GUIDA PRATICA E RACCOLTA NORMATIVA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "GUIDA PRATICA E RACCOLTA NORMATIVA"

Transcript

1 LA CESSIONE PRO SOLUTO GUIDA PRATICA E RACCOLTA NORMATIVA

2

3 LA CESSIONE PRO SOLUTO GUIDA PRATICA E RACCOLTA NORMATIVA 1

4 Candia S.p.A. è un intermediario finanziario iscritto nella sezione ordinaria dell elenco generale ex art. 106 T.U.L.B. soggetto vigilanza da parte della Banca d Italia (D.Lgs. n. 385/93), con l obbligo di mantenere determinati requisiti patrimoniali e professionali. Dal 1994 operiamo sul mercato prevalentemente nella gestione di crediti di difficile esigibilità. La specializzazione in questo settore consente di offrire un ampia gamma di soluzioni personalizzate per problemi legati ai crediti incagliati o in sofferenza. I nostri servizi: Cessione pro soluto di crediti di difficile esigibilità Cessione pro solvendo di crediti da recuperare Cessione pro soluto di crediti tributari Consulenza commerciale giuridica e fiscale in materia di recupero e smobilizzazione dei crediti I nostri clienti: Banche Finanziarie Imprese attive ed in liquidazione Procedure concorsuali La nostra filosofia: Seguire delle regole di comportamento che ci permettano una crescita costante e consolidata in un settore particolarmente delicato ed in continua trasformazione. Per noi è fondamentale : il rigore nell applicazione della vigente normativa; lo studio dei continui cambiamenti legislativi e degli orientamenti giurisprudenziali; l attenzione a tutte le esigenze dei nostri clienti; il rispetto di tutti gli operatori partecipanti alle operazioni. 2

5 GESTIRE CORRETTAMENTE I CREDITI INSOLUTI Le risorse umane ed economiche dell azienda sono limitate e devono essere gestite con attenzione soprattutto ora, con la grave situazione di crisi economica che interessa direttamente anche le imprese. Non è difficile prevedere che le insolvenze saranno destinate ad aumentare. Ancora oggi, troppo spesso, vengono attivate procedure legali e stragiudiziali dall esito positivo quasi impossibile, per tentare di recuperare i crediti inesigibili presenti nel patrimonio aziendale. È inutile investire tempo e denaro cercando di recuperare crediti decotti. RAPPORTO ANZIANITÀ RECUPERABILITÀ ANZIANITÀ DEL CREDITO A N Z I A N I T À COSTI Attendere troppo tempo prima di iniziare un azione di recupero significa andare incontro a crescenti oneri ed aumentare il rischio di perdite su crediti. Esiste una categoria di crediti per i quali non è conveniente attivare nuove o ulteriori attività di recupero. Per molti di questi crediti la soluzione spesso più conveniente è la cessione pro soluto, strumento utilizzabile per la corretta gestione fiscale delle perdite su crediti. Di seguito ne esamineremo la normativa correlata, gli aspetti civilistici e fiscali, la giurisprudenza ed infine le modalità contrattuali. 3

6 PERCHE LA CESSIONE PRO SOLUTO? Il contratto di cessione pro-soluto è efficacemente utilizzato quando si verificano contemporaneamente l esistenza di un utile d esercizio e di crediti praticamente inesigibili in bilancio. I vantaggi sono di carattere: fiscale, economico e giuridico. FISCALE La possibilità di trasformare crediti esistenti in bilancio ma non incassabili in perdite fiscalmente deducibili nell esercizio in cui si effettua l operazione. ECONOMICO Il risparmio dei costi di gestione del credito incagliato o in sofferenza, sia per le risorse interne dell azienda, sia per le procedure di recupero stragiudiziali e giudiziali. GIURIDICO Il beneficio di avere un bilancio pulito e trasparente secondo precise disposizioni di legge (Cod. Civ. artt ; direttive CEE n , recepite con D.Lgs. n. 127/91). 4

7 NORMATIVA CHE REGOLA LA CESSIONE PRO-SOLUTO Codice Civile - Allegato 1 Il Codice Civile disciplina la cessione dei crediti con gli articoli , disponendo all art che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il proprio credito, anche senza il consenso del debitore (salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o il trasferimento sia espressamente vietato dalla legge). Con tale contratto il creditore originario (cedente), trasferisce il credito ad altra persona (cessionario); il debitore ceduto dovrà adempiere le proprie obbligazioni nei confronti del cessionario. Non è necessario che il debitore presti il proprio assenso al trasferimento del credito. L atto di notifica è necessario al fine di attribuire alla cessione efficacia nei confronti del terzo (art c.c.). Qualora il credito sia assistito da privilegi, garanzie reali e personali, queste sono trasferite contestualmente al credito stesso. Il cedente deve consegnare al cessionario tutti i documenti probatori del credito ceduto; nel caso di cessione parziale deve essere consegnata copia autentica dei medesimi. In base ai rapporti e agli obblighi tra cedente e cessionario si individuano due tipologie di cessione: a) pro soluto: il cedente garantisce solo l esistenza del credito; il cessionario si accolla il rischio di insolvenza del debitore ceduto. b) pro solvendo: il cedente garantisce l esistenza del credito e la solvibilità del debitore ceduto. Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. 917/86 Art. 101 comma 5 (già Art. 66 comma 3) Disciplina la deducibilità fiscale delle perdite su crediti. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 5

8 Art. 109 comma 1 Norme generali sui componenti del reddito d impresa. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell esercizio di competenza non sia ancora certa l esistenza o determinabile in modo obiettivo l ammontare concorrono a formarlo nell esercizio in cui si verificano tali condizioni. Dalla lettura delle precedenti disposizioni sembrerebbe che la cessione pro soluto (non pro solvendo in quanto il credito rimarrebbe nel bilancio del cedente) sia lo strumento ideale per potere imputare a perdita crediti inesigibili, avendo gli elementi certi (esistenza del credito), precisi (differenza tra il valore nominale del credito iscritto in bilancio e quello della cessione) e individuando esattamente l esercizio di competenza in cui la perdita diventa definitiva (data certa della cessione). Tuttavia, per una corretta interpretazione della deducibilità fiscale delle perite su crediti, sono necessarie ulteriori valutazioni. 6

