Prot. n. Ferrara, 21/12/2017

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1 DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE Direttore: Dott.a Chiara Berardelli Prot. n. Ferrara, 21/12/2017 ALLE COOPERATIVE: Nettuno via A. Buonafede, 64 - Comacchio (FE) Sol Levante Via Martiri della Macchina, 4 Goro (FE) Stella Bianca Via Mentana, 129 Porto Garibaldi Stella Marina via Volturno,9 Porto Garibaldi Società cooperativa EL PIOCIO via F.lli Ottolini, 7 Porto Tolle Mytilus via dei Fiocinini,19 Comacchio e, p.c. Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti Regione Emilia-Romagna AUSL Ravenna AUSL. Rimini AUSL Cesena All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario Al Comune di Comacchio Al Comune di Goro Al Comune di Codigoro Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi Alla Capitaneria di Porto di Goro Al Comando Compagnia Carabinieri di comacchio Al Comando Carabinieri NAS Bologna All'IZS Sezione Provinciale Ferrara A GOARA S.S. SOC. COOP.VA Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara

2 Al Ministero della Salute Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione ATTO di REVOCA dell OBBLIGO ALLA DEPURAZIONE per E. coli Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano Visto il regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il Regolamento CE n. 852/2004 sull igiene dei prodotti alimentari, VISTO il punto 2) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell Allegato III del Regolamento n. 853/2004/CE che consente l immissione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A, solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V; VISTO il punto 3) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell Allegato III del Regolamento n. 853/2004/CE che consente di immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B, soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione; VISTO il paragrafo 4) lettera A) del Capo II, dell Allegato II del Regolamento n. 854/2004/CE che recita l autorità competente può classificare come zona di classe B, la/le zona/e da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3"; Visto il paragrafo 5 del Capitolo V lettera A, Capo II, dell Allegato II del Reg. 854/04/CE, che consente l immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di classe C, soltanto,previa stabulazione di lunga durata... ; Visto il paragrafo 4, lettera A, Capitolo II, Sezione VII del Reg. 853/04/CE, che consente l immissione sul mercato ai fini del consumo umano di molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto previa stabulazione di lunga durata, ; VISTO il punto 2) lettera c) del Capo II, dell Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita l autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa, soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa comunitaria ; Visto il Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Vista l Intesa tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del rep. 7/C5R relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria ; Visto il D. Lgs. n. 193/2007; Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n del ; Vista la Determina n del del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna;

3 VISTA la Determina n del del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia - Romagna, relativa al sistema di classificazione e sorveglianza sanitaria nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi; Vista la Legge n. 241/91 e s.m. i.; Visto l ATTO di cui al prot del di OBBLIGO alla DEPURAZIONE, con il quale si prescriveva di assoggettare ad adeguato processo depurativo, prima della commercializzazione i mitili provenienti dall allevamento in concessione alla/e cooperativa/e in indirizzo e identificato con il codice identificativo PG6 del piano di monitoraggio molluschi dell Azienda USL di Ferrara, a causa della del superamento del limite massimo fissato di 230 MPN/100 g di polpa e liquido intervallare per il parametro Escherichia Coli nel campione di mitili prelevato in data ; Vista la comunicazione del 21/12/2017 inviata dall Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna, Sezione di Ferrara, con la quale segnalava: un valore di Escherichia Coli pari a 130/ 100 g di polpa e liquido intervallare nel campione di mitili registrato col n. di accettazione prelevato in data 18/12/2017 presso allevamento in cui opera la cooperativa in indirizzo, corrispondente al Punto PG6 del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, rispettando pertanto i parametri microbiologici fissati per una zona di tipo A dal Reg. n. 853/04; - REVOCA: Il proprio ATTO di OBBLIGO ALLA DEPURAZIONE di cui al prot del con il quale si prescriveva di assoggettare ad adeguato processo depurativo, prima della commercializzazione, i mitili provenienti dall allevamento in concessione alla cooperativa in indirizzo e identificato con il codice identificativo PG6 del piano di monitoraggio molluschi dell Azienda USL di Ferrara - IL DIRETTORE U.O.A.V (dott.a Chiara Berardelli)

