REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA PRIMA SEZIONE CIVILE

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1 N. R.G. 2925/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, promossa da: MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A. in nome e per conto della BANCA AGRICOLA MANTOVANA S.p.A. Rappresentata e difesa dall avv. Gian Paolo Barazzoni FAVA BENSO FAVA LUCIANO CAVICCHIOLI FERNANDA BRACCIOLI ANNA MARIA FAVA EDOARDO contro VANDELLI MARIA ROSA O MARIAROSA FAVA UBER GIBERTINI GLORIA FAVA ENRICO FAVA FABIO FAVA DAVIDE FAVA SHEILA FAVA RAFFAELE - attrice pagina 1 di 10

2 FAVA UMBERTO rappresentato dai genitori esercenti la potestà FAVA UBER E GIBERTINI GLORIA MENABUE ERMANNO VALENTINI RENATO FALLIMENTO F.LLI FAVA S.N.C. E FAVA LUCIANO, FAVA EDOARDO, BRACCIOLI ANNA MARIA GIBERTINI GLORIA, VANDELLI MARIA ROSA in persona del curatore pro tempore - convenuti contumaci e BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA S.c. (già BANCA CRV CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA S.p.A.) Rappresentata e difesa dall avv. Edgardo Ruozzi - intervenuta In punto a: azione revocatoria. CONCLUSIONI Per l attrice: atto di citazione. Per l intervenuta: comparsa di intervento volontario. M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E La MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. ha agito in giudizio in nome e per conto della Banca Agricola Mantovana S.p.A. deducendo che: era creditrice della F.lli Fava & C. s.n.c., dichiarata fallita dal Tribunale di Modena in data , e dei garanti Benso Fava, Luciano Fava, Edoardo Fava, Uber Fava, Fernanda Cavicchioli, Anna Maria Braccioli, Gloria Gibertini e Maria Rosa Vandelli per l importo di ,44; con atto del Benso Fava aveva conferito tutti i suoi beni in un trust creato a vantaggio dei familiari, al fine di assicurare loro per tutta la durata della loro vita il pieno godimento del diritto di abitazione o le rendite dell immobile conferito in trust; il trust, regolato dalla legge inglese, costituiva un atto di disposizione a titolo gratuito e arrecava pregiudizio ai creditori del disponente. Sulla base di tali allegazioni, l attrice ha chiesto accertarsi pagina 2 di 10

3 l inefficacia ex art c.c. dell atto notarile del con il quale Benso Fava aveva costituito il trust denominato Conte Benso. Alla prima udienza del è intervenuta volontariamente la Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A. (ora Banca Popolare dell Emilia Romagna s.c.) deducendo di essere creditrice della F.lli Fava & C. s.n.c. e, in qualità di garanti, di Benso Fava, Gloria Gibertini, Uber Fava, Maria Rosa o Mariarosa Vandelli, Edoardo Fava, Anna Maria Braccioli, Fernanda Cavicchioli, Luciano Fava e domandando di revocarsi ex art c.c. l atto del con il quale Benso Fava aveva costituito il trust denominato Conte Benso. I convenuti, ai quali sono stati regolarmente notificati sia l atto di citazione, sia la comparsa di intervento, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci. In via preliminare va osservato che nel presente giudizio è stato correttamente instaurato il contraddittorio, avendo le parti evocato in giudizio non solo il disponente e il trustee, ma anche tutti i beneficiari. L art c.c. stabilisce infatti che l azione revocatoria va promossa nei confronti del debitore che abbia posto in essere atti di disposizione del patrimonio (il disponente nel caso del trust) e dei terzi aventi causa dal debitore, tra i quali sussiste litisconsorzio necessario (cfr. Cass., sez. VI-II, ord , n ). Nel caso del trust il terzo avente causa non è il trustee, bensì coloro che traggono vantaggio dal trust, ovvero i beneficiari. Nella fattispecie in esame, come si dirà oltre, ai beneficiari del trust Conte Benso sono attribuiti diritti immediati di godimento dei beni conferiti nel trust, di cui gli stessi possono pretendere l adempimento nei confronti del trustee. Ne deriva che gli stessi sono certamente legittimati a contraddire nel presente giudizio, dato che nei loro confronti si spiegheranno gli effetti pregiudizievoli derivanti dall eventuale accoglimento della domanda. Del resto, nell analoga ipotesi di revocatoria del fondo patrimoniale, la Suprema Corte ha riconosciuto in varie occasioni che la sentenza di revoca deve fare stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo è stato costituito, con conseguente litisconsorzio necessario di entrambi i coniugi (cfr. pagina 3 di 10

