Proposta di legge regionale sulla cooperazione decentrata. Interventi regionali di cooperazione decentrata e di solidarietà internazionale

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1 Proposta di legge regionale sulla cooperazione decentrata Interventi regionali di cooperazione decentrata e di solidarietà internazionale Relazione introduttiva La presente proposta di legge intende colmare la lacuna presente nell ordinamento regionale della Regione Campania. Infatti quasi tutte le Regioni italiane, tra gli ultima resta la Campania, si sono dotate di una legge regionale per consentire la partecipazione della società civile ai processi di sviluppo e di solidarietà internazionale. La proposta raccoglie l esperienza maturate dalle altre regioni italiane e gli stimoli provenienti dal mondo dell associazionismo campano. Finalità La Regione Campania sostiene la cooperazione decentrata come strumento di solidarietà tra i popoli e di rafforzamento dei processi di pace. Le attività di cooperazione vengono svolte in coerenza con la normativa nazionale ed europea. La sensibilizzazione della comunità regionale viene indicata come una delle finalità primarie. Obiettivi L attività di cooperazione decentrata della Regione Campania ha come obiettivo la promozione ed il sostegno dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della sicurezza, attraverso attività di formazione ed informazione e la partecipazione attiva delle formazioni sociali presenti sul territorio. Partecipazione Il diritto di partecipazione degli enti locali e della società civile viene riconosciuto dalla Regione come elemento arricchente del suo agire. A tal uopo vengono previsti degli istituti che garantiscono l effettiva partecipazione. Strumenti La proposta prevede un ampia gamma di iniziative che possono essere favorite e sostenute dalla Regione Campania privilegiando la azioni che valorizzino le risorse umane dell area di intervento, nonché incentivino la partecipazione delle donne ai processi di sviluppo e contribuiscano alla protezione dell ambiente ed alla valorizzazione dei talenti degli immigrati anche al fine di aiutarli a diventare, una volta rientrati nei Paesi di origine, attori consapevoli dello sviluppo locale. Viene previsto anche il sostegno di iniziative di sviluppo integrato ed infrastrutturale.

2 Soggetti Viene assicurata la più ampia partecipazione della società civile, attraverso ogni forma di sua aggregazione. Vengono escluse tutte le forme associative che possano avere fini di lucro al fine di differenziare in maniera netta la cooperazione allo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese. Non vengono, comunque, impedite forme di partecipazione di quest ultime, ma sempre in uno spirito di solidarietà ed in partenariato con uno o più dei soggetti riconosciuti come tali dalla presente proposta. Viene prevista, in uno spirito di semplificazione burocratica, l istituzione di un Registro regionale della cooperazione e la solidarietà internazionale. L iscrizione al Registro è facoltativa per gli enti pubblici e per le ONG già accreditate presso il Ministero degli Affari Esteri, l UE o l ONU. Vengono, inoltre, indicati anche i principali soggetti beneficiari degli interventi. Il collegamento dei soggetti con il territorio viene garantito richiedendo la sede legale sul territorio campano od almeno due sedi operative in altrettante province campane. Programmazione Il testo prevede vari livelli di programmazione. Viene inserito, per la prima volta in Italia, il principio di piano di legislatura: le linee guida e le priorità vengono indicate in un documento di indirizzo in materia di cooperazione decentrata da redigere in collegamento con il piano politico dell amministrazione. Viene poi prevista una programmazione triennale che specifica gli obiettivi, l analisi delle situazione Paese, i criteri di ripartizione degli interventi ed una annuale con finalità prettamente di attuazione e di valutazione. Anche nella predisposizione di questi due documenti di programmazione vengono assicurati gli strumenti di partecipazione e la piena ruolizzazione del Consiglio Regionale. Il piano annuale viene disposto dalla Giunta entro il 30 settembre ed approvato dal Consiglio entro i successivi 45 giorni. Al fine di garantire la supervisione e l informazione la Giunta presenta annualmente al Consiglio un rapporto sulle attività. Emergenze In caso di emergenze umanitarie e di calamità naturali, la Regione può intervenire in maniera immediata grazie alla predisposizione di fondi ad hoc, all intervento diretto ed alla semplificazione delle procedure di assegnazione dei fondi ai progetti promossi dai soggetti di cui all art. 5. Comitato Tecnico Scientifico e Gruppi di coordinamento Il testo prevede l istituzione di un CTS con funzioni consultive e di supporto, in particolare per ciò che riguarda la redazione dei piani. La composizione del comitato è ampiamente partecipata garantendo la presenza di tutti i soggetti della cooperazione campana. Altro strumento fondamentale di partecipazione è la previsione di gruppi di coordinamento tematici e per area. I gruppi di coordinamento regionali verranno convocati periodicamente al fine di favorire il confronto ed la programmazione degli interventi. Comitati