4 DIPARTIMENTO SANITA PUBBLICA Il Direttore dott.a Chiara Berardelli Prot. N. Ferrara 21/12/2017 Alle Cooperative CO.PE.GO. 1 di Goro: Soci attivi: Ballarini Denis, Boscolo: Giuseppe, Stefano, Marco e Luca, Marandella Giacomo, Marandella: Filippo, Giacomo e Maurizio, Paglierini Max, Penini Nello, Selvatico Elio, Selvatico Ronny, Fremar S.S., Gigas S.S., Pezzolati Giacomino & C, Suncini Sandro e Suncini S.S,. CO.PE.GO 2 di Goro: Soci attivi: Mantovani: Simone, Alan e Ivan, Selvatico Elio, Selvatico Pietro Lorenzo, Delta Mitili S.S., F.lli Bugnoli S.S, Forman S.S, Pezzolati Giacomino & C, Ricci Gino e Sandro, Stemar, Trombini e Ferrari, e, p.c. Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti Regione Emilia-Romagna AUSL Ravenna AUSL. Rimini AUSL Cesena All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario Al Comune di Comacchio Al Comune di Goro Al Comune di Codigoro Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi Alla Capitaneria di Porto di Goro Al Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio Al Comando Carabinieri NAS Bologna All'IZS Sezione Provinciale Ferrara

5 A GOARA S.S. SOC. COOP.VA Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara Al Ministero della Salute Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano - OBBLIGO ALLA DEPURAZIONE per prodotto di zona di tipo A, temporaneamente declassata a zona di tipo B per valori di E. coli in MPN superiori a 230/100g Visto il regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il Regolamento CE 852/2004 sull igiene dei prodotti alimentari, VISTO il punto 2) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente l immissione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A, solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V; VISTO il punto 3) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente di immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B, soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione; VISTO il paragrafo 4) lettera A) del Capo II, dell Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita l autorità competente può classificare come zona di classe B, la/le zona/e da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3); Visto il Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Vista l Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del rep. 7/C5R relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria ; Visto il D. Lgs 193/2007; Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n del ; Vista la Determina 9223 del del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna; VISTA la Determina n. 199 del 18/01/2010 di integrazione della Determina del del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia - Romagna, relativa al sistema di classificazione e Vista la Legge 241/91 e s.m. i.; Viste le comunicazioni del inviate dall Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna, Sezione di Ferrara, con le quali segnalava: valori di Escherichia Coli in MPN: - di 330/100g di polpa e liquido intervalvare relativo al punto PG1; - di 790/100g di polpa e liquido intervalvare relativo al punto PG2, nei campioni di mitili registrati rispettivamente con il n. di accettazione e prelevati in data 18/12/2017 presso gli impianti di mitilicoltura posti in mare aperto, in cui operano i soci delle cooperative in indirizzo, ricadenti nelle stazioni di monitoraggio PG1 e PG2 del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, superando pertanto i parametri microbiologici per zona di tipo A previsti dal Reg. 853/04 e dal Reg. 2073/2005;

