Università degli Studi G. d Annunzio di Chieti Pescara
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- Leonzia Marchetti
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1 Università degli Studi G. d Annunzio di Chieti Pescara Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche Dipartimento di Economia SEMINARIO I finanziamenti agevolati alle imprese: il caso del Fondo di Garanzia 6 novembre Ore 9,30 13,30 Pescara, Viale Pindaro n. 42 Aula Magna F. Caffè Prof. Nicola Basilico professore a contratto di Finanziamenti agevolati alle imprese Corso di Laurea in Economia Aziendale Intervento: Le agevolazioni finanziarie alle piccole e medie imprese ed il ruolo del Fondo di Garanzia
2 I finanziamenti agevolati alle imprese Nel corso del tempo la pubblica amministrazione, rappresentata essenzialmente dall Unione Europea, dallo Stato e dalle Regioni, per superare gli squilibri territoriali e promuovere lo sviluppo socio-economico delle aree meno sviluppate, ha attuato molti e differenti programmi agevolativi a favore delle imprese, che si sono tradotti principalmente in interventi sotto forma di contributi in c/capitale, c/gestione, c/interessi, crediti d imposta e garanzie varie per l ottenimento di prestiti. La finanza agevolata, quindi, rappresenta una importante fonte di finanziamento aziendale, che può affiancarsi alle tradizionali fonti finanziarie di capitale, sia a titolo di rischio che di debito presenti sul mercato, contribuendo, spesso in modo determinante, alla crescita quali-quantitativa del tessuto produttivo. Tale crescita, soprattutto negli ultimi tempi, in un mondo dove la globalizzazione assume sempre più carattere imprescindibile e forti connotati caratterizzanti, obbliga le imprese a confrontarsi con mercati sempre più ampi ed aperti, con concorrenti sempre più competitivi che utilizzano tecnologie sempre più innovative: le imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, per poter affrontare meglio tali sfide a livello mondiale, possono fare leva sull utilizzo dei vari strumenti di sostegno finanziario messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. Nei periodi di crisi economico-finanziaria poi, soprattutto riferita a quella globale attuale che vede maggiori difficoltà di accesso al credito, iniziata nel 2008 e ad oggi non ancora superata, la finanza agevolata può rappresentare un fattore decisivo sulla possibilità di realizzare concreti piani di investimento da parte delle imprese, soprattutto di piccola e media dimensione (PMI). Tale quadro economico-finanziario generale di riferimento, pertanto, obbliga le PMI ad un evidente salto di qualità con riferimento alla capacità di ben operare continuamente sulle strategie aziendali, all abilità di saper cogliere le opportunità di investimento, di penetrazione commerciale, di intervenire nei processi di ricerca e di innovazione tecnologica, di acquisire servizi reali qualificati, di poter ricercare i canali attraverso i quali il flusso di spesa pubblica perviene al sistema economico-produttivo. Uno di questi ultimi è rappresentato dal sistema delle agevolazioni finanziarie e non a favore delle imprese, sia alla nascita di nuove attività economiche imprenditoriali, che alla crescita e sviluppo di imprese già esistenti. Tale sistema, come già accennato in precedenza, rappresenta una delle maggiori leve su cui l iniziativa dell Unione Europea, dello Stato e delle Regioni si basa per raggiungere l obiettivo della promozione dello sviluppo socio-economico con conseguente riduzione degli squilibri territoriali attualmente esistenti. Le politiche di incentivazione alle imprese, a livello comunitario, nazionale e regionale, quindi, sono di notevole importanza per il settore imprenditoriale, bancario e professionale, e la conoscenza approfondita del sistema delle agevolazioni rappresenta l elemento necessario all elaborazione delle scelte e nell assunzione delle decisioni. 2
3 Introduzione alle principali variabili che influenzano la scelta e l ottenimento delle agevolazioni Come già detto in precedenza, la copertura finanziaria dei programmi di investimento è di fondamentale importanza per le imprese, e la ricerca e l utilizzo di idonei finanziamenti agevolati a copertura degli stessi, nella quasi totalità dei casi parziale, può risultare addirittura decisivo nelle scelte d investimento, sia in beni immateriali che materiali in diverse aree di intervento, quali ad esempio la realizzazione di nuove iniziative, il sostegno dei processi di crescita, l innovazione tecnologica e la ricerca, la ristrutturazione e la riconversione, i progetti di formazione, l acquisizione di servizi reali, la penetrazione in altri mercati, il consolidamento delle passività a breve, l adeguamento del capitale di rischio, la creazione di joint ventures. Come noto, le decisioni aziendali definite in sede di pianificazione strategica, sono prese valutando tutti i mezzi disponibili per soddisfare il fabbisogno finanziario per la copertura dei vari programmi di investimento da realizzare, attraverso il ricorso ai mezzi propri, all