Si veda al proposito il primo foglio del file excel allegato (foglio utilizzo tir.x ). 4

5 La legge 108/96 (art. 644 c.p.) fa riferimento indistintamente a tutti gli oneri connessi all erogazione del credito, ma le Istruzioni della Banca d Italia nel tempo hanno escluso alcuni di tali oneri. Il caso principale riguarda le spese assicurative, per le quali sono dalle Istruzioni 09 (o meglio, nei Chiarimenti alle predette Istruzioni, edizione novembre 10, pagg.11-12) è presente un indicazione chiara da parte della Banca d Italia: Con quali criteri si può valutare se una polizza assicurativa o una garanzia rientra tra gli oneri inclusi nel TEG? I criteri indicati nel C4 5 sono validi sia per le polizze assicurative sia per le garanzie. In primo luogo va valutato se la polizza o la garanzia è intesa ad: 1. assicurare il rimborso del credito; 2. tutelare i diritti del creditore nell ambito del rapporto di finanziamento. Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche: a) è obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito; b) è obbligatoria o, nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali; c) è contestuale alla concessione del finanziamento. Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG. Va inoltre fatto presente che, laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l esclusione deve essere limitata all importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG. Viene inoltre precisato anche: È corretto escludere le polizze assicurative non obbligatorie stipulate contestualmente alla concessione del finanziamento, nei casi in cui il soggetto finanziato sia l unico beneficiario (es.: polizze sanitarie, incendio e furto, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito)? 5

6 Sì, i contratti assicurativi non obbligatori, che non soddisfano i punti 1. e 2. di cui sopra, non rilevano ai fini del calcolo del TEG se il soggetto finanziato è l unico beneficiario della polizza. Sono da includere nel TEG le polizze assicurative di carattere accessorio, facoltative per il cliente e non legate al rimborso del credito, stipulate contestualmente alla concessione del finanziamento (ad es. per i contratti di leasing auto: polizze kasko, polizze migliorative delle condizioni di base obbligatorie, ecc.)? No, i contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio, sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento. Nel caso di sottoscrizione contestuale di contratti di finanziamento finalizzati all acquisto di autovetture unitamente a pacchetti assicurativi complessi comprendenti sia coperture assicurative connesse con il finanziamento (per esempio furto e incendio in cui il beneficiario è l ente creditore), sia assicurazioni accessorie (per es. polizze sanitarie in cui il beneficiario è il soggetto finanziato) sia servizi accessori a beneficio dei proprietari del veicolo (per es. assistenza stradale, veicolo sostitutivo, ecc.), si possono escludere dal calcolo del TEG gli oneri riferibili a tali componenti aggiuntive della polizza? Sì, le spese per assicurazioni e servizi accessori il cui beneficiario non è l ente creditore non sono da includere nel TEG. Nel caso di pacchetti complessi sarà necessario distinguere eventualmente facendo ricorso a stime - la parte di polizza connessa con il finanziamento (ad es. furto e incendio il cui beneficiario è il creditore), da quella accessoria (ad es. kasko, sanitaria) includendo nel TEG solo la prima parte della polizza. In caso di polizza volta a garantire integralmente il valore del bene offerto in garanzia, in misura eccedente rispetto al capitale finanziato, va conteggiata solo la parte del premio correlata al valore finanziato? Sì, nel TEG va inserito un onere proporzionale al capitale finanziato. 6

7 In merito, una recente sentenza della Cassazione Civile, Sezione I, n del 5 aprile 17 si è occupata delle spese di assicurazione che nel 2002 venivano escluse dalla rilevazione del TEGM. Sconfessando ogni stereotipo di omogeneità e simmetria, la sentenza antepone l imprescindibile carattere di onnicomprensività fissato dall art. 644 c.p.: osserva che non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare al livello di operatività della pratica la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse ; puntualizza che detto carattere onnicomprensivo per la rilevanza delle voci economiche nel limite esclusivo del loro collegamento all operazione di credito vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario; ripristina la gerarchia delle fonti: L unitarietà della regolamentazione così come la centralità sistematica della norma dell art. 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificatamente interessa si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la legge n. 108/1996 viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell art. 4). stabilisce la subordinazione all art. 644 c.p. delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca d Italia: La centralità sistematica della norma dell art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d Italia. Se è manifesta l esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia Stabiliti questi principi di ordine generale, venendo alla fattispecie concreta, la menzionata Cassazione ha valutato antitetica al disposto dell art. 644 c.p., l interpretata esclusione delle spese di assicurazione, fondata sul presunto dettato delle Istruzioni della Banca d Italia vigenti all epoca, ribadendo al tempo stesso il 7

