Movimentazione comunitaria dei cani e gatti

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1 Verona 18 aprile 2013 Movimentazione comunitaria dei cani e gatti Alberto Camerini Dipartimento di Prevenzione -Servizio Veterinario Multizonale. acamerini@ulss.tv.it alberto-camerini@regione.veneto.it

2 Movimentazione non commerciale al seguito del proprietario o detentore. Movimentazione non commerciale di più di cinque animali Movimentazione a carattere commerciale

3 Movimentazione non commerciale al seguito del proprietario. Il Regolamento CE 998/2003 prevede obbligatoriamente la presenza del passaporto individuale conforme alle caratteristiche indicate dalla Decisione CE 803/2003.

4 Passaporto per animali da compagnia Verificare la conformità del documento Dimensioni 100x152. Colore blu con stelle gialle. Numero del passaporto codice ISO dello stato seguito da un numero unico. Redatto nella lingua dello stato di rilascio ed in lingua inglese. Ogni pagina deve essere numerata e riportare i codici di copertina.

5 Requisiti per la validità del passaporto Tutti i campi sotto elencati devono essere compilati Sezione I PROPRIETARIO Deve riportare i dati del proprietario ricordare gli atti di delega - Sezione II DESCRIZIONE DELL ANIMALE Deve riportare il segnalamento del cane o del gatto: nome, data di nascita, razza, sesso e segni particolari Sezione III IDENTIFICAZIONE DELL ANIMALE Deve riportare il numero di microchip, la data e la regione anatomica di inoculazione o il numero del tatuaggio * e la data in cui è stato effettuato Sezione IV VACCINAZIONE ANTIRABBICA

6 Vaccinazione antirabbica Una vaccinazione antirabbica viene considerata valida quando: Vengano seguite le indicazioni dell istituto produttore e somministrato ad un animale sopra i tre mesi di età. La vaccinazione sia eseguita successivamente o contestualmente all identificazione dell animale. Siano trascorsi ventuno giorni dalla data di somministrazione. Gli estremi di vaccinazione siano riportati nella sezioneiv del passaporto.

7 Vaccinazione antirabbica Termini di validità decisione CE 91/2005 Il vaccino antirabbico va considerato valido a partire dalla data di nuova vaccinazione (richiamo), laddove il vaccino sia somministrato nel corso del periodo di validità indicato dall Istituto produttore La vaccinazione è considerata come una vaccinazione primaria in assenza del certificato veterinario attestante la vaccinazione precedente o nel caso che il richiamo sia stato effettuato oltre i termini di validità indicati

8 Titolazione anticorpale La titolazione anticorpale della rabbia, valida con titoli superiori a 0.5 UI, non viene richiesta per la movimentazione di animali nei paesi CE o quelli considerati equiparati (es. andorra, argentina, australia, bielorussia, norvegia, stati uniti ecc. ). E richiesta per l introduzione o reintroduzione dai Paesi extrace. La validità del titolo permane qualora i richiami vaccinali vengano mantenuti nei termini di scadenza indicati dall Istituto produttore.

9 DENTI ERUZIONE SOSTITUZIONE Picozzi 30 Giorni 4 Mesi Mediani 28 Giorni 4 Mesi 1/2 Cantoni 25 Giorni 5 Mesi Canini 21 Giorni 5 Mesi Primo Premolare 4 Mesi Permanente Secondo Premolare 4-5 Settimane 6 Mesi Terzo Premolare 3-4 Settimane 6 Mesi Primo Molare 4 Mesi Permanente Secondo Molare Superiore 5-6 Mesi Permanente Secondo Molare Inferiore 4 Mesi 1/2-5 Mesi Permanente Terzo Molare Inferiore 6-7 Mesi Permanente

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11 Movimentazione commerciale Il trasporto di cani e gatti effettuato da operatori economici del settore per il successivo commercio e altri trasporti effettuati da trasportatori registrati per mostre, gare, turismo venatorio ecc. rientra nel campo di applicazione del regolamento 1/2005. Rientra nello stesso campo di applicazione il trasporto, a qualsiasi titolo, di un numero di animali superiore a cinque.