autofinanziamento, al credito a breve, medio e lungo termine, e come già detto, alle varie opportunità rappresentate dai finanziamenti agevolati: l obiettivo dell impresa è quello di individuare il mix quali-quantitativo più idoneo a garantire la migliore riuscita possibile dell operazione. Tale obiettivo risulta fortemente condizionato da molteplici variabili, come descritto analiticamente in seguito. L accesso alle agevolazioni previste dalla varie norme, sia di carattere comunitario che nazionale e regionale, è subordinato al possesso di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, che possono determinare o meno l accesso ai benefici. Da rilevare, inoltre, che l ampia e differenziata gamma degli strumenti agevolativi esistenti pone spesso rilevanti problemi di utilizzo concreto degli stessi da parte degli operatori economici, che devono effettuare delle approfondite analisi, che vanno continuamente aggiornate, del sistema delle agevolazioni finanziarie, soprattutto in termini di condizioni di accesso ai benefici, sui meccanismi procedurali che li regolano, sui soggetti preposti alla valutazione ed erogazione, sulle risorse disponibili. Tutto ciò al fine di consentire all impresa di indirizzare al meglio i vari programmi di sviluppo, di effettuare una selezione ponderata delle normative agevolative, di conoscere l applicazione pratica, di valutare la fattibilità in base alle diverse variabili, di individuare gli interventi rispondenti a soddisfare gli specifici bisogni aziendali. Le principali variabili da tenere in considerazione al fine di verificare la ammissibilità o meno dei programmi di investimento ai benefici sono rappresentate essenzialmente da: tipologia della legislazione applicabile, aree tematiche di intervento, aree agevolabili, beneficiari, limiti dimensionali, garanzie, tassi, mezzi propri, programma di investimento, settori di intervento, massimali d intervento e intensità di aiuto ottenibili, procedure di attuazione dei benefici, modalità di presentazione della domanda, tipologie di incentivi, vincoli e clausole ostative. Alcune di queste saranno analizzate di seguito. 3
4 Aree agevolabili, massimali di intervento e intensità di aiuto ottenibili Il sistema legislativo delle agevolazioni finanziarie alle imprese, prevede, di norma, la concessione degli aiuti solo ad imprese localizzate o che intendano localizzarsi in determinate aree, in particolare nelle cosiddette aree depresse, che sono fortemente interessate dagli interventi agevolativi nazionali e comunitari, questi ultimi in genere effettuati tramite interventi regionali cofinanziati dai fondi strutturali. Tale attività di sostegno alle imprese, trova il suo fondamento nel fatto che le politiche di sviluppo economico, sia di natura comunitaria che nazionale e regionale, si basano sul presupposto che per recuperare il ritardo di sviluppo accumulato nelle aree depresse, occorra fare in modo che in tali zone si concentri un adeguato volume di capitali di investimento provenienti da altre parti del territorio nazionale ed estero, che aggiungendosi agli investimenti endogeni, siano in grado di suscitare un processo di crescita della produzione, del reddito e della occupazione più accelerato di quello delle aree già sviluppate, colmando in tal modo il divario esistente tra le differenti aree in questione. Al fine di sviluppare una politica di riequilibrio territoriale a favore delle aree depresse, quindi, la programmazione dei fondi strutturali comunitari, a cui segue quella nazionale, ha emanato, nel corso del tempo, diversi provvedimenti specifici destinati al potenziamento e alla creazione di nuove realtà imprenditoriali, che trovano il proprio fondamento, per la legislazione vigente (programmazione ), nella carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, approvata dalla Commissione Europea in data 16 settembre 2014, che riporta le aree agevolabili con le relative intensità massime di aiuti applicabili agli investimenti effettuati dalle imprese in Italia. Si riporta, in sintesi, il seguente quadro di riferimento: Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell art. 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE per l intero periodo (in tale aree, per investimenti superiori ad euro 50 milioni si applicano in ogni caso la percentuale del 10% per tutte le imprese) CAMPANIA PUGLIA 25% per le grandi imprese BASILICATA 35% per le medie imprese CALABRIA 45% per le piccole imprese SICILIA 4