8 principio di diritto fondato sull inerenza del costo all erogazione del credito, elemento necessario e sufficiente per il riscontro dell eventuale usurarietà. L INCLUSIONE DEGLI ONERI EVENTUALI: LA MORA Il principale elemento di incertezza giuridica e di difficoltà tecnica, per quanto concerne l inclusione di mora e penale di estinzione nella verifica dell usura, è costituito dal fatto che come ribadito dalla l. 24/01, di interpretazione autentica della l. 108/96 la verifica dell usurarietà di un finanziamento rateale va fatta al momento della stipula del contratto (usura originaria): solo la pattuizione di condizioni d usura determina l applicabilità dell art. 644 c.p. e dell art c.c., II comma (sanzione della non debenza di alcun interesse, ovvero gratuità del finanziamento). Ma se la verifica si fa al momento iniziale, ex ante, come si possono quantificare oneri eventuali quali la mora e la penale di estinzione? Sull inclusione o meno della mora esiste una copiosa giurisprudenza, originata dalla nota pronuncia della Cassazione n. 350/13 secondo cui tutti gli oneri connessi al credito, tra cui annoverare anche gli interessi di mora, sono soggetti alla verifica del rispetto della l. 108/96 (usurarietà) 3. Se è vero che il principio è chiaro 4 e relativamente pacifico 5, la metodologia di inclusione non lo è, e le posizioni sul punto, anche a causa della scarsa conoscenza della materia da un punto di vista tecnico e legale, sono le più disparate. 3 ai fini dell applicazione dell art. 644 c.p. e dell art c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.. 4 Per una trattazione esaustiva del punto, si vedano pagg. 3 e 4 della Relazione della VI sez. Tribunale di Milano, 6/2/14 fornita in copia informatica. 5 Per una posizione contraria, secondo cui la mora non deve essere ricompresa nella verifica dell usura, si veda l ABF, Collegio di Napoli, decisione del , n.125/14: in materia di usura bancaria, gli interessi moratori non possono venire rapportati al c.d. tasso soglia, in quanto, la funzione risarcitoria cui sono deputati gli interessi moratori, esclude che a essi si possa riconoscere alcun ruolo nella concessione del credito e, quindi, nella valutazione di usurarietà del prestito. 8

9 Come anticipato in precedenza, un elemento di difficoltà è costituito dal fatto che come ribadito dalla l. 24/01, di interpretazione autentica della l. 108/96 la verifica dell usurarietà di un finanziamento rateale va fatta al momento della stipula del contratto (usura originaria): solo la pattuizione di condizioni d usura determina l applicabilità dell art. 644 c.p. e dell art c.c., II comma (sanzione della non debenza di alcun interesse, ovvero gratuità del finanziamento). Ma se la verifica si fa al momento iniziale, ex ante, come si possono quantificare oneri eventuali quali la mora? Conseguenze della mora in usura Prima di illustrare le risposte a tale interrogativo, vogliamo trattare schematicamente un ulteriore punto dibattuto, che riguarda la conseguenza dell accertamento della pattuizione della mora in usura (qualunque sia la metodologia ritenuta corretta per la verifica). Secondo i diversi orientamenti giurisprudenziali da noi censiti, tale circostanza (mora pattuita in usura) può determinare: a) la nullità dell intero contratto, con obbligo da un lato per la Banca di restituire gli addebiti a titolo di interessi e spese e dall altro per il soggetto finanziato di restituire immediatamente il capitale ricevuto (capitale residuo); b) la nullità della clausola economica tout court, e la conseguente gratuità del finanziamento, che rimane in piedi con l obbligo per il soggetto finanziato di pagare solo le quote capitali delle rate (una volta scontato l importo già pagato a titolo di interessi e spese, che va reindirizzato a pagamento del capitale) 6 ; 6 Dal riferimento indifferenziato agli interessi, senza alcuna distinzione della relativa natura, la Corte d Appello di Venezia fa discendere l applicazione della sanzione prevista a tutti gli interessi, sia corrispettivi che moratori: L art. 1815, comma 2, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e a seguito della revisione legislativa operata dall art. 4 della legge 7/3/96 n. 108 e dalla legge 28/2/01, n. 24 di conversione del D.L. 29/12/00 n. 394 esso prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della soglia di cui all art 2, IV comma, della stessa legge n. 108/96 ( ). Diversamente da quanto dedotto nella motivazione della sentenza impugnata, la sanzione così stabilita dell abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, con la solo esclusione del caso in cui i rapporti contrattuali presupposti dall applicazione degli interessi 9