6 VISTA la Determina n del della Regione Emilia - Romagna, relativa al sistema di classificazione e RITENUTO di poter attuare il punto e) del paragrafo 2 Ricerca contaminanti microbiologici e chimici della Determina del dell Assessorato alla Sanità, Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna, consentendo, a tutela della pubblica salute, la raccolta e a successiva immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi, soltanto dopo aver sottoposto gli stessi ad adeguato processo depurativo, DISPONE: E' temporaneamente consentita la raccolta e la successiva commercializzazione di MITILI, nelle concessioni demaniali ricadenti nelle aree corrispondenti alle stazioni di monitoraggio con i codici identificativi PG1 e PG2, purché i successivi lotti raccolti siano inviati in un impianto di depurazione per essere assoggettati ad adeguato processo depurativo, prima dell immissione al consumo umano, sino al ripristino delle caratteristiche sanitarie previste dalla normativa vigente per una zona di tipo A. Al legale rappresentante di ogni singola cooperativa o un suo delegato di inviare a questo Servizio, con tempestività (massimo entro 12 ore dall avvenuta ricezione della comunicazione), tramite: fax al n o posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi angelo.greco@ausl.fe.it, f.franco@ausl.fe.it, l.boschetti@ausl.fe.it : X copia dei documenti di Registrazione per il trasporto dei Molluschi dalle zone di produzione ai Centri di Spedizione eventualmente emessi dal 18/12/2017 al 21/12/2017; ovvero X comunicazione di non aver raccolto e commercializzato prodotto nel periodo interessato dal provvedimento; Al legale rappresentante di ogni singola cooperativa o un suo delegato, ricevuta la diffida, provvedere a comunicare ai soci la sospensione della validità dei documenti di registrazione per zona A, e riclassificare i medesimi documenti con lo status sanitario di zona B. Al legale rappresentante di ogni singola cooperativa o un suo delegato, ricevuta la diffida, inviare i lotti di molluschi scortandoli con un documento di registrazione che dovrà riportare per esteso la seguente dicitura: Prodotto da depurare - proveniente da zona temporaneamente declassata a zona di tipo B. I competenti Servizi dell' Azienda U.S.L. di Ferrara e tutte le altre Forze di Polizia Giudiziaria, sono tenuti, di concerto, ad intensificare la vigilanza ed il controllo in detto territorio ed a fare rispettare il presente ATTO di divieto di raccolta. Le violazioni al presente ATTO saranno perseguite ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e dal comma 14 dell art. 6 del D. Lgs 193/07. Il Direttore (Chiara dott.a Berardelli)

7 DIPARTIMENTO SANITA PUBBLICA Il Direttore dott.a Chiara Berardelli Prot. N. Ferrara 21/12/2017 Alle Cooperative ALMAR ROSA DEI VENTI GENTE DI MARE RO.MA.MAR I FILARI AZZURRA SANT ANTONIO e, p.c. Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti Regione Emilia-Romagna AUSL Ravenna AUSL. Rimini AUSL Cesena All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario Al Comune di Comacchio Al Comune di Goro Al Comune di Codigoro Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi Alla Capitaneria di Porto di Goro Al Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio Al Comando Carabinieri NAS Bologna All'IZS Sezione Provinciale Ferrara A GOARA S.S. SOC. COOP.VA

8 Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara Al Ministero della Salute Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano - OBBLIGO ALLA DEPURAZIONE per prodotto di zona di tipo A, temporaneamente declassata a zona di tipo B per valori di E. coli in MPN superiori a 230/100g Visto il regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il Regolamento CE 852/2004 sull igiene dei prodotti alimentari, VISTO il punto 2) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente l immissione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A, solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V; VISTO il punto 3) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente di immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B, soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione; VISTO il paragrafo 4) lettera A) del Capo II, dell Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita l autorità competente può classificare come zona di classe B, la/le zona/e da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3); Visto il Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Vista l Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del rep. 7/C5R relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria ; Visto il D. Lgs 193/2007; Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n del ; Vista la Determina 9223 del del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna; VISTA la Determina n. 199 del 18/01/2010 di integrazione della Determina del del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia - Romagna, relativa al sistema di classificazione e Vista la Legge 241/91 e s.m. i.; Viste le comunicazioni del inviate dall Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna, Sezione di Ferrara, con le quali segnalava: valori di Escherichia Coli in MPN: - di 490/100g di polpa e liquido intervalvare relativo al punto PG3 ostriche; - di 790/100g di polpa e liquido intervalvare relativo al punto PG3 mitili, nei campioni di mitili registrati rispettivamente con il n. di accettazione e prelevati in data 18/12/2017 presso gli impianti di mitilicoltura posti in mare aperto, in cui operano i soci delle cooperative in indirizzo, ricadenti nelle stazioni di monitoraggio PG3 mitili e PG3 ostriche del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, superando pertanto i parametri microbiologici per zona di tipo A previsti dal Reg. 853/04 e dal Reg. 2073/2005;