5 Regioni ammissibili agli aiuti a norma delle zone c non definite (ex art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE) per l intero periodo (in tale aree, per investimenti superiori ad euro 50 milioni si applicano in ogni caso la percentuale del 10% per tutte le imprese) Altre regioni italiane tra cui l Abruzzo (solo in determinati 10% per le grandi imprese 20% per le medie imprese comuni e nelle zone di 30% per le piccole imprese censimento individuate) Per quanto riguarda l Abruzzo, il territorio è stato suddiviso in tre aree, ed i comuni ammessi sono i seguenti: Area Abruzzo-Molise Area Abruzzo 1 Area Abruzzo Marche San Salvo, Cupello, Chieti, Manoppello, Ancarano, Controguerra, Monteodorisio, Gissi, Atessa, Turrivalignani, Bolognano, Colonnella, Corropoli, Paglieta, Mozzagrogna Alanno, Pietranico, Scafa, Sant Omero, Torano Nuovo, Pescosansonesco, Bussi sul Sant Egidio alla Vibrata, Tirino, Salle, Collepietro, Nereto Navelli, Caporciano, Pratola d Ansidonia, San Demetrio, Poggio Picenze, Fossa, Scoppito, L Aquila, Sulmona Le aree agevolabili, i massimali di intervento e le intensità di aiuto ottenibili sopra riportate, di norma, possono essere derogate dagli Stati membri e dalle Regioni solo nel caso della concessione di finanziamenti agevolati ai sensi del Regolamento de minimis, rappresentato dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti d importanza minore, cosiddetto regime de minimis, che si applica dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre Tale regolamento stabilisce un importo assoluto di euro ,00 quale soglia massima di aiuto che può essere accordata ad una singola impresa nell arco di un triennio (calcolando l anno di concessione del beneficio ed i due anni finanziari precedenti, indipendentemente dall anno di effettiva erogazione). Per le imprese operanti il trasporto merci su strada per conto terzi, il massimale scende ad euro ,00 (non possono essere finanziati gli acquisti dei mezzi di trasporto). Aspetto fondamentale di tale regolamento è che gli Stati membri e le Regioni possono decidere autonomamente se applicare gli aiuti a tutto il territorio di competenza, 5
6 stabilendo anche l intensità massima di aiuto, che può arrivare anche al 100% della spesa ammissibile. Occorre solo rispettare il massimale di aiuto sopra riportato (di euro ,00/ ,00 nel triennio considerato). Tale massimale è espresso in termini di sovvenzione lorda diretta in denaro, e laddove l aiuto sia concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l importo dell aiuto è l equivalente sovvenzione lorda (ESL). Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell attualizzazione e del calcolo dell equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione. Detto regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione degli aiuti concessi a: a) imprese attive nel settore della pesca e dell acquacoltura; b) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (solo in alcuni casi); d) ad attività connesse all esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l attività d esportazione; e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto ai prodotti d'importazione. Altro aspetto importante di detto regolamento è la previsione della non cumulabilità degli aiuti concessi ai sensi del regime de minimis con altri aiuti di stato sulle stesse voci di spesa ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. I parametri dimensionali delle imprese L Unione Europea ha avuto sempre l obiettivo di privilegiare gli interventi agevolativi a favore delle PMI, in quanto, con tali politiche ha inteso garantire, almeno in parte, il regolare gioco della concorrenza ed un costante e rapido spostamento di risorse verso un comparto di aziende che a fronte di requisiti di flessibilità e di adattabilità ai mutamenti di mercato e alle trasformazioni tecnologiche, ha diversi svantaggi competitivi rispetto alle grandi imprese, soprattutto per quanto riguarda l accesso agli incentivi, alle informazioni, alla realizzazione di economie di scala, ad aggregazioni orizzontali e verticali. Da queste sintetiche considerazioni è nata l esigenza di stabilire in modo chiaro e puntuale una definizione di piccola e media impresa che trova riscontro nelle diverse politiche dell U.E. e nelle normative dei vari Stati membri. Infatti, in una relazione presentata al Consiglio nel 1992, la Commissione aveva proposto di limitare la proliferazione delle definizioni di piccole e medie imprese in uso a livello comunitario. La raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 riguardante la definizione delle piccole e medie imprese, era fondata sull'idea che l'esistenza di definizioni diverse a livello 6
7 comunitario e a livello nazionale potesse essere fonte di incoerenza. Nell ottica del mercato unico privo di frontiere interne si era già considerato che il trattamento delle imprese dovesse essere fondato su una base costituita da regole comuni. La conferma di tale approccio, a giudizio della Commissione, è tanto più necessaria se si tiene conto delle numerose interazioni tra provvedimenti nazionali e comunitari di sostegno alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese (PMI), ad esempio in materia di fondi strutturali e di ricerca, e per evitare che la Comunità indirizzi le sue azioni a un certo tipo di PMI e gli Stati membri a un altro. Inoltre il rispetto della stessa definizione da parte della Commissione, degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) può rendere più coerenti ed efficaci tutte le politiche a favore delle PMI, limitando i rischi di distorsione della concorrenza. I parametri dimensionali delle imprese sono dettati dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicato il (L 124), in vigore dal 1 gennaio 2005, che stabilisce quali sono i requisiti di classificazione. Il primo di questi per essere qualificati come PMI, attiene al poter essere considerati un impresa. L art. 1 della Raccomandazione testualmente recita <<Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un attività economica>>. Il secondo requisito attiene alla individuazione delle categorie di imprese in base al numero di occupati effettivi e soglie finanziarie. L art. 2 testualmente recita <<La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR>>. Il terzo requisito riguarda l individuazione delle diverse tipologie di imprese in base al calcolo degli occupati effettivi e degli importi finanziari, in pratica individuando le imprese cosiddette autonome, associate e collegate. L art. 3 definisce l impresa autonoma quella non considerata associata o collegata, mentre da delle definizioni dettagliate per tali ultime due tipologie: infatti, l art. 3, paragrafo 2, testualmente recita <<Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai 7
8 sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un altra impresa (impresa a valle). Un impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi EUR; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di abitanti>>. Il paragrafo 3 dl citato art. 4 definisce l impresa collegata: <<Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un altra impresa; b) un impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un altra impresa; c) un impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest ultima; d) un impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest ultima. Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione>>. I paragrafi 4 e 5 completano le definizioni sopra riportate: <<Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del 8
9 suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie>>. Il successivo art. 4 stabilisce i dati necessari per il calcolo degli occupati effettivi, degli importi finanziari e dei periodi di riferimento al fine di individuare le soglie indicate negli articoli precedenti. In particolare, l art. 4 riporta: <<I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. Se un impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell uno o nell altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso>>. L art. 5 individua i criteri specifici per il calcolo degli occupati effettivi: <<Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l anno in questione, hanno lavorato nell impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa; b) dalle persone che lavorano per l impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari gestori; d) dai soci che svolgono un attività regolare nell impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata>>. Infine, si riporta il testo dell art. 6 che norma la determinazione dei dati delle imprese: <<Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti 9
10 dell impresa stessa. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata>>. Di seguito si riporta un caso di modulistica relativa al calcolo dei parametri dimensionali delle PMI per l accesso ad un finanziamento agevolato. 10
11 Allegato n. 1 DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE Il sottoscritto. nato a.. (..) il., in qualitá di legale rappresentante dell'impresa: 1. Dati identificativi dell'impresa Denominazione o ragione sociale: ALFA S.R.L. Indirizzo della sede legale: PESCARA (PE), via n... N. di iscrizione al Registro delle imprese: Codice fiscale:. consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilitá penali cui puó incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o esibizione di atto falso o contenente dati non piú rispondenti a veritá, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 DICHIARA 2. Tipo di impresa Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente: Impresa autonoma Impresa associata In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli X Impresa collegata Allegati nn. 2, 3, 4 e Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa Periodo di riferimento ( 1 ):. Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) Fatturato (*) Totale , ,00 (*) In migliaia di Euro. 4. Dimensione dell'impresa In base ai dati di cui al punto 3), barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente: Micro impresa Piccola impresa X Media impresa Grande impresa 5. Di essere a conoscenza e di aver preso visione dei criteri e delle modalità vigenti per la verifica dei parametri dimensionali delle imprese beneficiarie del contributo agevolativo (Definizione di Piccola e Media Impresa) previsti dal Decreto Ministero Attivita` Produttive del Data,. TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Si allega fotocopia di documento di identitá in corso di validitá. 1 Il periodo di riferimento é l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le Imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivitá e delle passivitá redatto con i criteri di cui al DPR 689/74 ed in conformitá agli artt e seguenti del C.C.; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non é stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non é stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 11