10 fossero già esauriti alla data dell entrata in vigore della legge n. 108/96 (cfr. Cass. Civ., n. 5324/2003). (Corte d Appello Venezia, Sez. III Civ., Presid. G. Silvestre, 18 febbraio 13, n. 342). In senso conforme, Tribunale di Benevento 30/12/15, Corte d Appello di Roma 7/07/16 e Ordinanza di Cassazione n del 13/07 4/ In quest ultima Ordinanza, si legge: ( ) Fatti di causa 2. il tribunale, concordemente con quanto già affermato dal giudice delegato, ha ritenuto che la banca deve essere ammessa al passivo con riferimento alla sola sorte capitale, non potendo essere riconosciuti gli interessi moratori: come emerso dalla c.t.u., al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria (e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca) e, conseguentemente, ai sensi dell art c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava 3. con il ricorso si deduce in unico motivo la violazione e falsa applicazione dell art c.c. e della l. 108/1996, in quanto il tribunale ha erroneamente rilevato che, al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l eventuale usurarietà originaria del tasso di mora e posto che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia Ragioni della decisione 1. Considerato che: 1. l art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi e ai sensi dell art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore; 2. il ricorso è manifestamente infondato; come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità è noto che in tema di contratto di mutuo, l art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass /2000). Il ricorso è dunque infondato e va rigettato. 10

11 c) la nullità della sola clausola dell interesse moratorio, con l effetto di obbligare la Banca alla restituzione dei soli interessi moratori effettivamente richiesti e introitati e il diritto per il soggetto finanziato di non pagare interessi di mora in futuro 7 ; 7 Rilevando la pattuizione degli interessi corrispettivi come clausola distinta dagli interessi moratori, la nullità di quest ultima non coinvolgerebbe la clausola degli interessi corrispettivi. In questo senso il Tribunale di Milano, in presenza di un tasso di mora debordante la soglia d usura, ha circoscritto la sanzione prevista dall art c.c. esclusivamente alla maggiorazione prevista per la mora: nel condividersi il principio affermato dalla Corte secondo cui la verifica del rispetto del tasso soglia va estesa alla pattuizione del tasso di mora, ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso mora sarebbe nulla, ex art comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con l effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia); ( ) la circostanza che il tasso di mora nominale sia oggetto di autonoma verifica di rispetto del tasso soglia, trova ragione nella sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all entità dell inadempienza. (Ordinanza del Tribunale di Milano, L. Cosentini, 28/1/14). In senso conforme anche il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, dott. Enrico Ardituro, Ordinanza del : In materia di usura bancaria, allorché il contratto di mutuo preveda un tasso moratorio superiore al c.d. tasso soglia, ma l interesse corrispettivo pattuito non superi detto limite, ad essere sanzionata con la nullità sarà solo la clausola riguardante gli interessi moratori e non anche quella degli interessi corrispettivi. Gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti, infatti, perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario stabilito all epoca della conclusione del contratto. Così il tribunale di Venezia, dott.ssa Gabriella Zanon, Sentenza del , n.2163: Gli interessi moratori sono previsti e disciplinati da una diversa ed autonoma clausola rispetto a quella degli interessi corrispettivi. La declaratoria di nullità ex art. 1815, 2 comma, per pattuizione usuraria potrebbe allora investire solo tale specifica ed autonoma clausola. Anche il tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano, Ordinanza del : Interessi corrispettivi e moratori sono istituti aventi diversa causa e non necessariamente dall invalidità dell uno deriva anche quella dell altro: gli interessi moratori assolvono ad una funzione risarcitoria forfetizzata e preventiva del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile; quelli corrispettivi implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il corrispettivo del prestito. Non vi è tra i due istituti un rapporto di presupposizione necessaria. Siccome la nullità parziale ex art.1419 cc non importa di regola la nullità dell intero contratto, l invalidità che involga la clausola degli interessi moratori usurari non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono comunque dovuti. In virtù del principio di tassatività delle nullità ex art. 14 delle Preleggi, mancando un apposita norma che disponga l estensione della sanzione della nullità del tasso di mora usurario anche a 11

12 d) la riconducibilità a soglia degli interessi moratori eventualmente addebitati 8. Un aspetto ulteriore riguarda il considerare o meno la maggiorazione del 2,1% (rilevazione statistica campionaria del ) suggerita dalla Banca d Italia nei Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura, Banca d Italia, 3 luglio 2013 : taluni giudici ritengono infatti che per preservare il principio di omogeneità dei termini di confronto (TEG applicato e soglia d usura), poiché la rilevazione del TEGM (tasso medio) alla base della soglia non contiene gli interessi di mora, ad esso vada aggiunta la maggiorazione del 2,1% che uno studio campionario del 2001/2002 ha individuato come spread medio tra tasso corrispettivo e tasso moratorio 9. quello corrispettivo (non usurario per definizione), quest ultimo si conserva, stante vieppiù il disposto dell art. 1224, primo comma cc, laddove prevede in particolare che in mancanza di tasso di mora si applica quello corrispettivo o legale. 8 In tal senso il tribunale di Roma, Pres. dott.ssa F. D Ambrosio Rel. dott.ssa B. Perna, Sentenza del : Gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni "accidentali" (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto. La diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento. La possibilità/necessità di un tale cumulo non può trarsi da un erronea interpretazione del dictum della sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione e, vieppiù, anche ove quest ultima avesse realmente stabilito un simile principio, sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi. L'art comma 2 c.c. fa riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva gravanti sul mutuatario a prestazioni collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto per cui lo stesso non può mai applicarsi agli interessi moratori che sono relativi alla fase patologica conseguente all'inadempimento, solo eventuale, del mutuatario. L'esistenza di una clausola di salvaguardia esclude in radice la usurarietà del tasso pattuito. Ne discende che, in caso di superamento del tasso soglia per effetto dell applicazione degli interessi di mora, la soluzione andrà ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta. 9 Ipotizzando un mutuo stipulato nel I trimestre 2003, il TEGM, tasso medio, è pari al 5,37% che maggiorato del 50% conduce ad una soglia dell 8,055%. Poiché tuttavia nel TEGM non sono incluse le rilevazioni degli interessi di mora applicati dagli Intermediari, la Banca d Italia suggerisce di maggiorare il TEGM del 2,1%: la nuova soglia, da confrontare con il tasso di mora, sarà pertanto pari al (5,37% + 2,1%) x 1,5 = 11,21%. 12