9 ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LA CESSIONE PRO SOLUTO NORMATIVA COMPLEMENTARE Sentenza di cassazione del 04/10/2000 n Intitolazione: IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni Onere della prova - Ripartizione - Fattispecie. Massima: Una volta che l amministrazione finanziaria abbia giustificato, nella fase giudiziale, l indeducibilità fiscale delle perdite su crediti perchè ceduti sottocosto e senza il rispetto delle forme legislativamente previste per considerarli non recuperabili, è onere della società contribuente provare di aver rispettato, in assenza di accantonamento al fondo di copertura rischi su crediti come disciplinato dall articolo 71 del D.P.R. n. 917 del 1986, il disposto dell articolo 66 n.3 D.P.R. cit., che richiede, per la deducibilità delle perdite su crediti, che queste risultino da elementi certi e precisi, ovvero che il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (nella specie la società contribuente si era limitata a fornire un elenco di crediti con generica annotazione, a fianco di ciascuno, dei motivi di non recuperabilità). Sentenza di cassazione del 20/11/2001 n titolazione: IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)- REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE -Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni - Pendenza di procedura concorsuale a carico del debitore - Automatismo della deducibilità. Massima: La cessione pro soluto di crediti ritenuti inesigibili non comporta di per sé la deducibilità delle relative perdite ai fini del reddito, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi o procedure concorsuali comprovatamente in atto, verificandosi solo in quest ultimo caso un automatismo nella deducibilità delle perdite sui crediti, per le garanzie che le procedure concorsuali danno sul piano della certezza dell insolvibilità e della precisione dell entità della perdita. La suprema corte chiarisce un concetto: la cessione dei crediti ritenuti inesigibili non comporta di per sé la deducibilità delle relative perdite a meno che non siano presenti dati precisi o procedure concorsuali in corso e solo in quest ultimo caso il cedente è liberato dall onere di provare la certezza e l entità della perdita in quanto già sottoposta al controllo degli organi concorsuali. 7

10 Sentenza di cassazione del 03/08/2005 n Allegato 2 Intitolazione: Imposta sui redditi - Redditi di imprese - Crediti inesigibili - Deduzione Anno di riferimento - Art. 66, terzo comma, TU n.917 del Interpretazione. Massima: L art. 66, terzo comma, TU 22 dicembre 1986 n. 917 deve essere interpretato nel senso che l anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perchè in quel momento stesso si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all arbitrio del contribuente la scelta del periodo d imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d impresa. L anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquisisce la totale certezza che il credito non può più essere soddisfatto perché solo in quel momento si rende palese la sua definitiva irrecuperabilità. La cessione pro soluto è uno strumento fiscalmente ammesso per portare a perdita crediti che abbiano elementi certi e precisi con la data di un esercizio anteriore a quello in corso. 8

11 DECRETO SVILUPPO NOVITA : l art. 33, co. 5, D.L , n.83, conv. con modif. dalla L , n. 134, interviene finalmente sul tema facendo chiarezza su cosa si intende per CREDITO ESIGUO Viene innanzitutto stabilito che gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso al ricorrere simultaneo delle seguenti condizioni: che il credito sia di modesta entità; che sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore ad per le imprese di più rilevante dimensione di cui all art. 27, co. 10, D.L , n.185, conv. con modif. dalla L , n.2 [CFF b], e non superiore ad per le altre imprese. Viene, inoltre, chiarito che gli elementi certi e precisi sussistono quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. 9

12 SCHEDA DI SINTESI LA NORMATIVA RELATIVA ALLA CESSIONE PRO SOLUTO CODICE CIVILE ART DETERMINA LE REGOLE DELLA CESSIONE DEI CREDITI Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. 917/86 ART 101 E 109 D.P.R n. 600/73 Art. 37-bis NORMATIVA ANTIELUSIVA Sentenza di cassazione del 04/10/2000 n DETERMINA LE REGOLE DELLA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI, CITA GLI ELEMENTI CERTI E PRECISI E SANCISCE IL PRINCIPIO DI COMPETENZA DEI COSTI SANCISCE L INDEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE DERIVANTI DA CESSIONI PRO SOLUTO NEL CASO DI INSUSSISTENZA DI VALIDE RAGIONI ECONOMICHE E PER RECUPERI DI IMPOSTA INDEBITI EVIDENZIA L IMPORTANZA DEGLI ELEMENTI CERTI E PRECISI Sentenza di cassazione del 20/11/2001 n LIMITA LA CESSIONE IN MANCANZA DI ELEMENTI CERTI E PRECISI Sentenza di cassazione del 03/08/2005 n CONFERMA IL RAPPORTO TRA CERTEZZA DELLA PERDITA E ESERCIZIO DI COMPETENZA Risposta all interrogazione parlamentare del 4/11/2008 CONFERMA LA VALIDITA DELLA CESSIONE PRO SOLUTO PER LA DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE RELATIVE A CREDITI PER CUI È OBIETTIVAMENTEANTIE- CONOMICO L AZIONE DI RECUPERO 10

13 CONCLUSIONI Nella normativa troviamo ricorrente il riferimento agli elementi certi e precisi, che di seguito elenchiamo per chiarire quando un credito diventa inesigibile per l Amministrazione Finanziaria. Assoggettamento del debitore a procedura concorsuale. Procedura esecutiva protratta fino al pignoramento negativo o fino al ricavo infruttuoso della vendita dei beni pignorati e l attestazione dell inesistenza di altri beni del creditore. Dichiarazione di irreperibilità rilasciata dalla pubblica autorità. Decesso del debitore e rinuncia all eredità (senza altre attività) da parte degli eredi. Accertamento di una truffa da parte degli organi inquirenti. E nel caso di crediti all estero: Dichiarazione del sinistro emesso dalla SACE. Dichiarazione di insolvenza da parte di organi giurisdizionali esteri. Dichiarazione di non reperibilità della Camera di Commercio estera. Per i crediti esteri vedi l Allegato 3 Circolare Ministeriale 39 del 10/05/02. Quando si verifica uno dei casi sopra descritti è possibile portare in perdita il credito ma solo nell esercizio di competenza. Infatti poiché gli elementi certi e precisi hanno una data certa, la deducibilità fiscale può avvenire solo nell anno in cui gli stessi si sono verificati. Per esempio, se un pignoramento negativo avviene nel 2009 è possibile portare a perdita quel credito solo nel 2009, in rispetto all art. 109 del TUIR ed alla sentenza 16330/