12 Allegato n. 2 PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate Periodo di riferimento ( 1 ): Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 1. Dati ( 2 ) dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 dell'allegato n. 4] Dati ( 2 ) di tutte le (eventuali) imprese associate [riporto dalla tabella riepilogativa dell'allegato n. 3] aggregati in modo proporzionale Somma dei dati ( 2 ) di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella A dell'allegato n. 5] , ,00 (*) in migliaia di Euro. Totale , ,00 I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3) del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Allegato n. 1). Data, TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 1 I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le Imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivitá e delle passivitá redatto con i criteri di cui al DPR 689/74 ed in conformitá agli artt e seguenti del C.C.; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non é stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non é stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 2 I dati del'limpresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa é ripresa tramite consolidamento. 12
13 Allegato n. 5 SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE (DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÚ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO) PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI I COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Allegato n. 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A. Tabella A Impresa (indicare denominazione) Occupati (ULA) Fatturato (*) Totale di bilancio (*) 1. DELTA SRL , ,00 2. BRAVO SRL , ,00 3. OMEGA SNC , ,00 4. ALFA SRL , ,00 5. BETA SRL , ,00 Totale , ,00 (*) in migliaia di Euro. I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell'allegato n. 3A. Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, qualora non siano giá stati ripresi tramite consolidamento. Data, TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 13
14 Allegato n. 5A SCHEDA DI COLLEGAMENTO (DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 1. Dati identificativi dell'impresa Denominazione o ragione sociale: Indirizzo della sede legale: DELTA SRL VIA N., VITERBO (VT) N. di iscrizione al Registro delle imprese: 2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari Periodo di riferimento ( 1 ):.. Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) Fatturato (*) Totale , ,00 (*) In migliaia di Euro. I dati devono essere riportati nella tabella A dell'allegato n. 5. Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, se non giá stati ripresi nei conti consolidati( 2 ). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3. Data,.. TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 1 I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le Imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivitá e delle passivitá redatto con i criteri di cui al DPR 689/74 ed in conformitá agli artt e seguenti del C.C.; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non é stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non é stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data 2 Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4 é opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 14
15 Allegato n. 5A SCHEDA DI COLLEGAMENTO (DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 2. Dati identificativi dell'impresa Denominazione o ragione sociale: Indirizzo della sede legale: BRAVO SRL VIA. N.., TERAMO (TE) N. di iscrizione al Registro delle imprese:. 3. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari Periodo di riferimento ( 1 ): Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) Fatturato (*) Totale , ,00 (*) In migliaia di Euro. I dati devono essere riportati nella tabella A dell'allegato n. 5. Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, se non giá stati ripresi nei conti consolidati( 2 ). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3. Data,.. TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 1 I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le Imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivitá e delle passivitá redatto con i criteri di cui al DPR 689/74 ed in conformitá agli artt e seguenti del C.C.; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non é stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non é stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data 2 Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4 é opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 15