13 Tale posizione è fatta propria solo da una limitata parte della giurisprudenza 10, ma potrebbe essere la soluzione della richiesta di omogeneità tra tasso effettivo rilevato e soglia d usura avanzata dalle recenti Cassazioni Civili I sez. n del 22/06/16 e del 3/11/16. Per una posizione radicalmente contraria (inapplicabilità della maggiorazione del 2,1%) si veda invece Trib. Torino, n del 27/04/16, giudice dott. E. Astuni. Le differenti metodologie di inclusione della mora nella verifica Si rimanda alla sezione giurisprudenza del sito per un elenco aggiornato delle sentenze in materia. Qui ci si limita a citare alcune delle metodologie più comuni di inclusione della mora nella verifica, con qualche riferimento giurisprudenziale. 1. Sommatoria del TAN (tasso nominale degli interessi corrispettivi) e del tasso di mora. Si tratta di una prassi tecnicamente errata e scarsamente seguita in giurisprudenza. Una pronuncia a favore è quella del Giudice di pace di Domodossola 2/05/14 (cfr. anche Ord. Trib. Agrigento 10/04/15; Ord. Trib. Rovereto 30/12/13; Ord. Trib. Viterbo 8/08/13). Quali sono le (errate) motivazioni della tesi della sommatoria dei tassi? Sono essenzialmente due: - poiché in contratto il tasso di mora è spesso espresso come tasso corrispettivo più uno spread (ad es. tasso corrispettivo 5%, tasso di mora = tasso corrispettivo + 2% = 7%), si è creata la confusione per cui in caso di mora si paghi il 12% (5% + 7%) e non il 7%; 10 In questo senso il Tribunale di Cremona, dott. Giulio Borrella, Ordinanza del stabilisce che ai fini del verificarsi dell usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali rilevati dai Decreti Ministeriali. La verifica dell usurarietà degli interessi di mora va effettuata sulla singola rata e non sull intero finanziamento. In ipotesi di usurarietà degli interessi di mora è sempre salvo quanto corrisposto a titolo di interesse corrispettivo. 13

14 - poiché la mora si applica sull intera rata (come reso legittimo dalla Delibera CICR 9/2/00, se ciò è espressamente pattuito in contratto 11 ) e la rata è comprensiva di capitale e interessi, l applicazione della mora (7%) su qualcosa che contiene già interessi (al 5%) determina un peso complessivo del 12% (7% sul 5%). L argomentazione giuridica contraria, a nostro avviso dirimente, riguarda la diversa funzione degli interessi: i primi (corrispettivi) remunerano l erogazione del capitale, i secondi (moratori) remunerano il ritardato pagamento di un obbligazione diversa, scaturente, per l appunto, dal mancato pagamento di una o più rate di rimborso. L argomentazione tecnica contraria, riguarda la diversità della base di calcolo, che per gli interessi corrispettivi è il capitale residuo, per gli interessi di mora il solo importo scaduto e impagato. Per tali ragioni le verifiche devono essere distinte, una per le condizioni corrispettive (includendo oltre agli interessi gli altri oneri connessi all erogazione del credito) ed una per le condizioni in caso di mora. In alternativa, si deve studiare una metodologia di inclusione più sofisticata, come quelle che vedremo in seguito. NB_1: talvolta si riscontra la sommatoria del tasso di mora non con il tasso nominale corrispettivo (TAN), ma con il tasso effettivo (TAEG o ISC) indicato in contratto, che incorpora l effetto delle spese iniziali (di istruttoria, assicurative etc.). Tale approccio risulta errato per le medesime ragioni sopra espresse, in quanto confonde la remunerazione per il finanziamento e la remunerazione per il ritardato pagamento. NB_2: rispetto alla semplice tesi della sommatoria dei tassi, una formulazione leggermente diversa nella forma, ma analoga nella sostanza, prevede il calcolo del TEG (formula del 11 Art. 3. Finanziamenti con piano di rimborso rateale Comma 1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Comma 2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 14