9 VISTA la Determina n del della Regione Emilia - Romagna, relativa al sistema di classificazione e RITENUTO di poter attuare il punto e) del paragrafo 2 Ricerca contaminanti microbiologici e chimici della Determina del dell Assessorato alla Sanità, Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna, consentendo, a tutela della pubblica salute, la raccolta e a successiva immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi, soltanto dopo aver sottoposto gli stessi ad adeguato processo depurativo, DISPONE: E' temporaneamente consentita la raccolta e la successiva commercializzazione di Mitili e Ostriche, nelle concessioni demaniali ricadenti nelle aree corrispondenti alle stazioni di monitoraggio con i codici identificativi PG3 mitili e PG3 ostriche, purché i successivi lotti raccolti siano inviati in un impianto di depurazione per essere assoggettati ad adeguato processo depurativo, prima dell immissione al consumo umano, sino al ripristino delle caratteristiche sanitarie previste dalla normativa vigente per una zona di tipo A. Al legale rappresentante di ogni singola cooperativa o un suo delegato di inviare a questo Servizio, con tempestività (massimo entro 12 ore dall avvenuta ricezione della comunicazione), tramite: fax al n o posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi angelo.greco@ausl.fe.it, f.franco@ausl.fe.it, l.boschetti@ausl.fe.it : X copia dei documenti di Registrazione per il trasporto dei Molluschi dalle zone di produzione ai Centri di Spedizione eventualmente emessi dal 18/12/2017 al 21/12/2017; ovvero X comunicazione di non aver raccolto e commercializzato prodotto nel periodo interessato dal provvedimento; Al legale rappresentante di ogni singola cooperativa o un suo delegato, ricevuta la diffida, provvedere a comunicare ai soci la sospensione della validità dei documenti di registrazione per zona A, e riclassificare i medesimi documenti con lo status sanitario di zona B. Al legale rappresentante di ogni singola cooperativa o un suo delegato, ricevuta la diffida, inviare i lotti di molluschi scortandoli con un documento di registrazione che dovrà riportare per esteso la seguente dicitura: Prodotto da depurare - proveniente da zona temporaneamente declassata a zona di tipo B. I competenti Servizi dell' Azienda U.S.L. di Ferrara e tutte le altre Forze di Polizia Giudiziaria, sono tenuti, di concerto, ad intensificare la vigilanza ed il controllo in detto territorio ed a fare rispettare il presente ATTO di divieto di raccolta. Le violazioni al presente ATTO saranno perseguite ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e dal comma 14 dell art. 6 del D. Lgs 193/07. Il Direttore (Chiara dott.a Berardelli)

10 DIPARTIMENTO SANITA PUBBLICA Il Direttore dott.a Chiara Berardelli Prot. N. Ferrara 21/12/2017 Alle Cooperative: TECNOPESCA e, p.c. Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti Regione Emilia-Romagna AUSL Ravenna AUSL. Rimini AUSL Cesena All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario Al Comune di Comacchio Al Comune di Goro Al Comune di Codigoro Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi Alla Capitaneria di Porto di Goro Al Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio Al Comando Carabinieri NAS Bologna All'IZS Sezione Provinciale Ferrara A GOARA S.S. SOC. COOP.VA Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara Al Ministero della Salute Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