4 Cass., sez. III, , n ), anche nell ipotesi in cui uno di essi si sia riservato la proprietà dei beni (cfr. Cass., sez. I, , n. 1242). Nel merito, va osservato che l art c.c. consente al creditore di domandare l inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. Al riguardo va preliminarmente rilevato che, come già affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale cfr. sentenza n. 1438/2008; sentenza n. 495/2012), è possibile esperire l azione revocatoria nei confronti di un atto con il quale sia stato costituito un trust. Nella fattispecie in esame con atto del (cfr. doc. n. 3 di parte attrice) Benso Fava ha costituito un trust denominato Conte Benso, al quale risultano applicabili le disposizioni della Convezione dell Aja del , ratificata in Italia con la legge 364/1989. Benso Fava ha nominato Trustee (fiduciario) Luciano Fava e ha conferito al trust un fabbricato a uso civile abitazione e un autorimessa, con area cortiliva esclusiva, posti in Comune di Modena, via G.Buffon n. 23, dando atto che i beni del trust sono separati da quelli del patrimonio personale del Trustee. Lo scopo dichiarato del trust è di assicurare a Luciano Fava, Edoardo Fava, Fernanda Cavicchioli, Anna Maria Braccioli, Maria Rosa Vandelli, Uber Fava, Gloria Gibertini, Enrico Fava, Fabio Fava, Davide Fava, Sheila Fava, Raffaele Fava e Umberto Fava per tutta la durata della loro vita il godimento del diritto di abitazione o le rendite dell immobile conferito in trust, con i mobili in esso contenuti. Il disponente Benso Fava ha inoltre nominato protectors (garanti) del trust Ermanno Menabue e Renato Valentini. Il trust, istituto di derivazione anglossassone, costituisce uno strumento giuridico finalizzato alla protezione del patrimonio o di parte di esso mediante un rapporto di natura fiduciaria, che implica un trasferimento o una destinazione di proprietà a cui è connesso l obbligo del trustee di eseguire le disposizioni del settlor a vantaggio dei beneficiari. Il riconoscimento del trust implica che i beni in esso pagina 4 di 10

5 conferiti siano segregati rispetto al patrimonio del trustee, con la conseguenza che i suoi creditori personali non hanno possibilità di rivalersi sui beni oggetto del trust. La Convezione dell Aja del , tuttavia, prevede che il trust, se pur regolato da legge straniera, non può non soggiacere alle norme e ai principi inderogabili di fonte interna, volti a tutelare interessi di tipo pubblicistico. L art. 15 della Convezione citata, in particolare, prevede che non possa essere ostacolata l applicazione delle norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza. La tutela dei terzi creditori si attua attraverso gli ordinari strumenti riconosciuti dall ordinamento italiano in caso di atti lesivi dei loro diritti, tra le quali rientra l azione disciplinata dall art c.c.. Accertata l ammissibilità dell azione, va verificata la ricorrenza dei presupposti previsti dall art c.c. per l accoglimento della domanda. Al riguardo va rilevato che l art c.c. richiede anzitutto l esistenza un diritto di credito, che possa dirsi pregiudicato dall atto di disposizione compiuto dal debitore. Dalla documentazione in atti emerge che la Banca Agricola Mantovana S.p.A. ha ragioni di credito nei confronti della F.lli Fava & C. s.n.c. e dei fideiussori Benso Fava, Luciano Fava, Edoardo Fava, Uber Fava, Fernanda Cavicchioli, Anna Maria Braccioli, Gloria Gibertini, Maria Rosa Vandelli sulla base di contratti di conto corrente e fideiussione, come accertato dal Tribunale di Modena con decreto ingiuntivo n. 640/2006 (cfr. doc. n. 2 di parte attrice). Analogamente la Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A. ha maturato, sulla base di rapporti bancari e di fideiussione, un credito per ,31, oltre accessori, nei confronti delle medesime parti (cfr. decreto ingiuntivo n. 2441/2005 del Tribunale di Modena di cui ai doc. nn. 2 e 23 e doc. nn dell intervenuta). Passando all esame dell elemento oggettivo dell eventus damni, va osservato che non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito secondo una valutazione operata ex ante con riferimento pagina 5 di 10