15 tasso di rendimento interno) considerando da un lato il finanziamento erogato e dall altro tutti i possibili flussi di rimborso previsti in contratto, comprensivi sia delle rate sia della mora applicabile sulle stesse. Si ipotizza, in altre parole, uno sviluppo del piano in cui il soggetto finanziato paga contemporaneamente le rate e la mora sulle rate pagate (come se in realtà non le avesse pagate). La Tabella illustra lo sviluppo di un simile piano: Flussi per calcolo TEG Data erogazione +100 (capitale erogato) Scadenza I rata -10 (I rata pagata) Scadenza II rata -10 (II rata pagata) - 0,5 (mora sulla prima rata) Scadenza III rata -10 (III rata pagata) - 1 (mora sulle rate I e II) Scadenza IV rata -10 (IV rata pagata) - 1,5 (mora sulle rate I, II e III) Etc. E evidente che tale piano non corrisponde ad alcuno sviluppo possibile del contratto, perché non è possibile ipotizzare che le rate vengano pagate e contemporaneamente che vengano addebitati gli interessi di mora come se non fossero state pagate. Diamo conto di questa metodologia evidentemente errata solo perché più volte riscontrata in perizie di parte. NB_3 (tesi Adusbef ): anche la tesi che prevede la sommatoria del tasso corrispettivo e della maggiorazione di mora (più l eventuale incidenza delle spese) quale tasso complessivo dell operazione è infondata per le stesse ragioni sopra esposte, ovvero perché i tassi sommati si riferiscono a diverse basi di calcolo. 2. Analisi distinte delle condizioni corrispettive (la fisiologia del contratto) e delle condizioni di mora. Secondo questo approccio è necessario, come sopra anticipato, confrontare la soglia d usura in vigore al momento della stipula distintamente con: a) le condizioni corrispettive, ovvero quelle previste in caso di fisiologia del contratto: tasso d interesse corrispettivo e spese connesse all erogazione del credito, come quelle di istruttoria; b) le condizioni previste in caso di ritardato pagamento (essenzialmente tasso di mora). Poiché in caso di ritardato pagamento viene generalmente prevista l applicazione del solo tasso di mora, senza aggravio di ulteriori spese e senza alcuna capitalizzazione periodica, 15

16 secondo tale approccio la verifica dell usurarietà della mora si risolve nel semplice confronto tra il tasso d interesse moratorio nominale previsto in contratto e la relativa soglia d usura. Se la mora è pattuita in misura inferiore alla soglia, non si rileva usura per quanto concerne la clausola moratoria, altrimenti la clausola è nulla e non sono dovuti interessi moratori. Ad esempio, se il tasso corrispettivo è indicato in contratto al 5%, e la mora è pari al tasso corrispettivo più 3 punti percentuali, quindi pari all 8%, sarà sufficiente confrontare tale 8% con il valore della soglia alla stipula del contratto: se la soglia è inferiore, la pattuizione della mora è in usura, altrimenti è legittima. 3. Verifica unitaria che ricomprende la mora nel computo del tasso effettivo La verifica si basa sullo sviluppo degli scenari contrattuali, ipotizzando il mancato pagamento delle rate ed il conseguente addebito di interessi di mora. Tale elaborazione può essere operata in due modi differenti: 1. effettuando una verifica dell incidenza della mora sulla singola rata (metodo indicato dalla dott.ssa L. Cosentini della VI sez. civ. del Tribunale di Milano in una relazione interna Relazione VI Sez. Trib. Milano, 10/02/14, in 2. effettuando una verifica dell incidenza della mora sul finanziamento complessivo (metodo indicato dal dott. Marcelli nell articolo Oneri eventuali, interessi di mora e penale estinzione: la verifica dell'usura dettata dall'art. 644 C.P. ha un solo criterio di calcolo: il rendimento effettivo in e ripreso dal Tribunale di Udine n del 26/09/14) Una evoluzione di tale seconda metodologia prevede la verifica non su ogni possibile scenario, ma unicamente su quello verificatosi ex post (Trib. Torino, dott. Astuni, n del 27/04/16) Si rimanda al file excel allegato (Esemplificazione inclusione penale e mora in verifica usura) ed all esempio di CTU di seguito riportato per un esemplificazione dei due metodi di calcolo su un caso concreto. 16