3 Vengono istituito due organi consultivi specifici: Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo ed il Comitato per la cultura della solidarietà, che collaborano alla individuazione delle linee guida per la redazione del piano annuale. A questi organi è demandato il concorrere all organizzazione degli eventi e delle manifestazioni regionali previste dalla presente proposta di legge. Ambedue i comitati sono composti in modo da consentire la partecipazione delle istituzioni e della società civile organizzata. Tutte le cariche all interno degli istituti di partecipazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese sostenute. Conferenza Con cadenza biennale sarà organizzata la Conferenza Regionale della cooperazione, questa sarà aperta a tutti i soggetti interessati, stimolerà il confronto tra i partecipanti e l individuazione delle priorità per i futuri interventi. Manifestazioni Sono previste diversi tipi di manifestazione atte a coinvolgere, sensibilizzare ed informare l opinione pubblica regionale sulle attività di cooperazione allo sviluppo. Ogni due anni verrà realizzata la Fiera del commercio equo e solidale. La proposta di legge prevede inoltre l istituzione di due premi per la solidarietà internazionale e di borse di studio per giovani campani. Aspetti finanziari Per quel che riguarda gli oneri finanziari derivanti da tale proposta questi vengono individuati in 5 milioni di euro per l esercizio 2008; per gli esercizi successivi viene prevista, al fine di rendere stabile il finanziamento, l individuazione di una frazione percentuale di quanto derivante da partite di gettito autonome dell amministrazione regionale. E inoltre prevista l istituzione di un Fondo di rotazione da un milione di euro, la cui gestione potrebbe essere affidata ad una banca etica. Il Fondo funge da polmone di anticipazione finanziaria per progetti di particolare rilievo ed impegno. Esso viene rimpinguato con i versamenti effettuati dai beneficiari. Informazione La proposta prevede che la Regione si doti anche degli strumenti tecnici necessari ad un efficiente gestione del sistema cooperazione, grazie alla raccolta ed alla diffusione di informazioni e dati. A tal fine è prevista l adesione all Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di un Sistema informativo regionale. Si è ritenuto, nel rispetto delle prerogative della Giunta, di non fornire indicazioni sull organizzazione degli uffici dedicati. Si ipotizza tuttavia, che il migliore incardinamento possa realizzarsi attraverso la costituzione di un Settore ad hoc all interno dell Area funzionale 9.