6 alla data dell evento dispositivo e che può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che comporti maggiori difficoltà e incertezze nell esecuzione coattiva (cfr. Cass., sez. III, , n. 1896). Nel caso in esame è indubbio che ricorra tale presupposto, tenuto conto che tutti i beni di Benso Fava sono stati conferiti nel trust di cui si è domandata la revocatoria. Ciò ha certamente comportato un effettiva e concreta diminuzione della garanzia patrimoniale, aggravando il pericolo di incapienza dei beni di Benso Fava e rendendo più difficoltosa e incerta l eventuale esazione coattiva del cospicuo credito degli Istituti di credito. Con riferimento alla valutazione del requisito soggettivo richiesto dall art c.c., occorre in primo luogo accertare la natura onerosa o gratuita del negozio oggetto di causa. L atto di trasferimento di un bene al trustee può essere a titolo oneroso o gratuito. Ricorre tale ultima ipotesi se il trustee non versa alcun corrispettivo. In ogni caso, il destinatario finale del vantaggio attribuito con l atto, non va individuato nel trustee, bensì nel beneficiario finale, a favore del quale il trust è stato istituito. Nel caso in esame il trust Conte Benso ha come finalità il soddisfacimento dei bisogni abitativi dei beneficiari e lo sfruttamento delle rendite del complesso immobiliare conferito nel trust. I beneficiari sono la moglie e i figli del disponente, oltre ai loro nuclei familiari e il conferimento è compiuto senza il riconoscimento di alcun corrispettivo economico o di altra controprestazione. Si tratta dunque di un atto compiuto a titolo gratuito. L art c.c. richiede, in caso di atti di disposizione a titolo gratuito, la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio che l atto di disposizione del suo patrimonio arrecava al creditore e, in caso di atti anteriori al sorgere del credito, che lo stesso fosse preordinato dolosamente per pregiudicare le ragioni del creditore. Nella fattispecie in esame il trust è stato istituito dopo il sorgere delle obbligazioni contratte dalla F.lli Fava & C. s.n.c. con gli Istituti bancari, mentre è del tutto indifferente, per accertare l anteriorità del credito, il momento pagina 6 di 10

7 dell accertamento giudiziale (cfr. Cass., 8013/1996). Nel dicembre 2004, inoltre, la debitrice principale era già notevolmente esposta verso le banche, che ne avevano già sollecitato il rientro (cfr. dep. Davide Gibertoni e Enrico Prandini). L istituzione del trust compiuto a favore dei familiari e riguardante tutti i beni di Benso Fava, garante della F.lli Fava & C. s.n.c. è stata dunque compiuta nella consapevolezza dell andamento negativo delle condizioni economiche della debitrice principale. Tale consapevolezza e l evolversi cronologico degli eventi induce a ritenere integrato l animus nocendi richiesto dall art c.c.. Per la sussistenza di tale elemento, infatti, è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non è, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. Cass., sez. III, , n ). Trattandosi di atto a titolo gratuito, è invece superfluo accertare l elemento soggettivo in capo ai beneficiari della disposizione. Le domanda proposte dall attrice e dall intervenuta vanno dunque accolta e, conseguentemente, va dichiarata l inefficacia nei loro confronti dell atto di istituzione del trust Conte Benso del Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dei convenuti in solido. Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese di lite tra l attrice, l intervenuta ed il Fallimento convenuto ed i protectors Ermanno Menabue e Renato Valentini. Per la liquidazione delle spese va considerato che l art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, sopravvenuto in corso di causa, ha determinato l abrogazione delle tariffe professionali, stabilendone l applicazione, limitatamente alla liquidazione delle pagina 7 di 10