16 Allegato n. 5A SCHEDA DI COLLEGAMENTO (DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 1. Dati identificativi dell'impresa Denominazione o ragione sociale: Indirizzo della sede legale: OMEGA SNC VIA.. N.., CHIETI (CH) N. di iscrizione al Registro delle imprese: 2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari Periodo di riferimento ( 1 ):. Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) Fatturato (*) Totale , ,00 (*) In migliaia di Euro. I dati devono essere riportati nella tabella A dell'allegato n. 5. Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, se non giá stati ripresi nei conti consolidati( 2 ). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3. Data,. TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 1 I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le Imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivitá e delle passivitá redatto con i criteri di cui al DPR 689/74 ed in conformitá agli artt e seguenti del C.C.; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non é stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non é stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data 2 Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4 é opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 16
17 Allegato n. 5A SCHEDA DI COLLEGAMENTO (DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 2. Dati identificativi dell'impresa Denominazione o ragione sociale: Indirizzo della sede legale: BETA SRL VIA N., ANCONA (AN) N. di iscrizione al Registro delle imprese:.. 3. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari Periodo di riferimento ( 1 ): Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) Fatturato (*) Totale , ,00 (*) In migliaia di Euro. I dati devono essere riportati nella tabella A dell'allegato n. 5. Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, se non giá stati ripresi nei conti consolidati( 2 ). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3. Data,.. TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 1 I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le Imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivitá e delle passivitá redatto con i criteri di cui al DPR 689/74 ed in conformitá agli artt e seguenti del C.C.; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non é stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non é stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data 2 Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4 é opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 17
18 Allegato n. 5A SCHEDA DI COLLEGAMENTO (DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO) 3. Dati identificativi dell'impresa Denominazione o ragione sociale: Indirizzo della sede legale: ALFA SRL VIA.., PESCARA (PE) N. di iscrizione al Registro delle imprese: 4. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari Periodo di riferimento ( 1 ):.. Occupati (ULA) Totale di bilancio (*) Fatturato (*) Totale , ,00 (*) In migliaia di Euro. I dati devono essere riportati nella tabella A dell'allegato n. 5. Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultime, se non giá stati ripresi nei conti consolidati( 2 ). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3. Data,. TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 1 I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le Imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attivitá e delle passivitá redatto con i criteri di cui al DPR 689/74 ed in conformitá agli artt e seguenti del C.C.; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non é stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilitá ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non é stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data 2 Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4 é opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo. 18
19 Garanzie Il sistema delle garanzie ha sempre avuto un ruolo importante a supporto, e spesso a completamento, dei finanziamenti agevolati, soprattutto nei confronti degli istituti bancari, in quanto erogatori di credito agevolato e gestori per conto delle Pubbliche amministrazioni dei vari contributi a fondo perduto. L impresa beneficiaria dell agevolazione deve possedere, oltre le caratteristiche di affidabilità, redditività e patrimonialità, anche la capacità di prestare idonee forme di garanzia, sia aziendali che esterne, sia reali che personali, a sostegno dell operazione agevolata. Nel corso degli ultimi anni, e sempre più nell attuale quadro normativo agevolativo, il legislatore ha via via privilegiato gli interventi sotto forma di contributi a fondo perduto e/o sotto forma di incentivi automatici (attraverso la concessione di crediti d imposta o di bonus fiscali) rispetto ai contributi in conto interessi. Ciò ha determinato per il sistema bancario un nuovo ruolo: dal tradizionale istruttore ed erogatore di finanziamenti a medio termine agevolati (si pensi alla Cassa per il Mezzogiorno) a quello di gestore unico per una determinata forma di aiuto, nominato in via legislativa o tramite procedura pubblica (si pensi all RTI guidato dal Medio Credito Centrale S.p.A., per la gestione del Fondo di Garanzia), oppure a quello di concessionario, cioè agente non esclusivo della pubblica amministrazione, soggetto alla supervisione, promotore