4 Errata corrige Nel testo della legge, all articolo 5 comma 1 lettera f aggiungere dopo le parole cooperazione internazionale. : Ed avere sede legale in Campania o almeno due sedi operative in due distinte province campane ed essere costituite da almeno tre anni. Allo stesso articolo comma 4, primo rigo dopo le parole al comma 1, lettere cassare le lettere g ed h. Titolo I Scopi obiettivi strumenti Art. 1 Finalità della legge La regione Campania, in coerenza con i principi della Costituzione italiana, del diritto internazionale e del proprio Statuto in tema di promozione dei diritti dell uomo e dei popoli, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile su scala locale ed internazionale, alla solidarietà tra i popoli, alla difesa dei diritti e delle capacità umane, al rafforzamento dei processi di pace, alla democratizzazione dei rapporti internazionali ed al rafforzamento democratico delle istituzioni locali e della società civile, al rafforzamento della collaborazione solidale tra comunità ed istituzioni, promuove e sostiene le attività di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale. Con la presente Legge la regione Campania, in coerenza con la legislazione vigente ed in armonia con le finalità stabilite dall Unione Europea e dalle organizzazioni internazionali in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS) ed con i Paesi in via di transizione (PET), intende contribuire al raggiungimento di dette finalità ed alla sensibilizzazione della comunità regionale, coordinando le attività in una logica di programmazione ed utilizzando proprie risorse umane e finanziarie. Art. 2 Obiettivi Per il perseguimento dei fini di cui all Art. 1 la regione Campania promuove e sostiene: - i diritti umani, la cultura della coesistenza pacifica, la cooperazione decentrata e non governativa, lo scambio delle informazioni, la sicurezza, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi, la formazione e l educazione mirate; - lo svolgimento di eventi informativi e promozionali, di iniziative culturali, di informazione, di ricerca, di educazione; Promuove, sostiene ed attua, in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni pubbliche e le Ong del territorio e con gli altri soggetti iscritti al Registro di cui all art. 5: - progetti ed interventi di cooperazione decentrata, di aiuto umanitario e assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali od altre emergenze, di sostegno all identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari, alla conservazione del patrimonio ecologico, storico, culturale ed ambientale, per la sicurezza sanitaria ed alimentare, per l incremento dei livelli di istruzione, il miglioramento della condizione femminile, la tutela dell infanzia, la promozione delle pari opportunità e del rispetto delle differenze, per la lotta alle discriminazioni, per la prevenzione del fenomeno migratorio e la promozione socioprofessionale degli immigrati, per lo sviluppo del commercio ed in particolare di quello equo e solidale.

5 Art. 3 Partecipazione La Regione riconosce il diritto alla partecipazione alle attività di cooperazione internazionale agli enti ed alle istituzioni locali, alle organizzazioni non governative del territorio, alle formazioni sociali la cui missione statutaria contempli la solidarietà internazionale, alla società civile in generale e ne promuove la partecipazione. Tale partecipazione è garantita dagli istituti all uopo predisposti. La regione promuove e sostiene la cooperazione ed i gemellaggi tra istituzioni locali, le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell ambito dei programmi dell Unione Europea e delle organizzazioni internazionali, potendo sottoscrivere intese ed accordi di collaborazione con governi ed istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee; favorisce le attività di studio, di ricerca, di scambio di esperienze e di informazione volte a promuovere la solidarietà internazionale e le iniziative volte ad intensificare gli scambi culturali con i Pvs ed i Pet, con particolare riguardo ai giovani, la partecipazione ai processi istituzionali e l identità europea, le attività di microcredito; sostiene le associazioni di amicizia con la Campania all estero. Art. 4 Strumenti La regione Campania, per il conseguimento delle finalità di cui agli articoli precedenti, assume iniziative proprie e favorisce e sostiene interventi di organizzazioni non governative (di seguito ONG) presenti nella regione e degli altri soggetti di cui all art. 3; promuove e sostiene la cooperazione decentrata e non governativa, favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione dell Unione Europea, lo scambio delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi. A tali scopi interviene realizzando iniziative: a) di solidarietà internazionale e di cooperazione transfrontaliera con particolare riferimento ai Paesi mediterranei; b) di cooperazione decentrata con i PVS ed i paesi con economie in via di transizione (PET) c) di emergenza e di soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità eccezionali o conflitti armati o per ristabilire dignitose condizioni di vita; d) di promozione dello sviluppo economico; e) di sostegno, nei settori di competenza regionale, alle istituzioni pubbliche dei PVS e dei PET; f) di sensibilizzazione, educazione ed informazione della comunità regionale sui temi dello sviluppo sostenibile; g) di formazione del personale regionale, degli enti locali, delle ONG e del volontariato sui temi della cooperazione internazionale; h) di formazione di personale dei PVS e dei PET, sia in Campania che all estero, anche al fine di favorire il dignitoso rientro nei paesi di origine; i) culturali, di ricerca e di informazione; j) di organizzazione di eventi conoscitivi, di promozione del commercio equo e solidale, di premi alla solidarietà tra i popoli e l eventuale istituzione di borse di studio; k) di raccolta, sistematizzazione e diffusione di ogni dato riguardante i settori di cui all art. 2, garantendo il libero accesso di associazioni e cittadini alla consultazione dei materiali; l) il censimento delle ong del territorio, delle associazioni e degli altri soggetti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, della solidarietà internazionale, dei diritti umani, della cultura della pace;