8 spese giudiziali, unicamente fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dal comma 2 del medesimo articolo, e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Con il successivo decreto del Ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, entrato in vigore il 23 agosto 2012, sono stati determinati i parametri per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ed ai sensi dell art. 41 del medesimo decreto le nuove disposizioni devono trovare applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Al fine di individuare i parametri concretamente applicabili in sede di liquidazione delle spese giudiziali, va considerato che liquidazione definitiva delle spese deve avvenire necessariamente all esito del giudizio, come evidenziato dall espressa dizione dell art. 91 c.p.c. che impone al giudice di pronunciare la statuizione sulle spese con la sentenza che chiude il processo davanti a lui Da tale principio deriva anche il corollario secondo cui la misura della condanna alle spese deve tendere quanto più possibile a garantire alla parte vittoriosa il pieno ristoro di tutti gli esborsi che ha sostenuto per far valere il proprio diritto, ivi compreso il compenso spettante al difensore che l ordinamento processuale impone di incaricare, in virtù dell obbligo della difesa tecnica, salvo che tali esborsi non siano manifestamente eccessivi e sproporzionati rispetto al valore della controversia. A ciò deve aggiungersi che già nella vigenza del precedente regime tariffario, la Corte Cassazione, in occasione della successione nel tempo delle tariffe professionali, aveva stabilito che, in caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato dovessero essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (così Cass. sez. 3, 19 dicembre 2008, n , Cass. sez. 3, 11 marzo 2005, n. 5426), e ciò in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, che non è parcellizzabile nei singoli atti o nelle singole fasi pur previste dalla tariffa professionale, ma rappresenta un unica pagina 8 di 10

9 ininterrotta e continuativa prestazione professionale. Ne deriva che il credito vantato a titolo di corrispettivo per l attività professionale svolta diviene concretamente liquidabile unicamente al termine dell esecuzione del mandato difensivo e tale liquidazione va compiuta sulla base dei parametri vigenti nel momento in cui il mandato difensivo ha il suo termine, anche tenuto conto del venir meno della distinzione tra diritti ed onorari di avvocato. Tali considerazioni inducono, dunque, a ritenere che anche nell ambito del presente giudizio, seppur introdotto in epoca antecedente all entrata in vigore del citato art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, la liquidazione delle spese processuali debba avvenire integralmente sulla base dei nuovi parametri introdotti dal citato dm 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto in corso di causa. Non va infine trascurato che i nuovi criteri di liquidazione sono regolati per fasi e non costituiscono semplice adeguamento periodico delle tariffe precedenti (ora abrogate). L eventuale operazione di applicazione dei nuovi criteri solo per le prestazioni eseguite dopo la loro entrata in vigore, pertanto, appare complessa e di difficile attuazione. Le considerazioni prospettate trovano conferma nella recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 12 ottobre 2012, n P.Q.M. Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. dichiara l inefficacia nei confronti dell attrice dell atto del a Ministero Notaio Maria Cristina Rossi (rep raccolta 9277) di istituzione e contestuale dotazione dei beni del trust denominato Conte Benso; 2. dichiara l inefficacia nei confronti dell intervenuta dell atto del a Ministero Notaio Maria Cristina Rossi (rep raccolta 9277) di istituzione e contestuale dotazione dei beni del trust denominato Conte Benso; 3. condanna Fava Benso, Fava Luciano, Cavicchioli Fernanda, Braccioli Anna Maria, Fava Edoardo, Vandelli Maria Rosa o Mariarosa, Fava Uber, Gibertini pagina 9 di 10

10 Gloria, Fava Enrico, Fava Fabio, Fava Davide, Fava Sheila, Fava Raffaele, Fava Umberto in solido al pagamento a favore dell attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi 8.000,00 per compensi e 395,79 per anticipazioni, oltre iva e cpa come per legge; 4. condanna Fava Benso, Fava Luciano, Cavicchioli Fernanda, Braccioli Anna Maria, Fava Edoardo, Vandelli Maria Rosa o Mariarosa, Fava Uber, Gibertini Gloria, Fava Enrico, Fava Fabio, Fava Davide, Fava Sheila, Fava Raffaele, Fava Umberto in solido al pagamento a favore dell attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi 8.000,00 per compensi e 75,65 per anticipazioni, oltre iva e cpa come per legge; 5. compensa tra le restanti parti le spese di lite. Modena, 1 aprile 2014 Il Giudice Antonella Rimondini pagina 10 di 10

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