11 - OBBLIGO ALLA DEPURAZIONE per prodotto di zona di tipo A, temporaneamente declassata a zona di tipo B per valori di E. coli in MPN superiori a 230/100g Visto il regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il Regolamento CE 852/2004 sull igiene dei prodotti alimentari, VISTO il punto 2) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente l immissione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A, solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V; VISTO il punto 3) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente di immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B, soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione; VISTO il paragrafo 4) lettera A) del Capo II, dell Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita l autorità competente può classificare come zona di classe B, la/le zona/e da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3); Visto il Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Vista l Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del rep. 7/C5R relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria ; Visto il D. Lgs 193/2007; Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n del ; Vista la Determina 9223 del del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna; VISTA la Determina n. 199 del 18/01/2010 di integrazione della Determina del del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia - Romagna, relativa al sistema di classificazione e Vista la Legge 241/91 e s.m. i.; Vista la comunicazione del inviate dall Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna, Sezione di Ferrara, con la quale segnalava: valori di Escherichia Coli in MPN di 790/100g di polpa e liquido intervalvare relativo al punto PG4; nel campione di mitili registrato con il n. di accettazione prelevato in data 18/12/2017 presso l impianto di mitilicoltura posto in mare aperto, in cui operano i soci della cooperativa in indirizzo, ricadente nella stazione di monitoraggio PG4 del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, superando pertanto i parametri microbiologici per zona di tipo A previsti dal Reg. 853/04 e dal Reg. 2073/2005; VISTA la Determina n del della Regione Emilia - Romagna, relativa al sistema di classificazione e RITENUTO di poter attuare il punto e) del paragrafo 2 Ricerca contaminanti microbiologici e chimici della Determina del dell Assessorato alla Sanità, Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna, consentendo, a tutela della pubblica salute, la raccolta e a successiva immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi, soltanto dopo aver sottoposto gli stessi ad adeguato processo depurativo, DISPONE: E' temporaneamente consentita la raccolta e la successiva commercializzazione di MITILI, nella concessione demaniale ricadente nell area corrispondente alla stazione di monitoraggio con il codice identificativo PG4,

12 purché i successivi lotti raccolti siano inviati in un impianto di depurazione per essere assoggettati ad adeguato processo depurativo, prima dell immissione al consumo umano, sino al ripristino delle caratteristiche sanitarie previste dalla normativa vigente per una zona di tipo A. Al legale rappresentante della cooperativa o un suo delegato di inviare a questo Servizio, con tempestività (massimo entro 12 ore dall avvenuta ricezione della comunicazione), tramite: fax al n o posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi angelo.greco@ausl.fe.it, f.franco@ausl.fe.it, l.boschetti@ausl.fe.it : X copia dei documenti di Registrazione per il trasporto dei Molluschi dalle zone di produzione ai Centri di Spedizione eventualmente emessi dal 18/12/2017 al 21/12/2017; ovvero X comunicazione di non aver raccolto e commercializzato prodotto nel periodo interessato dal provvedimento; Al legale rappresentante di ogni singola cooperativa o un suo delegato, ricevuta la diffida, provvedere a comunicare ai soci la sospensione della validità dei documenti di registrazione per zona A, e riclassificare i medesimi documenti con lo status sanitario di zona B. Al legale rappresentante di ogni singola cooperativa o un suo delegato, ricevuta la diffida, inviare i lotti di molluschi scortandoli con un documento di registrazione che dovrà riportare per esteso la seguente dicitura: Prodotto da depurare - proveniente da zona temporaneamente declassata a zona di tipo B. I competenti Servizi dell' Azienda U.S.L. di Ferrara e tutte le altre Forze di Polizia Giudiziaria, sono tenuti, di concerto, ad intensificare la vigilanza ed il controllo in detto territorio ed a fare rispettare il presente ATTO di divieto di raccolta. Le violazioni al presente ATTO saranno perseguite ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e dal comma 14 dell art. 6 del D. Lgs 193/07. Il Direttore (Chiara dott.a Berardelli)

13 DIPARTIMENTO SANITA PUBBLICA Il Direttore dott.a Chiara Berardelli Prot. N. Ferrara 21/12/2017 Alle Cooperative: NETTUNO INTREPIDO GENTE di MARE ALESSANDRO SIMONI e, p.c. Al Servizio Veterinario e Igiene Alimenti Regione Emilia-Romagna AUSL Ravenna AUSL. Rimini AUSL Cesena All'ULSS 19 ADRIA Servizio Veterinario Al Comune di Comacchio Al Comune di Goro Al Comune di Codigoro Al Comando Guardia di Finanza di Comacchio Alla Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi Alla Capitaneria di Porto di Goro Al Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio Al Comando Carabinieri NAS Bologna All'IZS Sezione Provinciale Ferrara A GOARA S.S. SOC. COOP.VA Ai CDM/CSM Provincia di Ferrara Al Ministero della Salute Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