14 LA CESSIONE PRO SOLUTO È UNO STRUMENTO FISCALMENTE AM- MESSO PER PORTARE A PERDITA CREDITI CHE ABBIANO ELEMENTI CERTI E PRECISI MA CON LA DATA DI UN ESERCIZIO ANTERIORE A QUELLO IN CORSO. In sintesi, l analisi rigorosa della vigente normativa che regola la deducibilità delle perdite su crediti ci consente di trarre le seguenti conclusioni: - per i crediti non di modesto importo, in mancanza di una procedura concorsuale e di altri elementi certi e precisi è necessario attivare in ogni caso una procedura legale fino al pignoramento negativo; se esiste una procedura concorsuale o elementi certi e precisi, è necessario verificare l anno di competenza e qualora fossero antecedenti all esercizio in cui si vuole imputare la perdita si può ricorrere alla cessione pro soluto. - per i crediti di modesto importo, se esiste una procedura concorsuale o elementi certi e precisi, è necessario verificare l anno di competenza e qualora fossero antecedenti all esercizio in cui si vuole imputare la perdita si può ricorrere alla cessione pro soluto; in mancanza di elementi certi e precisi è necessario effettuare in ogni caso i normali tentativi di recupero come l invio di diffide e intimazioni ad adempiere. È necessario inoltre giustificare l antieconomicità dell azione di recupero mediante: - titoli di credito protestati; - infruttuosa notifica di atti di precetto; - visura protesti positiva; - visura catastale negativa; - chiusura dei locali dell impresa; - cessazione dell attività. Dopodichè è possibile effettuare la cessione pro soluto per determinare la data certa e la definitività della perdita. 12

15 crediti inesigibili esistenza di elementi certi e precisi fallimento o altra procedura concorsuale periodo d imposta degli elementi certi e precisi = anno imputazione della perdita periodo d imposta degli elementi certi e precisi anno anno apertura apertura della della procedura procedura = / = = / anno imputazione della perdita anno imputazione della perdita anno imputazione della perdita crediti inesigibili perdita deducibile perdita deducibile 13

16 Deducibilità delle perdite di crediti di modesto importo tentativo di recupero: invio di diffida e di intimazione ad adempiere Evitare procedure dispendiose e antieconomiche di recupero considerando: l ammontare del credito il costo della procedura esecutiva fino al pignoramento la percentuale di recuperabilità Attenuazione del rigore (non assenza) con il quale valutare gli elementi di certezza e precisione Esistenza di fatti che possono far presumere con sufficiente ragionevolezza l inrrealizzabilità del credito: Titoli di credito protestati infruttuosa notifica di atti di precetto Visure catastali negative chiusura dei locali Cessazione dell attività cessione pro soluto perdita deducibile 14

17 MODALITÀ OPERATIVE Deliberazione della cessione La cessione è considerata un atto di straordinaria amministrazione. Pertanto è sempre consigliabile, per la regolarità dell operazione la delibera del Consiglio di Amministrazione o dell Assemblea dei Soci (Allegato 9). Nel caso di Amministratore unico in possesso di poteri di straordinaria amministrazione tale delibera non è strettamente necessaria, mentre è vincolante l approvazione dell Assemblea dei Soci nel caso di Amministratore unico con poteri di ordinaria amministrazione. La delibera deve chiaramente evidenziare la convenienza economica della cessione, relativamente ai singoli crediti ceduti. Contratto di cessione La cessione dei crediti è un contratto che si perfeziona con il consenso delle parti, cioè nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha la conoscenza dell accettazione dell altra parte (art.1360 C.C.). Forma scritta L atto di cessione stipulato in forma scritta ha il compito di fornire la certezza che la perdita sia imputabile ad un determinato esercizio e sia di un determinato importo. Elementi necessari nel contratto sono pertanto la data certa e l importo certo. E possibile utilizzare a tal fine o lo scambio di corrispondenza con data certa o il contratto con relativa registrazione. Scambio di corrispondenza Lo scambio di corrispondenza con data certa, non richiede il pagamento della tassa di registrazione (0,50 % sul valore nominale dei crediti ceduti) salvo l insorgenza del caso d uso, cioè nel caso in cui sia necessario depositare presso le Cancellerie Giudiziarie o la Pubblica Amministrazione il contratto per la sua acquisizione agli atti. La data certa può essere determinata dall apposizione del bollo postale sulla carta contenente le pattuizioni dei contraenti, in modo che la scrittura formi un corpo unico con il quale il bollo è impresso (Cass. Civ., sez. III, 24/08/90 n. 8692). Registrazione Il contratto (Allegato 8) deve essere registrato entro 20 giorni dalla data dell atto. La tassa di registrazione corrisponde allo 0,50% del valore nominale dei crediti ceduti (D.P.R.26/4/86 n.131). In questo caso le spese per la registrazione sono a carico del cedente. 15

18 Notifica al debitore ceduto Pur non essendo necessaria l accettazione né la notifica al debitore ceduto dell avvenuta cessione per il perfezionamento del contratto, la procedura corretta prevede che il cedente esegua la notifica della cessione al debitore, inviandone copia per conoscenza al cessionario. La notifica può avvenire con qualsiasi mezzo ma tipicamente avviene mediante lettera raccomandata A.R. Regime I.V.A. Per quanto riguarda la cessione dei crediti sotto il profilo dell I.V,A. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e succ. mod.) è agevole rilevare l esclusione. Infatti non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno per oggetto crediti in denaro, questo dalla lettera a) del comma 3 dell art. 2 del decreto istitutivo. PROFILI CONTABILI Come noto gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50% dell ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio (Art.106 T.U.I.R.). La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 5% dei crediti indicati esistenti alla fine dell esercizio. La cessione pro soluto del credito comporta dal punto di vista fiscale, il sorgere di una perdita fiscalmente deducibile che rientra nel meccanismo previsto dall art. 106 del D.P.R. n. 917/86, come ogni altra perdita su crediti. Tali perdite sono direttamente imputabili a costo per la parte eccedente l importo del fondo. Esempi di scritture contabili Fondo svalutazione crediti capiente della perdita DIVERSI...a...credito verso CASSA (prezzo di cessione) -FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (differenza tra importo nominale e prezzo di cessione) Cessione credito a CANDIA S.p.A. 16

19 Fondo svalutazione crediti parzialmente capiente della perdita DIVERSI...a... credito verso CASSA(prezzo di cessione) -FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (capienza del fondo) -PERDITA SU CREDITI (Importo residuo non coperto dal fondo) Cessione credito a CANDIA S.p.A. Fondo svalutazione crediti non costituito o totalmente utilizzato DIVERSI...a... credito verso CASSA (prezzo di cessione) PERDITA SU CREDITI (differenza tra importo nominale e prezzo di cessione) Cessione credito a CANDIA S.p.A. 17