12 Movimentazione in deroga al regolamento Animali trasportati sul territorio nazionale non in relazione ad attività economica, anche in numero superiore a cinque. Animali trasportati tra Stati Membri in numero inferiore a cinque, purchè il trasporto non sia in relazione ad attività economica. Trasporto verso o in provenienza da cliniche o strutture veterinarie.

13 Movimentazione commerciale La movimentazione a carattere commerciale di animali d affezione prevede: Il messaggio traces Il certificato sanitario L identificazione individuale Il documento di identificazione La vaccinazione antirabbica nei termini di validità Documento-lettera commerciale (CMR)

14 Il messaggio traces Il Traces è una piattaforma comunitaria informatica dedicata allo scambio di informazioni di collegamento tra operatori economici e le autorità di controllo istituzionale. Consente la trasmissione, nel giorno di emissione, del certificato sanitario da parte dell Unità Veterinaria del Paese speditore ai Servizi Veterinari Locali di destinazione. L UVAC territorialmente competente intercetta il messaggio, precedentemente informata dall operatore di arrivo, e può disporre verifiche e controlli.

15 Il primo destinatario Il primo destinatario deve: Essere in possesso di autorizzazione sanitaria. Essere registrato presso L UVAC di riferimento. Prenotificare, nelle 24 ore precedenti, l arrivo degli animali ai Servizi Veterinari e all UVAC. Non frazionare la partita di animali ad altri operatori commerciali per almeno 48 ore * Conservare la documentazione sanitaria e il CMR ( documento commerciale ) per almeno un anno. Tenere un registro di carico e scarico

16 Certificato sanitario Si compone di due parti. Parte I con informazioni relative alla partita. Parte II con indicazioni sanitarie e compilato dal Veterinario Ufficiale del punto di partenza nelle 24 ore precedenti la spedizione. Sul certificato sanitario devono essere riportati tutti i numeri di microchip ( anche in allegato ) degli animali oggetto di trasporto, ed è valido per 10 giorni dalla data di emissione. La validità è di 4 mesi o limitato alla validità di vaccinazione antirabbica nel caso di transiti non commerciali ( più di cinque animali )

17 Documento-lettera commerciale (CMR) È il documento di legittimazione del trasporto via camion, costituisce prova di avvenuta presa in consegna delle merci e del loro stato da parte del vettore e rappresenta essa stessa il contratto di trasporto internazionale. Non è titolo negoziabile, nel senso che non consente di trasferire il possesso della merce durante il viaggio ad altri soggetti.

18 Mezzi di trasporto e contenitori Il trasporto commerciale con l utilizzo di contenitori rientra nel regolamento CE 1/2005, da cui la necessità di utilizzare un veicolo omologato ed autorizzato. Veicoli specificatamente costruiti o modificati con gabbie a struttura fissa Veicoli modificati per il trasporto degli animali nei contenitori.

19 Veicoli Le caratteristiche del veicolo devono essere tali da: Proteggere gli animali da condizioni climatiche e temperature avverse. Evitare la fuga degli animali e compensare le sollecitazioni provocate dalla marcia del veicolo. Garantire la qualità e quantità dell aria ed un illuminazione adeguata. Consentire un adeguata ispezione degli animali ed il loro corretto accudimento. Utilizzare materiali atossici, facilmente lavabili e disinfettabili.

20 Contenitori Essere sempre tenuti con la parte superiore in alto. Essere fissati per evitare gli spostamenti durante la marcia e ridurre al minimo gli scuotimenti. Dotati di abbeveratoi e contenitori di alimenti ancorati alla struttura e di facile accesso dall esterno La parete della porta deve essere robusta per evitare le fughe, garantire il massimo di aerazione e garantire una buona visione interna per la verifica degli animali. Devono garantire una superficie di ventilazione di almeno il 16% Devono impedire il percolamento di feci ed urine attraverso vassoi di contenimento o bordi rialzati.