6 m) l informazione sulla cooperazione alla sviluppo, con particolare riferimento ai soggetti del territorio; n) la promozione di programmi di educazione tematici e di iniziative volte ad accrescere l interscambio culturale; privilegiando quelle azioni progettuali che valorizzano le risorse umane dell aera di intervento, contribuiscono ai processi di sviluppo autoctono, al riequilibrio delle disuguaglianze, alla protezione dell ambiente, al miglioramento della condizione delle fasce sociali più svantaggiate, alla partecipazione delle donne allo sviluppo. La regione Campania promuove e sostiene, anche attraverso l istituzione di fondi di rotazione ed erogazione del credito, la realizzazione di impianti, infrastrutture, attrezzature, servizi, progetti di sviluppo integrati, eventualmente con il coinvolgimento di banche etiche e, preferibilmente, partecipati da immigrati presenti sul territorio regionale e da imprese locali. Titolo II Soggetti Programmazione - Attuazione Art. 5 Soggetti, promotori e destinatari La regione Campania riconosce e sostiene quali soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo: a) gli enti locali; b) le istituzioni pubbliche e private; c) le organizzazioni non governative; d) le università; e) i sindacati dei lavoratori e delle imprese; f) le associazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di immigrati ed ogni altra formazione sociale non lucrativa che abbia tra gli scopi statutari la promozione dello sviluppo dei diritti umani, della pace e della democrazia, il contrasto alle discriminazioni nell ambito della cooperazione internazionale. Le iniziative di cooperazione sono rivolte prioritariamente alle popolazioni dei paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo od in via di transizione e considerano quali soggetti destinatari attivi gli enti territoriali, gli organismi, le comunità comunque organizzate e le istituzioni locali, direttamente coinvolti nella formulazione, gestione e realizzazione dei progetti stessi. I paesi destinatari degli interventi sono indicati nel piano annuale degli interventi di cui all art. 6. I soggetti di cui al comma 1, lettera c, per fruire del sostegno delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente legge e nel promuovere iniziative di cooperazione decentrata, devono avere sede legale in Campania, svolgere attività di cooperazione da almeno tre anni ed aver conseguito il riconoscimento di idoneità di cui all art. 28 della legge n. 49, oppure essere riconosciuti dalle Nazioni Unite o dall Unione Europea. Le organizzazioni aventi sede legale in altre regioni, per