20 GUIDA PRATICA Dopo l analisi dei crediti e l accordo per il corrispettivo della cessione è possibile predisporre i documenti necessari per il perfezionamento del contratto. La procedura è molto semplice. 1- Lettera proposta di cessione (Allegato 4) Deve essere sottoscritta dal o dai legali rappresentanti della società. Essendo la cessione un atto di straordinaria amministrazione, è importante verificare a chi sono delegati tali poteri. In calce al contratto o in allegato deve seguire l elenco dei crediti ceduti. 2 - Elenco dei crediti ceduti Il contratto di cessione prevede l elenco analitico dei singoli crediti ceduti. Lo schema da utilizzare, anche se non tassativo, dovrebbe essere il seguente: 1 NOMINATIVO Indirizzo Euro (tot credito 1) Fattura N. xxx del xx/xx/xx Fattura N. xxx del xx/xx/xx Euro (importo) Euro (importo) 2 3 NOMINATIVO Indirizzo Euro (tot credito 2) Fattura N. xxx del xx/xx/xx Euro (importo) Nota di accredito n. xx del. xx/xx/xx Euro (importo) NOMINATIVO Indirizzo Euro (tot credito 3) Fattura N. xxx del xx/xx/xx Euro (importo) Acconto (RIBA pagata) in data xx/xx/xx TOTALE CEDUTO Euro...(somma crediti) 3 - La data certa La lettera di cessione deve essere piegata in tre e spedita per raccomandata R.R. senza busta in modo che il timbro postale sia apposto direttamente sul foglio di carta contenente le pattuizioni oppure è possibile presentare presso l ufficio postale il documento avente corpo unico: - sulla prima pagina del documento deve essere apposta la dicitura si richiede l apposizione del timbro postale per la data certa seguito da data e firma; - se il documento è formato da più pagine, devono essere spillate e sulla prima pagina del documento l esibitore deve apporre di proprio pugno la scritta documento unico formato da n. xxx pagine ; - affrancare sulla prima pagina in base alle tariffe di posta vigenti. 18

21 4 - CANDIA S.p.A. Invia al cedente la lettera di accettazione (Allegato 5): la cessione è conclusa e il cedente contabilizza la perdita. 5 - Il cedente compila e sottoscrive le notifiche al debitore ceduto (Allegato 6 in duplice copia e le invia a CANDIA S.p.A. 6 - Il cedente invia la nota di debito (Allegato 7) per il corrispettivo pattuito. 7 - Il cedente invia a CANDIA S.p.A. tutta la documentazione relativa ai crediti ceduti, e più precisamente: copia delle fatture; originali dei titoli insoluti (assegni, cambiali o altri titoli di credito); copia della documentazione inerente alle procedure concorsuali; copia della documentazione inerente i crediti ceduti (es. lettere di contestazione). 19

22 Lavorazione dei crediti acquistati Candia S.p.A. svolge da 15 anni come attività prevalente la gestione di crediti di difficile esigibilità e sia per l attenzione posta nella preparazione e redazione dell operazione, sia perché in questa operazione rientra la nostra normale attività, non è mai sorta una contestazione in merito alla deducibilità fiscale delle perdite. Naturalmente una cessione valore a vile dei crediti può in astratto apparire antieconomica se questa operazione non fosse così diffusa e di grande rilevanza. Non è meno importante in che modo vengono attivate le procedure di recupero. Candia S.p.A. svolge l attività di recupero con la massima correttezza e professionalità in modo da non danneggiare l immagine del cedente. Per questo motivo l attività di recupero viene effettuata solo direttamente o tramite società di recupero con certificazione di qualità 20

23 ACQUISTO CREDITI TRIBUTARI MATURATI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI DESTINATARI DEL SERVIZIO Le procedure concorsuali di qualsiasi tipo (fallimenti, concordati preventivi, liquidazioni coatte amministrative, amministrazioni straordinarie). PRESUPPOSTI Vantare un credito tributario (Iva, Irpeg/Ires, Irap) già chiesto o da richiedere a rimborso. CONTRAENTI Cedente: la Procedura. Cessionario: Candia S.p.A. VANTAGGI PER LA PROCEDURA CEDENTE Il ricorso alla cessione pro soluto dei crediti tributari soddisfa numerose esigenze: Chiudere le procedure in tempi ragionevoli; Favorire la liquidazione dei crediti tributari ad un valore sufficientemente elevato a vantaggio della massa creditizia; Certezza dell incasso di una parte del credito; Assenza di costi. PROCEDURA OPERATIVA 1. Il Curatore/Commissario Giudiziale richiede a CANDIA S.p.A. un offerta per l acquisto pro-soluto del credito erariale vantato dalla Procedura: specifica le caratteristiche (natura, importo, periodo in cui è sorto, quando è stato o verrà chiesto a rimborso, ecc.); fornisce le dichiarazioni fiscali richieste da Candia S.p.A. con le relative ricevute di presentazione; consegna la situazione aggiornata dei carichi pendenti rilasciata dal Concessionario alla riscossione; informa in merito all esistenza di procedure contenziose non definite promosse da qualsivoglia Ufficio dell Agenzia delle Entrate e/o da Concessionari alla riscossione a carico del cedente, di insinuazioni al passivo della Procedura da parte deipredetti Uffici/Enti e di eventuali riparti effettuati a loro favore. 21

24 2. Candia S.p.A. formula un offerta con tutte le condizioni e le modalità per l acquisto, valutando il grado di certezza, liquidabilità ed esigibilità dei crediti tributari, l eventuale compensabilità dei crediti chiesti a rimborso con ulteriori precedenti debiti tributari della procedura. L importo del corrispettivo della cessione viene stabilito di volta in volta in base ad una serie di parametri (credito sorto in costanza di procedura ovvero ante procedura; credito ancora accertabile ovvero non più accertabile da parte dell Amministrazione Finanziaria; ammontare del credito, ecc.). 3. In caso di gradimento dell offerta, il Curatore/Commissario Giudiziale richiede al Giudice Delegato l autorizzazione a cedere i crediti. Ottenuta l autorizzazione, si procede alla stipula notarile dell atto di cessione di credito, con contestuale pagamento del corrispettivo pattuito. 4. Le spese relative all atto di cessione, alla notifica dello stesso agli uffici competenti e dell eventuale garanzia fideiussoria sono a carico di Candia S.p.A. 22

25 Allegato 1 - Codice Civile Cedibilità dei crediti. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione Divieti di cessione. I magistrati dell ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni possedute dal cessionario Documenti probatori del credito. Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti Accessori del credito. Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Il cedente non può trasferire al cessionario, senza il consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta in pegno. Salvo patto contrario, la cessione non comprende i frutti scaduti Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell avvenuta cessione Efficacia della cessione rispetto ai terzi. Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata accettata prima dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno. 23

26 1266. Obbligo di garanzia del cedente. Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l evizione Garanzia della solvenza del debitore. Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito è dipesa da negligenza del cessionario nell iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso. 24