17 L INCLUSIONE DEGLI ONERI EVENTUALI: LA PENALE DI ESTINZIONE La penale di estinzione nei mutui (giurisprudenza) Le Istruzioni della Banca d Italia hanno costantemente indicato l esclusione dalla rilevazione dei tassi medi (TEGM) delle penali di estinzione: le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica (Istruzioni, aggiornamento agosto 09 ripreso anche nel 16). La giurisprudenza si è pressoché costantemente uniformata a tale indicazione, ma recentemente è emerso un orientamento, ancora largamente minoritario, che prevede invece l inclusione della penale di estinzione nella verifica del TEG ex ante, secondo quello che possiamo definire il metodo degli scenari, per cui ogni possibile sviluppo del finanziamento, compresa l estinzione anticipata poco tempo dopo l erogazione del finanziamento, deve evidenziare un tasso effettivo rispettoso della soglia vigente al momento della stipula Segnaliamo almeno tre recenti sentenze che stabiliscono: 1. Pescara 28/11/14, est. Dott.ssa Tiziana Marganella: nel calcolo del TEG ai fini antiusura è necessario includere anche l importo della penale di estinzione anticipata, che è assimilabile in quanto penale alla mora, che come affermato dalla Cass. 350/136 deve essere ricompresa nella verifica dell usura (non rilevando il carattere eventuale dell onere stesso) Ora la censura relativa all usurarietà dei tassi è fondata su un unico e assorbente argomento, rappresentato dal fatto che sarebbe stata pattuita una promessa usuraria al momento della stipula del contratto, laddove vengono fatti rientrare, tanto i costi certi tanto i costi potenziali del finanziamento (ossia i costi per l estinzione anticipata). Invero, accordando cittadinanza alle argomentazioni svolte dal debitore, sulla scorta di quanto statuito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n 350/2013 la censura è fondata in relazione al tasso usurario perché ai fini dell applicazione dell art. 644 c.p.c., e dell art c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi e comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002n. 29: il riferimento, contenuto nel D.L. n

18 2. Bari, 12/12/14 La penale di estinzione rientra tra gli oneri inclusi, ai sensi dell art. 644 c.p., nella verifica dell usura, indipendentemente dal proprio carattere di onere eventuale. Ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto occorre pertanto tenere conto sia degli interessi moratori (Cass. 350/13) sia della commissione di estinzione anticipata. Per quanto attiene questo onere, l Ordinanza precisa che, sebbene questa sia determinata in misura percentuale sul capitale residuo, ai fini dell accertamento dell usurarietà del tasso il calcolo debba essere operato con riferimento al capitale concesso a mutuo, perché la verifica dell usurarietà va condotta al momento della stipula del contratto quando capitale mutuato e capitale residuo coincidono. La necessità di cumulare gli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata è rafforzata nel caso in cui la commissione di estinzione anticipata sia dovuta, in forza del contratto, anche in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario. NB (dettaglio formale): il contratto oggetto di contestazione indicava testualmente commissione di estinzione (e non penale di estinzione): il ricorrente ha sottolineato questo punto, affermando che la previsione di una commissione ricade negli oneri inclusi nella verifica dall art. 644 c.p. (che parla di commissioni) e non tra gli oneri esclusi dalle Istruzioni della Banca d Italia (che esclude le penali ). Tale aspetto, che potrebbe risultare squisitamente formale, potrebbe aver in parte motivato la decisione. 3. Bari, 19/10/15 Il Tribunale nell Ordinanza ribadisce la posizione espressa in data 12/12/14 (vd. anche Trib. Pescara 28/11/14) in merito alla necessità di computare, ai fini della verifica dell usurarietà del tasso (usura originaria), anche delle penali previste in caso di estinzione anticipata. Si fa espresso riferimento sia al dettato letterale dell art. 644 c.p. sia all interpretazione dello stesso fornita dalla Cassazione nella nota sentenza del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile senza necessità di specifica motivazione l assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori. Orbene, in termini elastici la mora e la penale per estinzione anticipata possono essere tra loro accomunate in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato. Premesso, quindi, che la ratio del legislatore si riscontra nella necessità di contenere i tassi anomali, in armonia alle più recenti mentovate statuizioni della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che assumono rilevanza ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia a qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo. 18

19 n. 350/13. Ai fini dell accertamento dell usurarietà del contratto, la commissione per estinzione anticipata deve essere calcolata con riferimento al capitale concesso a mutuo, dovendosi avere riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali del mutuo vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato anche che in ipotesi ben può accadere che l estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno. L usurarietà dello specifico contratto di finanziamento oggetto di decisione è la risultante si legge nell Ordinanza della sommatoria del tasso convenzionale, di quello di mora, delle spese di istruttoria e di assicurazione, nonché dell 1,50% per estinzione anticipata e determina la gratuità del mutuo ex art. 1815, comma 2, c.c.: l Ordinanza si conclude osservando che alla data in cui è stato intimato il precetto l opponente aveva pagato una somma superiore a quella dovuta per le rate scadute della sola sorte capitale sicché il credito azionato in via esecutiva è privo del requisito dell esigibilità atteso che la Banca opposta non poteva avvalersi della clausola risolutiva espressa non essendosi verificato alcun inadempimento dell opposta al pagamento di quanto dovuto fino a quel momento per sorte capitale. NB (nota tecnica): non avendo contezza del contratto oggetto della decisione del Tribunale di Bari 19/10/15, non ci si può esprimere in merito alla somma che il Tribunale sembra fare, oltre che del tasso corrispettivo e dell aliquota penale di estinzione, anche della maggiorazione per la mora. La contemporanea inclusione nella verifica di penale di estinzione immediata e della mora tecnicamente sembrerebbe scorretta in quanto o si ipotizza l estinzione immediata, e allora non c è pagamento della mora, o si ipotizza la morosità senza estinzione anticipata, e allora non ci sarebbe l onere della penale di estinzione). Per altro, come si dirà in seguito, anche la somma algebrica tra un tasso (degli interessi) applicato sul capitale residuo, un tasso o maggiorazione (di mora) applicato su una base di calcolo diversa (gli importi impagati) e un aliquota (penale di estinzione) sembrerebbe tecnicamente errata. In senso conforme anche Tribunale Ascoli Piceno 13/10/15. In senso opposto, ex multiis, si veda ad esempio la recente Ordinanza del Tribunale di Torino del 28/03/16, dott. B. Conca, che afferma, in merito ad una contestazione di usurarietà basata sull inclusione della penale di estinzione che: - sostenere che il tasso soglia ( ) sarebbe superato per effetto dell inclusione nel TAEG dell incidenza percentuale della penale per l estinzione anticipata del mutuo, 19