di una attività di servizio svolta su delega del soggetto pubblico nell ambito dei progetti di sviluppo. La trasformazione del sistema agevolativo ha conseguentemente modificato le tipologie di intervento: a fronte di una situazione storica di richiesta di garanzie reali, aziendali e/o esterne, si è reso sempre più necessario il rilascio di garanzie di firma di natura bancaria e assicurativa. Tale situazione, lasciando liberi da garanzie reali i beni aziendali ed extra-aziendali, dovrebbe consentire alle imprese beneficiarie una maggiore capacità di credito e forza contrattuale, che potrebbe essere utilizzata per il finanziamento del capitale circolante e/o di programmi di investimento non soggetti ad agevolazioni finanziarie pubbliche. Alcune norme prevedono l accesso a fondi di garanzia destinati, eventualmente, ad integrare le garanzie reali e/o personali che assistono l operazione di finanziamento a medio-lungo termine, quale ad esempio il Fondo di garanzia. In buona sostanza, le tipologie di garanzie offerte dai fondi possono essere di natura integrativa, quando il fondo interviene per rimborsare una perdita all istituto finanziatore, e di natura sussidiaria, quando la garanzia può essere attivata solo a conclusione delle procedure esecutive. Appare utile a questo punto esplicitare i vari concetti di garanzia reale e personale richiamati in precedenza. A) Le garanzie reali sono caratterizzate dal fatto di gravare su determinati beni del debitore, che sono riservati al soddisfacimento del creditore in caso di inadempimento del debitore stesso, con la 19
20 ulteriore caratterizzazione dell eliminazione del concordo di altri creditori attraverso la costituzione del diritto reale medesimo. Tra le garanzie reali abbiamo: 1) Ipoteca, che rappresenta un diritto reale di garanzia che conferisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale è costituita e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall espropriazione. L ipoteca attribuisce al titolare il cosiddetto diritto di sequela, cioè il potere di espropriare il bene anche nei confronti del terzo acquirente, salvo alcuni casi previsti dalla legge; 2) Pegno, che trattasi di una garanzia reale a fronte di un debito che consiste nell investire temporaneamente il creditore di un potere diretto ed immediato su beni del debitore o di terzi (se da questi concesso) oggetto di pegno; 3) Privilegio, che consiste in un diritto di prelazione che conferisce al suo titolare la possibilità di rivalersi su un bene del debitore comune, ed essere quindi soddisfatto con precedenza su altri creditori. Si distingue il privilegio generale, se attiene a tutti i beni mobili del debitore, ma senza attribuzione del diritto di sequela, dal privilegio speciale, che costituisce una relazione stretta con il credito cui si riferisce, consentendo l esercizio del diritto di sequela. In tale ultimo aspetto, è anche spesso considerato un diritto reale; B) Le garanzie personali, definite anche di firma, assistono le obbligazioni principali e/o accessorie a carico del debitore e/o di terzi soggetti, e generalmente si affiancano al debitore originario aumentando il numero dei soggetti passivi e dei relativi patrimoni sui quali il creditore può rivalersi. Tra le garanzie personali abbiamo: 1) Fideiussione, rappresentata da un contratto mediante il quale un soggetto garantisce l adempimento di una obbligazione propria o altrui (è il caso specifico e ricorrente) impegnandosi personalmente verso il creditore. Trattasi di una garanzia accessoria personale che investe tutto il patrimonio del fideiussore e può esplicare i suoi effetti solo fino a quando i beni rientrano nella sua sfera di proprietà, non essendo valido il diritto di sequela. Le fideiussioni possono essere rilasciate anche da banche ed assicurazioni, conferendo in tal caso alle stesse alcune peculiarità: a) le fideiussioni bancarie sono molto gradite dagli enti finanziatori (banche e/o enti pubblici erogatori di agevolazioni finanziarie) in quanto gli istituti di credito possono adattare con ampia discrezionalità gli schemi delle fideiussioni da prestare a seconda delle specifiche esigenze degli enti finanziatori. Tra le diverse tipologie di fideiussioni bancarie abbiamo: 1) la solidale, che garantisce l obbligazione assunta da un terzo per un importo predeterminato, e la sua validità permane fino al rimborso del finanziamento senza dar luogo a riduzioni dell importo garantito, se non a seguito del regolare ed integrale pagamento del debitore. Tale garanzia è la più gradita ed in genere sostituisce tute le altre (quando una banca garantisce in solido un debito altrui, il creditore è in pratica sicuro di ricevere la somma data a prestito); la pro-quota, che garantisce l obbligazione assunta per un determinato ammontare percentuale del debito, che si riduce proporzionalmente al pagamento di ciascuna rata del finanziamento, e la sua validità, in proporzione del finanziamento, permane fino alla completa estinzione del debito; 3) la parziale, che 20
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