27 Allegato 2 - Sentenza 03/08/2005 n , Cass. civile, sez. Tributaria Intitolazione: Imposta sui redditi - Redditi di imprese - Crediti inesigibili - Deduzione Anno di riferimento - Art. 66, terzo comma, TU n. 917 del Interpretazione. Massima: L art. 66, terzo comma, TU 22 dicembre 1986 n. 917 deve essere interpretato nel senso che l anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perchè in quel momento stesso si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilita. Diversamente opinando si rimetterebbe all arbitrio del contribuente la scelta del periodo d imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d impresa. La Commissione tributaria regionale sulla premessa di principio che occorresse accertare quando fossero emersi elementi certi e precisi della loro irrecuperabilita, ex art. 66 del Tuir, ha ritenuto che dagli atti esaminati tali elementi fossero emersi nell anno 1988, che rappresentava pertanto l anno di competenza per la loro deduzione. Ha valorizzato a tal uopo la nota del legale della banca, acquisita in atti, e le procedure esecutive non andate a buon fine. Tanto premesso, la tesi sostenuta dalla societa ricorrente, secondo la quale, l insolvibilita dei debitori, benche fosse emersa nell anno 1988, permaneva ancora nell anno successivo, e, quindi, correttamente le azzero in tale anno, postulando la norma contenuta solo che al momento in cui la perdita viene dedotta risulti da elementi certi e precisi, non e appagante. L art. 66, comma 3, del Tuir piu volte citato prevede testualmente che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e assoggettato a procedure concorsuali. Il tenore letterale di questa disposizione consente di interpretarla nel senso che l anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non puo piu essere soddisfatto, perche in quel momento stesso si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilita. Diversamente opinando si rimetterebbe all arbitrio del contribuente la scelta del periodo d imposta in cui gli sarebbe piu vantaggioso operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d impresa (vd. Cass. n /2001). 25

28 26 Tanto premesso in linea di principio, la decisione della Commissione tributaria regionale, che fonda la sua conclusone su questa esegesi, oltre che corretta e altresi incensurabile, siccome la valutazione e l apprezzamento dei dati probatori offerti al suo esame e valorizzati ai fini dell individuazione del momento in cui sono emersi suddetti elementi certi e precisi, non e suscettibile di controllo o riesame in questa sede, implicando indagini sul merito precluse a questa Corte. A tale riguardo giova ribadire che la prova della sussistenza degli elementi suddetti non impone ne la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito, ne tampoco che sia intervenuta sentenza di fallimento del debitore (Cass., n. 3862/2001).

29 Allegato 3 - Circolare Ministeriale 39 del OGGETTO: Perdite su crediti esteri. Perdite su crediti nelle procedure concorsuali. Componenti negativi di reddito. Articoli 66 e 76 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n Premessa Sono pervenute richieste di chiarimento da parte di alcune Direzioni Regionali in merito alla deducibilità dal reddito d impresa delle perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti residenti in Stati non appartenenti all Unione europea, con particolare riferimento al caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure fallimentari previste da ordinamenti esteri. Tenuto conto della rilevante esposizione di numerosi contribuenti italiani nei confronti di debitori localizzati in paesi esteri che nel corso del 2001 hanno subito una crisi finanziaria e della ammissione alla procedura di riorganizzazione (cosiddetto: Chapter 11) prevista dal Federal Bankruptcy Code di uno dei piu grandi gruppi statunitensi, già quotato alla borsa di New York, si forniscono i seguenti chiarimenti ai quali gli Uffici dovranno attenersi nell espletamento dell attività di controllo. Disposizioni normative L articolo 66 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina la deducibilità delle perdite su crediti nella determinazione del reddito d impresa senza effettuare alcuna distinzione in funzione della localizzazione del debitore. Pertanto, dalla lettera della norma, non emerge alcuna sostanziale differenziazione nella deduzione delle perdite su crediti vantati nei confronti di debitori esteri rispetto alle perdite su crediti verso debitori residenti in Italia. Allo stesso modo la legge non detta criteri speciali, ai fini del riconoscimento della deduzione, in funzione delle procedure fallimentari esistenti in ordinamenti diversi da quello italiano. Il comma 3 dell articolo 66 del TUIR, confermando, quale condizione necessaria ai fini della deduzione delle perdite su crediti, la sussistenza di elementi certi e precisi, ha introdotto, altresì, la possibilità di dedurre tali componenti negativi in ogni caso... se il debitore é assoggettato a procedure concorsuali. Ai sensi dell articolo 11 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali (che danno diritto alla deduzione ex comma 3 dell articolo 66 del TUIR) dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 27

30 Poiché la disposizione appena richiamata non annovera tra le procedure in presenza delle quali si ha diritto in ogni caso a computare la perdita su crediti in deduzione dal reddito anche l amministrazione controllata di cui al Titolo IV del regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, é da ritenere che in presenza di tale procedura si richieda, ai fini di detta deducibilità, che la perdita sia desumibile da elementi certi e precisi. Peraltro, l impresa ammessa alla procedura di amministrazione controllata non si trova in stato di insolvenza, ma solo in una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni. Pertanto, con l accoglimento da parte del tribunale dell istanza di ammissione a detta procedura, non si verifica per il creditore una diminuzione certa del credito vantato, ma solo un impedimento temporale alla riscossione dello stesso. Infine, il comma 7bis dell articolo 76 del TUIR ha introdotto particolari condizioni ai fini della deducibilità dei componenti negativi di reddito (tra i quali sono senz altro comprese le perdite su crediti) derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati di cui al D.M. 23 gennaio 2002 (cosiddetta black list ai fini dell indeducibilità). Debitori esteri In presenza di crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti, specie se trattasi di debitori localizzati in un paese non appartenente all Unione europea o - come si dirà al successivo paragrafo 5 - in uno stato o territorio incluso nella black list approvata con DM 23 gennaio 2002, é necessario valutare attentamente gli elementi certi e precisi in funzione dei quali può essere riconosciuta la deduzione delle perdite dal reddito d impresa. Già in precedenti orientamenti (cfr. Circolare n. 131 del 19 luglio 1978, Risoluzione prot. 656 del 16 maggio 1979, in Documentazione tributaria nel sito l Amministrazione aveva chiarito che gli elementi certi e precisi, cui fa riferimento la norma, permettono la deduzione delle perdite su crediti nella determinazione del reddito d impresa, quando le perdite divengono definitive, escludendo pertanto ogni elemento valutativo e presuntivo. Nel caso di crediti vantati nei confronti di debitori non residenti, ai fini della deduzione delle perdite, allo stesso modo che per i crediti vantati nei confronti di soggetti residenti, si dovrà dimostrare la definitività della perdita del credito, conformemente agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla SACE (Istituto per i servizi assicurativi del Commercio estero). 28