20 finisce per postulare una sorta di tasso-sommatoria fra voci affatto eterogenee per natura e funzione ; - la penale di estinzione costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ; - includere nello stesso calcolo (TAEG) la componente moratoria e la penale di estinzione (che attengono a eventi alternativi) è ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ; - ove pure si volesse ipotizzare la plausibilità della sommatoria ( ) essa non potrebbe avere rilevanza che nel momento in cui, in concreto, si verificasse, la situazione di fatto. NOVITA GIURISPRUDENZIALE La penale di risoluzione (prevista in caso di risoluzione per inadempimento del soggetto finanziario come aliquota sul capitale residuo o sull importo complessivamente dovuto alla risoluzione) è stata recentemente inclusa dal Tribunale di Bologna (Ordinanza del 9/05/17, Est. Martino, di fissazione di un quesito peritale) tra gli oneri connessi al credito da verificare in sede di accertamento del rispetto della l. 108/96. Tale penale è stata assimilata sostanzialmente alla mora. Naturalmente l efficacia protettiva del principio espresso dal Tribunale di Bologna avrà la sua massima espansione nelle procedure esecutive già azionate dalle banche: non di rado, la rideterminazione del dare-avere di un mutuo bancario usurario, conduce a risultati favorevoli al cliente allorché il monte interessi pagato, che deve essere restituito, superi il credito in linea capitale vantato dalla banca al momento dell inizio dell azione esecutiva: se il credito in restituzione del cliente è superiore al credito della banca, l atto di pignoramento è nullo e la nullità travolge l esecuzione immobiliare già avviata Metodo tecnicamente corretto di inclusione della penale di estinzione In ipotesi di estinzione anticipata dopo n rate, tra i flussi negativi A k andrà inserito l importo delle spese iniziali connesse al credito, l importo delle prime n rate e, alla data di estinzione, l importo del capitale residuo dopo il pagamento della n-sima rata e della penale di estinzione calcolata su tale importo. 20

21 Come si vede negli esempi presenti nel file excel, ipotizzare l estinzione dopo un solo giorno (o dopo poche rate) implica normalmente tassi di rendimento molto alti, debordanti le soglie: la plausibilità di tali scenari è rimessa alla valutazione del Magistrato. Ad esempio, per un finanziamento di estinto immediatamente (dopo 1 giorno) pagando una penale dell 1,5% (pari a 1.500), il tasso effettivo, anche senza considerare altre spese è pari al %: il risultato apparentemente assurdo deriva dalla riconduzione su base annua dell onere di che è addebitato per un solo giorno (vd. file excel allegato). ATTENZIONE: molti contratti di mutuo fondiario pattuiscono delle limitazioni all esercizio da parte del cliente di estinguere anticipatamente il finanziamento (normalmente per poter accedere alle agevolazioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601). In tal caso la parte mutuataria può avvalersi della facoltà di estinzione anticipata solo decorso il termine di 18 mesi previsto dall art. 15 del medesimo D.P.R.. e bisogna ovviamente tenerne conto nella prospettazione dello scenario (estinzioni prima dei 18 mesi non sono compatibili con le pattuizioni contrattuali). Confronto con le risultanze delle sentenze del Tribunale di Bari sopra menzionate Il Tribunale di Bari (19/10/15) ipotizza che l estinzione anticipata avvenga immediatamente, prima del pagamento anche della prima rata, e in tal caso la penale si calcola sull intero capitale finanziato: sotto questa ipotesi, si badi bene, l incidenza percentuale della penale di estinzione, come mostrato nell esempio precedente, non è pari alla sua aliquota, ma estremamente più alta. Tecnicamente non risulta infatti corretto fare la somma tra tasso corrispettivo (o tasso effettivo comprensivo dell effetto delle spese iniziali) e aliquota della penale di estinzione, dimenticando il fattore temporale. Man mano che l estinzione viene ipotizzata più in là nel tempo, l incidenza percentuale della penale andrebbe a ridursi: il minore impatto percentuale in tal caso dipenderebbe sia dall effetto dell attualizzazione (la penale si paga dopo ) sia dal fatto che essa sarebbe calcolata su un capitale residuo inferiore perché ridotto della quota capitale delle rate pagate. 21