7 accedere ai benefici della presente legge devono avere almeno due sedi operative in due distinte province della regione. I soggetti di cui al comma 1, lettere b, d, e, f, g, h, per accedere ai benefici della presente legge, devono iscriversi ad un apposito Registro regionale della cooperazione e la solidarietà internazionale. Detto Registro viene istituito presso la Presidenza della Giunta regionale con decreto del suo Presidente; l iscrizione nel Registro è disposta d ufficio nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, corredata di copia dell atto costitutivo, dello statuto e di una relazione documentata sull attività svolta, al solo fine di comprovare la coerenza tra le attività dei richiedenti e gli scopi della presente legge ed un anzianità di costituzione almeno triennale. Art. 6 Programmazione delle attività La programmazione degli interventi, con particolare riferimento alle linee guida ed alle priorità, è definita in un documento di indirizzo che individua gli obiettivi di legislatura nella materia, in coerenza con il programma di governo. Le attività di perseguimento degli obiettivi definiti, vengono specificate in un piano triennale che riporta l analisi dell evoluzione del quadro internazionale, l analisi della situazione di Paesi ed aree obiettivi di iniziativa, l indicazione delle finalità da perseguire e degli obiettivi da realizzare, l analisi di coerenza con le strategie nazionali ed europee, la valutazione delle eventuali ricadute sulla comunità regionale, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi, la valutazione dei risultati conseguiti con le attività precedenti. Il piano è predisposto sulla base di criteri e finalità definiti dalla Giunta regionale ed è inviato al CTS ed alla competente Commissione consiliare al fine di acquisirne i pareri entro 90 giorni. La Commissione consiliare è tenuta, nella formulazione del parere, ad acquisire osservazioni e suggerimenti da parte dei principali attori regionali individuati tra gli iscritti al Registro. Il piano viene adottato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ed inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di competenza. Il piano triennale è realizzato attraverso un programma annuale di attuazione approvato dalla Giunta regionale. Il piano, che dovrà tener conto delle indicazioni della Commissione consiliare deputata all ascolto delle istante degli operatori, contiene: a) le indicazioni delle priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi proposti; b) le iniziative da attuare e la relativa ripartizione di risorse; c) i criteri da adottare e le procedure da seguire per l attuazione degli interventi; d) i criteri e le procedure di valutazione; Il piano annuale si compone di tre parti: il dispositivo di piano, il programma finanziario, il disciplinare di attuazione. Il dispositivo di piano contiene: a) riferimenti introduttivi sull evoluzione del quadro dei rapporti internazionali; b) l analisi delle prospettive delle politiche regionali; c) l analisi delle situazioni paese oggetto di interventi; d) la verifica di attuazione dei programmi già avviati da parte di soggetti campani; e) le determinazioni programmatiche regionali in materia; f) le priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;

8 g) i criteri per l individuazione dei soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro, o loro organizzazioni, da coinvolgere nella predisposizione e realizzazione degli interventi; h) le iniziative ed i programmi di iniziativa regionale, con l individuazione di obiettivi e contenuti; i) programmi ed iniziative statali ed europee cui la regione partecipa. Il programma finanziario contiene: a) l individuazione delle risorse da impiegare complessivamente; b) i criteri di ripartizione delle risorse tra le iniziative ed i progetti di interesse regionale, i contributi agli enti locali ed altri soggetti pubblici, i contributi alle ong e quelli per gli altri soggetti privati senza finalità di lucro; c) i criteri di ripartizione delle risorse tra progetti di cooperazione allo sviluppo socioeconomico e di cooperazione umanitaria, progetti ed iniziative di partenariato e collaborazione internazionale, interventi di emergenza. Il disciplinare di attuazione contiene: a) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all amministrazione regionale; b) le modalità di presentazione delle proposte, i criteri di formazione dei partenariati, i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi; c) i criteri di redazione e di utilizzazione delle graduatorie; d) le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi. Art 7 Procedure di formazione del piano annuale La Giunta regionale, successivamente all acquisizione dei pareri e delle osservazioni di cui all art. 6, sentito il CTS di cui all art. 10, predispone la proposta di piano entro il 30 settembre precedente a quello di inizio del periodo di riferimento. Il Consiglio regionale approva il piano nei 45 giorni successivi. Art.8 Attuazione del piano Le funzioni amministrative di attuazione del piano annuale sono svolte dalla Giunta regionale. Per la realizzazione di programmi e progetti di iniziativa regionale, la Giunta provvede direttamente o mediante affidamento ad enti locali e ad altri soggetti pubblici o ONG o privati senza finalità di lucro. I contributi a progetti ed iniziative proposti da soggetti esterni all amministrazione regionale, sono ripartiti in base alle modalità stabilite nell art. 6. In sede di attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge, deve essere assicurata adeguata pubblicizzazione degli stessi al fine di garantire adeguata trasparenza e per favorire la diffusione dei metodi e dei risultati. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un rapporto sull attività svolta in attuazione del piano. Art. 9 Interventi urgenti di solidarietà internazionale Per l attuazione di iniziative a margine di calamità o di emergenze umanitarie, la Giunta regionale può intervenire direttamente alle attività di soccorso e di aiuto nei confronti di qualunque paese per il quale sia stato riconosciuto lo stato di calamità, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie

9 attraverso il soddisfacimento dei bisogni primari quali in particolare la salvaguardia della vita e della dignità delle persone e l autosufficienza alimentare. Titolo III: Istituti di partecipazione Art Comitato tecnico scientifico E costituito presso la Giunta regionale un Comitato tecnico scientifico con funzioni di consulenza per l applicazione della presente legge. La Giunta, si avvale del comitato in particolare per la redazione dei piani triennali ed annuali e per la redazione del rapporto sull attività svolta. Il Consiglio e la Commissione consiliare competente possono avvalersi della consulenza del Comitato. Fanno parte del comitato: a) il Presidente della Giunte regionale o suo delegato; b) il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato; c) il Presidente della Commissione competente per materia o suo delegato; d) il dirigente regionale dell area o del settore competente per materia e) 3 rappresentanti di università o centri di ricerca presenti sul territorio regionale e designati dai rispettivi enti; f) 3 esperti nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza; g) 1 rappresentante designato dall ANCI regionale; h) 1 rappresentante designato dall UPI regionale; i) 3 rappresentanti designati delle ONG con sede legale sul territorio regionale, individuati dalla Giunta regionale e designati d intesa con le ONG e loro coordinamenti; j) 2 rappresentanti delle associazioni senza fine di lucro con sede legale sul territorio regionale ed iscritte al Registro regionale, individuati dalla Giunta regionale e designati d intesa con le associazioni e loro coordinamenti; k) Il responsabile del sistema informativo; Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, la designazione dei componenti di cui alle lettere e,f,g,h deve essere comunicata al Presidente della Giunta entro 60 giorni dalla richiesta; il Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente. I componenti del Comitato svolgono di norma il loro incarico a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese di trasferta. I componenti del Comitato durano in carica fino alla scadenza della legislatura. Art Gruppi di coordinamento Al fine di favorire il coordinamento degli interventi e la loro programmazione per aree tematiche e geografiche e per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie e la partecipazione ai programmi di cooperazione delle organizzazioni internazionali, la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente, convocano periodicamente gruppi di coordinamento tra tutti i soggetti interessati agli interventi in una determinata area geografica o per una determinata area tematica. Art. 12 Comitato per la cooperazione allo sviluppo

10 Il Comitato per la Cooperazione allo sviluppo è organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale e concorre, con proprie raccomandazioni alla definizione delle linee guida dei programmi annuali, alla formulazione di autonome proposte, alla verifica di attuazione dei piani annuali e concorre alla organizzazione degli eventi e manifestazioni di cui agli artt. 14, 15, 16. Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo è cosi composto: a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, b) Presidente del Consiglio regionale, c) Presidente della Commissione consiliare competente, d) 5 membri nominati dal Consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno, e) 3 membri nominati dalla Giunta e designati dalle ong e loro coordinamenti riconosciute da Mae o da organizzazioni internazionali e con sede legale nel territorio campano, f) 2 membri nominati dalla Giunta e designati dalle associazioni non lucrative, o loro coordinamenti, con attività prevalente nel settore della cooperazione allo sviluppo ed iscritte, avendone i requisiti, al Registro regionale di cui all art. 5 Art. 13 Comitato per la cultura della solidarietà Il Comitato per la cultura della solidarietà è organo consultivo della Giunta e del Consiglio regionale e concorre, con proprie raccomandazioni alla definizione delle linee guida dei programmi annuali, alla formulazione di autonome proposte, alla verifica di attuazione dei piani annuali e concorre alla organizzazione degli eventi e manifestazioni di cui agli artt. 14, 15, 16. Il Comitato per la cultura della solidarietà è così composto: a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, b) Presidente del Consiglio regionale, c) Presidente della Commissione consiliare competente, d) 5 membri nominati dal Consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno, e) 3 membri nominati dalla Giunta e designati dalle associazioni di solidarietà e volontariato e loro coordinamenti iscritti in registri regionali, comunali o provinciali da almeno tre anni e con sede legale nel territorio campano, f) 2 membri nominati dalla Giunta e designati dalle ong e loro coordinamenti riconosciute da Mae o da organizzazioni internazionali e con sede legale nel territorio campano Art. 14 Conferenza regionale della cooperazione Ogni due anni, il Consiglio e la Giunta regionale organizzano, con la collaborazione dei Comitati di cui agli articoli 12 e 13 e del CTS di cui all art 10, e la partecipazione di ogni soggetto interessato agli interventi, la Conferenza regionale della cooperazione. La Conferenza ha lo scopo di: a) favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi; b) individuare le priorità della cooperazione decentrata; c) favorire il confronto e lo scambio di buone pratiche; d) valutare i progetti attuati e gli obiettivi raggiunti nel biennio precedente; e) promuovere lo scambio di informazioni. Art. 15 Manifestazioni