31 Dette pronunce vanno interpretate tenuto conto delle successive disposizioni normative introdotte con il comma 3 dell articolo 66 del TUIR che, come si é detto, permette la deduzione in ogni caso quando il debitore é assoggettato a procedure concorsuali. Procedure concorsuali estere Per poter dedurre le perdite su crediti, ai sensi del comma 3 dell articolo 66 del TUIR, già nell esercizio di apertura di una procedura concorsuale, é necessario verificare che il debitore estero sia assoggettato, secondo l ordinamento del paese di appartenenza, ad una procedura concorsuale assimilabile a quelle elencate nel citato art. 11 del D.P.R. n. 42/88. In particolare, con riferimento alla procedura fallimentare di ristrutturazione societaria denominata Chapter 11 dell ordinamento degli Stati Uniti d America, si fa presente che la stessa, in quanto equiparabile alla amministrazione controllata prevista dal nostro ordinamento, non permette al creditore residente la possibilità di dedurre l importo integrale del credito ai sensi del comma 3 dell articolo 66 alla data di apertura della procedura stessa. Infatti, la procedura di riorganizzazione prevista dal Chapter 11 (già denominata dalla stampa specializzata italiana procedura di amministrazione controllata ) consente generalmente al debitore di continuare la gestione delle attività e di riorganizzare l impresa con la predisposizione di un piano di rimborso dei debiti intero o parziale che non prevede la cessazione della attività d impresa. Il Tribunale fallimentare ammette l impresa alla procedura di riorganizzazione e acconsente alla continuazione della attività, quando valuta che l impresa ha la possibilità di superare la fase di illiquidità senza causare un pregiudizio ai creditori, ottenendo un risultato superiore alla immediata liquidazione della impresa. In casi particolari viene nominato un trustee che assiste da vicino gli amministratori nella gestione e vigila sull operato degli stessi nella attuazione della procedura. Detta procedura di riorganizzazione non può essere accordata quando la crisi dell impresa sia tale che la prosecuzione della attività arrecherebbe un pregiudizio ai creditori precedenti alla richiesta di amministrazione controllata. Con la convalida del piano di ristrutturazione presentato dagli amministratori, il Tribunale fallimentare definisce per la prima volta la modalità di rimborso dei debiti. Pertanto solo alla data in cui il piano di riorganizzazione viene convalidato, e questo prevede un rimborso parziale per alcune categorie di creditori, sarà possibile per il creditore residente dedurre la quota dei crediti che il piano convalidato prevede di non rimborsare. Poiché in linea teorica il piano di ristrutturazione può prevedere l intero pagamento di tutti i debiti, la circostanza che un debitore statunitense chieda l ammissione alla procedura del Chapter 11 non permette conseguentemente alla impresa residente di dedurre per intero l eventuale svalutazione dei suoi crediti. 29

32 La convalida del piano di riorganizzazione da parte del Tribunale fallimentare permetterà invece al creditore italiano di avere un primo elemento di certezza circa l eventuale irrecuperabilità di taluni crediti. A quella data sarà pertanto possibile dedurre la quota di perdita divenuta irrecuperabile in base al piano. Allo stesso modo, la grave crisi economica e finanziaria che ha colpito l Argentina alla fine del 2001, con il conseguente blocco dei pagamenti internazionali, sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati, non consente automaticamente la deduzione delle perdite su crediti eventualmente contabilizzate dalle imprese italiane che vantano posizioni creditorie in quel paese. La situazione del debitore, che si trovi nell impossibilità tecnica di far fronte ai suoi impegni per effetto del blocco dei pagamenti, in sé non realizza un ipotesi di definitiva perdita su crediti, potendosi prospettare l eventualità che nel medio termine egli riesca in tutto o in parte, ad assolvere le proprie obbligazioni. La situazione di temporanea illiquidità non é pertanto sufficiente a consentire la deduzione integrale del credito, richiedendosi a tal fine un attenta valutazione della situazione giuridica del credito e del singolo debitore. Debitori localizzati in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati Ad integrazione di quanto prima chiarito, é necessario effettuare un ulteriore precisazione in merito alla localizzazione del debitore il cui credito diviene inesigibile. Con l emanazione del Decreto Ministeriale 23 gennaio 2002, che ha individuato gli Stati ed i territori non appartenenti all Unione europe aventi regimi fiscali privilegiati, le perdite su crediti afferenti debitori ivi localizzati non sono ammesse in deduzione quali componenti negativi di reddito ai sensi del comma 7bis dell articolo 76 del TUIR. Tuttavia, anche relativamente alla particolare fattispecie delle perdite su crediti, in funzione del disposto del successivo comma 7ter dell articolo 76 citato, la disposizione appena richiamata non trova applicazione qualora l impresa residente, interessata alla deduzione delle perdite, dimostri che il debitore (impresa estera) svolgeva prevalentemente un attività commerciale effettiva, ovvero che l operazione da cui derivava il credito, successivamente trasformatosi in perdita, rispondeva ad un effettivo interesse economico e che la stessa ha avuto concreta esecuzione. In tal caso la perdita sarà ammessa in deduzione dal reddito quando ricorrano ovviamente le altre condizioni esaminate ai precedenti punti 3 e 4. 30

33 Allegato 4 - Lettera proposta di cessione crediti Spett.le CANDIA S.p.A. Via Monte Zovetto Cuneo OGGETTO: cessione pro soluto di n.... crediti per complessivi Euro... Con riferimento alle intese intercorse Vi confermiamo quanto segue: la nostra Società è titolare di tutti i crediti, indicati in calce, nei confronti di n..nominativi per un ammontare di Euro (...) la nostra Società incontra difficoltà nella gestione di detti crediti, anche in connessione con la onerosità delle procedure e la aleatorietà del recupero. Tutto ciò premesso dal momento che la Vostra Società ha per oggetto la gestione di crediti di terzi mediante la cessione degli stessi, ed è iscritta, presso l U.I.C., nell Elenco Generale degli Intermediari Finanziari ex art.106 T.U.L.B. n 385/93 al n 28569, con la presente Vi offriamo in cessione tutti i crediti in calce, verso il corrispettivo di Euro. ( ) che ci rimetterete al ricevimento della nostra nota di debito (non soggetto ad IVA ai sensi dell art. 2 3 comma lett. a) del DPR n. 633). Resta inteso che: 1. Modalità della cessione. La presente cessione è da considerarsi a tutti gli effetti pro soluto e quindi senza diritto di rivalsa nei nostri confronti qualora i debitori ceduti non provvedano al pagamento del dovuto. 2. Documenti probatori del credito. Ai sensi dell Art del Cod. Civ. Vi saranno consegnati i documenti costitutivi e probatori dei singoli crediti cedutivi, utili a surrogarvi nelle eventuali azioni già intraprese sino ad oggi. 3. Obblighi a carico della cedente. Prendiamo atto che a far data dall accettazione della presente viene meno ogni nostra titolarità sui crediti ceduti e conseguentemente non potremo ricevere pagamenti che, ove fossero comunque effettuati in nostro favore, dovranno essere da noi immediatamente trasferiti con giusta valuta a Vostro favore, né compiere qualsiasi atto dispositivo dei crediti, né effettuare sconti, né concordare con il debitore alcuna modalità di pagamento. Ci impegniamo a sottoscrivere qualsiasi atto, lettera o documento necessario o utile a farvi incassare nella Vostra qualità di cessionari i crediti cedutivi per conto capitale, interessi ed accessori. 31