21 Concentrazioni di carico I cani di età superiore ai sei mesi o con peso superiore ai 14 Kg, devono viaggiare in contenitori singoli. I cani dalle 8 settimane di vita fino ai sei mesi e con peso inferiore ai 14 Kg. Possono essere posizionati al massimo in tre per contenitore. I gatti di età inferiore ai sei mesi possono essere posizionati al massimo in quattro per contenitore, altrimenti in contenitore singolo.

22 Dimensioni dei contenitori Devono ovviamente essere proporzionati alle dimensioni dell animale, indicativamente: Devono consentire il mantenimento della stazione eretta con uno margine superiore di almeno cm. Devono avere una lunghezza di almeno 15 cm. superiori alla lunghezza del cane. Devono avere una larghezza almeno tripla della larghezza toracica dell animale. Per i gatti, indicativamente ed in proporzione alla taglia 46x25x13h 68x44x40h

23 Condizioni generali Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili (art. 3 comma 1). Minimizzare i tempi di viaggio, con buona pianificazione (art. 22). Disporre di un piano di gestione delle emergenze per i lunghi viaggi (art. 11).

24 Condizioni generali È vietato il trasporto di animali di età inferiore alle 8 settimane, se non accompagnati dalla madre (allegato 1 - capo 1 - punto 2 f). Non somministrare sedativi. La somministrazione è consentita solo nel caso in cui sia strettamente necessario previa prescrizione medico-veterinaria (allegato I - capo I - punto 5).

25 Condizioni generali È vietato trasportare cani e gatti non deambulanti, con ferite aperte gravi, con prolassi e stati fisiologici che creano nell animale condizioni predisponenti agli effetti nocivi dello stress da trasporto, gravidanza oltre il 90% del periodo normale di gestazione, cordone ombelicale non cicatrizzato (allegato I - capoi - punto 2). L idoneità per animali che presentano malattie o ferite lievi, nei casi dubbi, deve essere certificata da un medico veterinario (allegato I - capo I - punto 3 a).

26 Condizioni generali Somministrazione di cibo ed acqua Cani e gatti devono essere nutriti a intervalli non superiori a 24 ore ed abbeverati a intervalli non superiori a 8 ore. Devono essere date istruzioni scritte e chiare sulle modalità di somministrazione (allegato I capitolo V). Il conduttore deve dimostrare di poter disporre di alimenti ed acqua in quantità adeguata al viaggio.

27 Legge 189/04 La legge che ha introdotto nel C. P. il titolo IX bis: DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI Con l introduzione della legge 189/2004 il maltrattamento di animali ha assunto un presupposto ideologico chiaro:tutti gli animali sono esseri capaci di soffrire e patire e la norma interviene verso la loro tutela specifica

28 Uccisione di animale 544 bis C.P. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. E sufficiente accertare che il fatto sia avvenuto, per crudeltà ( si caratterizza dalla spinta di un motivo abbietto o futile ) o senza necessità (nell ipotesi di evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile ), nell ambito di applicazione della norma questa ipotesi di reato può richiede specifiche competenze tecniche nella valutazione della causa di morte.

29 Crudeltà o sevizie 544 ter c.p. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito o li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. Per la parte relativa alla crudeltà e soprattutto alle sevizie si richiedono specifiche competenze tecniche.

30 + Abbandono e detenzione non compatibile 727 c.p. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito...alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. Il primo comma non richiede specifiche conoscenze tecniche. Per l applicazione relativa alla detenzione in condizioni incompatibili sarà necessario argomentare le motivazioni del giudizio o richiedere l ausilio di un veterinario o di personale tecnico.

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