11 Ogni due anni, il Consiglio e la Giunta regionale organizzano, con la collaborazione dei Comitati di cui agli articoli 12 e 13 e del CTS di cui all art. 10 e la partecipazione i tutti i soggetti interessati, la Fiera del commercio equo e solidale. La Fiera e la Conferenza vengono realizzate ad anni alterni. La Regione Campania istituisce due premi annuali per la solidarietà internazionale, da assegnare, uno a persone, enti pubblici o privati, associazioni, comitati od organizzazioni campane che abbiano promosso o realizzato iniziative nei PVS sui temi di cui alla presente legge, e l altro a persone, enti pubblici o privati, associazioni, comitati od organizzazioni che abbiano promosso o realizzato la migliore iniziativa nei PVS sui temi di cui alla presente legge. I premi denominati "Campania per la solidarietà internazionale" vengono conferiti, entro il 31 dicembre di ogni anno, uno dal Presidente del Consiglio regionale e l altro dal Presidente della Giunta, su proposta dei Comitati di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge. La Regione Campania, annualmente, assegna borse di studio a giovani diplomati o laureati residenti in Campania che intendano frequentare un master, o conseguire un titolo di stdio riconosciuto, relativo ai temi di cui alla presente legge o trascorrere un periodo formativo in un Paese in Via di Sviluppo o che abbiano realizzato una tesi sui temi della solidarietà internazionale. Titolo IV: Aspetti finanziari Art. 16 Norma finanziaria Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge si provvede mediante l istituzione nel bilancio di previsione, per l esercizio successivo alla sua entrata in vigore, del capitolo di nuova istituzione titolato: Interventi regionali in materia di cooperazione decentrata. Per l esercizio 2008 il suddetto capitolo è dotato di uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di 5 milioni di euro. Per gli esercizi successivi la Giunta individuerà una fonte stabile di finanziamento sotto forma di frazione percentuale sulle risorse autonome. Art. 17 Fondo di rotazione E istituito un fondo speciale di rotazione per il finanziamento dei progetti di cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale. Il fondo è gestito da una banca etica. I finanziamenti possono avere la durata massima di anni dieci e sono restituibili mediante rate annuali costanti posticipate. I finanziamenti sono gravati per interessi e spese varie da un onere complessivo non superiore di un punto al tasso ufficiale di sconto annuo, oltre al rimborso del capitale. L ammortamento del finanziamento può avere inizio su richiesta dell interessato due anni dopo la concessione del finanziamento stesso, in tal caso i previsti interessi sono capitalizzati. La regione costituisce a tale scopo un fondo di rotazione presso la banca etica invidiata di 1 milione di euro. Al relativo onere si provvede con prelievo dal capitolo di cui all art. 16. Titolo V - Informazione Art. 18 Adesione all Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo Per la funzione di banca dati e di supporto la Regione aderisce all Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (OICS), struttura associativa tra le Regioni e le Province autonome italiane.

12 La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare l adesione della Regione all OICS e versare le quote di partecipazione previste dallo statuto. Art. 19 Sistema informativo regionale La regione, raccoglie e sistematizza in banche dati, i dati sulle attività di cooperazione internazionale e sociale e le rende fruibili al pubblico attraverso la propria organizzazione e rete internet, individuando, altresì, un Responsabile dello specifico sistema informativo. Napoli, 14 Maggio 2007 On. Pietro Diodato

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