34 4. Obblighi a carico della cessionaria. Vi obbligate a non applicare ai crediti ceduti tassi moratori superiori al tasso legale. Resta inteso e convenuto che nessun rimborso ci potrà essere richiesto per spese che verranno sostenute a fronte di ulteriori tentativi per il recupero dei crediti acquistati e Vi impegnate, nell eventuale fase di escussione, ad agire nei confronti dei debitori ceduti con la dovuta correttezza e professionalità in modo da non danneggiare la nostra immagine. 5. Crediti ceduti. Con riferimento ai crediti di che trattasi, dichiariamo e garantiamo che: a) i crediti sono veri ed esistenti e si riferiscono a cessioni di merci o prestazioni di servizi o finanziamenti effettivamente da noi eseguiti, con il rispetto delle modalità contrattuali pattuite con il debitore; b) non esistono pagamenti da effettuare nei confronti di legali esterni per prestazioni professionali da noi richieste; c) per quanto a nostra conoscenza, nessuno dei debitori ceduti vanta crediti nei nostri confronti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti oggetto della cessione. 6. Notifiche. Le notifiche ai debitori ceduti (notifiche effettuate a norma dell art.1264 c.c.) sono effettuate a cura della ditta cessionaria. 7. Privacy. Dichiariamo di aver acquisito e trattato i dati personali di ciascun debitore ceduto in conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n Codice in materia di protezione dei dati personali. 8. Foro competente. Per ogni controversia inerente al presente atto, sarà esclusivamente competente il Foro di Cuneo. Restiamo in attesa di una Vostra conferma di quanto contenuto nella presente in segno di Vostro accordo ed accettazione e di conseguente perfezionamento contrattuale. Dettaglio dei crediti ceduti: Cuneo, CANDIA S.p.A. 32

35 Allegato 5 - Lettera accettazione (perfezionamento del contratto) Spett.le... OGGETTO: acquisto pro soluto di n.. crediti per complessivi Euro.. Con riferimento alla Vostra raccomandata del.. Vi confermiamo di accettare la cessione pro soluto dei crediti in essa elencati e precisamente di n.. nominativi per un ammontare di Euro.. (..) al prezzo convenuto di Euro. ( ) che Vi rimetteremo al ricevimento della Vostra nota di debito (non soggetto ad IVA ai sensi dell art.2 3 comma lett. a) del DPR n. 633). Resta inteso che: 1. Modalità della cessione. La presente cessione è da considerarsi a tutti gli effetti pro soluto e quindi senza diritto di rivalsa nei Vostri confronti qualora i debitori ceduti non provvedano al pagamento del dovuto. 2. Documenti probatori del credito. Ai sensi dell Art.1262 del Cod. Civ. ci saranno consegnati i documenti costitutivi e probatori dei singoli crediti ceduti, utili a surrogarci nelle eventuali azioni già intraprese sino ad oggi. 3. Obblighi a carico della cedente. Prendete atto che a far data dall accettazione della presente viene meno ogni Vostra titolarità sullo stesso e conseguentemente non potrete ricevere pagamenti che, ove fossero comunque effettuati in Vostro favore, dovranno essere da Voi immediatamente trasferiti con giusta valuta a nostro favore, né compiere qualsiasi atto dispositivo dei crediti, né effettuare sconti, né concordare con il debitore alcuna modalità di pagamento. Vi impegnate a sottoscrivere qualsiasi atto, lettera o documento necessario o utile a farci incassare nella nostra qualità di cessionari i crediti cedutici per conto capitale, interessi ed accessori. 4. Obblighi a carico della cessionaria. Ci obblighiamo a non applicare ai crediti ceduti tassi moratori superiori al tasso legale. Resta inteso e convenuto che nessun rimborso Vi potrà essere richiesto per spese che verranno sostenute a fronte di ulteriori tentativi per il recupero dei crediti acquistati e ci impegniamo, nell eventuale fase di escussione, ad agire nei confronti dei debitori ceduti con la dovuta correttezza e professionalità in modo da non danneggiare la Vostra immagine. 33

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA 1. PREMESSA L art. 33, comma 5, del D.L. 22.6.2012, n. 83, così come modificato dalla legge di conversione 7.8.2012 n. 134, ha sostituito il comma 5 dell articolo

Dettagli

Periodico informativo n. 26/2014. Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale

Periodico informativo n. 26/2014. Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale Periodico informativo n. 26/2014 Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che la Legge di stabilità 2014 è intervenuta

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002 Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

CONTRATTO DI CESSIONE CREDITI. Tra. Crescent Italia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig

CONTRATTO DI CESSIONE CREDITI. Tra. Crescent Italia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig CONTRATTO DI CESSIONE CREDITI Tra Crescent Italia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig, con sede in Arezzo Piazzetta Sopra i Ponti 2, partita IVA di seguito anche Parte cessionaria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di esercizio delle variazioni IVA in

Dettagli

f e r d i n a n d o b o c c i a

f e r d i n a n d o b o c c i a Circ. n. 10 del 22 gennaio 2013 A TUTTI I CLIENTI L O R O S E D I Oggetto: COMPENSAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Procedura di certificazione degli stessi 1.

Dettagli

OTTIMIZZAZIONE CREDITI INSOLUTI/IN SOFFERENZA: AZIONE GIUDIZIALE- RECUPERO FISCALE. Studio Legale Santosuosso e Associati www.santosuosso.