14 Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano - OBBLIGO ALLA DEPURAZIONE per prodotto di zona di tipo A, temporaneamente declassata a zona di tipo B per valori di E. coli in MPN superiori a 230/100g Visto il regolamento CE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il Regolamento CE 852/2004 sull igiene dei prodotti alimentari, VISTO il punto 2) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente l immissione di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A, solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V; VISTO il punto 3) lettera A del Cap. II della Sezione VII dell Allegato III del Regolamento 853/2004/CE che consente di immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B, soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione; VISTO il paragrafo 4) lettera A) del Capo II, dell Allegato II del Regolamento 854/2004/CE che recita l autorità competente può classificare come zona di classe B, la/le zona/e da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al paragrafo 3); Visto il Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; Vista l Intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del rep. 7/C5R relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi vivi e alla nuova regolamentazione comunitaria ; Visto il D. Lgs 193/2007; Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n del ; Vista la Determina 9223 del del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia Romagna; VISTA la Determina n. 199 del 18/01/2010 di integrazione della Determina del del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti della Regione Emilia - Romagna, relativa al sistema di classificazione e Vista la Legge 241/91 e s.m. i.; Vista la comunicazione del inviate dall Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell Emilia Romagna, Sezione di Ferrara, con la quale segnalava: valori di Escherichia Coli in MPN di 1300/100g di polpa e liquido intervalvare relativo al punto PG5; nel campione di mitili registrato con il n. di accettazione prelevato in data 18/12/2017 presso l impianto di mitilicoltura posto in mare aperto, in cui operano i soci della cooperativa in indirizzo, ricadente nella stazione di monitoraggio PG5 del Piano Monitoraggio Molluschi della Provincia di Ferrara, superando pertanto i parametri microbiologici per zona di tipo A previsti dal Reg. 853/04 e dal Reg. 2073/2005; VISTA la Determina n del della Regione Emilia - Romagna, relativa al sistema di classificazione e RITENUTO di poter attuare il punto e) del paragrafo 2 Ricerca contaminanti microbiologici e chimici della Determina del dell Assessorato alla Sanità, Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna, consentendo, a tutela della pubblica salute, la raccolta e a successiva immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi, soltanto dopo aver sottoposto gli stessi ad adeguato processo depurativo,

15 DISPONE: E' temporaneamente consentita la raccolta e la successiva commercializzazione di MITILI, nella concessione demaniale ricadente nell area corrispondente alla stazione di monitoraggio con il codice identificativo PG5, purché i successivi lotti raccolti siano inviati in un impianto di depurazione per essere assoggettati ad adeguato processo depurativo, prima dell immissione al consumo umano, sino al ripristino delle caratteristiche sanitarie previste dalla normativa vigente per una zona di tipo A. Al legale rappresentante della cooperativa o un suo delegato di inviare a questo Servizio, con tempestività (massimo entro 12 ore dall avvenuta ricezione della comunicazione), tramite: fax al n o posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi angelo.greco@ausl.fe.it, f.franco@ausl.fe.it, l.boschetti@ausl.fe.it : X copia dei documenti di Registrazione per il trasporto dei Molluschi dalle zone di produzione ai Centri di Spedizione eventualmente emessi dal 18/12/2017 al 21/12/2017; ovvero X comunicazione di non aver raccolto e commercializzato prodotto nel periodo interessato dal provvedimento; Al legale rappresentante di ogni singola cooperativa o un suo delegato, ricevuta la diffida, provvedere a comunicare ai soci la sospensione della validità dei documenti di registrazione per zona A, e riclassificare i medesimi documenti con lo status sanitario di zona B. Al legale rappresentante di ogni singola cooperativa o un suo delegato, ricevuta la diffida, inviare i lotti di molluschi scortandoli con un documento di registrazione che dovrà riportare per esteso la seguente dicitura: Prodotto da depurare - proveniente da zona temporaneamente declassata a zona di tipo B. I competenti Servizi dell' Azienda U.S.L. di Ferrara e tutte le altre Forze di Polizia Giudiziaria, sono tenuti, di concerto, ad intensificare la vigilanza ed il controllo in detto territorio ed a fare rispettare il presente ATTO di divieto di raccolta. Le violazioni al presente ATTO saranno perseguite ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e dal comma 14 dell art. 6 del D. Lgs 193/07. Il Direttore (Chiara dott.a Berardelli)

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