22 FOCUS: la penale nei leasing In tema di penale di risoluzione, è interessante la Cassazione n. 888 del 17/01/14: la Suprema Corte si è occupata del carattere eccessivo della penale che stabilisce il diritto di recuperare, in caso di inadempimento, l intero importo del finanziamento E il possesso del bene locato. Il calcolo del TEG nei contratti di leasing: problematiche specifiche Come in tutti i contratti di finanziamento, occorre innanzitutto identificare il momento in cui l operatore (intermediario, cliente, consulente, o qualunque altro soggetto vi abbia interesse) intende porsi nel calcolo del tasso effettivo globale. Detto momento può ricadere in uno dei due periodi che possono individuarsi rispetto a ciascun contratto di finanziamento: prima o dopo la sottoscrizione del contratto. A seconda che il momento della valutazione ricada nell uno o nell altro periodo, discendono importanti conseguenze sul piano giuridico, in quanto potrà valutarsi l usura c.d. originaria (o genetica ) laddove il TEG sia stato calcolato in un momento antecedente o coincidente con la data di sottoscrizione del contratto, mentre potrà discutersi di usura c.d. sopravvenuta qualora il TEG sia stato calcolato considerando anche fatti e condizioni verificatesi in momenti successivi alla pattuizione. A seconda dell una o dell altra tipologia di usurarietà occorrerà applicare alternative metodologie di calcolo delle somme da ritenersi indebite, e ciò in virtù delle diverse sanzioni e/o delle diverse interpretazioni delle stesse a cui ci si intende ispirare. Tuttavia, questo problema non attiene a questa sezione, in cui si intende concentrarsi sul calcolo del TEG nel contratto di leasing. A tal riguardo, ciò che differisce nei due casi sopra enunciati non è costituito dalla formula da utilizzarsi, che rimane immutata (vd. paragrafo precedente) ma riguarda piuttosto gli ingredienti da inserire nella formula di calcolo. Nel caso di specie, poiché trattasi di un contratto di leasing che come noto è un contratto a contenuto finanziario atipico, l operatore dovrà considerare quale valore del prestito Ak il controvalore del bene oggetto di locazione finanziaria alla data di sottoscrizione del contratto. In genere, tale valore è convenzionalmente assegnato dalle parti e posto pari al 22

23 prezzo di acquisto del bene locato, ma potrebbe anche risultare inferiore o superiore (ad esempio, includendo spese per il miglioramento/adattamento del bene acquisito). Al riguardo, si rileva come al paragrafo B.4 ( Classi di importo ) delle richiamate Istruzioni della Banca d Italia, in merito all individuazione della classe di importo dell operazione di leasing e dunque dell ammontare del leasing, è indicato che Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi., laddove per maxicanone si intende presumibilmente l anticipo sul valore del bene da corrispondersi inizialmente. Quindi ai fini del computo del TEG, tenuto conto dell atipicità del contratto di leasing, l importo finanziato corrisponde all esborso monetario sopportato dalla società di leasing per l acquisto del bene oggetto del contrato di leasing, ivi includendo l ammontare dell opzione di acquisto finale. Il valore della locazione finanziaria è, di norma, desumibile direttamente dal contratto di locazione o dall atto di acquisto del bene o dalla relativa fattura di acquisto, per cui non è difficile assegnare un valore ad Ak. In altri casi, tuttavia, l ammontare definitivo del leasing è individuato in modo certo solo in sede di consegna del bene, ed indicato quindi nel verbale di consegna che in questi casi forma parte integrante del contratto di leasing. Il problema che si pone, quindi, è quello di determinare Ak al momento della sottoscrizione del contratto, nonostante il dato definitivo sia noto solo in un momento successivo. La questione va approfondita, anche se in genere il contratto di leasing iniziale individua l ammontare del contratto di locazione in via provvisoria, rimandando al verbale di consegna per la definitiva fissazione dell ammontare del leasing e delle condizioni economiche, risultando di fatto una sorta di rinegoziazione del contratto originario. Assegnato un valore ad Ak, restano comunque alcune questioni che caratterizzano il contratto di leasing rispetto agli altri finanziamenti a cui si applica la formula sopra indicata. In particolare, ci si riferisce al fatto che il bene oggetto di locazione finanziaria resta in realtà di proprietà dell intermediario finanziario dalla data di acquisto (che può coincidere o meno con la data di stipula del contratto di finanziamento) e sino alla data di (eventuale) trasferimento per esercizio, da parte del locatario, dell opzione di acquisto alla fine del piano finanziario. 23

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