OTTIMIZZAZIONE CREDITI INSOLUTI/IN SOFFERENZA: AZIONE GIUDIZIALE- RECUPERO FISCALE. Studio Legale Santosuosso e Associati www.santosuosso. OTTIMIZZAZIONE CREDITI INSOLUTI/IN SOFFERENZA: AZIONE GIUDIZIALE- RECUPERO FISCALE CREDITI INSOLUTI/ IN SOFFERENZA A) INATTIVITA LEGALE (RECUPERO «NEGOZIALE» > DILAZIONE) B) ATTIVITA DI RECUPERO LEGALE

Dettagli

Le perdite su crediti

Le perdite su crediti Il bilancio 2013 : novità e criticità Le perdite su crediti dott. Paolo Farinella Commissione Principi Contabili ODCEC Milano Milano 28 febbraio 2014 sede corso Europa 11 0. Introduzione Sintesi argomenti

Dettagli

www.creditmarketplace.it

www.creditmarketplace.it www.creditmarketplace.it 1 Con CreditMarketplace trasformi i tuoi crediti in sofferenza in vantaggi fiscali www.creditmarketplace.it 2 CHI SIAMO Credit Marketplace è un marchio di Cred.it Società Finanziaria

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI. Dott. Gianluca Odetto

SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI. Dott. Gianluca Odetto Dott. Gianluca Odetto ART. 33 DL 83/2012 Novità Inserimento del piano di ristrutturazione del debito tra le procedure concorsuali. Inserimento tra le ipotesi di non sopravvenienza attiva della riduzione

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Circolare N.91 del 17Giugno 2011. Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate

Circolare N.91 del 17Giugno 2011. Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate Circolare N.91 del 17Giugno 2011 Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate Gentile cliente, con la presente

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Factoring Tour: Bari

Factoring Tour: Bari Factoring Tour: Bari Il factoring: la gestione professionale dei crediti al servizio dell impresa LA CESSIONE DEI CREDITI IVA E NOVITA IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE Intervento di Massimo Lupi, avvocato

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

TEMA 6. Aspetti civilistici e fiscali della svalutazione dei crediti

TEMA 6. Aspetti civilistici e fiscali della svalutazione dei crediti TEMA 6 75 Aspetti civilistici e fiscali della svalutazione dei crediti di Gian Carlo Bondi Per ragioni di semplicità, negli esempi si ipotizza che il Fondo rischi su crediti preesistente coincida con le

Dettagli

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 53 di data 13 aprile 2015.

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 53 di data 13 aprile 2015. Deliberazione della Giunta esecutiva n. 53 di data 13 aprile 2015. Oggetto: Adesione al Protocollo promosso dalla Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell accesso al credito dei fornitori della

Dettagli

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio. RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 ottobre 2003 OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali

EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali EROGAZIONI LIBERALI: le agevolazioni fiscali aggiornata con la normativa in vigore al 30 novembre 2007 2. LE LIBERALITÀ ALLE LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE Per effetto del cosiddetto

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il

Dettagli

RISOLUZIONE N. 70/E. Roma, 29 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 70/E. Roma, 29 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 70/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 Oggetto: Istanza di interpello - ALFA S.p.a. - Cessione di crediti pro soluto - Deducibilità delle perdite - Articolo

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore

730, Unico 2013 e Studi di settore 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 15 14.05.2014 La svalutazione dei crediti Disciplina fiscale ed esempi di compilazione del modello Unico14 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria:

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato

Re: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE CORSO MATTEOTTI, 10 20121 MILANO, ITALIA TEL +39 02 45 41 3800 FAX +39 02 45 41 3801 PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 2 00161 ROMA, ITALIA TEL +39 06 45 21 3900 FAX +39 06 68 19

Dettagli

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012

Elenco Intermediari operanti nel settore finanziario n. 27193. RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31.12.2012 CITHEF S.C. a R.L. Sede Legale: Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli Capitale Sociale:euro 610.330 i.v. R.E.A. Napoli n.507434 Registro Imprese di Napoli e C.F. 06629110633 Elenco Intermediari operanti nel

Dettagli

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009 RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare

Dettagli

Un efficace modello organizzativo attuato per il recupero dei crediti delle imprese del settore Food & Beverage

Un efficace modello organizzativo attuato per il recupero dei crediti delle imprese del settore Food & Beverage Un efficace modello organizzativo attuato per il recupero dei crediti delle imprese del settore Food & Beverage Studio Legale Santosuosso e Associati Consulenza Legale per le Imprese Verona Milano Treviso

Dettagli

ATTO DI CESSIONE PRO-SOLUTO

ATTO DI CESSIONE PRO-SOLUTO Allegato 1 ATTO DI CESSIONE PRO-SOLUTO DI CREDITI CERTIFICATI MEDIANTE LA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI CUI AL COMMA 1 DELL ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente

RISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Disciplina fiscale Lezione 5 I crediti

Disciplina fiscale Lezione 5 I crediti Disciplina fiscale Lezione 5 I crediti Perdite su crediti Le perdite su crediti, sia nazionali che esteri, sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi. Sono in ogni caso deducibili quando

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Rag. Fabio Mongiardini. Studio Coda Zabetta, Mongiardini& Partners-Rag. Fabio Mongiardini, Dott. Massimiliano Teruggi

Rag. Fabio Mongiardini. Studio Coda Zabetta, Mongiardini& Partners-Rag. Fabio Mongiardini, Dott. Massimiliano Teruggi NUOVO REGIME DELLE PERDITE SU CREDITI Rag. Fabio Mongiardini 1 Art. 33 DL 83/2012 (DECRETO SVILUPPO) Importanti novità in materia di perdite su crediti sia nell ambito di procedure concorsuali sia al di

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione

Dettagli

Ritardi di Pagamento

Ritardi di Pagamento Ritardi di Pagamento Recepimento Direttiva Late Payments Direttiva 2011/7/UE (Late Payments) Recepita con decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre

Dettagli

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI TRA

ATTO DI CESSIONE DI CREDITI TRA NUMERO PRATICA/IMPIANTO) (modello da utilizzare in caso di doppia cessione contestuale) Scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio che ne autenticherà le

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 220/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11 della legge n. 212 del 2000 - Conservazione sostitutiva dei documenti analogici

Dettagli

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:

In particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di: CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata 2 INDICE 1 Detrazione del 36 per cento...4 1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili

OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili RISOLUZIONE N. 179/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 dicembre 2005 OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

Adempimenti fiscali nel fallimento

Adempimenti fiscali nel fallimento ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LECCO Adempimenti fiscali nel fallimento A cura della Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale Febbraio 2011 INDICE 1. Apertura

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27 agosto 2015 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Condominio minimo - Detrazione spese per interventi edilizi - art. 16-bis

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Indeducibilità dei costi Black List articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 non deducibilità e l obbligo

Dettagli

Tra le parti PAT. Enti strumentali (.) le Banche/intermediari finanziari aderenti (..) PREMESSO CHE

Tra le parti PAT. Enti strumentali (.) le Banche/intermediari finanziari aderenti (..) PREMESSO CHE SCHEMA DI PROTOCOLLO PER IL SOSTEGNO DELL ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI ATTRAVERSO LA CESSIONE, PRO SOLUTO O PRO SOLVENDO, DEI CREDITI

Dettagli

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 19/E Roma, 09 maggio 2005 OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 17 07.05.2014 Riporto perdite e imposte differite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il meccanismo del riporto delle perdite ex art.

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA

QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta

Dettagli